Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 marzo 1998, n. 99.
Regolamento recante norme concernenti le modalita' di esercizio
della funzione di revisore contabile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti
contabili e, in particolare, l'articolo 14, il quale prevede che, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o piu'
regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel
registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalita' di
svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di
vigilanza;
Visto il concerto, espresso dai Ministri della funzione pubblica,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento
alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1998, ed
operati i necessari adattamenti formali e lessicali del testo,
nonche' la modifica delle disposizioni concernenti i compensi ai
componenti della commissione centrale, in quanto implicati oneri a
carico dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con
i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
E m a n a
il seguente regolamento:
Titolo primo
Disposizioni generali
Art. 1.
Commissione centrale per i revisori contabili
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia e' istituita la
commissione centrale per i revisori contabili.
2. La commissione svolge attivita' consultiva in materia di:
a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;
b) tenuta del registro dei revisori contabili;
c) esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e
giustizia.
Art. 2.
Composizione della commissione centrale
per i revisori contabili
1. La commissione centrale e' composta:
a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
b) dal direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
f) da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal
Governatore della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane
per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
i) da tre revisori contabili, designati dal direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di
grazia e giustizia, come segue:
1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel
registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei
dottori commercialisti;
2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel
registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei
ragionieri e periti commerciali;
3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei
revisori contabili da almeno cinque anni.
2. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 1 devono
essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali, o
giuridiche.
3. Le riunioni della commissione sono presiedute, in caso di
assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, dal
componente piu' anziano.
4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui alle lettere da c)
ad i) del comma 1 e' designato un supplente, con le modalita' ed i
criteri di cui al comma 1.
5. Il componente supplente partecipa alle riunioni della
commissione in caso di assenza o impedimento del componente
effettivo.
6. La commissione e' validamente costituita con la presenza di
cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.
7. Con provvedimento del presidente, la commissione puo'
articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti
indicati nelle lettere a) e b) del comma 1. Le funzioni di
vicepresidente della sezione, se non assunte dal componente di cui
alla lettera b), sono assunte dal membro piu' anziano. I componenti
possono far parte di piu' sezioni.
Art. 3.
Durata in carica della commissione
Convocazione e modalita' di funzionamento
1. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti
possono essere confermati, per non piu' di una volta, per un periodo
di uguale durata.
2. La commissione e' convocata dal presidente. Di ogni seduta e'
redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
3. Per le funzioni di segreteria, la commissione si avvale di
dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, coordinati da un
dipendente dell'ammistrazione medesima con qualifica funzionale non
inferiore alla VIII, designato dal direttore generale degli affari
civili del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 4.
Compensi spettanti ai componenti
e al segretario della Commissione
1. Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei
revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario
della commissione i compensi indicati all'articolo 5 della legge 8
dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge
31 dicembre 1962, n. 1866.
Titolo II
Tirocinio
Art. 5.
Registro del tirocinio
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale
degli affari civili e delle libere professioni, e' tenuto il registro
del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del titolo
di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui
all'articolo 9.
2. Il registro di cui al comma 1 e' istituito con decreto
ministeriale, e contiene:
a) generalita' complete dell'iscritto;
b) data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 9 del presente
regolamento;
c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle
cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso
cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'articolo 10 del
presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente
lo svolgimento del tirocinio.
d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le
comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.
Art. 6.
Contributo per la tenuta del registro del tirocinio
1. Per la tenuta del registro del tirocinio e' a carico del
tirocinante un contributo forfetario alle spese di lire 30.000, da
corrispondersi al momento della presentazione della domanda
d'iscrizione.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' versato con le modalita'
indicate all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.
3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 puo' essere
aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nella misura necessaria alla
copertura delle spese per la tenuta del registro.
Art. 7.
Domanda di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme
alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata al
Ministero di grazia e giustizia ed e' presentata direttamente ovvero
spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa e' fissata
all'estero, il domicilio in Italia;
c) attivita' esercitata e, se dipendente pubblico,
l'amministrazione o l'ente di appartenenza;
d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'articolo 3,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
e) il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 8
del decreto legislativo citato;
f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le
comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il
tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.
3. La sottoscrizione in calce alla domanda e' autenticata ai sensi
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di
presentazione diretta presso il Ministero di grazia e giustizia e'
sufficiente la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 11,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Se il tirocinante e' un pubblico
dipendente e' sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il
quale il medesimo presta servizio. La commissione ha facolta' di
verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la
veridicita' delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di
falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:
a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 6;
b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge
in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si
intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la
dichiarazione dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale
viene svolto il tirocinio;
c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in originale o
in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo del medesimo.
Art. 8.
Iscrizione nel registro del tirocinio
1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero
di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata entro
novanta giorni dalla data di presentazione o di ricezione della
domanda stessa.
2. Su richiesta dell'interessato il Ministero rilascia un attestato
di iscrizione. Il rigetto della domanda di iscrizione e' comunicato
all'interessato, che puo' ottenere copia conforme del provvedimento.
Art. 9.
Durata e contenuto del tirocinio
1. Il tirocinio ha la durata di tre anni decorrente dalla data di
iscrizione nel registro.
2. Il tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e riservatezza,
e consiste nell'esercizio delle attivita' proprie della funzione di
revisore contabile, e nell'approfondimento teoricopratico delle
materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori
contabili.
Art. 10.
Svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio e' svolto presso un revisore contabile, anche
nell'ambito di societa' di revisione iscritte all'albo speciale
istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il
tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale
dei conti, la cui attivita' abbia ad oggetto, in particolare, i
bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico puo'
appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il
tirocinante.
3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa
istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del
predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera
da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.
4. Il dipendente pubblico fa altresi' istanza ad una delle
pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede a
designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei
conti di cui al comma 2.
5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui e' svolto
il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di
preparazione o altri corsi di studio presso facolta' universitarie
economiche o giuridiche, purche' tale frequenza non pregiudichi il
tirocinio stesso.
6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni
successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attivita'
svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attivita' di
revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha
partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle
prestazioni tecnicopratiche rilevanti alla cui trattazione abbia
assistito o collaborato.
7. La relazione di cui al comma 5 e' asseverata dal soggetto presso
il quale e' stato svolto il tirocinio e trasmessa alla commissione.
8. L'obbligo della relazione, con le modalita' indicate nei commi 5
e 6, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del
tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico.
Art. 11.
Completamento del tirocinio presso altro revisore
1. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio
presso altro revisore contabile o funzionario pubblico, ne da'
comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera
raccomandata, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di
inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i
quali il tirocinio e' stato svolto e deve essere proseguito.
2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da
quello precedentemente indicato senza la previa comunicazione scritta
prevista nel comma 1, non e' efficace ai fini del compimento del
tirocinio stesso.
Art. 12.
Cancellazione dal registro del tirocinio
1. Se il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompe il
tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il soggetto presso il
quale e' svolto ne da' comunicazione alla commissione centrale, senza
ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni dopo la scadenza di
tale periodo.
2. La commissione, preso atto, propone al direttore generale degli
affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e
giustizia la cancellazione del tirocinante dal registro.
3. La cancellazione dal registro e' altresi' proposta dalla
commissione nel caso di rinunzia o di perdita dell'esercizio dei
diritti civili da parte dell'iscritto o per il venir meno dei
requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 8 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia, non puo' essere
disposta se non dopo aver sentito l'interessato. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del titolo V del presente
regolamento.
5. Le proposte della commissione sono comunicate entro quindici
giorni, all'interessato nel domicilio dichiarato nella domanda di
iscrizione.
6. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio
gia' effettuato rimane privo di effetti.
Art. 13.
Sospensione del tirocinio
1. La sospensione del tirocinio e' ammessa solamente in caso di:
a) assolvimento degli obblighi militari;
b) gravidanza e puerperio;
c) malattia che determini un impedimento al tirocinio per un
periodo superiore a sei mesi.
2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al
comma 1, il tirocinante ne da' comunicazione, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione centrale che
propone la sospensione del tirocinio.
3. Entro trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione,
il tirocinante comunica alla commissione, a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta anche dal
revisore contabile o funzionario pubblico presso cui il tirocinio
viene svolto, di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa
data.
4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della
sospensione.
Art. 14.
Compiuto tirocinio
1. Il periodo di tirocinio e' completato almeno trenta giorni prima
del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. La commissione, verificato il compimento del periodo di
tirocinio e valutata la corrispondenza di esso a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, propone,
entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima relazione di cui
all'articolo 10, comma 6, il rilascio dell'attestazione di compiuto
tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro.
3. Se l'attivita' svolta non corrisponde a quanto disposto
dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo, la commissione
propone le forme e la durata della integrazione del tirocinio.
Titolo III
Esame per l'iscrizione nel registro
dei revisori contabili
Art. 15.
E s a m e
1. L'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili,
previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e' indetto annualmente con decreto del Ministro di
grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono indicate le materie delle
prove scritte, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'esame.
Art. 16.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' costituita con decreto del
direttore generale della Direzione degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia, presso il quale ha
sede, ed e' composta da:
a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato
di appello, che la presiede;
b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie
indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88;
c) due revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque
anni.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi e' nominato un supplente
avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.
