Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1998

 

                          MINISTERO DELL'INTERNO                                   
                                                                                   
   DECRETO 6 marzo 1998, n. 111.                                                   
     Regolamento  recante  norme  per   l'istituzione  del  Servizio  di           
   controllo  interno del  Ministero  dell'interno e  la disciplina  dei           
   termini e delle modalita' di  attuazione del procedimento di verifica           
   dei risultati dei dirigenti.                                                    
                                                                                   
                         IL MINISTRO DELL'INTERNO                                  
                                                                                   
     Visto il  proprio decreto 11 maggio  1995, n. 588, con  il quale e'           
   stato  adottato il  regolamento  di disciplina  dei  termini e  delle           
   modalita' del  procedimento di  verifica dei risultati  dei dirigenti           
   del Ministero dell'interno;                                                     
     Considerata  la necessita'  -  fermo restando  quanto previsto  dal           
   comma 8 dell'articolo 20 del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.           
   29,  come  sostituito  dall'articolo  6 del  decreto  legislativo  18           
   novembre 1993, n. 470 -  di prevedere la istituzione, nell'ambito del           
   Ministero dell'interno, di un servizio di controllo interno;                    
     Visto  l'articolo  20, commi  2  e  8,  del decreto  legislativo  3           
   febbraio 1993, n. 29;                                                           
     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;             
     Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione           
   consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;            
     Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a           
   norma dell'articolo  17, comma  3, della  richiamata legge  23 agosto           
   1988, n. 400, con nota n. M/2113 del 4 marzo 1998;                              
                                                                                   
                                  Adotta                                           
                         il seguente regolamento:                                  
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1.  E' istituito  il Servizio  di controllo  interno del  Ministero           
   dell'interno  che   opera  in  posizione  di   autonomia  e  risponde           
   esclusivamente al Ministro dell'interno.                                        
     2.  Il   Servizio  di  cui   al  comma  1  verifica,   nei  settori           
   amministrativocontabili  e di  gestione patrimoniale  delle strutture           
   centrali   e  periferiche   del   Ministero  dell'interno,   mediante           
   valutazione comparativa  dei costi e  dei rendimenti, la  corretta ed           
   economica gestione delle risorse,  nonche' l'imparzialita' e il buono           
   andamento dell'azione  amministrativa, e  accerta la  rispondenza dei           
   risultati  dell'attivita'  amministrativa  agli  obiettivi  stabiliti           
   dalle disposizioni vigenti e dalle direttive ministeriali.                      
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1.  Alla direzione  del Servizio  e'  preposto un  collegio di  tre           
   membri costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto da           
   due prefetti, non  preposti ad una direzione generale, e  da un terzo           
   componentescelto tra  i professori  universitari ordinari  in materie           
   attinenti  all'organizzazione  amministrativa, nonche'  tra  esperti,           
   particolarmente  qualificati,  in  tecniche   di  valutazione  e  nel           
   controllo di gestione. Il collegio dura in carica due anni.                     
