Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-1999

LEGGE 7 gennaio 1999, n. 3.
Apporto al patrimonio della "Poste italiane S.p.a." dei crediti
vantati dal Ministero del tesoro nei confronti dell'ex Ente poste
italiane per erogazioni di pensioni ed anticipazioni di tesoreria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica apporta al patrimonio della "Poste italiane S.p.a." i
crediti vantati nei confronti dell'ex Ente poste italiane per le
pensioni erogate a tutto il 31 dicembre 1993, nonche' per le
anticipazioni di tesoreria relative a pagamenti effettuati per la
gestione propria dell'Ente a tutto il 31 dicembre 1995.
2. L'importo delle partite di cui al comma 1, risultanti dal
bilancio di esercizio al 31 dicembre 1997 dell'ex Ente poste
italiane, certificato da societa' autorizzata ai sensi dell'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136,
come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e' iscritto in apposita riserva del patrimonio netto
della "Poste italiane S.p.a.".
3. L'importo delle partite di cui al comma 1 ammonta,
rispettivamente, a L. 479.110.217.482 per il rimborso di pensioni
erogate nel periodo agostodicembre 1993 al personale postelegrafonico
con anticipazioni del Tesoro ai sensi dell'articolo 6 del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e a L. 4.666.072.932.427 per
anticipazioni di tesoreria utilizzate per pagamenti di spese proprie
dell'Ente poste italiane fino al 31 dicembre 1995.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.
5109):
Presentato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica (Ciampi)
il 15 luglio 1998.
Assegnato alla V commissione
(Bilancio), in sede referente, il
29 luglio 1998, con pareri delle
commissioni I, IX e XI.
Esaminato dalla V commissione il
17, 23, 24 e 29 settembre 1998.
Relazione scritta presentata l'8
ottobre 1998 (atto n. 5109/ A -
relatore on. Susini ).
Esaminato in aula il 2
novembre 1998 e approvato l'11
novembre 1998.
Senato della Repubblica (atto n.
3647):
Assegnato alla 5 commissione
(Bilancio), in sede deliberante, il
13 novembre 1998, con pareri delle
commissioni 1 , 8 e 11 .
Esaminato dalla 5 commissione
l'11 dicembre 1998 ed approvato il
16 dicembre 1998.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136
(Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a),
della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il
controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle
societa' per azioni quotate in borsa), come sostituito
dall'art. 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE,
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili), e' il
seguente:
"Art. 8 (Albo speciale delle societa' di revisione).
- 1. La Commissione nazionale per le societa' e la borsa
provvede alla tenuta di un albo speciale delle
societa' di revisione abilitate all'esercizio delle
funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente
decreto.
2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9,
nell'albo speciale possono essere iscritte le societa'
che rispondono ai seguenti requisiti:
a) oggetto sociale limitato alla revisione e
all'organizzazione contabile di aziende;
b) rappresentanti la societa' nel controllo legale
dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel
registro dei revisori contabili;
c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel
registro dei revisori contabili;
d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del
titolo V del libro V del codice civile, maggioranza
dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante
a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori
contabili;
e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V
del libro V del codice civile, azioni normative e non
trasferibili mediante girata.
3. Per l'iscrizione all'albo le societa' devono
inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata
dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' sociale.
4. Le societa' costituite all'estero aventi in
Italia sede secondaria con rappresentanza stabile
possono essere iscritte nell'albo purche' ricorrano i
requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto
previsto dagli articoli 8-bis e 9.
5. Le societa' costituite all'estero e iscritte
nell'albo speciale devono trasmettere alla Commissione il
bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita
nel territorio dello Stato attivita' di revisione e
organizzazione contabile, anche quando la legge
applicabile alle societa' stesse non prescriva la
redazione del bilancio.
6. La sostituzione degli amministratori, delle
persone che rappresentano la societa' nel controllo
legale dei conti e dei direttori generali, nonche' il
trasferimento delle quote e delle azioni sono
comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E'
inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra
modificazione della compagine sociale, dell'organo
amministrativo e dei patti sociali che incide sui
requisiti indicati nel presente articolo.
7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni
previste dal comma 6, la Commissione applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la
facolta' di cancellazione dall'albo".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del
Ministero), convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71:
"Art. 6 (Rapporti giuridici). - 1. L'ente e' titolare
dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei
beni dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di
realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi
ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a
sedi e uffici del Ministero.
2. Il personale dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze
dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione
del seguente personale, che viene assegnato al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in
attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso
secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da
approvare con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative:
a) personale per il funzionamento delle segreterie
particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e
del Gabinetto;
b) personale dell'Ispettorato generale delle
telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni
I, II e III;
c) personale dell'Istituto superiore delle poste
e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico
degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;
d) personale della direzione centrale servizi
radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;
e) personale del Consiglio superiore delle poste
e delle telecomunicazioni, e dell'automazione, nei limiti
dell'organico;
f) personale della direzione centrale controllo
concessioni, nei limiti dell'organico della divisione
prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;
g) personale dei circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del
reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi
tecnicooperativi mobili di controllo delle emissioni
radioelettriche, nonche' il personale dei reparti V, VI,
VII e VIII addetto al controllo delle
concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla
disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.
3. Gli organi indicati nel comma 2 continuano
ad operare nell'ambito del Ministero.
4. Il personale fuori ruolo e quello comandato
presso altre amministrazioni continua a prestare
servizio presso dette amministrazioni fino al termine
del programma triennale di nuovo assetto del personale,
permanendo l'onere a carico delle stesse
amministrazioni presso le quali il personale svolge la
propria opera. Tuttavia, il suddetto personale, su
esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994,
sara' definitivamente trasferito, nei limiti delle
disponibilita' di organico, alle amministrazioni medesime.
5. L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione
in via provvisoria delle pensioni del personale degli
uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1
gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del
relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle
pensioni per il personale dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli
tradizionali gia' in quiescenza alla data del 31 luglio
1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.
6. Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i
trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo
contratto.
7. A decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di
quiescenza di tutto il personale in servizio presso
l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del
collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i
diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando
le norme previste per il personale statale. Per il
personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici
principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta
data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di
previdenza sara' ripartito fra il Ministero del tesoro,
l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura
proporzionale alla durata del servizio
prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".
8. L'ente "Poste Italiane" dal 1 agosto 1994, per il
personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici
i contributi a proprio carico nella misura stabilita
dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del
trattamento di quiescenza il contributo e' maggiorato
del 2,50 per cento.
9. Sono trasferite, a decorrere dal 1 agosto 1994,
all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla
liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di
pensione del personale dei ruoli degli uffici principali
gia' in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.
10. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni
provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di
quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione
dei relativi trattamenti di reversibilita'.
11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono
rideterminate l'organizzazione e le funzioni
dell'Istituto postelegrafonici. Le attivita' sociali e
assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993
sono regolate dalla contrattazione collettiva Il
provvedimento puo' prevedere il trasferimento all'Istituto
postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane"
nei limiti degli organici rideterminati.
12. L'assunzione di personale nella regione autonoma
Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge
1 maggio 1978, n. 196. L'assunzione di personale nella
provincia autonoma di Bolzano nonche' i trasferimenti
presso la medesima di personale proveniente da altre
province, sono disciplinati dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modificazioni".