3. Se il numero dei candidati e' superiore a 500 possono essere
costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la
composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti
aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.
4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non
possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello
in cui hanno svolto il loro incarico.
5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui e'
addetto, nel numero strettamente necessario, personale
dell'amministrazione giudiziaria. Le funzioni di segretario vengono
svolte da personale dell'amministrazione giudiziaria con qualifica
funzionale non inferiore alla VI.
Art. 17.
Domanda di ammissione all'esame
1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle
prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata alla
commissione esaminatrice presso il Ministero di grazia e giustizia,
ed e' presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice
l'esame. La domanda puo' essere presentata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla
data di spedizione.
2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;
b) di aver conseguito il diploma richiesto dall'articolo 3, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
c) di aver compiuto il tirocinio triennale, a norma dell'articolo
3, comma 2, lettera b), ovvero del comma 3, del decreto legislativo
citato;
d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale dall'esame,
indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.
3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle
prescrizioni di legge in materia di bollo:
a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui
alle lettere c) ed, eventualmente, d) del comma 2;
b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato nell'articolo
18.
4. Per la sottoscrizione in calce alla domanda si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente
regolamento.
Art. 18.
Contributo per le spese relative alla sessione d'esami
1. Le spese per la sessione d'esami sono poste a carico del
candidato nella forfetaria di L. 50.000, da corrispondersi al momento
della presentazione della domanda d'esame.
2. La somma di cui al comma 1 e' versata con le modalita' indicate
nell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.
3. L'ammontare dell'importo indicato al comma 1 puo' essere
aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura
delle spese indicate.
Art. 19.
Materie delle prove di esame
1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale nelle
materie indicate nel decreto di cui all'articolo 15, comma 2, scelte
tra quelle elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del
1992.
2. Ciascuna prova scritta verte su un gruppo di materie elencate,
rispettivamente, nelle lettere da a) a d), da e) ad h) e da i) a m)
del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo citato.
Art. 20.
Adempimenti della commissione precedenti le prove
1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione
esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non
sussistono situazioni di incompatibilita'. Al fine
dell'individuazione delle situazioni di incompatibilita', si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di
procedura civile, in quanto compatibili.
2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove scritte, al fine di
motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, ed i criteri e
le modalita' di formulazione delle domande delle prove orali.
3. Previo esame della documentazione allegata alle domande, e
tenuto conto delle materie indicate nel decreto di cui all'articolo
15, comma 2, la commissione esaminatrice stabilisce se il candidato
ha diritto all'esonero da una o piu' materie d'esame e,
conseguentemente, se ha diritto all'esonero da una o piu' prove
scritte.
4. La commissione esaminatrice verifica la regolarita' delle
domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli
ammessi, indicando coloro che hanno diritto all'esonero parziale ed
escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nel comma 2
dell'articolo 17. Tale elenco e' depositato almeno trenta giorni
prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria
della commissione esaminatrice, per consentire a tutti gli
interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi ed a
quelli cui e' stata respinta la domanda di esonero parziale, e'
inviata comunicazione scritta.
Art. 21.
Svolgimento delle prove scritte
1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei
locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento
di identita' personale in corso di validita'.
2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni
consecutivi.
3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la
commissione formula tre temi relativi alla materia d'esame prevista
per quel giorno dal decreto di cui all'articolo 15, comma 2. Ogni
tema e' scritto su di un foglio che, firmato dal presidente, e'
chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede
al sorteggio di una delle buste ed alla pubblicazione del tema in
essa contenuto, dandosi altresi' lettura delle tracce dei temi non
sorteggiati.
4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro
svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del
candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle
materie su cui verte la prova.
5. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai
candidati sette ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli
esami i candidati non presenti quando la dettatura e' iniziata.
6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano
esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo
d'ufficio.
7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati,
presentati dal candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio delle
prove scritte. I testi ammessi per le prove d'esame sono verificati
dalla commissione nei giorni precedenti le prove o nel corso
dell'espletamento degli esami.
8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono
comunicare fra loro ne' con estranei, pena l'esclusione dopo un primo
richiamo del quale e' fatta menzione nel verbale.
9. E' escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in
possesso di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi
genere. E', altresi', escluso il candidato che contravviene alle
disposizioni del precedente comma 8.
10. Il presidente della commissione adotta tutte le misure
necessarie per garantire la genuinita' delle prove e la legalita'
delle operazioni di esame.
11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere
presenti nel locale degli esami almeno due componenti della
commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.
Art. 22.
Adempimenti dei candidati e della commissione
1. A ciascun candidato e' consegnata, nei giorni di esame, una
coppia di buste, una grande ed una piccola contenente un cartoncino
bianco. Ad ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore della
coppia di buste.
2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi
sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella
busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa,
contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna
il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver
fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo
elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in
modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonche',
sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla
presenza del candidato la busta viene collocata in un pacco
contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.
3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti i temi
sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o piu'
pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e
suggellati con l'impronta del sigillo della commissione. Al termine
delle tre prove le buste sono suddivise in tre gruppi ciascuno dei
quali relativo ad ogni singola prova d'esame.
4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4,
come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove,
viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi
ne fa le veci, e dal segretario.
Art. 23.
Adempimenti della commissione
per la correzione degli elaborati
1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in
sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel
piu' breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla
conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine puo'
essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con
provvedimento del direttore generale degli affari civili e delle
libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati
contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata
di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi
alle altre giornate di prove.
3. A ciascun tema e' assegnato il punteggio in decimi, senza
attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato.
Il voto e' annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e
l'annotazione e' sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto
all'elaborato, la busta piccola contenente il nome del candidato
viene allegata al compito. Con le stesse modalita', si passa a
correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e,
di seguito, quelli della terza giornata.
4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli elaborati,
vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.
5. La commissione annulla la prova nel caso in cui il tema e' in
tutto o in parte copiato; annulla altresi' il tema che reca segni di
riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.
6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi e'
redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal
presidente e dal segretario.
Art. 24.
Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame
1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un
punteggio pari o superiore a sei decimi di voto in ciascuna prova
scritta. L'elenco degli ammessi e' sottoscritto dal presidente e dal
segretario ed e' depositato presso la segreteria della commissione
esaminatrice.
2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la
presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La
prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque
minuti e superiore a sessanta minuti.
4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame
delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i sei decimi di voto in ciascuna
materia. Dei voti e' data comunicazione al candidato al termine della
prova.
5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a
maggioranza.
6. Per ogni seduta e' redatto processo verbale riassuntivo delle
domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una
motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del
segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti
hanno facolta' di allegare una relazione da loro sottoscritta, che e'
controfirmata dal presidente.
7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno
superato l'esame con il voto riportato in ciascuna materia. Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' affisso presso la
segreteria della commissione esaminatrice ed inviato tempestivamente
alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.
Titolo IV
Modalita' di iscrizione nel registro
dei revisori contabili
Art. 25.
Contenuto della domanda di iscrizione delle societa'
1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili
il legale rappresentante della societa' dichiara:
a) la denominazione o la ragione sociale;
b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in
Italia;
c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita degli
amministratori;
d) la residenza degli amministratori, anche se all'estero, il
domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;
e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della societa' ed
il codice fiscale degli amministratori;
f) l'assenza in capo agli amministratori delle situazioni indicate
nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
g) la ricorrenza dei requisiti indicati nell'articolo 6 del decreto
legislativo citato;
h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione
nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle persone
che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti.
2. La sottoscrizione in calce alla domanda e' autenticata ai sensi
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1969, n. 15; si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.
Art. 26.
Contenuto della domanda di iscrizione
delle persone fisiche
1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo il richiedente
dichiara:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia,
nonche', se diverso, anche il domicilio fiscale;
c) il codice fiscale;
d) il titolo di studio posseduto;
e) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo n. 88 del 1992, ovvero di essere esonerato dall'esame ai
sensi dell'articolo 5 del decreto medesimo;
f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 3,
comma 2, lettera b), o comma 3 del decreto legislativo citato;
g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente e'
pubblico dipendente;
h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 8
del decreto legislativo citato;
i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le
comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali
variazioni.
2. Si applica il disposto dell'articolo 25, comma 2.
Art. 27.
Presentazione della domanda di iscrizione delle societa'
1. La domanda di iscrizione delle societa', conforme alle
prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata, anche a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della
Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la societa' ha
la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in
Italia. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione, conforme
alle prescrizioni delle leggi sul bollo:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli
eventuali atti modificativi;
b) autodichiarazione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dei soggetti che rappresentano la societa' nel
controllo legale dei conti, relativa ai dati ed ai requisiti indicati
nell'articolo 25, comma 1, lettera h);
c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29.
2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.
3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei
confronti degli amministratori della societa', in ordine alle
situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del
casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il
certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e
trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla
commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di
grazia e giustizia.
Art. 28.
Presentazione della domanda
di iscrizione delle persone fisiche
1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche, conforme alle
prescrizioni di legge in materia di bollo, e' presentata, anche a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della
Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il revisore ha
il proprio domicilio. Alla domanda e' allegata la ricevuta di
pagamento del contributo di cui all'articolo 29.
2. Il richiedente che ritiene di aver diritto all'esonero
dall'esame per l'iscrizione nel registro deve allegare alla domanda,
oltre alla ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo
29, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.
4. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti in ordine
alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo
citato, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario
giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato
relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette,
senza ritardo, le domande con i documenti allegati alla commissione
centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e
giustizia.
Art. 29.
Contributo per l'iscrizione
1. E' posto a carico dell'aspirante revisore contabile un
contributo forfetario alle spese di esame nella misura di L. 40.000,
da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.
2. La somma e' versata con le modalita' di cui all'articolo 8 della
legge 13 maggio 1997, n. 132.
3. L'ammontare del contributo puo' essere aggiornato con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura
necessaria alla copertura delle spese indicate.
Art. 30.
Esame delle domande e iscrizione
1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla
presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.
2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la
ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.
3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su
proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli
affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e
giustizia. Il provvedimento e' comunicato al richiedente.
Titolo V
Esercizio del potere di vigilanza
sospensione e cancellazione
Art. 31.
Soggetti sottoposti alla vigilanza
1. Il Ministero di grazia e giustizia vigila, attraverso la
commissione centrale, sulle persone fisiche e sulle societa' iscritte
nel registro dei revisori contabili.
Art. 32.
Iniziativa per l'avvio dei procedimenti
1. La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie ad essa
pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce per il tramite del Ministero
di grazia e giustizia, informazioni in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 88 del
1992, o circa i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione
dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, dandone notizia
all'interessato ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1990,
n. 241.
2. I provvedimenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
citato sono trasmessi alla commissione.
3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad essa
pervenute, propone al direttore generale degli affari civili del
Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione degli atti. La
proposta non e' vincolante.
Art. 33.
Registro degli esposti - Delega degli accertamenti
1. La commissione tiene un apposito registro dove sono annotati
immediatamente le notizie e gli esposti non appena pervenuti o
acquisiti. Con decreto ministeriale sono previste le caratteristiche
e le modalita' di tenuta del registro.
2. Le informazioni necessarie per la valutazione degli esposti o
delle notizie sono richieste a cura del Ministero di grazia e
giustizia.
3. La commissione puo' incaricare un componente a predisporre una
relazione sui fatti oggetto degli esposti o delle notizie.
Art. 34.
Procedimento istruttorio per l'accertamento
dell'insussistenza dei requisiti
1. La commissione, se accerta che l'iscritto non ha i requisiti
previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, gliene da'
comunicazione scritta, assegnandogli un termine non superiore a sei
mesi per sanare le carenze.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la
commissione, anche a mezzo di un componente a cio' delegato, provvede
all'audizione dell'interessato, secondo le modalita' indicate nel
successivo articolo 35, comma 2.
3. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1,
costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il
quale e' svolto il tirocinio.
Art. 35.
Procedimento istruttorio in relazione ai fatti che compromettono
gravemente l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di
controllo dei conti.
1. Se a seguito dell'attivita' di accertamento di cui all'articolo
33, la notizia acquisita risulti integrare uno dei fatti previsti
negli articoli 39 e 40, si procede all'audizione dell'interessato.
2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato e'
convocato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo di avviso
contenente l'esposizione dei fatti contestati. L'interessato puo'
farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato
motivo, non compare, si procede in sua assenza. Della seduta viene
redatto un verbale. Per tutti gli atti e le attivita' del
procedimento, ad eccezione dell'audizione personale, l'interessato
puo' farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia
iscritta nel registro.
Art. 36.
Proposta motivata della commissione
1. Terminati gli accertamenti ed espletata l'audizione personale
dell'interessato ai sensi dell'articolo 35, la commissione centrale
per i revisori contabili formula una proposta motivata al direttore
generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero
di grazia e giustizia. La proposta non e' vincolante.
Art. 37.
Termine per la presentazione delle proposte
1. La commissione centrale formula le proposte di cui agli articoli
32, comma 3, e 36, comma 1, entro e non oltre il termine di nove mesi
dal giorno in cui sono pervenuti gli esposti o le notizie di cui
all'articolo 32, comma 2. Tale termine puo' essere prorogato prima
della scadenza, per un periodo non superiore a tre mesi, dal
direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su
richiesta motivata della commissione.In caso di inerzia il diretto re
generale puo' incaricare dell'istruttoria gli uffici del Ministero di
grazia e giustizia.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il procedimento si
estingue.
Art. 38.
Conclusione dei procedimenti
senza l'adozione di provvedimenti sanzionatori
1. Il direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia, valutata la proposta
della commissione, se ritiene che i fatti accertati non integrano
alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone l'archiviazione del
procedimento e ne da' notizia all'iscritto, presso il domicilio, per
le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso
la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, per le
societa'.
Art. 39.
Sospensione del revisore contabile
1. Se emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneita' al
corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il
direttore generale degli affari civili e delle libere professioni
dispone la sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad
un anno ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
2. L'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di controllo
dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:
a) emergono fatti che denotano grave incapacita' tecnica, o, per le
societa', grave incapacita' organizzativa, ovvero mancanza di
integrita' morale dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si
avvale per svolgere la sua attivita';
b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse
dall'iscritto;
c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o
i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attivita',
intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con
soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad
oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano
intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico;
d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o
i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attivita',
sono legati alla societa' o all'ente che conferisce l'incarico, o a
societa' o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato
o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al
conferimento dell'incarico;
e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o
i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attivita',
sono amministratori della societa' o dell'ente che conferisce
l'incarico o di societa' o enti che la controllano, ovvero lo siano
stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;
f) l'iscritto e' eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica,
tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni
indicate nell'articolo 2399 del codice civile diverse da quelle
indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della
societa' di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;
h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso
concreto e' compromessa gravemente l'idoneita' al corretto
svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.
3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria o per
attivita' estranee a quelle proprie della funzione di revisore
contabile, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto
presso il quale il tirocinio viene svolto.
Art. 40.
Cancellazione del revisore contabile
1. Se i fatti che compromettono l'idoneita' al corretto svolgimento
delle funzioni di controllo dei conti indicati nell'articolo
precedente sono di particolare gravita', e' disposta la cancellazione
dell'iscritto dal registro dei revisori contabili.
2. La cancellazione dal registro e', inoltre, disposta nelle
seguenti ipotesi:
a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo;
b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del
codice civile;
c) se l'iscritto compie attivita' di revisione contabile durante il
periodo in cui e' stato sospeso;
d) se ricorre il caso indicato nell'articolo 8, comma 5, della
legge 13 maggio 1997, n. 132;
e) se l'iscritto e' sospeso dal registro per piu' di due volte.
Art. 41.
Provvedimenti sanzionatori - Comunicazioni
1. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti con decreto
motivato del direttore generale degli affari civili e delle libere
professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il decreto e'
comunicato all'iscritto presso il domicilio, per le persone fisiche,
o presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria
con rappresentanza stabile in Italia, per le societa'.
2. Il provvedimento di cancellazione e', altresi', comunicato alla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
Titolo VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 42.
Computo dell'anzianita' di iscrizione
al registro dei revisori
1. Ai fini del presente regolamento, nel computo dell'anzianita' di
iscrizione nel registro dei revisori contabili va considerato anche
il periodo di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Art. 43.
T i r o c i n i o
1. Il periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione
del presente regolamento puo' essere documentato attraverso un
attestato rilasciato dal soggetto presso cui il tirocinio e' stato
svolto, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Di tale periodo si tiene conto nel
computo del triennio di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 44.
Domande di iscrizione nel registro presentate dagli iscritti
nell'elenco allegato - Domande presentate prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento.
1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, la commissione centrale
esamina anche le domande presentate precedentemente all'entrata in
vigore del presente regolamento, nonche' quelle presentate dagli
iscritti nell'elenco allegato di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.
2. I soggetti gia' iscritti nel registro dei revisori contabili
devono dichiarare entro sei mesi il recapito presso il quale
intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti il registro ed
impegnarsi a comunicare eventuali variazioni. In difetto di
comunicazione si intende valido a detti fini il domicilio
precedentemente indicato.
Art. 45.
Sospensione dal registro
1. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del regolamento si
trovino in una delle situazioni indicate nell'articolo 39, comma 2,
lettere c), d) ed e), sono tenuti ad eliminare entro sei mesi le
cause che potrebbero determinare la sospensione dal registro.
2. Ai fini dell'accertamento dei fatti che compromettono gravemente
l'idoneita' al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei
conti, relativamente agli incarichi in corso di esecuzione al momento
dell'entrata in vigore del presente regolamento, non si tiene conto
dei rapporti indicati nelle lettere c), d) ed e) dell'articolo 39,
comma 2, cessati prima del suddetto momento.
Art. 46.
