Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1998
DECRETO 14 aprile 1998.
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro
poliennali 8,75%, di durata decennale, con godimento 1 luglio 1996,
diciassettesima e diciottesima tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio
secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio,
rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i
richiedenti;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;
Visti i propri decreti in data 24 giugno, 11 e 25 luglio, 13 e 26
agosto, 11 e 24 settembre, 10 ottobre 1996, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 8,75% - 1 luglio 1996/2006;
Visto, in particolare, l'art. 3, terzo comma, del citato decreto
ministeriale 24 giugno 1996, nel quale si prevede che la riapertura
dell'emissione puo' avvenire anche nel corso degli anni successivi;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti
buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in
contanti;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali 8,75% - 1 luglio 1996/2006, fino
all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al
decreto ministerialedel 24 giugno 1996, citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24
giugno 1996, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto
comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli
nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle
premesse, che avranno inizio il 17 aprile 1998 e termineranno il
giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.
Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto,
scadute il 1 gennaio 1997, 1 luglio 1997 e 1 gennaio 1998, non
verranno corrisposte ai sottoscrittori.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al
precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto
ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 15 aprile
1998.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 2, avra' inizio, in base all'art. 4, secondo comma,
del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il
collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un
importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato
all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara' riservata agli
operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato
all'asta della diciassettesima tranche e verra' assegnata con le
modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24
giugno 1996, in quanto applicabili.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 15 aprile 1998.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare, sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 17
aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per centosei giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore
dell'emissione e relativi dietimi sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 1998.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art.
3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al
capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al
lordo.
Art. 5.
A parziale modifica di quanto stabilito dal decreto ministeriale 24
giugno 1996:
il primo comma dell'art. 3 e' sostituito dai seguenti:
"Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento
degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in
unica soluzione il 1 luglio 2006, ai buoni emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239.
Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti
verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu'
vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di
frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo
relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti
relativi agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione o
per divisione, utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di
arrotondamento sopra illustrato, sulla base dell'importo afferente al
suddetto taglio teorico.
Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti
verranno effettuati con le modalita' di arrotondamento indicate nel
precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran
libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi
di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno
determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso
minimo iscrivibile";
il primo comma dell'art. 5 e' cosi' modificato:
"Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare
iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che
esercitano le attivita' indicate nei punti a), b), c) e d) dell'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti
operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione
della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi";
il terzo comma dell'art. 6 e' cosi' modificato:
"A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%".
Art. 6.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998,
valutati in L. 87.500.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario
2006, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e
corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno
in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 1998
Il Ministro: Ciampi