     2. Al Servizio e' assegnato, con decreto del Ministro dell'interno,           
   nell'ambito  delle   dotazioni  organiche   dell'amministrazione,  un           
   apposito  contingente di  personale.  Il  Ministro dell'interno  puo'           
   altresi'  nominare,  ai  sensi   del  decreto  del  Presidente  della           
   Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, esperti in tecniche di valutazione           
   e  nel  controllo di  gestione  particolarmente  qualificati, per  le           
   esigenze di supporto all'attivita' del collegio di cui al comma 1.              
     3. Nell'esercizio delle proprie  funzioni, il Servizio di controllo           
   interno ha accesso agli atti inerenti ai settori di attivita' oggetto           
   di verifica  ed a  ogni altro  documento amministrativo  pertinente e           
   puo' richiedere, anche oralmente, informazioni alle singole strutture           
   amministrative del Ministero dell'interno.                                      
     4. Il collegio di cui al comma 1 riferisce almeno semestralmente al           
   Ministro  dell'interno   sui  risultati  dell'attivita'   svolta  dal           
   Servizio.  Le  relative  relazioni  sono  contestualmente  portate  a           
   conoscenza del capo della Polizia - direttore generale della pubblica           
   sicurezza e dei direttori generali.                                             
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     1.  Il  Ministro dell'interno,  su  proposta  del collegio  di  cui           
   all'articolo 2,  sentito il  consiglio di  amministrazione, determina           
   annualmente   i  programmi   del  Servizio   di  controllo   interno,           
   specificando  i  relativi parametri  di  riferimento.  Con le  stesse           
   modalita'  il   Ministro  puo'  aggiornare  i   programmi  nel  corso           
   dell'anno.                                                                      
     2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Ministro dell'interno           
   determina,  altresi', i  parametri di  riferimento dell'attivita'  di           
   verifica  rimessa allo  stesso  Ministro ai  sensi dell'articolo  20,           
   comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.                        
     3. Ai  fini della verifica  di cui al  comma 2, all'inizio  di ogni           
   anno  e comunque  non oltre  il  31 marzo,  il capo  della Polizia  -           
   direttore generale  della pubblica  sicurezza e i  direttori generali           
   presentano  al  Ministro  dell'interno una  relazione  sull'attivita'           
   svolta  nell'anno precedente  dagli  uffici  di livello  dirigenziale           
   dipendenti  nei  settori  esclusi   dai  programmi  del  Servizio  di           
   controllo interno di  cui al comma 1. Le operazioni  di verifica sono           
   completate entro il 30 giugno.                                                  
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     1. Restano fermi i compiti di  cui agli articoli 5, sesto comma, 13           
   e  19  della  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  all'articolo  1  del           
   decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,           
   dalla  legge  30  dicembre  1991, n.  410,  nonche'  le  attribuzioni           
   dell'Ispettorato generale  di amministrazione costituito  con decreto           
   del Ministro dell'interno del 2 agosto 1973.                                    
     2. Il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, e' abrogato.               
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Roma, 6 marzo 1998                                                           
                                                 Il Ministro: Napolitano           
   Visto, il Guardasigilli: Flick                                                  
     Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998                              
     Registro n. 1 Interno, foglio n. 183                                          
                                                                                   
