Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-1999
LEGGE 31 dicembre 1998, n. 483.
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo
nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, il Governo, sentite le regioni
Basilicata e Campania, e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi, senza che da essi derivino oneri finanziari
aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena
utilizzazione delle risorse finanziarie, anche modificando ed
integrando le leggi 14 maggio 1981, n. 219, 23 gennaio 1992, n. 32, e
7 agosto 1997, n. 266;
b) dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede
amministrativa del contenzioso esistente;
c) ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi;
d) disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la
riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori
e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione
della ricostruzione;
e) delegare ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli
interventi da svolgere in quest'ultima fase;
f) effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei
singoli comuni e presso le amministrazioni statali per stabilire
l'entita' delle opere ancora da eseguire ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, specificando l'entita' e
l'utilizzo dei finanziamenti stanziati fino alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il Governo trasmette lo schema dei decreti di cui al comma 1 al
Parlamento ai fini dell'espressione, entro trenta giorni, del parere
da parte delle competenti commissioni.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1,
per consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge
23 gennaio 1992, n. 32, sono autorizzati limiti di impegno ventennali
rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e
di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000. Alla contrazione
delle operazioni di mutuo o di altre operazioni finanziarie
provvedono le regioni interessate secondo apposito piano di riparto
approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica sulla base delle esigenze degli enti locali interessati.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 10.000 milioni per il 1999 e 25.000 milioni per il 2000, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
5. Il comma 1 dell'articolo 23-ter del decretolegge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, e' abrogato.
6. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'articolo 10 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo all'affidamento dei lavori di
riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo
tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.
Art. 2.
1. l termini di cui all'articolo 7-bis del decretolegge 12 novembre
1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
1996, n. 677, sono prorogati di ventiquattro mesi.
2. Ai fini della bollatura sanitaria i prodotti delle ditte
coinvolte nell'evento franoso in localita' "La Lama" del comune di
Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 febbraio 1996, n. 2420, e di cui al comma 5 dell'articolo
18 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, devono riportare in
etichetta il bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento
CE dello stabilimento che ne ospita l'attivita' produttiva; qualora
lo stabilimento ospite non sia ancora in possesso di riconoscimento
di idoneita' CE, il bollo sanitario dovra' essere conforme alle
caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della
sanita' 11 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 22 settembre 1997, ed in esso, in sostituzione del numero di
riconoscimento dello stabilimento, dovranno essere riportati gli
estremi della presente legge.
Art. 3.
1. E' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per ciascuno degli
anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia
Giulia per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali
di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal
progetto di ampliamento della base di Aviano.
2. All'onere recato dalle disposizioni del presente articolo, pari
a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Art. 4.
1. Al fine di consentire il completamento di interventi programmati
per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche nel 1987, e' autorizzata la spesa
di lire 12.941 milioni per il 1998, di lire 13.319 milioni per il
1999 e di lire 18.044 milioni per il 2000.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla regione
Lombardia per la realizzazione di un piano d'interventi, nell'ambito
del piano generale di ricostruzione previsto dalla legge 2 maggio
1990, n. 102, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 5.
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Micheli, Ministro dei lavori
pubblici
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3456):
Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (Costa) il
22 luglio 1998.
Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede
referente, il 30 luglio 1998, con pareri delle commissioni
1 , 4 , 5 , 7 e per le questioni regionali.
Esaminato dalla 13 commissione il 7 ottobre, 5 e 11
novembre 1998.
Esaminato in aula e approvato il 25 novembre 1998.
Camera dei deputati (atto n. 5457):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 30 novembre 1998, con pareri delle
commissioni I, II, V, IX, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla VIII commissione il 9 e 10 dicembre 1998.
Esaminato in aula l'11 dicembre 1998 e
approvato, con modificazioni, il 16 dicembre 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3456/ B):
Assegnato alla 13 commissione (Territorio), in sede
referente, il 17 dicembre 1998, con pareri delle
commissioni 1 e 5 .
Esaminato dalla 13 commissione il 18 dicembre 1998.
Esaminato in aula e approvato il 19 dicembre 1998.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo
1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre
1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti),
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1981, n. 34.
- La legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in
ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo
unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e
del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 gennaio 1992, n. 23.
- La legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi
urgenti per l'economia), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 186.
- Il comma 1 dell'art. 2 della citata legge 23 gennaio
1992, n. 32, e' il seguente:
"Art. 2 (Riparto dei fondi). - 1. Al fine di accertare
l'entita' delle risorse necessarie per completare
l'opera di ricostruzione abitativa nei settori privati e
pubblici colpiti dagli eventi sismici di cui al citato
tosto unico approvato con decreto legislativo n. 76 del
1990, il Presidente del Consiglio dei Ministri effettua
una verifica amministrativa a mezzo di un comitato
formato da esperti particolarmente qualificati,
costituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera i),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al quale e'
affidato il compito di effettuare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
una ricognizione dello stato della ricostruzione nei
singoli comuni e presso le amministrazioni statali
per stabilire l'entita' delle opere ancora da eseguire, la
spesa prevedibile in relazione alle domande presentate
dagli interessati e lo stato della relativa istruttoria,
il nesso di causalita' con il sisma, la rispondenza di
ciascuna posizione ancora pendente rispetto alle finalita'
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni. Il comitato si avvarra' delle risultanze
istruttorie acquisite dalla commissione parlamentare di
inchiesta istituita con la legge 7 aprile 1989, n. 128,
come modificata dalle leggi 8 agosto 1990, n. 246, e 28
novembre 1990, n. 349; proporra' criteri per la
prosecuzione degli interventi in quei comuni in cui le
somme erogate dallo Stato sugli esercizi precedenti non
hanno potuto essere utilizzate nei termini fissati e
formulera' indirizzi anche per modifiche da introdurre
alla legislazione vigente al fine del contenimento della
spesa pubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
comunichera' al Parlamento l'esito della verifica
effettuata".
- Il comma 1 dell'art 23-ter del decretolegge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori interventi urgenti
in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi), cosi' come abrogato dalla presente legge
era del seguente tenore:
"Art. 23-ter (Semplificazione delle procedure per il
completameno della ricostruzione nelle regioni Basilicata
e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980,
1981 e 1982). - 1. Le regioni Basilicata e Campania
possono emanare norme di semplificazione delle procedure
relative al completamento del processo di ricostruzione
delle abitazioni private nelle zone delle due regioni
colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente
raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e
nella legge 23 gennaio 1992, n. 32, tenendo conto dei
seguenti criteri ed obiettivi:
a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle
attivita' di ricostruzione;
b) a favorire la piena utilizzazione delle risorse
finanziarie assegnate ai comuni, dando priorita' alla
ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di
nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture
abitative mobili".
- L'art. 10 della citata legge 7 agosto 1997, n. 266
(Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
"Art. 10 (Interventi per la zone terremotate). - 1. A
valere sulle somme derivanti dai mutui di cui
all'art 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, e di cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, l'importo di lire 430 miliardi e' destinato al
completamento funzionale delle opere infrastrutturali da
realizzare, in regime di concessione in essere, ai sensi
dell'art. 39 del testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. I commi 1 e 2 dell'art. 21 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono sostituiti dai
seguenti:
" 1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'art.
32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, che non siano assoggettate a procedure
concorsuali e per le quali non abbiano operato
provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca
del contributo stesso, potranno, nonostante diversa
previsione del relativo disciplinare, ottenere in
proprieta' il lotto di terreno ad esse provvisoriamente
assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti
previsti in convenzione per quanto attiene la
realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle
macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50
per cento dell'occupazione o della produzione prevista
dal piano di fattibilita' relativo al programma di
investimenti oggetto di agevolazione.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede al perfezionamento del
trasferimento in proprieta' dei lotti alle imprese nel
termine perentorio di centoventi giorni dall'inoltro delle
richieste, che devono essere accompagnate dalla
presentazione del certificato di collaudo, del
certificato di vigenza e della dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in
ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della
produzione o della occupazione".
3. Il termine di diciotto mesi previsto dall'art 39,
comma 11, del citato testo unico approvato con decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e' elevato, dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a trentasei
mesi, prorogabili per un periodo non superiore a dieci
mesi per cause non imputabili alla volonta' del
beneficiario, sempreche' l'investimento totale sia
in fase di effettivo completamento e abbia gia'
raggiunto la misura del 75 per cento.
4. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, e' abrogato.
5. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1996, n. 641, e' sostituito dal seguente:
" 1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e
Campania le funzioni di natura normativa, che devono
essere esercitate entro il termine di centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, concernenti il completamento degli
insediamenti produttivi e la gestione delle aree
industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge
14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le
disposizioni sui contratti d'area di cui all'art 2, comma
203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale
competenti per territorio, costituiti a norma dell'art 36,
commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e
successive modificazioni, gli impianti e le opere
infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di
cui al citato art. 32 della legge n. 219 del 1981, i
lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi
residui dei contributi assegnati in relazione ai
predetti lotti, nei limiti delle disponibilita'
esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni
amministrative relative al completamento degli
insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti
consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' nominato un commissario ad acta,
determinando il relativo compenso a carico delle
disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,
che provvede entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, alla ricognizione
della consistenza e alle operazioni di consegna dei
beni oggetto del trasferimento e dei realtivi atti e
documentazione al legale rappresentante del consorzio di
sviluppo industriale competente per territorio che
subentra in tutti i realtivi rapporti attivi e passivi".
6. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'art 2,
comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di
riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito
albo tenuto dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e' ulteriormente differito al
31 dicembre 1998".
Note all'art. 2:
L'art. 7-bis del decretolegge 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
1996, n. 677 (Interventi urgenti a favore delle zone
colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e
ottobre 1996) e' il seguente:
"Art. 7-bis (Misure a tutela delle attivita' produttive
della zona di Corniglio). - 1. Al fine di
consentire la prosecuzione dell'attivita' delle
imprese evacuate dall'area della frana in localita'
"La Lama" nel territorio del comune di Corniglio, di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella
provincia di Parma che ospitano le succitate attivita',
possono effettuare la produzione e la stagionatura dei
prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di
adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 537, e comunque
non oltre il 31 dicembre 1998 sotto il controllo
dell'unita' sanitaria locale competente.
2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati
prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sara'
limitata al territorio nazionale e potra' essere
effettuata, previo assenso dell'unita' sanitaria locale
competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi
di laboratorio disposte dalla unita' sanitaria locale
medesima, da effettuare su ciascun lotto".
- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 febbraio 1996, n. 2420 (Disposizioni urgenti volte
a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi
a seguito dell'evento franoso in localita' "La Lama" del
comune di Corniglio), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 1996, n. 30.
- Il comma 5 dell'art. 18 del citato decreto-legge 30
gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 61/1998 (per il titolo si veda nelle note
dell'art. 1), e' il seguente:
"5. Alle imprese di lavorazione,
trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli
ubicate nel territorio del comune di Corniglio, che
hanno trasferito o debbono trasferire la propria
attivita a seguito dell'evento franoso, e' assegnato
un contributo per il parziale indennizzo dei danni
subiti, finalizzato alla acquisizione di aree idonee, al
ripristino e ricostruzione delle attrezzature, delle
strutture e degli impianti produttivi, comprese le
abitazioni funzionali all'impresa, se preesistenti, nel
limite della pari capacita' produttiva nonche' alla
demolizione della struttura dismessa. I contributi sono
assegnati a condizione che l'attivita' sia mantenuta nel
comune di Corniglio. Rimangono a carico delle imprese gli
eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della
capacita' produttiva e da interventi di
innovazione tecnologica".
- L'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 11
luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 22 settembre 1997 (Attuazione della direttiva
95/68/CE, che modifica la direttiva 77/99/CE, gia'
modificata con direttiva 92/5/CE, relativa a problemi
sanitari in materia di produzione e commercializzazione di
prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine
animale; attuazione della decisione della Commissione
94/837/CE che fissa le condizioni specifiche di
riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla
direttiva 77/99/CE e le norme di bollatura dei prodotti
che ne provengono; attuazione della disposizione di
cui all'art. 3, paragrafo A, punto 7, primo trattino,
dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE, e' il seguente:
"Art. 3 (Bollatura sanitaria nazionale). - 1. I prodotti
a base di carne ottenuti a partire da carni riservate alla
commercializzazione in ambito nazionale devono essere
munti di un bollo sanitario di forma rettangolare
riportante la dicitura Mercato Italiano nella parte
superiore e il numero di riconoscimento dello
stabilimento, seguito dalla sola lettera elle maiuscola
nella parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la
sigla CEE.
Durante il trasporto i suddetti prodotti a base di
carne devono essere accompagnati da documento
commerciale sul quale dovra' figurare il numero di
riconoscimento dello stabilimento seguito dalla sigla
Mercato Italiano anziche' dalla sigla CEE".
Nota all'art. 3:
- La legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle
adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e
Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed
agosto 1987), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
maggio 1990, n. 103.