Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-04-1999
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1999, n.96
Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra
regioni ed enti
locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
in vigore dal: 4- 5-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede
l'emanazione da parte del Governo di uno o piu' decreti legislativi
con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le
funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano
adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi
previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione
delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle
mantenute in capo alla regione stessa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche,
Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro
il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59
del 1997;
Sentite le regioni inadempienti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 marzo 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale
di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed
all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo
alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le
disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Molise, Campania, Puglia e
Calabria.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
- Il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n.
59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) e' il seguente:
"5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e del principio di sussidiarieta'
di cui al comma 3, lettera a) e del principio di
efficienza e di economicita' di cui alla lettera c) del
medesimo comma del presente articolo, ciascuna regione
adotta, entro sei mesi dall'emanazione di ciascun
decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli
enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione
stessa. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
marzo 1999, sentite le regioni inadempienti, uno o piu'
decreti legislativi di ripartizione di funzioni tra
regione ed enti locali le cui disposizioni si
applicano fino alla data di entrata in vigore delle legge
regionale".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), cosi'
recita:
"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1.
Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e
dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme
restando le funzioni che attengano ad esigenze di
carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni
organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative
a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in
ordine alle funzioni del comune e della provincia,
identificando nelle materie e nei casi previsti
dall'art. 117 della Costituzione gli interessi comunali
e provinciali in rapporto alle caratteristiche della
popolazione e del territorio.
3. La legge regionale disciplina la cooperazione dei
comuni e delle province tra loro e con la regione, al
fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie
locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e
civile.
4. La regione determina gli obiettivi generali della
programmazione economicosociale e territoriale e su
questa base ripartisce le risorse destinate al
finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato
e delle regioni e provvedono, per quanto di
propria competenza, alla loro specificazione ed
attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani
e programmi regionali e degli altri provvedimenti della
regione.
7. La legge regionale fissa i criteri e le
procedure per la formazione e attuazione degli atti
e degli strumenti della programmazione socioeconomica e
della pianificazione territoriale dei comuni e delle
province rilevanti ai fini dell'attuazione dei
programmi regionali.
8. La legge regionale disciplina altresi' con norme di
carattere generale modi e procedimenti per la verifica
della compatibilita' fra gli strumenti di cui al comma
7 ed i programmi regionali ove esistenti".
- Per il testo del comma 5 dell'art. 4 della legge n.
59/1997 si veda in note alle premesse.
- Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' citato nelle premesse del presente decreto.
Art. 2.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative
relative:
a) alla definizione di interventi cofinanziati con lo Stato ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 112 del 1998;
b) alla previsione di incentivazioni alle imprese artigiane;
c) alla definizione delle eventuali intese con lo Stato per
consentire l'avvalimento dei comitati tecnici regionali, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' recita:
"1. In materia di artigianato sono conservate
all'amministrazione statale le funzioni attualmente
previste concernenti:
a) la tutela delle produzioni ceramiche, in particolare
di quella artistica e di qualita', di cui alla legge 9
luglio 1990, n. 188;
b) eventuali cofinanziamenti, nell'interesse
nazionale, di programmi regionali di sviluppo e sostegno
dell'artigianato, secondo criteri e modalita' definiti con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
unificata. In tali casi lo Stato, d'intesa con
la regione interessata, puo' avvalersi dei comitati
tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25
luglio 1952, n. 949. La composizione dei comitati tecnici
regionali puo' essere modificata dalla Conferenza
unificata".
Art. 3.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative
previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 14 (Conferimento di funzioni alle regioni). -
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia
dell'artigianato, come definita nell'art. 12, non
riservate allo Stato ai sensi dell'art. 13".