Abrogazione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21
gennaio 1997, n. 23.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Bassanini, Ministro della funzione
pubblica
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 3
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione del1e leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 88/1992
(Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo
di legge dei documenti contabili) e' il seguente:
"Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro
centottanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sono emanati uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400, per disciplinare le modalita' di iscrizione nel
registro dei revisori contabili e di cancellazione
dallo stesso nonche' le modalita' di svolgimento del
tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di
vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.
2. Il regolamento concernente le modalita' di
svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, e'
emanato di concerto con i Ministri della funzione
pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali".
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge
n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consigiio dei Ministri, sentito
il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere
emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle
leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 4:
- L'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni),
cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre
1962, n. 1866, e' il seguente:
"Art. 5. - Ai componenti le commissioni giudicatrici
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per
i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati,
da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di
dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono
ridotti alla meta' qualora detti componenti abbiano
diritto al trattamento di missione.
Ai componenti estranei all'amministrazione dello
Stato e' corrisposto, limitatamente ai giorni di
effettivo svolgimento delle prove di esame, in
aggiunta al trattamento di cui al comma precedente,
un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile
iniziale previsto per i dipendenti statali con
coefficiente di stipendio 500, con esclusione di
eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre
indennita'.
Ai professori universitari collocati a riposo si
applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di
missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18".
Note all'art. 5:
- Il comma 2, lettera a), dell'art. 3 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, cosi'
recita:
"2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma
universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi
della durata minima di tre anni".
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), e' cosi' formulato:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Nota all'art. 6:
- L'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, (Nuove
norme in materia di revisori contabili), cosi' recita:
"Art. 8 (Contributo obbligatorio). - 1. Per garantire il
fabbisogno finanziario relativo ad ogni attivita'
preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei
revisori contabili, nonche' alla sua tenuta ed alla
vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con
decorrenza dal 1 gennaio 1996 e' dovuto da ogni iscritto
nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila
da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul
conto corrente postale intestato alla competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione
all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio
dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di
versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e
giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.
2. Per l'anno 1996 il contributo dovra' essere
versato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L'ammontare del contenuto puo' essere aggiornato,
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella
misura necessaria alla copertura delle spese relative
alle attivita' di cui al comma 1; l'aggiornamento avra'
vigore dall'anno successivo a quello della
pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il
direttore generale della Direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni del Ministero di grazia
e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per
il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei
revisori contabili, previo esperimento della procedura di
cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n .
88.
5. In caso di perdurante omesso versamento
dell'obbligo contributivo, decorsi sei mei dalla
sospensione di cui al comma 4, e' disposta la
cancellazione dal registro dei revisori contabili con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi
nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.
6. Non sono ripetibili, se non richieste entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le somme corrisposte a titolo di
contributo sui compensi ai revisori contabili.
7. E' abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894".
Note all'art. 7:
- Il comma 2, lettera a), dell'art. 3 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede
che:
"2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma
universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi
della durata minima di tre anni".
- L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
(Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme), cosi' recita:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La
sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove
l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario
competente a ricevere la documentazione, o da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla
sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del
pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e'
stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita' della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le
modalita' di identificazione, la data e il luogo della
autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini
dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico
ufficiale aggiunga la propria firma".
- Il comma 11 dell'art. 3 della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) dispone che:
"11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto, di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione".
- L'art. 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e' cosi' formulato:
"Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci,
la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi
previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso
e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli
2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi
siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi puo'
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o
al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive
la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita'
penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati
non piu' rispondenti a verita'.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti
commi sono compresi gli atti e documenti originali e
le copie autentiche contemplati dalla presente legge".
Nota all'art. 10:
- Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), e' cosi' formulato:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Nota all'art. 12:
- L'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e' cosi'
formulato:
"Art. 8 (Onorabilita'). - 1. Non possono essere
iscritti nel registro coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se
con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (5);
2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del
Libro V del codice civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non
inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.
2. Non puo' essere iscritta nel registro la
societa' il cui amministratore si trova in taluna delle
situazioni indicate nel comma 1".
Nota all'art. 14:
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, prevede che:
"Art. 3 (Ammissione all'esame per l'iscrizione nel
registro). - 1. Il Ministero di grazia e giustizia
indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.
2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma
universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi
della durata minima di tre anni;
b) aver svolto, presso un revisore contabile, un
tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di
bilanci di esercizio e consolidati.
3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso
un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei
conti".
Nota all'art. 15:
- L'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, prevede che:
"Art. 3 (Ammissione all'esame per l'iscrizione nel
registro). - 1. Il Ministero di grazia e giustizia
indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.
2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero diploma
universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi
della durata minima di tre anni;
b) aver svolto, presso un revisore contabile, un
tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di
bilanci di esercizio e consolidati.
