Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 marzo 1998, n. 107.
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
92/75/CEE concernente le informazioni sul consumo di energia degli
apparecchi domestici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visto l'articolo 4 e gli allegati C e D della legge 22 febbraio
1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992,
concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse
degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
783, di attuazione della direttiva 79/530/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 784, di attuazione della direttiva 79/531/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 dicembre
1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l'etichettatura e le
informazioni sul prodotto riguardanti il consumo di energia e gli
altri dati complementari relativamente ai seguenti tipi di apparecchi
domestici, anche se venduti per uso non domestico:
a) frigoriferi, congelatori e loro combinazioni;
b) lavatrici, essiccatori e loro combinazioni;
c) lavastoviglie;
d) forni;
e) scaldaacqua e serbatoi di acqua calda;
f) fonti di illuminazione;
g) condizionatori d'aria.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente
regolamento le informazioni riportate in targa ai fini della
sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.
3. Restano ferme, per quanto riguarda i forni elettrici, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 784.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) distributore: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona
che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi domestici
agli utilizzatori finali;
b) fornitore: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
nella Comunita' europea oppure il soggetto che immette il prodotto
sul mercato comunitario;
c) scheda: una tabella informativa standardizzata relativa
all'apparecchio in questione;
d) altre risorse essenziali: acqua, prodotti chimici o qualsiasi
altra risorsa consumata da un apparecchio nel suo normale
funzionamento;
e) informazioni complementari: altre informazioni relative al
funzionamento dell'apparecchio che riguardano o servono a valutare il
suo consumo di energia o di altre risorse essenziali.
Art. 3.
Modalita' di informazione
1. Le informazioni relative al consumo di energia elettrica, di
altre forme di energia, nonche' di altre risorse essenziali e le
informazioni complementari relative agli apparecchi di cui
all'articolo 1 sono rese note al consumatore, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, con una
scheda e con una etichetta apposta sull'apparecchio domestico offerto
in vendita, noleggio o leasing oppure esposto all'utilizzatore
finale.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
promuove campagne di informazione a carattere educativo e
promozionale allo scopo di incentivare un uso piu' responsabile
dell'energia da parte dei consumatori.
Art. 4.
Obblighi del fornitore
1. Ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, il fornitore appronta una
documentazione tecnica sufficientea consentire di valutare
l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda
contenente:
a) la descrizione generale del prodotto;
b) i risultati dei calcoli progettuali effettuati;
c) i risultati delle prove effettuate anche da pertinenti organismi
abilitati conformemente alle disposizioni comunitarie;
d) le medesime informazioni di cui alle lettere a), b) e c)
relativamente a modelli analoghi, qualora taluni dei valori siano
stati individuati con riferimento agli stessi modelli. E' analogo un
modello che differisce dal prodotto per elementi non essenziali alla
determinazione del consumo di energia e degli altri dati
complementari di cui all'articolo 1.
2. Il fornitore conserva la documentazione di cui al comma 1 per un
periodo di cinque anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo
esemplare del prodotto e la esibisce su richiesta dell'autorita'
competente.
3. Il fornitore che immette sul mercato gli apparecchi di cui
all'articolo 1 assicura prontamente al distributore la provvista
gratuita di etichette conformi al presente regolamento.
4. Il fornitore correda il prodotto della relativa scheda
informativa che deve riportare anche le informazioni contenute
nell'etichetta ed essere inserita in tutti gli opuscoli illustrativi
destinati al consumatore. In mancanza di opuscoli illustrativi, la
scheda e' acclusa alla documentazione che deve essere fornita con
l'apparecchio.
5. E' vietato apporre etichette, marchi, simboli o iscrizioni
concernenti il consumo di energia non conformi alle prescrizioni del
presente regolamento e a quelle dettate specificatamente per gli
apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, qualora cio' possa indurre
in errore o ingenerare confusione nel consumatore. E' fatta salva
l'applicazione dei marchi di qualita' ecologica previsti da
disposizioni comunitarie o nazionali.
6. La responsabilita', per colpa o dolo, dell'esattezza delle
informazioni contenute sulle etichette e nelle schede e' attribuita
al fornitore.
7. L'autorita' preposta alla vigilanza puo' richiedere al
fornitore, con provvedimento motivato, di comprovare l'esattezza
delle informazioni di cui al comma 6, qualora sussistano motivi di
dubbio che le informazioni stesse non siano corrette.
Art. 5.
