Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998

 

                       DELIBERAZIONE 26 febbraio 1998.                                                 
     Individuazione dei  criteri per la determinazione  del prezzo medio           
   europeo delle  specialita' medicinali erogate dal  Servizio sanitario           
   nazionale. (Deliberazione n. 10/98).                                            
                                                                                   
                       IL COMITATO INTERMINISTERIALE                               
                      PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
     Visto l'art. 8, comma 12 della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, che           
   conferisce al CIPE la competenza ad  indicare i criteri e le modalia'           
   applicative per  sottoporre a regime  di sorveglianza i  prezzi delle           
   specialita' medicinali;                                                         
     Visto  l'art.  3  del  decreto-legge 20  settembre  1995,  n.  390,           
   convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, che regola i compiti           
   dell'organo preposto alla sorveglianza del sistema dei prezzi;                  
     Visto  l'art. 36  della legge  27  dicembre 1997,  n. 449,  recante           
   disposizioni per la determinazione del  prezzo dei farmaci e la spesa           
   per l'assistenza farmaceutica, il quale  al comma 4 dispone che entro           
   60 giorni il CIPE con propria deliberazione provvede alla definizione           
   di nuovi criteri per il calcolo del prezzo medio europeo;                       
     Viste le proprie deliberazioni 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994 e 13           
   aprile 1994,  pubblicate rispettivamente nella Gazzetta  Ufficiale n.           
   74 del 30 marzo  1994, n. 99 del 30 aprile 1994, n.  88 del 16 aprile           
   1994 e n.  129 del 4 giugno  1994, con le quali si  sono introdotti i           
   criteri  di  calcolo del  prezzo  medio  europeo  e le  modalita'  di           
   applicazione del  regime di  sorveglianza, nonche'  i criteri  per la           
   determinazione  del  prezzo   dei  farmaci  preconfezionati  prodotti           
   industrialmente;                                                                
     Vista la  propria deliberazione  30 gennaio 1997,  pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale n.  109 del 13 maggio 1997,  concernente i criteri           
   per la contrattazione  del prezzo dei farmaci  autorizzati secondo le           
   procedure di cui al regolamento CEE n. 2309/93;                                 
     Ritenuto di dover considerare il  prezzo medio europeo quale valore           
   massimo  per  la vendita  al  pubblico  delle specialita'  medicinali           
   rimborsabili  dal Servizio  sanitario  nazionale,  ferma restando  la           
   facolta' delle imprese di fissare un prezzo piu' basso;                         
     Tenuto  conto  che  i  dati  sui  prezzi  e  consumi  dei  prodotti           
   medicinali  attualmente  disponibili   riguardano  i  seguenti  Paesi           
   europei:  Austria,  Belgio,  Finlandia,  Francia,  Germania,  Grecia,           
   Irlanda,  Olanda,  Portogallo, Regno  Unito,  Spagna,  Svezia, e  che           
   pertanto il confronto  puo' essere effettuato solo  con riferimento a           
   tali Paesi;                                                                     
     Considerato che le predette informazioni  sui prezzi e consumi sono           
   reperibili esclusivamente tramite la societa' IMS;                              
     Considerato che con l'ampliamento dei  Paesi di riferimento (da 4 a           
   12  rispetto al  previgente  sistema)  occorre predisporre  modalita'           
   applicative semplificate di calcolo;                                            
     Considerato che  occorre regolamentare  i prezzi  delle specialita'           
   medicinali anche  nei casi  di inapplicabilita' delle  norme generali           
   del sistema di calcolo del prezzo  medio europeo, e che la disciplina           
   alternativa  deve fare  riferimento a  metodologie gia'  in corso  di           
   applicazione;                                                                   
     Considerato  che  il  richiamo  ai regimi  di  prezzi  amministrati           
   operato  dal comma  4 dell'art.  36 della  legge n.  449/1997, e'  da           
   intendersi riferito a situazioni in cui  vi sia comunque una forma di           
   intervento  della  pubblica   amministrazione  nella  disciplina  dei           
   prezzi, tenuto conto che il regime di prezzi amministrati inteso come           
   regime di prezzi fissati d'imperio dall'autorita' non e' piu' vigente           
   in alcun Paese dell'Unione europea;                                             
     Udite le  relazioni del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della           
   programmazione economica e del Ministro della sanita';                          
                                                                                   
