Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1999

DECRETO 18 febbraio 1999
Riduzione del contributo sostitutivo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266
(credito agevolato al commercio).

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni,
sul credito agevolato al commercio;
Visto il comma 1 dell'art. 26, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
che dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato
presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e 11 marzo
1988, n. 67, non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le
quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo
contratto di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via
sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori,
di un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di
riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative
ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
e nei territori montani, e di 2 punti nei restanti territori;
Visto il comma 2 del citato art. 26 che prevede, che il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa disporre la
riduzione percentuale in eguale misura dell'importo del suddetto
contributo sostitutivo spettante a ciascun beneficiario qualora le
risorse complessivamente assegnate non risultino sufficienti;
Visto il comma 4 del citato art. 26 che prevede uno stanziamento di
250 miliardi per le finalita' di cui al comma 1;
Visto il decreto 23 febbraio 1998, n. 92, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1998 recante il regolamento per la
concessione del contributo sostitutivo previsto dall'art. 26, comma
1, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto
ministeriale 23 febbraio 1998, n. 92, al fine di accertare
l'ammontare del contributo sostitutivo di cui all'art. 26 della legge
7 agosto 1997, n. 266, gli istituti di credito e le societa' di
locazione finanziaria interessati hanno trasmesso al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine
perentorio di sessanta giorni (9 giugno 1998) decorrenti dalla data
di pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco
delle operazioni rispondenti ai requisiti previsti dalla legge 10
ottobre 1975, n. 517, per le quali alla data del 1 gennaio 1997 e'
intervenuta la stipula del contratto di mutuo agevolato o di
locazione finanziaria agevolata;
Considerato che in relazione agli elenchi trasmessi entro i termini
previsti e' emerso che l'ammontare dei contributi richiesti pari
circa 370 miliardi era di gran lunga superiore alle risorse
disponibili e che pertanto si e' reso necessario procedere ad una
approfondita verifica di tali elenchi al fine di non vanificare
l'intervento previsto dall'art. 26 della legge n. 266 del 1997 con
una cospicua riduzione del contributo concedibile;
Tenuto conto che effettuate le ulteriori verifiche ed accertamenti
l'ammontare delle richieste di contributo si e' ridotto a circa 331
miliardi, relativo a circa 11.700 operazioni di credito agevolato in
possesso dei prescritti requisiti;
Visto l'art. 54 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (collegato
alla finanziaria 1999) che ha destinato ulteriori 60 miliardi per le
finalita' di cui al citato art. 26 della legge n. 266 del 1997,
portando a 310 miliardi lo stanziamento complessivo per tali
finalita';
Ritenuto di dover procedere ai sensi del comma 2, dell'art. 26,
della legge n. 266 del 1997 alla riduzione percentuale, in eguale
misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario, al fine di
consentire il finanziamento di tutti gli interventi;
Decreta:
Il previsto contributo sostitutivo, pari all'abbattimento di 4
punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del
contratto di finanziamento per le iniziative ubicate nei territori di
cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del
24 giugno 1988 e successive modificazioni e nei territori montani e
di 2 punti per i restanti territori, e' ridotto del 6,7%.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 1999
Il Ministro: Bersani