Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1998

 

                     MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO                            
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
   DECRETO 14 aprile 1998.                                                         
     Riapertura delle operazioni di  sottoscrizione dei buoni del Tesoro           
   poliennali  5%, di  durata  quinquennale, con  godimento 15  febbraio           
   1998, nona e decima tranche.                                                    
                                                                                   
                   IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                            
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
     Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in           
   virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno           
   finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite           
   annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio           
   di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro           
   poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;           
     Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito           
   nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra           
   l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate           
   ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli           
   da emettere in lire, in ECU o in altre valute;                                  
     Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio           
   secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di           
   titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6           
   agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali           
   in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle           
   disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette           
   operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al           
   fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,           
   rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i           
   richiedenti;                                                                    
     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del           
   bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in           
   particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il           
   limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;            
     Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 6           
   aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;             
     Visti i propri decreti in data 11 e 23 febbraio, 9 e 25 marzo 1998,           
   con i quali  e' stata disposta l'emissione delle  prime otto tranches           
   dei buoni dei Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003;                     
     Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,           
   disporre  l'emissione di  una  nona tranche  dei  predetti buoni  del           
   Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;                   
     Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato           
   nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,           
   il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in           
   titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno           
   accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del           
   tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli           
   di Stato;                                                                       
     Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la           
   contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23           
   maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;                                
     Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con           
   decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed           
   aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,           
   n. 74;                                                                          
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,           
   n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  nona tranche dei  buoni del           
   Tesoro  poliennali  5%  -  15 febbraio  1998/2003,  fino  all'importo           
   massimo  di  nominali   lire  4.000  miliardi,  di   cui  al  decreto           
   ministeriale dell'11  febbraio 1998,  citato nelle  premesse, recante           
   l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.                     
     Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano           
   ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e           
   modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 11           
   febbraio 1998, ed,  in particolare, quelle di cui  all'art. 1, quinto           
   comma,  e all'art.  17,  riguardanti le  operazioni  di reimpiego  di           
   titoli nominativi rimborsabili  o di investimenti di  capitali di cui           
   alle premesse, che avranno inizio il 17 aprile 1998 e termineranno il           
   giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito           
   pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.                 
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al           
   precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle           
   modalita'  indicate  negli   articoli  7  e  8   del  citato  decreto           
   ministeriale dell'11  febbraio 1998,  entro le ore  13 del  giorno 15           
   aprile 1998.                                                                    
     Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno           
   prese in considerazione.                                                        
     Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle           
   offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di           
   cui agli  articoli 9, 10 e  11 del medesimo decreto  dell'11 febbraio           
   1998.                                                                           
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al           
   precedente art. 2,  avra' inizio, in base all'art.  4, secondo comma,           
   del decreto ministeriale 24 febbraio  1994, citato nelle premesse, il           
   collocamento della  decima tranche dei  titoli stessi per  un importo           
   massimo del 10 per cento  dell'ammontare nominale indicato all'art. 1           
   del  presente decreto;  tale tranche  sara' riservata  agli operatori           
   "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della           
   nona  tranche e  verra'  assegnata con  le  modalita' indicate  negli           
   articoli 12 e  13 del citato decreto dell'11 febbraio  1998 in quanto           
   applicabili.                                                                    
     Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento           
   supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore           
   17 del giorno 15 aprile 1998.                                                   
     Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno           
   prese in considerazione.                                                        
     L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel           
   collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei           
   titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime           
   tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art.           
   1 del presente decreto, ed  il totale assegnato, nelle medesime aste,           
   agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento           
   supplementare.                                                                  
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     Il regolamento dei  titoli sottoscritti in asta  e nel collocamento           
   supplementare,  sara' effettuato  dagli operatori  assegnatari il  17           
   aprile  1998, al  prezzo di  aggiudicazione e  con corresponsione  di           
   dietimi d'interesse lordi per sessantadue giorni.                               
     A  tal fine,  la  Banca  d'Italia provvedera'  ad  inserire in  via           
   automatica    detti   regolamenti    nella   procedura    giornaliera           
   "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.                
     Il  versamento all'entrata  del bilancio  statale del  controvalore           
   dell'emissione  e  relativi  dietimi  sara'  effettuato  dalla  Banca           
   d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 1998.                                     
     A fronte  di tali  versamenti, la sezione  di Roma  della tesoreria           
   provinciale dello  Stato rilascera' separate quietanze  di entrata al           
   bilancio dello Stato, con imputazione  al capo X, capitolo 5100, art.           
   3,  per  l'importo relativo  al  controvalore  dell'emissione, ed  al           
   capitolo 3242 per  quello relativo ai dietimi  d'interesse dovuti, al           
   lordo.                                                                          
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     Gli  oneri  per  interessi   relativi  all'anno  finanziario  1998,           
   valutati in L. 100.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello           
   stato di previsione  della spesa del Ministero del  tesoro per l'anno           
   stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.                     
     L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario           
   2003, fara'  carico al  capitolo che verra'  iscritto nello  stato di           
   previsione della spesa del Ministero  del tesoro per l'anno stesso, e           
   corrispondente al capitolo 9502 dello  stato di previsione per l'anno           
   in corso.                                                                       
     Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio           
   centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'           
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                  
      Roma, 14 aprile 1998                                                         
                                                     Il Ministro: Ciampi           
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