3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso
un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei
conti".
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e' cosi' formulato:
"Art. 4 (Esame per l'iscrizione nel registro). -
1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove
scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze
teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle
praticamente, nelle materie che seguono:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i) sistemi di informazione e informatica;
l) economia politica e aziendale e principi
fondamentali di gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m),
l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle praticamente e' limitato a
quanto necessario per controllo della contabilita' e dei
bilanci".
Nota all'art. 16:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, cosi' recita:
"Art. 4 (Esame per l'iscrizione nel registro). -
1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove
scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze
teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle
praticamente, nelle materie che seguono:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i) sistemi di informazione e informatica;
l) economia politica e aziendale e principi
fondamentali di gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m),
l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle praticamente e' limitato a
quanto necessario per controllo della contabilita' e dei
bilanci".
Note all'art. 17:
- Il comma 2, lettere a) e b), dell'art. 3 del
citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, cosi'
recita:
"2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:
a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o
giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma
universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi
della durata minima di tre anni.
b) aver svolto, presso un revisore contabile, un
tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di
bilanci di esercizio e consolidati".
- Il comma 3 dell'art. 3 del citato decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:
"3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un
funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei
conti".
Nota all'art. 18:
- L'art. 8 della citata legge 13 maggio 1997, n. 132,
cosi' recita:
"Art. 8 (Contributo obbligatorio). - 1. Per garantire il
fabbisogno finanziario relativo ad ogni attivita'
preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei
revisori contabili, nonche' alla sua tenuta ed alla
vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con
decorrenza dal 1 gennaio 1996 e' dovuto da ogni iscritto
nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila
da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul
conto corrente postale intestato alla competente sezione
di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione
all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio
dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di
versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e
giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.
2. Per l'anno 1996 il contributo dovra' essere
versato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L'ammontare del contributo puo' essere aggiornato,
con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella
misura necessaria alla copertura delle spese relative
alle attivita' di cui al comma 1; l'aggiornamento avra'
vigore dall'anno successivo a quello della
pubblicazione del relativo decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il
direttore generale della Direzione generale degli affari
civili e delle libere professioni del Ministero di grazia
e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per
il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei
revisori contabili, previo esperimento della procedura di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88.
5. In caso di perdurante omesso versamento
dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla
sospensione di cui al comma 4, e' disposta la
cancellazione dal registro dei revisori contabili con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi
nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.
6. Non sono ripetibili, se non richieste entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le somme corrisposte a titolo di
contributo sui compensi ai revisori contabili.
7. E' abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894".
Nota all'art. 19:
- L'art. 4 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e' cosi' formulato:
"Art. 4 (Esame per l'iscrizione nel registro). -
1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove
scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze
teoriche del candidato e della sua capacita' di applicarle
praticamente, nelle materie che seguono:
a) contabilita' generale;
b) contabilita' analitica e di gestione;
c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;
d) controllo della contabilita' e dei bilanci;
e) diritto civile e commerciale;
f) diritto fallimentare;
g) diritto tributario;
h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
i) sistemi di informazione e informatica;
l) economia politica e aziendale e principi
fondamentali di gestione finanziaria;
m) matematica e statistica.
2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m),
l'accertamento delle conoscenze teoriche e della
capacita' di applicarle praticamente e' limitato a
quanto necessario per controllo della contabilita' e dei
bilanci".
Nota all'art. 20:
- Il testo vigente dell'art. 51 del codice di procedura
civile e' il seguente:
"Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente
su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure
ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del
processo o come arbitro (810, 815) o vi ha prestato
assistenza come consulente tecnico;
5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore
di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e'
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa', o
stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,
l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio
superiore".
Note all'art. 25:
- L'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88 e' cosi' formulato:
"Art. 8 (Onorabilita'). - 1. Non possono essere
iscritti nel registro coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di
sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge
31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e
integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se
con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;
2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del
Libro V del codice civile;
3) per un delitto non colposo, per un tempo non
inferiore a un anno;
4) per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.
2. Non puo' essere iscritta nel registro la
societa' il cui amministratore si trova in taluna delle
situazioni indicate nel comma 1".
- L'art. 6 del citato decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, cosi' recita:
"Art. 6 (Iscrizione delle societa' nel registro). - 1.
Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno
diritto all'iscrizione nel registro le societa' che
hanno la sede principale o una sede secondaria con
rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai
seguenti requisiti:
a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla
organizzazione contabile di aziende;
b) rappresentanti la societa' nel controllo legale
dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel
registro;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel
registro;
d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del