Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-1998
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109.
Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze
della Camera dei deputati;
Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della
Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della
sanita';
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Prestazioni sociali agevolate
1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del
presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della
maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione
sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della
pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita' di
accompagnamento e assimilate.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per
l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo
3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infraannuale,
gli enti erogatori possono altresi' differire, non oltre il 31
dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri
di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in
vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia,
ove previsto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del
presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 2.
Criteri per la determinazione dell'indicatore
della situazione economica equivalente
1. La valutazione della situazione economica del richiedente e'
determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal
richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli
considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma
dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale
indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione
economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei
valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella
1.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato
come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro
desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.
Art. 3.
Integrazione dell'indicatore della situazione economica
da parte degli enti erogatori
1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti
per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
accanto all'indicatore della situazione economica, modalita'
integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso
delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo
familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal
caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di
cui alla tabella 2.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle
amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a
determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti
erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.
Art. 4.
Dichiarazione sostitutiva del richiedente
1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione
sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie
per la determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che, nel
caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8,
possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita'
delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di
credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il
patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai
centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30
dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica
alla quale e' richiesta la prima prestazione.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni
pubbliche ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva
rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della
dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo
della situazione economica.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con il
Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire
alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonche' ai
comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare
una certificazione, con validita' temporalmente limitata, attestante
la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a
tutte le prestazioni agevolate.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i
modellitipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione
sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, la veridicita' della situazione familiare
dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati
dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono
stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente
erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non
veridicita' dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entita'.
8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle
finanze per la programmazione dell'attivita' d'accertamento, una
quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza e' riservata
al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale
dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
Art. 5.
Rapporto sullo stato d'attuazione della normativa
1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente
un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti
dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione
economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine le
amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle
attivita' di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei
richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie
dirette ad accertare le modalita' applicative, l'estensione e le
caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra
informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.
Art. 6.
Disposizioni integrative e correttive
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi,
disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel
rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
di quelle che saranno dettate ai sensi del comma 1, anche al fine di
assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale
Napolitano, Ministro dell'interno
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick
Tabella 1
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Parte I.
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo
definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima
dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto
riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta
un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato applicando
il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al
patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo
familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo e' elevato
a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano
altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di
residenza.
Parte II - Definizione del patrimonio.
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone
fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dalla somma dei valori cosi' determinati si detrae l'ammontare del
debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui
contratti per l'acquisto di tali immobili.
b) Patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata indicando
in un unico ammontare complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle
riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A
tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta
sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in
societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali,
secondo le modalita' che saranno definite con successiva circolare
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare,
determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia
riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L.
50.000.000. Tale franchigia e' elevata fino a L. 70.000.000 qualora
il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprieta'.
Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA
Numero dei componenti Parametro
- -
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di
figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui
entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.
__________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 51 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"51. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti commissioni parlamentari e il
Garante per la protezione dei dati personali, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione, con effetto
dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate nei confronti di
amministrazioni pubbliche, nonche' di modalita' per
l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei
controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) determinazione, anche mediante procedura informatica
predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, della situazione economica del soggetto che
richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni
reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei
soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo
carico ai fini IRPEF, con possibilita' di
differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali
in ragione della loro entita' e natura, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle
leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;
b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali
con la composizione dell'unita' familiare mediante scale
di equivalenza;
c) obbligo per il richiedente la prestazione di
fornire preventivamente le informazioni necessarie per la
valutazione della situazione economica alla quale e'
subordinata l'erogazione della prestazione agevolata,
nonche' di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;
d) possibilita' per le amministrazioni pubbliche che
erogano le prestazioni, nonche' per i comuni e per i
centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare,
tramite collegamento telematico, compatibile con le
specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero
delle finanze, una certificazione, con validita'
temporalmente limitata, attestante la situazione economica
dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le
prestazioni agevolate;
e) obbligo per le amministrazioni pubbliche
erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, sulla veridicita'
della situazione familiare dichiarata e confrontando i
dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti
ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso
del sistema informativo del Ministero delle finanze ai
fini dei successivi controlli da parte delle stesse
pubbliche amministrazioni;
f) inclusione nei programmi annuali di controllo
fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari
di prestazioni agevolate individuati sulla base di
appositi criteri selettivi, prevedendo anche
l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli
intermediari finanziari".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e
128 della Costituzione, e' il seguente:
"Art. 5. - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che
dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
decentramento".
