Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-04-1998

 


                    MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO                             
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
   CIRCOLARE 30 marzo 1998, n. 30.                                                 
     Cessioni dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche. Art.           
   8  del   decreto-legge  28  marzo   1997,  n.  79,   convertito,  con           
   modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140.                              
                                                                                   
                                     A tutti i Ministeri - Gabinetto               
                                     Alle     aziende     autonome    ed           
                                     amministrazioni   autonome    dello           
                                     Stato                                         
                                     Ai  presidenti  degli enti pubblici           
                                     non economici                                 
                                     Ai presidenti degli enti di ricerca           
                                     e sperimentazione                             
                                     Ai  rettori  delle  universita'   e           
                                     delle istituzioni universitarie               
                                     Ai presidenti delle regioni e delle           
                                     province autonome                             
                                     Ai sindaci dei comuni                         
                                     Ai   presidenti   delle   comunita'           
                                     montane                                       
                                     Ai presidenti delle province                  
                                     Ai direttori generali delle aziende           
                                     sanitarie e ospedaliere                       
                                     Ai  presidenti   degli   enti   del           
                                     servizio sanitario nazionale                  
                                     Ai   presidenti   delle  camere  di           
                                     commercio, industria, artigianato e           
                                     agricoltura                                   
                                     Ai commissari del Governo presso le           
                                     regioni e le province autonome                
                                        e, per conoscenza:                         
                                     All'A.N.C.I. - Direzione generale             
                                     All'U.P.I. - Direzione generale               
                                     All'U.N.C.E.M. - Direzione generale           
                                     All'Unioncamere                               
                                     Agli uffici centrali  del  bilancio           
                                     presso i Ministeri                            
                                     Alle   ragionerie  regionali  dello           
                                     Stato                                         
                                     Alle ragionerie  provinciali  dello           
                                     Stato                                         
                                     Alla  Corte  dei conti - Segreteria           
                                     generale                                      
                                                                                   
     Al fine di informare  il Parlamento sull'attuazione della procedura           
   di cessione dei crediti di cui  all'art. 8 del decreto-legge 28 marzo           
   1997, n.  79, convertito,  con modificazioni,  nella legge  28 maggio           
   1997,  n. 140,  si pregano  le amministrazioni  in indirizzo  (di cui           
   all'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)           
   di comunicare a questa Ragioneria generale - I.G.B. - Div. V, entro e           
   non oltre il 30 giugno  p.v., l'entita' complessiva delle cessioni di           
   crediti effettuate nell'anno 1997 con le modalita' previste dal primo           
   comma dello stesso  articolo, nonche' il prezzo  medio delle cessioni           
   medesime.                                                                       
     Si  fa   presente  che   tale  adempimento  riveste   carattere  di           
   periodicita' a scadenza annuale; pertanto  entro il 30 giugno di ogni           
   anno dovra' essere inviata  la relativa comunicazione con riferimento           
   all'anno precedente.                                                            
                                                     Il Ministro: Ciampi