Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1998

 


   DECRETO 14 aprile 1998.                                                         
     Riapertura delle operazioni di  sottoscrizione dei buoni del Tesoro           
   poliennali 8,75%, di  durata decennale, con godimento  1 luglio 1996,           
   diciassettesima e diciottesima tranche.                                         
                                                                                   
                   IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                            
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
     Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in           
   virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno           
   finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite           
   annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio           
   di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro           
   poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;           
     Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito           
   nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra           
   l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate           
   ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli           
   da emettere in lire, in ECU o in altre valute;                                  
     Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio           
   secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di           
   titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6           
   agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali           
   in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle           
   disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette           
   operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al           
   fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,           
   rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i           
   richiedenti;                                                                    
     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del           
   bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in           
   particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il           
   limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;            
     Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 6           
   aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;             
     Visti i propri decreti  in data 24 giugno, 11 e 25  luglio, 13 e 26           
   agosto, 11  e 24  settembre, 10  ottobre 1996, con  i quali  e' stata           
   disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro           
   poliennali 8,75% - 1 luglio 1996/2006;                                          
     Visto, in  particolare, l'art. 3,  terzo comma, del  citato decreto           
   ministeriale 24 giugno  1996, nel quale si prevede  che la riapertura           
   dell'emissione puo' avvenire anche nel corso degli anni successivi;             
     Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,           
   disporre  l'emissione di  una  diciassettesima  tranche dei  predetti           
   buoni  del  Tesoro  poliennali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in           
   contanti;                                                                       
     Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato           
   nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,           
   il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in           
   titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno           
   accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del           
   tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli           
   di Stato;                                                                       
     Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la           
   contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23           
   maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;                                
     Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con           
   decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed           
   aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,           
   n. 74;                                                                          
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,           
   n. 526,  e' disposta l'emissione  di una diciassettesima  tranche dei           
   buoni  del  Tesoro  poliennali  8,75%  -  1  luglio  1996/2006,  fino           
   all'importo  massimo  di nominali  lire  2.000  miliardi, di  cui  al           
   decreto  ministerialedel  24  giugno  1996,  citato  nelle  premesse,           
   recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.             
     Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano           
   ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e           
   modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 24           
   giugno 1996,  ed, in  particolare, quelle di  cui all'art.  1, quinto           
   comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli           
   nominativi rimborsabili  o di  investimenti di  capitali di  cui alle           
   premesse,  che avranno  inizio il  17 aprile  1998 e  termineranno il           
   giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito           
   pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.                 
     Le  prime tre  cedole dei  buoni  emessi con  il presente  decreto,           
   scadute  il 1  gennaio 1997,  1  luglio 1997  e 1  gennaio 1998,  non           
   verranno corrisposte ai sottoscrittori.                                         
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     Le  offerte  degli  operatori  relative  alla  tranche  di  cui  al           
   precedente  art.  1,  dovranno   pervenire,  con  l'osservanza  delle           
   modalita'  indicate  negli   articoli  7  e  8   del  citato  decreto           
   ministeriale del 24 giugno 1996, entro le ore 13 del giorno 15 aprile           
   1998.                                                                           
     Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno           
   prese in considerazione.                                                        
     Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle           
   offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di           
   cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 giugno 1996.           
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al           
   precedente art. 2,  avra' inizio, in base all'art.  4, secondo comma,           
   del decreto ministeriale 24 febbraio  1994, citato nelle premesse, il           
   collocamento  della diciottesima  tranche  dei titoli  stessi per  un           
