Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17-04-1998


                        CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                                
                                                                                   
            Annuncio di cinque richieste di referendum popolare                    
                                                                                   
     Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,           
   si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in           
   data  16  aprile  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della           
   dichiarazione  resa  da  quindici   cittadini  italiani,  muniti  dei           
   prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta           
   di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul           
   seguente quesito:                                                               
     "Volete voi  che sia  abrogato il Testo  Unico delle  leggi recanti           
   norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto           
   del  Presidente della  Repubblica 30  marzo 1957,  n. 361,  nel testo           
   risultante    dalle   modificazioni    ed   integrazioni    ad   esso           
   successivamente apportate  in particolare dalla legge  4 agosto 1993,           
   n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto legge 10           
   maggio  1996, n.  257,  convertito con  modificazioni  dalla legge  8           
   luglio 1996,  n. 368,  limitatamente alle seguenti  parti: -  art. 1,           
   comma   2,  limitatamente alle  parole:  "La  ripartizione dei  seggi           
   attribuiti secondo  il metodo  proporzionale, a norma  degli articoli           
   77, 83  e 84, si  effettua in  sede di Ufficio  centrale  nazionale";           
   comma  3,  limitatamente alle  parole "settantacinque per cento del";           
   comma  4: "In  ogni  circoscrizione, il  venticinque  per cento   del           
   totale  dei seggi  e'  attribuito in  ragione proporzionale  mediante           
   riparto  tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; -           
   art. 4, comma  2, n. 1, limitatamente alle parole:  "da esprimere  su           
   apposita scheda  recante il cognome  e il nome di  ciascun candidato,           
   accompagnato da  uno o piu'  contrassegni ai sensi  dell'articolo 18,           
   comma  1.  I contrassegni  che  contraddistinguono  il candidato  non           
   possono  essere   superiori  a   cinque.  Nella  scheda,   lo  spazio           
   complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'           
   contrassegni,  deve essere   uguale", e n. 2: "un voto  per la scelta           
   della  lista   ai  fini   dell'attribuzione  dei  seggi   in  ragione           
   proporzionale,  da  esprimere  su   una  diversa  scheda  recante  il           
   contrassegno e  l'elenco dei candidati  di ciascuna lista.  Il numero           
   dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo           
   dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con           
   arrotondamento alla  unita' superiore.  Le liste  recanti piu'  di un           
   nome sono formate da candidati  e candidate, in ordine alternato";  -           
   art.   14,   comma  1,  limitatamente   alle  parole:  "o   liste  di           
   candidati",  alle  parole  "o   le  liste  medesime   nelle   singole           
   circoscrizioni"  con    esclusione della parola "medesime";  comma 2,           
   limitatamente   alle  parole   "le  loro   liste  con";    comma   3,           
   limitatamente  alle  parole ", sia  che si riferiscano  a candidature           
   nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; - art.  16,           
   comma  4, limitatamente   alle parole: "e delle liste"  e alle parole           
   "delle liste"; -  art. 17, comma 1, limitatamente   alle  parole:  "e           
   della  lista dei  candidati"; - art. 18, comma  1, limitatamente alle           
   parole: "i quali  si collegano a liste di cui  all'articolo 1,  comma           
   4, cui gli  stessi aderiscono con accettazione  della candidatura. La           
   dichiarazione    di    collegamento    deve    essere    accompagnata           
   dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,           
   incaricato di effettuare  il deposito della lista a  cui il candidato           
   nel collegio  uninominale si collega, attestante  la conoscenza degli           
   eventuali collegamenti con altre liste.  Nel caso di collegamenti con           
   piu'  liste, questi  devono  essere  i medesimi  in  tutti i  collegi           
   uninominali in  cui e'  suddivisa la circoscrizione.  Nell'ipotesi di           
   collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione           
   di  collegamento,  indica  il   contrassegno  o  i  contrassegni  che           
   accompagnano  il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";           
   comma  2, limitatamente  alle parole:  "o i  contrassegni" ed    alle           
   parole:  "nonche'  la lista  o le  liste alle  quali il  candidato si           
   collega ai fini  di cui all'articolo 77, comma 1,  numero 2). Qualora           
   il  contrassegno   o  i  contrassegni  del   candidato  nel  collegio           
   uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per           
   l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di           
   cui  al presente  articolo  e' effettuato,  in  ogni caso,  d'ufficio           
   dall'Ufficio centrale  circoscrizionale, senza che si  tenga conto di           
   dichiarazioni  ed accettazioni  difformi. Le  istanze di  depositanti           
   altra   lista  avverso   il  mancato   collegamento  d'ufficio   sono           
   presentate, entro  le ventiquattro  ore successive alla  scadenza dei           
   termini  per  la  presentazione  delle  liste,  all'Ufficio  centrale           
   nazionale che decide  entro le successive ventiquattro  ore"; -  art.           
