Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21-4-1998


                          MINISTERO DELLE FINANZE                                  
                                                                                   
   CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 98/E.                                               
     Assistenza  fiscale ai  lavoratori  dipendenti  e pensionati  delle           
   regioni Marche e Umbria - Mod. 730/98 - Legge 30 marzo 1998, n. 61.             
                                                                                   
                                     Alle   direzioni   regionali  delle           
                                     entrate                                       
                                     Ai centri di servizio                         
                                     Agli uffici delle entrate                     
                                     Agli  uffici   distrettuali   delle           
                                     imposte dirette                               
                                     Ai Ministeri                                  
                                                                                   
                                       Al   Ministero  del  tesoro,  del           
                                     bilancio  e  della   programmazione           
                                     economica   -  Ragioneria  generale           
                                     dello Stato                                   
                                                                                   
                                     Al Comando generale  della  Guardia           
                                     di finanza                                    
                                                                                   
                                       Al   Ministero  del  tesoro,  del           
                                     bilancio  e  della   programmazione           
                                     economica  - Direzione generale per           
                                     i servizi periferici del tesoro               
                                       Ai    dipartimenti    provinciali           
                                     del    tesoro,  del    bilancio   e           
                                     della programmazione economica                
                                                                                   
                                     All'Istituto    nazionale     della           
                                     previdenza sociale                            
                                     Ai centri autorizzati di assistenza           
                                     fiscale                                       
                                        e, per conoscenza:                         
                                     Alle    direzioni    centrali   del           
                                     Ministero delle finanze                       
                                     Alla Presidenza del  Consiglio  dei           
                                     Ministri                                      
                                     Alle    ragionerie   centrali   dei           
                                     Ministeri                                     
                                     Al    servizio    centrale    degli           
                                     ispettori tributari                           
                                     Al        consorzio       nazionale           
                                     concessionari                                 
                                                                                   
     L'art.  6, comma  1-bis, del  decretolegge 30  gennaio 1998,  n. 6,           
   convertito  con  modificazioni dalla  legge  30  marzo 1998,  n.  61,           
   prevede che i  contribuenti delle regioni Marche e Umbria  i quali, a           
   seguito  della  crisi  sismica,   hanno  beneficiato  della  prevista           
   sospensione dei termini degli  adempimenti fiscali, possono avvalersi           
   dell'assistenza fiscale  di cui all'art.  78 della legge  30 dicembre           
   1991, n.  413, presentando la  dichiarazione dei redditi  mediante il           
   modello 730/98.                                                                 
     I soggetti  indicati al comma  10 del  citato art. 78,  che abbiano           
   richiesto la predetta sospensione,  possono utilizzare il modello 730           
   ai  fini  dell'obbligo di  dichiarazione  sempreche'  sia stata  loro           
   rilasciata,  da  parte  del sostituto  d'imposta,  la  certificazione           
   prevista dall'art. 7-bis del  decreto del Presidente della Repubblica           
   29 settembre 1973, n. 600.                                                      
     Essendo   ormai  scaduto   il   termine   previsto  per   avvalersi           
   dell'assistenza prestata da parte del proprio datore di lavoro o ente           
   pensionislico,  detti contribuenti  possono rivolgersi  ad un  centro           
   autorizzato di assistenza fiscale entro il 30 aprile 1998.                      
     I CAAF per il trattamento di tali modelli 730/98, oltre alle regole           
   generali  dettate  dal  decreto  del Presidente  della  Repubblica  4           
   settembre 1992, n.  395, e dalla circolare n. 90/E  del 25 marzo 1998           
   dovranno seguire le particolari modalita' di seguito illustrate.                
     1) Modalita' di svolgimento  dell'assistenza fiscale per i soggetti           
   che hanno ricevuto la certificazione con l'indicazione delle ritenute           
   sospese.                                                                        
     Nel quadro C del modello 730  va riportato il totale delle ritenute           
   indicato al punto 9 della certificazione.                                       
     Tale ammontare e' costituito  dalle ritenute effettivamente operate           
   e dalla  somma corrispondente alle  ritenute non operate  per effetto           
   della sospensione.                                                              
     L'ammontare  delle ritenute  sospese  deve  risultare nello  spazio           
   della certificazione riservato alle annotazioni.                                
     Nei  righi F1  e F2  va riportato  il totale  dovuto per  l'unica o           
   seconda rata di acconto dell'IRPEF e del contributo al SSN sospesi.             
     Non vanno conseguentemente indicati gli estremi di versamento.                
     Le  operazioni di  liquidazione della  dichiarazione devono  essere           
   effettuate  con le  ordinarie procedure  stabilite dalla  crcolare n.           
   87/E  del 20  marzo  1998, in  quanto le  somme  sopra citate  devono           
   considerarsi   come   versate   ai   fini   dell'elaborazione   della           
   dichiarazione modello 730.                                                      
     Pertanto, i  sostituti d'imposta  che ricevono  dai CAAF  i modelli           
   730-4  relativi  a  tali   contribuenti,  effettueranno  i  conguagli           
   d'imposta  a debito  o a  credito seguendo  gli adempimenti  previsti           
   dalla circolare n. 90/E del 25 marzo 1998.                                      
     Le  ritenute non  operate e  gli acconti  non eseguiti  per effetto           
   della sospensione  saranno versati direttamente dal  contribuente nei           
   termini  e  con  le  modalita' che  saranno  stabilite  dall'apposito           
   decreto  per la  ripresa della  riscossione delle  somme sospese  per           
   effetto della crisi sismica.                                                    
     2) Modalita' di svolgimento  dell'assistenza fiscale per i soggetti           
   che  hanno ricevuto  la certificazione  con l'indicazione  delle sole           
   ritenute operate.                                                               
     Nel quadro C del modello 730  va riportato quanto indicato al punto           
   9 della certificazione.                                                         
     Per  l'indicazione degli  acconti nei  righi  F1 e  F2 si  dovranno           
   seguire le stesse modalita' indicate al punto 1.                                
     In  tale  eventualita'  il   contribuente  non  deve  indicare  nel           
   frontespizio  del modello  730  i dati  del  sostituto d'imposta  che           
   dovrebbe  effettuare il  conguaglio.  Infatti il  CAAF, elaborata  la           
   dichiarazione,  non  deve  trasmettere   il  risultato  contabile  al           
   sostituto d'imposta, mod. 730-4.                                                
     Il centro dovra' rilasciare il prospetto di liquidazione mod. 730-3           
   al  contribuente  e inviare  i  dati  relativi a  tali  dichiarazioni           
   all'Amministrazione  finanziaria  nei  termini  e  con  le  modalita'           
   ordinariamente previste.                                                        
     Il  contribuente  provvedera'  a versare  autonomamente  il  debito           
   risultante  dal  prospetto  di liquidazione,  unitamente  alle  somme           
   dovute per gli acconti non versati per effetto della sospensione, con           
   le modalita'  e nei  termini previsti con  successivo decreto  per la           
   ripresa della riscossione elle somme  sospese per effetto della crisi           
   sismica.                                                                        
     3) Redditi e ritenute da indicare nel quadro D del modello 730.               
     Nel quadro D  va riportato il totale delle  ritenute comprensivo di           
   quelle non operate per effetto della sospensione.                               
     L'importo  delle ritenute  sospese sara'  versato direttamente  dal           
   contribuente  con  le modalita'  e  i  termini che  saranno  previsti           
   dall'apposito decreto  per la  ripresa della riscossione  delle somme           
   sospese per effetto della crisi sismica.                                        
                                              Il direttore generale                
                                         del Dipartimento delle entrate            
                                                      Romano                       
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