Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-4-1998


   Ripubblicazione del  testo del  decreto-legge 20  gennaio 1998,  n. 4           
     (in Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  16 del  21 gennaio           
     1998), coordinato con la legge di  conversione 20 marzo 1998, n. 52           
     (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1998),           
     recante: "Disposizioni  urgenti in materia di  sostegno al reddito,           
     di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale".              
   Avvertenza:                                                                     
     Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero           
   di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico           
   delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione           
   dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni           
   ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre           
   1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle           
   disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate           
   dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia           
   degli atti legislativi qui riportati.                                           
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con           
   caratteri corsivi.                                                              
    Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))            
     A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400           
   (Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza           
   del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di           
   conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua           
   pubblicazione.                                                                  
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
              Disposizioni in materia di sostegno al reddito                       
                                                                                   
     1. Il  termine previsto dalle  disposizioni di cui  all'articolo 4,           
   comma 17, del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  510, convertito, con           
   modificazioni, dalla  legge 28 novembre  1996, n. 608,  relative alla           
   possibilita' di  iscrizione nelle  liste di mobilita'  dei lavoratori           
   licenziati per giustificato motivo  oggettivo da imprese che occupano           
   fino a quindici dipendenti, e' prorogato  al 31 dicembre 1998 ai fini           
   dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,           
   nel limite  complessivo massimo di  9 miliardi  di lire a  carico del           
   Fondo  per  l'occupazione  di  cui   all'articolo  1,  comma  7,  del           
   decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,           
   dalla  legge 19  luglio 1993,  n. 236.  A tal  fine il  Ministero del           
   lavoro  e   della  previdenza  sociale  rimborsa   i  relativi  oneri           
   all'Istituto  nazionale  della   previdenza  sociale  (INPS),  previa           
   rendicontazione.                                                                
   (( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del      ))           
   (( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con           ))           
   (( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come         ))           
   (( modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16       ))           
   (( maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge ))           
   (( 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31         ))           
   (( dicembre 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede    ))           
   (( nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo     ))           
   (( nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e    ))           
   (( comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.        ))           
     3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:                                    
     a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in           
   crisi  sottoposte  al  regime  di  amministrazione  straordinaria,  a           
   decorrere  dalla  scadenza  dell'ultima  proroga  concessa  ai  sensi           
   dell'articolo 3,  comma 3,  del decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67,           
   convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;              
     b) i trattamenti  di integrazione salariale di  cui all'articolo 5,           
   comma 8, del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n.  552, convertito, con           
   modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori           
   in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti           
   di integrazione salariale  prorogati e' ridotta del 10  per cento. Le           
   predette proroghe possono essere concesse  nel limite massimo di lire           
   3 miliardi  per i  trattamenti di  cui alla  lettera a)  e di  lire 3           
   miliardi per i trattamenti di cui  alla lettera b), per indennnita' e           
   contribuzione figurativa e l'onere complessivo  e' posto a carico del           
   Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.                                      
   ((3-bis.  Il Ministro del lavoro e  della previdenza sociale       ))           
   (( puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i           ))           
   (( trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui      ))           
   (( all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1       ))           
   (( ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla      ))           
   (( legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la      ))           
   (( concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' ))           
   (( posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.   ))           
     4.  La  possibilita'  prevista   dall'articolo  4,  comma  25,  del           
   decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,           
   dalla legge  28 novembre  1996, n.  608, di  concedere, nei  casi ivi           
   previsti,  con decreto  del Ministro  del lavoro  e della  previdenza           
   sociale, i benefici di  cui agli articoli 8, comma 4,  e 25, comma 9,           
   della legge  23 luglio 1991,  n. 223, e successive  modificazioni, in           
   materia  di   assunzione  di  lavoratori  iscritti   nella  lista  di           
   mobilita', trova  applicazione relativamente alle  domande presentate           
   entro il 31  dicembre 1997, entro il limite delle  risorse allo scopo           
   predeterminate  dall'articolo 2,  comma 29,  della legge  23 dicembre           
   1996, n. 662.                                                                   
     5.  Le   disposizioni  di  cui   all'articolo  4,  comma   31,  del           
   decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,           
   dalla  legge  28 novembre  1996,  n.  608,  relative al  diritto  dei           
   lavoratori dipendenti  o gia' dipendenti da  discariche autorizzate e           
   iscritti nelle liste  di mobilita' non antecedentemente  al 1 gennaio           
   1996,  si interpretano  nel senso  che la  percezione della  relativa           
   indennita'  non e'  subordinata  al possesso  dei requisiti  previsti           
   dagli articoli  7, commi  1, 2  e 4, e  16, comma  1, della  legge 23           
   luglio 1991,  n. 223, e  successive modificazioni. Fermo  restando il           
   limite massimo di  spesa di cui all'articolo 4, comma  31, del citato           
   decreto-legge  n.   510  del  1996,   il  termine  di   scadenza  per           
   l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.              
   (( 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui   ))           
   (( all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, ))           
   (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. ))           
   (( 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte ))           
   (( di giovani residenti nelle aree cui agli obiettivi numeri 1 e 2 ))           
   (( del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio    ))           
   (( 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore    ))           
   (( industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi  ))           
   (( negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che        ))           
   (( abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2      ))           
   (( della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro   ))           
   (( associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le    ))           
   (( corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree    ))           
   (( territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo       ))           
   (( sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e'     ))           
   (( corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800.000 mensili a ))           
   (( titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta    ))           
   (( per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione ))           
   (( di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila  ))           
   (( mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita'   ))           
   (( di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.     ))           
   (( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))           
   (( n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato        ))           
   (( obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente     ))           
   (( comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative      ))           
   (( siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di       ))           
   (( residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni            ))           
   (( parlamentari competenti in ordine ai risultati dello            ))           
   (( svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui            ))           
   (( all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  ))           
   (( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))           
   (( n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel     ))           
   (( 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo      ))           
   (( scopo nell'ambito del predetto Fondo.                           ))           
     7. All'articolo  3, comma 3,  del decreto-legge 19 maggio  1997, n.           
   129, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 18 luglio  1997, n.           
   229, le  parole: "una  quota pari  al 70  per cento"  sono sostituite           
   dalle seguenti:  "una quota  non inferiore  al 70  per cento".  (( Al           
   comma 2 dell'articolo  3 del citato decreto-legge n. 129  del 1997 le           
   parole: "stipulati  entro il 15  ottobre 1997" sono  sostituite dalle           
   seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del           
   Consiglio  dei  Ministri  -   Comitato  per  il  coordinamento  delle           
   iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997". ))                     
             Riferimenti normativi:                                                
               -  Il  comma  17  dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre           
             1996, n. 510, convertito, con modificazioni,   dalla  legge           
             28  novembre    1996,  n.  608  (Disposizioni    urgenti in           
             materia  di lavori   socialmente utili,   di  interventi  a           
             sostegno  del  reddito  e nel settore previdenziale), cosi'           
             recita:                                                               
               "17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita'  di           
             iscrizione  alla  lista    di mobilita' di cui  all'art. 6,           
             comma 1,   della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  prevista           
             dall'art.  4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.           
             148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio           
             1993, n. 236".                                                        
               -  Il  comma  7 dell'art. 1   del decreto-legge 20 maggio           
             1993, n. 148, convertito, con  modificazioni, dalla   legge           
             19    luglio  1993,   n. 236 (Interventi urgenti a sostegno           
             dell'occupazione), cosi' recita:                                      
               "7.  Per le  finalita' di  cui  al presente  articolo  e'           
             istituito  presso  il    Ministero  del  lavoro    e  della           
             previdenza sociale  il Fondo per l'occupazione,  alimentato           
             dalle   risorse   di   cui  all'autorizzazione  di    spesa           
             stabilita  al  comma  8,  nel  quale confluiscono  anche  i           
             contributi comunitari destinati  al    finanziamento  delle           
             iniziative  di cui al  presente articolo,  su richiesta del           
             Ministero del  lavoro e della previdenza  sociale.  A  tale           
             ultimo  fine  i  contributi  affluiscono  all'entrata   del           
             bilancio   dello   Stato per    essere    riassegnati    al           
             predetto Fondo".                                                      
               - Il testo dei commi 5 e  8 dell'art. 5 del decreto-legge           
             20  maggio  1993, n.   148, convertito, con  modificazioni,           
             dalla legge   19  luglio  1993,  n.  236,  come  modificato           
             dall'art.  4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.           
             299, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio           
             1994,   n.   451   (Disposizioni   urgenti  in  materia  di           
             occupazione e di fiscalizzazione degli oneri  sociali),  e'           
             il seguente:                                                          
               "5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione           
             dell'art.   1   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.           
             726,    convertito    con  modificazioni,  dalla  legge  19           
             dicembre  1984,   n. 863, che, al fine di evitare o ridurre           
             le eccedenze di personale nel corso della procedura di  cui           
             all'art.  24    della  legge    23 luglio   1991, n.   223,           
             stipulano contratti di solidarieta',  viene    corrisposto,           
             per  un  periodo  massimo di due anni,   un contributo pari           
             alla meta' del  monte retributivo da esse   non dovuto    a           
             seguito     della  riduzione    di  orario.    Il  predetto           
             contributo viene  erogato in  rate trimestrali  e ripartito           
             in parti uguali tra l'impresa e i  lavoratori  interessati.           
             Per  questi  ultimi  il  contributo    non ha   natura   di           
             retribuzione  ai  fini degli  istituti contrattuali  e   di           
             legge,     ivi    compresi    gli  obblighi    contributivi           
             previdenziali ed assistenziali. Ai  soli fini pensionistici           
             si  terra'  conto,  per    il  periodo    della  riduzione,           
             dell'intera    retribuzione di riferimento.   La   presente           
             disposizioni non  trova   applicazione   in riferimento  ai           
             periodi successivi al 31 dicembre 1995".                              
               "8.  Le    disposizioni di cui   al comma  5 si applicano           
             alle imprese artigiane  non    rientranti  nel    campo  di           
             applicazione        del    trattamento   straordinario   di           
             integrazione salariale, anche ove  occupino meno di  sedici           
             dipendenti,  a    condizioni  che i lavoratori   con orario           
             ridotto da  esse  dipendenti  percepiscano,  a  carico   di           
             fondi      bilaterali  istituiti  da  contratti  collettivi           
             nazionali o territoriali,  stipulati  dalle  organizzazioni           
             sindacali   dei   datori     di  lavoro  e  dei  lavoratori           
             maggiormente rappresentative  sul  piano    nazionale,  una           
             prestazione  di  entita'  non  inferiore alla meta'   della           
             quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".               
               - Il  comma 3 dell'art. 3   del  decreto-legge  25  marzo           
             1997,  n.  67, convertito, con  modificazioni, dalla  legge           
             23  maggio 1997,  n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire           
             l'occupazione) e' il seguente:                                        
               "3.  Con  decreto  del  Ministro    del  lavoro  e  della           
             previdenza sociale possono  essere prorogati  per ulteriori           
             sei mesi  i trattamenti  di integrazione salariale di   cui           
             all'art.  9,  comma  25,    lettera b), del decreto-legge 1           
             ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla           
             legge 28  novembre  1996,  n. 608,  nonche'  i  trattamenti           
             di  integrazione  salariale,  in essere  alla  data  del 25           
             marzo   1997, concessi    alle     imprese     in     crisi           
             sottoposte        al       regime       di  amministrazione           
             straordinaria di  cui  al  decreto-legge 30  gennaio  1979,           
             n.  26,    convertito, con   modificazioni, dalla   legge 3           
             aprile 1979, n. 95, anche in  deroga    a  quanto  disposto           
             dalla   legge  23  luglio  1991,  n.  223,    e  successive           
             modificazioni, nel  limite complessivo di lire 43  miliardi           
             a    carico  del  Fondo  di  cui all'art.   1, comma 7, del           
             decreto-legge 20 maggio 1993,    n.  148,  convertito,  con           
             modificazioni,  dalla  legge   19 luglio  1993, n.  236; la           
             misura dei  trattamenti di integrazione salariale prorogati           
             e' ridotta dei dieci   per cento. Al relativo  onere    per           
             l'anno  1997 si provvede  mediante corrispondente riduzione           
             dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di           
             previsione      del   Ministero    del   tesoro    per   il           
             medesimo  anno, parzialmente utilizzando   l'accantonamento           
             relativo  al    Ministero  del  lavoro  e  della previdenza           
             sociale".                                                             
               - Il comma 8 dell'art. 5  del  decreto-legge  23  ottobre           
             1996,  n.  552, convertito, con modificazioni,  dalla legge           
             20 dicembre  1996, n. 642 (Interventi  urgenti nei  settori           
             agricoli e  fermo biologico  della pesca per il 1996) e' il           
             seguente:                                                             
               "8. In attesa  del riordino dei consorzi agrari, di   cui           
             al  decreto legislativo   7   maggio   1948,  n.  1235,  in           
             favore  dei   lavoratori dipendenti dei  predetti  consorzi           
             che  abbiano gia' fruito nel corrente anno  del trattamento           
             straordinario  di  integrazione salariale,  ai sensi  della           
             legge    23 luglio 1991, n. 223,  nonche' del decreto-legge           
             26 novembre 1993, n. 478,   convertito, con  modificazioni,           
             dalla   legge  26  gennaio  1994,    n.  56,  e  successive           
             modificazioni,  e' concesso con decreto  del  Ministro  del           
             lavoro  e  della previdenza  sociale,  di concerto  con  il           
             Ministro    delle    risorse    agricole,    alimentari   e           
             forestali, un ulteriore  periodo di tale trattamento    non           
             eccedente  i  nove  mesi,  anche  in  deroga alla normativa           
             vigente".                                                             
               -   Il comma   25,   lettera   c), dell'art.    9,    del           
             decreto-legge      n.      510/1996,      convertito,   con           
             modificazioni, dalla  legge n.  608/1996, cosi' recita:               
               "Art.  9 (Disposizioni diverse in materia   di  personale           
             ed in materia previdenziale).                                         
               "25.  Il  Ministro del lavoro  e della previdenza sociale           
             puo', nel limite  complessivo  di lire   50   miliardi    a           
             carico  del    Fondo    per l'occupazione di cui al comma 4           
             dell'articolo 1 con proprio decreto:                                  
              a) - b) (omissis);                                                   
               c)   prorogare   fino   a   tre  mesi  i  trattamenti  di           
             integrazione straordinaria dei   lavoratori gia'    sospesi           
             dal    lavoro  a    seguito di cessazione   dell'attivita',           
             dismissioni  anche  parziali  di rami  di attivita'  ovvero           
             di  procedure    concorsuali  che  abbiano  interessato  le           
             aziende medesime  al fine  di consentire il  loro reimpiego           
             in nuove iniziative industriali o  di  servizio  realizzate           
             nelle predette aree".                                                 
               -   Il  comma   25  dell'art.  4  del   decreto-legge  n.           
             510/1996, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.           
             608/1996, cosi' recita:                                               
               "25.    Sino al  31  dicembre 1996,  quando  un contratto           
             collettivo stipulato presso il  Ministero  del    lavoro  e           
             della  previdenza  sociale,  nei  casi  di  cui  al comma 5           
             dell'art. 47  della  legge  29  dicembre  1990,  n.    428,           
             limitatamente   alle  imprese  sottoposte   alla  procedura           
             dell'amministrazione      straordinaria,   consente      la           
             salvaguardia    di un rilevante  livello   di  occupazione,           
             avuto  riguardo   anche  alle caratteristiche  del  mercato           
             del   lavoro   locale,  il  Ministro  del  lavoro  e  della           
             previdenza sociale puo'  concedere, con proprio    decreto,           
             al   datore     di  lavoro    acquirente,  che    abbia  le           
             caratteristiche di  cui all'art.  8, comma   4-bis,   della           
             legge    23 luglio   1991,   n. 223,   i benefici  previsti           
             dall'art.  8, comma  4, e  dall'art. 25,   comma  9,  della           
             legge    23   luglio   1991,   n. 223,   nel  limite  delle           
             risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui           
             all'art. 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,           
             n.  148,  convertito,   con modificazioni, dalla  legge  19           
             luglio 1993, n. 236".                                                 
               -  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  8  e  del comma 9           
             dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223  (Norme  in           
             materia  di  cassa integrazione, mobilita',  trattamento di           
             disoccupazione,  attuazione di   direttive della  Comunita'           
             europea,  avviamento  al  lavoro   ed altre disposizioni in           
             materia di mercato del lavoro) e' il seguente:                        
               "4. Al  datore di  lavoro che,  senza esservi  tenuto  ai           
             sensi del comma 1, assuma  a tempo pieno e indeterminato  i           
             lavoratori  iscritti  nella    lista    di   mobilita'   e'           
             concesso,    per    ogni    mensilita'    di   retribuzione           
             corrisposta  al  lavoratore,  un contributo mensile pari al           
             cinquanta per cento   della indennita' di  mobilita'    che           
             sarebbe  stata  corrisposta    al lavoratore.   Il predetto           
             contributo non  puo' essere erogato per un numero  di  mesi           
             superiore  a dodici e, per i lavoratori di  eta'  superiore           
             a   cinquanta   anni,   per    un  numero    superiore    a           
             ventiquattro    mesi,   ovvero a   trentasei  mesi  per  le           
             aree  di  cui all'art. 7, comma  6. Il presente  comma  non           
             trova  applicazione per i giornalisti".                               
               "9.   Per  ciascun  lavoratore  iscritto nella  lista  di           
             mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la  quota  di           
             contribuzione  a  carico  del  datore di lavoro   e', per i           
             primi diciotto mesi,  quella prevista per gli   apprendisti           
             dalla    legge  19    gennaio 1955,   n. 25,   e successive           
             modificazioni".                                                       
               -  Il    comma 29   dell'art. 2  della legge 23  dicembre           
             1996,  n. 662 (Misure di  razionalizzazione  della  finanza           
             pubblica), e' il seguente:                                            
               "29.  Al  comma    25  dell'art.  4  del  decreto-legge 1           
             ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni, dalla           
             legge 28 novembre 1996, n.  608, le  parole: "sino al    31           
             dicembre  1996" sono  sostituite dalle seguenti:  "sino  al           
             31  dicembre 1997";   dopo   le   parole   "alla  procedura           
             dell'amministrazione   straordinaria"    sono  inserite  le           
             seguenti:  ",  a  procedure  concorsuali,    a  fallimento,           
             nonche'  a  tutti i casi di  cessione o affitto di azienda,           
             laddove   non si riscontrino  coincidenza  degli    assetti           
             proprietari    o rapporti di  collegamento e controllo  tra           
             l'azienda cessionaria   e   quella    cedente,".  Per    le           
             finalita'    di cui   al presente   comma, nell'ambito  del           
             Fondo  di cui all'art.  1, comma  7,  del  decreto-legge 20           
             maggio  1993, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla           
             legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata  la  somma  di           
             lire 10 miliardi".                                                    
               -   Il  comma   31  dell'art.  4  del   decreto-legge  n.           
             510/1996, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.           