   18-bis; -  art. 19; -  art. 20,  comma 1, limitatamente  alle parole:           
   "Le  liste   dei candidati  o"; comma  2, limitatamente  alle parole:           
   "Le  liste  dei  candidati  o",   alle  parole   "della   lista   dei           
   candidati",   nonche'   alle  parole "alle  candidature  nei  collegi           
   uninominali deve  essere allegata la dichiarazione  di collegamento e           
   la  relativa   accettazione  di  cui  all'articolo   18";  comma   3,           
   limitatamente   alle  parole:  "l'iscrizione nelle  liste  elettorali           
   della   circoscrizione,   e,   per   le   candidature   nei   collegi           
   uninominali,";  comma 5,  limitatamente alle   parole: "di    lista",           
   nonche'   alle  parole: "Le  stesse  disposizioni  si applicano  alle           
   candidature nei  collegi uninominali";  comma 6,  limitatamente  alle           
   parole:   "piu'    di  una   lista  di   candidati  ne"';   comma  7,           
   limitatamente alle  parole: "della  lista di candidati   o",  nonche'           
   alle    parole "la  lista  o"; comma  8,  limitatamente alle  parole:           
   "della lista"; -  art. 21, comma 2, limitatamente   alle  parole:  "e           
   della  lista  dei candidati presentata"  e alle parole: "e a ciascuna           
   lista"; -  art. 22,  comma 1, limitatamente  alle parole:   "e  delle           
   liste   dei   candidati"; n.  1)  limitatamente  alle parole:  "e  le           
   liste";  n. 2)  limitatamente alle  parole:  "e le   liste"; n.    3)           
   limitatamente  alle  parole:   "e le liste" e alle  parole "riduce al           
   limite  prescritto  le  liste   contenenti  un  numero  di  candidati           
   superiore  a  quello  stabilito  al  comma  2  dell'articolo  18-bis,           
   cancellando  gli ultimi  nomi";  n. 4),  limitatamente alle   parole:           
   "dalle  liste";  n.  5)  limitatamente alle parole: "dalle liste"; n.           
   6):  "cancella i  nomi dei  candidati compresi  in altra  lista  gia'           
   presentata   nella  circoscrizione";   comma  2,  limitatamente  alle           
   parole:  "e   di  ciascuna   lista"  e   alle  parole:    "e    delle           
   modificazioni    da   questo   apportate  alla   lista";   comma   3,           
   limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; -           
   art. 23, comma 1, limitatamente  alle parole: "e di lista"; comma  2,           
   limitatamente    alle  parole:  "di liste   o" e alle parole:   "e di           
   lista"; -  art. 24, comma 1,  n. 1), limitatamente alle   parole:  "e           
   delle  liste";  n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi           
   alla presenza  dei delegati di  cui al n.  1), il numero  d'ordine da           
   assegnarsi ai contrassegni dei candidati  e delle liste presentati. I           
   contrassegni  di ogni  candidato  saranno riportati  sulle schede  di           
   votazione  e  sui  manifesti,  accanto al  nominativo  del  candidato           
   stesso,   secondo  l'ordine   progressivo   risultato  dal   suddetto           
   sorteggio; analogamente si  procede per la stampa delle  schede e del           
   manifesto   delle   liste  e  dei  relativi   contrassegni;";  n.  3)           
   limitatamente alle parole:  "di lista e"; n.   4) limitatamente  alle           
   parole:  "e  le   liste", n. 5), limitatamente alle  parole: "e delle           
   liste"; -  art. 25,  comma 1, limitatamente  alle parole:   "o  della           
   lista";  comma   3, limitatamente   alle parole:  "e di  lista", alle           
   parole: "e delle liste dei  candidati", alle parole: "e di  lista"  e           
   alle  parole:    "e  delle liste"; - art. 26,  comma 1, limitatamente           
   alle parole: "e di ogni lista di candidati"; - art. 30, comma  1,  n.           
