Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998

 

   DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                         
     9 marzo 1998, n. 107.                                                         
     Regolamento   recante  norme   per  l'attuazione   della  direttiva           
   92/75/CEE concernente  le informazioni  sul consumo di  energia degli           
   apparecchi domestici.               
                                                                                                                               
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               
                                                                                   
     Visto l'articolo 87 della Costituzione;                                       
     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;             
     Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;                                           
     Visto l'articolo  4 e gli  allegati C e  D della legge  22 febbraio           
   1994, n. 146;                                                                   
     Vista la direttiva  92/75/CEE del Consiglio del  22 settembre 1992,           
   concernente l'indicazione del  consumo di energia e  di altre risorse           
   degli apparecchi domestici,  mediante l'etichettatura ed informazioni           
   uniformi relative ai prodotti;                                                  
     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.           
   783, di attuazione della direttiva 79/530/CEE;                                  
     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,           
   n. 784, di attuazione della direttiva 79/531/CEE;                               
     Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,           
   adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;                                     
     Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della           
   Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;                              
     Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione           
   consultiva  per gli  atti  normativi, nell'adunanza  del 15  dicembre           
   1997;                                                                           
     Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella           
   riunione del 23 dicembre 1997;                                                  
     Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del           
   Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;                      
                                                                                   
                                   Emana                                           
                         il seguente regolamento:                                  
                                  Art. 1.                                          
                          Ambito di applicazione                                   
                                                                                   
     1.  Il   presente  regolamento  disciplina  l'etichettatura   e  le           
   informazioni sul  prodotto riguardanti  il consumo  di energia  e gli           
   altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi           
   domestici, anche se venduti per uso non domestico:                              
       a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;                            
       b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;                              
       c) lavastoviglie;                                                           
       d) forni;                                                                   
       e) scaldaacqua e serbatoi di acqua calda;                                   
       f) fonti di illuminazione;                                                  
       g) condizionatori d'aria.                                                   
     2.   Sono  escluse   dall'ambito  di   applicazione  del   presente           
   regolamento  le  informazioni  riportate   in  targa  ai  fini  della           
   sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.                                   
     3.  Restano  ferme,  per  quanto riguarda  i  forni  elettrici,  le           
   disposizioni di  cui al  decreto del  Presidente della  Repubblica 10           
   settembre 1982, n. 784.                                                         
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                Definizioni                                        
                                                                                   
     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:                           
     a) distributore:  qualsiasi dettagliante o qualsiasi  altra persona           
   che venda, noleggi,  offra in leasing o  esponga apparecchi domestici           
   agli utilizzatori finali;                                                       
     b) fornitore:  il fabbricante  o il suo  rappresentante autorizzato           
   nella Comunita'  europea oppure il  soggetto che immette  il prodotto           
   sul mercato comunitario;                                                        
     c)   scheda:  una   tabella  informativa   standardizzata  relativa           
   all'apparecchio in questione;                                                   
     d) altre  risorse essenziali:  acqua, prodotti chimici  o qualsiasi           
   altra   risorsa  consumata   da  un   apparecchio  nel   suo  normale           
   funzionamento;                                                                  
     e)  informazioni  complementari:  altre  informazioni  relative  al           
   funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il           
   suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.                           
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                         Modalita' di informazione                                 
                                                                                   
     1. Le  informazioni relative  al consumo  di energia  elettrica, di           
   altre  forme di  energia, nonche'  di altre  risorse essenziali  e le           
   informazioni   complementari   relative   agli  apparecchi   di   cui           
   all'articolo 1  sono rese note  al consumatore, ai sensi  del decreto           
   del  Presidente della  Repubblica 12  agosto  1982, n.  783, con  una           
   scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto           
   in  vendita,  noleggio  o  leasing  oppure  esposto  all'utilizzatore           
   finale.                                                                         
     2. Il  Ministero dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato           
   promuove   campagne  di   informazione   a   carattere  educativo   e           
   promozionale  allo  scopo di  incentivare  un  uso piu'  responsabile           
   dell'energia da parte dei consumatori.                                          
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                          Obblighi del fornitore                                   
                                                                                   
     1. Ai sensi  degli articoli 3 e 5 del  decreto del Presidente della           
   Repubblica  12  agosto  1982,  n.  783,  il  fornitore  appronta  una           
   documentazione   tecnica   sufficientea    consentire   di   valutare           
   l'esattezza  dei  dati che  figurano  sull'etichetta  e sulla  scheda           
   contenente:                                                                     
     a) la descrizione generale del prodotto;                                      
     b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati;                            
     c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi           
   abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie;                          
     d)  le medesime  informazioni  di  cui alle  lettere  a),  b) e  c)           
   relativamente  a modelli  analoghi, qualora  taluni dei  valori siano           
   stati individuati con riferimento agli  stessi modelli. E' analogo un           
   modello che differisce dal prodotto  per elementi non essenziali alla           
   determinazione   del  consumo   di   energia  e   degli  altri   dati           
   complementari di cui all'articolo 1.                                            
     2. Il fornitore conserva la documentazione di cui al comma 1 per un           
   periodo  di  cinque  anni  dalla data  di  fabbricazione  dell'ultimo           
   esemplare  del prodotto  e  la esibisce  su richiesta  dell'autorita'           
   competente.                                                                     
     3.  Il fornitore  che immette  sul  mercato gli  apparecchi di  cui           
   all'articolo  1 assicura  prontamente  al  distributore la  provvista           
   gratuita di etichette conformi al presente regolamento.                         
     4.  Il   fornitore  correda  il  prodotto   della  relativa  scheda           
   informativa  che  deve  riportare  anche  le  informazioni  contenute           
   nell'etichetta ed essere inserita  in tutti gli opuscoli illustrativi           
   destinati al  consumatore. In  mancanza di opuscoli  illustrativi, la           
   scheda e'  acclusa alla  documentazione che  deve essere  fornita con           
   l'apparecchio.                                                                  
     5.  E'  vietato apporre  etichette,  marchi,  simboli o  iscrizioni           
   concernenti il consumo di energia  non conformi alle prescrizioni del           
   presente  regolamento e  a  quelle dettate  specificatamente per  gli           
   apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, qualora cio' possa indurre           
   in errore  o ingenerare  confusione nel  consumatore. E'  fatta salva           
   l'applicazione  dei   marchi  di   qualita'  ecologica   previsti  da           
   disposizioni comunitarie o nazionali.                                           
     6.  La  responsabilita', per  colpa  o  dolo, dell'esattezza  delle           
   informazioni contenute  sulle etichette e nelle  schede e' attribuita           
   al fornitore.                                                                   
     7.  L'autorita'   preposta  alla   vigilanza  puo'   richiedere  al           
   fornitore,  con  provvedimento  motivato, di  comprovare  l'esattezza           
   delle informazioni  di cui al  comma 6, qualora sussistano  motivi di           
   dubbio che le informazioni stesse non siano corrette.                           
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                         Obblighi del distributore                                 
                                                                                   
     1.  La  responsabilita',  per  colpa   o  dolo,  di  corredare  gli           
   apparecchi  di cui  all'articolo  1 della  scheda  redatta in  lingua           
   italiana  e,   qualora  un   apparecchio  sia  esposto,   di  apporre           
   l'etichetta,  anch'essa   in  lingua   italiana,  in   una  posizione           
   chiaramente visibile, e' attribuita al distributore.                            
     2.  Qualora gli  apparecchi siano  dati in  noleggio o  concessi in           
   leasing o venduti  in base a cataloghi per corrispondenza  o in altra           
   forma  implicante che  il  potenziale contraente  non possa  prendere           
   subito visione degli  apparecchi stessi, il distributore  e' tenuto a           
   garantire   che  al   potenziale   contraente   vengano  fornite   le           
   informazioni essenziali indicate sull'etichetta e nella scheda, prima           
   di acquistare l'apparecchio.                                                    
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
           Autorita' competente per la vigilanza e il controllo                    
                                                                                   
     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'           
   l'autorita'   competente   per   la    vigilanza   e   il   controllo           
   sull'applicazione del presente regolamento.                                     
     2. Per l'espletamento  dei compiti di cui al comma  1, il Ministero           
   dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei propri           
   uffici provinciali  e, previa intesa, di  altre amministrazioni dello           
   Stato,  nonche'  delle  autorita'  pubbliche  locali  competenti  per           
   materia; per le attivita' di verifica sulla veridicita' del contenuto           
   delle  etichette puo'  avvalersi,  oltre che  dei propri  laboratori,           
   anche di altri organismi individuati con specifico decreto.                     
     3.  Gli  uffici  provinciali   del  Ministero  dell'industria,  del           
   commercio e dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il           
   rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.           
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi' 9 marzo 1998                                              
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                      Prodi,  Presidente  del  Consiglio           
                                     dei Ministri                                  
                                      Bersani, Ministro  dell'industria,           
                                     del commercio e dell'artigianato              
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998                              
     Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 5                                 
                                        NOTE                                       
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
             Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
             Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre           
             1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
             delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
             rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
               Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di           
             pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'           
             europee (GUCE).                                                       
              Note alle premesse:                                                  
               -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra           
             l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di           
             promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore           
             di legge ed i regolamenti.                                            
               -   La   legge    23  agosto  1988,  n.   400,  riguarda:           
             "Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento           
             della   Presidenza  del Consiglio dei Ministri".                      
                - L'art. 17, comma 1, della suddetta legge cosi' recita:           
               "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del           
             Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del           
             Consiglio  dei ministri, sentito il parere del Consiglio di           
             Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla           
             richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per           
             disciplinare:                                                         
                  a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;           
               b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e           
             dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,           
             esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla           
             competenza regionale;                                                 
               c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di           
             leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non           
             si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;                 
               d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle           
             amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate           
             dalla legge".                                                         
               - La   legge 9 marzo   1989, n.    86,  riguarda:  "Norme           
             generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo           
             normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli           
             obblighi comunitari".                                                 
               - La    legge  22  febbraio    1994,  n.  146,  riguarda:           
             "Disposizioni   per   l'adempiento  di  obblighi  derivanti           
             dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -           
             legge  comunitaria    1993".  L'art. 4 della suddetta legge           
             cosi' recita:                                                         
               "Art. 4  (Attuazione  di  direttive  comunitarie  in  via           
             regolamentare).    -  1.    Il  Governo e'   autorizzato ad           
             attuare in via  regolamentare, a norma  degli  articoli  3,           
             comma  1, lettera  c), e 4 della legge 9 marzo 1989. n, 86,           
             le direttive comprese nell'elenco di  cui  all'allegato  C,           
             applicando  anche    il  disposto   dell'art. 5,   comma 1,           
             della medesima legge n. 86 del 1989.                                  
               2.  Gli  schemi di  regolamento  per  l'attuazione  delle           
             direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato  D sono           
             sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni           
             parlamentari  ai  sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9           
             marzo 1989,   n.  86  come  sostituito  dall'art.  3  della           
             presente legge".                                                      
               -    L'allegato    C     (Elenco   delle   direttive   da           
             attuare  in   via regolamentare) e l'allegato    D  (Elenco           
             delle direttive  da attuare in via  regolamentare  per   le           
             quali    si    richiede     il   parere   delle Commissioni           
             parlamentari  permanenti  competenti per   materia    sugli           
             schemi  dei  relativi  regolamenti)    della suddetta legge           
             comprendono la direttiva 97/75/CEE.                                   
               - La direttiva 92/75/CEE e' pubblicata in GUCE L 297  del           
             13 ottobre 1992.                                                      
               -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 agosto           
             1982, n. 783 riguarda:    "Attuazione    della    direttiva           
             (CEE)    n.   79/530   relativa all'informazione,  mediante           
             etichettatura,  sul consumo  di   energia degli  apparecchi           
             domestici".                                                           
               - La direttiva 79/530/CEE e' pubblicata in GUCE L 145 del           
             13 giugno 1979.                                                       
               -   Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica  10           
             settembre 1982, n.    784,  riguarda:    "Attuazione  della           
             direttiva  (CEE)    n. 79/531 relativa alla applicazione ai           
             forni  elettrici     della  direttiva   (CEE)   n.   79/530           
             concernente    l'informazione, mediante  etichettatura, sul           
