Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-04-1999
DECRETO 16 aprile 1999
Norme per la formazione dell'elenco degli elettori italiani residenti nel territorio degli
altri Paesi
membri dell'Unione europea ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali
ivi istituite.
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3
agosto 1994, n. 483;
Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la
"Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo", come
modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni ai fini della nomina
dei presidenti delle sezioni elettorali istituite nel territorio
degli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali
istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n.
408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 3 agosto 1994, n. 483, gli uffici consolari, entro il 10
maggio 1999, trasmettono alla cancelleria della Corte di appello di
Roma l'elenco degli elettori, residenti nel Paese in cui e' compresa
la circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza
della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di
presidente di seggio, eta' non superiore ai 70 anni e non abbiano
presentato domanda per votare per i rappresentanti al Parlamento
europeo dello Stato membro di residenza.
2. Ai fini del giudizio di idoneita' di cui al primo comma
dell'art. 32 sopracitato, gli uffici consolari dovranno indicare, per
ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale
precedente espletamento di altro incarico di presidente o di
scrutatore nonche', ove possibile, brevi ragguagli sulla capacita'
organizzativa dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha
esplicitamente espresso il relativo gradimento.
3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a
quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della
circoscrizione consolare.
4. La cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli
elementi di cui al secondo comma del presente articolo, forma
l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio.
5. La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali e' effettuata
dal presidente della Corte di appello di Roma entro il 29 maggio 1999
fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente.
6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, e' trasmesso
immediatamente ai rispettivi uffici consolari, che provvederanno a
darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo
comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 1999
Il Ministro di grazia e giustizia
Diliberto
Il Ministro degli affari esteri
Dini
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino