Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-4-1998
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio
1998), coordinato con la legge di conversione 20 marzo 1998, n. 52
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1998),
recante: "Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito,
di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Disposizioni in materia di sostegno al reddito
1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla
possibilita' di iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano
fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,
nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione.
(( 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del ))
(( decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come ))
(( modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 ))
(( maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 ))
(( dicembre 1998. Alle finalita' del presente comma si provvede ))
(( nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo ))
(( nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e ))
(( comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire. ))
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in
crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a
decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5,
comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori
in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti
di integrazione salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le
predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire
3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3
miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennnita' e
contribuzione figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
((3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ))
(( puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i ))
(( trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui ))
(( all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1 ))
(( ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla ))
(( legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la ))
(( concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, e' ))
(( posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. ))
4. La possibilita' prevista dall'articolo 4, comma 25, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi
previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in
materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di
mobilita', trova applicazione relativamente alle domande presentate
entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo
predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei
lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche autorizzate e
iscritti nelle liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio
1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa
indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti previsti
dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il
limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato
decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per
l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
(( 6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui ))
(( all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. ))
(( 608, possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte ))
(( di giovani residenti nelle aree cui agli obiettivi numeri 1 e 2 ))
(( del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio ))
(( 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore ))
(( industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi ))
(( negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che ))
(( abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 ))
(( della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro ))
(( associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le ))
(( corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree ))
(( territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo ))
(( sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani e' ))
(( corrisposta una indennita' aggiuntiva di lire 800.000 mensili a ))
(( titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta ))
(( per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione ))
(( di cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila ))
(( mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennita' ))
(( di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. ))
(( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))
(( n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato ))
(( obiettivo n. 2, le indennita' aggiuntive di cui al presente ))
(( comma sono corrisposte nel caso che le attivita' formative ))
(( siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di ))
(( residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni ))
(( parlamentari competenti in ordine ai risultati dello ))
(( svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui ))
(( all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. ))
(( 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, ))
(( n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel ))
(( 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo ))
(( scopo nell'ambito del predetto Fondo. ))
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.
229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". (( Al
comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le
parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Comitato per il coordinamento delle
iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997". ))
Riferimenti normativi:
- Il comma 17 dell'art. 4 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), cosi'
recita:
"17. E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di
iscrizione alla lista di mobilita' di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista
dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236".
- Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), cosi' recita:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato
dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i
contributi comunitari destinati al finanziamento delle
iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al
predetto Fondo".
- Il testo dei commi 5 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato
dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
il seguente:
"5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione
dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre
le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui
all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
stipulano contratti di solidarieta', viene corrisposto,
per un periodo massimo di due anni, un contributo pari
alla meta' del monte retributivo da esse non dovuto a
seguito della riduzione di orario. Il predetto
contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito
in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati.
Per questi ultimi il contributo non ha natura di
retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di
legge, ivi compresi gli obblighi contributivi
previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici
si terra' conto, per il periodo della riduzione,
dell'intera retribuzione di riferimento. La presente
disposizioni non trova applicazione in riferimento ai
periodi successivi al 31 dicembre 1995".
"8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
alle imprese artigiane non rientranti nel campo di
applicazione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici
dipendenti, a condizioni che i lavoratori con orario
ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di
fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi
nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una
prestazione di entita' non inferiore alla meta' della
quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori".
- Il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione) e' il seguente:
"3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori
sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui
all'art. 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche' i trattamenti
di integrazione salariale, in essere alla data del 25
marzo 1997, concessi alle imprese in crisi
sottoposte al regime di amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto
dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi
a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la
misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati
e' ridotta dei dieci per cento. Al relativo onere per
l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale".
- Il comma 8 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori
agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) e' il
seguente:
"8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui
al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in
favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi
che abbiano gia' fruito nel corrente anno del trattamento
straordinario di integrazione salariale, ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' del decreto-legge
26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive
modificazioni, e' concesso con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non
eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa
vigente".
- Il comma 25, lettera c), dell'art. 9, del
decreto-legge n. 510/1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608/1996, cosi' recita:
"Art. 9 (Disposizioni diverse in materia di personale
ed in materia previdenziale).
"25. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo', nel limite complessivo di lire 50 miliardi a
carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4
dell'articolo 1 con proprio decreto:
a) - b) (omissis);
c) prorogare fino a tre mesi i trattamenti di
integrazione straordinaria dei lavoratori gia' sospesi
dal lavoro a seguito di cessazione dell'attivita',
dismissioni anche parziali di rami di attivita' ovvero
di procedure concorsuali che abbiano interessato le
aziende medesime al fine di consentire il loro reimpiego
in nuove iniziative industriali o di servizio realizzate
nelle predette aree".
- Il comma 25 dell'art. 4 del decreto-legge n.
510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608/1996, cosi' recita:
"25. Sino al 31 dicembre 1996, quando un contratto
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nei casi di cui al comma 5
dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione straordinaria, consente la
salvaguardia di un rilevante livello di occupazione,
avuto riguardo anche alle caratteristiche del mercato
del lavoro locale, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puo' concedere, con proprio decreto,
al datore di lavoro acquirente, che abbia le
caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti
dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236".
- Il testo del comma 4 dell'art. 8 e del comma 9
dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamento di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' il seguente:
"4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai
sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i
lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e'
concesso, per ogni mensilita' di retribuzione
corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al
cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che
sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto
contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi
superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore
a cinquanta anni, per un numero superiore a
ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le
aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non
trova applicazione per i giornalisti".
"9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di
mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di
contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i
primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni".
- Il comma 29 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"29. Al comma 25 dell'art. 4 del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "sino al 31
dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "sino al
31 dicembre 1997"; dopo le parole "alla procedura
dell'amministrazione straordinaria" sono inserite le
seguenti: ", a procedure concorsuali, a fallimento,
nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda,
laddove non si riscontrino coincidenza degli assetti
proprietari o rapporti di collegamento e controllo tra
l'azienda cessionaria e quella cedente,". Per le
finalita' di cui al presente comma, nell'ambito del
Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' preordinata la somma di
lire 10 miliardi".
- Il comma 31 dell'art. 4 del decreto-legge n.
510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608/1996, cosi' recita:
"31. Al fine di proseguire nel riordino
dell'attivita' di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi nelle
regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di emergenza, i
lavoratori dipendenti o gia' dipendenti da discariche
autorizzate, che siano state o che saranno
progressivamente chiuse, nella prospettiva del riutilizzo
delle risorse umane nelle attivita' di smaltimento dei
rifiuti nel quadro del generale riassetto del settore,
sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque
non antecedentemente al 1 gennaio 1996, nelle liste di
mobilita' sino al 31 dicembre 1997, con conseguente
fruizione della relativa indennita' prevista dalla
normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato
nell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, con
riferimento alla permanenza nelle liste anche oltre la
predetta data del 31 dicembre 1997. L'iscrizione dei
suddetti lavoratori nelle liste di mobilita' avviene
tramite approvazione delle liste dei lavoratori da
licenziare inviate dalle aziende ovvero dalle istanze
presentate dai singoli lavoratori gia' licenziati, da
parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
che provvedera' nel limite massimo di spesa di 20 miliardi,
ivi compresi gli oneri previdenziali figurativi. Gli oneri
di cui al presente comma sono posti a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 4".
- I commi 1, 2 e 4 dell'art. 7 ed il comma 1 dell'art.
16 della legge n. 223/1991, sono i seguenti:
"1. I lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
dell'art. 4, che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 16, comma 1, hanno diritto ad una indennita'
per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a
ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta
anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni. L'indennita' spetta nella misura
percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno
percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel
periodo immediatamente precedente la risoluzione del
rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento".
"2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che anno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta per
cento".
"4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4".
"1. Nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi
dell'art. 24 da parte delle imprese, diverse da quelle
edili, rientranti nel campo di applicazione della
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro,
qualora possa far valere una anzianita' aziendale di
almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita'
e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere
continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla
indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7".
- L'art. 9-octies del decreto-legge n. 510/1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996,
cosi' recita:
"Art. 9-octies (Piani per l'inserimento professionale
dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). -
1. Il comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente:
"3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono
redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero
da ordini e/o collegi professionali sulla base di
apposite convenzioni predisposte di concerto con le
agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego".
2. Il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente:
" 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di
criteri fissati dalle commissioni regionali per
l'impiego".
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma 2,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' disporre, in considerazione della specificita',
anche territoriale, dell'emergenza occupazionale,
modalita' straordinarie, ivi compresa l'adozione di
criteri quali il carico familiare, l'eta' anagrafica e il
luogo di residenza.
4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino
all'anno 1998".
- Gli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il
regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei
Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della
Banca europea per gli investimenti e degli altri
strumenti finanziari esistenti, sono i seguenti:
"Obiettivo n. 1
1. Le regioni interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 1 sono regioni di livello NUTS II, il
cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi
tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord,
i cinque nuovi La nder tedeschi, Berlino Est, i
dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole
Canarie, e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e
che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco
relativo all'obiettivo n. 1.
Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo
dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1 gennaio
1994 al 31 dicembre 1996.
Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di
contiguita' e in funzione del loro PIL regionale
a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes,
Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Aran, di
Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle
regioni dell'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni, interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato 1.
3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994. Prima della scadenza di
tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo
utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo
elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di
cui sopra.
4. Gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
contengono in particolare:
la descrizione della situazione attuale per quanto
concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le
risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati
delle azioni varate nel corso del precedente periodo di
programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali
comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati
disponibili delle valutazioni;
la descrizione di un'adeguata strategia per
conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, delle linee
principali scelte per lo svilup o regionale e degli
obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo
consente; una stima preliminare dell'impatto previsto,
anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni
al fine di assicurare che apportino i vantaggi
socioeconomici a medio termine corrispondenti ai
finanziamenti previsti;
una valutazione della situazione ambientale della
regione in questione e la valutazione dell'impatto
ambientale della strategia e delle azioni sopracitate
secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in
conformita' delle vigenti disposizioni del diritto
comunitario; le disposizioni adottate per associare le
autorita' competenti in materia ambientale designate
dallo Stato membro alla preparazione e alla
realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per
garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia
ambientale;
una tabella finanziaria indicativa globale che
riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali
scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano,
nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei
Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione del piano.
Gli Stati membri possono presentare un programma
globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni
incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo
piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in
questione anche i piani di cui all'art. 10; i dati
relativi ai piani possono anche essere indicati nei
piani di sviluppo regionale riguardanti le accennate
regioni.
5. La Commissione valuta i piani proposti, nonche'
gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione
della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche
menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base
di tutti i piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della
partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di
concerto con lo Stato membro interessato, il quadro
comunitario di sostegno per gli interventi strutturali
comunitari, secondo le procedure previste all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva
quantificazione se la loro natura lo consente, i
progressi da realizzare rispetto alla situazione attuale
durante il periodo di cui trattasi, le linee
prioritarie scelte per l'intervento comunitario, le
modalita' per la valutazione ex ante, il controllo e la
valutazione ex post delle azioni prospettate;
le forme d'intervento;
il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione
dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari
obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione
determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo',
all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito
della partnership di cui all'art. 4. paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o della Commissione di
concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove
informazioni pertinenti e dei risultati registrati
durante l'attuazione delle azioni in questione, compresi
i risultati del controllo e della valutazione ex post.
A richiesta debitamente giustificata dello
Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri
comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di
cui al paragrafo 4.
6. Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono
precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3. paragrafi 4
e 5.
7. La programmazione si riferisce anche alle
azioni di cui all'obiettivo n. 5 a), da attuare nelle
regioni interessate operando una distinzione tra azioni in
materia di strutture agricole e azioni in materia di
strutture della pesca.
Obiettivo n. 2
1. Le zone industriali in declino interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano regioni.
regioni, frontaliere o parti di regioni, compresi i bacini
di occupazione e le comunita' urbane.
2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono
corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4,
ad una unita' territoriale del livello NUTS III che
soddisfi ciascuno dei criteri seguenti:
a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore
alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di
occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o
superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di
riferimento a decorrere dal 1975;
c) il livello occupazionale nel settore industriale
rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b)
deve risultare in regresso.
