Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1998
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 marzo 1998, n. 111.
Regolamento recante norme per l'istituzione del Servizio di
controllo interno del Ministero dell'interno e la disciplina dei
termini e delle modalita' di attuazione del procedimento di verifica
dei risultati dei dirigenti.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto 11 maggio 1995, n. 588, con il quale e'
stato adottato il regolamento di disciplina dei termini e delle
modalita' del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti
del Ministero dell'interno;
Considerata la necessita' - fermo restando quanto previsto dal
comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470 - di prevedere la istituzione, nell'ambito del
Ministero dell'interno, di un servizio di controllo interno;
Visto l'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. M/2113 del 4 marzo 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' istituito il Servizio di controllo interno del Ministero
dell'interno che opera in posizione di autonomia e risponde
esclusivamente al Ministro dell'interno.
2. Il Servizio di cui al comma 1 verifica, nei settori
amministrativocontabili e di gestione patrimoniale delle strutture
centrali e periferiche del Ministero dell'interno, mediante
valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta ed
economica gestione delle risorse, nonche' l'imparzialita' e il buono
andamento dell'azione amministrativa, e accerta la rispondenza dei
risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti
dalle disposizioni vigenti e dalle direttive ministeriali.
Art. 2.
1. Alla direzione del Servizio e' preposto un collegio di tre
membri costituito con decreto del Ministro dell'interno e composto da
due prefetti, non preposti ad una direzione generale, e da un terzo
componentescelto tra i professori universitari ordinari in materie
attinenti all'organizzazione amministrativa, nonche' tra esperti,
particolarmente qualificati, in tecniche di valutazione e nel
controllo di gestione. Il collegio dura in carica due anni.
2. Al Servizio e' assegnato, con decreto del Ministro dell'interno,
nell'ambito delle dotazioni organiche dell'amministrazione, un
apposito contingente di personale. Il Ministro dell'interno puo'
altresi' nominare, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, esperti in tecniche di valutazione
e nel controllo di gestione particolarmente qualificati, per le
esigenze di supporto all'attivita' del collegio di cui al comma 1.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Servizio di controllo
interno ha accesso agli atti inerenti ai settori di attivita' oggetto
di verifica ed a ogni altro documento amministrativo pertinente e
puo' richiedere, anche oralmente, informazioni alle singole strutture
amministrative del Ministero dell'interno.
4. Il collegio di cui al comma 1 riferisce almeno semestralmente al
Ministro dell'interno sui risultati dell'attivita' svolta dal
Servizio. Le relative relazioni sono contestualmente portate a
conoscenza del capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza e dei direttori generali.
Art. 3.
1. Il Ministro dell'interno, su proposta del collegio di cui
all'articolo 2, sentito il consiglio di amministrazione, determina
annualmente i programmi del Servizio di controllo interno,
specificando i relativi parametri di riferimento. Con le stesse
modalita' il Ministro puo' aggiornare i programmi nel corso
dell'anno.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il Ministro dell'interno
determina, altresi', i parametri di riferimento dell'attivita' di
verifica rimessa allo stesso Ministro ai sensi dell'articolo 20,
comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, all'inizio di ogni
anno e comunque non oltre il 31 marzo, il capo della Polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza e i direttori generali
presentano al Ministro dell'interno una relazione sull'attivita'
svolta nell'anno precedente dagli uffici di livello dirigenziale
dipendenti nei settori esclusi dai programmi del Servizio di
controllo interno di cui al comma 1. Le operazioni di verifica sono
completate entro il 30 giugno.
Art. 4.
1. Restano fermi i compiti di cui agli articoli 5, sesto comma, 13
e 19 della legge 1 aprile 1981, n. 121, all'articolo 1 del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, nonche' le attribuzioni
dell'Ispettorato generale di amministrazione costituito con decreto
del Ministro dell'interno del 2 agosto 1973.
2. Il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 marzo 1998
Il Ministro: Napolitano
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 183
____________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, recante
il "Regolamento di disciplina dei termini e delle
modalita' del procedimento di verifica dei risultati dei
dirigenti del Ministero dell'interno", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996.
- Si trascrive il testo dei commi 2 e 8 dell'art. 20 del
D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421",
come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 18 novembre 1993,
n. 470:
"2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non
esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o
nuclei di valutazione, con il compito di verificare,
mediante valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta
ed economica gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno
annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice,
i parametri di riferimento del controllo".
"8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal
Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i
dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione
del procedimento di verifica dei risultati da parte del
Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e
con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi
entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che
con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli
anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione
di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 338, con cui e' emanato il "Regolamento recante
semplificazione del procedimento di conferimento di
incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri" e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 20, comma 8, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note
alle premesse.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo del sesto comma dell'art. 5 e
degli articoli 13 e 19 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
recante: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza":
"L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o
del direttore generale, ha il compito di verificare
l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e
del direttore generale; riferire sulla attivita' svolta
dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei
servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile".
"Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita'
provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e
della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e
delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente
informato dal questore e dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle
leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno
relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in
riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo
nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
"Art. 19 (Attribuzioni del Comitato nazionale). - Il
Comitato esamina ogni questione di carattere generale
relativa alla tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica e all'ordinamento ed organizzazione delle forze
di polizia ad esso sottoposta dal Ministro dell'interno.
Il Comitato deve esprimersi:
a) sugli schemi dei provvedimenti di carattere generale
concernenti le forze di polizia;
b) sui piani per l'attribuzione delle competenze
funzionali e territoriali alle forze di polizia;
c) sulla pianificazione finanziaria relativa alle forze di
polizia;
d) sulla pianificazione dei servizi logistici e
amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
e) sulla pianificazione della dislocazione e del
coordinamento delle forze di polizia e dei loro servizi
tecnici;
f) sulle linee generali per l'istruzione, l'addestramento,
la formazione e la specializzazione del personale delle
forze di polizia".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, recante: "Disposizioni
urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e
investigative nella lotta contro la criminalita'
organizzata":
"Art. 1 (Consiglio generale per la lotta alla
criminalita' organizzata). - 1. Presso il Ministero
dell'interno e' istituito il Consiglio generale per la
lotta alla criminalita' organizzata, presieduto dal
Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta
direzione e del coordinamento in materia di ordine e
sicurezza pubblica. Il Consiglio e' composto:
a) dal capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza;
b) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) dal comandante generale del Corpo della guardia di
finanza;
d) dall'alto commissario per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza mafiosa;
e) dal direttore del Servizio per le informazioni e la
sicurezza democratica;
f) dal direttore del Servizio per le informazioni e la
sicurezza militare.
2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita'
organizzata provvede, per lo specifico settore della
criminalita' organizzata, a:
a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di
prevenzione anticrimine e per le attivita' investigative,
determinando la ripartizione dei compiti tra le forze di
polizia per aree, settori di attivita' e tipologia dei
fenomeni criminali, tenuto conto dei servizi affidati ai
relativi uffici e strutture, e in primo luogo a quelli a
carattere interforze, operanti a livello centrale e
territoriale;
b) individuare le risorse, i mezzi e le attrezzature
occorrenti al funzionamento dei servizi e a fissarne i
criteri per razionalizzarne l'impiego;
c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi strategici delineati e alle
direttive impartite, proponendo, ove occorra, l'adozione
dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni e
ad accertare responsabilita' e inadempienze;
d) concorrere a determinare le direttive per lo
svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo
da parte dei prefetti dei capoluoghi di regione,
nell'ambito dei poteri delegati agli stessi.
3. Il Consiglio generale emana apposite direttive, da
attuarsi a cura degli uffici e servizi appartenenti alle
singole forze di polizia, nonche' dell'organismo previsto
dall'art. 3.
4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle forze di polizia del Dipartimento della pubblica
sicurezza sono attribuite le funzioni di assistenza
tecnicoamministrativa e di segreteria del Consiglio".
- Il decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1973, nel
contesto della "Ricognizione delle posizioni dirigenziali e
delle corrispondenti attribuzioni nell'ambito degli uffici
centrali e periferici del Ministero dell'interno",
istituisce l'Ispettorato generale di amministrazione.
- Per il decreto ministeriale 11 maggio 1995, n. 588, si
rimanda alle note alle premesse.