             608/1996, cosi' recita:                                               
               "31.    Al      fine   di   proseguire   nel     riordino           
             dell'attivita'  di smaltimento  dei rifiuti  solidi  urbani           
             ed  assimilabili,    speciali,  tossici  e  nocivi    nelle           
             regioni,  ove e' stato dichiarato  lo stato di emergenza, i           
             lavoratori dipendenti   o gia' dipendenti    da  discariche           
             autorizzate,   che      siano   state   o   che     saranno           
             progressivamente chiuse, nella prospettiva  del  riutilizzo           
             delle  risorse  umane  nelle attivita' di   smaltimento dei           
             rifiuti nel  quadro del  generale riassetto   del  settore,           
             sono  iscritti,  dal momento   del licenziamento e comunque           
             non antecedentemente al 1 gennaio 1996,    nelle  liste  di           
             mobilita'   sino  al  31  dicembre  1997,  con  conseguente           
             fruizione  della   relativa   indennita'   prevista   dalla           
             normativa  vigente,  fatto  salvo    anche  quanto indicato           
             nell'art. 8 della legge  23  luglio    1991,  n.  223,  con           
             riferimento  alla  permanenza  nelle liste   anche oltre la           
             predetta data   del 31 dicembre  1997.  L'iscrizione    dei           
             suddetti  lavoratori  nelle    liste  di  mobilita' avviene           
             tramite  approvazione  delle  liste   dei   lavoratori   da           
             licenziare  inviate   dalle aziende   ovvero dalle  istanze           
             presentate   dai singoli  lavoratori  gia'  licenziati,  da           
             parte  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,           
             che provvedera' nel limite massimo di spesa di 20 miliardi,           
             ivi compresi gli  oneri previdenziali figurativi. Gli oneri           
             di  cui al  presente   comma sono   posti   a carico    del           
             Fondo di  cui all'articolo 1, comma 4".                               
               - I  commi 1, 2 e  4 dell'art. 7 ed  il comma 1 dell'art.           
             16 della legge n. 223/1991, sono i seguenti:                          
               "1.  I  lavoratori    collocati  in  mobilita'  ai  sensi           
             dell'art. 4, che siano in  possesso dei requisiti di    cui           
             all'art.  16,  comma   1, hanno diritto  ad una  indennita'           
             per   un periodo   massimo  di    dodici  mesi,  elevato  a           
             ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta           
             anni e  a trentasei per i  lavoratori che hanno compiuto  i           
             cinquanta  anni.    L'indennita'    spetta   nella   misura           
             percentuale,    di    seguito  indicata,  del   trattamento           
             straordinario   di   integrazione   salariale   che   hanno           
             percepito  ovvero   che    sarebbe   loro   spettato    nel           
             periodo   immediatamente   precedente  la  risoluzione  del           
             rapporto di lavoro:                                                   
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;                        
               b) dal tredicesimo al trentaseiesimo  mese:  ottanta  per           
             cento".                                                               
               "2.  Nelle   aree di   cui al  testo unico  approvato con           
             decreto del Presidente della  Repubblica 6 marzo  1978,  n.           
             218,  la    indennita'  di  mobilita' e' corrisposta per un           
             periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a   trentasei           
             per  i   lavoratori che hanno compiuto  i quaranta anni e a           
             quarantotto per i lavoratori che anno  compiuto i cinquanta           
             anni. Essa spetta nella seguente misura:                              
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;                        
               b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese:  ottanta  per           
             cento".                                                               
               "4.  L'indennita'  di mobilita'  non puo' comunque essere           
             corrisposta  per  un  periodo  superiore     all'anzianita'           
             maturata  dal lavoratore alle dipendenze  dell'impresa  che           
             abbia  attivato la  procedura  di  cui all'articolo 4".               
               "1.   Nel   caso  di    disoccupazione    derivante    da           
             licenziamento      per  riduzione  di  personale  ai  sensi           
             dell'art. 24 da parte  delle  imprese,  diverse  da  quelle           
             edili,   rientranti   nel  campo    di  applicazione  della           
             disciplina dell'intervento  straordinario  di  integrazione           
             salariale  il  lavoratore,  operaio,  impiegato  o  quadro,           
             qualora possa far  valere  una  anzianita'    aziendale  di           
             almeno  dodici    mesi,  di    cui  almeno    sei di lavoro           
             effettivamente  prestato,  ivi  compresi   i   periodi   di           
             sospensione  del   lavoro  derivanti  da  ferie, festivita'           
             e   infortuni,   con   un rapporto di  lavoro  a  carattere           
             continuativo  e  comunque  non  a  termine, ha diritto alla           
             indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7".                        
               -  L'art.  9-octies  del   decreto-legge   n.   510/1996,           
             convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge n. 608/1996,           
             cosi' recita:                                                         
               "Art.  9-octies  (Piani  per  l'inserimento professionale           
             dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione).  -           
             1.  Il  comma  3  dell'art. 15 del decreto-legge  16 maggio           
             1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19           
             luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente:                      
               "3. I progetti di cui al    comma  1,  lettera  b),  sono           
             redatti  dalle associazioni  dei datori  di  lavoro, ovvero           
             da  ordini e/o   collegi professionali   sulla   base    di           
             apposite    convenzioni    predisposte   di concerto con le           
             agenzie per    l'impiego  ed  approvate  dalle  commissioni           
             regionali per l'impiego".                                             
               2. Il  comma 7 dell'art.  15 del  decreto-legge 16 maggio           
             1994, n.  229, convertito,  con modificazioni, dalla  legge           
             19 luglio  1994, n.  451, e' sostituito dal seguente:                 
               "  7. L'assegnazione  dei  giovani avviene  a  cura delle           
             sezioni  circoscrizionali  per    l'impiego sulla   base di           
             criteri     fissati   dalle   commissioni   regionali   per           
             l'impiego".                                                           
               3.  Per    l'assegnazione dei giovani di  cui al comma 2,           
             il Ministro del   lavoro   e  della   previdenza    sociale           
             puo'    disporre,     in considerazione della specificita',           
             anche    territoriale,    dell'emergenza     occupazionale,           
             modalita'  straordinarie,    ivi  compresa    l'adozione di           
             criteri quali  il carico familiare,  l'eta' anagrafica e il           
             luogo di residenza.                                                   
               4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge           
             16 maggio 1994, n.   299, convertito, con    modificazioni,           
             dalla  legge   19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino           
             all'anno 1998".                                                       
               - Gli  obiettivi n.  1 e n.  2 del regolamento    CEE  n.           
             2081/93 del Consiglio del  20 luglio 1993,  che modifica il           
             regolamento  (CEE) n.  2052/88  relativo alle  missioni dei           
             Fondi  a  finalita' strutturali, alla  loro efficacia  e al           
             coordinamento  dei loro   interventi e   di quelli    della           
             Banca    europea   per gli   investimenti   e  degli  altri           
             strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:                      
             "Obiettivo n. 1                                                       
               1.  Le      regioni   interessate   dalla   realizzazione           
             dell'obiettivo  n.  1 sono regioni  di livello NUTS II,  il           
             cui PIL pro  capite risulta, in base ai  dati degli  ultimi           
             tre  anni, inferiore  al 75%  della media comunitaria.                
               Rientrano tra  queste regioni  anche l'Irlanda  del Nord,           
             i cinque nuovi  La  nder   tedeschi,    Berlino   Est,    i           
             dipartimenti    francesi  d'Oltremare, le Azzorre, le Isole           
             Canarie, e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si           
             avvicina a quello delle regioni indicate al primo  comma  e           
             che  vanno  inserite,  per  motivi particolari, nell'elenco           
             relativo all'obiettivo n. 1.                                          
               Gli  Abruzzi  sono  ammissibili  agli    aiuti  a  titolo           
             dell'obiettivo  n.    1 per il periodo che va dal 1 gennaio           
             1994 al 31 dicembre 1996.                                             
               Eccezionalmente,    visto    il    fenomeno    unico   di           
             contiguita'   e   in funzione    del  loro   PIL  regionale           
             a  livello   NUTS  III,    gli  "arrondissements"  Avesnes,           
             Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Aran, di           
             Cumbraes  e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle           
             regioni dell'obiettivo n. 1.                                          
               2.    L'elenco  delle    regioni,   interessate     dalla           
             realizzazione    dell'obiettivo    n.    1   e'   contenuto           
             nell'allegato 1.                                                      
               3. L'elenco delle regioni e'  valido    per  sei  anni  a           
             decorrere  dal  1  gennaio 1994.   Prima della  scadenza di           
             tale periodo  la Commissione riesamina  l'elenco  in  tempo           
             utile  affinche'  il  Consiglio, deliberando a  maggioranza           
             qualificata   su   proposta della   Commissione e    previa           
             consultazione  del    Parlamento europeo, adotti un   nuovo           
             elenco  valido  per  il periodo successivo alla scadenza di           
             cui sopra.                                                            
               4.  Gli  Stati  membri  interessati     presentano   alla           
             Commissione  i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani           
             contengono in particolare:                                            
               la  descrizione della  situazione   attuale per    quanto           
             concerne  le disparita'  e   i  ritardi   di  sviluppo,  le           
             risorse   finanziarie mobilizzate e  i principali risultati           
             delle azioni varate  nel corso del precedente   periodo  di           
             programmazione,  nel  contesto    degli  aiuti  strutturali           
             comunitari   ricevuti  e  tenuto  conto    dei    risultati           
             disponibili delle valutazioni;                                        
               la    descrizione      di   un'adeguata   strategia   per           
             conseguire  gli obiettivi di  cui all'art.  1, delle  linee           
             principali  scelte    per  lo  svilup o   regionale e degli           
             obiettivi specifici, quantificati   se la  loro  natura  lo           
             consente;  una  stima  preliminare  dell'impatto  previsto,           
             anche in materia  di occupazione, delle  pertinenti  azioni           
             al   fine   di  assicurare  che    apportino  i    vantaggi           
             socioeconomici  a     medio   termine   corrispondenti   ai           
             finanziamenti previsti;                                               
               una   valutazione   della   situazione  ambientale  della           
             regione   in  questione  e  la  valutazione    dell'impatto           
             ambientale  della  strategia e delle  azioni    sopracitate           
             secondo  i  principi   di  uno   sviluppo sostenibile    in           
             conformita'    delle  vigenti    disposizioni del   diritto           
             comunitario;  le disposizioni  adottate  per  associare  le           
             autorita'  competenti  in    materia ambientale   designate           
             dallo  Stato     membro   alla   preparazione      e   alla           
             realizzazione delle  azioni previste  dal piano nonche' per           
             garantire  il rispetto   delle norme comunitarie in materia           
             ambientale;                                                           
               una   tabella   finanziaria   indicativa   globale    che           
             riepiloghi   le risorse finanziarie nazionali e comunitarie           
             previste corrispondenti a ciascuno  degli  assi  principali           
             scelti  per  lo sviluppo  regionale nell'ambito  del piano,           
             nonche'  indicazioni sull'utilizzazione  dei contributi dei           
             Fondi,  della  BEI    e  degli altri   strumenti finanziari           
             prevista nella realizzazione del piano.                               
