Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998

 

   DECRETO 10 aprile 1998.                                                         
     Sostituzione del foglio delle avvertenze dell'allegato 1 al decreto           
   direttoriale 30 marzo 1998  riguardante l'approvazione del modello da           
   utilizzare  per  eseguire  i  versamenti  unitari  con  compensazione           
   previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.                         
                                                  
                           IL DIRETTORE GENERALE                                   
                      del Dipartimento delle entrate                               
                                                                                   
     Visto il  decreto direttoriale 30  marzo 1998, di  approvazione del           
   modello  da   utilizzare  per  eseguire  i   versamenti  unitari  con           
   compensazione previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;           
     Considerata la necessita' di  apportare alcune correzioni al foglio           
   delle "avvertenze" dell'allegato n. 1 al predetto decreto;                      
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1.  Il foglio  delle  "avvertenze" dell'allegato  n.  1 al  decreto           
   direttoriale  30  marzo 1998  e'  sostituito  dal testo  allegato  al           
   presente decreto.                                                               
     Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della           
   Repubblica italiana.                                                            
      Roma, 10 aprile 1998                                                         
                                           Il direttore generale: Romano           
                                                                                   
                                                                Allegato           
                                                                                   
                                     AVVERTENZE                                    
                                                                                   
               Il  presente modello deve essere  utilizzato dai titolari           
             di partita IVA per il pagamento di:                                   
               imposte  sui  redditi  e  ritenute  alla  fonte  riscosse           
             mediante versamento diretto ai  sensi  dell'art.  3,  primo           
             comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.           
             602/1973;                                                             
               IVA  dovuta  ai sensi  degli  articoli   27   e   33  del           
             decreto    del  Presidente  della Repubblica n. 633/1972  e           
             quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;                        
               imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;           
                 IRAP;                                                             
                 addizionale regionale all'IRPEF;                                  
               contributi   previdenziali   dovuti   da  titolari     di           
             posizione  assicurativa in  una delle gestioni amministrate           
             dall'INPS, comprese le quote associative;                             
               contributi  previdenziali ed  assistenziali  dovuti   dai           
             datori    di  lavoro  e dai committenti   di prestazioni di           
             collaborazione coordinata e continuativa;                             
               saldo, dovuto  per il  1997, del  contributo al  Servizio           
             sanitario nazionale e  dall'imposta  sul  patrimonio  netto           
             delle imprese;                                                        
                 interessi previsti in caso di pagamento rateale.                  
               Il    versamento   puo'   essere   effettuato presso  gli           
             sportelli     di  qualsiasi   concessionario      o   banca           
             convenzionata,   nonche'      presso   gli  uffici  postali           
             abilitati. E' possibile ripartire  il pagamento delle somme           
             dovute  ad    ogni  singola    scadenza  effettuando   piu'           
             versamenti presso banche, concessionari  o  uffici  postali           
             diversi.                                                              
               Il modello si compone di  cinque sezioni. Il contribuente           
             e'  tenuto  a  riportare  in    modo  preciso  tutti i dati           
             richiesti   nella sezione 1;  in  particolare,  l'omessa  o           
             inesatta  indicazione del numero di codice fiscale comporta           
             l'applicazione  della  pena  pecuniaria  da L. 200.000 a L.           
             4.000.000,   mentre, nel caso   in  cui    il  modello  non           
             contenga  gli elementi necessari  per l'identificazione del           
             soggetto  che esegue il versamento  e    per  l'imputazione           
             della somma  versata, si  applica la sanzione pecuniaria da           
             L.  200.000  a   L. 1.000.000. In caso di mancata o tardiva           
             presentazione del  modello, si applica  la sanzione  di  L.           
             300.000,  ridotta a  L. 100.000  se il  ritardo non  supera           
