Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1998

 


   
   DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100.                  
     Regolamento   recante   norme   per   la   semplificazione   e   la           
   razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti contabili  in  materia  di           
   imposta sul  valore aggiunto,  ai sensi  dell'articolo 3,  comma 136,           
   della legge 23 dicembre 1996, n. 662.                                           
                                                                                   
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               
                                                                                   
     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;                        
     Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,           
   n. 633,  concernente l'istituzione  e la disciplina  dell'imposta sul           
   valore aggiunto;                                                                
     Visto  il decreto  legislativo 2  settembre 1997,  n. 313,  recante           
   norme in materia di imposta sul valore aggiunto;                                
     Visto l'articolo  3, comma  136, della legge  23 dicembre  1996, n.           
   662, con  il quale  si stabilisce  che, per  la semplificazione  e la           
   razionalizzazione   delle  procedure   di   attuazione  delle   norme           
   tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono           
   disciplinati con  regolamenti da  emanare ai sensi  dell'articolo 17,           
   comma  2,  della   legge  23  agosto  1988,  n.   400,  tenuto  conto           
   dell'adozione   di  nuove   tecnologie  per   il  trattamento   e  la           
   conservazione  delle informazioni  e del  progressivo sviluppo  degli           
   studi di settore;                                                               
     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;             
     Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione           
   consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;            
     Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella           
   riunione del 13 marzo 1998;                                                     
     Sulla proposta del Ministro delle finanze;                                    
                                                                                   
                                 E m a n a                                         
                         il seguente regolamento:                                  
                                  Art. 1.                                          
                    Dichiarazioni e versamenti periodici                           
                                                                                   
     1. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la           
   differenza  tra  l'ammontare   complessivo  dell'imposta  sul  valore           
   aggiunto esigibile nel mese  precedente, risultante dalle annotazioni           
   eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai           
   corrispettivi  delle operazioni  imponibili,  e quello  dell'imposta,           
   risultante dalle annotazioni eseguite,  nei registri relativi ai beni           
   ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui           
   e'  in possesso  e  per  i quali  il  diritto  alla detrazione  viene           
   esercitato nello  stesso mese ai  sensi dell'articolo 19  del decreto           
   del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi           
   necessari  per  il calcolo  dell'imposta  sono  indicati in  apposita           
   sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.                         
     2. A  decorrere dal  1 gennaio 1999,  le predette  annotazioni sono           
   sostituite   con  l'indicazione   degli  stessi   dati  in   apposita           
   dichiarazione,  da  approvare  con  decreto  dirigenziale  e  con  le           
   modalita' ivi  previste, da presentare,  anche in via  telematica, ai           
   sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.            
     3. A partire  dal periodo di imposta in corso  alla data di entrata           
   in  vigore del  presente regolamento,  il contribuente  che affida  a           
   terzi  la tenuta  della contabilita'  e ne  abbia dato  comunicazione           
   all'ufficio  dell'imposta   sul  valore  aggiunto   competente  nella           
   dichiarazione relativa all'anno precedente, puo' fare riferimento del           
   calcolo  della differenza  di  imposta relativa  al mese  precedente,           
   all'imposta  divenuta  esigibile  nel secondo  mese  precedente.  Per           
   coloro che  iniziano l'attivita', l'opzione ha  effetto dalla seconda           
   liquidazione periodica.                                                         
     4. Entro  il termine stabilito  nel comma 1, il  contribuente versa           
   l'importo  della  differenza nei  modi  di  cui all'articolo  38  del           
   decreto del  Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n.  633, e           
   annota  sul  registro gli  estremi  della  relativa attestazione.  Se           
   l'importo  dovuto non  supera  il limite  di  lire cinquantamila,  il           
   versamento  e'   effettuato  insieme   a  quello  relativo   al  mese           
   successivo. La dichiarazione  di cui al comma 1  e' presentata, anche           
   nell'ipotesi  di  liquidazione  con  eccedenza a  credito,  entro  il           
   termine stabilito per il versamento dell'imposta.                               
     5. Le disposizioni di cui ai commi  1, 2 e 4 si applicano anche nei           
   confronti dei  soggetti di cui agli  articoli 33 e 74,  quarto comma,           
   del  decreto del  Presidente della  Repubblica n.  633 del  1972, con           
   riferimento ai termini ivi stabiliti.                                           
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                Abrogazioni                                        
                                                                                   
     1.  Con  effetto dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente           
   regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto           
   del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono           
   abrogati ai  sensi dell'articolo 17,  comma 2, della legge  23 agosto           
   1988, n. 400.                                                                   
     2. I riferimenti alle disposizioni  indicate nel comma 1, contenuti           
   in ogni altro  atto normativo, si intendono fatti  all'articolo 1 del           
   presente regolamento.                                                           
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi' 23 marzo 1998                                             
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                      Prodi,  Presidente  del  Consiglio           
                                     dei Ministri                                  
                                      Visco, Ministro delle finanze                
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998                              
     Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 6                                 
                                                                                   
                                       N O T E                                     
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,           
             sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della           
             Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della           
             Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre           
             1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura           
             delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il           
             rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Note alle premesse:                                                  
               -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione           
             conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di           
             promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore           
             di legge e i regolamenti.                                             
               -  La     legge  n.   662/1996,      reca:   "Misure   di           
             razionalizzazione  della  finanza  pubblica"; si riporta il           
             testo dell'art. 3, comma 136:                                         
               "136.   Al  fine   della  razionalizzazione    e    della           
             tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione           
             delle norme tributarie, gli    adempimenti  contabili     e           
             formali      dei    contribuenti      sono disciplinati con           
             regolamenti da emanare   ai sensi dell'art.  17,  comma  2,           
             della    legge  23    agosto 1988, n.   400, tenuto   conto           
             dell'adozione delle nuove  tecnologie per il  trattamento e           
             la   conservazione delle  informazioni  e  del  progressivo           
             sviluppo degli studi di settore".                                     
               -  La legge n. 400/1988, reca: "Disciplina dell'attivita'           
             di Governo e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio           
             dei  Ministri";  si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:           
               "2.     Con   decreto      del      Presidente      della           
             Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei           
             Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i           
             regolamenti  per la disciplina delle materie non coperte da           
             riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per           
             le   quali    le  leggi    della  Repubblica,  autorizzando           
             l'esercizio della potesta'   regolamentare  del    Governo,           
             determinano   le norme  generali regolatrici  della materia           
             e  dispongono  l'abrogazione delle   norme vigenti,     con           
             effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme           
             regolamentari".                                                       
              Note all'art. 1:                                                     
               -  Il   D.P.R.  n.   633/1972,  reca:  "Istituzione     e           
             disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"; si riporta il           
             testo dell'art. 19:                                                   
               "Art.    19 (Detrazione).   -   1. Per  la determinazione           
             dell'imposta dovuta a norma  del primo comma dell'art. 17 o           
             dell'eccedenza di cui al  secondo   comma  dell'art.    30,           
             e'    detraibile  dall'ammontare dell'imposta relativa alle           
             operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta           
             dal soggetto passivo   o  a  lui  addebitata  a  titolo  di           
             rivalsa  in  relazione ai  beni ed ai  servizi importati  o           
             acquistati  nell'esercizio      dell'impresa,   arte      o           
             professione.    Il diritto   alla detrazione   dell'imposta           
             relativa ai  beni  e  servizi acquistati  o importati sorge           
             nel momento in  cui  l'imposta  diviene  esigibile  e  puo'           
             essere  esercitato,    al piu' tardi,  con la dichiarazione           
             relativa al secondo anno successivo  a  quello  in  cui  il           
             diritto  alla  detrazione  e'  sorto   ed alle   condizioni           
             esistenti al  momento  della nascita  del diritto medesimo.           
               2.      Non     e'     detraibile   l'imposta    relativa           
             all'acquisto    o all'importazione   di beni   e    servizi           
             afferenti    operazioni  esenti   o comunque non   soggette           
             all'imposta,  salvo il disposto   dell'art.  19-  bis2.  In           
             nessun  caso e'  detraibile l'imposta relativa all'acquisto           
             o all'importazione  di  beni  o    servizi  utilizzati  per           
             l'effettuazione di manifestazioni a premio.                           
               3.    La  indetraibilita'   di cui   al   comma 2  non si           
             applica se  le operazioni ivi indicate sono costituite da:            
               a)  operazioni  di cui  agli  articoli  8, 8-bis  e  9  o           
             a  queste assimilate dalla legge, ivi  comprese  quelle  di           
             cui  agli  articoli 40 e 41  del  decreto-legge  31  agosto           
             1993,   n.   331,   convertito,   con modificazioni,  dalla           
             legge 29 ottobre 1993, n. 427;                                        
               b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato           
             le  quali,  se   effettuate nel   territorio   dello Stato,           
             darebbero diritto  alla detrazione dell'imposta;                      
               c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere a),           
             b), d) ed f);                                                         
                  d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);                      
               e)    operazioni   non    soggette   all'imposta      per           
             effetto      delle  disposizioni  di cui all'art. 74, commi           
             primo, settimo, ottavo e nono.                                        
               4. Per i   beni ed i servizi in  parte    utilizzati  per           
             operazioni  non soggette   all'imposta   la detrazione  non           
             e'    ammessa  per    la    quota  imputabile    a     tali           
             utilizzazioni        e    l'ammontare    indetraibile    e'           
             determinato  secondo criteri  oggettivi, coerenti   con  la           
             natura  dei  beni    e   servizi acquistati.   Gli   stessi           
             criteri si   applicano   per determinare    la  quota    di           
             imposta  indetraibile    relativa   ai beni   e servizi  in           
             parte  utilizzati per  fini privati  o comunque    estranei           
             all'esercizio dell'impresa, arte e professione.                       
               5.  Ai  contribuenti  che  esercitano   sia attivita' che           
             danno luogo ad operazioni che conferiscono il  diritto alla           
             detrazione sia attivita' che  danno luogo   ad   operazioni           
             esenti   ai    sensi    dell'art.  10,    il  diritto  alla           
             detrazione dell'imposta spetta  in    misura  proporzionale           
             alla    prima   categoria   di   operazioni e  il  relativo           
             ammontare   e' determinato applicando   la  percentuale  di           
             detrazione  di cui all'art.  19-bis. Nel corso dell'anno la           
             detrazione e' provvisoriamente operata con   l'applicazione           
             della   percentuale  di   detrazione  dell'anno precedente,           
             salvo  conguaglio   alla   fine dell'anno.  I soggetti  che           
             iniziano l'attivita' operano la detrazione in base  ad  una           
             percentuale   di  detrazione  determinata  presuntivamente,           
             salvo conguaglio alla fine dell'anno".                                
               -    Il  D.Lgs.    n.  241/1997,    reca:  "Norme      di           
             semplificazione    degli  adempimenti dei contribuenti   in           
             sede di dichiarazione   dei redditi  e  dell'imposta    sul           
             valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione  del sistema           
             di   gestione   delle   dichiarazioni";   si   riporta   il           
             testo dell'art. 7:                                                    
               "Art.  7    (Presentazione delle   dichiarazioni). -   1.           
