Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-4-1998


                          MINISTERO DELLA SANITA'                                  
                                                                                   
   DECRETO 16 aprile 1998.                                                         
     Approvazione di lineeguida in materia di pubblicita' dei lassativi.           
                                                                                   
                         IL MINISTRO DELLA SANITA'                                 
                                                                                   
     Vista la  propria ordinanza in  data 9 dicembre 1997  relativa alla           
   sospensione temporanea  della pubblicita' concernente  le specialita'           
   medicinali  lassative  pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della           
   Repubblica - serie generale - n. 292 in data 16 febbraio 1997;                  
     Visto il proprio  decreto in data 19 dicembre 1997  con il quale e'           
   stata istituita una  commissione con il mandato  di stabilire precise           
   lineeguida in materia di pubblicita' dei lassativi per assicurare che           
   detta pubblicita'  sia maggiormente equilibrata e  meglio finalizzata           
   alla diffusione di messaggi educativi;                                          
     Visto il verbale n. 3,  relativo alla riunione di detta commissione           
   in data 28 gennaio 1998, sottoscritto  e perfezionato in data 5 marzo           
   1998 con il quale vengono approvate le lineeguida;                              
     Visto il  verbale relativo alla riunione  in data 10 e  11 febbraio           
   1998  con  il quale  le  citate  lineeguida vengono  approvate  dalla           
   Commissione unica del farmaco;                                                  
     Considerato che  la Commissione unica del  farmaco ritiene comunque           
   necessario   monitorare   i   consumi  di   detti   farmaci   tramite           
   comunicazioni trimestrali da  parte dell'Associazione nazionale delle           
   imprese dei produttori di farmaci di automedicazione - Assosalute;              
     Considerato che  la Commissione unica del  farmaco ritiene altresi'           
   necessario  introdurre  misure  di  controllo  della  conformita'  di           
   cortometraggi   televisivi  e   cinematografici,  prima   della  loro           
   programmazione, ai criteri stabiliti dalle lineeguida;                          
     Considerato che in data 17 marzo 1998 decade la citata ordinanza;             
     Considerata la necessita' di divulgare le predette lineeguida;                
     Considerata la necessita' di  confermare, limitatamente ai messaggi           
   coerenti   con  le   nuove   lineeguida,   l'efficacia  dei   decreti           
   dirigenziali adottati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30           
   dicembre  1992,  n.  541   e  temporaneamente  sospesi  dalla  citata           
   ordinanza;                                                                      
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Sono  approvate  le  lineeguida   in  materia  di  pubblicita'  dei           
   lassativi di cui  all'allegato, che e' parte  integrante del presente           
   decreto.                                                                        
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     Salvo i casi previsti dall'art. 3, entro quaranta giorni dalla data           
   di entrata in  vigore del presente decreto, decade  in via definitiva           
   l'efficacia dei  decreti dirigenziali  adottati ai sensi  dell'art. 6           
   del   decreto  legislativo   30  dicembre   1992,  n.   541,  recanti           
   autorizzazione  ad effettuare  pubblicita' di  specialita' medicinali           
   lassative.                                                                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     In  deroga  a  quanto  previsto dall'art.  2,  entro  venti  giorni           
   dall'entrata  in vigore  del  presente decreto  le ditte  interessate           
   possono richiedere, con unica istanza  in carta semplice, la conferma           
   delle  autorizzazioni rilasciate  ai  sensi dell'art.  6 del  decreto           
   legislativo 30  dicembre 1992, n.  541, relative a  messaggi conformi           
   alle lineeguida di cui all'art. 1.                                              
     Detta istanza deve  essere corredata da copie in  carta semplice di           
   tutte le autorizzazioni delle quali si chiede conferma.                         
     Entro i successivi venti giorni si procede con decreto dirigenziale           
   all'approvazione dell'elenco delle autorizzazioni confermate.                   
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     L'Associazione nazionale delle imprese dei produttori di farmaci di           
   automedicazione  -  Assosalute,  trasmette  al  Dipartimento  per  la           
   valutazione  dei  medicinali  e  la  farmacovigilanza  un  rendiconto           
   trimestrale contenente i dati di vendita delle specialita' medicinali           
   lassative  vendute dalle  aziende  associate.  Eventuali aziende  non           
   associate provvedono individualmente con le stesse modalita'.                   
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     Le  ditte  che  effettuano pubblicita'  di  specialita'  medicinali           
   lassative tramite cortometraggi  televisivi e cinematografici, devono           
   inviare,  dopo aver  ottenuto  l'autorizzazione  rilasciata ai  sensi           
   dell'art.  6 del  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  541, ma           
   prima  della programmazione,  il  testo del  messaggio registrato  su           
   videocassetta con sistema VHS al  Dipartimento per la valutazione dei           
   medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio I.                                   
     Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo a quello           
   della  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale   della  Repubblica           
   italiana.                                                                       
      Roma, 16 aprile 1998                                                         
                                                      Il Ministro: Bindi           
                                                                                   