   4):  "e  tre copie  del manifesto contenente  le liste  dei candidati           
   della circoscrizione"  e n.  6), limitatamente  alle parole:   "e  di           
   lista";  - art.   31, comma 1, limitatamente alle parole:  "di tipo e           
   colore diverso per  i collegi uninominali e  per la  circoscrizione",           
   alla  parola:  "C"  e alle parole:  "e di tutte le liste regolarmente           
   presentate  nella  circoscrizione";   comma  2,  limitatamente   alle           
   parole:   "Le   schede  per  l'attribuzione  dei   seggi  in  ragione           
   proporzionale  riportano accanto  ad ogni  contrassegno l'elenco  dei           
   candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi";  -           
   art.  40, comma   3, limitatamente alle parole: "e di  lista"; - art.           
   41,  comma  1,  limitatamente  alle   parole:  "e  delle  liste   dei           
   candidati";  comma  2,  limitatamente alle parole: "di liste"; - art.           
   42,  comma 4,  limitatamente alle  parole: "e  di lista";   comma  7,           
   limitatamente  alle  parole: "due  copie del manifesto  contenente le           
   liste dei candidati nonche"'; - art. 45, comma 8: "Le  operazioni  di           
   cui  ai  commi precedenti  sono  compiute  prima  per le  schede  per           
   l'elezione dei  candidati nei  collegi uninominali  e successivamente           
   per   le   schede   per   l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione           
   proporzionale.";   - art.  48,  comma 1,  limitatamente alle  parole:           
   "delle liste  e" e alle   parole "o della circoscrizione";    -  art.           
   53,  comma   1, limitatamente alle parole:  "di lista e"; -  art. 58,           
   comma  1, limitatamente  alle parole:  "e una  scheda per  la  scelta           
   della  lista   ai  fini   dell'attribuzione  dei  seggi   in  ragione           
   proporzionale";  comma   2, limitatamente  alle parole:  "relativi e,           
   sulla  scheda  per la  scelta  della  lista  un solo  segno,  comnque           
   apposto, nel  rettangolo contenente il  contrassegno ed il  cognome e           
   nome  del  candidato  o   dei  candidati  corrispondenti  alla  lista           
   prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e           
   quinto si applicano sia per  le schede per l'elezione  del  candidato           
   nel collegio uninominale sia per le  schede per la scelta della lista           
   ai  fini  dell'attribuzione dei  seggi in ragione  proporzionale."; -           
   art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la  scelta           
   della  lista rappresenta  un voto di lista."; - art.  67, comma 1, n.           
   2), limitatamente alle  parole: "e delle liste dei   candidati" e  n.           
   3),  limitatamente   alla parola: "rispettive";  - art. 68,  comma 3:           
   "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione  dei           
   candidati  nei  collegi  uninominali,   il  presidente  procede  alle           
   operazioni di  spoglio delle schede  per l'attribuzione dei  seggi in           
   ragione  proporzionale. Uno  scrutatore designato  mediante sorteggio           
   estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede           
   per l'attribuzione dei  seggi in ragione proporzionale  e la consegna           
   al presidente.  Questi enuncia  ad alta voce  il contrasse  gno della           
   lista a  cui e' stato attribuito  il voto. Passa quindi  la scheda ad           
   altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei           
   voti  di ciascuna   lista."; comma 3-bis: "Il  segretario proclama ad           
   alta voce i voti di lista. Un terzo scrut.                                      
     Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato           
   promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.             
     Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,           
   si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in           
   data  16  aprile  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della           
   dichiarazione  resa  da  quindici   cittadini  italiani,  muniti  dei           
   prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta           
   di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul           
   seguente quesito:                                                               
     "Volete Voi  che sia  abrogato il Testo  Unico delle  leggi recanti           
   norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto           
   del  Presidente della  Repubblica 30  marzo 1957,  n. 361,  nel testo           
   risultante    dalle   modificazioni    ed   integrazioni    ad   esso           
   successivamente apportate  in particolare dalla legge  4 agosto 1993,           
   n.  277,  e  dal  decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  534,           
   limitatamente alle seguenti parti:                                              
     Articolo 1,  comma 2,  limitatamente alle parole  "La  ripartizione           
   dei seggi attribuiti  secondo il metodo proporzionale,  a norma degli           
   articoli  77, 83  e  84,  si effettua  in  sede  di Ufficio  centrale           
   nazionale.";   comma   4,  limitatamente  alle  parole:  "in  ragione           
   proporzionale mediante riparto tra  liste concorrenti", nonche'  alla           
   parola: ", 83";                                                                 
     Articolo   4,  comma 2,  n.  1),  limitatamente alle  parole:  "per           
   l'elezione  del candidato  nel  collegio  uninominale" nonche'   alle           
   parole  ",  comma  1" e n. 2):  "un voto per la scelta della lista ai           
   fini  dell'attribuzione  dei  seggi   in  ragione  proporzionale,  da           
   esprimere su  una diversa scheda  recante il contrassegno  e l'elenco           
   dei candidati di ciascuna lista.  Il numero dei candidati di ciascuna           
   lista non puo'  essere superiore ad un terzo dei  seggi attribuiti in           
   ragione   proporzionale   alla  circoscrizione   con   arrotondamento           
   all'unita' superiore. Le  liste recanti piu' di un  nome sono formate           
   da candidati e candidate, in ordine alternato.";                                
     Articolo  14, comma  1,  limitatamente alle  parole:  "o liste   di           
   candidati"   e   alle parole:  "o  le  liste medesime  nelle  singole           
   circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le  loro  liste           
   con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a           
   candidature    nei collegi   uninominali  sia  che si  riferiscano  a           
   liste,";                                                                        
     Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole:  "e           
   delle  liste"  e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle           
   liste";                                                                         
     Articolo 17,  comma 1, limitatamente  alle parole: "e  della  lista           
   dei candidati";                                                                 
     Articolo   18, comma  1,  limitatamente alle  parole:  "i quali  si           
   collegano a  liste di  cui all'articolo  1, comma  4, cui  gli stessi           
   aderiscono con l'accettazione della  candidatura. La dichiarazione di           
   collegamento deve  essere accompagnata dall'accettazione  scritta del           
   rappresentante, di  cui all'articolo 17, incaricato  di effettuare il           
   deposito della lista  a cui il candidato nel  collegio uninominale si           
   collega, attestante  la conoscenza  degli eventuali  collegamenti con           
   altre liste. Nel  caso di collegamenti con piu'  liste, questi devono           
   essere i medesimi in tutti i  collegi uninominali in cui e' suddivisa           
   la circoscrizione.  Nell'ipotesi di  collegamento con piu'  liste, il           
   candidato,  nella stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica  il           
   contrassegno o i  contrassegni che accompagnano il suo nome  e il suo           
   cognome   sulla  scheda  elettorale";  comma  2,  limitatamente  alle           
   parole: ",  nonche' la lista o  le liste alle quali  il candidato  si           
   collega ai fini  di cui all'articolo 77, comma 1,  numero 2). Qualora           
   il  contrassegno   o  i  contrassegni  del   candidato  nel  collegio           
   uninominale siano gli stessi di una  lista o di piu' liste presentate           
   per   l'attribuzione  dei   seggi   in   ragione  proporzionale,   il           
   collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso,           
   d'ufficio dal  Ufficio centrale circoscrizionale, senza  che si tenga           
   conto  di  dichiarazioni  ed  accettazioni difformi.  Le  istanze  di           
   depositanti  altra lista  avverso il  mancato collegamento  d'ufficio           
   sono presentate,  entro le ventiquattro ore  successive alla scadenza           
   dei termini  per la  presentazione delle  liste, al  Ufficio centrale           
   nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";                     
     Articolo 18-bis;                                                              
     Articolo 19;                                                                  
     Articolo  20,  comma 1,  limitatamente alle  parole: "Le  liste dei           
   candidati o";  comma 2,  limitatamente alle  parole: "le   liste  dei           
   candidati  o",  alle parole: "e   della lista dei candidati", nonche'           
   alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve  essere           
   allegata la dichiarazione di  collegamento e la relativa accettazione           
   di   cui  all'articolo  18";  comma  3,  limitatamente  alle  parole:           
   "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per  le           
   candidature  nei  collegi uninominali,"; comma 5,  limitatamente alle           
   parole: "di  lista", nonche' alle parole:  "Le stesse disposizioni si           
   applicano  alle candidature   nei collegi uninominali.";    comma  6,           
   limitatamente  alle   parole: "piu' di  una lista di  candidati ne"';           
   comma 7, limitatamente alle parole:  "della lista dei  candidati  o",           
   nonche'  alle  parole:  "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di           
   presentazione della  lista dei  candidati deve contenere,  infine, la           
   indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati           
   a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";                             
     Articolo 21,  comma 2, limitatamente  alle parole: "e  della  lista           
   dei   candidati   presentata", nonche'  alle  parole:  "e a  ciascuna           
   lista";                                                                         
     Articolo 22,  comma 1, limitatamente  alle parole: "e  delle  liste           
   dei  candidati";  n.  1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.           
