Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-04-1999
DECRETO 15 marzo 1999, n.104
Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi della
legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143.
in vigore dal: 6- 5-1999
IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, che conferisce al
Ministero del commercio con l'estero la facolta' di concedere
contributi finanziari ad istituti, enti ed associazioni;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il
quale la concessione di contributi, e' subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, secondo cui i contributi concessi dal Ministero del
commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento
di specifiche attivita' promozionali di rilievo nazionale e la
realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare,
l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e possono
essere erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto
ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, a favore di soggetti diversi da quelli
indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla
legge n. 549 del 1995;
Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione
dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono
stabiliti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 1999, n.
32/99;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 35189 del 2 marzo 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento detta, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la
concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n.
1083, e dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il
Ministero del commercio con l'estero.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
applicato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note al titolo:
- Per il titolo della legge n. 1083/1954 vedi nelle
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n.
143/1998 vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 29 ottobre 1954, n. 1083, recante
"Concessioni di contributi per lo sviluppo delle
esportazioni italiane", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 29 novembre 1954.
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi") pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
"Art. 12. - La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici
e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 1,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
(Disposizioni in materia di commercio con l'estero), a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1998:
"1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge
25 marzo 1997, n. 68, i contributi di cui all'art. 1, comma
40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concessi dal
Ministero del commercio con l'estero, sono finalizzati
ad incentivare lo svolgimento di specifiche
attivita' promozionali di rilievo nazionale e la
realizzazione di progetti volti a favorire, in
particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese. Essi possono essere erogati, previa
individuazione da effettuare con il decreto ministeriale
previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche a favore di
soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto
Ministero, nella tabella A allegata alla legge citata".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995:
"40. Gli importi dei contributi dello Stato a favore
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo
riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, alle quali vengono altresi' inviati i
rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti
enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, intendendosi
corrispondentemente rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa".
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, del
gia' citato decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998:
"3. I criteri e le procedure di concessione dei
contributi erogati dal Ministero del commercio con
l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1
e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi,
dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti
dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Per opportuna conoscenza si riporta il testo dell'art.
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
63 del 17 marzo 1997:
"5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di
quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti,
anche riordinando le competenze degli uffici,
accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo
gli organi che risultino superflui e costituendo
centri interservizi dove raggruppare competenze diverse
ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi:
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in
una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad
esigenze di semplificazione e conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che pretendono particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed
estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali,
che non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine dei procedimenti, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto
assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da
parte della pubblica amministrazione, di forma di
indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti
richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione
delle modalita' di pagamento e degli uffici che
assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo,
assicurando la massima pubblicita' e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima
celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241, vedi nelle note alle premesse.
- Per il titolo della legge 29 ottobre 1954, n. 1083,
vedi nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 22, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, vedi nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Domanda di contributo e presentazione del progetto
1. La domanda di ammissione al contributo e' presentata al
Ministero - Direzione generale per la promozione degli scambi e
l'internazionalizzazione delle imprese.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita',
entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui viene
attuato il programma.
3. Alla domanda e' allegato il programma delle azioni promozionali
verso l'estero. Il programma si articola in progetti, ciascuno dei
quali e' descritto analiticamente in modo da illustrare:
a) le singole iniziative;
b) gli obiettivi da conseguire con il progetto;
c) il ruolo di eventuali soggetti partecipanti;
d) il costo del progetto;
e) le imprese destinatarie dell'azione;
f) l'apporto di risorse da parte di terzi.
4. Il programma di cui al comma 3 reca, inoltre, la
predeterminazione degli indicatori e degli standards da applicare
consuntivamente per misurare la qualita' delle iniziative e, in
particolare, i risultati raggiunti, nonche' la descrizione
dell'attivita' destinata a ciascun settore merceologico.
5. Il Ministero approva i progetti dell'attivita' verificandone la
validita' tecnicoeconomica e tenendo anche conto della loro
corrispondenza alle direttive per l'attivita' promozionale, emanate
dal Ministero stesso.
Art. 3.
Relazione sull'attivita' svolta
1. Entro tre mesi dalla esecuzione del programma il richiedente
invia al Ministero la relazione sulla esecuzione del programma e la
documentazione relativa alle spese sostenute.
2. La relazione sull'esecuzione del programma di attivita' si
compone di schede informative concernenti i singoli progetti
realizzati. In ciascuna scheda sono illustrati analiticamente:
a) le azioni svolte nell'eseguire ogni singolo progetto;
b) i risultati raggiunti a fronte degli obiettivi con
l'autovalutazione degli indicatori di risultato e dei rispettivi
standard;
c) i costi sostenuti nell'esecuzione di ogni singolo progetto;
d) l'attivita' svolta per settore merceologico.
Art. 4.
Criteri per la concessione e per la determinazione
del contributo finanziario
1. Il provvedimento di concessione del contributo e' adottato
tenendo conto:
a) della conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma
originariamente approvato;
b) dei risultati conseguiti.
2. Il contributo e' determinato tenendo conto della relazione
sull'esecuzione del programma realizzato, nei limiti delle spese
sostenute relative al programma stesso e illustrate nelle schede di
rendicontazione dei progetti.
3. Il contributo, aumentato degli eventuali ulteriori finanziamenti
pubblici, non puo' essere superiore al 50 per cento delle spese
sostenute. Il limite anzidetto e' elevato al 70 per cento qualora le
imprese beneficiarie delle azioni promozionali abbiano sede nei
territori ricompresi nell'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE n.
2081/93.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del regolamento (CEE)
n. 2981/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il
regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei
Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri
strumenti finanziari esistenti, pubblicato nella
G.U.C.E. del 31 luglio 1993, n. L 193/5:
"Art. 8 (Obiettivo n. 1). - 1. Le regioni
interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono
regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite
risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore
al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord,
i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i
Dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, le isole
Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e
che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco
relativo all'obiettivo n. 1.
Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo
dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 1996.
Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di
contiguita' e in funzione del loro PIL regionale
a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes,
Douai e Velenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran,
di Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti
all'elenco delle regioni dell'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato I.
3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di
tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo
utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo
elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di
cui sopra.
4. Gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
contengono in particolare:
la descrizione della situazione attuale per quanto
concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le
risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati
delle azioni varate nel corso del precedente periodo di
programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali
comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati
disponibili delle valutazioni;
la descrizione di un'adeguata strategia per
conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee
principali scelte per lo sviluppo regionale e degli
obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo
consente; una stima preliminare dell'impatto previsto,
anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni
al fine di assicurare che apportino i vantaggi
socioeconomici a medio termine corrispondenti ai
finanziamenti previsti;
una valutazione della situazione ambientale della
regione in questione e la valutazione dell'impatto
ambientale della strategia e delle azioni sopracitate
secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in
conformita' delle vigenti disposizioni del diritto
comunitario; le disposizioni adottate per associare le
autorita' competenti in materia ambientale designate
dallo Stato membro alla preparazione e alla
realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per
garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia
ambientale;
una tabella finanziaria indicativa globale che
riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali
scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano,
nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei
Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione del piano.
Gli Stati membri possono presentare un programma
globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni
incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo
piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in
questione anche i piani di cui all'art. 10: i dati
relativi ai piani possono anche essere indicati nei
piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate
regioni.
5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche'
gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione
della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche
menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base
di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della
partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di
concerto con lo Stato membro interessato, il quadro
comunitario di sostegno per gli interventi strutturali
comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva
quantificazione se la loro natura lo consente, i
progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale
durante il periodo di cui trattasi, le linee
prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le
modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la
valutazione ex post delle azioni prospettate;
le forme d'intervento;
il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione
dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari
obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione
determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo',
all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito
della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o della Commissione di
concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove
informazioni pertinenti e dei risultati registrati
durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi
i risultati del controllo e della valutazione ex post.
A richiesta debitamente giustificata dello
Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri
comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di
cui al paragrafo 4.
6. Le modalita' di applicazione del presente
articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art.
3, paragrafi 4 e 5.
7. La programmazione si riferisce anche alle
azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle
regioni interessate operando una distinzione tra azioni in
materia di strutture agricole e azioni in materia di
strutture della pesca".
Art. 5.
Verifiche e controlli
1. Il Ministero, durante la esecuzione del programma, puo' chiedere
relazioni ai soggetti richiedenti il contributo. Nell'ambito della
predetta attivita' di controllo, il Ministero puo' disporre in
qualsiasi momento, anche successivamente alla erogazione del
contributo, ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese
oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di
attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di
concessione e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni
prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali
soggetti esterni coinvolti.
Art. 6.
Modelli di domanda di ammissione al contributo
e della relazione sull'esecuzione del programma di attivita'
1. Con provvedimento del dirigente della direzione generale per la
promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese
sono approvati i modelli della domanda di ammissione al contributo di
cui all'articolo 2 nonche' della relazione sull'esecuzione del
programma di attivita' di cui all'articolo 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 15 marzo 1999
Il Ministro: Bassolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto