Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annuncio di cinque richieste di referendum popolare
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto legge 10
maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla legge 8
luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti: - art. 1,
comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi
attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli
77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale";
comma 3, limitatamente alle parole "settantacinque per cento del";
comma 4: "In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del
totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante
riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; -
art. 4, comma 2, n. 1, limitatamente alle parole: "da esprimere su
apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
accompagnato da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non
possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio
complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'
contrassegni, deve essere uguale", e n. 2: "un voto per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un
nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato"; -
art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati", alle parole "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni" con esclusione della parola "medesime"; comma 2,
limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3,
limitatamente alle parole ", sia che si riferiscano a candidature
nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; - art. 16,
comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e alle parole
"delle liste"; - art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e
della lista dei candidati"; - art. 18, comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma
4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La
dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato
nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli
eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi
uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di
collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";
comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" ed alle
parole: "nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora
il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio
dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti
altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei
termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore"; - art.
18-bis; - art. 19; - art. 20, comma 1, limitatamente alle parole:
"Le liste dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole:
"Le liste dei candidati o", alle parole "della lista dei
candidati", nonche' alle parole "alle candidature nei collegi
uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e
la relativa accettazione di cui all'articolo 18"; comma 3,
limitatamente alle parole: "l'iscrizione nelle liste elettorali
della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi
uninominali,"; comma 5, limitatamente alle parole: "di lista",
nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si applicano alle
candidature nei collegi uninominali"; comma 6, limitatamente alle
parole: "piu' di una lista di candidati ne"'; comma 7,
limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonche'
alle parole "la lista o"; comma 8, limitatamente alle parole:
"della lista"; - art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e
della lista dei candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna
lista"; - art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le
liste"; n. 2) limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3)
limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al
limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis,
cancellando gli ultimi nomi"; n. 4), limitatamente alle parole:
"dalle liste"; n. 5) limitatamente alle parole: "dalle liste"; n.
6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia'
presentata nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle
parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle
modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; -
art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2,
limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista"; - art. 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e
delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi
alla presenza dei delegati di cui al n. 1), il numero d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati. I
contrassegni di ogni candidato saranno riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti, accanto al nominativo del candidato
stesso, secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede e del
manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3)
limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4) limitatamente alle
parole: "e le liste", n. 5), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; - art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o della
lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista", alle
parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e
alle parole: "e delle liste"; - art. 26, comma 1, limitatamente
alle parole: "e di ogni lista di candidati"; - art. 30, comma 1, n.
4): "e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati
della circoscrizione" e n. 6), limitatamente alle parole: "e di
lista"; - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e
colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",
alla parola: "C" e alle parole: "e di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle
parole: "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei
candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi"; -
art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; - art.
41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste"; - art.
42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7,
limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le
liste dei candidati nonche"'; - art. 45, comma 8: "Le operazioni di
cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per
l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente
per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; - art. 48, comma 1, limitatamente alle parole:
"delle liste e" e alle parole "o della circoscrizione"; - art.
53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e"; - art. 58,
comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda per la scelta
della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "relativi e,
sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comnque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e
nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista
prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; -
art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta
della lista rappresenta un voto di lista."; - art. 67, comma 1, n.
2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati" e n.
3), limitatamente alla parola: "rispettive"; - art. 68, comma 3:
"Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei
candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle
operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in
ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna
al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrasse gno della
lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad
alta voce i voti di lista. Un terzo scrut.
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato
promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
"Volete Voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole "La ripartizione
dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale
nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione
proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonche' alla
parola: ", 83";
Articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonche' alle
parole ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da
esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco
dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna
lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in
ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento
all'unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate
da candidati e candidate, in ordine alternato.";
Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di
candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole
circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste
con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a
candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a
liste,";
Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e
delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle
liste";
Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista
dei candidati";
Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si
collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il
deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con
altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il
candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il
contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle
parole: ", nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si
collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora
il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il
collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso,
d'ufficio dal Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga
conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di
depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio
sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza
dei termini per la presentazione delle liste, al Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";
Articolo 18-bis;
Articolo 19;
Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei
candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei
candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonche'
alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione
di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
parole: "di lista", nonche' alle parole: "Le stesse disposizioni si
applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6,
limitatamente alle parole: "piu' di una lista di candidati ne"';
comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",
nonche' alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di
presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista
dei candidati presentata", nonche' alle parole: "e a ciascuna
lista";
Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente
alle parole: "e le liste" e alle parole "riduce al limite
prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a
quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi
nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i
nomi"; n. 5), limitatamente alle parole "e cancella dalle liste i
nomi"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi in altra
lista gia' presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente
alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle
modificazioni da questo apportate alla lista"; comma 3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; n. 2) limitatamente alle parole "e delle liste" nonche'
alle parole "analogamente si procede per la stampa delle schede e
del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3),
limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle
parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle
liste";
Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20",
nonche' alle parole: "o della lista"; comma 3, limitatamente alle
parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati",
alle parole: "e di lista", nonche' alle parole: "e delle liste";
Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista
di candidati";
Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre
copie del manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e
colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",
alla parola ",C", alle parole: "e di tutte le liste", nonche'
alle parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle
parole: "per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e
alle parole "Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei
candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista";
comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto
contenente le liste dei candidati nonche"';
Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti
sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei
collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e
alle parole "o della circoscrizione";
Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
Articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: "rispettive",
nonche' alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio
uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2,
limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale" nonche' alle parole: "e, sulla scheda per la
scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei
candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale";
Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:
"rispettive";
Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le
operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei
collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio
delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente
ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei
seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi
enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il
quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna
lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti
di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le
schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna
espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle
parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede
scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia
alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti
di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole
liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente
devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra
elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla
somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni
elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in
cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato
alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal
candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati
dell'unita' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei
voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale
cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato
eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di
candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale
alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette
nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei
quozienti cosi' ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole:
"collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
lista", nonche' alle parole: "In caso di collegamento dei candidati
con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria
relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il
collegamento" e al numero 5): "comunica all'Ufficio centrale
nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della
circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella
circoscrizione da ciascuna lista.";
Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati";
Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo 83;
Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente
dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine
progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1),
proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di
presentazione. Qualora ad una lista spettino piu' posti di quanti
siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista",
nonche' alle parole: ", che non risultino gia' proclamati eletti.
Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli
stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla
proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra
elettorale piu' elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni
effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora
da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale
nazionale affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
numero 4), ultimo periodo.";
Articolo 85;
Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista",
nonche' alle parole: "di lista"; comma 5, "Nel caso in cui una
lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le
modalita' di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto
periodo."?".
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato
promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, avente ad oggetto "Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente
alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole:
"con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta", alle parole:
"pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con
arrotondamento per difetto" ed alle parole: "Per l'assegnazione
degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in
unica circoscrizione elettorale"; comma 4: "I collegi uninominali
della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30
dicembre 1991, n. 422"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle
parole: "Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in
circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei
collegi uninominali."; articolo 9, comma 1, limitatamente alle
parole: "che non partecipano al riparto dei seggi in ragione
proporzionale"; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1,
limitatamente alle parole: "in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6,
limitatamente alle parole: "Quando, per qualsiasi causa, resti
vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale
nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale
proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta
cifra individuale."?".
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato
promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 2 gennaio 1997, n. 2,
recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione
volontaria ai partiti o movimenti politici", limitatamente a:
articolo 1; articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 8, comma 1,
limitatamente alle parole: "o ha partecipato alla ripartizione delle
risorse di cui all'articolo 1", comma 15 ("A decorrere dal quarto
anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
i partiti ed i movimenti politici che partecipano alla ripartizione
delle risorse di cui all'articolo 1 ne riservano una quota non
inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base
territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria"), comma
16, limitatamente alle parole: "Alle strutture di cui al comma 15,
che partecipano alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo
1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione
del rendiconto." e alle parole: ", che partecipano alla
ripartizione delle risorse,", e comma 17 ("In caso di
inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo o di
irregolare redazione del rendiconto, il Presidente della Camera dei
Deputati ne da' comunicazione al Ministro del Tesoro che sino alla
regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di cui
all'articolo 3 i partiti e movimenti politici inadempienti.");
articolo 9, comma 1 ("L'ammontare del fondo ripartito ai sensi
dell'articolo 3 non puo' comunque superare l'importo annuo di 110
miliardi di lire.")?".
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato
promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.
Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 16 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della
dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117,
recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"?".
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato
promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.