   2), limitatamente alle  parole: "e le liste";   n. 3),  limitatamente           
   alle   parole:   "e   le  liste"  e alle  parole  "riduce  al  limite           
   prescritto le  liste contenenti  un numero  di candidati  superiore a           
   quello stabilito al comma 2  dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi           
   nomi;"; n. 4): limitatamente alle parole: "e cancella dalle  liste  i           
   nomi";  n. 5),   limitatamente alle parole "e cancella  dalle liste i           
   nomi";  n. 6):  "cancella i  nomi dei  candidati compresi   in  altra           
   lista  gia' presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente           
   alle  parole:  "e di  ciascuna  lista"  e  alle parole:   "e    delle           
   modificazioni    da   questo   apportate  alla   lista";   comma   3,           
   limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";             
     Articolo  23,   comma 1, limitatamente  alle parole: "e  di lista";           
   comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di           
   lista";                                                                         
     Articolo 24, comma  1, n. 1), limitatamente alle  parole: "e  delle           
   liste";  n.    2) limitatamente alle  parole "e delle  liste" nonche'           
   alle parole  "analogamente si procede  per la stampa delle  schede  e           
   del   manifesto delle  liste e  dei relativi  contrassegni;"; n.  3),           
   limitatamente alle parole: "di lista  e"; n. 4),  limitatamente  alle           
   parole:  "e  le   liste"; n. 5), limitatamente alle  parole: "e delle           
   liste";                                                                         
     Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e  all'art.  20",           
   nonche'  alle parole:   "o della lista"; comma  3, limitatamente alle           
   parole: "e di lista", alle parole: "e  delle  liste  dei  candidati",           
   alle parole: "e di lista", nonche' alle parole: "e delle liste";                
     Articolo  26, comma 1, limitatamente  alle parole: "e di ogni lista           
   di candidati";                                                                  
     Articolo 30,  comma 1,  n. 4), limitatamente  alle parole:  "e  tre           
   copie  del   manifesto  contenente  le  liste   dei  candidati  della           
   circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";              
     Articolo   31, comma  1, limitatamente  alle parole:  ", di  tipo e           
   colore diverso per  i collegi uninominali e  per la  circoscrizione",           
   alla  parola    ",C", alle   parole: "e di  tutte le  liste", nonche'           
   alle parole:  "nella circoscrizione";  comma 2,   limitatamente  alle           
   parole:  "per   l'elezione dei  candidati nei collegi  uninominali" e           
   alle  parole "Le  schede  per l'attribuzione  dei  seggi in   ragione           
   proporzionale  riportano accanto  ad ogni  contrassegno l'elenco  dei           
   candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";             
     Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";                
     Articolo  41,  comma 1, limitatamente  alle parole: "e  delle liste           
   dei candidati";  comma 2,  limitatamente alle parole:    "di  liste";           
   articolo    42, comma  4, limitatamente  alle parole:  "e di  lista";           
   comma  7,  limitatamente  alle  parole:  "due  copie  del   manifesto           
   contenente le liste dei candidati nonche"';                                     
     Articolo  45,  comma 8: "Le  operazioni di cui ai  commi precedenti           
   sono compiute  prima per le  schede per l'elezione dei  candidati nei           
   collegi   uninominali   e   successivamente   per   le   schede   per           
   l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";                            
     Articolo 48, comma 1, limitatamente  alle parole: "delle liste e" e           
   alle parole "o della circoscrizione";                                           
     Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";                
     Articolo 58,  comma 1,  limitatamente alle   parole:  "rispettive",           
   nonche'   alle parole:  "per  l'elezione del  candidato del  collegio           
   uninominale  e  una  scheda  per   la  scelta  della  lista  ai  fini           
   dell'attribuzione  dei seggi  in  ragione  proporzionale"; comma   2,           
