Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998
COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.
Misure per accelerare l'avanzamento dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
(Deliberazione n. 9/98).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
Visti in particolare l'art. 2, commi 96 e 203, della predetta legge
23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio
1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n.
2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento
della pesca;
Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre
1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi
comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca,
dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti;
Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee
C(94)3346 del 6 dicembre 1994 relativa alla concessione di un
contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un programma
operativo per interventi a finalita' strutturale nel settore della
pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione
dei relativi prodotti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno
per l'obiettivo 1;
Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee
C(94)3706/6 del 22 dicembre 1994 recante approvazione del programma
comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca,
dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni
dell'obiettivo 1 - periodo 1994/99);
Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee
C(95)41 del 19 maggio 1995, recante la concessione di contributi
comunitari per un programma operativo da realizzare in Italia
nell'ambito dell'iniziativa comunitaria pesca;
Vista la delibera CIPE 18 dicembre 1996 concernente definizione,
coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della
legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi
finanziari relativi all'iniziativa comunitaria pesca per il periodo
1996-98;
Vista la propria deliberazione del 16 ottobre 1997 con la quale
questo Comitato, allo scopo di garantire il proficuo utilizzo delle
risorse nazionali e comunitarie, ha approvato gli indirizzi per
l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei
programmi cofinanziati dalla Commissione europea;
Considerato che gli interventi programmati e in corso di
realizzazione in attuazione del programma settoriale della pesca e
acquacoltura (SFOP) presentano una percentuale di realizzazione al di
sotto della media degli altri programmi cofinanziati dalla
Commissione europea;
Considerata l'opportunita' dell'adozione da parte
dell'amministrazione competente di interventi correttivi ed
integrativi idonei ad assicurare l'accelerazione delle procedure
attuative del programma SFOP e dei singoli interventi in esso
previsti;
Su proposta del Ministro per le politiche agricole;
Delibera:
1. Allo scopo di garantire il proficuo utilizzo delle risorse
nazionali e comunitarie e l'accelerazione delle procedure attuative
del programma settoriale della pesca e dell'acquacoltura 1994-1999
(SFOP), il Ministero per le politiche agricole procede ad una
ricognizione degli interventi programmati ed in corso di attuazione,
del relativo stato di attuazione, delle erogazioni effettuate e dei
tempi di realizzazione stabiliti.
2. Sulla base della predetta ricognizione il Ministero per le
politiche agricole ridetermina le scadenze per il completamento dei
lavori, gia' stabilite dai decreti di concessione, per tutti quegli
interventi che presentano al 31 dicembre 1997 una percentuale di
spesa sul costo totale inferiore al 38%.
Nella fissazione dei nuovi termini il Ministero per le politiche
agricole terra' conto, prioritariamente, della soglia di spesa da
raggiungere entro il 31 dicembre di ogni anno, utile a far conseguire
ai programmi per interventi a finalita' strutturale - C(94)3346 del 6
dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994 - l'utilizzazione
completa delle risorse comunitarie.
I provvedimenti di concessione modificativi dei termini per
completare i lavori verranno assunti entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
I nuovi termini di scadenza non potranno essere, in nessun caso,
inferiori a 4 mesi e superiori a 16 mesi dalla data di pubblicazione
della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il Ministero per le politiche agricole provvedera' a revocare i
provvedimenti di concessione per i quali non risulteranno rispettati
i nuovi termini di completamento delle opere, determinati secondo i
criteri sopra indicati.
3. Per gli interventi da ammettere a finanziamento relativamente
alle annualita' 1998/1999, quale esito delle operazioni di selezione
da concludersi entro il 31 dicembre 1998, il Ministero per le
politiche agricole formula i provvedimenti di concessione
prescrivendo le seguenti condizioni, con previsione della revoca in
caso di mancata osservanza delle stesse:
a) inizio dei lavori entro 3 mesi dalla notifica del decreto di
concessione;
b) avanzamento dei lavori del 50% entro un anno dalla notifica del
decreto di concessione;
c) completamento dei lavori entro due anni dalla notifica del
decreto di concessione.
4. Per la determinazione della percentuale di realizzazione degli
investimenti di cui ai precedenti punti 2) e 3) si fa riferimento
alle spese ammissibili, regolarmente fatturate e relative a lavori
effettivamente realizzati.
5. Una iniziativa e' ritenuta ammissibile agli incentivi qualora,
fatto salvo un avanzamento della spesa non inferiore al 70% rispetto
al costo totale, se ne riscontri l'autonomo funzionamento, la
funzionalita' e la conformita' alle finalita' produttive del progetto
approvato.
6. Le risorse finanziarie derivanti dalle revoche assunte in
applicazione delle suddette prescrizioni saranno finalizzate al
conseguimento degli obiettivi dei citati programmi per interventi a
finalita' strutturale - C(94)3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6
del 22 dicembre 1994.
7. Il Ministero per le politiche agricole promuove la costituzione
di una riserva di progetti ammissibili agli interventi cofinanziati
dallo SFOP, idonea ad ottenere il completo e tempestivo utilizzo
delle risorse comunitarie, mediante il ricorso alle disponibilita'
esistenti sulle specifiche leggi di settore. A tal fine il Ministero
propone la modifica dei programmi cofinanziati dall'Unione europea,
riguardanti il settore pesca e acquacoltura, per armonizzarli con le
predette leggi di settore.
Sulle medesime disponibilita' nazionali, qualora ne sussistano le
condizioni di ammissibilita', potranno essere eventualmente
finanziati gli interventi oggetto di revoca ai sensi della presente
delibera.
8. Il punto 2 della delibera CIPE 18 dicembre 1996, richiamata in
premessa, e' sostituito dal seguente: "la quota a carico del Fondo di
rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita'. I pagamenti
sono disposti sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per
le politiche agricole - Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura, ferma restando la responsabilita' delle regioni e
dell'Amministrazione provinciale di Ferrara, per le spese di propria
competenza.
Roma, 26 febbraio 1998
Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 62