Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19-04-1999
DECRETO 8 aprile 1999
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15
aprile
2002, prima e seconda tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7
aprile 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 22.681 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 3% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002,
da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del
Tesoro poliennali 3% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15
aprile 2002, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da
assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3%, pagabile in
due semestralita' posticipate il 15 ottobre ed il 15 aprile di ogni
anno di durata del prestito.
Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e' di mille euro nominali: le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra: ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da
iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni
contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale,
comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa
riconosce ai titoli di Stato.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998,
accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti
con i sottoscrittori.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento
degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in
unica soluzione il 15 aprile 2002, ai buoni emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando
il valore in euro degli interessi, cosi' come determinato al comma
precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro,
arrotondando, ove necessario il risultato ottenuto alle cinque lire
piu' vicine.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,
il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni.
Art. 4.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di
cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto
esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g), del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1,
del medesimo decreto legislativo ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f), del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
Art. 5.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui ai presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati
all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".
Art. 6.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale ne' superiore all'importo indicato nell'art. 1;
eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Art. 7.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
13 del giorno 14 aprile 1999, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste di cui al precedente art. 4.
Art. 8.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale
da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso
noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data
l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli
"specialisti".
Art. 9.
In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni
sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non
vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le
richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si
determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 8.
Art. 10.
L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
Art. 11.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui
agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della seconda
tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" individuati ai sensi dell'art. 3 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n.
428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli
"specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare
inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno
14 aprile 1999.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche. Eventuali
prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta non verranno presi
in considerazione.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al precedente art. 7 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro ne'
superiore all'intero importo del collocamento supplementare.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per
eventuali richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in
considerazione la somma delle offerte medesime.
Art. 12.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma
dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di cui al
comma precedente.
Art. 13.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 16
aprile 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi di interesse lordi per un giorno.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Art. 14.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il 16 aprile 1999 la Banca d'Italia
provvedera' a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di
Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei
buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del
tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27,
unitamente al rateo di interesse del 3% annuo lordo, dovuto allo
Stato, per un giorno.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di
base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione,
ed al capitolo 3242 (unita' previsionale di base 6.2.6) per quello
relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 15.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui ai presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
Art. 16.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno
carico al capitolo 4675 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a
quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2002, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al
capitolo 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di
previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 1999
Il Ministro: Ciampi