Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-1999
DECRETO 11 gennaio 1999.
Adeguamento delle modalita' di calcolo delle rendite o pensioni,
dei diritti di usufrutto a vita ai fini dell'applicazione delle
imposte di registro e sulle successioni e donazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni approvato con il decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346;
Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che
demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'adeguamento
delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle
rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi;
Visto il decreto 10 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con il quale la misura del
saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile
e' fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1
gennaio 1999;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
Decreta:
Art. 1.
1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere
a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla
determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o
pensioni, e' fissato in quaranta volte l'annualita'.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti
di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato, in
ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5
per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli
atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati,
alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate
presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle
donazioni fatte a decorrere dalla data del 1 gennaio 1999.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 1999
Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano
Il Ragioniere generale dello Stato
Monorchio
Allegato
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA
E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE
DEL 2,5 PER CENTO.
Eta' del beneficiario
(anni compiuti) Coefficiente
__ __
__ __
da 0 a 20 ................................. 38
da 21 a 30 ................................. 36
da 31 a 40 ................................. 34
da 41 a 45 ................................. 32
da 46 a 50 ................................. 30
da 51 a 53 ................................. 28
da 54 a 56 ................................. 26
da 57 a 60 ................................. 24
da 61 a 63 ................................. 22
da 64 a 66 ................................. 20
da 67 a 69 ................................. 18
da 70 a 72 ................................. 16
da 73 a 75 ................................. 14
da 76 a 78 ................................. 12
da 79 a 82 ................................. 10
da 83 a 86 ................................. 8
da 87 a 92 ................................. 6
da 93 a 99 ................................. 4
Relazione
Il presente decreto, la cui emanazione e' prevista dall'art. 3,
comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si rende necessario
a seguito della modificazione della misura del saggio degli interessi
legali, disposta con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 10 dicembre 1998.
Il provvedimento e' rivolto ad armonizzare le modalita' di calcolo
dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni
previste dalle disposizioni concernenti le imposte di registro e
sulle successioni e donazioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, che fanno riferimento diretto od indiretto alla
misura del saggio legale di interesse.