Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-04-1999
ORDINANZA 15 aprile 1999
Ulteriori disposizioni urgenti per assicurare l'assistenza alle popolazioni coinvolte
nella crisi in atto
nelle zone dell'area balcanica attualmente interessate da eventi bellici. (Ordinanza n.
2974).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato al coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998 con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 marzo 1999 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza;
Vista la propria ordinanza n. 2968 in data 1 aprile 1999;
Considerato che la conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, con determinazione dell'8 aprile 1999, ha offerto
la disponibilita' delle regioni e delle province autonome stesse a
partecipare agli interventi posti in essere dal Dipartimento della
protezione civile per consentire la realizzazione dei centri di
accoglienza in territorio albanese;
Considerato che la Conferenza unificata Stato - regioni - autonomie
locali nella seduta dell'8 aprile 1999 ha approvato un programma di
intervento integrato delle regioni e delle province autonome
nell'ambito della missione Arcobaleno;
Su proposta del Sottosegretario di Stato, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Le regioni e le province autonome, previe intese con il
Dipartimento della protezione civile, concorrono agli interventi per
consentire la realizzazione e la gestione nel territorio albanese, di
centri di accoglienza per le popolazioni in fuga dalle zone dell'area
balcanica attualmente interessate dagli eventi bellici.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome individuano e destinano unita'
di personale, anche appartenenti agli enti locali e loro enti
strumentali, per la realizzazione di moduli assistenziali
logisticosanitari; si applicano i benefici previsti dall'art. 4,
commi 1, 2, 3, 4 e 6, e dall'art. 5 dell'ordinanza n. 2968 del 1
aprile 1999.
2. Le regioni e le province autonome provvedono alla liquidazione
ed al pagamento degli oneri derivanti dall'applicazione del primo
comma ed il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
rimborsare la spesa sostenuta.
3. Per l'approvvigionamento e l'acquisizione di beni, forniture e
servizi necessari all'allestimento da parte delle regioni e delle
province autonome, dei moduli assistenziali logisticosanitari si
applicano le disposizioni dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2968 del 1
aprile 1999.
Art. 3.
1. Il limite massimo di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2968
datata 1 aprile 1999 e' elevato a 70 ore.
Art. 4.
1. Le disponibilita' finanziarie messe a disposizione del
funzionario delegato, di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2968 datata
1 aprile 1999 sono incrementate di lire 2 miliardi. Il medesimo
provvede, con i fondi a disposizione, anche al pagamento delle spese
di pernottamento del personale inviato in Albania dal Dipartimento
della protezione civile e dal Ministero dell'interno, ivi compreso
quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' quello
impiegato presso la centrale operativa di Tirana.
Art. 5.
1. Per le maggiori esigenze connesse all'invio in missione in
Albania del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
autorizzata una prima assegnazione di L. 200.000.000 a favore del
Ministero dell'interno. Al relativo onere si provvede con le
disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.1.1.0 (cap. 2015)
del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6.
1. Alle spese relative all'attuazione dell'art. 2 della presente
ordinanza valutate in 2,5 miliardi si provvede con imputazione
sull'unita' previsionale di base 6.2.1.2 (cap. 7615) del centro di
responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 7.
1. Il Ministero delle politiche agricole tramite l'Azienda di Stato
per gli interventi sul mercato agricolo, e' autorizzato ad inviare in
Albania, per le esigenze della missione Arcobaleno, forniture di
prodotti agricoli alimentari disponibili e ne cura i conseguenti
adempimenti avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e delle
deroghe normative di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2968/99.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 aprile 1999
Il Ministro: Russo Jervolino