Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998

 

                          COMITATO INTERMINISTERIALE                                 
                      PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
   DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.                                                 
     Misure  per  accelerare  l'avanzamento dei  programmi  cofinanziati           
   dall'Unione  europea nel  settore  della  pesca e  dell'acquacoltura.           
   (Deliberazione n. 9/98).                                                        
                                                            
                       
                       IL COMITATO INTERMINISTERIALE                               
                      PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
     Vista  la  legge  23  dicembre  1996, n.  662,  recante  misure  di           
   razionalizzazione della finanza pubblica;                                       
     Visti in particolare l'art. 2, commi 96 e 203, della predetta legge           
   23 dicembre 1996, n. 662;                                                       
     Visto il  regolamento CEE  n. 2080/93 del  Consiglio del  20 luglio           
   1993  recante disposizioni  di  applicazione del  regolamento CEE  n.           
   2052/88 per quanto riguarda  lo strumento finanziario di orientamento           
   della pesca;                                                                    
     Visto il regolamento  CEE n. 3699/93 del Consiglio  del 21 dicembre           
   1993,  che  definisce i  criteri  e  le condizioni  degli  interventi           
   comunitari  a   finalita'  strutturale   nel  settore   della  pesca,           
   dell'acquacoltura  e della  trasformazione e  commercializzazione dei           
   relativi prodotti;                                                              
     Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee           
   C(94)3346  del  6  dicembre  1994 relativa  alla  concessione  di  un           
   contributo comunitario da  parte dello SFOP a favore  di un programma           
   operativo per  interventi a  finalita' strutturale nel  settore della           
   pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione           
   dei relativi prodotti nell'ambito  del quadro comunitario di sostegno           
   per l'obiettivo 1;                                                              
     Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee           
   C(94)3706/6 del  22 dicembre 1994 recante  approvazione del programma           
   comunitario per  gli interventi strutturali nel  settore della pesca,           
   dell'acquacoltura  e della  trasformazione e  commercializzazione dei           
   relativi  prodotti   (obiettivo  5a,  ad  esclusione   delle  regioni           
   dell'obiettivo 1 - periodo 1994/99);                                            
     Vista  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'  europee           
   C(95)41  del 19  maggio 1995,  recante la  concessione di  contributi           
   comunitari  per  un  programma  operativo  da  realizzare  in  Italia           
   nell'ambito dell'iniziativa comunitaria pesca;                                  
     Vista la  delibera CIPE  18 dicembre 1996  concernente definizione,           
   coordinamento e finanziamento,  ai sensi dell'art. 3,  comma 2, della           
   legge  16  aprile  1987,  n.  183,  del  programma  degli  interventi           
   finanziari relativi  all'iniziativa comunitaria pesca per  il periodo           
   1996-98;                                                                        
     Vista la  propria deliberazione  del 16 ottobre  1997 con  la quale           
   questo Comitato, allo  scopo di garantire il  proficuo utilizzo delle           
   risorse  nazionali  e comunitarie,  ha  approvato  gli indirizzi  per           
   l'armonizzazione  e  l'accelerazione  delle procedure  attuative  dei           
   programmi cofinanziati dalla Commissione europea;                               
     Considerato  che   gli  interventi   programmati  e  in   corso  di           
   realizzazione in  attuazione del  programma settoriale della  pesca e           
   acquacoltura (SFOP) presentano una percentuale di realizzazione al di           
   sotto   della  media   degli  altri   programmi  cofinanziati   dalla           
   Commissione europea;                                                            
     Considerata      l'opportunita'     dell'adozione      da     parte           
   dell'amministrazione   competente   di   interventi   correttivi   ed           
   integrativi  idonei  ad  assicurare l'accelerazione  delle  procedure           
   attuative  del  programma  SFOP  e dei  singoli  interventi  in  esso           
   previsti;                                                                       
     Su proposta del Ministro per le politiche agricole;                           
                                                                                   
                                 Delibera:                                         
                                                                                   
