Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-04-1999
CIRCOLARE 5 marzo 1999, n.720
Istruzioni per l'applicazione del decreto ministeriale 15 luglio 1998 concernente
l'inserimento di specie arboree nell'allegato A della legge 22 maggio 1973, n. 269.
Alle regioni a statuto ordinario e
speciale
Alle province autonome di Trento e
Bolzano
Alle associazioni di categoria del
settore sementiero e vivaistico
Alle camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura
All'Istituto sperimentale per la
selvicoltura di Arezzo
Agli uffici del Corpo forestale
dello Stato e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano
Ai commissari di Governo presso
le regioni autonome di Trento e
Bolzano
Nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998 - serie
generale, e' stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1998
"Inserimento di specie arboree nell'allegato A della legge 22 maggio
1973, n. 269". Il suddetto decreto stabilisce che alcune specie (Acer
pseudoplatanus L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L.,
Prunus avium L., Quercus ilex L., Quercus pubescens Willd., Tilia
cordata Mill., Juglans regia L. ed ibridi interspecifici, Juglans
nigra L. ed ibridi interspecifici), di particolare interesse per la
selvicoltura italiana, vengano sottoposte, per quanto riguarda il
loro impiego in qualita' di materiale forestale di propagazione
destinato ai rimboschimenti, alle procedure previste dalla citata
legge n. 269 del 1973 e successive modifiche ed integrazioni.
Il decreto ministeriale 15 luglio 1998, emanato su proposta della
commissione nazionale tecnicoconsultiva ex art. 16 della legge n. 269
del 1973, ha l'obiettivo di evitare la diffusione indiscriminata di
materiale di propagazione delle suddette specie, che, a seguito
dell'applicazione delle misure comunitarie incentivanti gli
interventi di imboschimento dei terreni agricoli, da qualche anno, e'
oggetto di una forte richiesta da parte di imprenditori agricoli e
operatori del settore forestale.
Lo stesso decreto rappresenta quindi una tutela degli interessi di
chi opta per una conversione, se pur parziale, della propria azienda
agricola e intraprende iniziative di arboricoltura da legno o a fini
multipli. Infatti, vale la pena di ricordare che l'impiego di
piantine di provenienza ecogeografica nota e adeguata all'ambiente
prescelto per la coltura forestale da impiantare, rappresenta una
condizione fondamentale per il buon esito della stessa.
A tale proposito, si rammenta che il fallimento di parecchi
interventi di riforestazione realizzati sia in Italia, sia
all'estero, e', in gran parte, addebitabile all'inadeguata origine
genetica del materiale vivaistico impiegato. Inoltre, le piantine
d'origine sconosciuta appartenenti a specie forestali indigene o
naturalizzate, destinate ad essere coltivate con cicli pluridecennali
e quindi, in grado di diffondere i propri gameti nell'ambiente
esterno alle piantagioni, rappresentano, qualora non idonee, un
rischio a lungo termine per la conservazione delle risorse
fitogenetiche; tematica quest'ultima, di estrema attualita' ed
urgenza.
Fermo restando quanto sopra, appare opportuno specificare che,
tuttavia, le sementi e le piante destinate al rimboschimento e
appartenenti alle summenzionate specie, qualora gia' raccolte,
prodotte od acquistate, alla data del 12 novembre 1998,
corrispondente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 15
luglio 1998, sono da considerarsi esenti dagli obblighi previsti
dalla citata legge n. 269 del 1973. L'epoca di produzione di tali
materiali di propagazione potra' essere comprovata dalla
documentazione gia' in possesso dei vivaisti e dei commercianti di
settore.
Il Ministro: De Castro