Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998
DECRETO 10 aprile 1998.
Sostituzione del foglio delle avvertenze dell'allegato 1 al decreto
direttoriale 30 marzo 1998 riguardante l'approvazione del modello da
utilizzare per eseguire i versamenti unitari con compensazione
previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1998, di approvazione del
modello da utilizzare per eseguire i versamenti unitari con
compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Considerata la necessita' di apportare alcune correzioni al foglio
delle "avvertenze" dell'allegato n. 1 al predetto decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. Il foglio delle "avvertenze" dell'allegato n. 1 al decreto
direttoriale 30 marzo 1998 e' sostituito dal testo allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 1998
Il direttore generale: Romano
Allegato
AVVERTENZE
Il presente modello deve essere utilizzato dai titolari
di partita IVA per il pagamento di:
imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse
mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1973;
IVA dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e
quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
IRAP;
addizionale regionale all'IRPEF;
contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
dall'INPS, comprese le quote associative;
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai
datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa;
saldo, dovuto per il 1997, del contributo al Servizio
sanitario nazionale e dall'imposta sul patrimonio netto
delle imprese;
interessi previsti in caso di pagamento rateale.
Il versamento puo' essere effettuato presso gli
sportelli di qualsiasi concessionario o banca
convenzionata, nonche' presso gli uffici postali
abilitati. E' possibile ripartire il pagamento delle somme
dovute ad ogni singola scadenza effettuando piu'
versamenti presso banche, concessionari o uffici postali
diversi.
Il modello si compone di cinque sezioni. Il contribuente
e' tenuto a riportare in modo preciso tutti i dati
richiesti nella sezione 1; in particolare, l'omessa o
inesatta indicazione del numero di codice fiscale comporta
l'applicazione della pena pecuniaria da L. 200.000 a L.
4.000.000, mentre, nel caso in cui il modello non
contenga gli elementi necessari per l'identificazione del
soggetto che esegue il versamento e per l'imputazione
della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da
L. 200.000 a L. 1.000.000. In caso di mancata o tardiva
presentazione del modello, si applica la sanzione di L.
300.000, ridotta a L. 100.000 se il ritardo non supera
i cinque giorni lavorativi.
Nell'apposita colonna delle varie sezioni del modello
devono essere indicati i codici tributo o le causali
contributo per i quali si effettua il versamento, mentre
nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare
il periodo di riferimento nella forma anno o meseanno
o annoanno; presso i concessionari, le banche e gli
uffici postali abilitati e' disponibile l'elenco completo
di tali codici e causali, con l'indicazione della forma
(AAAA o MMAAAA o AAAAAAAA) del periodo di riferimento di
ognuno di essi e delle relative legende.
I soggetti ammessi a compensazione (dal 1998 le
persone fisiche titolari di partita IVA, dal 1999 le
societa' di persone ed equiparate a fini fiscali e
dal 2000 i soggetti IRPEG) possono indicare nella
colonna "importi a credito compensati" delle sezioni 2 e
4, esclusivamente le eccedenze d'imposta indicate
nella dichiarazione annuale come importi da
compensare, non sono compensabili le ritenute alla
fonte. I crediti da compensare vantati nei confronti
dell'INPS, e risultanti dalle denunce contributive,
devono essere indicati nella colonna "importi a credito
compensati" della sezione 3. Nell'operare la
compensazione, il contribuente e' tenuto ad utilizzare
gli importi a credito risultanti dalla dichiarazione
in via prioritaria per compensare gli importi a debito che
emergono dalla stessa dichiarazione. Per ogni credito
utilizzato in compensazione occorre indicare:
a) nella colonna "importi a credito compensati"
l'ammontare del credito;
b) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo
d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione
dalla quale risulta il credito;
c) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo"
il codice o la causale con la quale si effettua il
versamento a saldo dell'imposta o del contributo in
relazione al quale e' sorto il credito. L'importo
massimo compensabile e', fino all'anno 2000, fissato in
lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
Se un modello di pagamento non e' sufficiente per
l'indicazione degli importi a debito e a credito di
tutte le sezioni, il contribuente deve riempire e
sottoscriverne degli altri.
