Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1998
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 25 marzo 1998.
Integrazione al decreto ministeriale 4 settembre 1996 contenente
l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di
informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie
imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione
dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da
soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla
Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni
necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli
aventi diritto;
Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto
legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;
Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del
1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati
al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del
Ministro delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco degli Stati con il quale risulta attuabile lo
scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le
doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Vista la legge 28 agosto 1997, n. 309, con la quale e' stata
ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22
gennaio 1995;
Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e gli
Emirati Arabi Uniti, in conformita' dell'art. 29, e' entrata in
vigore il 5 novembre 1997;
Tenuto conto che la menzionata convenzione consente l'acquisizione
delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle
disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 239 del 1996;
Ritenuta la necessita' di integrare l'elenco degli Stati approvato
con il menzionato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre
1996;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e' cosi'
integrato:
all'elenco di cui all'art. 1 e' aggiunto il seguente Stato:
"Emirati Arabi Uniti".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 25 marzo 1998
Il Ministro: Visco