   importo  massimo del  10 per  cento dell'ammontare  nominale indicato           
   all'art. 1  del presente decreto;  tale tranche sara'  riservata agli           
   operatori  "specialisti in  titoli  di Stato"  che hanno  partecipato           
   all'asta  della diciassettesima  tranche  e verra'  assegnata con  le           
   modalita' indicate negli  articoli 12 e 13 del citato  decreto del 24           
   giugno 1996, in quanto applicabili.                                             
     Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento           
   supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore           
   17 del giorno 15 aprile 1998.                                                   
     Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno           
   prese in considerazione.                                                        
     L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel           
   collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei           
   titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime           
   tre aste dei B.T.P. decennali, ivi  compresa quella di cui all'art. 1           
   del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,           
   agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento           
   supplementare.                                                                  
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     Il regolamento dei  titoli sottoscritti in asta  e nel collocamento           
   supplementare,  sara' effettuato  dagli operatori  assegnatari il  17           
   aprile  1998, al  prezzo di  aggiudicazione e  con corresponsione  di           
   dietimi d'interesse lordi per centosei giorni.                                  
     A  tal fine,  la  Banca  d'Italia provvedera'  ad  inserire in  via           
   automatica    detti   regolamenti    nella   procedura    giornaliera           
   "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.                
     Il  versamento all'entrata  del bilancio  statale del  controvalore           
   dell'emissione  e  relativi  dietimi  sara'  effettuato  dalla  Banca           
   d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 1998.                                     
     A fronte  di tali  versamenti, la sezione  di Roma  della tesoreria           
   provinciale dello  Stato rilascera' separate quietanze  di entrata al           
   bilancio dello Stato, con imputazione  al capo X, capitolo 5100, art.           
   3,  per  l'importo relativo  al  controvalore  dell'emissione, ed  al           
   capitolo 3242 per  quello relativo ai dietimi  d'interesse dovuti, al           
   lordo.                                                                          
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     A parziale modifica di quanto stabilito dal decreto ministeriale 24           
   giugno 1996:                                                                    
      il primo comma dell'art. 3 e' sostituito dai seguenti:                       
     "Ferme  restando le  disposizioni vigenti  relative alle  esenzioni           
   fiscali  in materia  di debito  pubblico, relativamente  al pagamento           
   degli interessi e  al rimborso del capitale che  verra' effettuato in           
   unica soluzione  il 1 luglio  2006, ai  buoni emessi con  il presente           
   decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile           
   1996, n. 239.                                                                   
     Per quanto  riguarda i  titoli al  portatore, i  suddetti pagamenti           
   verranno  effettuati arrotondando,  se necessario,  alle 5  lire piu'           
   vicine,  per eccesso  o  per  difetto, a  seconda  che  si tratti  di           
   frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo           
   relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti           
   relativi agli  altri tagli  verra' determinato per  moltiplicazione o           
   per  divisione, utilizzando,  se del  caso, il  medesimo criterio  di           
   arrotondamento sopra illustrato, sulla base dell'importo afferente al           
   suddetto taglio teorico.                                                        
     Per  quanto  riguarda i  titoli  nominativi,  i medesimi  pagamenti           
   verranno effettuati  con le modalita' di  arrotondamento indicate nel           
   precedente comma  e con  riferimento al  minimo iscrivibile  nel Gran           
   libro del debito pubblico. I  pagamenti relativi ai titoli nominativi           
   di  capitale  nominale  multiplo del  minimo  iscrivibile,  verrannno           
   determinati  per  moltiplicazione  del valore  relativo  allo  stesso           
   minimo iscrivibile";                                                            
      il primo comma dell'art. 5 e' cosi' modificato:                              
     "Possono  partecipare  all'asta  in  veste di  operatori  la  Banca           
   d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare           
   iscritte  nell'apposito   albo  istituito   presso  la   CONSOB,  che           
   esercitano le attivita' indicate nei punti  a), b), c) e d) dell'art.           
   1, comma  3, del decreto  legislativo 23  luglio 1996, n.  415. Detti           
   operatori  partecipano in  proprio e  per conto  terzi, ad  eccezione           
   della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi";             
      il terzo comma dell'art. 6 e' cosi' modificato:                              
     "A rimborso  delle spese sostenute  e a compenso del  servizio reso           
   sara'  riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,   sull'intero  ammontare           
   nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%".            
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     Gli  oneri  per  interessi   relativi  all'anno  finanziario  1998,           
   valutati in L.  87.500.000.000 faranno carico al  capitolo 4675 dello           
   stato di previsione  della spesa del Ministero del  tesoro per l'anno           
   stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.                     
     L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario           
   2006, fara'  carico al  capitolo che verra'  iscritto nello  stato di           
   previsione della spesa del Ministero  del tesoro per l'anno stesso, e           
   corrispondente al capitolo 9502 dello  stato di previsione per l'anno           
   in corso.                                                                       
     Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio           
   centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'           
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                  
      Roma, 14 aprile 1998                                                         
                                                     Il Ministro: Ciampi