                                    ____________                                   
                                                                                   
                                        NOTE                                       
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai           
             sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle           
             disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,           
             sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica           
             e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,           
             approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo           
             fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge           
             alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il           
             valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.           
             Note alle premesse:                                                   
              - Il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588,  recante           
             il   "Regolamento  di  disciplina  dei    termini  e  delle           
             modalita' del procedimento di verifica  dei  risultati  dei           
             dirigenti  del Ministero dell'interno", e' stato pubblicato           
             nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996.                     
              - Si trascrive il testo dei commi 2 e 8 dell'art.  20  del           
             D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione           
             dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e           
             revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,           
             a  norma  dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",           
             come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 18  novembre  1993,           
             n. 470:                                                               
              "2.   Nelle   amministrazioni   pubbliche,  ove  gia'  non           
             esistano, sono istituiti servizi di  controllo  interno,  o           
             nuclei  di  valutazione,  con  il  compito  di  verificare,           
             mediante  valutazioni   comparative   dei   costi   e   dei           
             rendimenti,  la  realizzazione degli obiettivi, la corretta           
             ed   economica   gestione    delle    risorse    pubbliche,           
             l'imparzialita'    ed   il   buon   andamento   dell'azione           
             amministrativa.   I servizi  o  nuclei  determinano  almeno           
             annualmente,  anche su indicazione degli organi di vertice,           
             i parametri di riferimento del controllo".                            
              "8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per  le           
             amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di           
             difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,           
             le  operazioni  di  cui  al  comma  2  sono  effettuate dal           
             Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i           
             dirigenti generali. I termini e le modalita' di  attuazione           
             del  procedimento  di  verifica  dei risultati da parte del           
             Ministro competente  e  del  Consiglio  dei  Ministri  sono           
             stabiliti  rispettivamente  con  regolamento ministeriale e           
             con decreto del Presidente della  Repubblica  da  adottarsi           
             entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto           
             1988, n. 400".                                                        
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.           
             400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento           
             della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che           
             con   decreto   ministeriale   possano   essere    adottati           
             regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di           
             autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge           
             espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per           
             materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere           
             adottati con decreti interministeriali,  ferma restando  la           
             necessita' di    apposita  autorizzazione  da  parte  della           
             legge.  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non           
             possono dettare norme contrarie a  quelle  dei  regolamenti           
             emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al           
             Presidente del Consiglio  dei  Ministri  prima  della  loro           
             emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli           
             anzidetti  regolamenti,  che devono recare la denominazione           
             di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio           
             di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della           
             Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.                
             Nota all'art. 2:                                                      
              -  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile           
             1994, n.  338, con cui e' emanato il  "Regolamento  recante           
             semplificazione   del   procedimento   di  conferimento  di           
             incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri"  e'           
             stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta           
             Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994.                                  
             Nota all'art. 3:                                                      
              -  Per  il  testo  dell'art.  20,  comma  8,  del  decreto           
             legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, si rimanda alle note           
             alle premesse.                                                        
             Note all'art. 4:                                                      
              - Si trascrive il testo del  sesto  comma  dell'art.  5  e           
             degli  articoli  13 e 19 della legge 1 aprile 1981, n. 121,           
             recante:  "Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione   della           
             pubblica sicurezza":                                                  
              "L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o           
             del   direttore  generale,  ha  il  compito  di  verificare           
             l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro  e           
             del  direttore  generale;  riferire  sulla attivita' svolta           
             dagli  uffici  ed  organi  periferici  dell'Amministrazione           
             della   pubblica   sicurezza;   verificare l'efficienza dei           
             servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile".             
              "Art.  13  (Prefetto).  -   Il   prefetto   e'   autorita'           
             provinciale di pubblica sicurezza.                                    
              Il  prefetto  ha la responsabilita' generale dell'ordine e           
             della sicurezza pubblica  nella  provincia  e  sovraintende           
             all'attuazione delle direttive emanate in materia.                    
              Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e           
             delle  attivita'  degli  ufficiali  ed  agenti  di pubblica           
             sicurezza   nella   provincia,   promuovendo   le    misure           