Obblighi del distributore
1. La responsabilita', per colpa o dolo, di corredare gli
apparecchi di cui all'articolo 1 della scheda redatta in lingua
italiana e, qualora un apparecchio sia esposto, di apporre
l'etichetta, anch'essa in lingua italiana, in una posizione
chiaramente visibile, e' attribuita al distributore.
2. Qualora gli apparecchi siano dati in noleggio o concessi in
leasing o venduti in base a cataloghi per corrispondenza o in altra
forma implicante che il potenziale contraente non possa prendere
subito visione degli apparecchi stessi, il distributore e' tenuto a
garantire che al potenziale contraente vengano fornite le
informazioni essenziali indicate sull'etichetta e nella scheda, prima
di acquistare l'apparecchio.
Art. 6.
Autorita' competente per la vigilanza e il controllo
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
l'autorita' competente per la vigilanza e il controllo
sull'applicazione del presente regolamento.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei propri
uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello
Stato, nonche' delle autorita' pubbliche locali competenti per
materia; per le attivita' di verifica sulla veridicita' del contenuto
delle etichette puo' avvalersi, oltre che dei propri laboratori,
anche di altri organismi individuati con specifico decreto.
3. Gli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono gli organi competenti a ricevere il
rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 5
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- L'art. 17, comma 1, della suddetta legge cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, riguarda: "Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, riguarda:
"Disposizioni per l'adempiento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993". L'art. 4 della suddetta legge
cosi' recita:
"Art. 4 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare). - 1. Il Governo e' autorizzato ad
attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3,
comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989. n, 86,
le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C,
applicando anche il disposto dell'art. 5, comma 1,
della medesima legge n. 86 del 1989.
2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono
sottoposti al parere delle competenti Commissioni
parlamentari ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 9
marzo 1989, n. 86 come sostituito dall'art. 3 della
presente legge".
- L'allegato C (Elenco delle direttive da
attuare in via regolamentare) e l'allegato D (Elenco
delle direttive da attuare in via regolamentare per le
quali si richiede il parere delle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia sugli
schemi dei relativi regolamenti) della suddetta legge
comprendono la direttiva 97/75/CEE.
- La direttiva 92/75/CEE e' pubblicata in GUCE L 297 del
13 ottobre 1992.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982, n. 783 riguarda: "Attuazione della direttiva
(CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante
etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi
domestici".
- La direttiva 79/530/CEE e' pubblicata in GUCE L 145 del
13 giugno 1979.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 784, riguarda: "Attuazione della
direttiva (CEE) n. 79/531 relativa alla applicazione ai
forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530
concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul
consumo di energia degli apparecchi domestici".
- La direttiva 79/531/CEE e' pubblicata in GUCE, L
145 del 13 giugno 1979.
Nota all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, vedi nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 3:
Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, vedi nelle note alle
premesse.
Note all'art. 4:
- Per quanto riguarda il decreto del Presidente della
Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, vedi nelle note alle
premesse. Gli articoli 3 e 5 del suddetto decreto cosi'
recitano:
"Art. 3. - I prodotti di cui al precedente art. 1
devono essere muniti di etichette fornite dal costruttore
ovvero dall'importatore, qualora il costruttore sia
stabilito fuori della Comunita', al commerciante
interessato, il quale deve provvedere alla loro
applicazione sui rispettivi apparecchi ogni volta che
vengono esposti ai potenziali acquirenti. L'etichetta deve
essere apposta nel punto che sara' stabilito dal
successivo provvedimento di esecuzione della direttiva di
applicazione o, se esso non fosse precisato, in un punto
facilmente visibile.
L'etichetta con le rispettive informazioni deve essere
riprodotta nei cataloghi e nel materiale pubblicitario
messi a disposizione del pubblico, nonche' nei documenti
tecnici di istruzioni d'uso e nei certificati di
garanzia destinati ai potenziali acquirenti, ad
esclusione di campagne pubblicitarie condotte tramite
giornali, riviste ed audiovisivi, trasmissioni
radiofoniche e televisive, proiezioni cinematografiche e
affissioni stradali.
Il costruttore ovvero l'importatore e' responsabile della
esattezza delle informazioni".
"Art. 5. - Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni alle disposizioni dei precedenti articoli 3
e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
L. 500.000 a L. 3.000.000.
Per l'irrogazione della sanzione amministrativa di
cui al precedente comma si applicano le norme di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda:
"Modifiche al sistema penale".
Nota all'art. 6:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda:
"Modifiche al sistema penale". L'art. 17 della suddetta
legge cosi' recita:
"Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24,
deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico
cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero
nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
dal testo unico per la tutela delle strade, approvato
con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio
regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo
in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma
dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno
indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per casi in
cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente".