Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1999

COMUNICATO
Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25390 del 1 dicembre 1998 e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 settembre 1998-31 ottobre
1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. -
Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano, unita' di Rho
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 120 unita', su un organico complessivo
di 214 unita'.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
20 ottobre 1998, n. 25248.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti
Milano - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25391 del 1 dicembre 1998 e'
autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. -
Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano, unita' di Rho
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 74 unita', su un organico
complessivo di 254 unita'.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
12 dicembre 1997, n. 23897, limitatamente al periodo dal 1 marzo 1998
al 31 agosto 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. - Manifattura tessuti
Milano - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25403 del 2 dicembre 1998 e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 31 maggio 1998, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli
vendite, con sede in Ascoli Piceno, unita' di Ascoli Piceno, San
Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Giulianova (Teramo), Lanciano
(Chieti), Montesilvano (Pescara), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
39 unita', su un organico complessivo di 194 unita'.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
11 novembre 1998, n. 25300.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabrielli vendite - a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25405 del 2 dicembre 1998 e'
autorizzata, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura prevista in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.a.s. L'Aquila, con sede in Pozzuoli (Napoli), unita' di
Pozzuoli (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
50 unita', su un organico complessivo di 51 unita'.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
20 ottobre 1998, n. 25237.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. L'Aquila - a corrispondere in
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25406 del 2 dicembre 1998 e'
autorizzata, per il periodo dal 17 febbraio 1998 al 16 febbraio 1999,
la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi, con sede
in Piacenza, unita' di Piacenza, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
16 unita', su un organico complessivo di 17 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Epibi - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25407 del 2 dicembre 1998 e'
autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 30 aprile 1999, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colacem, con
sede in Gubbio (Perugia), unita' di Canino (Viterbo), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12
mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 33 unita', su un organico complessivo di
36 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Colacem - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25534 del 14 gennaio 1999 e'
autorizzata, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 30 settembre 1999,
la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S., con
sede in Bari, unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
44 unita', su un organico complessivo di 47 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CE.I.A.S. - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25535 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 31
maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano, unita' di Casoria
(Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione
dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 624 ore annue di lavoro,
nei confronti di un massimo di 24 lavoratori su un organico di 68
unita';
e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 31
maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Filiale Cash & Carry, con sede in Milano e unita' di Casoria
(Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, che il monte ore di
riduzione viene proporzionato all'orario di lavoro contrattuale,
ferme restando la percentuale di riduzione dell'orario concordata
(30% dell'orario di lavoro contrattuale individuale) nei confronti di
un massimo di 43 lavoratori, su un organico di 68 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25536 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Potenza, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 305,76 ore di lavoro, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di
6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su
un organico di 30 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Potenza, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 183,46 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 11 lavoratori, su un organico di 30 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano e unita' di Matera, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 503,36, corrispondenti a 75,58 giorni lavorativi di 6,66 ore,
articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un
organico di 25 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Matera, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 302 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 5 lavoratori, su un organico di 25 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25537 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Potenza, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 305,76 ore di lavoro, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di
6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori su
un organico di 33 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Potenza, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 183,46 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 12 lavoratori, su un organico di 33 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Matera, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 503,36, corrispondenti a 75,58 giorni lavorativi di 6,66 ore,
articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori su un
organico di 26 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Matera, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 302 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 5 lavoratori, su un organico di 26 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25538 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Benevento-Cretarossa,
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 763,3 ore di lavoro, corrispondenti a
115 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di
sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 18 lavoratori su un organico di 30 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Benevento-Cretarossa,
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 458 ore, articolate su settimane intere
di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale,
nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 30
unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25539 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio
1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Benevento-Cretarossa,
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 736 ore di lavoro, corrispondenti a
110,5 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere
di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 18 lavoratori su un organico di 30 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 20 febbraio
1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Benevento-Cretarossa,
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 442 ore, articolate su settimane intere
di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale,
nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 30
unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25540 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Caserta, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 533,3 ore di lavoro, corrispondenti a 81 giorni lavorativi di 6,66
ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su
un organico di 21 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano e unita' di Caserta, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 369 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 7 lavoratori, su un organico di 21 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25541 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Caserta, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 661,44 ore di lavoro, corrispondenti a 99,3 giorni lavorativi di
6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori su
un organico di 19 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1995 al 6 marzo 1996, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati
a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano, unita' di Caserta, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo
di 442 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 7 lavoratori, su un organico di 19 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25542 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Arezzo, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo di 307 ore di lavoro, corrispondenti a 46 giorni lavorativi
di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 25
lavoratori su un organico di 34 unita';
e' autorizzata, per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Arezzo, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo di 218 ore di lavoro, articolate su settimane intere di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei
confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 34 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Firenze-Cimabue
(Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la
riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore di
lavoro, corrispondenti a 38 giorni lavorativi di 6,66 ore, nei
confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 38 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Firenze-Cimabue
(Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la
riduzione dell'orario di lavoro, articolata su settimane intere di
sospensione e singole giornate lavorative, per un massimo di 150 ore
di lavoro, riproporzionata in base all'effettiva articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16
lavoratori su un organico di 38 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Firenze-Statuto
(Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la
riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 115 ore di
lavoro, corrispondenti a 17 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolata
su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative,
nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 23
unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Firenze-Statuto
(Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la
riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 69 ore,
articolate su settimane intere di sospensione e singole giornate
lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9
lavoratori su un organico di 23 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Lucca, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo di 291 ore di lavoro, corrispondenti a 44 giorni lavorativi
di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22
lavoratori, su un organico di 36 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Lucca, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo di 182 ore, articolate su settimane intere di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 13 lavoratori, su un organico di 36 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Viareggio (Lucca), per
i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 136 ore di lavoro, corrispondenti a 21
giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di
sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 12 lavoratori, su un organico di 22 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Viareggio (Lucca), per
i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere
di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale,
nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22
unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25543 del 14 gennaio 1999:
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Arezzo, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo di 117 ore di lavoro, corrispondenti a 18 giorni lavorativi
di 6,66 ore, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori su un
organico di 32 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Arezzo, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo di 70 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 8 lavoratori su un organico di 32 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre
1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Firenze-Cimabue
(Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la
riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 187 ore,
articolata mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana
pari a 4 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 19
lavoratori su un organico di 36 unita';
e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre
1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori
occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Firenze-Cimabue
(Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la
riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 111 ore,
articolata mediante una riduzione di orario di ogni singola settimana
pari a 3 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori, su un organico di 36 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art.
5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
Con decreto ministeriale n. 25544 del 14 gennaio 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 10 marzo 1998 al 9 marzo 1999, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (in
liquidazione), con sede in Palermo, unita' di Manfredonia-M. S.
Angelo (Foggia), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
148 unita', di cui 70 turnisti da 35,92 a 17,58 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 331 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura (in liquidazione) - a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto legislativo 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25722 del 4 febbraio 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 31 maggio 1999, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni
Bianchi, con sede in Subbiano (Arezzo), unita' di Subbiano (Arezzo),
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a 77 unita', su un organico
complessivo di 99 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Bianchi - a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto legislativo 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25723 del 4 febbraio 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998,
la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Men's Club, con
sede in S. Omero (Teramo), unita' di S. Omero (Teramo), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 123 unita', su un organico complessivo
di 128 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mens's Club - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto
legislativo 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25724 del 4 febbraio 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 31 luglio 1999,
la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana
Lazio, con sede in Piombino (Livorno), unita' di Frosinone, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37 ore
settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a 50 unita', di cui 1 parttime da 30 a 21,
2 parttime da 25 a 18, 13 parttime da 24 a 17 e 1 parttime da 20 a 14
ore medie settimanali su un organico complessivo di 2406 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio - a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto legislativo 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25725 del 4 febbraio 1999 e'
autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1998 al 25 agosto 1999,
la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir, con
sede in Sansepolcro (Arezzo), unita' di San Giustino (Perugia) e
Sansepolcro (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima
dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
123 unita', di cui 17 dipendenti parttime da 20 ore settimanali a 10
ore medie settimanali su un organico complessivo di 126 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autostir - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto
legislativo 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25726 del 4 febbraio 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998,
la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran
Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), unita' di S.
Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
181 unita', di cui 15 lavoratori parttime da 20 a 15 ore medie
settimanali; 3 lavoratori parttime da 30 a 22,5 ore medie
settimanali, su un organico complessivo di 230 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso - a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto legislativo 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
Con decreto ministeriale n. 25727 del 4 febbraio 1999, e'
autorizzata, per il periodo dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999, la
corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Soc. S.
Marciano di Lucentini Salvatore & C., con sede in Civita Castellana
(Viterbo), unita' di Civita Castellana, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a
26,67 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di
lavoratori pari a 23 unita', su un organico complessivo di 96 unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Soc. S. Marciano di Lucentini
Salvatore & C. - a corrispondere il particolare beneficio previsto
dal comma 4, art. 6, del decreto legislativo 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.