             occorrenti.                                                           
              A  tali  fini  il  prefetto  deve  essere  tempestivamente           
             informato  dal  questore  e  dai   comandanti   provinciali           
             dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza su           
             quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza           
             pubblica nella provincia.                                             
              Il  prefetto  dispone  della  forza pubblica e delle altre           
             forze eventualmente poste a sua disposizione in  base  alle           
             leggi vigenti e ne coordina le attivita'.                             
              Il    prefetto    trasmette    al  Ministro   dell'interno           
             relazioni  sull'attivita'  delle  forze   di   polizia   in           
             riferimento ai compiti di cui al presente articolo.                   
              Il  prefetto  tiene  informato  il commissario del Governo           
             nella regione sui provvedimenti che  adotta  nell'esercizio           
             dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".                  
              "Art.  19  (Attribuzioni  del  Comitato  nazionale).  - Il           
             Comitato  esamina  ogni  questione  di  carattere  generale           
             relativa   alla  tutela  dell'ordine  e    della  sicurezza           
             pubblica e  all'ordinamento ed organizzazione  delle  forze           
             di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.              
               Il Comitato deve esprimersi:                                        
              a)  sugli  schemi  dei provvedimenti di carattere generale           
             concernenti le forze di polizia;                                      
              b)  sui  piani   per   l'attribuzione   delle   competenze           
             funzionali e territoriali alle forze di polizia;                      
              c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di           
             polizia;                                                              
              d)   sulla   pianificazione   dei   servizi   logistici  e           
             amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;             
              e)  sulla  pianificazione   della   dislocazione   e   del           
             coordinamento  delle  forze  di  polizia e dei loro servizi           
             tecnici;                                                              
              f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento,           
             la formazione e la  specializzazione  del  personale  delle           
             forze di polizia".                                                    
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29           
             ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,  dalla           
             legge  30  dicembre  1991,  n.  410, recante: "Disposizioni           
             urgenti per il coordinamento delle attivita' informative  e           
             investigative    nella   lotta   contro   la   criminalita'           
             organizzata":                                                         
              "Art.  1  (Consiglio  generale     per   la   lotta   alla           
             criminalita'   organizzata).   -  1.  Presso  il  Ministero           
             dell'interno e' istituito  il  Consiglio  generale  per  la           
             lotta   alla   criminalita'   organizzata,  presieduto  dal           
             Ministro   dell'interno   quale   responsabile    dell'alta           
             direzione  e  del  coordinamento  in  materia  di  ordine e           
             sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:                         
              a) dal capo  della  Polizia  -  direttore  generale  della           
             pubblica sicurezza;                                                   
              b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;                
              c)  dal  comandante  generale  del  Corpo della guardia di           
             finanza;                                                              
              d) dall'alto commissario per il coordinamento della  lotta           
             contro la delinquenza mafiosa;                                        
              e)  dal  direttore  del  Servizio per le informazioni e la           
             sicurezza democratica;                                                
              f)  dal  direttore  del  Servizio per le informazioni e la           
             sicurezza militare.                                                   
              2. Il Consiglio generale per la  lotta  alla  criminalita'           
             organizzata   provvede,  per  lo  specifico  settore  della           
             criminalita' organizzata, a:                                          
              a) definire e adeguare  gli  indirizzi  per  le  linee  di           
             prevenzione  anticrimine e per le  attivita' investigative,           
             determinando la ripartizione dei compiti tra  le  forze  di           
             polizia  per  aree,  settori  di  attivita' e tipologia dei           
             fenomeni criminali, tenuto conto dei  servizi  affidati  ai           
             relativi  uffici  e  strutture, e in primo luogo a quelli a           
             carattere  interforze,    operanti  a  livello  centrale  e           
             territoriale;                                                         
              b)  individuare  le  risorse,  i  mezzi  e le attrezzature           
             occorrenti al funzionamento dei  servizi  e  a  fissarne  i           
             criteri per razionalizzarne l'impiego;                                
              c)  verificare  periodicamente  i  risultati conseguiti in           
             relazione  agli  obiettivi  strategici  delineati  e   alle           
             direttive  impartite,  proponendo, ove  occorra, l'adozione           
             dei provvedimenti  atti a rimuovere carenze e disfunzioni e           
             ad accertare responsabilita' e inadempienze;                          
              d)  concorrere  a  determinare   le   direttive   per   lo           
             svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo           
             da   parte   dei   prefetti   dei  capoluoghi  di  regione,           
             nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.                          
              3. Il Consiglio  generale  emana  apposite  direttive,  da           
             attuarsi  a  cura  degli uffici e servizi appartenenti alle           
             singole forze di polizia, nonche'  dell'organismo  previsto           
             dall'art. 3.                                                          
              4.  All'Ufficio  per  il coordinamento e la pianificazione           
             delle forze di  polizia  del  Dipartimento  della  pubblica           
             sicurezza   sono   attribuite  le  funzioni  di  assistenza           
             tecnicoamministrativa e di segreteria del Consiglio".                 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1973,  nel           
             contesto della "Ricognizione delle posizioni dirigenziali e           
             delle  corrispondenti attribuzioni nell'ambito degli uffici           
             centrali  e   periferici   del   Ministero   dell'interno",           
             istituisce l'Ispettorato generale di amministrazione.                 
              -  Per  il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, si           
             rimanda alle note alle premesse.