   limitatamente   alle  parole:  "per   l'elezione  del  candidato  nel           
   collegio uninominale" nonche' alle parole:  "e, sulla scheda  per  la           
   scelta della  lista un solo  segno, comunque apposto,  nel rettangolo           
   contenente il contrassegno  ed il cognome e nome del  candidato o dei           
   candidati   corrispondenti   alla  lista  prescelta";  comma  6:  "Le           
   disposizioni di cui ai commi terzo,  quarto e quinto si applicano sia           
   per le schede  per l'elezione del candidato  nel collegio uninominale           
   sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione           
   dei seggi in ragione proporzionale.";                                           
     Articolo  59, limitatamente alle parole:  "Una scheda valida per la           
   scelta della lista rappresenta un voto  di lista." e le  parole  "per           
   l'elezione del candidato nel collegio uninominale";                             
     Articolo  67, comma  1, n. 2), limitatamente alle  parole: "e delle           
   liste   dei  candidati"   e  n.   3),  limitatamente   alla   parola:           
   "rispettive";                                                                   
     Articolo  68,  comma 1, limitatamente alle  parole: "per l'elezione           
   del  candidato nel  collegio  uninominale"; comma  3: "Compiute    le           
   operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei           
   collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio           
   delle schede  per l'attribuzione dei seggi  in ragione proporzionale.           
   Uno  scrutatore designato  mediante sorteggio  estrae successivamente           
   ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei           
   seggi in  ragione proporzionale e  la consegna al  presidente. Questi           
   enuncia  ad alta  voce il  contrassegno della  lista a  cui e'  stato           
   attribuito il  voto. Passa  quindi la scheda  ad altro  scrutatore il           
   quale, insieme  con il segretario,  prende nota dei voti  di ciascuna           
   lista.";  comma 3-bis:   "Il segretario proclama ad alta  voce i voti           
   di lista. Un  terzo scrutatore pone le schede, i  cui voti sono stati           
   spogliati, nella cassetta  o scatola dalla quale sono  state tolte le           
   schede  non   utilizzate.  Quando  la  scheda   non  contiene  alcuna           
   espressione  di voto,  sul  retro della  scheda  stessa viene  subito           
   impresso  il timbro  della  sezione."; comma  7, limitatamente   alle           
   parole:  "La disposizione si applica  sia con riferimento alle schede           
   scrutinate per l'elezione del  candidato nel collegio uninominale sia           
   alle  schede   scrutinate  per   la  scelta   della  lista   ai  fini           
   dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";                         
     Articolo 71, comma 1, n.  2), limitatamente alle parole: "dei  voti           
   di  lista  e"; comma 2, limitatamente  alle parole: "o per le singole           
   liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";                   
     Articolo  72, comma  2: "Nei  plichi  di cui  al comma   precedente           
   devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione           
   del candidato nel collegio uninominale  da quelle per la scelta della           
   lista   ai    fini   dell'attribuzione    dei   seggi    in   ragione           
   proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";              
     Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";                
     Articolo  74,  comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";           
   comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";                             
     Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";             
     Articolo 77, comma 1, limitatamente  al n. 2): "determina la  cifra           
   elettorale circoscrizionale di  ogni lista. Tale cifra  e' data dalla           
   somma dei  voti conseguiti dalla  lista stessa nelle  singole sezioni           
   elettorali della  circoscrizione, detratto,  per ciascun  collegio in           
   cui e' stato  eletto, ai sensi del numero 1),  un candidato collegato           
   alla medesima lista,  un numero di voti pari a  quello conseguito dal           
   candidato  immediatamente successivo  per numero  di voti,  aumentati           
   dell'unita' e  comunque non  inferiore al  venticinque per  cento dei           
   voti  validamente espressi  nel  medesimo  collegio, sempreche'  tale           
   cifra non  risulti superiore alla percentuale  ottenuta dal candidato           
   eletto; qualora  il candidato  eletto sia collegato  a piu'  liste di           
   candidati, la  detrazione avviene  pro quota in  misura proporzionale           
   alla  somma  dei  voti  ottenuti da  ciascuna  delle  liste  suddette           
   nell'ambito territoriale del collegio.  A tal fine l'Ufficio centrale           
   circoscrizionale  moltiplica  il  totale dei  voti  conseguiti  nelle           
   singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il           
   totale dei voti da detrarre,  ai sensi della disposizione del secondo           
   periodo, alle  liste collegate,  e divide il  prodotto per  il numero           
   complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero           
   dei voti da detrarre a ciascuna  lista e' dato dalla parte intera dei           
   quozienti   cosi' ottenuti;";  al n.  4), limitatamente  alle parole:           
   "collegati  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  alla   medesima           
   lista",  nonche'  alle parole: "In caso di collegamento dei candidati           
   con piu'  liste, i  candidati entrano a  far parte  della graduatoria           
   relativa  a ciascuna  delle  liste  con cui  e'  stato dichiarato  il           
   collegamento"  e  al  numero  5):  "comunica   all'Ufficio   centrale           
   nazionale,  a mezzo  di  estratto del  verbale,  la cifra  elettorale           
   circoscrizionale  di   ciascuna  lista   nonche',  ai  fini   di  cui           
   all'articolo 83, comma 1, numero 2),  il totale dei voti validi della           
   circoscrizione  ed   il  totale   dei  voti  validi   ottenuti  nella           
   circoscrizione da ciascuna lista.";                                             
     Articolo  79,  comma 5, limitatamente  alle parole: "e  delle liste           
   dei candidati"; comma 6, limitatamente  alle parole: "e  delle  liste           
   dei candidati";                                                                 
     Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";                
     Articolo 83;                                                                  
     Articolo  84,  comma 1,  limitatamente alle parole:  "Il presidente           
   dell'Ufficio   centrale    circoscrizionale,   ricevute    da   parte           
   dell'ufficio centrale nazionale le  comunicazioni di cui all'articolo           
   83, comma 2, proclama eletti, nei  limiti dei seggi ai quali ciascuna           
   lista ha diritto,  i candidati compresi nella  lista secondo l'ordine           
   progressivo  di presentazione.  Se qualcuno  tra essi  e' gia'  stato           
   proclamato  eletto ai  sensi dell'articolo  77, comma  1, numero  1),           
   proclama eletti  i candidati  che seguono nell'ordine  progressivo di           
   presentazione. Qualora  ad una  lista spettino  piu' posti  di quanti           
   siano  i suoi  candidati,", alle   parole: "spettanti   alla  lista",           
   nonche'  alle  parole: ", che  non risultino gia'  proclamati eletti.           
   Nel  caso di  graduatorie relative  a  piu' liste  collegate con  gli           
   stessi   candidati  nei   collegi   uninominali,   si  procede   alla           
   proclamazione  degli  eletti  partendo   dalla  lista  con  la  cifra           
   elettorale  piu' elevata.  Qualora,  al  termine delle  proclamazioni           
   effettuate ai sensi del terzo  e del quarto periodo, rimangano ancora           
   da  attribuire dei  seggi ad  una lista,  il presidente  dell'Ufficio           
   centrale circoscrizionale  ne da' comunicazione  all'Ufficio centrale           
   nazionale affinche'  si proceda ai  sensi dell'articolo 83,  comma 1,           
   numero 4), ultimo periodo.";                                                    
     Articolo 85;                                                                  
     Articolo 86,  comma 4, limitatamente alle   parole: "nella  lista",           
   nonche'  alle    parole: "di lista";  comma 5,  "Nel caso in  cui una           
   lista  abbia gia'  esaurito i  propri  candidati, si  procede con  le           
   modalita' di  cui all'articolo  84, comma 1,  terzo, quarto  e quinto           
   periodo."?".                                                                    
     Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato           
   promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.             
     Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,           
   si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in           
   data  16  aprile  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della           
   dichiarazione  resa  da  quindici   cittadini  italiani,  muniti  dei           
   prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta           
   di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul           
   seguente quesito:                                                               
     "Volete voi  che sia  abrogato il  decreto legislativo  20 dicembre           
   1993,  n.  533, avente  ad oggetto "Testo  Unico delle  leggi recanti           
   norme  per l'elezione  del Senato  della Repubblica",   limitatamente           
   alle seguenti parti: articolo 1,  comma 2, limitatamente alle parole:           
   "con    eccezione del  Molise e  della Valle  d'Aosta", alle  parole:           
   "pari  ai  tre   quarti  dei  seggi  assegnati   alla  regione,   con           
   arrotondamento    per difetto"  ed alle  parole: "Per  l'assegnazione           
   degli ulteriori  seggi spettanti,  ciascuna regione e'  costituita in           
   unica circoscrizione  elettorale"; comma 4: "I   collegi  uninominali           
   della  regione  Trentino-Alto  Adige  sono definiti  dalla  legge  30           
   dicembre   1991, n.  422"; articolo  2, comma  1, limitatamente  alle           
   parole: "Gli  ulteriori seggi  sono attribuiti  proporzionalmente  in           
   circoscrizioni regionali  tra i  gruppi di candidati  concorrenti nei           
   collegi   uninominali.";  articolo  9, comma  1,  limitatamente  alle           
   parole:  "che  non  partecipano  al riparto  dei  seggi  in   ragione           
   proporzionale";   articolo 17;  articolo  18; articolo  19, comma  1,           
   limitatamente  alle   parole:  "in  uno   dei  collegi  in   cui   la           
   proclamazione  abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6,           
   limitatamente  alle  parole:  "Quando, per  qualsiasi  causa,   resti           
   vacante il  seggio di  senatore attribuito con  calcolo proporzionale           
   nelle   circoscrizioni  regionali   l'Ufficio  elettorale   regionale           
   proclama eletto  il candidato  del medesimo gruppo  con la  piu' alta           
   cifra individuale."?".                                                          
     Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato           
   promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.             
     Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,           
   si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in           
   data  16  aprile  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della           
   dichiarazione  resa  da  quindici   cittadini  italiani,  muniti  dei           
   prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta           
   di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul           
   seguente quesito:                                                               
     "Volete  voi che  sia  abrogata  la legge  2  gennaio  1997, n.  2,           
   recante:    "Norme  per   la  regolamentazione   della  contribuzione           
   volontaria  ai  partiti  o  movimenti  politici",  limitatamente   a:           
   articolo 1; articolo 2; articolo 3;  articolo 4; articolo 8, comma 1,           
   limitatamente  alle parole: "o ha partecipato alla ripartizione delle           
   risorse di cui  all'articolo 1", comma 15 ("A   decorrere dal  quarto           
   anno successivo alla data di  entrata in vigore della presente legge,           
   i partiti ed  i movimenti politici che  partecipano alla ripartizione           
   delle  risorse di  cui  all'articolo  1 ne  riservano  una quota  non           
   inferiore al 30  per cento alle proprie strutture  decentrate su base           
   territoriale  che abbiano per  statuto autonomia finanziaria"), comma           
   16, limitatamente alle  parole: "Alle strutture di cui  al comma  15,           
   che partecipano  alla ripartizione delle risorse  di cui all'articolo           
   1, si applicano le disposizioni del presente articolo sulla redazione           
   del     rendiconto."  e   alle  parole:   ",  che   partecipano  alla           
   ripartizione   delle   risorse,",  e   comma   17   ("In  caso     di           
   inottemperanza  agli  obblighi  di  cui al  presente  articolo  o  di           
   irregolare redazione  del rendiconto, il Presidente  della Camera dei           
   Deputati ne  da' comunicazione al  Ministro del Tesoro che  sino alla           
   regolarizzazione  sospende  dalla  ripartizione   del  fondo  di  cui           
   all'articolo   3  i  partiti e  movimenti  politici  inadempienti.");           
   articolo   9, comma  1  ("L'ammontare del  fondo  ripartito ai  sensi           
   dell'articolo 3  non puo'  comunque superare  l'importo annuo  di 110           
   miliardi di lire.")?".                                                          
     Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato           
   promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.             
     Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,           
   si annuncia che la cancelleria  della Corte suprema di cassazione, in           
   data  16  aprile  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato  atto  della           
   dichiarazione  resa  da  quindici   cittadini  italiani,  muniti  dei           
   prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta           
   di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul           
   seguente quesito:                                                               
     "Volete  voi che  sia abrogata  la legge  13 aprile  1988, n.  117,           
   recante  "Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio   delle           
   funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"?".                
     Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio in Roma presso Comitato           
   promotore referendum, via di Torre Argentina n. 76, tel. 06/689791.