Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1998

 


   DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                         
   6 marzo 1998, n. 99.                                                            
     Regolamento  recante norme  concernenti le  modalita' di  esercizio           
   della funzione di revisore contabile.                                           
                                                                                   
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               
                                                                                   
     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;                        
     Visto il  decreto legislativo 27  gennaio 1992, n.  88, concernente           
   l'attuazione della direttiva  n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione           
   delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti           
   contabili e, in particolare, l'articolo  14, il quale prevede che, su           
   proposta del Ministro  di grazia e giustizia sono emanati  uno o piu'           
   regolamenti  a norma  dell'articolo 17,  comma 1,  lettera a),  della           
   legge  23 agosto  1988,  n. 400,  per  disciplinare l'iscrizione  nel           
   registro dei revisori  contabili e la cancellazione,  le modalita' di           
   svolgimento del tirocinio  e dell'esame, e l'esercizio  del potere di           
   vigilanza;                                                                      
     Visto il  concerto, espresso dai Ministri  della funzione pubblica,           
   del  tesoro,  del  bilancio   e  della  programmazione  economica,  e           
   dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato, con  riferimento           
   alle   norme  sul   tirocinio  dei   revisori  contabili,   ai  sensi           
   dell'articolo 14, comma  2, del decreto legislativo  27 gennaio 1992,           
   n. 88;                                                                          
     Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del           
   Consiglio di  Stato, espresso nell'adunanza  del 26 gennaio  1998, ed           
   operati  i  necessari  adattamenti  formali e  lessicali  del  testo,           
   nonche'  la modifica  delle  disposizioni concernenti  i compensi  ai           
   componenti della  commissione centrale,  in quanto implicati  oneri a           
   carico dello Stato;                                                             
     Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella           
   riunione del 27 febbraio 1998;                                                  
     Sulla proposta del Ministro di  grazia e giustizia, di concerto con           
   i Ministri della funzione pubblica,  del tesoro, del bilancio e della           
   programmazione   economica,    dell'industria,   del    commercio   e           
   dell'artigianato;                                                               
                                                                                   
                                 E m a n a                                         
                         il seguente regolamento:                                  
                                Titolo primo                                       
                           Disposizioni generali                                   
                                  Art. 1.                                          
               Commissione centrale per i revisori contabili                       
                                                                                   
     1.  Presso il  Ministero  di  grazia e  giustizia  e' istituita  la           
   commissione centrale per i revisori contabili.                                  
     2. La commissione svolge attivita' consultiva in materia di:                  
     a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;                   
       b) tenuta del registro dei revisori contabili;                              
     c)  esercizio del  potere di  vigilanza del  Ministero di  grazia e           
   giustizia.                                                                      
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                  Composizione della commissione centrale                          
                         per i revisori contabili                                  
                                                                                   
     1. La commissione centrale e' composta:                                       
     a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;               
     b)  dal  direttore generale  degli  affari  civili e  delle  libere           
   professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;              
     c) da un  dirigente del Ministero del tesoro, del  bilancio e della           
   programmazione  economica, designato  dal  Ministro  del tesoro,  del           
   bilancio e della programmazione economica;                                      
     d)  da un  dirigente del  Ministero del  lavoro e  della previdenza           
   sociale,  designato  dal  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza           
   sociale;                                                                        
     e) da  un dirigente del  Ministero dell'industria, del  commercio e           
   dell'artigianato,   designato   dal  Ministro   dell'industria,   del           
   commercio e dell'artigianato;                                                   
     f)  da  un  rappresentante  della  Banca  d'Italia,  designato  dal           
   Governatore della Banca d'Italia;                                               
     g) da un rappresentante  dell'Associazione fra le societa' italiane           
   per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;                
     h)  da  un  rappresentante   della  Presidenza  del  Consiglio  dei           
   Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;                  
     i)  da tre  revisori  contabili, designati  dal direttore  generale           
   degli  affari civili  e  delle libere  professioni  del Ministero  di           
   grazia e giustizia, come segue:                                                 
     1) uno nell'ambito di una  terna di revisori contabili iscritti nel           
   registro da almeno cinque anni,  proposta dal consiglio nazionale dei           
   dottori commercialisti;                                                         
     2) uno nell'ambito di una  terna di revisori contabili iscritti nel           
   registro da almeno cinque anni,  proposta dal consiglio nazionale dei           
   ragionieri e periti commerciali;                                                
     3) uno  tra tutti  i revisori contabili  iscritti nel  registro dei           
   revisori contabili da almeno cinque anni.                                       
     2. I componenti di cui alle lettere  da c) ad h) del comma 1 devono           
   essere  muniti   di  laurea  in  materie   economiche,  aziendali,  o           
   giuridiche.                                                                     
     3.  Le  riunioni della  commissione  sono  presiedute, in  caso  di           
   assenza  o  impedimento  del  presidente e  del  vicepresidente,  dal           
   componente piu' anziano.                                                        
     4. Per ciascuno dei componenti effettivi  di cui alle lettere da c)           
   ad i) del  comma 1 e' designato  un supplente, con le  modalita' ed i           
   criteri di cui al comma 1.                                                      
     5.   Il  componente   supplente  partecipa   alle  riunioni   della           
   commissione  in   caso  di  assenza  o   impedimento  del  componente           
   effettivo.                                                                      
     6.  La commissione  e' validamente  costituita con  la presenza  di           
   cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.             
     7.   Con  provvedimento   del  presidente,   la  commissione   puo'           
   articolarsi in  due o tre  sezioni, presiedute da uno  dei componenti           
   indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1.  Le  funzioni  di           
   vicepresidente della  sezione, se non  assunte dal componente  di cui           
   alla lettera b),  sono assunte dal membro piu'  anziano. I componenti           
   possono far parte di piu' sezioni.                                              
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                    Durata in carica della commissione                             
                 Convocazione e modalita' di funzionamento                         
                                                                                   
     1. La commissione dura in carica  quattro anni ed i suoi componenti           
   possono essere confermati, per non piu'  di una volta, per un periodo           
   di uguale durata.                                                               
     2. La  commissione e' convocata  dal presidente. Di ogni  seduta e'           
   redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.                   
     3.  Per le  funzioni di  segreteria,  la commissione  si avvale  di           
   dipendenti   dell'amministrazione  giudiziaria,   coordinati  da   un           
   dipendente dell'ammistrazione  medesima con qualifica  funzionale non           
   inferiore alla  VIII, designato  dal direttore generale  degli affari           
   civili del Ministero di grazia e giustizia.                                     
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                     Compensi spettanti ai componenti                              
                     e al segretario della Commissione                             
                                                                                   
     1. Per  la tenuta  del registro  del tirocinio  e del  registro dei           
   revisori contabili,  sono corrisposti  ai componenti e  al segretario           
   della commissione  i compensi indicati  all'articolo 5 della  legge 8           
   dicembre 1956, n.  1378, come sostituito dall'articolo  1 della legge           
   31 dicembre 1962, n. 1866.                                                      
                                                                                   
                                 Titolo II                                         
                                 Tirocinio                                         
                                  Art. 5.                                          
                           Registro del tirocinio                                  
                                                                                   
     1. Presso  il Ministero di  grazia e giustizia,  Direzione generale           
   degli affari civili e delle libere professioni, e' tenuto il registro           
   del tirocinio dove  sono iscritti coloro che, in  possesso del titolo           
   di studio previsto dall'articolo 3,  comma 2, lettera a), del decreto           
   legislativo  27 gennaio  1992, n.  88, svolgono  il tirocinio  di cui           
   all'articolo 9.                                                                 
     2.  Il  registro  di  cui  al comma  1  e'  istituito  con  decreto           
   ministeriale, e contiene:                                                       
       a) generalita' complete dell'iscritto;                                      
     b) data di inizio del tirocinio  di cui all'articolo 9 del presente           
   regolamento;                                                                    
     c)   indicazione   dei  trasferimenti,   dell'interruzione,   delle           
   cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso           
   cui  il tirocinio  viene  effettuato ai  sensi  dell'articolo 10  del           
   presente regolamento, e di  ogni altro fatto modificativo concernente           
   lo svolgimento del tirocinio.                                                   
     d)  recapito  indicato dal  tirocinante  per  l'invio di  tutte  le           
   comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.               
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
            Contributo per la tenuta del registro del tirocinio                    
                                                                                   
     1.  Per la  tenuta  del  registro del  tirocinio  e'  a carico  del           
   tirocinante un  contributo forfetario alle  spese di lire  30.000, da           
   corrispondersi   al  momento   della   presentazione  della   domanda           
   d'iscrizione.                                                                   
     2. Il  contributo di  cui al  comma 1 e'  versato con  le modalita'           
   indicate all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.                     
     3.  L'ammontare  del contributo  di  cui  al  comma 1  puo'  essere           
   aggiornato  ogni  tre anni  con  decreto  del  Ministro di  grazia  e           
   giustizia, di  concerto con  il Ministro del  tesoro, del  bilancio e           
   della   programmazione  economica,   nella  misura   necessaria  alla           
   copertura delle spese per la tenuta del registro.                               
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                           Domanda di iscrizione                                   
                                                                                   
     1. La  domanda di iscrizione  nel registro del  tirocinio, conforme           
   alle prescrizioni  di legge  in materia di  bollo, e'  indirizzata al           
   Ministero di grazia e giustizia  ed e' presentata direttamente ovvero           
   spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.                 
     2. Nella domanda il richiedente dichiara:                                     
       a) cognome, nome, luogo e data di nascita;                                  
     b)  residenza anagrafica,  e, nel  caso  in cui  questa e'  fissata           
   all'estero, il domicilio in Italia;                                             
     c)    attivita'    esercitata    e,   se    dipendente    pubblico,           
   l'amministrazione o l'ente di appartenenza;                                     
     d) titoli  di studio posseduti,  tra quelli di cui  all'articolo 3,           
   comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;            
     e) il possesso dei requisiti  di onorabilita' di cui all'articolo 8           
   del decreto legislativo citato;                                                 
     f)  il recapito  presso il  quale  devono essere  inviate tutte  le           
   comunicazioni  relative  a  tutti   i  provvedimenti  concernenti  il           
   tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.                     
     3. La sottoscrizione in calce  alla domanda e' autenticata ai sensi           
   dell'articolo  20 della  legge  4 gennaio  1968, n.  15.  In caso  di           
   presentazione diretta  presso il Ministero  di grazia e  giustizia e'           
   sufficiente  la sottoscrizione  ai sensi  dell'articolo 3,  comma 11,           
   della legge 15 maggio 1997, n.  127. Se il tirocinante e' un pubblico           
   dipendente e'  sufficiente il visto  del capo dell'ufficio  presso il           
   quale  il medesimo  presta servizio.  La commissione  ha facolta'  di           
   verificare,  presso  le  pubbliche  amministrazioni  interessate,  la           
   veridicita' delle  dichiarazioni contenute nella domanda.  In caso di           
   falsa dichiarazione si applicano  le disposizioni di cui all'articolo           
   26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.                                           
     4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:                             
     a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 6;             
     b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge           
   in  materia di  bollo,  del  revisore contabile  presso  il quale  si           
   intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la           
   dichiarazione dell'Amministrazione  che designa l'impiegato  ai sensi           
   dell'articolo 10, comma 4, o  del dipendente pubblico presso il quale           
   viene svolto il tirocinio;                                                      
     c) titolo di studio  di cui al comma 2, lettera  d), in originale o           
   in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo del medesimo.                
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                   Iscrizione nel registro del tirocinio                           
                                                                                   