                                                                Allegato           
     Linee-guida    per    la    realizzazione   e la   valutazione   di           
   messaggi pubblicitari  corretti  concernenti  specialita'  medicinali           
   lassative.                                                                      
     Le  presenti  lineeguida  recano   conclusioni  alle  quali  devono           
   conformarsi  i   messaggi  pubblicitari  relativi   alle  specialita'           
   medicinali lassative.                                                           
     I lassativi sono farmaci acquistabili  in farmacia senza obbligo di           
   prescrizione  medica  per  il  trattamento  sintomatico  di  disturbi           
   transitori. E' invece opportuno che soggetti con stipsi abituale (es.           
   anziani,  parkinsoniani, donne  con stipsi  idiopatica) ricorrano  al           
   consiglio del medico. Pertanto  nel corpo del messaggio pubblicitario           
   si dovra'  prevedere sempre un esplicito  riferimento alla necessita'           
   di  assumere  il  farmaco   solo  episodicamente.  Inoltre  non  sono           
   ammissibili   termini  quali   "regolarizza",  "normalizza",   "rende           
   puntuale", e  sinonimi e/o  immagini che suggeriscano  direttamente o           
   indirettamente l'uso continuativo.                                              
     Per le  specialita' medicinali a base  di fibre o di  mucillagini i           
   tempi minimi  necessari ad  ottenere l'effetto  desiderato e  i tempi           
   massimi di  uso continuativo devono essere  conformi alle indicazioni           
   autorizzate e riportate sul foglietto illustrativo.                             
     Nell'ambito dei messaggi stampa  piu' estesi, che possono contenere           
   un  maggior  numero di  informazioni,  devono  essere fornite  alcune           
   informazioni descrittive essenziali e  specifiche concernenti il tipo           
   di  lassativo pubblicizzato,  la sua  azione farmacologica  e i  suoi           
   tempi d'azione  e la  raccomandazione di consultare  il medico  se la           
   frequenza di assunzione supera le 3 o 4 volte in un mese.                       
     Nei  messaggi  deve  essere   chiaro  che  "bersaglio"  dell'azione           
   farmacologica del  lassativo e'  il tratto intestinale;  pertanto non           
   sono  ammissibili riferimenti  ad una  azione generale  sul benessere           
   dell'organismo  che  associno il  lassativo  a  concetti quali  "buon           
   umore",  "serenita'",   "lucidita'  mentale",   "efficienza  fisica",           
   "prestazioni sportive", e similari.                                             
     Dove possibile come nei messaggi stampa deve essere esplicitato che           
   nella stragrande maggioranza  dei casi il problema  della stipsi puo'           
   essere  risolto  prioritariamente  e durevolmente  con  un  approccio           
   dietetico che preveda  un adeguato apporto di fibre e  di acqua e che           
   il  ricorso  ai  lassativi  puo' essere  giustificato  solo  in  casi           
   episodici,  a carattere  acuto, e  comunque solo  dopo la  correzione           
   delle abitudini alimentari.                                                     
     Non  sono ammissibili  richiami  alla naturalita'  e alla  presunta           
   innocuita'  dei   prodotti  vegetali  o  alla   presunta  delicatezza           
   dell'azione  farmacologica  degli  stessi.   E'  ammessa,  in  quanto           
   prevista dal  decreto legislativo  n. 541/1992  all'art. 4,  comma 1,           
   punto  b), esclusivamente  la citazione  del, o  dei principi  attivi           
   vegetali a fianco della denominazione del prodotto. Pertanto nel caso           
   di prodotti con un solo principio attivo, sara' ritenuta obbligatoria           
   la citazione  dello stesso;  nel caso di  prodotti con  piu' principi           
   attivi, vegetali e non, essi potranno essere omessi o, in alternativa           
   citati tutti,  in ordine di  dosaggio. Non e' invece  ammissibile nel           
   corpo  del   messaggio  l'utilizzo  di  tali   informazioni  a  scopo           
   promozionale.                                                                   
     Non sono ammissibili richiami  all'utilizzo improprio del lassativo           
   come coadiuvante  nei regimi dietetici  o come antidoto a  seguito di           
   pasti  eccessivamente  abbondanti,   pertanto  non  sono  ammissibili           
   messaggi che associno l'uso del lassativo a concetti di buona salute,           
   pesoforma, snellezza  e similari al  fine di non  incoraggiarne l'uso           
   improprio a scopi dimagranti in  adolescenti con conclamati o latenti           
   disturbi del comportamento alimentare.                                          
     Il messaggio  pubblicitario puo', quindi,  riferirsi esclusivamente           
   agli adulti poiche' la somministrazione  ai bambini non puo' comunque           
   aver luogo al di fuori del consiglio del medico.                                
     Non e' ammissibile  il richiamo alla sicurezza  d'uso in gravidanza           
   perche' la  somministrazione di  farmaci in  gravidanza, analogamente           
   all'uso  in eta'  pediatrica, non  deve aver  luogo al  di fuori  del           
   consiglio del medico.                                                           
     Alcuni  esempi  di contenuti  ammissibili  o  non ammissibili  sono           
   evidenziati nella tabella 1.                                                    
                                                                                   
                                                               Tabella 1           
                                                                                   
        PUBBLICITA' CONCERNENTE LE SPECIALITA' MEDICINALI LASSATIVE                
        (Alcuni esempi di contenuti ammissibili e non ammissibili)                 
   =====================================================================           
   ALCUNI CONTENUTI AMMISSIBILI        ALCUNI CONTENUTI NON AMMISSIBILI            
   _____________________________________________________________________           
   I lassativi sono farmaci -            Espressioni che, esaltando                
   tipo di lassativo - denomina-          effetti  benefici, possano               
   zione comune del principio             indurre  a ritenere  il                  
   attivo (di sintesi o vegetale)         prodotto  privo di  effetti              
   (v. anche art. 4, comma 1,             collaterali  (es. regolarizza            
   punto b), del decreto legisla-         senza  irritare, con dolcezza,           
   tivo n. 541/92) - specifica            con  delicatezza ecc.)                   
   azione farmacologica - tempi           (v. anche art. 5, comma 1,               
   d'azione                               punto b), del decreto legisla-           
                                          tivo n. 541/92)                          
   _____________________________________________________________________           
   Anche i lassativi vegetali sono        Richiamo a concetti di natura-           
   farmaci                                lita'- suggerimento diretto o            
                                          indiretto di innocuita' dei              
                                          prodotti di origine vegetale o           
                                          di delicatezza  della loro               
                                          azione farmacologica  o di               
                                          assenza di effetti collaterali           
                                          (v. anche art. 5, comma 1,               
                                          punto h), del decreto legisla-           
                                          tivo n. 541/92)                          
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   Bersaglio dell'azione farmacologica    Uso improprio dei lassativi a            
   e' il tratto intestinale               scopo dimagrante. Associazione           
                                          tra uso di  lassativi e "be-             
                                          nessere", "buona  salute",               
                                          "peso forma" (v. anche art. 5,           
                                          comma 1, punto c), del decreto           
                                          legislativo n. 541/92)                   
   _____________________________________________________________________           
   Devono essere utilizzati solo epi-     Suggerimento diretto o indi-             
   sodicamente - La necessita' di ri-     retto di uso continuativo -              
   corrervi piu' di 3-4 volte in un       cronico. Richiamo a concetti             
   mese deve indurre a consultare il      quali regolarizza, normaliz-             
   medico                                 za, rende puntuale la funzione           
                                          (v. anche art. 5, comma 1,               
                                          punto d), del decreto legisla-           
                                          tivo n. 541/92)                          
   _____________________________________________________________________           
   Nella maggior parte dei casi il        Suggerimento di utilizzare il            
   problema della stipsi puo' essere      lassativo per controbilanciare           
   prioritariamente  e durevolmente       una dieta scorretta                      
   risolto con una dieta ricca di                                                  
   acqua e fibre                                                                   
   _____________________________________________________________________           
   Devono essere utilizzati solo          Suggerimento  diretto o indi-            
   nell'eta' adulta - L'utilizzo          retto di  utilizzazione nel              
   in eta' pediatrica e in gravi-         bambino  e  nell'adolescente             
   danza  non  deve avvenire  al          (es.  immagini di  gruppi                
   di  fuori  del consiglio del           familiari - espressioni quali            
   medico                                 per tutta la famiglia ecc.)              
                                          (v. anche art. 5, comma 1,               
                                          punto e), del decreto legi-              
                                          slativo n. 541/92)                       
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