             L'art.  12 del decreto del Presidente della  Repubblica  29           
             settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:                   
               ''Art.   12   (Presentazione   delle  dichiarazioni).   -           
             1.      La dichiarazione e'  presentata all'Amministrazione           
             finanziaria,  per il tramite   di una   banca   o    di  un           
             ufficio    dell'Ente  poste    italiane,  convenzionati.  I           
             contribuenti con  periodo di imposta coincidente con l'anno           
             solare,  obbligati alla presentazione della   dichiarazione           
             dei   redditi,   della  dichiarazione  annuale     ai  fini           
             dell'imposta sul valore aggiunto   e    di    quella    del           
             sostituto     d'imposta,     qualora    abbiano  effettuato           
             ritenute alla  fonte nei  riguardi di  non piu'   di  dieci           
             soggetti,  devono   presentare la   dichiarazione unificata           
             annuale. Le societa'  di    cui  all'art.  87,    comma  1,           
             lettera  a),  del    testo unico delle imposte sui redditi,           
             approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22           
             dicembre  1986,  n. 917, con capitale sociale superiore a 5           
             miliardi  di  lire  devono  presentare   la   dichiarazione           
             in     via  telematica  direttamente    all'amministrazione           
             finanziaria.  I soggetti incaricati ai  sensi del comma   2           
             presentano  la  dichiarazione    in  via telematica.     Il           
             collegamento    telematico      con       l'amministrazione           
             finanziaria e' gratuito.                                              
               2.   Ai   soli   fini    dell'applicazione  del  presente           
             articolo  si considerano    soggetti   incaricati     della           
             trasmissione    della dichiarazione:                                  
               a)    gli    iscritti    negli      albi    dei   dottori           
             commercialisti,  dei ragionieri e periti commerciali e  dei           
             consulenti del lavoro;                                                
               b)  i  soggetti  iscritti alla data del 30 settembre 1993           
             nei ruoli di periti  ed  esperti  tenuti  dalle camere   di           
             commercio,    industria,  artigianato  e agricoltura per la           
             subcategoria tributi, in possesso di diploma  di laurea  in           
             giurisprudenza  o  in economia  e commercio  o equipollenti           
             o di diploma di ragioneria;                                           
               c)   le   associazioni   sindacali   di   categoria   tra           
             imprenditori  indicate  nell'art. 78, commi 1, lettere a) e           
             b), e 2, della legge 30 dicembre 1991, n.   413,  le  quali           
             possono  provvedervi    anche  a mezzo   di altri soggetti,           
             individuati con decreto del Ministro delle finanze;                   
               d) i centri autorizzati di assistenza    fiscale  per  le           
             imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.                   
               3.   I   soggetti  di  cui  al  comma  2  sono  abilitati           
             dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati           
             contenuti  nelle   dichiarazioni,   subordinatamente   alla           
             stipulazione  del    contratto  di  assicurazione di cui al           
             comma    9.  L'abilitazione  e'  revocata    quando   nello           
             svolgimento   dell'attivita'   di      trasmissione   delle           
             dichiarazioni    vengono  commesse  gravi   o      ripetute           
             irregolarita',  ovvero  in    presenza  di provvedimenti di           
             sospensione    irrogati   dall'ordine   di     appartenenza           
             del professionista o in caso  di revoca dell'autorizzazione           
             all'esercizio    dell'attivita'   da   parte   dei   centri           
             autorizzati di assistenza fiscale.                                    
               4.     La     dichiarazione    puo'  essere    presentata           
             all'amministrazione  finanziaria        anche      mediante           
             spedizione   effettuata   dall'estero, utilizzando il mezzo           
             della raccomandata o altro equivalente  dal  quale  risulti           
             con certezza la data di spedizione.                                   
               5.  Le  banche    e gli uffici postali devono rilasciare,           
             anche se non richiesta,  ricevuta  di  presentazione  della           
             dichiarazione. Il soggetto incaricato  ai  sensi del  comma           
             2    rilascia   al contribuente  o  al sostituto d'imposta,           
             entro il termine  previsto    per  la  presentazione  della           
             dichiarazione  per    il tramite   di una   banca o   di un           
             ufficio  postale,  copia  della  dichiarazione   contenente           
             l'impegno    a    trasmettere    in        via   telematica           
             all'amministrazione  finanziaria i  dati in  essa contenuti           
             e, entro  i quindici  giorni  successivi a  quello in   cui           
             l'amministrazione    finanziaria ha   comunicato l'avvenuto           
             ricevimento  della  dichiarazione,  copia  della   relativa           
             attestazione.                                                         
               6.    I    soggetti  di    cui   al   comma   11   devono           
             trasmettere    in    via  telematica    le    dichiarazioni           
             all'Amministrazione   finanziaria   entro cinque mesi dalla           
             data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle           
             dichiarazioni stesse.                                                 
               7.  La  dichiarazione si considera  presentata nel giorno           
             in   cui e' consegnata  dal    contribuente  alla  banca  o           
             all'ufficio  postale ovvero trasmessa   all'amministrazione           
             finanziaria   mediante   procedure telematiche.                       
               8.  Le  societa'   che   trasmettono   la   dichiarazione           
             direttamente  all'amministrazione    finanziaria      e   i           
             soggetti      incaricati    della  predisposizione    della           
             dichiarazione     conservano,   per   il   periodo previsto           
             dall'art.    43,    la   dichiarazione,     della     quale           
             l'amministrazione      finanziaria        puo'     chiedere           
             l'esibizione   o  la trasmissione, debitamente sottoscritta           
             e  redatta su modello conforme a quello  approvato con   il           
             decreto    di cui   all'art. 8.  I documenti rilasciati dal           
             soggetto incaricato    di  predisporre    la  dichiarazione           
             devono essere  conservati dal contribuente o  dal sostituto           
             d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43.                       
               9.    Salva    l'applicazione    delle   disposizioni sul           
             mandato  e   sul contratto   d'opera   professionale,    in           
             caso    di    mancata    o    tardiva  presentazione  della           
             dichiarazione o   di indicazione  nella    stessa  di  dati           
             difformi   da  quelli  contenuti  nella   copia  rilasciata           
             al  contribuente  o  al  sostituto  d'imposta,   i soggetti           
             indicati nel comma 2 devono tenere indenne il  contribuente           
             dalle  sanzioni  amministrative eventualmente irrogate  nei           
             suoi  confronti. A  tal fine  essi devono stipulare  idoneo           
             contratto di assicurazione.                                           
               10.  La prova della presentazione  della dichiarazione e'           
             data dalla ricevuta della banca o  dell'ufficio  postale  o           
             della  ricevuta  di  invio della   raccomandata di  cui  al           
             comma  4  ovvero dalla  comunicazione  dell'Amministrazione           
             finanziaria    attestante  l'avvenuto    ricevimento  della           
             dichiarazione presentata in via telematica.  Nessuna  altra           
             prova  puo'    essere  addotta    in    contrasto  con   le           
             risultanze dei  predetti documenti.                                   
               11.  Le modalita'  di  attuazione delle  disposizioni del           
             presente  articolo  sono    stabilite  con    decreto   del           
             Ministro  delle    finanze  da  pubblicare  nella  Gazzetta           
             Ufficiale.   Le modalita' di svolgimento  del  servizio  di           
             ricezione  delle   dichiarazioni da   parte delle  banche e           
             dell'Ente poste italiane, comprese la misura  del  compenso           
             spettante   e  le       conseguenze    derivanti      dalle           
             irregolarita'    commesse      nello  svolgimento       del           
             servizio,      sono    stabilite      mediante     distinte           
             convenzioni,  approvate con   decreto del   Ministro  delle           
             finanze,  di  concerto   con il   Ministro  del  tesoro. La           
             misura  del compenso  e' determinata  tenendo   conto   dei           
             costi  del    servizio   e   del   numero complessivo delle           
             dichiarazioni ricevute.                                               
               12. Le disposizioni  del presente articolo si   applicano           
             anche  alla presentazione  delle  dichiarazioni riguardanti           
             imposte  sostitutive delle imposte sui redditi''".                    
               -  Si riporta  il  testo dell'art.  38 del  gia'   citato           
             D.P.R.  26 ottobre 1972, n. 633:                                      
               "Art.  38  (Esecuzione  dei  versamenti).  - I versamenti           
             previsti dagli articoli  27,    30  e    33  devono  essere           
             eseguiti  al    competente  ufficio dell'imposta sul valore           
             aggiunto   mediante delega del contribuente  ad  una  delle           
             aziende  di credito di cui all'art. 54  del regolamento per           
             l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'           
             generale  dello  Stato,  approvato  con  regio  decreto  23           
             maggio  1924,  n.  827,  ovvero ad una delle casse rurali e           
             artigiane  di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706,           
             modificato con la  legge 4 agosto 1955, n. 707,  avente  un           
             patrimonio  non    inferiore  a    lire cento   milioni. La           
             delega deve essere  rilasciata   presso    una    qualsiasi           
             dipendenza  dell'azienda delegata sita nel territorio dello           
             Stato.                                                                
               L'azienda  delegata  deve    rilasciare  al  contribuente           
             un'attestazione    recante    l'indicazione    dell'importo           
             dell'ordine    di  versamento  e  della data in   cui lo ha           
             ricevuto    e  l'impegno  di  effettuare    il   versamento           
             all'ufficio   per   conto   del   contribuente   entro   il           
             quinto  giorno successivo. La delega  e' irrevocabile ed ha           
             effetto liberatorio per il delegante.                                 
               Le  caratteristiche    e  le    modalita'  di    rilascio           
             dell'attestazione, nonche'  le modalita'  per  l'esecuzione           
             dei    versamenti  agli    uffici dell'imposta sul   valore           
             aggiunto,   per  la  trasmissione    dei  relativi  dati  e           
             documenti  all'amministrazione e   per i relativi controlli           
             sono stabiliti con decreto  del Ministro delle  finanze  di           
             concerto con il Ministro del tesoro.                                  
               I    versamenti diversi   da quelli   indicati nel  primo           
             comma  devono essere  eseguiti   direttamente   all'ufficio           
             dell'imposta    sul    valore  aggiunto  o  in  contanti  o           
             mediante  assegni  circolari  non  trasferibili   intestati           
             all'ufficio   stesso o  mediante  altri  titoli di  credito           
             bancari  o  postali a  copertura  garantita.  Il versamento           
             mediante assegni circolari  o titoli   bancari o    postali           
             puo'    essere  eseguito  anche  a  mezzo posta con lettera           
             raccomandata,  nella  quale  deve  essere  specificata   la           
             causale del versamento. L'ufficio  rilascia quietanza nelle           
             forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro           
             per  le finanze anche in deroga alle disposizioni contenute           
             negli  articoli  238   e   240   del   regolamento      per           
             l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'           
             generale dello Stato,    approvato  con  regio  decreto  23           
             maggio 1924, n. 827".                                                 
               -  Si    riporta  il testo dell'art.   33 del gia' citato           
             D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633:                                   
               "Art. 33   (Semplificazioni per i  contribuenti    minori           
             relative  alle  liquidazioni ed   ai versamenti).   - 1.  I           
             contribuenti    che  nell'anno  solare   precedente   hanno           
             realizzato    un    volume   d'affari   non   superiore   a           
             trecentosessantamilioni  di lire   per le   imprese  aventi           
             per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti           
             e  professioni,  ovvero di   lire   un   miliardo   per  le           
             imprese  aventi  per  oggetto  altre attivita',     possono           
             optare,   dandone    comunicazione   all'ufficio competente           
             nella  dichiarazione relativa all'anno  precedente,  ovvero           
             nella dichiarazione di inizio attivita':                              
               a)  per    l'annotazione delle liquidazioni periodiche  e           
             dei relativi versamenti entro   il giorno   3  (giorno  15,           
             n.d.r.)  del    secondo mese successivo   a   ciascuno  dei           
             primi   tre   trimestri   solari;   qualora  l'imposta  non           
             superi  il  limite    di lire cinquantamila   il versamento           
             dovra' essere  effettuato insieme  a quella  dovuta per  il           
             trimestre successivo;                                                 
               b)  per il  versamento dell'imposta  dovuta  entro il  15           
             marzo  di ciascun anno.                                               
               2.  Nei  confronti  dei   contribuenti   che   esercitano           
             contemporaneamente  prestazioni    di  servizi   ed   altre           
             attivita'  e  non provvedono  alla distinta annotazione dei           
             corrispettivi    resta    applicabile    il    limite    di           
             trecentosessantamilioni di  lire relativamente  a tutte  le           
             attivita' esercitate.                                                 
               3.  Per    i soggetti che esercitano  l'opzione di cui al           
             comma 1, le somme  da  versare devono   essere   maggiorate           
             degli  interessi  nella misura dell'1,50 per cento,  previa           
             apposita annotazione nei registri di   cui   agli  articoli           
             23   e  24.  L'opzione  ha effetto  a  partire dall'anno in           
             cui  e' esercitata e fino a quando   non sia  revocata.  La           
             revoca    deve    essere   comunicata   all'ufficio   nella           
             dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso".              