     1. Sulla domanda di iscrizione  provvede, con decreto, il direttore           
   generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero           
   di grazia e giustizia, su  proposta della commissione, adottata entro           
   novanta  giorni dalla  data  di presentazione  o  di ricezione  della           
   domanda stessa.                                                                 
     2. Su richiesta dell'interessato il Ministero rilascia un attestato           
   di iscrizione. Il  rigetto della domanda di  iscrizione e' comunicato           
   all'interessato, che puo' ottenere copia conforme del provvedimento.            
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                      Durata e contenuto del tirocinio                             
                                                                                   
     1. Il tirocinio  ha la durata di tre anni  decorrente dalla data di           
   iscrizione nel registro.                                                        
     2. Il tirocinio e' svolto con assiduita', diligenza e riservatezza,           
   e consiste  nell'esercizio delle attivita' proprie  della funzione di           
   revisore  contabile,  e   nell'approfondimento  teoricopratico  delle           
   materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori           
   contabili.                                                                      
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                         Svolgimento del tirocinio                                 
                                                                                   
     1.  Il tirocinio  e'  svolto presso  un  revisore contabile,  anche           
   nell'ambito  di  societa'  di revisione  iscritte  all'albo  speciale           
   istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.           
     2.  I dipendenti  dello Stato  e  degli enti  pubblici svolgono  il           
   tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale           
   dei  conti, la  cui attivita'  abbia  ad oggetto,  in particolare,  i           
   bilanci  di  esercizio e  consolidati.  Il  dipendente pubblico  puo'           
   appartenere  ad  un  ente  diverso   da  quello  da  cui  dipende  il           
   tirocinante.                                                                    
     3. Il  dipendente pubblico  che intende  svolgere il  tirocinio, fa           
   istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del           
   predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera           
   da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.                                   
     4.  Il  dipendente  pubblico  fa  altresi'  istanza  ad  una  delle           
   pubbliche  amministrazioni indicate  nell'articolo  1,  comma 2,  del           
   decreto  legislativo 3  febbraio 1993,  n.  29, la  quale provvede  a           
   designare  il proprio  dipendente abilitato  al controllo  legale dei           
   conti di cui al comma 2.                                                        
     5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui e' svolto           
   il tirocinio, deve consentire al  tirocinante di frequentare corsi di           
   preparazione o  altri corsi  di studio presso  facolta' universitarie           
   economiche o  giuridiche, purche'  tale frequenza non  pregiudichi il           
   tirocinio stesso.                                                               
     6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni           
   successivi,  il  tirocinante   redige  una  relazione  sull'attivita'           
   svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attivita' di           
   revisore  contabile   alla  cui  predisposizione  e   svolgimento  ha           
   partecipato,  con   l'indicazione  del  relativo  oggetto,   e  delle           
   prestazioni  tecnicopratiche  rilevanti  alla cui  trattazione  abbia           
   assistito o collaborato.                                                        
     7. La relazione di cui al comma 5 e' asseverata dal soggetto presso           
   il quale e' stato svolto il tirocinio e trasmessa alla commissione.             
     8. L'obbligo della relazione, con le modalita' indicate nei commi 5           
   e 6, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del           
   tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico.             
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
             Completamento del tirocinio presso altro revisore                     
                                                                                   
     1. Il  tirocinante che intende  completare il periodo  di tirocinio           
   presso  altro  revisore  contabile  o funzionario  pubblico,  ne  da'           
   comunicazione   scritta  alla   commissione   centrale  con   lettera           
   raccomandata, allegando  le attestazioni di avvenuta  cessazione e di           
   inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i           
   quali il tirocinio e' stato svolto e deve essere proseguito.                    
     2. Il  periodo di  tirocinio svolto presso  un soggetto  diverso da           
   quello precedentemente indicato senza la previa comunicazione scritta           
   prevista nel  comma 1,  non e'  efficace ai  fini del  compimento del           
   tirocinio stesso.                                                               
                                                                                   
                                 Art. 12.                                          
                  Cancellazione dal registro del tirocinio                         
                                                                                   
     1.  Se il  tirocinante,  senza giustificato  motivo, interrompe  il           
   tirocinio per un periodo superiore a  sei mesi, il soggetto presso il           
   quale e' svolto ne da' comunicazione alla commissione centrale, senza           
   ritardo e,  comunque, non oltre  quindici giorni dopo la  scadenza di           
   tale periodo.                                                                   
     2. La commissione, preso atto,  propone al direttore generale degli           
   affari civili  e delle libere  professioni del Ministero di  grazia e           
   giustizia la cancellazione del tirocinante dal registro.                        
     3.  La  cancellazione  dal  registro  e'  altresi'  proposta  dalla           
   commissione  nel caso  di rinunzia  o di  perdita dell'esercizio  dei           
   diritti  civili  da parte  dell'iscritto  o  per  il venir  meno  dei           
   requisiti  di  onorabilita'  previsti  dall'articolo  8  del  decreto           
   legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.                                             
     4. La cancellazione,  tranne nel caso di rinunzia,  non puo' essere           
   disposta se  non dopo  aver sentito  l'interessato. Si  applicano, in           
   quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  titolo  V  del  presente           
   regolamento.                                                                    
     5.  Le proposte  della commissione  sono comunicate  entro quindici           
   giorni,  all'interessato nel  domicilio dichiarato  nella domanda  di           
   iscrizione.                                                                     
     6. In caso  di cancellazione dal registro, il  periodo di tirocinio           
   gia' effettuato rimane privo di effetti.                                        
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                         Sospensione del tirocinio                                 
                                                                                   
     1. La sospensione del tirocinio e' ammessa solamente in caso di:              
       a) assolvimento degli obblighi militari;                                    
       b) gravidanza e puerperio;                                                  
     c)  malattia  che determini  un  impedimento  al tirocinio  per  un           
   periodo superiore a sei mesi.                                                   
     2. Entro quindici giorni dal verificarsi  di uno dei casi di cui al           
   comma  1,  il  tirocinante  ne da'  comunicazione,  a  mezzo  lettera           
   raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione centrale che           
   propone la sospensione del tirocinio.                                           
     3. Entro trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione,           
   il   tirocinante  comunica   alla   commissione,   a  mezzo   lettera           
   raccomandata  con  avviso  di   ricevimento  sottoscritta  anche  dal           
   revisore  contabile o  funzionario pubblico  presso cui  il tirocinio           
   viene svolto,  di aver ripreso  il tirocinio indicandone  la relativa           
   data.                                                                           
     4. Il  tirocinio si prolunga di  un periodo pari alla  durata della           
   sospensione.                                                                    
                                                                                   
                                 Art. 14.                                          
                             Compiuto tirocinio                                    
                                                                                   
     1. Il periodo di tirocinio e' completato almeno trenta giorni prima           
   del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame           
   di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.           
     2.  La  commissione,  verificato   il  compimento  del  periodo  di           
   tirocinio  e valutata  la corrispondenza  di esso  a quanto  disposto           
   dall'articolo 3,  comma 2,  del citato decreto  legislativo, propone,           
   entro  venti  giorni dal  ricevimento  dell'ultima  relazione di  cui           
   all'articolo 10,  comma 6, il rilascio  dell'attestazione di compiuto           
   tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro.                          
     3.  Se  l'attivita'  svolta   non  corrisponde  a  quanto  disposto           
   dall'articolo  3, comma  2  del decreto  legislativo, la  commissione           
   propone le forme e la durata della integrazione del tirocinio.                  
                                                                                   
                                Titolo III                                         
                    Esame per l'iscrizione nel registro                            
                          dei revisori contabili                                   
                                 Art. 15.                                          
                                 E s a m e                                         
                                                                                   
     1. L'esame  per l'iscrizione  nel registro dei  revisori contabili,           
   previsto  dagli articoli  3 e  4 del  decreto legislativo  27 gennaio           
   1992,  n. 88,  e' indetto  annualmente  con decreto  del Ministro  di           
   grazia  e   giustizia  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale  della           
   Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.                   
     2. Con il decreto di cui al  comma 1 sono indicate le materie delle           
   prove scritte, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'esame.            
                                                                                   
                                 Art. 16.                                          
                          Commissione esaminatrice                                 
                                                                                   
     1.  La  commissione  esaminatrice  e' costituita  con  decreto  del           
   direttore generale della Direzione degli affari civili e delle libere           
   professioni del Ministero  di grazia e giustizia, presso  il quale ha           
   sede, ed e' composta da:                                                        
     a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato           
   di appello, che la presiede;                                                    
     b) due  professori universitari ordinari o  associati nelle materie           
   indicate nell'articolo 4 del decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.           
   88;                                                                             
     c) due  revisori contabili iscritti  nel registro da  almeno cinque           
   anni.                                                                           
     2. Per ciascuno  dei componenti effettivi e'  nominato un supplente           
   avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.                                
     3. Se  il numero dei  candidati e'  superiore a 500  possono essere           
   costituite sottocommissioni per  gruppi sino a 500  candidati. Per la           
   composizione  delle sottocommissioni  sono  nominati membri  aggiunti           
   aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.                                    
     4.  I componenti  della  commissione o  delle sottocommissioni  non           
   possono essere nuovamente  nominati nei tre anni  successivi a quello           
   in cui hanno svolto il loro incarico.                                           
     5. La  commissione si  avvale di  un ufficio  di segreteria  cui e'           
   addetto,    nel    numero    strettamente    necessario,    personale           
   dell'amministrazione giudiziaria.  Le funzioni di  segretario vengono           
   svolte  da personale  dell'amministrazione giudiziaria  con qualifica           
   funzionale non inferiore alla VI.                                               
                                                                                   
                                 Art. 17.                                          
                      Domanda di ammissione all'esame                              
                                                                                   