Art. 4.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in
materia di industria previste dall'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del
decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi compresa la determinazione
dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la
erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e
contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 19, commi 1, 2 e 4, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali). - 1. Sono delegate alle regioni
tutte le funzioni amministrative statali concernenti la
materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non
riservate allo Stato ai sensi dell'art. 8 e non attribuite
alle province e alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e
dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese
anche le funzioni amministrative concernenti
l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo
quanto disposto dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere
n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le
funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla
concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria,
ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese,
per le aree ricomprese in programmi comunitari, per
programmi di innovazione e trasferimento tecnologico,
nonche' quelli per singoli settori industriali, per
l'incentivazione, per la cooperazione nel settore
industriale, per il sostegno agli investimenti per
impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno
allo sviluppo della commercializzazione e
dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo
dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle
funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di
speciali qualita' delle imprese, che siano richieste
specificamente dalla legge ai fini della concessione di
tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e
benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli
adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree individuate dallo Stato
come economicamente depresse. Alle funzioni
delegate ineriscono, infine, le determinazioni
delle modalita' di attuazione dei strumenti della
programmazione negoziata, per quanto attiene alle
relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle
competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. (Omissis).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, ciascuna regione puo'
proporre l'adozione di criteri differenziati per
l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure
di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18".
Art. 5.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative
concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali
di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi
genere, anche se derivanti da interventi comunitari.
Art. 6.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative
previste dall'articolo 30, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n.
112 del 1998.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 30, commi 1, 2 e 5, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
Art. 30 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in
tema di energia, ivi comprese quelle relative alle
fonti rinnovabili, all'elettricita', all'energia nucleare,
al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato
ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli enti
locali ai sensi dell'art. 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti
dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per
le quali risultino gia' formalmente impegnati i fondi.
Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo
art. 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle
regioni, resta ferma la funzione d'indirizzo ai sensi
dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3-4. (Omissis).
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento
dei compiti attribuiti agli enti locali per
l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, nonche' compiti di assistenza
agli stessi per le attivita' di informazione al
pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati
nel campo della progettazione, installazione, esercizio
e controllo degli impianti termici. Le regioni
riferiscono annualmente alla Conferenza unificata sullo
stato di attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi
territori".
Art. 7.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative
relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale
dell'energia.
Art. 8.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative
previste dall'articolo 34, commi 1 e 4, del decreto legislativo n.
112 del 1998, salvo quanto disposto dal successivo articolo 9.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 34, commi 1 e 4, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
"Art. 34 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato
relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di
coltivazione di minerali solidi e delle risorse
geotermiche sulla terraferma sono delegate alle
regioni, che le esercitano nell'osservanza degli
indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e
dei programmi nazionali di ricerca.
2-3. (Omissis).
4. E' altresi' delegata alle regioni la
determinazione delle tariffe entro i limiti massimi
fissati ai sensi dell'art. 33, lettera i)".
Art. 9.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di
vigilanza e di polizia sulle attivita' di ricerca, coltivazione e
utilizzazione delle acque minerali e termali, nonche' le funzioni di
polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed
inoltre:
a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi
vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed
ai prefetti;
b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse
geotermiche su terraferma;
c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari
previsti da leggi dello Stato.
Art. 9.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di
vigilanza e di polizia sulle attivita' di ricerca, coltivazione e
utilizzazione delle acque minerali e termali, nonche' le funzioni di
polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed
inoltre:
a) le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi
vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed
ai prefetti;
b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse
geotermiche su terraferma;
c) le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari
previsti da leggi dello Stato.
Art. 10.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di controllo sugli
organi delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 37, comma 3, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"3. Le regioni esercitano il controllo sugli organi
camerali, in particolare per i casi di mancato
funzionamento o costituzione, ivi compreso lo
scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti
dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1, lettera
e), del presente decreto legislativo. Nel collegio dei
revisori delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' garantita la presenza di
rappresentanti della regione, del Ministero del
tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
Art. 11.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative
relative:
a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonche' al rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento;
b) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche;
c) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore del commercio;
d) alla definizione di interventi per l'assistenza integrativa alle
piccole e medie imprese del settore del commercio e per la
qualificazione della rete di vendita e dei servizi connessi;
e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni
fieristiche;
f) agli enti fieristici di Milano, Verona e Bari.
Art. 12.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative
relative all'organizzazione di interventi formativi per gli operatori
del settore, con particolare riferimento alla formazione
professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali
con l'estero.
Art. 13.
Funzioni dei comuni
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui
all'articolo 41 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non
ricomprese fra quelle di cui agli articoli 11 e 12.
Nota all'art. 13:
- Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 41 (Conferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali). - 1. Sono trasferite alle regioni e
ai comuni tutte le funzioni in materia di fiere e
mercati, salvo quelle espressamente conservate allo Stato
dall'art. 40.
2. Sono trasferite in particolare alle regioni le
funzioni amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e
regionale nonche' il rilascio dell'autorizzazione allo
svolgimento, sentito il comune interessato;
b) gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari,
d'intesa con i comuni interessati;
c) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche;
d) le competenze gia' delegate ai sensi dell'art. 52,
comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
e) la promozione dell'associazionismo e della
cooperazione nel settore del commercio, nonche'
l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese
sempre nel settore del commercio;
f) la concessione e l'erogazione di ogni tipo
di ausilio finanziario;
g) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di
formazione professionale, tecnica e manageriale per gli
operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata e
nelle zone montane anche attraverso le comunita'
montane, le funzioni amministrative concernenti il
riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza locale e le relative
autorizzazioni allo svolgimento.
4. Le regioni assicurano, mediante intese tra loro,
sentiti i comuni interessati, il coordinamento dei tempi
di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 1, lettera e).
5. Fino alla data di effettivo conferimento delle
funzioni di cui al presente capo restano in carica gli
attuali titolari degli organi degli enti di cui al comma 2,
lettera b).
Art. 14.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 45 (Conferimento di funzioni alle regioni). -
1. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative statali concernenti la materia del
turismo, come definita nell'art. 43, non riservate allo
Stato ai sensi dell'art. 44".
Art. 15.
Funzioni generali esercitate dalla regione
1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono esercitate
dalla regione le funzioni amministrative indicate negli articoli 48 e
49, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 48 e 49, commi 1 e 4, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
"Art. 48 (Conferimento di funzioni alle regioni).
- 1. I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle
regioni, disposti nelle materie di cui al presente
titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere,
mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei
confini nazionali per favorire l'incremento delle
esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e
la distribuzione di pubblicazioni per la relativa
propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di
consorzi tra piccole e medie imprese industriali,
commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1
e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario,
tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di
investimento e di cooperazione commerciale ed
industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati
di altri Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione
di consorzi agroalimentari, come individuati dall'art.
10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione
di consorzi turisticoalberghieri, come individuati
dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251
del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra
iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui
al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE
e delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura".
"Art. 49 (Agevolazioni di credito). - 1. Sono
comprese tra le funzioni amministrative trasferite o
delegate alle regioni nelle materie di cui al presente
titolo, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento
per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi
stabiliti in base a legge dello Stato, nonche' la
disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito
agevolato ed i controlli sulla sua effettiva
destinazione.
2-3. (Omissis).
4. Il trasferimento di funzioni di cui al comma 1
del presente articolo comprende le funzioni di
determinazione dei criteri applicativi dei
provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di
prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi,
anticipazioni e quote di concorso, destinati
all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie
di competenza regionale, anche se relativi a
provvedimenti di incentivazione definiti in sede
statale o comunitaria".
Art. 16.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 56 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 56 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative
non espressamente mantenute allo Stato dalle
disposizioni della presente sezione".
Art. 17.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni relative ai piani
territoriali di coordinamento, di cui all'articolo 15 della legge 8
giugno 1990, n. 142, ai fini e per gli effetti di quanto dispone
l'articolo 57 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge 8 giugno
1990, n. 142, e' il seguente:
"Art. 15 (Compiti di programmazione). -1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai
comuni, ai fini della programmazione economica,
territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale
di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali
secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle
previsioni e agli obiettivi del programma regionale di
sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere
generale che settoriale e promuove il coordinamento
dell'attivita' programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta
il piano territoriale di coordinamento che, ferme
restando le competenze dei comuni ed in attuazione della
legislazione e dei programmi regionali, determina
indirizzi generali di assetto del territorio e, in
particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulicoforestale ed in genere per il
consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi
o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di
accertarne la conformita' agli indirizzi regionali
della programmazione socioeconomica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di
approvazione nonche' norme che assicurino il concorso
dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e
dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai
comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa
attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito
di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le
previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche,
nell'esercizio delle rispettive competenze, si
conformano ai piani territoriali di coordinamento
delle province e tengono conto dei loro programmi
pluriennali".
- Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 57 (Pianificazione territoriale di
coordinamento e pianificazioni di settore). - 1. La
regione, con legge regionale, prevede che il piano
territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art.
15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e
gli effetti dei piani di tutela nei settori della
protezione della natura, della tutela dell'ambiente,
delle acque e della difesa del suolo e della tutela
delle bellezze naturali, sempreche' la definizione
delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese
fra la provincia e le amministrazioni, anche statali,
competenti.
2. In mancanza dell'intesa di cui al comma 1, i piani di
tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad
essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e
regionale.
3. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 149,
comma 6, del presente decreto legislativo".
Art. 18.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in
particolare quelle indicate nelle lettere a), b), d) ed e), salvo
quanto disposto dall'articolo 19.
Nota all'art. 18:
- Il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 60 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi
dell'art. 59 e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli
obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie
destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi,
nonche' alla definizione delle modalita' di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di
intervento anche attraverso programmi integrati, di
recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza
abitativa, nonche' alla determinazione dei relativi
canoni".
Art. 19.
Funzioni dei comuni
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:
a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale,
delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni
rilevati;
b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della
realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;
c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della
realizzazione degli interventi;
d) alla gestione e all'attuazione degli interventi.
Art. 20.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo
quanto disposto dagli articoli 21 e 22.
Note all'art. 20:
- Il testo degli articoli 70 e 73 del gia'
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
"Art. 70 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). 1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli
68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e
tra queste, in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone
costiere;
b) il controllo in ordine alla commercializzazione e
detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di
denunce, i visti su certificati di importazione, il
ritiro dei permessi errati o falsificati,
l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad
eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul
commercio internazionale delle specie di fauna e di flora
selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa
esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;
c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo
forestale dello Stato, salvo quelle necessarie
all'esercizio delle funzioni di competenza statale".
"Art. 73 (Ulteriori conferimenti alle regioni in
conseguenza di soppressione di funzioni statali). - 1.
Sono altresi' conferite alle regioni, in conseguenza della
soppressione del programma triennale di difesa
dell'ambiente ai sensi dell'art. 68 le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle priorita' dell'azione
ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate
tra i vari interventi.
2. Qualora l'attuazione dei programmi regionali
di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata
e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con
altri soggetti pubblici o privati, si procede con
intesa, accordo di programma o convenzione.
3. E' conferita, previa intesa, alla regione Sardegna
l'attuazione di tutti gli interventi necessari per la
realizzazione del programma di salvaguardia del
litorale e delle zone umide nell'area metropolitana
di Cagliari di cui all'art. 17, comma 20, della legge 11
marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo
Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e
dispone delle relative risorse finanziarie)".
Art. 21.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui
all'articolo 70, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n.
112 del 1998.
Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 70, comma 1, lettere a) e c),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si
veda in nota all'art. 20.
Art. 22.
Funzioni dei comuni
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112
del 1998.
Nota all'art. 22:
- Per il testo dell'art. 70, comma 1, lettera b), del
gia' citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si
veda in nota all'art. 20.
Art. 23.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative
concernenti:
a) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di
attivita' industriale che possono comportare maggiori rischi di
incidenti rilevanti;
b) l'approvazione dei piani di risanamento relativi alle aree ad
elevata concentrazione di attivita' industriale che possono
comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti.
Art. 24.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province tutte le funzioni amministrative
di cui all'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998 non
ricomprese fra quelle di cui all'articolo 23.
Nota all'art. 24:
- Il testo dell'art. 72 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 72 (Attivita' a rischio di incidente rilevante).
- 1. Sono conferite alle regioni le competenze
amministrative relative alle industrie soggette agli
obblighi di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 l'adozione di
provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica,
nonche' quelle che per elevata concentrazione di
attivita' industriali a rischio di incidente rilevante
comportano l'esigenza di interventi di salvaguardia
dell'ambiente e della popolazione e di risanamento
ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni
di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con
specifiche normative ai fini del raccordo tra i
soggetti incaricati dell'istruttoria e di garantire la
sicurezza del territorio e della popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene
subordinatamente all'adozione della normativa di cui al
comma 2, previa attivazione dell'Agenzia regionale
protezione ambiente di cui all'art. 3 del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di
accordo di programma tra Stato e regione per la verifica
dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni,
nonche' per le procedure di dichiarazione".
Art. 25.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative
concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui
all'articolo 74 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ed in
particolare la regione:
a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati,
le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici
nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per
l'ambiente e la popolazione;
b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;
c) predispone ed approva i piani di risanamento, con la
individuazione delle priorita' di intervento.
Nota all'art. 25:
- Il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 74 (Disciplina delle aree ad elevato rischio
di crisi ambientale). - 1. L'art. 7 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e' abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi
territori, individuano le aree caratterizzate da
gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi
idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio
per l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2,
le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di
crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' per un
periodo di cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui ai comma
2, un piano di risanamento teso ad individuare in via
prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le
situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si
applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio
di crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti
adottati in base all'art. 7 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, fino all'emanazione della disciplina regionale e
all'adozione dei relativi strumenti di pianificazione".
Art. 26.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative
relative all'attuazione dei programmi di cui al precedente articolo
25, comma 1, lettera c).
Art. 27.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 78 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 78 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative in materia
di aree naturali protette non indicate all'art. 77 sono
conferite alle regioni e agli enti locali.
2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono
individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con
la Conferenza Statoregioni, le riserve statali, non
collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene
affidata a regioni o enti locali".
Art. 28.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 81 del decreto legislativo n. 112 del 1998 salvo quanto
disposto dagli articoli 29 e 30.
Nota all'art. 28:
- Il testo dell'art. 81 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 81 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - Sono conferite alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate negli articoli della presente
sezione e tra queste, in particolare:
a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle
acque dolci superficiali;
b) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque
destinate alla molluschicoltura;
c) il monitoraggio sulla produzione,
sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza
nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle
sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
d) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione
delle acque interne e costiere.
2. Sono altresi' conferite alle regioni interessate in
conseguenza della soppressione del piano di risanamento del
mare Adriatico di cui all'art. 79, comma 1, lettera a),
le funzioni di coordinamento, a detti fini, dei piani
regionali di risanamento delle acque".
Art. 29.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui
all'articolo 81, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 81, comma 1, lettere a), c)
e d), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, si veda in nota all'art. 28.
Art. 30.
Funzioni dei comuni
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112
del 1998.
Nota all'art. 30:
- Per il testo dell'art. 81, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si
veda in nota all'art. 28.
Art. 31.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto
disposto dall'articolo 32.
Nota all'art. 31:
- Il testo dell'art. 84 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 84 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni degli articoli 82 e 83 e tra
queste, in particolare, le funzioni relative:
a) all'individuazione di aree regionali o, d'intesa tra
le regioni interessate, interregionali nelle quali le
emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a
limiti o valori piu' restrittivi in relazione
all'attuazione di piani regionali di risanamento;
b) al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di
impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi
di formazione;
c) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari
delle fonti di emissione".
Art. 32.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative
concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle
emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 del decreto
legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:
a) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di
emissione;
b) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti
termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.
Nota all'art. 32:
- Per il testo dell'art. 84 del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art.
31.
Art. 33.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998,
salvo quanto disposto dall'articolo 34.
Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 89, comma 1, del gia'
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
"1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali,
ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente
indicate nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono
trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione
delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art.
91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento
di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e al
regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori
dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado
di influire anche indirettamente sul regime dei corsi
d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide
dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di
aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla
applicazione del testo unico approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione gestione
integrata degli interventi di difesa delle coste e degli
abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
le funzioni amministrative relative alle derivazioni di
acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del
presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle
disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti
debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un
corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e
concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu'
regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste
ultime".
Art. 34.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui
agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del
1998, e in particolare quelle relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere
idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91,
comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi
d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei
laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
g) alla polizia delle acque;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli
interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico.
Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 86 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 86 (Gestione del demanio idrico). - 1. Alla
gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni
e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio
idrico sono introitati dalla regione e destinati,
sentiti gli enti locali interessati, al finanziamento
degli interventi di tutela delle risorse idriche e
dell'assetto idraulico e idrogeologico sulla base delle
linee programmatiche di bacino.
3. Nella programmazione dei finanziamenti dello Stato in
materia di difesa del suolo, da definirsi di intesa
con la Conferenza Statoregioni, si terra' conto, ai
fini della perequazione tra le diverse regioni, degli
introiti di cui al comma 2, nonche' del gettito
finanziario collegato alla riscossione diretta degli
stessi da parte delle regioni attraverso la possibilita'
di accensione di mutui".
- Per il testo dell'art. 89, comma 1, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda
in nota all'art. 33.
- Il testo dell'art. 91, comma 1, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d), della legge 15
marzo 1997, n. 59, il Servizio nazionale dighe e'
soppresso quale Servizio tecnico nazionale e trasformato
in Registro italiano dighe - RID, che provvede ai
fini della tutela della pubblica incolumita',
all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di
controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di
ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584".
Art. 35.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di cui
all'articolo 94 del decreto legislativo n. 112 del 1998, salvo quanto
disposto dagli articoli 36 e 37.
Note all'art. 35:
- Il testo dell'art. 94 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 94 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, sono delegate alle regioni le
funzioni relative alla progettazione, esecuzione e
manutenzione straordinaria di tutte le opere relative
alle materie di cui all'art. 1, comma 3, della medesima
legge n. 59, non espressamente mantenute allo Stato ai
sensi lettere c), d), e) e f) dell'art. 93 del
presente decreto legislativo. Tali opere comprendono
gli interventi di ripristino in seguito ad eventi bellici o
a calamita' naturali.
2. Tutte le altre funzioni in materia di opere
pubbliche non espressamente indicate nelle disposizioni
dell'art. 93 e del comma 1 del presente articolo sono
conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare:
a) l'individuazione delle zone sismiche, la
formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone;
b) l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti
con tensione normale sino a 150 kV;
c) la valutazione tecnicoamministrativa e l'attivita'
consultiva sui progetti di opere pubbliche di rispettiva
competenza;
d) l'edilizia di culto;
e) il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi
bellici;
f) le funzioni collegate alla cessazione del soppresso
intervento nel Mezzogiorno, con le modalita' previste
dall'art. 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n
449".
Art. 36.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative in
materia di opere pubbliche relative:
a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione
normale sino a 150 kV;
b) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attivita'
consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza
provinciale.
Art. 37.
Funzioni dei comuni
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative relative:
a) all'edilizia di culto;
b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria
degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello
Stato;
c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi
bellici o a calamita' naturali.
d) alla valutazione tecnicoamministrativa e all'attivita'
consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza
comunale.
Art. 38.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative di
programmazione e coordinamento della rete viaria e di disciplina
delle relative modalita' e criteri di progettazione, costruzione,
manutenzione e miglioramento, nonche' di classificazione e
declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nota all'art. 38:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio
1992.
Art. 39.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di
gestione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli
interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonche' i compiti di
vigilanza.
Art. 40.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative
conferite dall'articolo 105, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo
n. 112 del 1998, salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42.
Nota all'art. 40:
- Il testo dell'art. 105, commi 1, 2 e 4, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente:
"Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli
articoli del presente capo e non attribuite alle
autorita' portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in
particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio
di linea degli autobus destinati al servizio di
noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di
propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) all'estimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e
manutenzione dei porti di rilievo regionale e
interregionale delle opere edilizie a servizio
dell'attivita' portuale;
f) al conferimento di concessioni per l'installazione e
l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi
autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle
infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle
intermodalita' con esclusione di quelli indicati alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 104 del presente decreto
legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della
navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per finalita' diverse da quelle di
approvvigionamento di fonti di energia; tale
conferimento non opera nei porti e nelle aree di
interesse nazionale individuate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
3. (Omissis).
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi
del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n.
59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze
legali per costruire manufatti entro la fascia di
rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse
le strade e le autostrade".
Art. 41.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative
previste dall'articolo 105, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 105, comma 2, lettera a),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si
veda in nota all'art. 40.
Art. 42.
Funzioni dei comuni
1. Sono esercite dai comuni le funzioni amministrative previste
dall'articolo 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo
n. 112 del 1998.
Nota all'art. 42:
- Per il testo dell'art. 105, comma 2, lettere f) e l),
del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si
veda in nota all'art. 40.
Art. 43.
Funzioni delle regioni
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative
relative alle materie della salute umana e della sanita' veterinaria,
cosi' come definite dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 112
del 1998, non riservate allo Stato, salvo quanto disposto
dall'articolo 44.
Nota all'art. 43:
- Il testo dell'art. 113 del citato decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"Art. 113 (Definizioni). - 1. Ai sensi del
presente decreto legislativo attengono alla tutela della
salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla
promozione, alla prevenzione, al mantenimento e al
recupero della salute fisica e psichica della popolazione,
nonche' al perseguimento degli obiettivi del Servizio
sanitario nazionale, di cui all'art. 2 della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanita' veterinaria, ai sensi del
presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti
relativi agli interventi profilattici e terapeutici
riguardanti la salute animale, nonche' la salubrita' dei
prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti
di cui ai commi 1 e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane
e animali, ivi comprese le misure riguardanti gli scambi
intracomunitari, fermo restando il disposto dell'art. 1,
comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi
compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati
a una alimentazione particolare, nonche' gli alimenti
di origine animale e i loro sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas
medicinali, presidi medicochirurgici e dispositivi medici,
anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici".
Art. 44.
Funzioni dei comuni
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative
concernenti la pubblicita' sanitaria di cui all'articolo 118, comma
2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 44:
- Il testo dell'art. 118, comma 2, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni
amministrative concernenti la pubblicita' sanitaria, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione
delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa
legge, conservate allo Stato".
Art. 45.
Funzioni della regione
1. Sono esercitate dalla regione le funzioni di programmazione,
coordinamento e di verifica, nonche' le funzioni amministrative
relative:
a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di
eventuali benefici aggiuntivi di cui all'articolo 130, comma 2, del
decreto legislativo n. 112 del 1998;
b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di
rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore
degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento
sanitario disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della legge 24 dicembre
1993, n. 537.
Note all'art. 45:
- Il testo dell'art. 130, comma 2, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono
trasferite alle regioni, che, secondo il criterio di
integrale copertura provvedono con risorse proprie alla
eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a
quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il
territorio nazionale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul
riordinamento dei procedimenti in materia di
riconoscimento delle minorazioni civili e sulla
concessione dei benefici economici) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 22
dicembre 1994.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi
correttivi di finanza pubblica) e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28
dicembre 1993, n. 303.
Art. 46.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative
relative ai servizi sociali indicate nell'articolo 132, comma 2, del
decreto legislativo n. 112 del 1998.
Nota all'art. 46:
- Il testo dell'art. 132, comma 2, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al
successivo conferimento alle province, ai comuni ed
agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze, le funzioni e i compiti relativi alla
promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e
delle strutture che agiscono nell'ambito dei ''servizi
sociali'', con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza
(IPAB);
c) il volontariato".
Art. 47.
Funzioni dei comuni
1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative
concernenti i servizi sociali di cui all'articolo 132, comma 1, del
decreto legislativo n. 112 del 1998, nonche' quelle relative alla
concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi
civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del medesimo decreto.
Note all'art. 47:
- Il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
"1. Le regioni adottano ai sensi dell'art. 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi
dall'emanazione del presente decreto legislativo, la
legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e
di quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In
particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed
agli altri enti locali le funzioni ed i compiti
amministrativi concernenti i servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita'
criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli
audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 130 del presente decreto legislativo".
- Per il testo dell'art. 130, comma 2, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda
nelle note all'art. 45.
Art. 48.
Funzioni delle province
1. Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui
al decreto legislativo n. 112 del 1998 non riservate allo Stato.
Nota all'art. 48:
- Per gli estremi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, si veda nelle premesse del presente decreto.
Art. 49.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1 luglio 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bellillo, Ministro per gli affari
regionali
Micheli, Ministro dei lavori
pubblici
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bassolino, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Bindi, Ministro della sanita'
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Treu, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Diliberto