Particolare attenzione deve essere dedicata alla
indicazione dei saldi delle sezioni 2, 3, 4 e 5,
infatti, per i citati soggetti ammessi a compensazione,
i saldi delle sezioni 2, 3 e 4 sono la risultante
della somma algebrica delle colonne "importi a debito
versati" e "importi a credito compensati", mentre
quello della sezione 5 e' pari allasomma algebrica dei
saldi delle precedenti sezioni. Viceversa, i soggetti non
ammessi a compensazione non devono compilare la colonna
"imposti a credito compensati" e devono indicare,
come saldo di ogni sezione, il totale della colonna
"importi a debito versati" della stessa sezione; per essi
il saldo finale e' uguale alla somma dei saldi delle
singole sezioni.
Il saldo della sezione 5 non puo' essere negativo, ne',
in caso di compilazione di una sola sezione, puo' essere
negativo il relativo saldo. Pertanto, il contribuente
puo' compensare gli importi a credito di propria
spettanza esclusivamente entro il limite che consenta
l'azzeramento del saldo finale; l'eventuale eccedenza
potra' essere compensata, sempre nel rispetto del
medesimo criterio, in occasione dei versamenti da
effettuare entro la data di presentazione della
dichiarazione o denuncia successiva a quella da cui
risulta il rimborso.
Il modello va compilato e presentato anche in caso di
saldo finale uguale a zero.
Nel caso in cui il contribuente abbia
esercitato nella dichiarazione la relativa opzione, le
somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte
e del CSSN, fatta eccezione per quelle riferite agli
acconti dovuti nei mesi di novembre e dicembre, vengono
versate nel numero di rate mensili prescelto dal
contribuente. La prima rata deve essere versata entro il
giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto; le altre
rate devono essere pagate entro il giorno 15 di ciascun
mese di scadenza. In ogni caso, il pagamento rateale deve
essere completato entro il mese di novembre. L'importo
da versare ad ogni scadenza e' dato dalla somma
dell'ammontare del capitale, diviso per il numero
delle rate, e degli interessi, relativi alla singola
rata, calcolati nella misura prevista dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973,
maggiorata di un punto percentuale. Gli interessi
devono essere versati utilizzando, per ogni sezione del
modello, l'apposito codice tributo o causale contributo
e decorrono dal termine previsto per il versamento in
via ordinaria dell'acconto e/o del saldo, che coincide con
il termine di versamento della prima rata. Per la
seconda rata gli interessi dovuti sono calcolati
applicando all'ammontare della rata stessa un
moltiplicatore pari ad un dodicesimo del tasso annuale
previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 241/1997 (per il 1998 tale tasso e il 6%, per cui un
dodicesimo e' pari allo 0,50%); per ogni rata
successiva gli interessi si ottengono aggiungendo al
moltiplicatore della rata precedente un dodicesimo del
tasso annuale. La misura del tasso d'interesse vigente
negli anni successivi al 1998 sara' indicata presso gli
sportelli delle banche, dei concessionari e degli uffici
postali abilitati. In caso di rateazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, il contribuente,
nella colonna "periodo di riferimento", deve indicare,
prima del periodo stesso, il numero di rate prescelto.
Nel caso in cui intenda procedere sia alla
compensazione che alla rateazione, il contribuente, dopo
aver operato la compensazione in un primo modello con un
saldo finale pari a zero (nel quale devono essere
indicati importi a debito per un ammontare uguale al
totale degli importi a credito), deve ripartire nel numero
di rate prescelto i residui importi a debito di ogni
imposta e del CSSN, indicando in un secondo modello
l'ammontare rateizzato di ognuno di questi importi e, a
partire dalla seconda rata, anche quello dei relativi
interessi; l'operazione puo' essere effettuata anche
utilizzando un solo modello.
Il pagamento puo' essere effettuato, oltre che in
contanti, anche con gli altri sistemi di pagamento
indicati dalla legge. In particolare, e' ammessa
l'utilizzazione di carte PagoBANCOMAT. Inoltre, presso
le banche e' ammessa l'utilizzazione di assegni bancari
o circolari, a condizione che gli stessi siano di
importo pari al saldo finale del modello di versamento e
siano tratti dal contribuente a favore di se stesso
ovvero emessi a suo ordine e girati dalla banca
delegata; nel caso in cui l'assegno risulti anche solo
parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il
versamento si considera omesso. Presso gli uffici
postali abilitati e' ammessa l'utilizzazione dei soli
assegni bancari su piazza o circolari; presso i
concessionari e' ammessa l'utilizzazione di assegni
circolari e di vaglia cambiari.