     1.   La  domanda   per   l'ammissione   all'esame,  conforme   alle           
   prescrizioni  di  legge in  materia  di  bollo, e'  indirizzata  alla           
   commissione esaminatrice  presso il Ministero di  grazia e giustizia,           
   ed e' presentata  entro il termine perentorio di  giorni trenta dalla           
   data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice           
   l'esame. La domanda  puo' essere presentata a  mezzo raccomandata con           
   avviso di  ricevimento; in  tal caso gli  effetti si  producono dalla           
   data di spedizione.                                                             
     2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara:                   
     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;             
     b) di aver  conseguito il diploma richiesto  dall'articolo 3, comma           
   2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;                  
     c) di aver  compiuto il tirocinio triennale,  a norma dell'articolo           
   3, comma 2,  lettera b), ovvero del comma 3,  del decreto legislativo           
   citato;                                                                         
     d) eventualmente, di aver  diritto all'esonero parziale dall'esame,           
   indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.            
     3. Alla  domanda sono allegati  i seguenti documenti  conformi alle           
   prescrizioni di legge in materia di bollo:                                      
     a) la documentazione  comprovante il possesso dei  requisiti di cui           
   alle lettere c) ed, eventualmente, d) del comma 2;                              
     b) la  ricevuta di pagamento del  contributo indicato nell'articolo           
   18.                                                                             
     4.  Per la  sottoscrizione in  calce alla  domanda si  applicano le           
   disposizioni   di  cui   all'articolo  7,   comma  3,   del  presente           
   regolamento.                                                                    
                                                                                   
                                 Art. 18.                                          
           Contributo per le spese relative alla sessione d'esami                  
                                                                                   
     1.  Le spese  per  la  sessione d'esami  sono  poste  a carico  del           
   candidato nella forfetaria di L. 50.000, da corrispondersi al momento           
   della presentazione della domanda d'esame.                                      
     2. La somma di cui al comma  1 e' versata con le modalita' indicate           
   nell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.                             
     3.  L'ammontare  dell'importo  indicato  al  comma  1  puo'  essere           
   aggiornato  con  decreto  del  Ministro di  grazia  e  giustizia,  di           
   concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della           
   programmazione  economica,  nella  misura necessaria  alla  copertura           
   delle spese indicate.                                                           
                                                                                   
                                 Art. 19.                                          
                        Materie delle prove di esame                               
                                                                                   
     1. L'esame consiste  in tre prove scritte ed una  prova orale nelle           
   materie indicate nel decreto di  cui all'articolo 15, comma 2, scelte           
   tra quelle elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del           
   1992.                                                                           
     2. Ciascuna prova  scritta verte su un gruppo  di materie elencate,           
   rispettivamente, nelle lettere da  a) a d), da e) ad h) e  da i) a m)           
   del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo citato.                     
                                                                                   
                                 Art. 20.                                          
             Adempimenti della commissione precedenti le prove                     
                                                                                   
     1.  Prima  dell'inizio  delle  prove  i  membri  della  commissione           
   esaminatrice,   presa    visione   dell'elenco    dei   partecipanti,           
   sottoscrivono  la dichiarazione  che tra  essi ed  i concorrenti  non           
   sussistono     situazioni     di    incompatibilita'.     Al     fine           
   dell'individuazione   delle   situazioni  di   incompatibilita',   si           
   applicano  le  disposizioni di  cui  all'articolo  51 del  codice  di           
   procedura civile, in quanto compatibili.                                        
     2. La commissione esaminatrice  stabilisce, nella prima riunione, i           
   criteri e le modalita' di valutazione delle prove scritte, al fine di           
   motivare i punteggi da attribuire a  ciascuna di esse, ed i criteri e           
   le modalita' di formulazione delle domande delle prove orali.                   
     3.  Previo  esame della  documentazione  allegata  alle domande,  e           
   tenuto conto delle  materie indicate nel decreto  di cui all'articolo           
   15, comma 2,  la commissione esaminatrice stabilisce  se il candidato           
   ha   diritto  all'esonero   da  una   o  piu'   materie  d'esame   e,           
   conseguentemente,  se ha  diritto  all'esonero da  una  o piu'  prove           
   scritte.                                                                        
     4.  La  commissione  esaminatrice  verifica  la  regolarita'  delle           
   domande di  ammissione e  provvede alla formazione  dell'elenco degli           
   ammessi, indicando  coloro che hanno diritto  all'esonero parziale ed           
   escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nel comma 2           
   dell'articolo  17. Tale  elenco  e' depositato  almeno trenta  giorni           
   prima  dell'inizio delle  prove  presso gli  uffici della  segreteria           
   della   commissione  esaminatrice,   per  consentire   a  tutti   gli           
   interessati  di prenderne  visione.  Ai candidati  non  ammessi ed  a           
   quelli  cui e'  stata respinta  la  domanda di  esonero parziale,  e'           
   inviata comunicazione scritta.                                                  
                                                                                   
                                 Art. 21.                                          
                      Svolgimento delle prove scritte                              
                                                                                   
     1.  I  candidati sono  identificati  al  momento dell'ingresso  nei           
   locali ove si svolgono le  prove d'esame, attraverso idoneo documento           
   di identita' personale in corso di validita'.                                   
     2.  Lo svolgimento  delle  prove  scritte ha  luogo  in tre  giorni           
   consecutivi.                                                                    
     3. Il  mattino del  giorno fissato per  ciascuna prova  scritta, la           
   commissione formula  tre temi relativi alla  materia d'esame prevista           
   per quel  giorno dal decreto  di cui  all'articolo 15, comma  2. Ogni           
   tema  e' scritto  su di  un foglio  che, firmato  dal presidente,  e'           
   chiuso in una busta. Quindi,  alla presenza dei candidati, si procede           
   al sorteggio  di una delle  buste ed  alla pubblicazione del  tema in           
   essa contenuto,  dandosi altresi' lettura  delle tracce dei  temi non           
   sorteggiati.                                                                    
     4.  I  temi  sono  formulati  in  modo  da  dare  luogo,  nel  loro           
   svolgimento, ad  una parte teorica  idonea a dimostrare da  parte del           
   candidato la  conoscenza dei principi fondamentali  di ciascuna delle           
   materie su cui verte la prova.                                                  
     5.  Per  lo  svolgimento  delle prove  scritte  sono  assegnate  ai           
   candidati sette ore  dalla dettatura del tema. Non  sono ammessi agli           
   esami i candidati non presenti quando la dettatura e' iniziata.                 
     6.  Per  lo  svolgimento  delle prove  scritte  i  candidati  usano           
   esclusivamente  carta  fornita  dalla commissione  munita  del  bollo           
   d'ufficio.                                                                      
     7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati,           
   presentati dal candidato almeno  dieci giorni prima dell'inizio delle           
   prove scritte. I  testi ammessi per le prove  d'esame sono verificati           
   dalla  commissione  nei  giorni  precedenti  le  prove  o  nel  corso           
   dell'espletamento degli esami.                                                  
     8.  Durante lo  svolgimento  delle prove  i  candidati non  possono           
   comunicare fra loro ne' con estranei, pena l'esclusione dopo un primo           
   richiamo del quale e' fatta menzione nel verbale.                               
     9.  E' escluso  dall'esame il  candidato  sorpreso a  copiare o  in           
   possesso di testi  non ammessi, di scritti o di  appunti di qualsiasi           
   genere.  E', altresi',  escluso  il candidato  che contravviene  alle           
   disposizioni del precedente comma 8.                                            
     10.  Il  presidente  della   commissione  adotta  tutte  le  misure           
   necessarie per  garantire la  genuinita' delle  prove e  la legalita'           
   delle operazioni di esame.                                                      
     11. Durante tutto il tempo in  cui si svolge la prova devono essere           
   presenti  nel   locale  degli  esami  almeno   due  componenti  della           
   commissione. Ad essi e' affidata la polizia degli esami.                        
                                                                                   
                                 Art. 22.                                          
               Adempimenti dei candidati e della commissione                       
                                                                                   
     1.  A ciascun  candidato e'  consegnata, nei  giorni di  esame, una           
   coppia di buste,  una grande ed una piccola  contenente un cartoncino           
   bianco. Ad  ogni giorno d'esame  corrisponde un diverso  colore della           
   coppia di buste.                                                                
     2.  Il  candidato,   dopo  aver  svolto  il   tema,  senza  apporvi           
   sottoscrizione ne' altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella           
   busta  grande,  in  cui  inserisce anche  la  busta  piccola  chiusa,           
   contenente  il cartoncino  bianco ove  ha indicato  il proprio  nome,           
   cognome, data e  luogo di nascita, residenza o  domicilio, e consegna           
   il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver           
   fatto  annotare a  verbale  che  il candidato  ha  consegnato il  suo           
   elaborato, appone la sua firma  trasversalmente sulla busta stessa in           
   modo che  vi resti compreso  il relativo lembo di  chiusura, nonche',           
   sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla           
   presenza  del  candidato  la  busta   viene  collocata  in  un  pacco           
   contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.           
     3. Alla  fine di ciascuna prova,  tutte le buste contenenti  i temi           
   sono affidate  al segretario, previa raccolta  di esse in uno  o piu'           
   pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e           
   suggellati con  l'impronta del sigillo della  commissione. Al termine           
   delle tre  prove le buste sono  suddivise in tre gruppi  ciascuno dei           
   quali relativo ad ogni singola prova d'esame.                                   
     4. Di tutte le  operazioni di cui ai precedenti commi 1,  2, 3 e 4,           
   come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove,           
   viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi           
   ne fa le veci, e dal segretario.                                                
                                                                                   
                                 Art. 23.                                          
                       Adempimenti della commissione                               
                     per la correzione degli elaborati                             
                                                                                   
     1.   La   commissione,   anche   nel  caso   di   suddivisione   in           
   sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel           
   piu'  breve tempo  possibile e,  comunque, non  oltre sei  mesi dalla           
   conclusione  delle  prove. Il  prolungamento  di  detto termine  puo'           
   essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con           
   provvedimento  del direttore  generale  degli affari  civili e  delle           
   libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.                         
     2. La commissione  procede alla valutazione di  tutti gli elaborati           
   contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata           
   di prove, prima di procedere  alla revisione degli elaborati relativi           
   alle altre giornate di prove.                                                   
     3.  A ciascun  tema  e'  assegnato il  punteggio  in decimi,  senza           
   attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato.           
   Il voto  e' annotato in lettere  dal segretario in calce  al lavoro e           
   l'annotazione  e'  sottoscritta  dal presidente.  Assegnato  il  voto           
   all'elaborato,  la busta  piccola  contenente il  nome del  candidato           
   viene  allegata al  compito.  Con  le stesse  modalita',  si passa  a           
   correggere gli elaborati  relativi alla seconda giornata  di prove e,           
   di seguito, quelli della terza giornata.                                        
     4.  Terminato l'esame  e  la valutazione  di  tutti gli  elaborati,           
   vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.                        
     5. La commissione  annulla la prova nel  caso in cui il  tema e' in           
   tutto o in parte copiato; annulla  altresi' il tema che reca segni di           
   riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.                               
     6.  Di tutte  le operazioni  attinenti  la correzione  dei temi  e'           
   redatto verbale a cura del segretario. Il verbale e' sottoscritto dal           
   presidente e dal segretario.                                                    
                                                                                   
                                 Art. 24.                                          
            Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame                   
                                                                                   
     1. Sono ammessi alle prove orali  i candidati che hanno ottenuto un           
   punteggio pari  o superiore a  sei decimi  di voto in  ciascuna prova           
   scritta. L'elenco degli ammessi e'  sottoscritto dal presidente e dal           
   segretario ed  e' depositato  presso la segreteria  della commissione           
   esaminatrice.                                                                   
     2. Ai candidati ammessi alla prova orale e' data comunicazione, con           
   l'indicazione  del voto  riportato in  ciascuna delle  prove scritte,           
   della data, del  luogo e dell'ora delle prove orali.  L'avviso per la           
   presentazione alla  prova orale  deve essere recapitato  al candidato           
   almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.               
     3. Le  prove orali si  svolgono in  un'aula aperta al  pubblico. La           
   prova orale completa non puo' avere durata inferiore a quarantacinque           
   minuti e superiore a sessanta minuti.                                           
     4.  Al  termine di  ciascuna  prova  orale la  commissione  d'esame           
   delibera  la  votazione  da   assegnare  al  candidato,  che  ottiene           
   l'idoneita'  se raggiunge  almeno i  sei decimi  di voto  in ciascuna           
   materia. Dei voti e' data comunicazione al candidato al termine della           
   prova.                                                                          
     5.  Tutte   le  deliberazioni   della  commissione  sono   prese  a           
   maggioranza.                                                                    
     6. Per  ogni seduta e'  redatto processo verbale  riassuntivo delle           
   domande  poste e  del voto  riportato  da ciascun  candidato con  una           
   motivazione  sintetica  complessiva, a  firma  del  presidente e  del           
   segretario. In caso di  dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti           
   hanno facolta' di allegare una relazione da loro sottoscritta, che e'           
   controfirmata dal presidente.                                                   
     7.  Al  termine  della  sessione d'esame  la  commissione  pubblica           
   l'elenco dei  nominativi, in ordine  alfabetico, di coloro  che hanno           
   superato l'esame  con il  voto riportato  in ciascuna  materia. Detto           
   elenco, a firma del presidente e del segretario, e' affisso presso la           
   segreteria della commissione  esaminatrice ed inviato tempestivamente           
   alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.            
                                                                                   
                                 Titolo IV                                         
                   Modalita' di iscrizione nel registro                            
                          dei revisori contabili                                   
                                 Art. 25.                                          
            Contenuto della domanda di iscrizione delle societa'                   
                                                                                   
     1. Nella domanda di iscrizione  nel registro dei revisori contabili           
   il legale rappresentante della societa' dichiara:                               
       a) la denominazione o la ragione sociale;                                   
     b) la  sede principale o  secondaria con rappresentanza  stabile in           
   Italia;                                                                         
     c)  il cognome,  il  nome, il  luogo  e la  data  di nascita  degli           
   amministratori;                                                                 
     d)  la  residenza degli  amministratori,  anche  se all'estero,  il           
   domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;                  
     e) il numero  di partita IVA o il codice  fiscale della societa' ed           
   il codice fiscale degli amministratori;                                         
     f) l'assenza in capo  agli amministratori delle situazioni indicate           
   nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;                 
     g) la ricorrenza dei requisiti indicati nell'articolo 6 del decreto           
   legislativo citato;                                                             
     h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione           
   nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle persone           
   che rappresentano la societa' nel controllo legale dei conti.                   
     2. La sottoscrizione in calce  alla domanda e' autenticata ai sensi           
   dell'articolo 20 della  legge 4 gennaio 1969, n. 15;  si applicano le           
   disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.           
                                                                                   
                                 Art. 26.                                          
                   Contenuto della domanda di iscrizione                           
                           delle persone fisiche                                   
                                                                                   
     1. Nella domanda di iscrizione  nel registro dei revisori contabili           
   ai  sensi  dell'articolo 2  del  decreto  legislativo il  richiedente           
   dichiara:                                                                       
       a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;                      
     b) la  residenza, anche se  all'estero, ed il domicilio  in Italia,           
   nonche', se diverso, anche il domicilio fiscale;                                
       c) il codice fiscale;                                                       
       d) il titolo di studio posseduto;                                           
     e) di  aver superato l'esame  previsto dall'articolo 3  del decreto           
   legislativo n. 88 del 1992,  ovvero di essere esonerato dall'esame ai           
   sensi dell'articolo 5 del decreto medesimo;                                     
     f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 3,           
   comma 2, lettera b), o comma 3 del decreto legislativo citato;                  
     g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente e'           
   pubblico dipendente;                                                            
     h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 8           
   del decreto legislativo citato;                                                 
     i)  il  recapito presso  il  quale  si  intende ricevere  tutte  le           
   comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali           
   variazioni.                                                                     
     2. Si applica il disposto dell'articolo 25, comma 2.                          
                                                                                   
                                 Art. 27.                                          
          Presentazione della domanda di iscrizione delle societa'                 
                                                                                   
     1.  La   domanda  di  iscrizione  delle   societa',  conforme  alle           
   prescrizioni di  legge in  materia di bollo,  e' presentata,  anche a           
   mezzo  raccomandata con  avviso  di ricevimento,  alla procura  della           
   Repubblica presso il tribunale del  circondario in cui la societa' ha           
   la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in           
   Italia. Alla domanda e' allegata la seguente documentazione, conforme           
   alle prescrizioni delle leggi sul bollo:                                        
     a) copia autentica  dell'atto costitutivo e dello  statuto, con gli           
   eventuali atti modificativi;                                                    
     b) autodichiarazione, ai  sensi degli articoli 2 e 4  della legge 4           
   gennaio 1968, n.  15, dei soggetti che rappresentano  la societa' nel           
   controllo legale dei conti, relativa ai dati ed ai requisiti indicati           
   nell'articolo 25, comma 1, lettera h);                                          
     c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29.            
     2.  Le  domande   spedite  a  mezzo  raccomandata   con  avviso  di           
   ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.                  
     3.  Il  procuratore  della   Repubblica  compie  accertamenti,  nei           
   confronti  degli  amministratori  della   societa',  in  ordine  alle           
   situazioni  indicate  nell'articolo  8  del  decreto  legislativo  27           
   gennaio  1992, n.  88, acquisendo,  tra l'altro,  il certificato  del           
   casellario  giudiziale, il  certificato  dei carichi  pendenti ed  il           
   certificato relativo  alla sottoposizione a misure  di prevenzione, e           
   trasmette  senza ritardo  le domande  con i  documenti allegati  alla           
   commissione centrale per i revisori  contabili presso il Ministero di           
   grazia e giustizia.                                                             
                                                                                   
                                 Art. 28.                                          
                        Presentazione della domanda                                
                    di iscrizione delle persone fisiche                            
                                                                                   
     1. La  domanda di iscrizione  delle persone fisiche,  conforme alle           
   prescrizioni di  legge in  materia di bollo,  e' presentata,  anche a           
   mezzo  raccomandata con  avviso  di ricevimento,  alla procura  della           
   Repubblica presso il tribunale del  circondario in cui il revisore ha           
   il  proprio  domicilio.  Alla  domanda e'  allegata  la  ricevuta  di           
   pagamento del contributo di cui all'articolo 29.                                
     2.  Il   richiedente  che  ritiene  di   aver  diritto  all'esonero           
   dall'esame per l'iscrizione nel  registro deve allegare alla domanda,           
   oltre alla ricevuta  di pagamento del contributo  di cui all'articolo           
   29, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti           
   dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.                 
     3.  Le  domande   spedite  a  mezzo  raccomandata   con  avviso  di           
   ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.                  
     4. Il  procuratore della  Repubblica compie accertamenti  in ordine           
   alle  situazioni indicate  nell'articolo  8  del decreto  legislativo           
   citato,  acquisendo,  tra  l'altro,  il  certificato  del  casellario           
   giudiziale,  il certificato  dei carichi  pendenti ed  il certificato           
   relativo alla  sottoposizione a  misure di prevenzione,  e trasmette,           
   senza ritardo, le  domande con i documenti  allegati alla commissione           
   centrale per  i revisori  contabili presso il  Ministero di  grazia e           
   giustizia.                                                                      
                                                                                   
                                 Art. 29.                                          
                        Contributo per l'iscrizione                                
                                                                                   
     1.  E'   posto  a  carico  dell'aspirante   revisore  contabile  un           
   contributo forfetario alle spese di  esame nella misura di L. 40.000,           
   da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.                 
     2. La somma e' versata con le modalita' di cui all'articolo 8 della           
   legge 13 maggio 1997, n. 132.                                                   
     3. L'ammontare  del contributo  puo' essere aggiornato  con decreto           
   del Ministro di  grazia e giustizia, di concerto con  il Ministro del           
   tesoro, del  bilancio e della programmazione  economica, nella misura           
   necessaria alla copertura delle spese indicate.                                 
                                                                                   
                                 Art. 30.                                          
                      Esame delle domande e iscrizione                             
                                                                                   
     1. Le domande per l'iscrizione  nel registro dei revisori contabili           
   sono esaminate  dalla commissione  centrale entro quattro  mesi dalla           
   presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.               
     2. La  commissione esegue i  controlli necessari per  verificare la           
   ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.                
     3. L'iscrizione, o  il provvedimento che la nega,  sono assunti, su           
   proposta della commissione, con  decreto del direttore generale degli           
   affari civili  e delle libere  professioni del Ministero di  grazia e           
   giustizia. Il provvedimento e' comunicato al richiedente.                       
                                                                                   
                                  Titolo V                                         
                     Esercizio del potere di vigilanza                             
                        sospensione e cancellazione                                
                                 Art. 31.                                          
                     Soggetti sottoposti alla vigilanza                            
                                                                                   
     1.  Il  Ministero  di  grazia e  giustizia  vigila,  attraverso  la           
   commissione centrale, sulle persone fisiche e sulle societa' iscritte           
   nel registro dei revisori contabili.                                            
                                                                                   
                                 Art. 32.                                          
                  Iniziativa per l'avvio dei procedimenti                          
                                                                                   
     1. La commissione centrale, a seguito  di esposti o notizie ad essa           
   pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce  per il tramite del Ministero           
   di grazia  e giustizia, informazioni  in ordine alla  sussistenza dei           
   requisiti di  cui all'articolo  9 del decreto  legislativo n.  88 del           
   1992,   o  circa   i  fatti   rilevanti  ai   fini  dell'applicazione           
   dell'articolo 10  del decreto  legislativo medesimo,  dandone notizia           
   all'interessato ai sensi  dell'articolo 8 della legge  8 agosto 1990,           
   n. 241.                                                                         
     2. I provvedimenti  di cui all'articolo 10  del decreto legislativo           
   citato sono trasmessi alla commissione.                                         
     3.  La  commissione,  se  ritiene  infondate  le  notizie  ad  essa           
   pervenute,  propone al  direttore  generale degli  affari civili  del           
   Ministro  di  grazia  e  giustizia  l'archiviazione  degli  atti.  La           
   proposta non e' vincolante.                                                     
                                                                                   
                                 Art. 33.                                          
             Registro degli esposti - Delega degli accertamenti                    
                                                                                   
     1. La  commissione tiene  un apposito  registro dove  sono annotati           
   immediatamente  le  notizie e  gli  esposti  non appena  pervenuti  o           
   acquisiti. Con decreto ministeriale  sono previste le caratteristiche           
   e le modalita' di tenuta del registro.                                          
     2. Le  informazioni necessarie per  la valutazione degli  esposti o           
   delle  notizie  sono richieste  a  cura  del  Ministero di  grazia  e           
   giustizia.                                                                      
     3. La commissione  puo' incaricare un componente  a predisporre una           
   relazione sui fatti oggetto degli esposti o delle notizie.                      
                                                                                   
                                 Art. 34.                                          
                Procedimento istruttorio per l'accertamento                        
                     dell'insussistenza dei requisiti                              
                                                                                   
     1. La  commissione, se  accerta che l'iscritto  non ha  i requisiti           
   previsti dal decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.  88, gliene da'           
   comunicazione scritta,  assegnandogli un termine non  superiore a sei           
   mesi per sanare le carenze.                                                     
     2.  Decorso  inutilmente   il  termine  di  cui  al   comma  1,  la           
   commissione, anche a mezzo di un componente a cio' delegato, provvede           
   all'audizione  dell'interessato, secondo  le  modalita' indicate  nel           
   successivo articolo 35, comma 2.                                                
     3. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1,           
   costituisce  illecito disciplinare  a carico  del soggetto  presso il           
   quale e' svolto il tirocinio.                                                   
                                                                                   
                                 Art. 35.                                          
                                                                                   
     Procedimento istruttorio  in relazione  ai fatti  che compromettono           
   gravemente  l'idoneita' al  corretto  svolgimento  delle funzioni  di           
   controllo dei conti.                                                            
     1. Se a seguito dell'attivita'  di accertamento di cui all'articolo           
   33, la  notizia acquisita  risulti integrare  uno dei  fatti previsti           
   negli articoli 39 e 40, si procede all'audizione dell'interessato.              
     2.  Ai fini  dell'audizione di  cui  al comma  1, l'interessato  e'           
   convocato almeno cinque giorni prima  della seduta, a mezzo di avviso           
   contenente  l'esposizione dei  fatti  contestati. L'interessato  puo'           
   farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato           
   motivo, non  compare, si procede  in sua assenza. Della  seduta viene           
   redatto  un  verbale.   Per  tutti  gli  atti  e   le  attivita'  del           
   procedimento,  ad eccezione  dell'audizione personale,  l'interessato           
   puo' farsi rappresentare da un difensore  o da persona di sua fiducia           
   iscritta nel registro.                                                          
                                                                                   
                                 Art. 36.                                          
                    Proposta motivata della commissione                            
                                                                                   
     1. Terminati  gli accertamenti  ed espletata  l'audizione personale           
   dell'interessato ai  sensi dell'articolo 35, la  commissione centrale           
   per i revisori  contabili formula una proposta  motivata al direttore           
   generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero           
   di grazia e giustizia. La proposta non e' vincolante.                           
                                                                                   
                                 Art. 37.                                          
                Termine per la presentazione delle proposte                        
                                                                                   
     1. La commissione centrale formula le proposte di cui agli articoli           
   32, comma 3, e 36, comma 1, entro e non oltre il termine di nove mesi           
   dal giorno  in cui  sono pervenuti  gli esposti o  le notizie  di cui           
   all'articolo 32,  comma 2. Tale  termine puo' essere  prorogato prima           
   della  scadenza,  per  un  periodo  non superiore  a  tre  mesi,  dal           
   direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su           
   richiesta motivata della commissione.In caso di inerzia il diretto re           
   generale puo' incaricare dell'istruttoria gli uffici del Ministero di           
   grazia e giustizia.                                                             
     2.  Decorso il  termine  di  cui al  comma  1,  il procedimento  si           
   estingue.                                                                       
                                                                                   
                                 Art. 38.                                          
                        Conclusione dei procedimenti                               
              senza l'adozione di provvedimenti sanzionatori                       
                                                                                   
     1.  Il  direttore  generale  degli affari  civili  e  delle  libere           
   professioni del Ministero di grazia e giustizia, valutata la proposta           
   della commissione,  se ritiene  che i  fatti accertati  non integrano           
   alcuna  delle  ipotesi di  cui  agli  articoli  9  e 10  del  decreto           
   legislativo  27  gennaio 1992,  n.  88,  dispone l'archiviazione  del           
   procedimento e ne da' notizia  all'iscritto, presso il domicilio, per           
   le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso           
   la  sede secondaria  con  rappresentanza stabile  in  Italia, per  le           
   societa'.                                                                       
                                                                                   
                                 Art. 39.                                          
                     Sospensione del revisore contabile                            
                                                                                   
     1. Se  emergono fatti  che compromettono gravemente  l'idoneita' al           
   corretto  svolgimento  delle  funzioni  di controllo  dei  conti,  il           
   direttore  generale degli  affari civili  e delle  libere professioni           
   dispone la sospensione dell'iscritto per  un periodo non superiore ad           
   un anno ai  sensi dell'articolo 10, comma 3,  del decreto legislativo           
   27 gennaio 1992, n. 88.                                                         
     2. L'idoneita' al corretto  svolgimento delle funzioni di controllo           
   dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:                             
     a) emergono fatti che denotano grave incapacita' tecnica, o, per le           
   societa',  grave   incapacita'  organizzativa,  ovvero   mancanza  di           
   integrita'  morale dell'iscritto  o  dei soggetti  di  cui questi  si           
   avvale per svolgere la sua attivita';                                           
     b)   emergono  fatti   che  denotano   gravi  negligenze   commesse           
   dall'iscritto;                                                                  
     c) l'iscritto, l'amministratore, il  direttore generale, il socio o           
   i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attivita',           
   intrattengono  con  il  soggetto  che conferisce  l'incarico,  o  con           
   soggetti  controllati, rapporti  continuativi o  rilevanti aventi  ad           
   oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano           
   intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico;            
     d) l'iscritto, l'amministratore, il  direttore generale, il socio o           
   i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attivita',           
   sono legati alla  societa' o all'ente che conferisce  l'incarico, o a           
   societa' o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato           
   o  autonomo,  ovvero lo  siano  stati  nei  tre anni  antecedenti  al           
   conferimento dell'incarico;                                                     
     e) l'iscritto, l'amministratore, il  direttore generale, il socio o           
   i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attivita',           
   sono  amministratori  della  societa'   o  dell'ente  che  conferisce           
   l'incarico o di  societa' o enti che la controllano,  ovvero lo siano           
   stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;                   
     f) l'iscritto e' eletto sindaco  o evita la decadenza dalla carica,           
   tacendo  consapevolmente sulla  ricorrenza  di  una delle  situazioni           
   indicate  nell'articolo  2399 del  codice  civile  diverse da  quelle           
   indicate nell'articolo 2382 del codice civile;                                  
     g)  l'iscritto persona  fisica,  o il  legale rappresentante  della           
   societa' di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;                     
     h) emerge ogni  altro fatto dal quale possa desumersi  che nel caso           
   concreto   e'   compromessa   gravemente  l'idoneita'   al   corretto           
   svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.                              
     3.  L'impiego del  tirocinante,  per servizi  di  segreteria o  per           
   attivita'  estranee  a  quelle  proprie della  funzione  di  revisore           
   contabile, costituisce  illecito disciplinare  a carico  del soggetto           
   presso il quale il tirocinio viene svolto.                                      
                                                                                   
                                 Art. 40.                                          
                    Cancellazione del revisore contabile                           
                                                                                   
     1. Se i fatti che compromettono l'idoneita' al corretto svolgimento           
   delle  funzioni   di  controllo  dei  conti   indicati  nell'articolo           
   precedente sono di particolare gravita', e' disposta la cancellazione           
   dell'iscritto dal registro dei revisori contabili.                              
     2.  La  cancellazione  dal  registro e',  inoltre,  disposta  nelle           
   seguenti ipotesi:                                                               
     a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo;            
     b) se ricorre una delle  situazioni indicate nell'articolo 2382 del           
   codice civile;                                                                  
     c) se l'iscritto compie attivita' di revisione contabile durante il           
   periodo in cui e' stato sospeso;                                                
     d)  se ricorre  il caso  indicato nell'articolo  8, comma  5, della           
   legge 13 maggio 1997, n. 132;                                                   
     e) se l'iscritto e' sospeso dal registro per piu' di due volte.               
                                                                                   
                                 Art. 41.                                          
                 Provvedimenti sanzionatori - Comunicazioni                        
                                                                                   
     1.  Tutti i  provvedimenti  sanzionatori sono  assunti con  decreto           
   motivato del  direttore generale degli  affari civili e  delle libere           
   professioni  del  Ministero di  grazia  e  giustizia. Il  decreto  e'           
   comunicato all'iscritto presso il  domicilio, per le persone fisiche,           
   o presso la sede principale o,  in assenza, presso la sede secondaria           
   con rappresentanza stabile in Italia, per le societa'.                          
     2. Il provvedimento di  cancellazione e', altresi', comunicato alla           
   Commissione  nazionale  per   le  societa'  e  la   borsa,  ai  sensi           
   dell'articolo  11,   comma  5,  del  decreto   del  Presidente  della           
   Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.                                               
                                                                                   
                                 Titolo VI                                         
                     Disposizioni transitorie e finali                             
                                 Art. 42.                                          
                   Computo dell'anzianita' di iscrizione                           
                         al registro dei revisori                                  
                                                                                   
     1. Ai fini del presente regolamento, nel computo dell'anzianita' di           
   iscrizione nel  registro dei revisori contabili  va considerato anche           
   il periodo di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.            
                                                                                   
                                 Art. 43.                                          
                             T i r o c i n i o                                     
                                                                                   
     1. Il  periodo di  tirocinio svolto  precedentemente all'emanazione           
   del  presente  regolamento  puo'  essere  documentato  attraverso  un           
   attestato rilasciato  dal soggetto presso  cui il tirocinio  e' stato           
   svolto,  con sottoscrizione  autenticata  ai  sensi dell'articolo  20           
   della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Di tale periodo si tiene conto nel           
   computo del triennio di cui all'articolo 9, comma 1.                            
                                                                                   
                                 Art. 44.                                          
                                                                                   
     Domande  di  iscrizione  nel  registro  presentate  dagli  iscritti           
   nell'elenco  allegato  -  Domande presentate  prima  dell'entrata  in           
   vigore del presente regolamento.                                                
     1. Ai  fini dell'iscrizione  nel registro, la  commissione centrale           
   esamina anche  le domande  presentate precedentemente  all'entrata in           
   vigore  del presente  regolamento,  nonche'  quelle presentate  dagli           
   iscritti nell'elenco  allegato di cui  all'articolo 11, comma  3, del           
   decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  88, ai sensi del decreto del           
   Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.                           
     2. I  soggetti gia'  iscritti nel  registro dei  revisori contabili           
   devono  dichiarare  entro  sei  mesi  il  recapito  presso  il  quale           
   intendono  ricevere tutte  le comunicazioni  inerenti il  registro ed           
   impegnarsi  a   comunicare  eventuali   variazioni.  In   difetto  di           
   comunicazione   si  intende   valido  a   detti  fini   il  domicilio           
   precedentemente indicato.                                                       
                                                                                   
                                 Art. 45.                                          
                          Sospensione dal registro                                 
                                                                                   
     1. Coloro che al momento  dell'entrata in vigore del regolamento si           
   trovino in una  delle situazioni indicate nell'articolo  39, comma 2,           
   lettere c),  d) ed  e), sono  tenuti ad eliminare  entro sei  mesi le           
   cause che potrebbero determinare la sospensione dal registro.                   
     2. Ai fini dell'accertamento dei fatti che compromettono gravemente           
   l'idoneita' al  corretto svolgimento delle funzioni  di controllo dei           
   conti, relativamente agli incarichi in corso di esecuzione al momento           
   dell'entrata in vigore  del presente regolamento, non  si tiene conto           
   dei rapporti  indicati nelle lettere  c), d) ed e)  dell'articolo 39,           
   comma 2, cessati prima del suddetto momento.                                    
                                                                                   
                                 Art. 46.                                          
                                Abrogazione                                        
                                                                                   
     1.  A  decorrere dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente           
   regolamento e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21           
   gennaio 1997, n. 23.                                                            
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi' 6 marzo 1998                                              
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                      Prodi,  Presidente  del  Consiglio           
                                     dei Ministri                                  
                                      Flick,   Ministro   di   grazia  e           
                                     giustizia                                     
                                      Bassanini, Ministro della funzione           
                                     pubblica                                      
                                      Ciampi, Ministro  del tesoro,  del           
                                     bilancio e    della  programmazione           
                                     economica                                     
                                      Bersani,  Ministro dell'industria,           
                                     del commercio e dell'artigianato              
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1998                              
     Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 3                                 
                                                                                   
                                       N O T E                                     
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicate e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni       sulla   promulgazione    del1e    leggi,           
             sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della           
             Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della           
             Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre           
             1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura           
             delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il           
             rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
             Note alle premesse:                                                   
               -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione           
             conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di           
             promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore           
             di legge ed i regolamenti.                                            
               - Il   testo  dell'art.    14  del  D.Lgs.    n.  88/1992           
             (Attuazione  della  direttiva   n.   84/253/CEE,   relativa           
             all'abilitazione  delle  persone incaricate  del  controllo           
             di legge  dei documenti  contabili) e'  il seguente:                  
               "Art.   14   (Regolamento  di  esecuzione).  -  1.  Entro           
             centottanta  giorni  dalla   pubblicazione   del   presente           
             decreto,  su  proposta del Ministro di grazia  e giustizia,           
             sono emanati  uno o  piu' regolamenti   ai sensi  dell'art.           
             17,  comma 1, lettera  a), della  legge 23 agosto  1988, n.           
             400,  per    disciplinare le   modalita' di  iscrizione nel           
             registro dei revisori   contabili   e   di    cancellazione           
             dallo   stesso   nonche'   le modalita' di  svolgimento del           
             tirocinio   e dell'esame e   di  esercizio  del  potere  di           
             vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.                         
               2.    Il    regolamento concernente   le   modalita'   di           
             svolgimento  del tirocinio di  cui all'art. 3, comma  3, e'           
             emanato di    concerto  con  i  Ministri  della    funzione           
             pubblica, del tesoro  e delle partecipazioni statali".                
               -  Il   comma 1,   lettera a),  dell'art. 17  della legge           
             n.  400/1988  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo    e           
             ordinamento  della  Presidenza del Consiglio  dei Ministri)           
             prevede  che con decreto  del Presidente della  Repubblica,           
             previa  deliberazione  del Consigiio  dei Ministri, sentito           
             il parere del Consiglio di  Stato,  che  deve  pronunciarsi           
             entro  novanta  giorni    dalla richiesta,   possano essere           
             emanati regolamenti  per  disciplinare  l'esecuzione  delle           
             leggi  e  dei decreti legislativi.   Il   comma   4   dello           
             stesso  articolo    stabilisce    che     gli     anzidetti           
             regolamenti   debbano      recare   la   denominazione   di           
             "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio           
             di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della           
             Corte dei  conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.               
             Nota all'art. 4:                                                      
               - L'art. 5 della legge 8 dicembre  1956, n.  1378  (Esami           
             di Stato di abilitazione all'esercizio delle  professioni),           
             cosi'  come  sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre           
             1962, n. 1866, e' il seguente:                                        
               "Art. 5. -  Ai  componenti  le  commissioni  giudicatrici           
             degli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione all'esercizio           
             delle professioni  spetta un compenso  di lire  12.000  per           
             i primi  dieci  o  frazione di  dieci candidati  esaminati,           
             da  aumentare di  lire 6.000 per  ogni ulteriore gruppo  di           
             dieci  o frazione  di dieci  candidati. Tali  importi  sono           
             ridotti   alla   meta'   qualora  detti componenti  abbiano           
             diritto  al trattamento di missione.                                  
               Ai   componenti  estranei    all'amministrazione    dello           
             Stato      e'  corrisposto,  limitatamente    ai  giorni di           
             effettivo   svolgimento  delle  prove    di    esame,    in           
             aggiunta    al  trattamento  di  cui  al  comma precedente,           
             un  compenso pari  al trentesimo dello   stipendio  mensile           
             iniziale    previsto    per    i   dipendenti statali   con           
             coefficiente   di stipendio   500,  con    esclusione    di           
             eventuali    quote    di  aggiunta   di famiglia e di altre           
             indennita'.                                                           
               Ai  professori  universitari collocati   a   riposo    si           
             applica,  per quanto  riguarda l'eventuale  trattamento  di           
             missione, il  disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18".           
             Note all'art. 5:                                                      
               -    Il   comma   2,   lettera    a),   dell'art.  3  del           
             citato  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  88,  cosi'           
             recita:                                                               
                "2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:                      
               a)  aver  conseguito  in  materie economiche, aziendali o           
             giuridiche  un  diploma  di  laurea   ovvero   un   diploma           
             universitario  o  un  diploma  di una scuola diretta a fini           
             speciali,  rilasciati al compimento di un  ciclo  di  studi           
             della durata minima di tre anni".                                     
               -  Il  comma    2  dell'art. 1 del decreto legislativo  3           
             febbraio    1993,     n.          29     (Razionalizzazione           
             dell'organizzazione  delle    amministrazioni pubbliche   e           
             revisione  della  disciplina   in   materia   di   pubblico           
             impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,           
             n. 421), e' cosi' formulato:                                          
               "2.   Per  amministrazioni   pubbliche    si    intendono           
             tutte    le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi  gli           
             istituti e   scuole di ogni   ordine    e  grado    e    le           
             istituzioni    educative, le   aziende   ed amministrazioni           
             dello   Stato ad ordinamento  autonomo,    le  regioni,  le           
             province,   i   comuni,   le   comunita'  montane,  e  loro           
             consorzi  ed associazioni,  le istituzioni   universitarie,           
             gli  istituti    autonomi case   popolari,   le camere   di           
             commercio,  industria, artigianato  e agricoltura  e   loro           
             associazioni,     tutti  gli  enti  pubblici  non economici           
             nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,   le           
             aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".                 
             Nota all'art. 6:                                                      
               - L'art.  8 della  legge 13  maggio 1997, n.  132, (Nuove           
             norme in materia di revisori contabili), cosi' recita:                
               "Art.  8 (Contributo obbligatorio). - 1. Per garantire il           
             fabbisogno finanziario    relativo    ad    ogni  attivita'           
             preordinata   a   consentire l'iscrizione nel  registro dei           
             revisori contabili, nonche'   alla  sua  tenuta    ed  alla           
             vigilanza  sui    revisori  iscritti    nello stesso,   con           
             decorrenza dal 1 gennaio 1996 e' dovuto  da  ogni  iscritto           
             nel  registro il   contributo annuo  di lire  cinquantamila           
             da  pagarsi entro  il 31 gennaio  mediante  versamento  sul           
             conto  corrente  postale intestato alla competente  sezione           
             di  tesoreria   provinciale  dello   Stato  con imputazione           
             all'apposito  capitolo  3525 dell'entrata   del    bilancio           
             dello  Stato,    capo  XI.    La relativa   attestazione di           
             versamento deve essere inviata  al Ministero di grazia    e           
             giustizia entro i  tre mesi successivi al 31 gennaio.                 
               2.    Per   l'anno 1996   il   contributo   dovra' essere           
             versato   entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in           
             vigore della presente legge.                                          
               3.  L'ammontare   del contenuto   puo' essere aggiornato,           
             con decreto del  Ministro di   grazia e   giustizia,  nella           
             misura  necessaria   alla copertura   delle spese  relative           
             alle  attivita' di  cui al  comma 1; l'aggiornamento  avra'           
             vigore    dall'anno     successivo     a  quello      della           
             pubblicazione   del   relativo   decreto   nella   Gazzetta           
             Ufficiale.                                                            
               4.  Nel  caso di  omesso  pagamento  del contributo,   il           
             direttore  generale  della Direzione generale degli  affari           
             civili e delle libere professioni del  Ministero di  grazia           
             e  giustizia, decorsi  tre mesi dalla scadenza prevista per           
             il   pagamento, dispone la  sospensione  dal  registro  dei           
             revisori  contabili, previo esperimento  della procedura di           
             cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n .           
             88.                                                                   
               5.   In  caso    di    perdurante    omesso    versamento           
             dell'obbligo    contributivo,   decorsi   sei   mei   dalla           
             sospensione  di  cui  al  comma  4,   e'   disposta      la           
             cancellazione    dal registro   dei revisori  contabili con           
             decreto del Ministro  di grazia e giustizia, da    emanarsi           
             nelle  forme di   cui  all'art.  7,  comma  3, del  decreto           
             del  Presidente  della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.           
               6.   Non sono   ripetibili, se    non  richieste    entro           
             sessanta   giorni dalla  data di  entrata  in  vigore della           
             presente  legge, le   somme corrisposte   a    titolo    di           
             contributo  sui   compensi  ai  revisori contabili.                   
                7. E' abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894".           
             Note all'art. 7:                                                      
               -    Il   comma   2,   lettera    a),   dell'art.  3  del           
             citato  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede           
             che:                                                                  
                "2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:                      
               a) aver conseguito in  materie  economiche,  aziendali  o           
             giuridiche   un   diploma   di  laurea  ovvero  un  diploma           
             universitario o un diploma di una  scuola  diretta  a  fini           
             speciali,    rilasciati  al compimento di un ciclo di studi           
             della durata minima di tre anni".                                     
               -  L'art.  20 della  legge   4   gennaio   1968,   n.  15           
             (Norme      sulla  documentazione  amministrativa  e  sulla           
             legalizzazione e autenticazione di firme), cosi' recita:              
               "Art. 20  (Autenticazione  delle  sottoscrizioni).  -  La           
             sottoscrizione  di  istanze da  produrre agli  organi della           
             pubblica amministrazione puo'   essere  autenticata,    ove           
             l'autenticazione      sia  prescritta,     dal  funzionario           
             competente a ricevere la  documentazione, o da  un  notaio,           
             cancelliere,  segretario  comunale,  o    altro funzionario           
             incaricato dal sindaco.                                               
               L'autenticazione deve  essere  redatta  di  seguito  alla           
             sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del           
             pubblico ufficiale, che  la  sottoscrizione    stessa    e'           
             stata    apposta in   sua   presenza,   previo accertamento           
             dell'identita' della persona che sottoscrive.                         
               Il pubblico ufficiale  che autentica deve  indicare    le           
             modalita'  di  identificazione,  la data e il   luogo della           
             autenticazione, il proprio nome e   cognome,  la  qualifica           
             rivestita,  nonche' apporre  la propria firma per esteso ed           
             il timbro dell'ufficio.                                               
               Per  l'autenticazione delle  firme  apposte sui   margini           
             dei    fogli intermedi   e'   sufficiente  che  il pubblico           
             ufficiale  aggiunga  la propria firma".                               
               -  Il comma  11 dell'art.   3   della legge    15  maggio           
             1997,  n.    127  (Misure  urgenti    per  lo   snellimento           
             dell'attivita'    amministrativa  e  dei  procedimenti   di           
             decisione e di controllo) dispone che:                                
               "11.    La sottoscrizione,   in  presenza del  dipendente           
             addetto,   di  istanze  da  produrre  agli  organi    della           
             amministrazione  pubblica  ed ai gestori   o  esercenti  di           
             pubblici   servizi,  non  e'  soggetta  ad autenticazione".           
               - L'art.  26 della  citata legge  4 gennaio 1968,  n. 15,           
             e' cosi' formulato:                                                   
               "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le  dichiarazioni  mendaci,           
             la  falsita'  negli atti   e l'uso di  atti falsi  nei casi           
             previsti  dalla presente legge sono puniti   ai  sensi  del           
             codice penale e  delle leggi speciali in materia.                     
               A tali  effetti, l'esibizione di  un atto contenente dati           
             non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso           
             e  le dichiarazioni rese ai  sensi dei  precedenti articoli           
             2, 3, 4,  8 e  autenticate a norma  dell'articolo  20  sono           
             considerate  come  fatte  a  pubblico ufficiale.                      
               Inoltre,  ove  i    reati indicati nei precedenti   commi           
             siano commessi per  ottenere la   nomina ad    un  pubblico           
             ufficio   o      l'autorizzazione  all'esercizio  di    una           
             professione o  arte, il giudice, nei  casi piu' gravi  puo'           
             applicare  l'interdizione  temporanea dai pubblici uffici o           
             dalla professione o arte.                                             
               Il pubblico  ufficiale che autentica  le sottoscrizioni o           
             al quale sono esibiti  gli atti ammonisce  chi  sottoscrive           
             la    dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita'           
             penale cui puo' andare incontro in caso   di  dichiarazione           
             mendace  o  di esibizione  di atto  falso o contenente dati           
             non piu' rispondenti a verita'.                                       
               Nella  denominazione  di  atti   usata   nei   precedenti           
             commi   sono compresi  gli  atti  e  documenti originali  e           
             le  copie  autentiche contemplati dalla presente legge".              
             Nota all'art. 10:                                                     
               - Il comma   2 dell'art. 1 del  decreto  legislativo    3           
             febbraio     1993,     n.          29    (Razionalizzazione           
             dell'organizzazione delle   amministrazioni  pubbliche    e           
             revisione   della   disciplina   in   materia  di  pubblico           
             impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,           
             n. 421), e' cosi' formulato:                                          
               "2.     Per  amministrazioni   pubbliche   si   intendono           
             tutte   le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi   gli           
             istituti  e    scuole  di  ogni   ordine   e grado   e   le           
             istituzioni   educative, le   aziende   ed  amministrazioni           
             dello    Stato  ad  ordinamento  autonomo,   le regioni, le           
             province,  i  comuni,  le   comunita'   montane,   e   loro           
             consorzi   ed associazioni,  le istituzioni  universitarie,           
             gli istituti   autonomi case   popolari,   le  camere    di           
             commercio,   industria, artigianato  e agricoltura  e  loro           
             associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici   non  economici           
             nazionali,   regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le           
             aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".                 
              Nota all'art. 12:                                                    
               - L'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992,  n.  88  e'  cosi'           
             formulato:                                                            
               "Art.    8   (Onorabilita'). -   1.   Non  possono essere           
             iscritti  nel registro coloro che:                                    
               a) si trovano in stato  di interdizione temporanea  o  di           
             sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche           
             e delle imprese;                                                      
               b)  sono   stati sottoposti   a misure di  prevenzione ai           
             sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o  della  legge           
             31  maggio  1965,  n.  575  e  successive   modificazioni e           
             integrazioni, salvi gli  effetti della riabilitazione;                
               c)  hanno riportato  condanna alla  reclusione, anche  se           
             con  pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della           
             riabilitazione:                                                       
               1) per uno dei delitti  previsti  dal  regio  decreto  16           
             marzo 1942, n.  267 (5);                                              
               2)    per uno   dei delitti  previsti dal  titolo XI  del           
             Libro  V del codice civile;                                           
               3)  per    un  delitto   non colposo,   per un tempo  non           
             inferiore  a un anno;                                                 
               4) per  un delitto  contro la  pubblica  amministrazione,           
             contro  la  fede  pubblica,  contro il   patrimonio, contro           
             l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.           
               2.   Non   puo' essere   iscritta   nel    registro    la           
             societa'   il   cui amministratore si trova in taluna delle           
             situazioni indicate nel comma 1".                                     
              Nota all'art. 14:                                                    
               - L'art. 3   del citato decreto  legislativo  27  gennaio           
             1992, n. 88, prevede che:                                             
               "Art.  3  (Ammissione  all'esame  per    l'iscrizione nel           
             registro). - 1.   Il Ministero   di  grazia    e  giustizia           
             indice annualmente  l'esame per l'iscrizione nel registro.            
                2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:                       
               a)  aver  conseguito  in  materie economiche, aziendali o           
             giuridiche  un  diploma  di  laurea   ovvero   un   diploma           
             universitario  o  un  diploma  di una scuola diretta a fini           
             speciali,  rilasciati al compimento di un  ciclo  di  studi           
             della durata minima di tre anni;                                      
               b)   aver  svolto,  presso   un  revisore  contabile,  un           
             tirocinio triennale, avente ad   oggetto  il  controllo  di           
             bilanci  di esercizio e consolidati.                                  
               3.    I dipendenti   dello Stato  e  degli enti  pubblici           
             svolgono  il tirocinio della  durata di  tre anni    presso           
             un   funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei           
             conti".                                                               
              Nota all'art. 15:                                                    
               - L'art. 3   del citato decreto  legislativo  27  gennaio           
             1992, n. 88, prevede che:                                             
               "Art.  3  (Ammissione  all'esame  per    l'iscrizione nel           
             registro). - 1.   Il Ministero   di  grazia    e  giustizia           
             indice annualmente  l'esame per l'iscrizione nel registro.            
                2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:                       
               a)  aver  conseguito  in  materie economiche, aziendali o           
             giuridiche  un  diploma   di      laurea   ovvero   diploma           
             universitario  o  un diploma   di una scuola diretta a fini           
             speciali,  rilasciati al compimento di un  ciclo  di  studi           
             della durata minima di tre anni;                                      
               b)   aver  svolto,  presso   un  revisore  contabile,  un           
             tirocinio triennale, avente ad   oggetto  il  controllo  di           
             bilanci  di esercizio e consolidati.                                  
               3.    I dipendenti   dello Stato  e  degli enti  pubblici           
             svolgono  il tirocinio della  durata di  tre anni    presso           
             un   funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei           
             conti".                                                               
               - L'art. 4   del citato decreto  legislativo  27  gennaio           
             1992, n. 88, e' cosi' formulato:                                      
               "Art.   4   (Esame   per  l'iscrizione nel  registro).  -           
             1.  L'esame previsto   dall'art.   3 consiste   in    prove           
             scritte e  orali  dirette all'accertamento delle conoscenze           
             teoriche  del candidato e della sua capacita' di applicarle           
             praticamente, nelle materie che seguono:                              
                  a) contabilita' generale;                                        
                  b) contabilita' analitica e di gestione;                         
                  c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;            
                  d) controllo della contabilita' e dei bilanci;                   
                  e) diritto civile e commerciale;                                 
                  f) diritto fallimentare;                                         
                  g) diritto tributario;                                           
                  h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;                
                  i) sistemi di informazione e informatica;                        
               l)    economia    politica   e   aziendale   e   principi           
             fondamentali  di gestione finanziaria;                                
                  m) matematica e statistica.                                      
               2. Per le materie elencate nelle  lettere  da  e)  a  m),           
             l'accertamento  delle    conoscenze  teoriche    e    della           
             capacita'  di    applicarle praticamente   e' limitato    a           
             quanto  necessario  per controllo  della contabilita' e dei           
             bilanci".                                                             
              Nota all'art. 16:                                                    
               - L'art. 4   del citato decreto  legislativo  27  gennaio           
             1992, n. 88, cosi' recita:                                            
               "Art.   4   (Esame   per  l'iscrizione nel  registro).  -           
             1.  L'esame previsto   dall'art.   3 consiste   in    prove           
             scritte e  orali  dirette all'accertamento delle conoscenze           
             teoriche  del candidato e della sua capacita' di applicarle           
             praticamente, nelle materie che seguono:                              
                  a) contabilita' generale;                                        
                  b) contabilita' analitica e di gestione;                         
                  c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;            
                  d) controllo della contabilita' e dei bilanci;                   
                  e) diritto civile e commerciale;                                 
                  f) diritto fallimentare;                                         
                  g) diritto tributario;                                           
                  h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;                
                  i) sistemi di informazione e informatica;                        
               l)    economia    politica   e   aziendale   e   principi           
             fondamentali  di gestione finanziaria;                                
                  m) matematica e statistica.                                      
               2. Per le materie elencate nelle  lettere  da  e)  a  m),           
             l'accertamento  delle    conoscenze  teoriche    e    della           
             capacita'  di    applicarle praticamente   e' limitato    a           
             quanto  necessario  per controllo  della contabilita' e dei           
             bilanci".                                                             
              Note all'art. 17:                                                    
               -  Il comma   2, lettere   a) e   b), dell'art.    3  del           
             citato  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88, cosi'           
             recita:                                                               
                "2. Per l'ammissione all'esame e' necessario:                      
               a) aver conseguito in  materie  economiche,  aziendali  o           
             giuridiche   un   diploma   di  laurea  ovvero  un  diploma           
             universitario o un diploma di una  scuola  diretta  a  fini           
             speciali,    rilasciati  al compimento di un ciclo di studi           
             della durata minima di tre anni.                                      
               b)  aver  svolto,  presso   un  revisore  contabile,   un           
             tirocinio  triennale,  avente  ad   oggetto il controllo di           
             bilanci  di esercizio e consolidati".                                 
               -  Il comma 3 dell'art. 3  del citato decreto legislativo           
             27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:                                  
               "3.  I dipendenti  dello Stato   e degli   enti  pubblici           
             svolgono il tirocinio della  durata di  tre anni  presso un           
             funzionario  pubblico  abilitato  al  controllo  legale dei           
             conti".                                                               
              Nota all'art. 18:                                                    
               - L'art. 8 della citata legge 13  maggio  1997,  n.  132,           
             cosi' recita:                                                         
               "Art.  8 (Contributo obbligatorio). - 1. Per garantire il           
             fabbisogno finanziario    relativo    ad    ogni  attivita'           
             preordinata   a   consentire l'iscrizione nel  registro dei           
             revisori contabili, nonche'   alla  sua  tenuta    ed  alla           
             vigilanza  sui    revisori  iscritti    nello stesso,   con           
             decorrenza dal 1 gennaio 1996 e' dovuto  da  ogni  iscritto           
             nel  registro il   contributo annuo  di lire  cinquantamila           
             da  pagarsi entro  il 31 gennaio  mediante  versamento  sul           
             conto  corrente  postale intestato alla competente  sezione           
             di  tesoreria   provinciale  dello   Stato  con imputazione           
             all'apposito  capitolo  3525 dell'entrata   del    bilancio           
             dello  Stato,    capo  XI.    La relativa   attestazione di           
             versamento deve essere inviata  al Ministero di grazia    e           
             giustizia entro i  tre mesi successivi al 31 gennaio.                 
               2.    Per   l'anno 1996   il   contributo   dovra' essere           
             versato   entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in           
             vigore della presente legge.                                          
               3.  L'ammontare   del contributo puo' essere  aggiornato,           
             con decreto del  Ministro di   grazia e   giustizia,  nella           
             misura  necessaria   alla copertura   delle spese  relative           
             alle  attivita' di  cui al  comma 1; l'aggiornamento  avra'           
             vigore    dall'anno     successivo     a  quello      della           
             pubblicazione   del   relativo   decreto   nella   Gazzetta           
             Ufficiale.                                                            
               4.  Nel  caso di  omesso  pagamento  del contributo,   il           
             direttore  generale  della Direzione generale degli  affari           
             civili e delle libere professioni del  Ministero di  grazia           
             e  giustizia, decorsi  tre mesi dalla scadenza prevista per           
             il   pagamento, dispone la  sospensione  dal  registro  dei           
             revisori  contabili, previo esperimento  della procedura di           
             cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,           
             n. 88.                                                                
               5.   In  caso    di    perdurante    omesso    versamento           
             dell'obbligo   contributivo,   decorsi  sei     mesi  dalla           
             sospensione  di  cui     al  comma  4,   e'   disposta   la           
             cancellazione  dal    registro  dei  revisori contabili con           
             decreto del Ministro  di grazia e giustizia, da    emanarsi           
             nelle  forme di   cui  all'art.  7,  comma  3, del  decreto           
             del  Presidente  della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.           
               6.   Non sono   ripetibili, se    non  richieste    entro           
             sessanta   giorni dalla  data di  entrata  in  vigore della           
             presente  legge, le   somme corrisposte   a    titolo    di           
             contributo  sui   compensi  ai  revisori contabili.                   
                7. E' abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894".           
              Nota all'art. 19:                                                    
               -  L'art.  4  del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio           
             1992, n. 88, e' cosi' formulato:                                      
               "Art.  4  (Esame  per  l'iscrizione nel   registro).    -           
             1.    L'esame previsto   dall'art.   3 consiste   in  prove           
             scritte e  orali  dirette all'accertamento delle conoscenze           
             teoriche  del candidato e della sua capacita' di applicarle           
             praticamente, nelle materie che seguono:                              
                  a) contabilita' generale;                                        
                  b) contabilita' analitica e di gestione;                         
                  c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;            
                  d) controllo della contabilita' e dei bilanci;                   
                  e) diritto civile e commerciale;                                 
                  f) diritto fallimentare;                                         
                  g) diritto tributario;                                           
                  h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;                
                  i) sistemi di informazione e informatica;                        
               l)   economia   politica   e   aziendale    e    principi           
             fondamentali  di gestione finanziaria;                                
                  m) matematica e statistica.                                      
               2.  Per  le  materie  elencate  nelle lettere da e) a m),           
             l'accertamento delle    conoscenze  teoriche    e     della           
             capacita'    di    applicarle praticamente   e' limitato  a           
             quanto necessario  per controllo  della contabilita' e  dei           
             bilanci".                                                             
              Nota all'art. 20:                                                    
               - Il testo  vigente dell'art. 51 del codice di  procedura           
             civile e' il seguente:                                                
               "Art.  51    (Astensione del   giudice). - Il  giudice ha           
             l'obbligo di astenersi:                                               
               1) se  ha interesse  nella causa   o in   altra  vertente           
             su identica questione di diritto;                                     
               2)  se    egli  stesso o   la moglie e' parente   fino al           
             quarto  grado o legato  da vincoli  di  affiliazione, o  e'           
             convivente o  commensale abituale di una delle parti  o  di           
             alcuno dei difensori;                                                 
               3)  se egli stesso o la  moglie ha causa pendente o grave           
             inimicizia o rapporti di credito o debito con    una  delle           
             parti o alcuno dei suoi difensori;                                    
               4)  se    ha dato consiglio  o prestato  patrocinio nella           
             causa,  o ha deposto  in  essa   come   testimone,   oppure           
             ne    ha    conosciuto   come magistrato in altro grado del           
             processo o  come  arbitro  (810,  815)  o  vi  ha  prestato           
             assistenza come consulente tecnico;                                   
               5) se e'  tutore, curatore, procuratore, agente o  datore           
             di   lavoro   di  una    delle  parti;  se,  inoltre,    e'           
             amministratore o gerente   di un ente,  di  un'associazione           
             anche non riconosciuta, di  un comitato, di una societa', o           
             stabilimento che ha interesse nella causa.                            
               In  ogni  altro  caso  in  cui  esistono gravi ragioni di           
             convenienza,  il  giudice    puo'  richiedere    al    capo           
             dell'ufficio   l'autorizzazione    ad  astenersi;    quando           
             l'astensione    riguarda    il       capo     dell'ufficio,           
             l'autorizzazione    e'   chiesta   al   capo   dell'ufficio           
             superiore".                                                           
              Note all'art. 25:                                                    
               -  L'art.  8 del decreto legislativo  27 gennaio 1992, n.           
             88 e' cosi' formulato:                                                
               "Art.  8   (Onorabilita'). -   1.   Non   possono  essere           
             iscritti  nel registro coloro che:                                    
               a)  si  trovano in stato  di interdizione temporanea o di           
             sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche           
             e delle imprese;                                                      
               b) sono  stati sottoposti  a misure di    prevenzione  ai           
             sensi  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o  della legge           
             31 maggio 1965,  n.  575  e  successive    modificazioni  e           
             integrazioni, salvi gli  effetti della riabilitazione;                
               c)  hanno riportato  condanna alla  reclusione, anche  se           
             con  pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della           
             riabilitazione:                                                       
               1)  per  uno  dei  delitti  previsti dal regio decreto 16           
             marzo 1942, n.  267;                                                  
               2)  per uno  dei delitti  previsti dal   titolo XI    del           
             Libro  V del codice civile;                                           
               3)  per    un  delitto   non colposo,   per un tempo  non           
             inferiore  a un anno;                                                 
               4) per  un delitto  contro la  pubblica  amministrazione,           
             contro  la  fede  pubblica,  contro il   patrimonio, contro           
             l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.           
               2.   Non   puo' essere   iscritta   nel    registro    la           
             societa'   il   cui amministratore si trova in taluna delle           
             situazioni indicate nel comma 1".                                     
               - L'art. 6   del citato decreto  legislativo  27  gennaio           
             1992, n. 88, cosi' recita:                                            
               "Art.  6  (Iscrizione  delle societa' nel registro). - 1.           
             Salvo quanto disposto   dall'art.   8, comma    2,    hanno           
             diritto  all'iscrizione   nel registro   le   societa'  che           
             hanno  la sede  principale  o  una   sede secondaria    con           
             rappresentanza  stabile    in    Italia   e rispondono   ai           
             seguenti requisiti:                                                   
               a) oggetto   sociale limitato   alla revisione  e    alla           
             organizzazione contabile di aziende;                                  
               b)    rappresentanti la   societa' nel   controllo legale           
             dei conti  e maggioranza degli amministratori iscritti  nel           
             registro;                                                             
               c)  nelle  societa' regolate   nei capi II, III e IV  del           
             titolo  V  del  libro  V  del  codice  civile,  maggioranza           
             numerica  e  per  quote dei soci costituita da iscritti nel           
             registro;                                                             
               d) nelle societa'  regolate nei capi V,   VI  e  VII  del