     1.  Allo scopo  di  garantire il  proficuo  utilizzo delle  risorse           
   nazionali e  comunitarie e l'accelerazione delle  procedure attuative           
   del programma  settoriale della  pesca e  dell'acquacoltura 1994-1999           
   (SFOP),  il  Ministero  per  le politiche  agricole  procede  ad  una           
   ricognizione degli interventi programmati  ed in corso di attuazione,           
   del relativo stato  di attuazione, delle erogazioni  effettuate e dei           
   tempi di realizzazione stabiliti.                                               
     2.  Sulla base  della  predetta ricognizione  il  Ministero per  le           
   politiche agricole  ridetermina le scadenze per  il completamento dei           
   lavori, gia' stabilite  dai decreti di concessione,  per tutti quegli           
   interventi  che presentano  al 31  dicembre 1997  una percentuale  di           
   spesa sul costo totale inferiore al 38%.                                        
     Nella fissazione  dei nuovi termini  il Ministero per  le politiche           
   agricole  terra' conto,  prioritariamente, della  soglia di  spesa da           
   raggiungere entro il 31 dicembre di ogni anno, utile a far conseguire           
   ai programmi per interventi a finalita' strutturale - C(94)3346 del 6           
   dicembre 1994  e C(94)3760/6 del  22 dicembre 1994  - l'utilizzazione           
   completa delle risorse comunitarie.                                             
     I  provvedimenti  di  concessione   modificativi  dei  termini  per           
   completare i  lavori verranno assunti  entro 30 giorni dalla  data di           
   pubblicazione della presente delibera  nella Gazzetta Ufficiale della           
   Repubblica italiana.                                                            
     I nuovi  termini di scadenza  non potranno essere, in  nessun caso,           
   inferiori a 4 mesi e superiori  a 16 mesi dalla data di pubblicazione           
   della  presente delibera  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica           
   italiana.                                                                       
     Il Ministero  per le  politiche agricole  provvedera' a  revocare i           
   provvedimenti di concessione per  i quali non risulteranno rispettati           
   i nuovi termini  di completamento delle opere,  determinati secondo i           
   criteri sopra indicati.                                                         
     3. Per  gli interventi  da ammettere a  finanziamento relativamente           
   alle annualita' 1998/1999, quale  esito delle operazioni di selezione           
   da  concludersi  entro il  31  dicembre  1998,  il Ministero  per  le           
   politiche   agricole   formula   i   provvedimenti   di   concessione           
   prescrivendo le  seguenti condizioni, con previsione  della revoca in           
   caso di mancata osservanza delle stesse:                                        
     a) inizio  dei lavori entro  3 mesi  dalla notifica del  decreto di           
   concessione;                                                                    
     b) avanzamento dei lavori del 50%  entro un anno dalla notifica del           
   decreto di concessione;                                                         
     c)  completamento dei  lavori  entro due  anni  dalla notifica  del           
   decreto di concessione.                                                         
     4. Per  la determinazione della percentuale  di realizzazione degli           
   investimenti di  cui ai precedenti  punti 2)  e 3) si  fa riferimento           
   alle spese  ammissibili, regolarmente  fatturate e relative  a lavori           
   effettivamente realizzati.                                                      
     5. Una  iniziativa e' ritenuta ammissibile  agli incentivi qualora,           
   fatto salvo un avanzamento della  spesa non inferiore al 70% rispetto           
   al  costo  totale,  se  ne  riscontri  l'autonomo  funzionamento,  la           
   funzionalita' e la conformita' alle finalita' produttive del progetto           
   approvato.                                                                      
     6.  Le  risorse  finanziarie  derivanti dalle  revoche  assunte  in           
   applicazione  delle  suddette  prescrizioni  saranno  finalizzate  al           
   conseguimento degli  obiettivi dei citati programmi  per interventi a           
   finalita' strutturale -  C(94)3346 del 6 dicembre  1994 e C(94)3760/6           
   del 22 dicembre 1994.                                                           
     7. Il Ministero per le  politiche agricole promuove la costituzione           
   di una  riserva di progetti ammissibili  agli interventi cofinanziati           
   dallo  SFOP, idonea  ad ottenere  il completo  e tempestivo  utilizzo           
   delle risorse  comunitarie, mediante  il ricorso  alle disponibilita'           
   esistenti sulle specifiche leggi di  settore. A tal fine il Ministero           
   propone la  modifica dei programmi cofinanziati  dall'Unione europea,           
   riguardanti il settore pesca e  acquacoltura, per armonizzarli con le           
   predette leggi di settore.                                                      
     Sulle medesime  disponibilita' nazionali, qualora ne  sussistano le           
   condizioni   di   ammissibilita',   potranno   essere   eventualmente           
   finanziati gli interventi  oggetto di revoca ai  sensi della presente           
   delibera.                                                                       
     8. Il punto  2 della delibera CIPE 18 dicembre  1996, richiamata in           
   premessa, e' sostituito dal seguente: "la quota a carico del Fondo di           
   rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa           
   vigente,  con riferimento  a ciascuna  delle annualita'.  I pagamenti           
   sono disposti sulla base delle  richieste inoltrate dal Ministero per           
   le   politiche  agricole   -   Direzione  generale   della  pesca   e           
   dell'acquacoltura, ferma restando la  responsabilita' delle regioni e           
   dell'Amministrazione provinciale di Ferrara,  per le spese di propria           
   competenza.                                                                     
      Roma, 26 febbraio 1998                                                       
                                          Il Presidente delegato: Ciampi           
   Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1998                                
   Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio           
     n. 62