Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-4-1998
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 98/E.
Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati delle
regioni Marche e Umbria - Mod. 730/98 - Legge 30 marzo 1998, n. 61.
Alle direzioni regionali delle
entrate
Ai centri di servizio
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Ai Ministeri
Al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica - Ragioneria generale
dello Stato
Al Comando generale della Guardia
di finanza
Al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica - Direzione generale per
i servizi periferici del tesoro
Ai dipartimenti provinciali
del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Ai centri autorizzati di assistenza
fiscale
e, per conoscenza:
Alle direzioni centrali del
Ministero delle finanze
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Alle ragionerie centrali dei
Ministeri
Al servizio centrale degli
ispettori tributari
Al consorzio nazionale
concessionari
L'art. 6, comma 1-bis, del decretolegge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
prevede che i contribuenti delle regioni Marche e Umbria i quali, a
seguito della crisi sismica, hanno beneficiato della prevista
sospensione dei termini degli adempimenti fiscali, possono avvalersi
dell'assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, presentando la dichiarazione dei redditi mediante il
modello 730/98.
I soggetti indicati al comma 10 del citato art. 78, che abbiano
richiesto la predetta sospensione, possono utilizzare il modello 730
ai fini dell'obbligo di dichiarazione sempreche' sia stata loro
rilasciata, da parte del sostituto d'imposta, la certificazione
prevista dall'art. 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
Essendo ormai scaduto il termine previsto per avvalersi
dell'assistenza prestata da parte del proprio datore di lavoro o ente
pensionislico, detti contribuenti possono rivolgersi ad un centro
autorizzato di assistenza fiscale entro il 30 aprile 1998.
I CAAF per il trattamento di tali modelli 730/98, oltre alle regole
generali dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 4
settembre 1992, n. 395, e dalla circolare n. 90/E del 25 marzo 1998
dovranno seguire le particolari modalita' di seguito illustrate.
1) Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale per i soggetti
che hanno ricevuto la certificazione con l'indicazione delle ritenute
sospese.
Nel quadro C del modello 730 va riportato il totale delle ritenute
indicato al punto 9 della certificazione.
Tale ammontare e' costituito dalle ritenute effettivamente operate
e dalla somma corrispondente alle ritenute non operate per effetto
della sospensione.
L'ammontare delle ritenute sospese deve risultare nello spazio
della certificazione riservato alle annotazioni.
Nei righi F1 e F2 va riportato il totale dovuto per l'unica o
seconda rata di acconto dell'IRPEF e del contributo al SSN sospesi.
Non vanno conseguentemente indicati gli estremi di versamento.
Le operazioni di liquidazione della dichiarazione devono essere
effettuate con le ordinarie procedure stabilite dalla crcolare n.
87/E del 20 marzo 1998, in quanto le somme sopra citate devono
considerarsi come versate ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione modello 730.
Pertanto, i sostituti d'imposta che ricevono dai CAAF i modelli
730-4 relativi a tali contribuenti, effettueranno i conguagli
d'imposta a debito o a credito seguendo gli adempimenti previsti
dalla circolare n. 90/E del 25 marzo 1998.
Le ritenute non operate e gli acconti non eseguiti per effetto
della sospensione saranno versati direttamente dal contribuente nei
termini e con le modalita' che saranno stabilite dall'apposito
decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese per
effetto della crisi sismica.
2) Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale per i soggetti
che hanno ricevuto la certificazione con l'indicazione delle sole
ritenute operate.
Nel quadro C del modello 730 va riportato quanto indicato al punto
9 della certificazione.
Per l'indicazione degli acconti nei righi F1 e F2 si dovranno
seguire le stesse modalita' indicate al punto 1.
In tale eventualita' il contribuente non deve indicare nel
frontespizio del modello 730 i dati del sostituto d'imposta che
dovrebbe effettuare il conguaglio. Infatti il CAAF, elaborata la
dichiarazione, non deve trasmettere il risultato contabile al
sostituto d'imposta, mod. 730-4.
Il centro dovra' rilasciare il prospetto di liquidazione mod. 730-3
al contribuente e inviare i dati relativi a tali dichiarazioni
all'Amministrazione finanziaria nei termini e con le modalita'
ordinariamente previste.
Il contribuente provvedera' a versare autonomamente il debito
risultante dal prospetto di liquidazione, unitamente alle somme
dovute per gli acconti non versati per effetto della sospensione, con
le modalita' e nei termini previsti con successivo decreto per la
ripresa della riscossione elle somme sospese per effetto della crisi
sismica.
3) Redditi e ritenute da indicare nel quadro D del modello 730.
Nel quadro D va riportato il totale delle ritenute comprensivo di
quelle non operate per effetto della sospensione.
L'importo delle ritenute sospese sara' versato direttamente dal
contribuente con le modalita' e i termini che saranno previsti
dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme
sospese per effetto della crisi sismica.
Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano
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