Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13-1-1999
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 6 novembre 1998.
Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4
dell'ordinanza D.P.R. n. 2853/98 finalizzati al ritorno alle normali
condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attivita'
produttive. (Ordinanza n. G/512).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
in funzione di commissario delegato
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione
civile n. 2853 del 1 ottobre 1998).
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1 ottobre 1998 che
nomina il presidente della giunta regionale commissario delegato per
gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli
eventi alluvionali nel territorio delle province di Prato e Lucca nel
periodo 28 settembre-1 ottobre 1998;
Visto in particolare l'art. 4 che prevede l'erogazione di
contributi a soggetti privati ed attivita' produttive gravemente
danneggiati, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi secondo
criteri e modalita' stabiliti dallo stesso commissario,
uniformandosi, per quanto possibile alle misure gia' adottate a
seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996;
Verificato che relativamente agli interventi per favorire la
ripresa delle attivita' produttive, a seguito degli eventi
alluvionali del 19 giugno 1996 in Versilia e Garfagnana le misure
adottate furono le seguenti:
a) per quanto attiene la tipologia dei contributi:
contributi in c/interessi su finanziamenti per la ricostituzione
dei beni danneggiati (legge regionale 27 luglio 1996, n. 46 e
successive modificazioni ed integrazioni);
contributi a fondo perduto e ulteriori contributi in c/interessi
(decretolegge n. 576/97);
b) per quanto attiene le modalita' di accertamento del danno:
tramite perizia giurata per l'accesso ai contributi a fondo
perduto;
tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' per i
contributi in c/interessi;
c) per quanto attiene le procedure di concessione ed erogazione:
tramite Fidi Toscana S.p.a.;
Considerato peraltro che le suddette misure furono adottate anche
utilizzando successiva integrazionefinanziaria da parte dello Stato,
mentre i primi interventi contributivi erano limitati alla
concessione di contributi in c/interessi che rappresentano in
situazioni di limitazione delle risorse disponibili lo strumento piu'
efficace per realizzare un intervento significativo e diffuso;
Valutato pertanto di procedere, in attesa di un eventuale
successivo intervento finanziario statale, alla sola concessione di
contributi in c/interessi determinando le relative modalita'
operative, per quanto possibile, in analogia con quanto gia' disposto
per i primi interventi a favore della ripresa delle attivita'
produttive in Versilia e Garfagnana con la legge regionale 27 giugno
1996, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificato che relativamente agli interventi a favore dei privati
per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 in Versilia sono state
adottate le seguenti misure:
a) per quanto attiene la tipologia di contributo:
contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari
evacuati o con abitazione inagibile, fino ad un massimo di lire
600.000 mensili per 12 mesi;
contributi di prima assistenza, quale anticipazione dei contributi
a fondo perduto per i danni subiti;
contributo a fondo perduto per i danni subiti a beni mobili e
immobili, nella misura massima rispettivamente del 40 e 75 per cento
del valore dei danni subiti, fino ad un massimo, per i beni mobili,
di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare, con una franchigia
di lire 2 milioni per gli immobili e di L. 500.000 per i mobili;
b) per quanto attiene le modalita' di accertamento:
per danni complessivamente ammontanti fino a lire 5 milioni tramite
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta';
per danni di importo superiore tramite perizia giurata, con spese a
carico dell'interessato;
c) per quanto attiene le modalita' di presentazione, concessione ed
erogazione: tramite i comuni territorialmente competenti;
Ritenuto di confermare le predette misure, relativamente alla
tipologia degli interventi, adeguando le altre disposizioni alla
diversa caratterizzazione dei danni subiti dalle popolazioni colpite
(che hanno riguardato prevalentemente beni mobili e limitatamente
beni immobili) nonche' alla determinazione, nella stessa ordinanza
della franchigia di lire 5 milioni limitando la concessione del
contributo, in attesa di eventuali ulteriori risorse finanziarie, ai
soli residenti nei comuni colpiti;
Ritenuto in particolare di disporre che a ciascun nucleo familiare
evacuato o con immobile di residenza principale inagibile sia
assegnato un contributo pari a L. 200.000 per ciascun componente il
nucleo familiare medesimo fino al massimo di L. 600.000, per ciascun
mese o frazione di mese superiore a 10 giorni di evacuazione o
inagibilita' dell'immobile di residenza;
Considerato che l'art. 4 dell'ordinanza decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 2853/98 individua un unico fondo per i
contributi ai privati e per la ripresa delle attivita' produttive e
che conseguentemente e' necessario ripartire tale somma tra le due
tipologie di intervento;
Ritenuto, sulla base della segnalazione dei danni trasmessa dai
Sindaci dei comuni interessati, di ripartire il fondo di 5 miliardi
previsto dall'art. 4 citato come segue:
lire 2,5 miliardi per gli interventi a favore dei privati;
lire 2,5 miliardi per gli interventi a favore della ripresa delle
attivita' produttive;
Considerato che sulla base delle segnalazioni dei sindaci risulta
che nuclei familiari evacuati o con abitazione principale inagibile
sono presenti nel solo comune di Camaiore nel quale sono state emesse
ordinanze di sgombero per 40 famiglie, di cui 38 per due mesi e 2 per
dodici mesi;
Considerato conseguentemente che nell'ambito della quota di
finanziamenti a disposizione dei privati di lire 2,5 miliardi, come
sopra specificato, la somma da destinare al contributo per l'autonoma
sistemazione dei nuclei familiari evacuati o con abitazione
principale inagibile ammonta a lire 60 milioni, mentre la restante
somma di lire e' destinata ai contributi per i soggetti gravemente
danneggiati;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2873 del 19 ottobre 1998
che, all'art. 1, comma 2, sostituisce l'elenco dei comuni gia'
definito dall'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2853/98, inserendo i comuni di Forte dei Marmi, Lucca e
Viareggio;
Considerato peraltro che relativamente agli eventi alluvionali del
periodo 28 settembre-1 ottobre 1998, la concessione dei contributi di
cui alla presente ordinanza riguarda, sulla base delle segnalazioni
di danni, i soli comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa,
Viareggio della provincia di Lucca e i comuni di Prato e Montemurlo
della provincia di Prato;
Ordina:
1. Il fondo di lire 5 miliardi a disposizione del commissario
delegato per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita
della popolazione e la ripresa delle attivita' produttive (art. 4
ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
2853/98) e' cosi' ripartito:
lire 2,5 miliardi per gli interventi finalizzati al ritorno alle
normali condizioni di vita della popolazione;
lire 2,5 miliardi per gli interventi a favore della ripresa delle
attivita' produttive.
2. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della
popolazione residente sono concessi:
a) contributi a fondo perduto per i nuclei familiari evacuati o la
cui abitazione sia stata dichiarata inagibile;
b) contributi per i privati gravemente danneggiati, finalizzati al
ripristino dei danni subiti, determinati in proporzione al valore dei
danni medesimi.
3. Ai nuclei familiari residenti nei comuni colpiti dagli eventi
alluvionali di cui all'art. 1 dell'ordinanza decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 2853/98 evacuati o con abitazione
principale inagibile a seguito degli eventi alluvionali del periodo
28 settembre-1 ottobre 1998 e' corrisposto un contributo mensile per
la autonoma sistemazione pari a lire 200.000 per ciascun componente
il nucleo familiare fino ad un massimo di L. 600.000. Il contributo
e' erogato dal comune, entro trenta giorni dall'assegnazione dei
fondi da parte del commissario, per ciascun mese di evacuazione o
inagibilita' dell'immobile di residenza o per frazioni di mese
corrispondenti almeno a dieci giorni.
4. Ai soggetti gravemente danneggiati dai medesimi eventi
alluvionali, residenti nei comuni sopra specificati e' concesso un
contributo per il ripristino dei beni danneggiati pari al massimo al
40 per cento del valore dei danni subiti, secondo le modalita' di cui
alle disposizioni operative contenute nell'allegato A alla presente
ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Per la ripresa delle attivita' produttive nei comuni colpiti
dagli eventi alluvionali di cui all'art. 1 dell'ordinanza decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2853/98 alle imprese, agli
esercenti le professioni, le attivita' artistiche e altre attivita'
di lavoro autonomo e alle associazioni operanti per le esigenze del
tempo libero e della domanda turistica, gravemente danneggiati dagli
eventi alluvionali di cui alla medesima ordinanza sono concessi
contributi in c/interessi su finanziamenti pari al massimo al valore
dei danni subiti incrementato di una percentuale pari al 20 per
cento, secondo le modalita' di cui alle disposizioni operative
contenute nell'allegato B alla presente ordinanza che ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
6. I sindaci dei comuni interessati, per quanto attiene i
contributi di cui ai precedenti punti 3 e 4, e la Fidi Toscana
S.p.a., per i contributi di cui al punto 5, sono incaricati di dare
attuazione alla presente ordinanza secondo le modalita' prescritte
rispettivamente negli allegati A e B.
7. A tale ultimo fine e' disposto, a valere sui fondi assegnati ai
sensi dell'art. 4 dell'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 2853/98, il trasferimento al comune di Camaiore delle
somme occorrenti per l'erogazione del contributo per l'autonoma
sistemazione dei nuclei familiari evacuati o con abitazione
inagibile.
8. E' altresi' disposto, a valere sui medesimi finanziamenti, il
trasferimento alla Fidi Toscana S.p.a. della somma di lire 2,5
miliardi quale fondo per l'erogazione dei contributi in c/interesse
di cui al punto 5. Gli interessi maturati sulle disponibilita'
finanziarie di tale fondo sono da destinare al fondo medesimo, al
netto degli oneri fiscali di competenza nonche' delle spese di
gestione e di pubblicizzazione sostenute da Fidi Toscana S.p.a. per
la gestione delle procedure di concessione ed erogazione dei
contributi in conto interessi, nel limite massimo del 4 per cento
della consistenza del fondo e comunque per un importo non superiore
agli interessi maturati.
9. Fidi Toscana S.p.a. provvedera' a trasmettere al commissario
delegato il rendiconto delle domande presentate e dei contributi
concessi ed erogati, nonche' a riaccreditare al commissario
l'eventuale residuo del fondo, comprensivo degli interessi maturati,
calcolati come sopra specificato, alla scadenza della procedura
contributiva.
10. La presente ordinanza e le disposizioni di cui ai relativi
allegati si applicano nell'ambito dei seguenti comuni colpiti dagli
eventi alluvionali del periodo 28 settembre-1 ottobre 1998: Camaiore,
Pietrasanta, Massarosa, Viareggio nella provincia di Lucca, Prato e
Montemurlo nella provincia di Prato.
11. La presente ordinanza e' pubblicata integralmente nel
bollettino ufficiale della regione e comunicata a Fidi Toscana S.p.a.
nonche' ai sindaci dei comuni interessati che provvedono ad adottare,
con le modalita' previste dall'ordinamento vigente, le misure piu'
opportune per assicurarne la massima diffusione nell'ambito dei
rispettivi territori.
Firenze, 6 novembre 1998
Il presidente: Chiti
Vedere allegato da Pag. 29 a Pag. 91 della G.U.