Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-1999

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

DELIBERAZIONE 30 dicembre 1998.
Disposizioni in materia di parametri oggettivi di riferimento per
la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione.


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni e integrazioni (di seguito "decreto 124"), con il quale
sono state disciplinate le forme pensionistiche complementari ed e'
stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione,
dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico;
Visto l'art. 6, comma 4-quater del decreto 124, che stabilisce che
la Commissione di vigilanza fissa, previo parere dell'autorita' di
vigilanza sui soggetti convenzionati, criteri e modalita' omogenee
per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti
nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena
comparabilita' delle diverse convenzioni;
Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 703 del 21 novembre
1996, che reca norme sui criteri e limiti di investimento delle
risorse dei fondi pensione, anche con riguardo ai fondi pensione ex
art. 9 del decreto 124, come chiarito nelle premesse dello stesso
decreto del Ministro del tesoro;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Ministro del tesoro, che prevede che i fondi pensione verificano i
risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri
oggettivi e confrontabili, inseriti nella convenzione gestoria e
stabiliti dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma
4-quater del decreto 124;
Vista la propria delibera del 7 gennaio u.s., con la quale sono
stati approvati gli schemi di convenzione per la gestione delle
risorse dei fondi pensione negoziali ex art. 3 del decreto 124;
Vista la propria delibera del 22 luglio u.s., con la quale e' stato
approvato un testo di disposizioni in materia di parametri oggettivi
di riferimento per la verifica dei risultati della gestione dei fondi
pensione, testo sottoposto al parere delle autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori;
Sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap;

Delibera:

E' approvato il seguente testo di disposizioni in materia di
parametri oggettivi di riferimento per la verifica dei risultati
della gestione dei fondi pensione.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e sul Bollettino della Commissione.
Roma, 30 dicembre 1998
Il presidente: Bessone

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARAMETRI OGGETTIVI DI RIFERIMENTO PER
LA VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE.

Art. 1.

Per la verifica dei risultati della gestione, i fondi pensione
negoziali di cui all'art. 3 del decreto 124 inseriscono nella
convenzione di gestione parametri oggettivi e confrontabili
(benchmark) definiti facendo riferimento a indicatori finanziari di
comune utilizzo. In sede di autorizzazione preventiva delle
convenzioni di gestione, la Commissione di vigilanza accerta che i
benchmark prescelti possiedono i seguenti requisiti:
a) coerenza rispetto alla politica di investimento stabilita nello
statuto o nel regolamento;
b) rappresentativita', con riferimento all'esigenza che il
benchmark sia costruito in modo da rappresentare adeguatamente le
opportunita' di investimento disponibili sul mercato;
c) trasparenza, con riferimento alla chiarezza delle regole di
calcolo e alla facilita' di accesso ai dati relativi all'andamento
degli indicatori cui il benchmark fa riferimento;
d) oggettivita', con riferimento all'esigenza che gli indicatori
cui fa riferimento il benchmark devono essere di comune utilizzo e
calcolati e diffusi da soggetti di indiscussa reputazione e terzi
rispetto al gestore.

Art. 2.

I soggetti che istituiscono fondi pensione aperti di cui all'art. 9
del decreto 124 comunicano alla Commissione di vigilanza i benchmark
che intendono utilizzare per la valutazione dei risultati della
gestione nel corso della procedura di approvazione del regolamento o,
al piu' tardi, non appena ricevuta l'autorizzazione all'istituzione.
I fondi pensione aperti comunicano preventivamente alla Commissione
ogni modifica dei benchmark.
La Commissione di vigilanza accerta che i benchmark prescelti per
la verifica dei risultati della gestione dei fondi pensione aperti
siano definiti secondo i criteri indicati nell'art. 1.