Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1998

 


  
   DECRETO 14 aprile 1998.                                                         
     Emissione  dei   buoni  del  Tesoro  poliennali   4,5%,  di  durata           
   triennale, con godimento 15 aprile 1998, prima e seconda tranche.               
                                                                                   
                   IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                            
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
     Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in           
   virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno           
   finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite           
   annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio           
   di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro           
   poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;           
     Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito           
   nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra           
   l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate           
   ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli           
   da emettere in lire, in ECU o in altre valute;                                  
     Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio           
   secondo,  cura normalmente  operazioni  di reimpiego  di capitali  di           
   titoli  nominativi rimborsabili,  di  cui all'art.  2  della legge  6           
   agosto 1966, n.  651, nonche' operazioni di  investimenti di capitali           
   in  titoli  nominativi  per  conto   di  enti  morali  in  base  alle           
   disposizioni vigenti  e ritenuto di  utilizzare gli importi  di dette           
   operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al           
   fine  di  conseguire  maggiore   speditezza  nel  predetto  servizio,           
   rendendolo,  nel  contempo,  economicamente piu'  vantaggioso  per  i           
   richiedenti;                                                                    
     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del           
   bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in           
   particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il           
   limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;            
     Tenuto conto che l'importo delle  emissioni effettuate a tutto il 6           
   aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;             
     Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,           
   disporre  l'emissione  di  una  prima tranche  di  buoni  del  Tesoro           
   poliennali 4,5% - 15 aprile  1998/2001, da destinare a sottoscrizioni           
   in  contanti;  detta  emissione  e' incrementabile  per  le  suddette           
   operazioni di reimpiego  o di investimenti di  capitali da effettuare           
   per  il  tramite  della  Direzione generale  del  tesoro  -  Servizio           
   secondo;                                                                        
     Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato           
   nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,           
   il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in           
   titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno           
   accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del           
   tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli           
   di Stato;                                                                       
     Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la           
   contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23           
   maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;                                
     Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con           
   decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed           
   aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,           
   n. 74;                                                                          
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,           
   n. 526,  e' disposta l'emissione  di una  prima tranche di  buoni del           
   Tesoro  poliennali  4,5%  -  15 aprile  1998/2001,  fino  all'importo           
   massimo   di   lire  5.000   miliardi   nominali,   da  destinare   a           
   sottoscrizioni  in contanti  al prezzo  di aggiudicazione  risultante           
   dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.                               
     I  buoni   sono  emessi  senza   indicazione  di  prezzo   base  di           
   collocamento e vengono attribuiti  con il sistema dell'asta marginale           
   riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla           
   procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.             
     In  base all'art.  4, secondo  comma, del  decreto ministeriale  24           
   febbraio 1994, citato  nelle premesse, al termine  della procedura di           
   assegnazione di cui ai  predetti articoli e' prevista automaticamente           
   l'emissione dellaseconda  tranche dei  buoni, per un  importo massimo           
   del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo           
   comma, da assegnare  agli operatori "specialisti in  titoli di Stato"           
   con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.                         
     Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e           
   danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative           
   operazioni.                                                                     
     L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'           
   incrementabile di lire 10  miliardi, da destinare esclusivamente alle           
   operazioni  di  reimpiego  di  titoli nominativi  rimborsabili  o  di           
   investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per           
   il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.              
     I nuovi buoni  fruttano l'interesse annuo lordo  del 4,5%, pagabile           
   in due  semestralita' posticipate, il 15  aprile ed il 15  ottobre di           
   ogni anno di durata del prestito.                                               
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     I buoni del  Tesoro poliennali emessi con il  presente decreto sono           
   costituiti da  titoli al portatore  nei tagli  da lire 5  milioni, 10           
   milioni,  50 milioni,  100  milioni,  500 milioni,  1  miliardo e  10           
   miliardi di capitale nominale.                                                  
     Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente,           
   ciascuna  tranche del  prestito  e' rappresentata  da un  certificato           
   globale  provvisorio,  al  portatore,   di  valore  pari  all'importo           
   nominale   emesso,  da   custodire  nei   depositi  della   "gestione           
   centralizzata"  in essere  presso  la Banca  d'Italia. I  certificati           
   provvisori  non hanno  circolazione  al di  fuori  del sistema  della           
   "gestione centralizzata".                                                       
     I  titoli per  i  quali  in sede  di  sottoscrizione  non e'  stata           
   richiesta la  consegna materiale,  e che  quindi sono  destinati alla           
   custodia  nei  depositi   della  Banca  d'Italia  di   cui  al  comma           
   precedente, possono essere rappresentati, in  tutto o in parte, da un           
   unico certificato al portatore.                                                 
     Ai sensi dei decreti ministeriali 27  maggio 1993 e 5 gennaio 1995,           
   pubblicati, rispettivamente,  nelle Gazzette  Ufficiali n. 129  del 4           
   giugno 1993  e n.  10 del  13 gennaio  1995, ciascun  depositante dei           
   titoli immessi nel  sistema centralizzato di cui  ai commi precedenti           
   puo' chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei           
   titoli di  propria pertinenza. Ove  la richiesta di ritiro  non possa           
   essere  immediatamente  soddisfatta  con i  quantitativi  disponibili           
   nella  "gestione  centralizzata",  la  consegna  avverra'  nei  tempi           
   tecnici  necessari  per l'allestimento  e  la  spedizione dei  titoli           
   stessi,  previo  frazionamento  del   certificato  di  cui  al  comma           
   precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.                 
     In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per           
   il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di           
   cui  al   successivo  art.  17,  possono   essere  rilasciati  titoli           
   nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale           
   cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di           
   tali  titoli  nominativi, e'  previsto  l'allestimento  di titoli  al           
   portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.                     
     Sui  nuovi buoni  al portatore  e' ammessa  la riunione  a semplice           
   richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli           
   di taglio inferiore; i titoli  al portatore possono essere presentati           
   per il tramutamento al nome.                                                    
     I  buoni  nominativi potranno,  su  domanda  degli aventi  diritto,           
   essere divisi in  altri titoli nominativi e, se non  siano gravati da           
   vincoli differenti,  potranno essere  riuniti al nome  della medesima           
   persona o del medesimo ente.                                                    
     I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con           
   successivo decreto.                                                             
     I segni  caratteristici dei titoli nominativi  sono quelli indicati           
   nel decreto ministeriale 29  novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta           
   Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.                                          
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni           
   fiscali  in materia  di debito  pubblico, relativamente  al pagamento           
   degli interessi e  al rimborso del capitale che  verra' effettuato in           
   unica soluzione  il 15 aprile 2001,  ai buoni emessi con  il presente           
   decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile           
   1996, n. 239.                                                                   
     Per quanto  riguarda i  titoli al  portatore, i  suddetti pagamenti           
   verranno  effettuati arrotondando,  se necessario,  alle 5  lire piu'           
   vicine,  per eccesso  o  per  difetto, a  seconda  che  si tratti  di           
   frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo           
   relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti           
   relativi agli  altri tagli  verra' determinato per  moltiplicazione o           
   per divisione  - utilizzando,  se del caso,  il medesimo  criterio di           
   arrotondamento sopra  illustrato - sulla base  dell'importo afferente           
   al suddetto taglio teorico.                                                     
     Per  quanto  riguarda i  titoli  nominativi,  i medesimi  pagamenti           
   verranno effettuati  con le modalita' di  arrotondamento indicate nel           
   precedente comma  e con  riferimento al  minimo iscrivibile  nel Gran           
   libro del debito pubblico. I  pagamenti relativi ai titoli nominativi           
   di  capitale  nominale  multiplo  del  minimo  iscrivibile,  verranno           
   determinati  per  moltiplicazione  del valore  relativo  allo  stesso           
   minimo iscrivibile.                                                             
     Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo comma,  del  richiamato  decreto           
   legislativo  n.   239  del  1996,   nel  caso  di   riapertura  delle           
   sottoscrizioni  dell'emissione di  cui al  presente decreto,  ai fini           
   dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art. 2  del           
   medesimo provvedimento  legislativo alla  differenza fra  il capitale           
   nominale dei titoli da rimborsare  ed il prezzo di aggiudicazione, il           
   prezzo  di riferimento  rimane quello  di aggiudicazione  della prima           
   tranche del prestito.                                                           
     La riapertura  della presente  emissione potra' avvenire  anche nel           
   corso degli anni successivi a quello  in corso; in tal caso l'importo           
   relativo  concorrera'   al  raggiungimento  del  limite   massimo  di           
   indebitamento previsto per gli anni stessi.                                     
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     I buoni  del Tesoro poliennali  emessi con il presente  decreto, ai           
   quali si  applicano le disposizioni  del testo unico delle  leggi sul           
   debito  pubblico,   approvato  con   decreto  del   Presidente  della           
   Repubblica 14  febbraio 1963, n.  1343 ed aggiornato con  decreto del           
   Presidente della Repubblica  15 marzo 1984, n. 74,  sono iscritti nel           
   Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 aprile 1998 e su           
   di  essi sono  consentite, con  l'osservanza delle  norme in  vigore,           
   tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.                      
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca           
   d'Italia, le banche, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare           
   iscritte  nell'apposito   albo  istituito   presso  la   CONSOB,  che           
   esercitano le attivita' indicate nei punti  a), b), c) e d) dell'art.           
   1, comma  3 del  decreto legislativo  23 luglio  1996, n.  415. Detti           
   operatori  partecipano in  proprio e  per conto  terzi, ad  eccezione           
   della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.              
     La Banca  d'Italia e' autorizzata a  stipulare apposite convenzioni           
   con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la           
   Rete nazionale interbancaria.                                                   
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     L'esecuzione delle  operazioni relative  al collocamento  dei buoni           
   del Tesoro  poliennali di  cui al presente  decreto e'  affidata alla           
   Banca d'Italia.                                                                 
     I  rapporti  tra  il  Ministero  del tesoro  e  la  Banca  d'Italia           
   correlati  all'effettuazione delle  aste  tramite  la Rete  nazionale           
   interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.                           
     A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso           
   sara'  riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,   sull'intero  ammontare           
   nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.             
     Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,           
   verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti           
   all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca           
   d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di non  applicare  alcun  onere  di           
   intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,           
   senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.                   
     L'ammontare della  provvigione sara'  scritturato dalle  sezioni di           
   tesoreria fra i "pagamenti da regolare".                                        
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                                                                   
     Le  offerte degli  operatori, fino  ad  un massimo  di tre,  devono           
   contenere  l'indicazione dell'importo  dei buoni  che essi  intendono           
   sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.                                    
     I  prezzi indicati  dagli operatori  devono variare  di un  importo           
   minimo  di un  centesimo  di lira;  eventuali  variazioni di  importo           
   diverso vengono arrotondate per eccesso.                                        
     Ciascuna offerta  non deve essere  inferiore a lire 100  milioni di           
   capitale  nominale; eventuali  offerte  di importo  non multiplo  del           
   taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.            
     In  sede di  partecipazione  all'asta potranno  essere indicate  le           
   filiali della  Banca d'Italia, sino ad  un massimo di tre,  presso le           
   quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.                
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                                                                                   
     Le offerte di  ogni singolo operatore relative alla  tranche di cui           
   al primo comma  del precedente art. 1 devono pervenire,  entro le ore           
   13 del giorno 15 aprile 1998, esclusivamente mediante trasmissione di           
   richiesta telematica da indirizzare  alla Banca d'Italia tramite Rete           
   nazionale  interbancaria con  le modalita'  tecniche stabilite  dalla           
   Banca d'Italia medesima.                                                        
     La Banca d'Italia presentera'  la propria richiesta, unicamente per           
   conto  terzi,  entro  lo  stesso termine,  tramite  apposito  modulo,           
   inserito in busta chiusa.                                                       
     Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in           
   considerazione.                                                                 
     In caso  di interruzione  duratura nel collegamento  della predetta           
   "Rete" troveranno applicazione le  specifiche procedure di "recovery"           
   previste  nella Convenzione  tra la  Banca d'Italia  e gli  operatori           
   partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.                            
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                                                                                   
     Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle           
   offerte di  cui al precedente  articolo, sono eseguite  le operazioni           
   d'asta nei locali  della Banca d'Italia in presenza  di un dipendente           
   della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede           
   all'elencazione  delle  richieste  pervenute, con  l'indicazione  dei           
   relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.                       
     Le  operazioni  di cui  al  comma  precedente sono  effettuate  con           
   l'intervento  di  un funzionario  del  Tesoro,  a cio'  delegato  dal           
   Ministero del  tesoro, con  funzioni di  ufficiale rogante,  il quale           
   redige apposito verbale  da cui risulti il  prezzo di aggiudicazione.           
   Tale  prezzo sara'  reso noto  mediante comunicato  stampa nel  quale           
   verra' altresi' data l'informazione  relativa alla quota assegnata in           
   asta agli "specialisti".                                                        
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                                                                                   
     Poiche', ai sensi del precedente art.  1, i buoni sono emessi senza           
   l'indicazione di  prezzo base di  collocamento, non vengono  prese in           
   considerazione   dalla  procedura   di   assegnazione  le   richieste           
   effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".                        
     Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti           
   modalita':                                                                      
     a) nel caso  di domanda totale superiore  all'offerta, si determina           
   il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal           
   prezzo piu' elevato, costituiscono  la meta' dell'importo nominale in           
   emissione;  nel  caso  di  domanda totale  inferiore  all'offerta  si           
   determina  il  prezzo medio  ponderato  delle  richieste che,  sempre           
   ordinate a  partire dal prezzo  piu' elevato, costituiscono  la meta'           
   dell'importo domandato;                                                         
     b)  si individua  il "prezzo  di esclusione"  sottraendo due  punti           
   percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).                      
     Il prezzo  di esclusione  sara' reso  noto nel  medesimo comunicato           
   stampa di cui al precedente art. 9.                                             
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
                                                                                   
     L'assegnazione dei  buoni verra' effettuata al  prezzo meno elevato           
   tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.                       
     Nel  caso di  offerte al  prezzo marginale  che non  possano essere           
   totalmente accolte, si procede  al riparto proquota dell'assegnazione           
   con i necessari arrotondamenti.                                                 
                                                                                   
                                 Art. 12.                                          
                                                                                   
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui           
   agli articoli  precedenti avra' inizio il  collocamento della seconda           
   tranche  di detti  titoli per  un importo  massimo del  10 per  cento           
   dell'ammontare  nominale  indicato al  primo  comma  dell'art. 1  del           
   presente decreto; tale tranche sara'  riservata, ai sensi dell'art. 4           
   del menzionato decreto ministeriale  24 febbraio 1994, agli operatori           
   "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della           
   prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento           
   supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore           
   17 del giorno 15 aprile 1998.                                                   
     Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in           
   considerazione.                                                                 
     Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di           
   aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.                       
     Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le           
   disposizioni di  cui agli  articoli 6  e 9  del presente  decreto. La           
   richiesta di  ciascuno "specialista" dovra' essere  presentata con le           
   modalita'  di   cui  al   precedente  art.   8  e   dovra'  contenere           
   l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.                 
     Ciascuna richiesta non  potra' essere inferiore a  lire 100 milioni           
   ne'  superiore  all'intero  importo del  collocamento  supplementare.           
   Eventuali  richieste  di importo  non  multiplo  del taglio  unitario           
   minimo del  prestito verranno arrotondate per  difetto; per eventuali           
   richieste distribuite su piu'  offerte verra' presa in considerazione           
   la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione           
   eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.                    
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                                                                                   
     L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel           
   collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei           
   titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime           
   tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma           
   dell'art.  1 del  presente  decreto, ed  il  totale assegnato,  nelle           
   medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al           
   collocamento   supplementare.   Le  richieste   saranno   soddisfatte           
   assegnando prioritariamente  a ciascuno  "specialista" il  minore tra           
   l'importo richiesto e quello spettante di diritto.                              
     Qualora  uno o  piu' "specialisti"  dovessero presentare  richieste           
   inferiori  a quelle  loro spettanti  di diritto,  ovvero non  abbiano           
   effettuato  alcuna  richiesta,  la differenza  sara'  assegnata  agli           
   operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti           
   di diritto.                                                                     
     L'assegnazione  verra' effettuata  in base  ai rapporti  di cui  al           
   comma precedente.                                                               
                                                                                   
                                 Art. 14.                                          
                                                                                   
     Il regolamento dei  titoli sottoscritti in asta  e nel collocamento           
   supplementare  sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari il  17           
   aprile  1998, al  prezzo di  aggiudicazione e  con corresponsione  di           
   dietimi di interesse lordi per 2 giorni.                                        
     A  tal fine,  la  Banca  d'Italia provvedera'  ad  inserire in  via           
   automatica    detti   regolamenti    nella   procedura    giornaliera           
   "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.                
                                                                                   
                                 Art. 15.                                          
                                                                                   
     Il 17 aprile 1998 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la           
   Sezione  di  tesoreria  provinciale  di  Roma,  il  controvalore  del           
   capitale  nominale dei  buoni assegnati  al prezzo  di aggiudicazione           
   d'asta unitamente al rateo di  interesse del 4,5% annuo lordo, dovuto           
   allo Stato, per 2 giorni.                                                       
     La predetta Sezione di  tesoreria rilascera', per detti versamenti,           
   separate  quietanze   di  entrata   al  bilancio  dello   Stato,  con           
   imputazione al capo X, capitolo  5100, art. 3, per l'importo relativo           
   al  controvalore  dell'emissione,  ed  al capitolo  3242  per  quello           
   relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.                               
                                                                                   
                                 Art. 16.                                          
                                                                                   
     La consegna dei certificati provvisori  di cui al secondo comma del           
   precedente art. 2 sara'  effettuata presso l'amministrazione centrale           
   della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.                                 
     La Banca d'Italia  indichera' alla Direzione generale  del tesoro -           
   Servizio secondo, entro il  quindicesimo giorno lavorativo successivo           
   alla  data  prevista  per  il  regolamento  dell'ultima  tranche  del           
   prestito di  cui al presente  decreto, i quantitativi per  taglio dei           
   buoni  al portatore  da  spedire alle  singole  Sezioni di  tesoreria           
   provinciale,  per la  successiva  consegna alle  filiali della  Banca           
   d'Italia stessa.                                                                
     La  consegna dei  buoni al  portatore avra'  inizio dalla  data che           
   sara'  resa  nota  mediante   avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta           
   Ufficiale.                                                                      
     Ultimate le operazioni di consegna  dei titoli definitivi, la Banca           
   d'Italia  provvedera'  alla  restituzione, previo  annullamento,  dei           
   certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.           
                                                                                   
                                 Art. 17.                                          
                                                                                   
     Le  sottoscrizioni da  effettuare  per il  tramite della  Direzione           
   generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria           
   centrale  dello  Stato, a  cura  del  cassiere del  debito  pubblico,           
   mediante  versamento  del  contante  o  su  presentazione  di  titoli           
   nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.                             
     Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base           
   alle richieste  delle parti, in  buoni del Tesoro poliennali  4,5% 15           
   aprile 1998/2001. Dette operazioni avranno inizio il 17 aprile 1998 e           
   termineranno  il giorno  precedente la  data di  iscrizione nel  Gran           
   libro  del debito  pubblico  dei buoni  del  Tesoro poliennali  della           
   prossima emissione.                                                             
     La  Tesoreria  centrale  dello   Stato,  a  fronte  delle  suddette           
   sottoscrizioni, rilascera' quietanze di  versamento al bilancio dello           
   Stato  del  controvalore,  al  prezzo  di  aggiudicazione  risultante           
   dall'applicazione   degli  articoli   precedenti,  dei   nuovi  buoni           
   nominativi  da  emettere, che  fruttano  interessi  dalla data  delle           
   quietanze stesse.  In caso di  presentazione di titoli  nominativi da           
   reimpiegare,  il  cassiere  del  debito pubblico  ritirera',  per  il           
   successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza           
   tra il  capitale nominale  ed il  relativo prezzo  di aggiudicazione,           
   nonche' l'eventuale importo corrispondente  alla frazione inferiore a           
   lire  centomila del  titolo  presentato; sara'  applicata, in  quanto           
   dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239           
   del 1996.                                                                       
     Per la  consegna dei nuovi  buoni nominativi ed il  pagamento delle           
   somme comunque  provenienti dalla esecuzione delle  operazioni di cui           
   trattasi, saranno  osservate, in quanto applicabili,  le disposizioni           
   vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.              
                                                                                   
                                 Art. 18.                                          
                                                                                   
     Tutti gli atti e i  documenti comunque riguardanti le operazioni di           
   cui al  presente decreto, nonche'  i conti e la  corrispondenza della           
   Banca  d'Italia e  dei suoi  incaricati,  sono esenti  da imposte  di           
   registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.                   
     Ogni  forma di  pubblicita'  per l'emissione  dei  nuovi titoli  e'           
   esente da imposta di bollo,  dalla imposta comunale sulla pubblicita'           
   e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si           
   intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.             
     Il corrispettivo per le spedizioni  postali dei nuovi titoli sara',           
   per quanto dovuto, regolato dal  Ministero del tesoro, ai sensi della           
   legge  25 aprile  1961, n.  355 e  del decreto  del Presidente  della           
   Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.                                             
     Saranno osservate in ogni  caso le particolari disposizioni vigenti           
   in materia di spedizione,  ricevimento, ricognizione ed assunzione in           
   carico  delle scorte  dei  titoli  di debito  pubblico  e dei  pieghi           
   valori.                                                                         
                                                                                   
                                 Art. 19.                                          
                                                                                   
     La contabilita' relativa all'operazione  di cui al presente decreto           
   sara'  resa  in  base  alle istruzioni  da  emanare  dalla  Direzione           
   generale del tesoro.                                                            
                                                                                   
                                 Art. 20.                                          
                                                                                   
     Gli  oneri  per  interessi   relativi  all'anno  finanziario  1998,           
   valutati  in lire  112.500.000.000, faranno  carico al  capitolo 4675           
   dello stato  di previsione della  spesa del Ministero del  tesoro per           
   l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.              
     L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario           
   2001, fara'  carico al  capitolo che verra'  iscritto nello  stato di           
   previsione della spesa del Ministero  del tesoro per l'anno stesso, e           
   corrispondente al capitolo 9502 dello  stato di previsione per l'anno           
   in corso.                                                                       
     Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio           
   centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'           
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                  
      Roma, 14 aprile 1998                                                         
                                                     Il Ministro: Ciampi