Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1998
DECRETO 14 aprile 1998.
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, di durata
triennale, con godimento 15 aprile 1998, prima e seconda tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio
secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio,
rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i
richiedenti;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001, da destinare a sottoscrizioni
in contanti; detta emissione e' incrementabile per le suddette
operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare
per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio
secondo;
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del
Tesoro poliennali 4,5% - 15 aprile 1998/2001, fino all'importo
massimo di lire 5.000 miliardi nominali, da destinare a
sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24
febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di
assegnazione di cui ai predetti articoli e' prevista automaticamente
l'emissione dellaseconda tranche dei buoni, per un importo massimo
del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo
comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
L'importo indicato nel comma primo del presente articolo e'
incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.
I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,5%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di
ogni anno di durata del prestito.
Art. 2.
I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono
costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10
milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10
miliardi di capitale nominale.
Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente,
ciascuna tranche del prestito e' rappresentata da un certificato
globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo
nominale emesso, da custodire nei depositi della "gestione
centralizzata" in essere presso la Banca d'Italia. I certificati
provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della
"gestione centralizzata".
I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non e' stata
richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla
custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma
precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un
unico certificato al portatore.
Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 129 del 4
giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei
titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti
puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei
titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa
essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili
nella "gestione centralizzata", la consegna avverra' nei tempi
tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli
stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma
precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.
In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di
cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli
nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale
cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di
tali titoli nominativi, e' previsto l'allestimento di titoli al
portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.
Sui nuovi buoni al portatore e' ammessa la riunione a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati
per il tramutamento al nome.
I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto,
essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da
vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima
persona o del medesimo ente.
I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati
nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento
degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in
unica soluzione il 15 aprile 2001, ai buoni emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239.
Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti
verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu'
vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di
frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo
relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti
relativi agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione o
per divisione - utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di
arrotondamento sopra illustrato - sulla base dell'importo afferente
al suddetto taglio teorico.
Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti
verranno effettuati con le modalita' di arrotondamento indicate nel
precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran
libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi
di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verranno
determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso
minimo iscrivibile.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
Art. 4.
I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai
quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul
debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel
Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 aprile 1998 e su
di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore,
tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.
Art. 5.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca
d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare
iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che
esercitano le attivita' indicate nei punti a), b), c) e d) dell'art.
1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti
operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione
della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
Art. 6.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia
correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".
Art. 7.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.
In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le
quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.
Art. 8.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
13 del giorno 15 aprile 1998, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale interbancaria con le modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
La Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per
conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo,
inserito in busta chiusa.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.
Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal
Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale
verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in
asta agli "specialisti".
Art. 10.
Poiche', ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza
l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in
considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste
effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si
determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.
Art. 11.
L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
Art. 12.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli precedenti avra' inizio il collocamento della seconda
tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 15 aprile 1998.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al precedente art. 8 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore all'intero importo del collocamento supplementare.
Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario
minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali
richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
Art. 13.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma
dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di cui al
comma precedente.
Art. 14.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 17
aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi di interesse lordi per 2 giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Art. 15.
Il 17 aprile 1998 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
Sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del
capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione
d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,5% annuo lordo, dovuto
allo Stato, per 2 giorni.
La predetta Sezione di tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo
al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello
relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 16.
La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del
precedente art. 2 sara' effettuata presso l'amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.
La Banca d'Italia indichera' alla Direzione generale del tesoro -
Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo
alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del
prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei
buoni al portatore da spedire alle singole Sezioni di tesoreria
provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca
d'Italia stessa.
La consegna dei buoni al portatore avra' inizio dalla data che
sara' resa nota mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca
d'Italia provvedera' alla restituzione, previo annullamento, dei
certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.
Art. 17.
Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione
generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria
centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico,
mediante versamento del contante o su presentazione di titoli
nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.
Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base
alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 4,5% 15
aprile 1998/2001. Dette operazioni avranno inizio il 17 aprile 1998 e
termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della
prossima emissione.
La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette
sottoscrizioni, rilascera' quietanze di versamento al bilancio dello
Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante
dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni
nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle
quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da
reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirera', per il
successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza
tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione,
nonche' l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a
lire centomila del titolo presentato; sara' applicata, in quanto
dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239
del 1996.
Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle
somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui
trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni
vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.
Art. 18.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi titoli e'
esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita'
e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si
intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.
Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sara',
per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della
legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.
Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti
in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in
carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi
valori.
Art. 19.
La contabilita' relativa all'operazione di cui al presente decreto
sara' resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione
generale del tesoro.
Art. 20.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998,
valutati in lire 112.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario
2001, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e
corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno
in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 1998
Il Ministro: Ciampi