               Gli  Stati  membri  possono   presentare   un   programma           
             globale    di sviluppo regionale per  tutte le loro regioni           
             incluse nell'elenco di cui al paragrafo  2  purche'  questo           
             piano comporti gli elementi di cui al primo comma.                    
               Gli  Stati    membri  presentano    per  le  regioni   in           
             questione  anche i piani di   cui all'art.   10;  i    dati           
             relativi    ai  piani   possono anche essere  indicati  nei           
             piani  di sviluppo  regionale   riguardanti   le  accennate           
             regioni.                                                              
               5.   La   Commissione valuta  i  piani  proposti, nonche'           
             gli  altri elementi di   cui al paragrafo 4    in  funzione           
             della  loro    coerenza  con  gli  obiettivi   del presente           
             regolamento  e  con    le  disposizioni    e  le  politiche           
             menzionate agli articoli 6  e 7. Essa definisce, sulla base           
             di  tutti  i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della           
             partnership  prevista  dall'art.  4,  paragrafo  1,  e   di           
             concerto con  lo  Stato  membro  interessato,    il  quadro           
             comunitario  di   sostegno per   gli interventi strutturali           
             comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.                
               Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:           
               gli  obiettivi  di   sviluppo,   con      la   rispettiva           
             quantificazione  se  la  loro    natura  lo    consente,  i           
             progressi da  realizzare rispetto  alla situazione  attuale           
             durante   il   periodo  di    cui    trattasi,  le    linee           
             prioritarie   scelte  per  l'intervento    comunitario,  le           
             modalita' per la valutazione ex ante,  il  controllo  e  la           
             valutazione ex post delle azioni prospettate;                         
                 le forme d'intervento;                                            
               il  piano  indicativo  di finanziamento con l'indicazione           
             dell'importo degli interventi e della loro provenienza;               
                 la durata di tali interventi.                                     
               Il  quadro    comunitario  di    sostegno  garantisce  il           
             coordinamento  di  tutti   gli     interventi   strutturali           
             comunitari   previsti    per   la  realizzazione  dei  vari           
             obiettivi  di  cui  all'art.  1  all'interno di una regione           
             determinata.                                                          
               Il     quadro  comunitario     di     sostegno      puo',           
             all'occorrenza,   essere modificato e adattato, nell'ambito           
             della partnership di cui  all'art.    4.  paragrafo  1,  su           
             iniziativa    dello  Stato  membro  o  della Commissione di           
             concerto   con lo Stato   membro, in  funzione  di    nuove           
             informazioni  pertinenti    e  dei   risultati   registrati           
             durante l'attuazione  delle azioni  in questione,  compresi           
             i risultati  del  controllo e  della valutazione ex post.             
               A    richiesta     debitamente     giustificata     dello           
             Stato    membro interessato, la Commissione adotta i quadri           
             comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani  di           
             cui al paragrafo 4.                                                   
               6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono           
             precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4           
             e 5.                                                                  
               7.    La   programmazione   si   riferisce   anche   alle           
             azioni  di  cui all'obiettivo n. 5 a), da    attuare  nelle           
             regioni  interessate operando una distinzione tra azioni in           
             materia di  strutture  agricole  e  azioni  in  materia  di           
             strutture della pesca.                                                
             Obiettivo n. 2                                                        
               1.  Le    zone industriali in declino   interessate dalla           
             realizzazione dell'obiettivo  n.  2  riguardano    regioni.           
             regioni,  frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini           
             di occupazione e le comunita' urbane.                                 
               2.  Le   zone    di   cui   al   paragafo   1     debbono           
             corrispondere   o appartenere, fatto salvo  il paragrafo 4,           
             ad   una unita'  territoriale  del  livello  NUTS  III  che           
             soddisfi ciascuno dei criteri seguenti:                               
               a)  il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore           
             alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;              
               b)  rispetto   all'occupazione complessiva,  il tasso  di           
             occupazione nel  settore industriale  dev'essere  uguale  o           
             superiore  alla    media  comunitaria per qualsiasi anno di           
             riferimento a decorrere dal 1975;                                     
               c)  il  livello  occupazionale  nel  settore  industriale           
             rispetto all'anno  di riferimento  di cui  alla lettera  b)           
             deve  risultare in regresso.                                          
               L'intervento  comunitario,   fatto  salvo  il   paragrafo           
             4,  puo' estendersi anche:                                            
               a  zone  contigue  che  soddisfano  i criteri di cui alle           
             lettere a), b)  e c)  nonche'  a zone   che soddisfano    i           
             criteri    di cui  alle lettere a),  b)  e  c) contigue  ad           
             una  regione  di  cui all'obiettivo n. 1;                             
               a  comunita' urbane   caratterizzate da   un  tasso    di           
             disoccupazione  superiore   di  almeno il  50%  alla  media           
             comunitaria e   che   hanno  registrato      un    regresso           
             notevole  dell'occupazione   nel  settore industriale;                
               a    zone che   nel corso   degli ultimi  tre anni  hanno           
             subito   o che attualmente   subiscono o    rischiano    di           
             subire,    anche    a seguito   di mutamenti industriali  e           
             dell'evoluzione    dei  sistemi    di  produzione,  perdite           
             occupazionali   di   rilievo      in   settori  industriali           
             determinanti  per  il  loro  sviluppo  economico    con  un           
             conseguente  serio  aggravamento  della  disoccupazione  in           
             dette zone;                                                           
               a  zone, in  particolare urbane,   confrontate a    gravi           
             problemi  di bonifica di aree industriali degradate;                  
               ad   altre   zone  industriali  ed  urbane   nelle  quali           
             l'impatto socioeconomico   della   ristrutturazione     del           
             settore   della  pesca, misurato secondo criteri obiettivi,           
             lo giustifichi.                                                       
               Nell'applicare    i  criteri    sopra  enunciati,      la           
             Commissione    terra' conto  dell'incidenza relativa  delle           
             situazioni nazionali  rispetto alla   media    comunitaria,           
             per    quanto    riguarda    il  tasso   di disoccupazione,           
             il    tasso   di   industrializzazione   e    il    declino           
             industriale.                                                          
               Per  l'applicazione  di  tali criteri,   gli Stati membri           
             possono anche prendere  come    base  di   riferimento   le           
             realta'    specifiche    che  differiscono   sul tasso   di           
             attivita'  o di  occupazione reale  delle popolazioni.                
               3.    Sin  dall'entrata    in    vigore  del     presente           
             regolamento,      previa   presa  in  considerazione  delle           
             informazioni comunitarie relativa alle disposizioni  di cui           
             al paragrafo  2, gli  Stati membri  interessati  propongono           
             alla    Commissione, in  base  alle  disposizioni di  detto           
             paragrafo   e      tenuto   conto      del   principio   di           
             concentrazione,  l'elenco  delle  zone  che a loro   avviso           
             devono beneficiare dell'azione a titolo  dell'obiettivo  n.           
             2  e  le    comunicano  tutte  le  informazioni    utili al           
             riguardo.                                                             
               Sulla  scorta    di  questi    elementi  e    della   sua           
             valutazione  globale  delle   proposte presentate,  renendo           
             conto delle  priorita' e   delle situazioni  nazionali,  la           
             Commissione  adotta, in stretta concertazione con  lo Stato           
             membro    interessato e   secondo   la procedura   prevista           
             all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al           
             paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo.                       
               4. Nel   redigere l'elenco e    nel  definire  il  quadro           
             comunitario  di  sostegno  di    cui  al  paragrafo   9, la           
             Commissione e gli   Stati membri provvedono    a  garantire           
             una    reale   concentrazione degli  interventi sulle  zone           
             piu'  gravemente  colpite e  nell'ambito geografico    piu'           
             appropriato,  tenendo   conto della  situazione particolare           
             delle zone interessate.  Gli    Stati   membri   comunicano           
             alla   Commissione  le informazioni che possono aiutarla in           
             questo compito.                                                       
               5.  Berlino   Ovest puo' beneficiare dell'aiuto  previsto           
             nell'ambito di  questo  obiettivo  per  il   primo  periodo           
             triennale  di  cui  al paragrafo 6.                                   
