Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100.
Regolamento recante norme per la semplificazione e la
razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di
imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante
norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, con il quale si stabilisce che, per la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la
conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Dichiarazioni e versamenti periodici
1. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la
differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni
eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni
ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui
e' in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene
esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi
necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita
sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1999, le predette annotazioni sono
sostituite con l'indicazione degli stessi dati in apposita
dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le
modalita' ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a
terzi la tenuta della contabilita' e ne abbia dato comunicazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, puo' fare riferimento del
calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente,
all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per
coloro che iniziano l'attivita', l'opzione ha effetto dalla seconda
liquidazione periodica.
4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa
l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se
l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il
versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese
successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata, anche
nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il
termine stabilito per il versamento dell'imposta.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei
confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 74, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con
riferimento ai termini ivi stabiliti.
Art. 2.
Abrogazioni
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono
abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti
in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del
presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 6
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- La legge n. 662/1996, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica"; si riporta il
testo dell'art. 3, comma 136:
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti sono disciplinati con
regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
dell'adozione delle nuove tecnologie per il trattamento e
la conservazione delle informazioni e del progressivo
sviluppo degli studi di settore".
- La legge n. 400/1988, reca: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri"; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 633/1972, reca: "Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; si riporta il
testo dell'art. 19:
"Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30,
e' detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di
rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o
acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge
nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e puo'
essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il
diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni
esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di beni e servizi
afferenti operazioni esenti o comunque non soggette
all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19- bis2. In
nessun caso e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto
o all'importazione di beni o servizi utilizzati per
l'effettuazione di manifestazioni a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si
applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o
a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di
cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato
le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a),
b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);
e) operazioni non soggette all'imposta per
effetto delle disposizioni di cui all'art. 74, commi
primo, settimo, ottavo e nono.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all'imposta la detrazione non
e' ammessa per la quota imputabile a tali
utilizzazioni e l'ammontare indetraibile e'
determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la
natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi
criteri si applicano per determinare la quota di
imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in
parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che
danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla
detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale
alla prima categoria di operazioni e il relativo
ammontare e' determinato applicando la percentuale di
detrazione di cui all'art. 19-bis. Nel corso dell'anno la
detrazione e' provvisoriamente operata con l'applicazione
della percentuale di detrazione dell'anno precedente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che
iniziano l'attivita' operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno".
- Il D.Lgs. n. 241/1997, reca: "Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni"; si riporta il
testo dell'art. 7:
"Art. 7 (Presentazione delle dichiarazioni). - 1.
L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
''Art. 12 (Presentazione delle dichiarazioni). -
1. La dichiarazione e' presentata all'Amministrazione
finanziaria, per il tramite di una banca o di un
ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I
contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno
solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione
dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del
sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato
ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di dieci
soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata
annuale. Le societa' di cui all'art. 87, comma 1,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5
miliardi di lire devono presentare la dichiarazione
in via telematica direttamente all'amministrazione
finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2
presentano la dichiarazione in via telematica. Il
collegamento telematico con l'amministrazione
finanziaria e' gratuito.
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente
articolo si considerano soggetti incaricati della
trasmissione della dichiarazione:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei
consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti
o di diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 78, commi 1, lettere a) e
b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali
possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti,
individuati con decreto del Ministro delle finanze;
d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le
imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati
dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla
stipulazione del contratto di assicurazione di cui al
comma 9. L'abilitazione e' revocata quando nello
svolgimento dell'attivita' di trasmissione delle
dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute
irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti di
sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza
del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri
autorizzati di assistenza fiscale.
4. La dichiarazione puo' essere presentata
all'amministrazione finanziaria anche mediante
spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo
della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti
con certezza la data di spedizione.
5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare,
anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma
2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta,
entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione per il tramite di una banca o di un
ufficio postale, copia della dichiarazione contenente
l'impegno a trasmettere in via telematica
all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti
e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui
l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione, copia della relativa
attestazione.
6. I soggetti di cui al comma 11 devono
trasmettere in via telematica le dichiarazioni
all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle
dichiarazioni stesse.
7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione
finanziaria mediante procedure telematiche.
8. Le societa' che trasmettono la dichiarazione
direttamente all'amministrazione finanziaria e i
soggetti incaricati della predisposizione della
dichiarazione conservano, per il periodo previsto
dall'art. 43, la dichiarazione, della quale
l'amministrazione finanziaria puo' chiedere
l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta
e redatta su modello conforme a quello approvato con il
decreto di cui all'art. 8. I documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione
devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto
d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43.
9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul
mandato e sul contratto d'opera professionale, in
caso di mancata o tardiva presentazione della
dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati
difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata
al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti
indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente
dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei
suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo
contratto di assicurazione.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o
della ricevuta di invio della raccomandata di cui al
comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione
finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della
dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra
prova puo' essere addotta in contrasto con le
risultanze dei predetti documenti.
11. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del servizio di
ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso
spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del
servizio, sono stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La
misura del compenso e' determinata tenendo conto dei
costi del servizio e del numero complessivo delle
dichiarazioni ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi''".
- Si riporta il testo dell'art. 38 del gia' citato
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 38 (Esecuzione dei versamenti). - I versamenti
previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere
eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle
aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e
artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,
modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un
patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La
delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi
dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello
Stato.
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente
un'attestazione recante l'indicazione dell'importo
dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha
ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento
all'ufficio per conto del contribuente entro il
quinto giorno successivo. La delega e' irrevocabile ed ha
effetto liberatorio per il delegante.
Le caratteristiche e le modalita' di rilascio
dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione
dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e
documenti all'amministrazione e per i relativi controlli
sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro.
I versamenti diversi da quelli indicati nel primo
comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o
mediante assegni circolari non trasferibili intestati
all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito
bancari o postali a copertura garantita. Il versamento
mediante assegni circolari o titoli bancari o postali
puo' essere eseguito anche a mezzo posta con lettera
raccomandata, nella quale deve essere specificata la
causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle
forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro
per le finanze anche in deroga alle disposizioni contenute
negli articoli 238 e 240 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827".
- Si riporta il testo dell'art. 33 del gia' citato
D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 33 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni ed ai versamenti). - 1. I
contribuenti che nell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari non superiore a
trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti
e professioni, ovvero di lire un miliardo per le
imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
optare, dandone comunicazione all'ufficio competente
nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero
nella dichiarazione di inizio attivita':
a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e
dei relativi versamenti entro il giorno 3 (giorno 15,
n.d.r.) del secondo mese successivo a ciascuno dei
primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non
superi il limite di lire cinquantamila il versamento
dovra' essere effettuato insieme a quella dovuta per il
trimestre successivo;
b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15
marzo di ciascun anno.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le
attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate
degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa
apposita annotazione nei registri di cui agli articoli
23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in
cui e' esercitata e fino a quando non sia revocata. La
revoca deve essere comunicata all'ufficio nella
dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".
- Si riporta il testo dell'art. 74, quarto comma, del
gia' citato D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633:
"Gli enti e le imprese che prestano servizi al
pubblico con caratteri di uniformita', frequenza e
diffusione tali da comportare l'addebito dei
corrispettivi per periodi superiori al mese possono
essere autorizzati, con decreto del Ministro delle
finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui
all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente
anziche' mensilmente. La stessa autorizzazione puo'
essere concessa agli esercenti impianti di
distribuzione di carburante per uso di autotrazione
e agli autotrasportatori di cose per conto terzi
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.
Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per
le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati
dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante
per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti
nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni
ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del
Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73,
primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente
comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo
comma, a decorrere dal 1 aprile 1995, le fatture emesse
in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori
indicati nel periodo precedente, possono essere
annotate entro il trimestre successivo a quello di
emissione, con riferimento alla data di annotazione".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma primo e
secondo, del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili). - Entro il
giorno 18 (giorno 15, n.d.r.) di ciascun mese il
contribuente deve calcolare in apposita sezione del
registro di cui all'art. 23 o del registro di cui
all'art. 24, la differenza tra l'ammontare
complessivo dell'imposta divenuta esigibile nel mese
precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto
alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi
dell'art. 19.
Entro il termine previsto dal primo comma il
contribuente deve versare l'importo della differenza a
norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi
della relativa attestazione. Qualora l'importo non
superi il limite di lire cinquantamila il versamento
dovra' essere effettuato insieme a quello relativo
al mese successivo".
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.