                                  Delibera:                                        
                         1. Ambito di applicazione.                                
                                                                                   
     Le specialita' medicinali erogate  dal Servizio sanitario nazionale           
   sono  sottoposte al  regime  di  sorveglianza ed  i  loro prezzi  non           
   possono  superare quello  medio  europeo definito  secondo i  criteri           
   stabiliti nella presente deliberazione.                                         
     Sono esclusi dalla disciplina prevista nella presente deliberazione           
   i prodotti autorizzati secondo il  sistema del mutuo riconoscimento e           
   quelli di  cui al  regolamento CEE  n. 2309/93  del Consiglio  del 22           
   luglio  1993. Ad  essi  si applicano  le  disposizioni relative  alla           
   contrattazione  del prezzo  contenute nella  deliberazione di  questo           
   Comitato del 30 gennaio 1997, ad eccezione, limitatamente ai prodotti           
   autorizzati  secondo  la  procedura di  mutuo  riconoscimento,  della           
   previsione di cui  all'art. 1, comma 41, secondo  periodo della legge           
   23  dicembre  1996, n.  662,  la  cui applicazione  alle  specialita'           
   medicinali predette e' differita al 1 gennaio 1999.                             
    2. Criteri di calcolo.                                                         
     I Paesi europei  da considerare nel confronto  sono quelli indicati           
   in premessa.                                                                    
     I tassi  di cambio da  utilizzare sono quelli risultanti  in vigore           
   nel primo giorno  non festivo del quadrimestre che  precede quello in           
   cui si opera  il calcolo; in prima applicazione i  tassi di cambio da           
   utilizzare sono quelli  del 2 gennaio 1998  pubblicati nella Gazzetta           
   Ufficiale.                                                                      
     Le specialita'  confrontabili sono  quelle aventi  stesso principio           
   attivo  o  stessa associazione  di  principi  attivi; gli  eccipienti           
   possono essere anche diversi.                                                   
     Per  ciascun principio  attivo  vengono presi  in considerazione  i           
   primi 3 prodotti  farmaceutici piu' venduti per  fatturato (inclusi i           
   prodotti  generici) nei  singoli Paesi,  considerando tutte  le forme           
   farmaceutiche.                                                                  
     Nell'ambito della forma farmaceutica  analoga (allegato A), ai fini           
   del confronto  del prodotto italiano considerato,  vanno selezionate,           
   per  ciascuna  specialita',  tutte   le  confezioni  aventi  medesimo           
   dosaggio o dosaggio piu'  prossimo, escludendo comunque le confezioni           
   che per dosaggio  e/o numero di unita' posologiche  sono superiori al           
   triplo o inferiori ad un terzo della confezione italiana.                       
     La  somma  dei fatturati  in  ricavo  industria espresso  in  lire,           
   relativi  alle  confezioni  di   confronto  individuate  nel  periodo           
   considerato, va divisa per la  somma dei consumi del principio attivo           
   nei  Paesi di  riferimento  (ottenuti  moltiplicando il  quantitativo           
   totale di  principio attivo  per confezione per  il numero  dei pezzi           
   venduti); il quoziente cosi'  calcolato rappresenta il costo unitario           
   medio  europeo del  principio  attivo utilizzato  per determinare  il           
   prezzo a  ricavo industria  della corrispondente  confezione italiana           
   (allegati B e C).                                                               
     Tale metodologia di calcolo non si applica se il principio attivo o           
   le confezioni di riferimento non  sono presenti in almeno quattro dei           
   Paesi precedentemente individuati, di cui  almeno due nei quali siano           
   vigenti  forme di  intervento  della  pubblica amministrazione  nella           
   disciplina del  prezzo (allegato C).  Nei casi in cui  e' impossibile           
   calcolare il  prezzo medio europeo,  i prezzi delle  specialita' sono           
   sottoposti  a procedura  analoga alla  contrattazione prevista  per i           
   prodotti autorizzati secondo il  mutuo riconoscimento; tale procedura           
   e'  definita  con apposito  decreto  del  Ministro della  sanita'  di           
   concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della           
   programmazione   economica.   Le   aziende  trasmettono   le   schede           
   autocertificative   ed  una   proposta   di   prezzo  all'organo   di           
   sorveglianza; quest'ultimo, entro trenta giorni, verifica l'effettiva           
   impossibilita'  di  procedere al  calcolo  del  prezzo medio  europeo           
   secondo le regole ordinarie ed  avvia la procedura negoziale che deve           
   concludersi entro  i successivi  novanta giorni. Tale  ultimo termine           
   deve  essere rispettato  solo nei  casi in  cui l'azienda  propone un           
   prezzo superiore a quello vigente.                                              
     Qualora  il  prezzo  medio   europeo  a  ricavo  industria  risulti           
   inferiore  a  quello  vigente,   l'adeguamento  avviene  in  un'unica           
   soluzione;  nel  caso opposto  la  differenza  e' riconosciuta  in  6           
   successive  fasi  con  cadenza   annuale  di  eguale  incidenza,  per           
   eguagliare, al termine del periodo  considerato, il prezzo italiano a           
   quello medio europeo.                                                           
     Il  CIPE,  sulla base  delle  informazioni  fornite dall'organo  di           
   sorveglianza circa l'andamento  dei prezzi e dei  consumi del settore           
   nei Paesi  europei, valuta,  con cadenza biennale,  l'opportunita' di           
   procedere   all'aggiornamento   dei   prezzi   medi   europei;   tale           
   aggiornamento   puo'  essere   disposto  ogni   qualvolta,  in   casi           
   particolari, su  segnalazione dell'organo di sorveglianza  o anche su           
   richiesta  delle autorita'  sanitarie o  delle stesse  imprese, siano           
   intervenute  sensibili  variazioni  del   prezzo  medio  europeo  dei           
   medicinali determinate da modificazioni rilevanti dei dati utilizzati           
   per il calcolo del prezzo in vigore.                                            
     Per  l'individuazione  dei  dati   di  mercato  occorrenti  per  la           
   determinazione del  prezzo a ricavo  industria, si fa  riferimento ai           
   dati  forniti dalla  societa' IMS  attinenti, in  prima applicazione,           
   all'anno  1997 ed  agli  annuari  farmaceutici nazionali  nell'ultima           
   edizione disponibile.                                                           
     Per le  specialita' di esclusivo  uso ospedaliero, il  prezzo medio           
   europeo e' definito sulla base  dei dati resi disponibili dall'organo           
   di sorveglianza entro il 15 maggio 1998 seguendo le regole ordinarie.           
   L'organo di sorveglianza rende accessibili i dati, in forma aggregata           
   per  principio attivo,  ricavati  dalle autocertificazioni  trasmesse           
   dalle  aziende all'organo  medesimo entro  il 15  aprile relative  ai           
   fatturati e ai consumi dei propri prodotti nei Paesi di riferimento.            
     Il prezzo  delle confezioni di nuova  autorizzazione e' determinato           
   secondo le regole ordinarie e l'adeguamento al prezzo europeo avviene           
   secondo le modalita' gia' definite per il prodotto autorizzato avente           
   medesimo  principio attivo,  analoga forma  farmaceutica ed  identico           
   dosaggio.                                                                       
     Il prezzo dei prodotti generici rimborsabili dal Servizio sanitario           
   nazionale  e'  determinato  sulla  base  dei  criteri  fissati  dalla           
   presente deliberazione con una riduzione non inferiore al 20%.                  
    3. Entrata in vigore.                                                          
     I  prezzi  al  pubblico  (determinati, per  i  prodotti  dispensati           
   tramite canale  farmacia, dal prezzo  a ricavo industria +  i margini           
   alla  distribuzione +  IVA) delle  specialita' medicinali  soggette a           
   rimborso  da parte  del  Servizio  sanitario nazionale,  disciplinate           
   secondo  le regole  del  regime di  sorveglianza,  sono pubblicati  a           
   carico  delle  aziende sul  foglio  delle  inserzioni della  Gazzetta           
   Ufficiale  -  parte seconda  -  ed  hanno  efficacia, ai  fini  della           
   rimborsabilita', a  partire dal  quindicesimo giorno  successivo alla           
   data di pubblicazione.                                                          
     In prima applicazione le imprese devono far pervenire all'organo di           
   sorveglianza le schede autocertificative (compilate secondo i modelli           
   di cui  agli allegati  B e  C) del calcolo  del prezzo  medio europeo           
   entro il  1 giugno 1998  dei prodotti per  i quali e'  intervenuto un           
   decreto di autorizzazione all'immissione  in commercio (A.I.C.) entro           
   il  15  maggio  1998.  L'organo  di  sorveglianza  verifica  entro  i           
   successivi venti  giorni che  il prezzo  autocertificato dall'azienda           
   non e'  superiore a  quello massimo  europeo. Trascorso  tale periodo           
   l'azienda  deve  far  pervenire  alla Gazzetta  Ufficiale,  entro  il           
   termine perentorio del 30 giugno 1998,  i prezzi calcolati in base ai           
   criteri di cui alla presente  deliberazione; tali prezzi sono validi,           
   ai fini della rimborsabilita', il quindicesimo giorno successivo alla           
   data di  pubblicazione e comunque  non prima  del 15 luglio  1998. Il           
   summenzionato termine del  30 giugno non va osservato  per i prodotti           
   per i quali il decreto di A.I.C. e' intervenuto successivamente al 15           
   maggio 1998. Le  specialita' per le quali non  e' possibile calcolare           
   il  prezzo  medio  europeo,  regolarmentate  dalla  disciplina  della           
   contrattazione,  come  previsto al  I  capoverso  del punto  2  della           
   presente   deliberazione,  sono   sottoposte  alla   procedura  sopra           
   menzionata  e  conservano, fino  al  termine  dell'iter negoziale,  i           
   prezzi vigenti.                                                                 
     I produttori, i grossisti e  i farmacisti provvedono ad applicare i           
   nuovi prezzi, arrotondati alle 100 lire, direttamente al cliente fino           
   ad esaurimento delle scorte.                                                    
     Per  i prodotti  registrati  successivamente al  1  luglio 1998,  i           
   prezzi  indicati  nel  decreto  di autorizzazione  di  immissione  in           
   commercio restano  validi, ma  non rimborsabili, fino  all'entrata in           
   vigore del prezzo medio europeo pubblicato con le modalita' anzidette           
   a cura delle aziende.                                                           
    4. Procedure per la sorveglianza.                                              
     La  mancata  pubblicazione  del   prezzo  medio  europeo  determina           
   l'esclusione del prodotto dalla rimborsabilita'.                                
     L'organo di  sorveglianza, qualora riscontri delle  inesattezze nel           
   calcolo  dei  prezzi,  provvede,  fatte salve  le  sanzioni  previste           
   dall'ordinamento, a  comunicare all'impresa i propri  rilievi, per la           
   rettifica  del prezzo  da effettuarsi  dall'impresa medesima  entro i           
   successivi quindici giorni.                                                     
     Qualora  l'azienda non  ottemperi a  quanto richiesto,  l'organo di           
   sorveglianza comunica  le inadempienze  accertate al  Ministero della           
   sanita', che provvede  a riclassificare il farmaco  e/o a contrattare           
   il prezzo qualora sussistano a giudizio della CUF particolari e gravi           
   motivi sanitari.                                                                
     Il  CIPE,   sulla  base   di  una  relazione   redatta  annualmente           
   dall'organo  di sorveglianza,  verifica l'attuazione  del sistema  al           
   fine  di apportare  opportune modifiche  e correzioni  al medesimo  e           
   consentire una  puntuale programmazione della spesa  farmaceutica. In           
   prima applicazione  tale comunicazione avverra' entro  il 15 novembre           
   1998.                                                                           
      Roma, 26 febbraio 1998                                                       
                                          Il Presidente delegato: Ciampi           
   Registrata alla Corte dei conti il 7 aprile 1998                                
   Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio               
     n. 63                                                                         
                                                                                   
                                                              Allegato A           
                                                                                   
      CLASSIFICAZIONE PER IL RAGGRUPPAMENTO DELLE FORME FARMACEUTICHE              
                                                                                   
     1) Forme solide uso orale ordinarie (compresse, confetti, compresse           
   effervescenti, capsule, bustine e granulati monodosi, ecc.);                    
     2) Forme solide uso orale ritardo;                                            
     3)  Forme liquide  uso orale  o esterno  (gocce, sciroppi,  flaconi           
   bevibili, preparazioni estemporanee, soluzioni per aerosol);                    
     4) Forme iniettabili;                                                         
     5) Forme iniettabili liofilizzate;                                            
     6) Forme uso oftalmico (colliri, pomate, ecc.);                               
     7) Forme  uso dermico, otologico  e nasale (pomate,  unguenti, gel,           
   ecc);                                                                           
     8) Forme  uso rettale  o  vaginale  (supposte, candelette,   ovuli,           
   capsule rettali, tavolette, lavande, clismi);                                   
     9) Forme spray e aerosol dosati;                                              
    10) Forme per polveri inalanti (anche in capsule);                             
    11) Forme transdermiche (cerotti);                                             
    12)  Varie (fialesiringhe,   schiume, polveri  aspersorie, inalatori           
   automatici,  garze medicate,  cubetti,  tamponi,  fiale per  aerosol,           
   nebulizzatori).                                                                 
                                 _________                                         
                                                                                   
                                                              Allegato B           
                                                                                   
   Ditta .................. Codice SIS ..........                                  
   Specialita' brevetto/licenza .......... Specialita' copia ...........           
   Data di autorizzazione specialita' ..................................           
   Nome specialita'/confezione .......... AIC n. ..... ATC .............           
   Classe SSN ..........................................................           
   Principio attivo ....................................................           
   Forma farmaceutica .......n. unita' posologiche .....................           
   Dosaggio .......................... Unita' di misura ................           
     a) quantita'  di  principio  attivo  contenuto  nella   confezione            
        italiana .......................................................           
     b) prezzo vigente a ricavo industria L. ...........................           
     c) prezzo vigente al pubblico L....................................           
     d) costo  unitario medio europeo del  principio attivo                        
       _                                                                           
    ( |  fatturati totali in lire di tutti i paesi)                                
      /_                                                                           
     ________________________________________________ = _______ L. .....           
       _                                                                           
    ( |  totali quantita' consumate di tutti i paesi)                              
      /_                                                                           
     e) prezzo max europeo a ricavo industria (a*d) L. .................           
     f) prezzo al  pubblico  max europeo (a*d) + distribuzione + I.V.A.)           
        L. .............................. se (e)>(b)                               
     g) differenziale a ricavo industria (e-b) L. ......................           
     h) quota annua (g/6) L. ...........................................           
     i) prezzo  calcolato  a  ricavo industria della confezione italiana           
        (b+h) L. ............ se (e)<(b)                                           
     l) prezzo a ricavo industria della confezione italiana (e) L. .....           
     m) prezzo  calcolato al  pubblico  (prezzo  a ricavo  industria  +            
        distribuzione + I.V.A.) L. .....................................           
     n) prezzo pubblicato dall'azienda L. ..............................                                                  
     Nota: Per  i prodotti  che non godono  della tutela  brevettuale la           
   diminuzione  prevista  dal  comma  7  dell'art.  36  della  legge  n.           
   449/1997, va indicata al punto n).      

 

                                                            Allegato C           
   Specialita'/confezione italiana .....................................           
   Denominazione principio attivo ......................................           
   Paese (*) .......................... cambio lire ....................           
                                                                                   
   _____________________________________________________________________           
   Denomi- |Forma |N.Unita'|Dosaggio| N. confe-|Fattu-|Quantita'|Totale            
   nazione |farma-| posolo-|concen- |   zioni  |rato  | totale  | quan-            
   prodot- |ceuti-| giche  |trazione|  vendute |moneta| confe-  | tita'            
   to este-| ca   |  (c)   |  (d)   |    (e)   | (f)  |(g)=(c)  |consu-            
   ro (a)  | (b)  |        |        |          |      | *(d)    | mate             
           |      |        |        |          |      |         |(h)=(e)           
           |      |        |        |          |      |         | *(g)             
   ________|______|________|________|__________|______|_________|_______           
   ________|______|________|________|__________|______|_________|_______           
   ________|______|________|________|__________|______|_________|_______           
   ________|______|________|________|__________|______|_________|_______           
   ________|______|________|________|__________|______|_________|_______           
   ________|______|________|________|__________|______|_________|_______           
   ________|______|________|________|__________|______|_________|_______           
                       _                                                           
   Fatturato totale ( |  colonna f* cambio) = L. .......................           
                      /_                                                           
                                 _                                                 
   Totale quantita' consumate ( |  colonna h) = ........................           
                                /_                                                 
   __________                                                                      
     (*)  I Paesi  nei  quali  sono vigenti  forme  di intervento  della           
   pubblica amministrazione  nella disciplina del prezzo  sono: Austria,           
   Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna.