Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1999

CIRCOLARE 11 marzo 1999, n.1344
Certificazione di conformita' dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e
per i passaggi a livello. Proroga di termini.

Con circolare n. 3652 in data 17 giugno 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1998, sono state dettate le
procedure per la certificazione di conformita' del prodotto per la
segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a
livello, e sono stati fissati altresi' i termini di decorrenza a
partire dai quali gli enti appaltanti avevano l'obbligo di richiedere
tale certificazione.
In detta circolare e' stato previsto un periodo di sei mesi a
decorrere dalla data di pubblicazione per consentire l'accreditamento
degli enti certificatori (organismi di certificazione e laboratori od
organismi di ispezione) ai sensi delle norme della serie EN 45000.
Con note n. 1999DT007 e n. 80/99/SA pervenute in data 20 gennaio
1999 a questo Ministero, rispettivamente da parte del SINCERT e del
SINAL che sono gli organismi nazionali di accreditamento, e' stata
richiesta una proroga in quanto il termine stabilito dalla circolare
non e' stato sufficiente per l'accreditamento di un congruo numero di
enti certificatori.
Cio' stante, al fine di consentire l'accreditamento degli organismi
di certificazione e per permettere alle imprese, costruttrici di
segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a
livello, di adeguarsi alle direttive di cui alla circolare n. 3652,
si dispone che gli enti appaltanti richiedano la certificazione di
conformita' del prodotto a partire dal 1 maggio 1999; sino a tale
data e' consentito alle ditte aggiudicatarie delle gare di presentare
la dichiarazione di conformita' rilasciata dal fornitore ai sensi
della norma EN 45014.
Inoltre al punto 5.4, della tabella "Prove e controlli di
conformita'" dell'allegato alla circolare n. 3692 soprarichiamata, la
colonna "compiti dell'O.d.C." e sostituita dalla seguente:
"L'O.d.C. deve verificare le certificazioni, rilasciate dai
produttori di pellicole, inerenti l'accertamento dei livelli di
qualita' definiti nel cap. 1 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 31 marzo 1995. L'O.d.C. deve inoltre verificare le
caratteristiche di adesivita' presso il produttore nel corso della
visita iniziale di certificazione in base al seguente campionamento:
almeno un esemplare per ogni formato standard (piccolo, medio,
grande, ecc.) di ciascuna forma" dove per forma devono intendersi le
figure di cui alle tabelle previste dal comma 1 dell'art. 80:
a) triangolo;
b) cerchio;
c) ottagono;
d) quadrato;
e) rettangolo (per indicazioni o servizi);
f) rettangolo (per pannelli integrativi);
g) rettangolo (per segnali di indicazioni urbane);
h) rettangolo con punta di freccia (per segnali di direzione
extraurbane);
i) rettangolo (per segnali "nome strada");
in caso di esito negativo anche su un solo esemplare, tre esemplari
dello stesso tipo.
Nelle successive visite di sorveglianza (a cadenza almeno annuale)
l'O.d.C. deve verificare le caratteristiche di adesivita' in base al
seguente campionamento: tre esemplari scelti nell'ambito del
campionamento mensile effettuato dal produttore, per almeno una
tipologia di accoppiamento pellicolasupporto".
Il Ministro: Micheli
Registrata alla Corte dei conti il 29 marzo 1999
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 50