             i  cinque giorni lavorativi.                                          
               Nell'apposita  colonna  delle  varie  sezioni del modello           
             devono essere indicati i   codici tributo   o le    causali           
             contributo   per i  quali si effettua il versamento, mentre           
             nella colonna "periodo di riferimento"  occorre    indicare           
             il  periodo  di riferimento  nella  forma  anno  o meseanno           
             o  annoanno;    presso  i  concessionari, le banche   e gli           
             uffici postali abilitati e'  disponibile l'elenco  completo           
             di    tali  codici e causali, con l'indicazione della forma           
             (AAAA o MMAAAA o AAAAAAAA) del periodo  di  riferimento  di           
             ognuno di essi e delle relative legende.                              
               I  soggetti    ammessi  a    compensazione (dal   1998 le           
             persone fisiche titolari  di  partita  IVA,  dal  1999   le           
             societa'   di   persone   ed equiparate  a fini  fiscali  e           
             dal 2000   i   soggetti  IRPEG)    possono  indicare  nella           
             colonna  "importi  a  credito compensati" delle sezioni 2 e           
             4,  esclusivamente   le   eccedenze    d'imposta   indicate           
             nella  dichiarazione      annuale    come      importi   da           
             compensare,   non     sono compensabili  le  ritenute  alla           
             fonte.    I  crediti  da compensare vantati nei   confronti           
             dell'INPS,   e risultanti   dalle  denunce    contributive,           
             devono  essere   indicati nella colonna "importi  a credito           
             compensati"  della   sezione      3.   Nell'operare      la           
             compensazione,  il  contribuente e' tenuto  ad   utilizzare           
             gli  importi  a   credito  risultanti  dalla  dichiarazione           
             in via prioritaria per  compensare gli importi a debito che           
             emergono  dalla  stessa    dichiarazione.  Per ogni credito           
             utilizzato in compensazione occorre indicare:                         
               a)   nella colonna    "importi  a    credito  compensati"           
             l'ammontare del credito;                                              
               b)  nella    colonna "periodo di  riferimento" il periodo           
             d'imposta o contributivo cui si riferisce la  dichiarazione           
             dalla quale risulta il credito;                                       
               c) nella colonna "codice tributo"  o "causale contributo"           
             il  codice o   la  causale  con  la  quale si  effettua  il           
             versamento  a  saldo dell'imposta   o del    contributo  in           
             relazione    al  quale   e' sorto   il credito.   L'importo           
             massimo  compensabile e',  fino  all'anno  2000, fissato in           
             lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.                       
               Se  un    modello di   pagamento non  e' sufficiente  per           
             l'indicazione degli  importi  a  debito  e  a  credito   di           
             tutte    le    sezioni,    il  contribuente deve riempire e           
             sottoscriverne degli altri.                                           
               Particolare  attenzione    deve  essere    dedicata  alla           
             indicazione  dei  saldi    delle sezioni   2, 3,   4 e   5,           
             infatti,  per i  citati soggetti ammessi  a  compensazione,           
             i  saldi    delle sezioni   2, 3   e 4   sono la risultante           
             della somma  algebrica  delle colonne  "importi a    debito           
             versati"    e   "importi   a   credito compensati",  mentre           
             quello  della sezione  5 e'  pari allasomma  algebrica  dei           
             saldi  delle  precedenti sezioni. Viceversa, i soggetti non           
             ammessi a compensazione non devono compilare   la   colonna           
             "imposti     a   credito   compensati"  e  devono indicare,           
             come  saldo  di  ogni sezione,  il  totale  della   colonna           
             "importi a  debito versati" della  stessa sezione; per essi           
             il  saldo  finale  e'  uguale  alla  somma  dei saldi delle           
             singole sezioni.                                                      
               Il saldo della sezione 5 non  puo' essere negativo,  ne',           
             in  caso di compilazione di  una sola sezione,  puo' essere           
             negativo  il relativo saldo.  Pertanto,   il   contribuente           
             puo'  compensare   gli   importi   a credito   di   propria           
             spettanza  esclusivamente  entro  il limite   che  consenta           
             l'azzeramento   del  saldo  finale;  l'eventuale  eccedenza           
             potra' essere   compensata,  sempre    nel    rispetto  del           
             medesimo   criterio,     in  occasione  dei  versamenti  da           
             effettuare   entro   la   data   di   presentazione   della           
             dichiarazione  o  denuncia  successiva    a  quella  da cui           
             risulta il rimborso.                                                  
               Il modello va compilato e presentato   anche in  caso  di           
             saldo finale uguale a zero.                                           
               Nel      caso   in     cui     il   contribuente    abbia           
             esercitato    nella dichiarazione la relativa  opzione,  le           
             somme  dovute a titolo di saldo e di  acconto delle imposte           
             e del   CSSN, fatta eccezione   per  quelle  riferite  agli           
             acconti  dovuti  nei  mesi  di novembre e dicembre, vengono           
             versate nel   numero  di    rate  mensili    prescelto  dal           
             contribuente.  La  prima rata deve essere versata entro  il           
             giorno di scadenza del saldo  e/o  dell'acconto;  le  altre           
             rate    devono essere pagate entro il giorno 15 di  ciascun           
             mese di scadenza.  In ogni caso, il  pagamento rateale deve           
             essere  completato entro  il  mese  di novembre.  L'importo           
             da versare   ad ogni   scadenza   e' dato    dalla    somma           
             dell'ammontare    del capitale,   diviso   per   il  numero           
             delle  rate,  e  degli   interessi, relativi  alla  singola           
             rata,  calcolati  nella  misura  prevista dall'art.   9 del           
             decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.   602/1973,           
             maggiorata  di   un   punto  percentuale.    Gli  interessi           
             devono  essere  versati utilizzando, per ogni sezione   del           
             modello,  l'apposito  codice tributo o  causale  contributo           
             e  decorrono  dal  termine  previsto  per  il versamento in           
             via ordinaria dell'acconto  e/o del saldo, che coincide con           
             il   termine di  versamento  della    prima  rata.  Per  la           
             seconda   rata  gli  interessi    dovuti  sono    calcolati           
             applicando      all'ammontare   della   rata   stessa    un           
             moltiplicatore  pari  ad  un  dodicesimo  del tasso annuale           
             previsto dall'art. 20,  comma 2, del decreto    legislativo           
             n.  241/1997  (per  il 1998 tale  tasso e il 6%, per cui un           
             dodicesimo e'  pari  allo  0,50%);    per      ogni    rata           
             successiva   gli    interessi  si  ottengono aggiungendo al           
             moltiplicatore della  rata  precedente  un  dodicesimo  del           
             tasso  annuale.   La misura  del tasso  d'interesse vigente           
             negli anni successivi al 1998 sara' indicata    presso  gli           
             sportelli delle banche, dei  concessionari  e degli  uffici           
             postali    abilitati. In  caso  di rateazione  dell'imposta           
             regionale  sulle attivita'  produttive,   il  contribuente,           
             nella  colonna  "periodo    di riferimento", deve indicare,           
             prima del periodo stesso, il numero di rate prescelto.                
               Nel  caso  in      cui   intenda   procedere   sia   alla           
             compensazione  che  alla  rateazione, il contribuente, dopo           
             aver operato la compensazione in un primo  modello con   un           
             saldo    finale  pari   a zero   (nel quale   devono essere           
             indicati  importi a debito   per un ammontare  uguale    al           
             totale  degli importi a credito), deve ripartire nel numero           
             di rate prescelto i residui  importi    a  debito  di  ogni           
             imposta  e    del  CSSN,  indicando  in  un secondo modello           
             l'ammontare rateizzato di ognuno di  questi  importi  e,  a           
             partire  dalla  seconda  rata,  anche  quello  dei relativi           
             interessi; l'operazione  puo'  essere  effettuata     anche           
             utilizzando  un  solo modello.                                        
               Il  pagamento  puo'    essere  effettuato, oltre che   in           
             contanti, anche con  gli  altri  sistemi   di     pagamento           
             indicati    dalla   legge.   In particolare,   e'   ammessa           
             l'utilizzazione  di  carte  PagoBANCOMAT.  Inoltre,  presso           
             le banche  e'  ammessa  l'utilizzazione di  assegni bancari           
             o   circolari, a   condizione che gli   stessi  siano    di           
             importo pari al  saldo finale del  modello di  versamento e           
             siano    tratti  dal contribuente   a favore  di se  stesso           
             ovvero   emessi a    suo  ordine    e  girati  dalla  banca           
             delegata;  nel    caso  in cui l'assegno risulti anche solo           
             parzialmente  scoperto  o  comunque     non  pagabile,   il           
             versamento  si  considera    omesso.  Presso   gli   uffici           
             postali  abilitati e'  ammessa l'utilizzazione   dei   soli           
             assegni    bancari    su   piazza o   circolari; presso   i           
             concessionari  e'  ammessa  l'utilizzazione    di   assegni           
             circolari e di vaglia cambiari.