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principii e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti
materie norme legislative nei limiti dei principii
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche'
le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
il potere di emanare norme per la loro attuazione".
"Art. 118. - Spettano alla regione le funzioni
amministrative per le materie elencate nel precedente
articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti
locali.
Lo Stato puo' con legge delegare alla regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La regione esercita normalmente le sue funzioni
amministrative delegandole alle province, ai comuni o
ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici".
"Art. 128. - Le province e i comuni sono enti autonomi
nell'ambito dei principii fissati da leggi generali
della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
- Per il testo del comma 51 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997 si veda la nota al titolo.
- Il testo dei commi 52 e 53 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997, e' il seguente:
"52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al comma 51,
gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche
richieste per l'accesso alle prestazioni
assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con
possibilita' di prevedere criteri differenziati in base
alle condizioni economiche e alla composizione della
famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici previdenziali si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non
diversamente disposto con norme di legge e salvo
quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica
per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto
sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti
dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le
condizioni economiche richieste possono essere, con le
stesse modalita', modificate annualmente, entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche
hanno effetto.
"53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative e correttive".
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 50 dell'art. 59 della citata legge
n. 449 del 1997, e' il seguente:
"50. Al fine di assicurare una maggiore equita' del
sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e
delle relative esenzioni, nonche' di evitare
l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di
erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo e'
delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, nonche' il
Garante per la protezione dei dati personali uno o
piu' decreti legislativi di riordino, con decorrenza
1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e
delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la
tutela della salute e l'accesso ai servizi alla
totalita' dei cittadini senza distinzioni individuali o
sociali;
b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza,
efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo
sanitario nazionale, sono individuate, anche in
rapporto a linee guida e percorsi
diagnosticoterapeutici, le prestazioni la cui
fruizione e' subordinata al pagamento diretto, da parte
dell'utente, di una quota limitata di spesa;
c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le
prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di
prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina
generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti
erogati in regime di ricovero ordinario, nonche' le
prestazioni di cui alla lettera f);
d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla
spesa e' stabilita in relazione alla sostenibilita'
della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle
condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'eta'
dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie
legate a particolari patologie;
e) la condizione economica che da' diritto
all'esenzione e' definita con riferimento al nucleo
familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di
patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai
decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente
articolo, in relazione alla composizione qualitativa e
quantitativa della famiglia, prescindendo dalla
posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e
superando la discriminazione fra persone in cerca di
prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione
di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia
dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei
nuclei che comprendono al loro interno individui con
elevati bisogni di assistenza;
f) l'esenzione per patologie prevede la revisione
delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle
correlate prestazioni di assistenza sanitaria,
farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta
specializzazione, in particolare quando trattasi di
condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di
tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci
orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo si provvede con regolamento del Ministro
della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata
al costo delle prestazioni erogate, e' definita anche
in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;
h) la revisione della partecipazione alla spesa e del
regime delle esenzioni e' effettuata senza maggiori
oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo
comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi
annui;
i) e' promossa la responsabilita' finanziaria delle
regioni, delle province autonome e delle aziende
sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione
alla spesa e del regime delle esenzioni, anche
prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di
progetti concordati con le regioni e le province
autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero
territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della
Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e
n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e
delle relative norme di attuazione;
l) e' assicurata, anche con la previsione di uno o piu'
regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle
procedure di prescrizione e pagamento della
partecipazione, nonche' di riconoscimento e verifica
delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della
tessera sanitaria di cui alla lettera i)".
Nota all'art. 3:
- Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme".
- La legge 30 dicembre 1991, n. 413, reca:
"Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per
razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione
obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per
riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente
della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e
del conto fiscale".
Note all'art. 6:
- Per il testo del comma 51 dell'art. 59 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda la nota al titolo.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali".
Nota alla tabella 2:
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Leggequadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' il seguente:
"3. Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'eta, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente e, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la
situazione assume connotazione di gravita'".