             consumo di energia degli apparecchi domestici".                       
               -    La direttiva   79/531/CEE e'  pubblicata in  GUCE, L           
             145 del  13 giugno 1979.                                              
              Nota all'art. 1:                                                     
               - Per quanto riguarda il  decreto  del  Presidente  della           
             Repubblica  10 settembre 1982, n. 784, vedi nelle note alle           
             premesse.                                                             
              Nota all'art. 3:                                                     
               Per quanto riguarda   il decreto del  Presidente    della           
             Repubblica  12  agosto  1982,  n. 783, vedi nelle note alle           
             premesse.                                                             
              Note all'art. 4:                                                     
               - Per quanto riguarda il  decreto  del  Presidente  della           
             Repubblica  12  agosto  1982, n. 783, vedi nelle  note alle           
             premesse. Gli articoli 3 e 5  del  suddetto  decreto  cosi'           
             recitano:                                                             
               "Art.  3.    -  I prodotti   di cui al  precedente art. 1           
             devono essere muniti di etichette fornite  dal  costruttore           
             ovvero  dall'importatore,  qualora   il   costruttore   sia           
             stabilito  fuori    della    Comunita',    al  commerciante           
             interessato,     il   quale  deve  provvedere    alla  loro           
             applicazione  sui  rispettivi  apparecchi  ogni  volta  che           
             vengono esposti ai potenziali  acquirenti. L'etichetta deve           
             essere      apposta  nel  punto  che  sara'  stabilito  dal           
             successivo provvedimento di esecuzione della  direttiva  di           
             applicazione  o,  se  esso non fosse precisato, in un punto           
             facilmente visibile.                                                  
               L'etichetta con  le rispettive informazioni deve   essere           
             riprodotta  nei  cataloghi  e nel materiale   pubblicitario           
             messi a disposizione del pubblico, nonche'   nei  documenti           
             tecnici  di    istruzioni  d'uso    e  nei certificati   di           
             garanzia   destinati   ai   potenziali    acquirenti,    ad           
             esclusione   di  campagne  pubblicitarie  condotte  tramite           
             giornali,  riviste     ed     audiovisivi,     trasmissioni           
             radiofoniche   e  televisive, proiezioni cinematografiche e           
             affissioni stradali.                                                  
               Il costruttore ovvero l'importatore e' responsabile della           
             esattezza delle informazioni".                                        
               "Art. 5. - Salvo che il  fatto costituisca reato, per  le           
             violazioni  alle  disposizioni  dei precedenti  articoli  3           
             e  4 si  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria  da           
             L. 500.000 a L. 3.000.000.                                            
               Per  l'irrogazione   della  sanzione   amministrativa  di           
             cui  al precedente comma si applicano le norme  di cui alla           
             legge 24 novembre 1981, n. 689".                                      
               -    La legge   24   novembre   1981, n.  689,  riguarda:           
             "Modifiche  al sistema penale".                                       
              Nota all'art. 6:                                                     
               -  La legge  24   novembre   1981, n.   689,    riguarda:           
             "Modifiche    al  sistema penale". L'art. 17 della suddetta           
             legge cosi' recita:                                                   
               "Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia  stato           
             effettuato   il     pagamento  in    misura  ridotta,    il           
             funzionario  o l'agente  che ha accertato  la   violazione,           
             salvo     che   ricorra   l'ipotesi  prevista nell'art. 24,           
             deve    presentare  rapporto, con la   prova delle eseguite           
             contestazioni  o  notificazioni,   all'ufficio   periferico           
             cui    sono demandati attribuzioni  e compiti del Ministero           
             nella cui competenza rientra  la materia  alla   quale   si           
             riferisce  la  violazione o,  in mancanza, al prefetto.               
               Deve    essere   presentato   al   prefetto il   rapporto           
             relativo  alle violazioni previste  dal testo  unico  delle           
             norme   sulla circolazione stradale, approvato  con decreto           
             del Presidente della  Repubblica 15 giugno 1959,   n.  393,           
             dal  testo   unico per   la tutela  delle strade, approvato           
             con regio  decreto 8 dicembre 1933, n. 1740,  e dalla legge           
             20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.              
               Nelle materie di  competenza delle regioni e negli  altri           
             casi, per  le    funzioni      amministrative    ad    esse           
             delegate,      il    rapporto    e'  presentato all'ufficio           
             regionale competente.                                                 
               Per  le  violazioni   dei   regolamenti   provinciali   e           
             comunali    il rapporto e'  presentato, rispettivamente  al           
             presidente  della giunta provinciale o al sindaco.                    
               L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo           
             in cui e' stata commessa la violazione.                               
               Il  funzionario    o  l'agente  che    ha  proceduto   al           
             sequestro   previsto   dall'art.   13  deve  immediatamente           
             informare l'autorita' amministrativa competente   a   norma           
             dei  precedenti  commi,  inviandole il  processo verbale di           
             sequestro.                                                            
               Con    decreto   del   Presidente   della Repubblica,  su           
             proposta  del Presidente del   Consiglio dei  ministri,  da           
             emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della           
             presente legge, in sostituzione del decreto  del Presidente           
             della   Repubblica 13   maggio   1976,  n.    407,  saranno           
             indicati    gli    uffici      periferici    dei    singoli           
             Ministeri, previsti  nel primo  comma, anche  per casi   in           
             cui    leggi  precedenti  abbiano  regolato diversamente la           
             competenza.                                                           
               Con il decreto  indicato nel comma  precedente    saranno           
             stabilite  le  modalita'  relative    alla  esecuzione  del           
             sequestro  previsto dall'art.  13,  al  trasporto ed   alla           
             consegna   delle cose  sequestrate,  alla custodia ed  alla           
             eventuale  alienazione o distruzione   delle stesse;  sara'           
             altresi stabilita  la destinazione  delle cose  confiscate.           
             Le   regioni,   per   le     materie  di  loro  competenza,           
             provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma           
             precedente".