               6.  La   Commissione, di   concerto con  lo Stato  membro           
             interessato, rivede periodicamente   l'elenco delle    zone           
             beneficiarie.    Tuttavia  i  con-  tributi  concessi dalla           
             Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2  a  favore  delle           
             varie  zone  contenute  nell'elenco    sono  programmati ed           
             erogati su base triennale.                                            
               7.  Dopo tre  anni dell'entrata  in   vigore  dell'elenco           
             di  cui    al  paragrafo    3   i   criteri   definiti   al           
             paragrafo  2  possono  essere modificati dal  Consiglio che           
             delibera a maggioranza   qualificata  su  proposta    della           
             Commissione    e    previa   consultazione del   Parlamento           
             europeo.                                                              
               8.  Gli  Stati  membri  interessati     presentano   alla           
             Commissione  i  loro  piani di   riconversione regionale  e           
             sociale.  I piani  contengono in particolare:                         
               la    descrizione    della    situazione    attuale,    e           
             l'indicazione    dei  finanziamenti    previsiti    e   dei           
             principali  risultati  delle   azioni varate   nel    corso           
             del   precedente periodo  di  programmazione,  nel contesto           
             degli   aiuti strutturali comunitari  ricevuti    e  tenuto           
             conto dei risultati disponibili delle valutazioni;                    
               la    descrizione      di   un'adeguata   strategia   per           
             conseguire  gli obiettivi  di cui  art.  1 e   delle  linee           
             principali    scelte per   la riconversione  delle zone  in           
             questione,   con la   quantificazione  dei  progressi    da           
             realizzare,    se   la   loro natura   lo  consente  e  una           
             valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia           
             di  occupazione,  delle  pertinenti  azioni  al    fine  di           
             garantire  che  queste  apportino vantaggi socioeconomici a           
             medio  termine  corrispondenti  alle  risorse   finanziarie           
             mobilizzate;                                                          
               una  valutazione  ex   ante della situazione   ambientale           
             della zona di cui  trattasi e la valutazione   dell'impatto           
             ambientale  della strategia e  delle azioni  di cui  sopra,           
             secondo   i principi   di  uno  sviluppo  sostenibile    in           
             conformita'    delle  vigenti    disposizioni  del  diritto           
             comunitario;  le  disposizioni   adottate   per   associare           
             le autorita'  competenti in  materia ambientale,  designate           
             dallo      Stato   membro,   alla  preparazione  e     alla           
             realizzazione delle azioni previste dal piano  nonche'  per           
             garantire  l'osservanza  delle norme comunitarie in materia           
             di ambiente;                                                          
               indicazioni sull'utilizzazione dei contributi  dei fondi,           
             della BEI e degli    altri  strumenti  finanziari  prevista           
             nella realizzazione del piano.                                        
               9.  La   Commissione valuta i  piani proposti in funzione           
             della loro coerenza  con   gli   obiettivi   del   presente           
             regolamento    e   con   le disposizioni   e le   politiche           
             menzionate  agli articoli   6 e   7. Essa  definisce  sulla           
             base  di  questi  piani,    nell'ambito  della  partnership           
             prevista dall'art. 4,  paragrafo 1 e di concerto  con    lo           
             Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno           
             alla   riconversione   per  gli     interventi  strutturali           
             comunitari,  avendo cura  di seguire  le procedure previste           
             all'art. 17.                                                          
               Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:           
               gli   obettivi  di    riconversione    quantificati,  per           
             quanto  la   loro natura  lo    consente,  i  progressi  da           
             realizzare  rispetto  alla situazione  attuale durante   il           
             periodo  di   cui   trattasi, le  linee prioritarie  scelte           
             per    l'intervento    comunitario,    le  modalita'     di           
             valutazione  ex  ante,   sorveglianza e valutazione ex post           
             delle azioni prospettate;                                             
                 le forme d'intervento;                                            
               il piano indicativo di  finanziamento  con  l'indicazione           
             dell'importo degli interventi e della loro provenienza;               
                 la durata di tali interventi.                                     
               Il      quadro  comunitario     di     sostegno     puo',           
             all'occorrenza,  essere modificato e adattato,  nell'ambito           
             della  partnership  di  cui  all'art.    4, paragrafo 1, su           
             iniziativa    dello  Stato  membro  interessato   o   della           
             Commissione di  concerto con  lo Stato membro,  in funzione           
             di   nuove  informazioni    pertinenti  e    dei  risultati           
             osservati nel  corso della realizzazione delle   azioni  in           
             questione, compresi  i risultati della sorveglianza e della           
             valutazione ex post.                                                  
               10.    Le     modalita'   d'applicazione   del   presente           
             articolo  sono precisate nelle disposizioni di cui all'art.           
             3, paragrafi 4 e 5".                                                  
               - Il comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, e' il           
             seguente:                                                             
               "203. Gli interventi che   coinvolgono una  molteplicita'           
             di  soggetti  pubblici   e privati  ed implicano  decisioni           
             istituzionali    e  risorse  finanziarie  a  carico   delle           
             amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province           
             autonome    nonche'  degli  enti  locali    possono  essere           
             regolati sulla base di accordi cosi' definiti:                        
               a)       "Programmazione    negoziata",      come    tale           
             intendendosi  la regolamentazione concordata  tra  soggetti           
             pubblici o  tra il soggetto pubblico competente  e la parte           
             o  le    parti  pubbliche  o    private per l'attuazione di           
             interventi  diversi,  riferiti  ad  un'unica  finalita'  di           
             sviluppo che  richiedono una valutazione complessiva  delle           
             attivita' di competenza;                                              
               b)  "Intesa    istituzionale di   programma", come   tale           
             intendendosi  l'accordo  tra    amministrazione   centrale,           
             regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti           
             si  impegnano  a  collaborare  sulla  base   di         una           
             ricognizione   programmatica   delle  risorse   finanziarie           
             disponibili,    dei     soggetti   interessati   e    delle           
             procedure  amministrative     occorrenti,       per      la           
             realizzazione   di   un  piano pluriennale  di   interventi           
             d'interesse  comune   o  funzionalmente collegati;                    
               c)  "Accordo    di   programma   quadro",   come     tale           
             intendendosi  l'accordo    con    enti  locali   ed   altri           
             soggetti pubblici  e  privati promosso dagli  organismi  di           
             cui   alla   lettera   b),  in  attuazione  di  una  intesa           
             istituzionale di  programma  per    la  definizione  di  un           
             programma esecutivo  di   interventi  di  interesse  comune           
             o   funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro           
             indica in particolare: 1) le attivita'  e gli    interventi           
             da    realizzare,  con    i relativi   tempi e modalita' di           
             attuazione  e con i termini ridotti   per  gli  adempimenti           
             procedimentali;      2)      i      soggetti   responsabili           
             dell'attuazione  delle singole  attivita'  ed   interventi;           
             3)    gli    eventuali    accordi    di  programma ai sensi           
             dell'art. 27 della legge 8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le           
             eventuali     conferenze  di    servizi    o    convenzioni           
             necessarie   per l'attuazione    dell'accordo;    5)    gli           
             impegni   di  ciascun  soggetto, nonche'  del soggetto  cui           
             competono  poteri sostitutivi  in caso  di inerzie, ritardi           
             o  inadempienze;  6)  i  procedimenti  di  conciliazione  o           
             definizione  di  conflitti  tra    i  soggetti partecipanti           
             all'accordo; 7) le  risorse  finanziarie   occorrenti   per           
             le    diverse   tipologie   di intervento,  a valere  sugli           
             stanziamenti     pubblici  o     anche   reperite   tramite           
             finanziamenti    privati;    8)     le   procedure   ed   i           
             soggetti responsabili   per   il    monitoraggio    e    la           
             verifica  dei  risultati.  L'accordo di programma quadro e'           
             vincolante  per  tutti  i  soggetti che vi partecipano.   I           
             controlli  sugli atti e  sulle attivita'   posti in  essere           
             in    attuazione dell'accordo di  programma quadro sono  in           
             ogni caso successivi. Limitatamente alle aree  di cui  alla           
             lettera  f),  gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo    di           
             programma quadro possono derogare alle   norme    ordinarie           
             di    amministrazione  e  contabilita',  salve restando  le           
             esigenze  di  concorrenzialita'   e   trasparenza   e   nel           
             rispetto   della   normativa   comunitaria   in materia  di           
             appalti,    di  ambiente  e    di  valutazione  di  impatto           
             ambientale.  Limitatamente  alle predette   aree   di   cui           
             alla lettera  f),  determinazioni  congiunte adottate   dai           
             soggetti    pubblici interessati   territorialmente e   per           
             competenza  istituzionale in  materia urbanistica   possono           
             comportare  gli  effetti    di  variazione  degli strumenti           
             urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi  4  e  5,           
             della legge 8 giugno 1990, n. 142;                                    
               d)    "Patto   territoriale",    come  tale  intendendosi           
             l'accordo, promosso da enti locali, parti   sociali,  o  da           
             altri  soggetti pubblici o  privati  con  i  contenuti   di           
             cui  alla  lettera  c),  relativo all'attuazione   di    un           
             programma   di   interventi   caratterizzato   da specifici           
             obiettivi di promozione dello sviluppo locale;                        
               e) "Contratto di programma",  come tale  intendendosi  il           
             contratto   stipulato   tra      l'amministrazione  statale           
             competente,  grandi imprese, consorzi di  medie e   piccole           
             imprese    e rappresentanze  di distretti industriali   per           
             la    realizzazione     di     interventi   oggetto      di           
             programmazione negoziata;                                             
               f)    "Contratto   di area",  come  tale  intendendosi lo           
             strumento   operativo,             concordato           tra           
             amministrazioni,     anche      locali, rappresentanze  dei           
             lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  nonche'  eventuali           
             altri  soggetti  interessati,  per  la realizzazione  delle           
             azioni finalizzate    ad  accelerare  lo    sviluppo  e  la           
             creazione      di  una  nuova  occupazione    in  territori           
             circoscritti, nell'ambito  delle aree di    crisi  indicate           
             dal   Presidente del  Consiglio  dei Ministri,  su proposta           
             del Ministro del bilancio e della programmazione  economica           
             e   sentito   il     parere  delle  competenti  commissioni           
             parlamentari, che si pronunciano  entro    quindici  giorni           
             dalla    richiesta, e delle  aree di sviluppo industriale e           
             dei  nuclei di industrializzazione  situati  nei  territori           
             di  cui  all'obiettivo 1  del regolamento  CEE n.  2052/88,           
             nonche' delle  aree industrializzate realizzate  a    norma           
             dell'art.  32  della  legge  14  maggio 1981, n.   219, che           
             presentino requisiti di piu'  rapida    attivazione      di           
             investimenti  di  disponibilita'   di  aree attrezzate e di           
             risorse  private    o  derivanti  da  interventi normativi.           
             Anche nell'ambito  dei contratti d'area  dovranno    essere           
             garantiti ai lavoratori i  trattamenti retributivi previsti           
             dall'art.    6,  comma  9,  lettera c), del decreto-legge 9           
             ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,  dalla           
             legge 7 dicembre 1989, n. 389".                                       
               -  L'art. 15   del decreto-legge 16 maggio 1994,  n. 299,           
             convertito, con  modificazioni,  dalla  legge   19   luglio           
             1994,  n.  451,  e'  il seguente:                                     
               "Art.    15 (Piani   per l'inserimento  professionale dei           
             giovani privi di  occupazione). - 1.   Nelle aree di    cui           
             all'art.    1  del  decreto-legge 20 maggio 1993,   n. 148,           
             convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio 1993,           
             n. 236,  il  Ministero    del  lavoro  e  della  previdenza           
             sociale,  sentite le  commissioni regionali per l'impiego e           
             di intesa con  le regioni interessate,  realizza,  per  gli           
             anni   1994   e  1995,     piani    mirati    a  promuovere           
             l'inserimento  professionale  dei giovani di eta'  compresa           
             tra i 19 e  32 anni e fino a 35  anni per i disoccupati  di           
             lunga    durata  iscritti  nelle liste   di collocamento. I           
             piani sono attuati attraverso:                                        
               a)    progetti che   prevedono  lo svolgimento  di lavori           
             socialmente  utili,     nonche'  la     partecipazione   ad           
             iniziative formative  volte al recupero dell'istruzione  di           
             base,  alla    qualificazione  professionale dei   soggetti           
             gia' in  possesso   del   diploma di   scuola    secondaria           
             inferiore,  alla    formazione  del  secondo    livello per           
             giovani  gia' in possesso del diploma di scuola  secondaria           
             superiore;                                                            
               b)  progetti  che  prevedono  periodi  di formazione e lo           
             svolgimento  di   un'esperienza   lavorativa   per   figure           
             professionalmente qualificate.                                        
               2.  I  progetti  di  cui al comma   1, lettera a), per la           
             parte relativa al programma  dei lavori  socialmente utili,           
             sono  disciplinati dalle disposizioni   di  cui    all'art.           
             14.  La    parte   relativa al   programma formativo   deve           
             essere  formulata   e    svolta   in   raccordo   con    le           
             istituzioni competenti.                                               
               3.  I    progetti  di cui   al comma 1,  lettera b), sono           
             redatti dalle associazioni  dei datori  di  lavoro,  ovvero           
             da    ordini e/o   collegi professionali   sulla   base  di           
             apposite   convenzioni   predisposte   di concerto  con  le           
             agenzie  per    l'impiego  ed  approvate  dalle commissioni           
             regionali per l'impiego.                                              
               4. La  partecipazione del  giovane ai progetti    di  cui           
             al  presente  articolo  non    puo' essere superiore   alle           
             ottanta ore mensili   per un periodo  massimo  di    dodici           
             mesi.  Per  ogni  ora di   formazione svolta e di attivita'           
             prestata al giovane  e' corrisposta un'indennita' pari a L.           
             7.500. Al pagamento  dell'indennita'  provvede  mensilmente           
             l'ufficio  provinciale    del  lavoro    e  della   massima           
             occupazione,  eventualmente avvalendosi   della   rete   di           
             sportelli  bancari  o  postali  all'uopo convenzionati.  La           
             meta'  del costo  dell'indennita', esclusa  quella relativa           
             alle ore di formazione, e'   a carico del  soggetto  presso           
             cui  e' svolta   l'esperienza lavorativa  secondo modalita'           
             previste dalla convenzione.                                           
               5. Per i progetti cui cui al   comma 1,  lettera  b),  il           
             Ministero   del  lavoro     e  della    previdenza  sociale           
             determina  i    limiti  del    ricorso  dell'istituto    in           
             rapporto  al   numero  dei  dipendenti del  soggetto presso           
             cui e'  svolta  l'esperienza  lavorativa e   nel   caso  in           
             cui  quest'ultimo  non  abbia  proceduto  all'assunzione di           
             almeno il sessanta per  cento  dei  giovani  utilizzati  in           
             analoghi progetti.                                                    
               6. L'utilizzazione  dei giovani  nei programmi di  cui al           
             comma  1,  lettera b), non  determina l'instaurazione di un           
             rapporto di lavoro, non  comporta la  cancellazione   dalle           
             liste  di  collocamento e  non preclude al datore di lavoro           
             la  possibilita'  di  assumere  il  giovane,  al    termine           
             dell'esperienza,  con contratto  di formazione   e  lavoro,           
             relativamente  alla stessa  area professionale.  I medesimi           
             progetti  devono   indicare   idonee forme  assicurative  a           
             carico del  soggetto utilizzatore  contro   gli   infortuni           
             e   le   malattie   professionali connessi allo svolgimento           
             dell'attivita' lavorativa.                                            
               7.    L'assegnazione   dei   giovani    avviene   a  cura           
             delle  sezioni circoscrizionali per  l'impiego sulla   base           
             di   criteri    fissati  dalle  commissioni  regionali  per           
             l'impiego.                                                            
               8.  Al finanziamento  dei  piani  di cui   al    presente           
             articolo  si provvede nei limiti delle  risorse finanziarie           
             preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del  fondo    di cui           
             all'art. 1, comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.           
             148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio           
             1993, n. 236".                                                        
               - L'art.  3 del decreto-legge  19 maggio 1997, n.    129,           
             convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,           
             n. 229 (Programmazione delle  cessazioni dal  servizio  del           
             personale  del comparto   scuola, nonche'  disposizioni  in           
             materia   di    fondi  pensione  e  mobilita')  cosi'  come           
             modificato dalla presente legge, e' il seguente:                      
               "Art. 3 (Mobilita'  lunga).  -  1.  Le  disposizioni  del           
             presente  articolo  sono  destinate  a  favorire  piani  di           
             gestione  delle  eccedenze,  che     presentino   rilevanti           
             conseguenze    sul    piano  occupazionale,   di lavoratori           
             dipendenti da imprese rientranti nella disciplina  relativa           
             all'indennita'    di  mobilita',    avuto  riguardo    alla           
             dimensione   delle  imprese  stesse  nel  rapporto  con  il           
             territorio in cui sono ubicate.                                       
               2.    Per  le    finalita'  di    cui  al   comma 1,   le           
             disposizioni  di cui all'art. 7,  comma 7,  della legge  23           
             luglio  1991, n.  223, trovano applicazione,  nel    limite           
             massimo  di    3.500 unita' e   con riferimento alle unita'           
             produttive ubicate  sull'intero territorio  nazionale,  nei           
             confronti  dei  lavoratori collocati in  mobilita' entro il           
             31 dicembre 1998. Il predetto termine e'  fissato    al  31           
             dicembre  1999 per le sole imprese interessate ai contratti           
             d'area di cui all'art.  2,  comma  203,  della  legge    23           
             dicembre  1996,  n.    662,  le cui procedure   siano state           
             attivate dalla Presidenza  del Consiglio dei  Ministri    -           
             Comitato  per  il    coordinamento delle   iniziative   per           
             l'occupazione,  entro il  15 ottobre 1997".                           
               3. Nell'ambito del  limite massimo di cui al  comma    2,           
             una  quota  non inferiore al 70 per cento e' riservata alle           
             unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli  obiettivi           
             n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio,           
             del 20 luglio 1993.                                                   
               4.  I    lavoratori di cui  al comma 2  sono collocati in           
             pensione al raggiungimento  dei requisiti  individuali  per           
             il pensionamento  di anzianita' previsti  dalla  disciplina           
             vigente    alla  data  di  entrata  in  vigore del presente           
             decreto.                                                              
               5. Per  i lavoratori   collocati in mobilita'    ai  fini           
             del  presente  articolo, gli oneri conseguenti al permanere           
             nelle liste di mobilita' oltre i  limiti previsti dall'art.           
             7, commi 1,  2 e 4,  della citata legge   n.     223    del           
             1991,      ivi    compreso    l'onere      relativo    alla           
             contribuzione figurativa,   sono  posti  a    carico  delle           
             imprese    che,  a tal fine,  corrisponderanno all'Istituto           
             nazionale   per    la  previdenza  sociale    (I.N.P.S.)  i           
             relativi importi   alla fine   di ciascuno    anno  solare,           
             nella misura corrispondente all'onere sostenuto.                      
               6.    Le    imprese    che    intendono avvalersi   delle           
             disposizioni    del  presente  articolo  devono  presentare           
             domanda al Ministero del lavoro e della previdenza  sociale           
             entro  il 31 luglio  1997. Il  Ministro del lavoro  e della           
             previdenza  sociale    approva  le    domande entro   il 20           
             ottobre 1997,   secondo criteri    di  priorita'  stabiliti           
             tenendo conto della durata  precedente del processo  che ha           
             causato    l'eccedenza  di  manodopera   e della   maggiore           
             vicinanza   dei  requisiti    di  eta'    e  di  anzianita'           
             contributiva  dei   lavoratori posseduti  al momento  della           
             collocazione in mobilita' rispetto   ai  requisiti  per  il           
             pensionamento di cui al comma 4.                                      
               7. I lavoratori di  cui al comma 2 decadono dai  benefici           
             di  cui al medesimo comma  qualora non accettino  di essere           
             impiegati  in lavori socialmente utili  che si svolgano  in           
             un  luogo  distante  non    piu' di cinquanta chilometri, o           
             comunque  raggiungibile  in  sessanta  minuti   con   mezzi           
             pubblici,   dalla   residenza   del  lavoratore,  ai  sensi           
             dell'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.             
               8. Se, entro  sei mesi dal termine per l'approvazione  da           
             parte del Ministro del lavoro  e della  previdenza  sociale           
             delle    domande di cui al  comma 6,  gli enti  locali  non           
             hanno    predisposto  programmi     per  l'impiego      dei           
             lavoratori  di   cui   al   presente articolo   in   lavori           
             socialmente utili  o di  pubblica utilita', le  commissioni           
             regionali  per  l'impiego  provvedono    ad  accertare,  in           
             raccordo  con  la regione e gli enti locali, le ragioni del           
             mancato utilizzo.                                                     
               9.   Per quanto   non    diversamente  disposto,    trova           
             applicazione  la disciplina relativa  all'art. 7, comma  7,           
             della citata legge  n. 223 del 1991".                                 
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
                   Disposizioni in materia contributiva                            
                                                                                   
     1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in           
   vigore del presente  decreto, per gli impiegati e  quadri del settore           
   dell'edilizia (( e del settore  lapideo )) e' dovuta la contribuzione           
   per  il trattamento  ordinario di  integrazione salariale  secondo le           
   aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a           
   carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire           
   90  miliardi annui,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione           
   dell'autorizzazione  di    spesa  di    cui  all'art.  29-quater  del           
   decreto-legge   31   dicembre   1996,   n.   669,   convertito,   con           
   modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.                             
     2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in           
   vigore  del presente  decreto, per  gli  istituti di  patronato e  di           
   assistenza sociale  cessa il regime  di esonero previsto  dal decreto           
   legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato 31  ottobre 1947,  n.           
   1304, per il  personale dipendente dagli enti di  diritto pubblico, e           
   gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le           
   prestazioni economiche  di malattia nella misura  stabilita dall'art.           
   31,  comma 5,  della  legge 28  febbraio 1986,  n.  41, e  successive           
   modificazioni, e di  maternita' nella misura prevista  dalla legge 30           
   dicembre  1971, n.  1204,  e successive  modificazioni. Gli  istituti           
   medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il           
   nucleo familiare,  ai sensi  del decretolegge 13  marzo 1988,  n. 69,           
   convertito, con modificazioni, dalla legge  13 maggio 1988, n. 153. I           
   contributi versati  anteriormente restano salvi e  conservano la loro           
   efficacia, anche ai  fini delle relative prestazioni  erogate, fino a           
   tale data.                                                                      
     3. All'art.  18, comma  1, del decreto-legge  31 dicembre  1996, n.           
   669, convertito, con modificazioni, dalla  legge 28 febbraio 1997, n.           
   30,  dopo le  parole: "gli  addebiti contributivi"  sono inserite  le           
   seguenti: "e  all'Istituto nazionale  per l'assicurazione  contro gli           
   infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L) i premi assicurativi".                         
     4. La disposizione  di cui all'art. 53, comma 6,  lettera a), della           
   legge 27  dicembre 1997,  n. 449,  si interpeta  nel senso  che resta           
   fermo, a  carico del  lavoratore, il  contributo di  finanziamento al           
   Fondo di previdenza e credito (( dovuto all'Istituto postelegrafonici           
   ))  nella misura del 2.50 per  cento derivante  dalla rivalsa  di cui           
   all'art.   37  del   testo  unico   delle  norme   sulle  prestazioni           
   previdenziali a favore dei dipendenti  civili e militari dello Stato,           
   approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  29 dicembre           
   1973, n. 1032.                                                                  
             Riferimenti normativi:                                                
               - L'art.  29-quater  del decreto-legge 31 dicembre  1996,           
             n.    669,  convertito, con modificazioni, dalla   legge 28           
             febbraio 1997, n.  30  (Disposizioni  urgenti  in   materia           
             tributaria,  finanziaria   e contabile   a    completamento           
             della   manovra   di  finanza pubblica  per l'anno 1997) e'           
             il seguente:                                                          
               "Art. 29-quater (Integrazione del Fondo  occupazione).  -           
             1.    Il  Fondo    di  cui    all'art.  1,   comma 7,   del           
             decreto-legge  20 maggio 1993, n.    148,  convertito,  con           
             modificazioni,  dalla  legge    19 luglio 1993, n. 236,  e'           
             incrementato di lire 868 miliardi    per  l'anno  1997,  di           
             lire  494    miliardi   per l'anno   1998   e di  lire  739           
             miliardi  a decorrere  dall'anno 1999.  Al  relativo  onere           
             si  provvede    mediante  corrispondente    riduzione dello           
             stanziamento iscritto,  ai fini   del bilancio    triennale           
             1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di previsione           
             del  Ministero   del  tesoro per  l'anno finanziario  1997,           
             all'uopo    parzialmente    utilizzando    l'accantonamento           
             relativo  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".                
               -   Il  decreto legislativo  del  Capo  provvisorio dello           
             Stato  31 ottobre 1947,  n. 1304  (Trattamento di  malattia           
             dei      lavoratori   del   commercio,   del       credito,           
             dell'assicurazione   e dei  servizi tributari appaltati) e'           
             pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29 novembre  1947,  n.           
             275.                                                                  
               -    Il comma   5 dell'art.  31 della  legge 28  febbraio           
             1986,  n. 41 (Disposizioni per  la formazione  del bilancio           
             annuale  e pluriennale dello Stato    -  legge  finanziaria           
             1986)  e l'annessa tabella G  sono i seguenti:                        
               "5.  I  contributi  dovuti  dai  datori   di lavoro per i           
             soggetti aventi diritto   alle indennita'    economiche  di           
             malattia  sono  fissati nelle misure indicate nell'allegata           
             tabella G".                                                           
                                     ___________                                   
                                                              "Tabella G           
      Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi               
              diritto alle indennita' economiche di malattia                       
   =====================================================================           
   Settori                                                Aliquota %               
   _____________________________________________________________________           
   Agricoltura                                               0,683                 
   Industria                                  |                                    
   Artigianato                                |                                    
   Personale marittimo navigante              |                                    
   Gente dell'aria                            |              2,22                  
   Lavoratori dello spettacolo                |                                    
   Lavoratori dei giornali quotidiani         |                                    
   Commercio (e assimilati)                   |                                    
   Dipendenti da proprietari di fabbricati    |              2,44 (1)              
   Servizi di culto                           |                                    
   Credito, assicurazioni e servizi tributari                2,55                  
    appaltati                                                                      
   Trasporti                                                 2,72 (2)              
   Cooperative (3)                                             -                   
   ______________                                                                  
               (1) Oltre all'eventuale supplemento   stabilito ai  sensi           
             del decreto legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato           
             31  ottobre 1947,  n.  1304, tabella A, n.1.                          
               (2)   Personale rientrante  nell'ambito  di  applicazione           
             del  regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.                            
               (3) Per i    soci  lavoratori  ed  i  dipendenti    delle           
             cooperative,  data  la diversa natura ed attivita', si deve           
             far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la           
             cooperativa appartiene                                                
               -  La legge  30 dicembre  1971, n.  1204 (Tutela    delle           
             lavoratrici madri) e'  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale           
             n. 14 del  18 gennaio 1972.                                           
               -    Il   decreto-legge    13   marzo   1988,   n.    69,           
             convertito,  con modificazioni,   dalla legge    13  maggio           
             1988,  n.  153, reca  norme in materia previdenziale per il           
             miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed   altre           
             disposizioni   urgenti.    La  legge  di    conversione  e'           
             pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112  del  14  maggio           
             1988.                                                                 
               -  L'art.   18, comma 1,  del decreto-legge n.  669/1996,           
             convertito, con  modificazioni, dalla  legge   n.  30/1997,           
             come  modificato    dalla presente legge, risulta essere il           
             seguente:                                                             
               "Art.  18  (Oneri  contributivi    a carico delle aziende           
             turistiche).  - 1. Le aziende turistiche  di cui  al numero           
             48 dell'elenco allegato al decreto   del  Presidente  della           
             Repubblica    7  ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal           
             decreto del Presidente della Repubblica 11    luglio  1995,           
             n.    378,    che  abbiano   assunto   lavoratori a   tempo           
             parziale o in  forma stagionale dopo l'entrata in    vigore           
             della  legge 31   gennaio  1994,  n.  97,  sono equiparate,           
             ai  fini  degli  oneri previdenziali, alle  imprese  ed  ai           
             datori  di  lavoro di cui all'art. 18 della legge medesima.           
             Non  sono     pertanto   dovuti   all'INPS   gli   addebiti           
             contributivi  e all'Istituto nazionale per  l'assicurazione           
             contro  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL)      i   premi           
             assicurativi   relativi   al   periodo   intercorrente  tra           
             l'entrata in vigore della predetta legge 31  gennaio  1994,           
             n.  97,  e  l'entrata  in vigore del decreto del Presidente           
             della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378".                             
               - L'art. 53,  comma  6,  lettera    a),  della  legge  27           
             dicembre  1997,  n.   449   (Misure per  la stabilizzazione           
             della finanza  pubblica) e'  il seguente:                             
               "6.   A   decorrere   dalla    data  di    trasformazione           
             dell'Ente    poste italiane in societa' per azioni ai sensi           
             dell'art. 2, comma 27, della legge  23  dicembre  1996,  n.           
             662,  al  personale   dipendente   dalla societa'  medesima           
             spettano:                                                             
               a)  il trattamento di fine rapporto  di cui all'art. 2120           
             del  codice  civile    e,  per    il    periodo  lavorativo           
             antecedente,   l'indennita'     di  buonuscita    maturata,           
             calcolata  secondo la  normativa vigente  prima della  data           
             di  cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data e'           
             soppresso  il contributo   dovuto   dal datore   di  lavoro           
             all'Istituto  postelegrafonici  ai  sensi dell'art. 37  del           
             testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della           
             Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere   dal  1           
             gennaio      del    secondo      anno   successivo     alla           
             trasformazione  in societa'   per azioni   dell'Ente  poste           
             italiane  e' soppressa   la  gestione  separata,  istituita           
             in    seno    all'Istituto  postelegrafonici     ai   sensi           
             dell'art.   15      del  decreto     del  Presidente  della           
             Repubblica   8     aprile      1953,    n.      542,    per           
             l'erogazione  dell'indennita' di buonuscita  spettante, dal           
             1 agosto  1994, a tutto il personale  dipendente  dell'Ente           
             in    base all'articolo 6,  comma 7, del  decreto-legge   1           
             dicembre      1993,    n.    487,       convertito,     con           
             modificazioni,   dalla  legge  29  gennaio   1994,  n.  71.           
             Alla  sua liquidazione provvede il commissario nominato per           
             la gestione stessa, che  cura   il   trasferimento     alla           
             societa'    "Poste    italiane"    del  patrimonio di detta           
             gestione e dei  rapporti attivi e passivi ad  essa  facenti           
             capo.      Dalla   liquidazione  sono  escluse    le  poste           
             patrimoniali  riguardanti  l'erogazione  delle  prestazioni           
             creditizie".                                                          
               -  L'art.  37 del decreto del Presidente della Repubblica           
             29 dicembre 1973,   n.   1032   (Approvazione    del  testo           
             unico    delle   norme   sulle prestazioni previdenziali  a           
             favore dei dipendenti  civili e militari dello Stato) e' il           
             seguente:                                                             
               "Art.    37. (Contributo  previdenziale  obbligatorio). -           
             L'Amministrazione  cui  l'iscritto  appartiene   versa   al           
             Fondo      di  previdenza    e  credito    un    contributo           
             previdenziale obbligatorio  in misura  pari  al 7,10    per           
             cento  della base  contributiva  indicata nell'art.  38; il           
             contributo   e' elevato  al 7,60  per  cento dal  1 gennaio           
             1976 e   all'8,10   per   cento  dal    1    gennaio  1978;           
             ciascuna amministrazione si rivale a carico  del dipendente           
             iscritto  in  misura  pari  al  2,50  per  cento della base           
             contributiva predetta.                                                
               Il contributo obbligatorio per  il    credito,  a  carico           
             degli   iscritti   aventi   diritto      alle   prestazioni           
             creditizie, e'  pari allo  0,50 per cento  dello stipendio,           
             paga o   retribuzione mensili    considerati  al  lordo  in           
             ragione dell'80 per cento.                                            
               I  contributi   indicati nei   commi precedenti non  sono           
             rimborsabili   ancorche'   non    siano    state    erogate           
             prestazioni".                                                         
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                 Integrazione del Fondo per l'occupazione                          
                                                                                   
     1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,           
   del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  148,   convertito,  con           
   modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993, n. 236, e' autorizzata la           
   spesa di lire 976 miliardi per  l'anno 1998, di lire 913 miliardi per           
   l'anno 1999  e di lire  714 miliardi  a decorrere dall'anno  2000. Al           
   relativo onere  si provvede  mediante corrispondente  riduzione dello           
   stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,           
   nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo           
   speciale"   del  Ministero   del   tesoro,  del   bilancio  e   della           
   programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:             
     a) quanto a lire 973 miliardi per  il 1998, a lire 913 miliardi per           
   l'anno  1999  e a  lire  714  miliardi  a decorrere  dall'anno  2000,           
   l'accantonamento relativo al Ministero  del lavoro e della previdenza           
   sociale;                                                                        
     b) quanto a lire 3  miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo           
   al Ministero per le politiche agricole.                                         
             Riferimenti normativi:                                                
               -    Per il   testo   del   comma 7   dell'art.   1   del           
             decreto-legge      n.      148/1993,   convertito,      con           
             modificazioni,  dalla  legge    n. 236/1993 si veda in nota           
             all'art. 1.                                                           
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                            Disposizioni varie                                     
                                                                                   
   1. (Soppresso).                                                                 
   2. (Soppresso).                                                                 
     3. All'art. 9-septies del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.    510,           
   convertito,  con  modificazioni,  dalla    legge 28 novembre 1996, n.           
   608, sono apportate le seguenti modifiche:                                      
     a) al comma 2, le parole:  "durata di quattro mesi" sono sostituite           
   dalle seguenti: "durata massima di tre mesi,";                                  
     b) al  comma 4, lettera b),  le parole: "con garanzie  da acquisire           
   sull'investimento, mediante iscrizione  di privilegio speciale;" sono           
   sostituite  dalle  seguenti:  "con idonee  garanzie  assicurative  da           
   acquisire sull'investimento;".                                                  
     4.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione           
   economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le           
   variazioni  di  bilancio  occorrenti per  l'attuazione  del  presente           
   decreto.                                                                        
             Riferimenti normativi:                                                
               -    L'art.   9-septies del decreto-legge   n.  510/1996,           
             convertito,   con     modificazioni,   dalla    legge    n.           
             608/1996,    come  modificato  dalla  presente legge, e' il           
             seguente:                                                             
               "Art.  9-septies     (Misure  straordinarie      per   la           
             promozione   del   lavoro   autonomo   nelle   regioni  del           
             Mezzogiorno). - 1. Per favorire la  diffusione  di    forme           
             di      lavoro     autonomo,        la     Societa'     per           
             l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.,    costituita   ai           
             sensi     del  decreto-legge  31  gennaio  1995,    n.  26,           
             convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n.           
             95, cura la  selezione,  il  finanziamento  e  l'assistenza           
             tecnica  di    progetti  relativi  all'avvio   di attivita'           
             autonome   realizzate   da   inoccupati    e    disoccupati           
             residenti    nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei           
             programmi comunitari.                                                 
               2.  I  proponenti    delle  domande  selezionate  vengono           
             ammessi  a  corsi di formazione/selezione,  non retribuiti,           
             della  durata massima di tre  mesi  durante  i quali  viene           
             definitivamente  verificata    la  fattibilita'   dell'idea           
             progettuale   e   vengono   trasferite   ai  proponenti  le           
             principali conoscenze   in   materia  di    gestione.    La           
             struttura    e l'impostazione   delle attivita'   formative           
             sono  ispirate ai  criteri previsti   dall'Unione   europea           
             per  i programmi  del  Fondo  sociale europeo.                        
               3.  Il  Ministro  del tesoro, di concerto con il Ministro           
             del lavoro e della   previdenza    sociale,    fissa    con           
             proprio  decreto  criteri  e modalita' di concessione delle           
             agevolazioni.                                                         
               4.    Per    le   finalita'   di  cui    al  comma  1  la           
             Societa'    per  l'imprenditorialita'    giovanile   S.p.a.           
             concede ai  soggetti, la  cui proposta sia ritenuta  valida           
             da  un  punto    di  vista  tecnicoeconomico,  le  seguenti           
             agevolazioni:                                                         
               a)  fino  a  trenta  milioni    a  fondo   perduto,   per           
             l'acquisto, documentato, di attrezzature;                             
               b)  fino    a venti milioni  di prestito, restituibile in           
             cinque anni con idonee garanzie assicurative  da  acquisire           
             sull'investimento;                                                    
               c) fino  a dieci milioni, a  fondo perduto, per spese  di           
             esercizio sostenute nel primo anno di attivita';                      
                  d) l'affiancamento di un tutor specializzato.                    
               5.    Per    l'attuazione   del  presente  articolo    la           
             Societa'    per  l'imprenditorialita'    giovanile   S.p.a.           
             stipula  apposita  convenzione con i Ministeri del lavoro e           
             della previdenza sociale e del tesoro.                                
               6. Per le   finalita' di cui al  presente  articolo    e'           
             autorizzata la spesa di lire 30  miliardi per l'anno 1995 e           
             di  lire 50 miliardi per l'anno  1996.  Le  predette  somme           
             possono   essere  utilizzate  quale copertura  della  quota           
             di   finanziamento  nazionale  di  programmi  coofinanziati           
             dall'Unione europea.                                                  
               7.   I  titolari delle  indennita'  di  mobilita' ammessi           
             al  corso possono cumulare le  agevolazioni di cui al comma           
             4  con il beneficio previsto dall'art. 7,  comma  5,  della           
             legge 23 luglio 1991, n. 223".                                        
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                             Entrata in vigore                                     
                                                                                   
     1.  Il presente  decreto entra  in  vigore il  giorno successivo  a           
   quello  della   sua  pubblicazine  nella  Gazzetta   Ufficiale  della           
   Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione           
   in legge.                                                                       
   98A3162