               - Si riporta  il testo dell'art. 74, quarto comma,    del           
             gia' citato D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633:                       
               "Gli    enti   e le   imprese   che  prestano  servizi al           
             pubblico   con  caratteri  di    uniformita',  frequenza  e           
             diffusione        tali   da   comportare   l'addebito   dei           
             corrispettivi per   periodi  superiori  al    mese  possono           
             essere   autorizzati,   con   decreto   del Ministro  delle           
             finanze,  ad eseguire le liquidazioni   periodiche  di  cui           
             all'art.  27    e  i relativi versamenti    trimestralmente           
             anziche'    mensilmente.   La   stessa autorizzazione  puo'           
             essere    concessa    agli    esercenti     impianti     di           
             distribuzione  di   carburante  per   uso  di  autotrazione           
             e    agli  autotrasportatori  di    cose  per conto   terzi           
             iscritti all'albo  di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.           
             Non si applicano le disposizioni di cui  all'art. 33    per           
             le  liquidazioni   ed  i versamenti  trimestrali effettuati           
             dagli  esercenti impianti  di distribuzione  di  carburante           
             per uso di autotrazione  e dagli autotrasportatori iscritti           
             nell'albo sopra  indicato,   nonche'  per  le  liquidazioni           
             ed    i    versamenti trimestrali disposti con decreti  del           
             Ministro delle finanze, emanati  a  norma    dell'art.  73,           
             primo comma,  lettera e), e del  primo periodo del presente           
             comma.    In  deroga a quanto disposto  dall'art. 23, primo           
             comma, a  decorrere dal 1 aprile  1995, le  fatture  emesse           
             in  ciascun  trimestre   solare    dagli  autotrasportatori           
             indicati     nel    periodo  precedente,  possono    essere           
             annotate  entro  il    trimestre  successivo  a  quello  di           
             emissione, con riferimento alla data di annotazione".                 
              Note all'art. 2:                                                     
               - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27,  comma  primo  e           
             secondo, del gia' citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:              
               "Art. 27 (Liquidazioni e versamenti  mensili). - Entro il           
             giorno   18   (giorno   15,  n.d.r.)  di  ciascun  mese  il           
             contribuente  deve  calcolare  in  apposita  sezione    del           
             registro  di  cui    all'art.  23  o  del   registro di cui           
             all'art.   24,     la    differenza      tra    l'ammontare           
             complessivo  dell'imposta  divenuta    esigibile  nel  mese           
             precedente   e  quello dell'imposta per la quale il diritto           
             alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi           
             dell'art. 19.                                                         
               Entro   il termine    previsto  dal    primo  comma    il           
             contribuente    deve versare l'importo  della differenza  a           
             norma dell'art.  38, annotando sul  registro  gli   estremi           
             della    relativa    attestazione.    Qualora l'importo non           
             superi il limite   di lire  cinquantamila    il  versamento           
             dovra'   essere   effettuato  insieme   a  quello  relativo           
             al  mese successivo".                                                 
               - Per il  testo dell'art. 17, comma 2, della    legge  23           
             agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.