L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo
4, puo' estendersi anche:
a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle
lettere a), b) e c) nonche' a zone che soddisfano i
criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad
una regione di cui all'obiettivo n. 1;
a comunita' urbane caratterizzate da un tasso di
disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media
comunitaria e che hanno registrato un regresso
notevole dell'occupazione nel settore industriale;
a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno
subito o che attualmente subiscono o rischiano di
subire, anche a seguito di mutamenti industriali e
dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite
occupazionali di rilievo in settori industriali
determinanti per il loro sviluppo economico con un
conseguente serio aggravamento della disoccupazione in
dette zone;
a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi
problemi di bonifica di aree industriali degradate;
ad altre zone industriali ed urbane nelle quali
l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del
settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi,
lo giustifichi.
Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la
Commissione terra' conto dell'incidenza relativa delle
situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria,
per quanto riguarda il tasso di disoccupazione,
il tasso di industrializzazione e il declino
industriale.
Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri
possono anche prendere come base di riferimento le
realta' specifiche che differiscono sul tasso di
attivita' o di occupazione reale delle popolazioni.
3. Sin dall'entrata in vigore del presente
regolamento, previa presa in considerazione delle
informazioni comunitarie relativa alle disposizioni di cui
al paragrafo 2, gli Stati membri interessati propongono
alla Commissione, in base alle disposizioni di detto
paragrafo e tenuto conto del principio di
concentrazione, l'elenco delle zone che a loro avviso
devono beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo n.
2 e le comunicano tutte le informazioni utili al
riguardo.
Sulla scorta di questi elementi e della sua
valutazione globale delle proposte presentate, renendo
conto delle priorita' e delle situazioni nazionali, la
Commissione adotta, in stretta concertazione con lo Stato
membro interessato e secondo la procedura prevista
all'art. 17, un primo elenco triennale delle zone di cui al
paragrafo 1 e ne informa il Parlamento europeo.
4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro
comunitario di sostegno di cui al paragrafo 9, la
Commissione e gli Stati membri provvedono a garantire
una reale concentrazione degli interventi sulle zone
piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu'
appropriato, tenendo conto della situazione particolare
delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in
questo compito.
5. Berlino Ovest puo' beneficiare dell'aiuto previsto
nell'ambito di questo obiettivo per il primo periodo
triennale di cui al paragrafo 6.
6. La Commissione, di concerto con lo Stato membro
interessato, rivede periodicamente l'elenco delle zone
beneficiarie. Tuttavia i con- tributi concessi dalla
Comunita' nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle
varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed
erogati su base triennale.
7. Dopo tre anni dell'entrata in vigore dell'elenco
di cui al paragrafo 3 i criteri definiti al
paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che
delibera a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo.
8. Gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione i loro piani di riconversione regionale e
sociale. I piani contengono in particolare:
la descrizione della situazione attuale, e
l'indicazione dei finanziamenti previsiti e dei
principali risultati delle azioni varate nel corso
del precedente periodo di programmazione, nel contesto
degli aiuti strutturali comunitari ricevuti e tenuto
conto dei risultati disponibili delle valutazioni;
la descrizione di un'adeguata strategia per
conseguire gli obiettivi di cui art. 1 e delle linee
principali scelte per la riconversione delle zone in
questione, con la quantificazione dei progressi da
realizzare, se la loro natura lo consente e una
valutazione ex ante dell'impatto previsto, anche in materia
di occupazione, delle pertinenti azioni al fine di
garantire che queste apportino vantaggi socioeconomici a
medio termine corrispondenti alle risorse finanziarie
mobilizzate;
una valutazione ex ante della situazione ambientale
della zona di cui trattasi e la valutazione dell'impatto
ambientale della strategia e delle azioni di cui sopra,
secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in
conformita' delle vigenti disposizioni del diritto
comunitario; le disposizioni adottate per associare
le autorita' competenti in materia ambientale, designate
dallo Stato membro, alla preparazione e alla
realizzazione delle azioni previste dal piano nonche' per
garantire l'osservanza delle norme comunitarie in materia
di ambiente;
indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei fondi,
della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista
nella realizzazione del piano.
9. La Commissione valuta i piani proposti in funzione
della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche
menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce sulla
base di questi piani, nell'ambito della partnership
prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo
Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
alla riconversione per gli interventi strutturali
comunitari, avendo cura di seguire le procedure previste
all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende segnatamente:
gli obettivi di riconversione quantificati, per
quanto la loro natura lo consente, i progressi da
realizzare rispetto alla situazione attuale durante il
periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte
per l'intervento comunitario, le modalita' di
valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post
delle azioni prospettate;
le forme d'intervento;
il piano indicativo di finanziamento con l'indicazione
dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno puo',
all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito
della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro interessato o della
Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione
di nuove informazioni pertinenti e dei risultati
osservati nel corso della realizzazione delle azioni in
questione, compresi i risultati della sorveglianza e della
valutazione ex post.
10. Le modalita' d'applicazione del presente
articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art.
3, paragrafi 4 e 5".
- Il comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996, e' il
seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere
regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale
intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti
pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte
o le parti pubbliche o private per l'attuazione di
interventi diversi, riferiti ad un'unica finalita' di
sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle
attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una
ricognizione programmatica delle risorse finanziarie
disponibili, dei soggetti interessati e delle
procedure amministrative occorrenti, per la
realizzazione di un piano pluriennale di interventi
d'interesse comune o funzionalmente collegati;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri
soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di
cui alla lettera b), in attuazione di una intesa
istituzionale di programma per la definizione di un
programma esecutivo di interventi di interesse comune
o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro
indica in particolare: 1) le attivita' e gli interventi
da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di
attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi
dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le
eventuali conferenze di servizi o convenzioni
necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli
impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui
competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi
o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o
definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti
all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per
le diverse tipologie di intervento, a valere sugli
stanziamenti pubblici o anche reperite tramite
finanziamenti privati; 8) le procedure ed i
soggetti responsabili per il monitoraggio e la
verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e'
vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I
controlli sugli atti e sulle attivita' posti in essere
in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in
ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla
lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di
programma quadro possono derogare alle norme ordinarie
di amministrazione e contabilita', salve restando le
esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia di
appalti, di ambiente e di valutazione di impatto
ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui
alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai
soggetti pubblici interessati territorialmente e per
competenza istituzionale in materia urbanistica possono
comportare gli effetti di variazione degli strumenti
urbanistici gia' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5,
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di
cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un
programma di interventi caratterizzato da specifici
obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il
contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per
la realizzazione di interventi oggetto di
programmazione negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra
amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali
altri soggetti interessati, per la realizzazione delle
azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la
creazione di una nuova occupazione in territori
circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del bilancio e della programmazione economica
e sentito il parere delle competenti commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e
dei nuclei di industrializzazione situati nei territori
di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88,
nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma
dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che
presentino requisiti di piu' rapida attivazione di
investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di
risorse private o derivanti da interventi normativi.
Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere
garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti
dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389".
- L'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e' il seguente:
"Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei
giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e
di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli
anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere
l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa
tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di
lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I
piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori
socialmente utili, nonche' la partecipazione ad
iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di
base, alla qualificazione professionale dei soggetti
gia' in possesso del diploma di scuola secondaria
inferiore, alla formazione del secondo livello per
giovani gia' in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo
svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure
professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la
parte relativa al programma dei lavori socialmente utili,
sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art.
14. La parte relativa al programma formativo deve
essere formulata e svolta in raccordo con le
istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono
redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero
da ordini e/o collegi professionali sulla base di
apposite convenzioni predisposte di concerto con le
agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui
al presente articolo non puo' essere superiore alle
ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici
mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita'
prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L.
7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente
l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di
sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. La
meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa
alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso
cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita'
previste dalla convenzione.
5. Per i progetti cui cui al comma 1, lettera b), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
determina i limiti del ricorso dell'istituto in
rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso
cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in
cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di
almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in
analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei programmi di cui al
comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle
liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro
la possibilita' di assumere il giovane, al termine
dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi
progetti devono indicare idonee forme assicurative a
carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni
e le malattie professionali connessi allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base
di criteri fissati dalle commissioni regionali per
l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236".
- L'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997,
n. 229 (Programmazione delle cessazioni dal servizio del
personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in
materia di fondi pensione e mobilita') cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3 (Mobilita' lunga). - 1. Le disposizioni del
presente articolo sono destinate a favorire piani di
gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti
conseguenze sul piano occupazionale, di lavoratori
dipendenti da imprese rientranti nella disciplina relativa
all'indennita' di mobilita', avuto riguardo alla
dimensione delle imprese stesse nel rapporto con il
territorio in cui sono ubicate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le
disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite
massimo di 3.500 unita' e con riferimento alle unita'
produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei
confronti dei lavoratori collocati in mobilita' entro il
31 dicembre 1998. Il predetto termine e' fissato al 31
dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti
d'area di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le cui procedure siano state
attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997".
3. Nell'ambito del limite massimo di cui al comma 2,
una quota non inferiore al 70 per cento e' riservata alle
unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi
n. 1 e n. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio,
del 20 luglio 1993.
4. I lavoratori di cui al comma 2 sono collocati in
pensione al raggiungimento dei requisiti individuali per
il pensionamento di anzianita' previsti dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini
del presente articolo, gli oneri conseguenti al permanere
nelle liste di mobilita' oltre i limiti previsti dall'art.
7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del
1991, ivi compreso l'onere relativo alla
contribuzione figurativa, sono posti a carico delle
imprese che, a tal fine, corrisponderanno all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) i
relativi importi alla fine di ciascuno anno solare,
nella misura corrispondente all'onere sostenuto.
6. Le imprese che intendono avvalersi delle
disposizioni del presente articolo devono presentare
domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro il 31 luglio 1997. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale approva le domande entro il 20
ottobre 1997, secondo criteri di priorita' stabiliti
tenendo conto della durata precedente del processo che ha
causato l'eccedenza di manodopera e della maggiore
vicinanza dei requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva dei lavoratori posseduti al momento della
collocazione in mobilita' rispetto ai requisiti per il
pensionamento di cui al comma 4.
7. I lavoratori di cui al comma 2 decadono dai benefici
di cui al medesimo comma qualora non accettino di essere
impiegati in lavori socialmente utili che si svolgano in
un luogo distante non piu' di cinquanta chilometri, o
comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
8. Se, entro sei mesi dal termine per l'approvazione da
parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
delle domande di cui al comma 6, gli enti locali non
hanno predisposto programmi per l'impiego dei
lavoratori di cui al presente articolo in lavori
socialmente utili o di pubblica utilita', le commissioni
regionali per l'impiego provvedono ad accertare, in
raccordo con la regione e gli enti locali, le ragioni del
mancato utilizzo.
9. Per quanto non diversamente disposto, trova
applicazione la disciplina relativa all'art. 7, comma 7,
della citata legge n. 223 del 1991".
Art. 2.
Disposizioni in materia contributiva
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore
dell'edilizia (( e del settore lapideo )) e' dovuta la contribuzione
per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le
aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a
carico delle imprese industriali. Al relativo onere, valutato in lire
90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n.
1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e
gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le
prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'art.
31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive
modificazioni, e di maternita' nella misura prevista dalla legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti
medesimi sono, altresi', soggetti alla disciplina dell'assegno per il
nucleo familiare, ai sensi del decretolegge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I
contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro
efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a
tale data.
3. All'art. 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, dopo le parole: "gli addebiti contributivi" sono inserite le
seguenti: "e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L) i premi assicurativi".
4. La disposizione di cui all'art. 53, comma 6, lettera a), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpeta nel senso che resta
fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al
Fondo di previdenza e credito (( dovuto all'Istituto postelegrafonici
)) nella misura del 2.50 per cento derivante dalla rivalsa di cui
all'art. 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032.
Riferimenti normativi:
- L'art. 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento
della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) e'
il seguente:
"Art. 29-quater (Integrazione del Fondo occupazione). -
1. Il Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di
lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739
miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 31 ottobre 1947, n. 1304 (Trattamento di malattia
dei lavoratori del commercio, del credito,
dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1947, n.
275.
- Il comma 5 dell'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
1986) e l'annessa tabella G sono i seguenti:
"5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i
soggetti aventi diritto alle indennita' economiche di
malattia sono fissati nelle misure indicate nell'allegata
tabella G".
___________
"Tabella G
Contributi a carico dei datori di lavoro per i soggetti aventi
diritto alle indennita' economiche di malattia
=====================================================================
Settori Aliquota %
_____________________________________________________________________
Agricoltura 0,683
Industria |
Artigianato |
Personale marittimo navigante |
Gente dell'aria | 2,22
Lavoratori dello spettacolo |
Lavoratori dei giornali quotidiani |
Commercio (e assimilati) |
Dipendenti da proprietari di fabbricati | 2,44 (1)
Servizi di culto |
Credito, assicurazioni e servizi tributari 2,55
appaltati
Trasporti 2,72 (2)
Cooperative (3) -
______________
(1) Oltre all'eventuale supplemento stabilito ai sensi
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
31 ottobre 1947, n. 1304, tabella A, n.1.
(2) Personale rientrante nell'ambito di applicazione
del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.
(3) Per i soci lavoratori ed i dipendenti delle
cooperative, data la diversa natura ed attivita', si deve
far riferimento alle aliquote del settore produttivo cui la
cooperativa appartiene
- La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 18 gennaio 1972.
- Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, reca norme in materia previdenziale per il
miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre
disposizioni urgenti. La legge di conversione e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio
1988.
- L'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1997,
come modificato dalla presente legge, risulta essere il
seguente:
"Art. 18 (Oneri contributivi a carico delle aziende
turistiche). - 1. Le aziende turistiche di cui al numero
48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995,
n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo
parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate,
ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai
datori di lavoro di cui all'art. 18 della legge medesima.
Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti
contributivi e all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi
assicurativi relativi al periodo intercorrente tra
l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994,
n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378".
- L'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
"6. A decorrere dalla data di trasformazione
dell'Ente poste italiane in societa' per azioni ai sensi
dell'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, al personale dipendente dalla societa' medesima
spettano:
a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e, per il periodo lavorativo
antecedente, l'indennita' di buonuscita maturata,
calcolata secondo la normativa vigente prima della data
di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data e'
soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro
all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'art. 37 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1
gennaio del secondo anno successivo alla
trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste
italiane e' soppressa la gestione separata, istituita
in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi
dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per
l'erogazione dell'indennita' di buonuscita spettante, dal
1 agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente
in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per
la gestione stessa, che cura il trasferimento alla
societa' "Poste italiane" del patrimonio di detta
gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti
capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste
patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni
creditizie".
- L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo
unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e' il
seguente:
"Art. 37. (Contributo previdenziale obbligatorio). -
L'Amministrazione cui l'iscritto appartiene versa al
Fondo di previdenza e credito un contributo
previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per
cento della base contributiva indicata nell'art. 38; il
contributo e' elevato al 7,60 per cento dal 1 gennaio
1976 e all'8,10 per cento dal 1 gennaio 1978;
ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente
iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base
contributiva predetta.
Il contributo obbligatorio per il credito, a carico
degli iscritti aventi diritto alle prestazioni
creditizie, e' pari allo 0,50 per cento dello stipendio,
paga o retribuzione mensili considerati al lordo in
ragione dell'80 per cento.
I contributi indicati nei commi precedenti non sono
rimborsabili ancorche' non siano state erogate
prestazioni".
Art. 3.
Integrazione del Fondo per l'occupazione
1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' autorizzata la
spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per
l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per
l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo
al Ministero per le politiche agricole.
Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 148/1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236/1993 si veda in nota
all'art. 1.
Art. 4.
Disposizioni varie
1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. All'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "durata di quattro mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "durata massima di tre mesi,";
b) al comma 4, lettera b), le parole: "con garanzie da acquisire
sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;" sono
sostituite dalle seguenti: "con idonee garanzie assicurative da
acquisire sull'investimento;".
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
decreto.
Riferimenti normativi:
- L'art. 9-septies del decreto-legge n. 510/1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608/1996, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 9-septies (Misure straordinarie per la
promozione del lavoro autonomo nelle regioni del
Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme
di lavoro autonomo, la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., costituita ai
sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n.
95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza
tecnica di progetti relativi all'avvio di attivita'
autonome realizzate da inoccupati e disoccupati
residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei
programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono
ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti,
della durata massima di tre mesi durante i quali viene
definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea
progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La
struttura e l'impostazione delle attivita' formative
sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea
per i programmi del Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, fissa con
proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a.
concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida
da un punto di vista tecnicoeconomico, le seguenti
agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per
l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in
cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire
sull'investimento;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di
esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
5. Per l'attuazione del presente articolo la
Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a.
stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e
della previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e
di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme
possono essere utilizzate quale copertura della quota
di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati
dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi
al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma
4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della
legge 23 luglio 1991, n. 223".
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazine nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
98A3162