Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1999

DECRETO 14 aprile 1999
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia Austria e ulteriori criteri per l'assegnazione di
ecopunti nell'anno 1999.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dei trasporti terrestri
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988, relativo ai criteri
di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci
su strada;
Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990, 1 marzo 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991, 25 marzo
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, 25
settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4
ottobre 1991, 7 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
108 dell'11 maggio 1992, 1 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, 6 novembre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992, tutti riguardanti il
rilascio di autorizzazioni al trasporto di merci su strada tra
l'Italia e l'Austria;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria in data 27
novembre 1992 sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi
che in conto proprio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992, recante criteri unitari volti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci
per conto terzi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28
novembre 1992);
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, i decreti dirigenziali
10 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14
luglio 1993, 24 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 229 del 29 settembre 1993, 28 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, 13 maggio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 1994, 28 luglio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994, 19
ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22
ottobre 1994, 11 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
16 del 20 gennaio 1995, 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, 19 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1995, 15 novembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre
1995, 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 19 dicembre 1995, 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996; 8 ottobre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996; 2 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996; 7
maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio
1997; 16 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224
del 25 settembre 1997; 30 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997; 3 marzo 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998; 29 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998; 10 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998; 25
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27
novembre 1998 tutti riguardanti la determinazione di criteri per il
rilascio di autorizzazioni o ecopunti per il trasporto di merci su
strada tra l'Italia e l'Austria;
Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della
Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n.
686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30
luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al
sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che
hanno ottenuto ecopunti ai sensi dell'articolo 1 del decreto
dirigenziale 25 novembre 1998, possono ottenere una quota di ecopunti
per l'anno 1999 dietro presentazione di apposita domanda e nei limiti
della sopravvenienza attiva.
2. L'assegnazione di ecopunti e' subordinata all'utilizzo, per il
transito sul territorio austriaco, di veicoli il cui consumo di
ecopunti e' pari o inferiore a 8.
3. Le domande dovranno essere presentate al Ministero dei trasporti
e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di
gestione autotrasporto di persone e cose - Autotrasporto
internazionale di cose (A P C 3), via Caraci, 36 - 00187 Roma, a
partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 10 maggio 1999. Le
domande, sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante
dell'impresa dovranno essere corredate dell'attestazione di un
versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 intestato a Direzione
generale motorizzazione civile e T.C. - Imposta di bollo - Roma.

Art. 2.
1. La quota di ecopunti che verra' assegnata a ciascuna impresa
sara' calcolata tenendo conto dei transiti effettuati dal
richiedente, risultanti al sistema informatico, nel periodo 1
dicembre 1998-31 gennaio 1999 e proiettando tale dato per il numero
dei mesi mancanti alla fine dell'anno.

Art. 3.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,
assegnatari fissi di ecopunti per l'anno 1999, che alla data del 30
aprile 1999 hanno utilizzato almeno il 90% della propria assegnazione
annua, possono dietro presentazione di apposita domanda, ottenere
un'ulteriore quota di ecopunti.
2. Nei limiti della sopravvenienza attiva, la quota di ecopunti da
assegnare a ciascuna impresa sara' determinata sulla base della media
mensile dei primi quattro mesi dell'anno 1999, in una quantita' che
consenta il proseguimento dell'attivita' lavorativa per i successivi
otto mesi.
3. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalita'
previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.

Art. 4.
1. Le imprese che effettuano trasporti eccezionali che comportano
l'attraversamento del territorio austriaco, possono ottenere una
quota di ecopunti per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita
domanda e nei limiti della sopravvenienza attiva.
2. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalita'
previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.
3. Alla domanda dovra' essere allegata una dichiarazione compilata
dall'impresa nella quale sia indicato che si tratta di trasporto
eccezionale autorizzato e sia quantificato il numero dei transiti che
dovranno essere effettuati nel corso dell'anno.

Art. 5.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, non
titolari di assegnazione di ecopunti per il 1999, possono presentare
domanda per ottenere una quota di ecopunti purche' l'impresa
richiedente sia abilitata ad effettuare autotrasporto internazionale
di merci ed utilizzi, per il transito sul territorio austriaco,
esclusivamente veicoli il cui consumo di ecopunti e' pari o inferiore
a 8.
2. L'impresa richiedente dovra', inoltre, ottemperare a tutte le
prescrizioni in materia di richiesta di certificati di registrazione
e di installazione delle ecopiastrine contenute nel decreto
dirigenziale 30 ottobre 1997.
3. La quota di ecopunti che verra' assegnata a ciascuna impresa
sara' calcolata tenendo conto del numero di transiti indicati nella
domanda, nei limiti degli ecopunti disponibili.
4. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalita'
previste dall'art. 1, punto 3, del presente decreto.

Art. 6.
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,
gia' titolari di assegnazione di ecopunti per l'anno 1999, che
abbiano necessita' di certificati di registrazione per nuovi veicoli,
potranno ottenerli soltanto per veicoli il cui consumo di ecopunti e'
pari o inferiore a 8.
2. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che
abbiano in disponibilita' dei veicoli in forza di un contratto di
locazione, potranno ottenere per questi veicoli il certificato di
registrazione solo nel caso abbiano un consumo di ecopunti pari o
inferiore a 8.

Art. 7.
1. L'assegnazione di ecopunti a ciascuna delle imprese che
presenteranno domanda ai sensi del presente decreto, potra' essere
effettuata, per ragioni tecniche, solo a partire dal quindicesimo
giorno successivo alla data del 10 maggio 1999, termine ultimo di
presentazione delle domande previsto dall'art. 1, punto 3, del
presente decreto.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili
dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 aprile 1999
Il capo del Dipartimento: Fabretti Longo