Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1999
DECRETO 17 marzo 1999, n.105
Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli
articoli 16,
17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese indicate al comma 9-bis, e 21 della
legge 28
gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati
portuali ed alle
commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della stessa legge n. 84 del
1994, e
successive modifiche e integrazioni.
in vigore dal: 7- 5-1999
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'articolo 9, comma 1, lettera l), della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei
comitati portuali;
Visto l'articolo 15, comma 1, della legge n. 84 del 1994 come
modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647,
concernente l'istituzione deIle commissioni consultive locali;
Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1998 con il quale
sono state individuate le procedure per l'espletamento delle elezioni
dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto
e dei dipendenti delle autorita' portuali in seno ai comitati
portutali ed alle commissioni consultive locali;
Ritenuta, altresi', la necessita' di modificare il decreto
ministeriale suindicato ai fini di una migliore organizzazione delle
procedure medesime in linea con il sistema operativo realizzatosi nei
porti in attuazione della richiamata legge n. 84 del 1994;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo
1999;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 01414 del 17 marzo
1999 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Il presente regolamento disciplona le modalita' di elezione dei
rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali di cui agli
articoli 16, 17, 18, con esclusione dei lavoratori delle imprese
indicate al comma 9-bis, e 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
successive modificazioni ed integrazioni e, nei porti ove istituita,
del rappresentante dei dipendenti delle autorita' portuali in seno
alle commissioni consultive locali di cui all'articolo 15 della
stessa legge n. 84 del 1994, nonche' dei rappresentanti degli stessi
lavoratori e dipendenti in seno ai comitati portuali di cui
all'articolo 9 della citata legge n. 84 del 1994.
2. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti
di cui al comma 1 si svolgono contestualmente quando la commissione
consultiva locale e il comitato portuale vengono a scadenza nello
stesso trimestre.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 9, comma 1, lettera l),
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale), e' il seguente:
"1. Il comitato portuale e' composto:
a)-i) (Omissis);
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali
cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel
porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorita'
portuale, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di
prima applicazione della presente legge i
rappresentanti dei lavoratori vengono designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e restano in carica
per un quadriennio".
- Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge
28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
"Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione e' istituita in ogni porto una commissione
consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori
delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante
dei dipendenti dell'autorita' portuale o
dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle
categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure
indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) e l). Nei
porti ove non esista autorita' portuale i rappresentanti
dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La
commissione e' presieduta dal presidente dell'autorita'
portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del
porto".
- Il decreto ministeriale 2 settembre 1998, n. 412
(Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei
lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle
autorita' portuali in seno ai comitati portuali ed alle
commissioni consultive locali, previste dagli articoli 9
e 15 della legge n. 84 del 1994, e successive modifiche ed
integrazioni), e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 in data 2 dicembre 1998.
- Il comma 3 dell'art. 7 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto ministeriale possano essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente degli articoli 16, 17, 18 e 21
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
"Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali, nonche'
sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna
impresa ai sensi del comma 5.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e'
soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o,
laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Le
imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro
tenuto dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al
pagarento di un canone annuo e alla prestazione di una
cauzione determinati dalle medesime autorita'.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnicoorganizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra
i quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato
alle operazioni da svolgere, nonche' per la
determinazione di un corrispettivo e di idonea
cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero
massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cuial comma i
sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi
del comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale
o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le
tariffe che intendono praticare nei confronti degli
utenti, nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della
concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere
rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a
seguito del rinnovo della concessione. L'autorita'
portuale o, laddove non istituita, l'autorita'
marittima, sono tenute a verificare, con cadenza
almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste
nel programma operativo.
7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva
locale, determina il numero massimo di autorizzazioni
che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in
relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del
traffico, assicurando, comunque, il massimo della
concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale".
"Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. In attesa dell'entrata in
vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di
mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della
legge 23 dicembre 1960, n. 1369:
a) le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime promuovono la costituzione di un
consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui
agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di
agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese
consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di
domanda di mano d'opera. Le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime possono
autorizzare una o piu' imprese consorziate, anche in
deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n.
1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera
a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in
deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 puo' essere
concessa unicamente a imprese consorziate dotate di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione
delle operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze
risultate dal processo di razionalizzazione e
trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;
b) qualora non si addivenga alla costituzione del
consorzio volontario di cui alla lettera a), ovvero
qualora a detto consorzio non partecipa la maggioranza
delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare
variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera,
istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere
prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia e' l'unico
soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee
di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del
1960 nell'ambito portuale in cui e' istituito, ed e'
tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione
delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui
agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.
2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano
esuberi, il personale da avviare quotidianamente in
regime di temporanea prestazione di mano d'opera e'
fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera
b). Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo
1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il
funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo
schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima
della scadenza del termine per la sua emanazione. Le
competenti commissioni parlamentari si esprimono nei
successivi giorni.
3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto
contenuto di mano d'opera forniti dalle societa'
derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo
21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1
della citata legge n. 1369 del 1960".
"Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima
del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale
alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per
l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva
l'utilizzazione degli immobili da parte di
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di
funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E'
altresi sottoposta a concessione da parte dell'autorita'
portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'
marittima, la realizzazione e la gestione di opere
attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a
mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese
foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito
portuale, purche' interessati dal traffico portuale e
dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie
dello scalo marittimo, come individuati ai sensi
dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla
base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro delle finanze, con proprio
decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e
controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono
tenuti a versare in rapporto alla durata della
concessione, agli investimenti previsti, al valore delle
aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al
solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi
gli impianti all'atto della concessione.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita'
portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al
fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi
allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di
altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione adegua la disciplina
relativa alle concessioni di aree e banchine alle
normative comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui
al comma 1, accordi sostitutivi della concessione
demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui
al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di
opere infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di
attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi.
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale dello
stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale
richiede una nuova concessione sia differente da quella di
cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area
demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in
spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in
concessione.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del
rilascio della concessione e l'attuazione degli
investimenti previsti nel programma di attivita' di cui
al comma 6, lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto
concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini siti in ambito portuale".
"Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie
e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi
portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in
una o piu' societa' di seguito indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, per
l'esercizio in condizioni di concorrenza delle
operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al
31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga
all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo
di mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le
compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli
adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le
concessioni ad operare in ambito portuale, comunque
rilasciate, decadono.
3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno
l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le
cooperative costituite su iniziativa dei membri delle
compagnie o dei gruppi portuali prima della data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' di
assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla
predetta data. Le societa' o cooperative di cui al comma
1, devono avere una distinta organizzazione operativa e
separati organi sociali.
4. Le societa' derivanti dalla trasformazione
succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti
i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai
dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle
compagnie portuali, che non siano transitati in
continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di
cui al comma 1, e' data facolta' di costituirsi in
imprese ai sensi del presente articolo. Alle societa'
costituite da addetti si applica quanto disposto nei
commi successivi per le societa' costituite dai soci
delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed
i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa
vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti
nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei
porti di maggior traffico un organismo societario in
grado di svolgere attivita' di impresa.
7. Le autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti
portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti
dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e
gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non
abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo
le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il
deposito dell'atto per l'omologazione al competente
tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno
essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995,
n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di
iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti
delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso
le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le
disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27
concernenti il funzionamento degli stessi, nonche' le
disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo
attribuite all'autorita' portuale, nei porti gia' sedi
di enti portuali ed all'autorita' marittima nei restanti
porti".
- Per il testo degli articoli 9 e 15 della citata legge
n. 84 del 1994, vedi nelle note alle premesse.
Art. 2.
Indizione delle elezioni dei rappresentanti
nelle commissioni consultive locali
1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e del
rappresentante dei dipendenti di cui all'articolo 1 nelle commissioni
consultive locali si svolgono nei porti se di autorita' portuale
sotto la vigilanza del presidente dell'autorita' medesima o di un suo
delegato e negli altri porti sotto la vigilanza del del capo del
circondario marittimo o di un suo delegato.
2. Le autorita' di cui al comma 1 indicono le elezioni, in giorno
non festivo non meno di 60 giorni prima della scadenza dell'organo,
dando avviso del giorno e dei luoghi delle votazioni mediante
affissione in apposito albo presso le rispettive sedi, assicurandone,
inoltre, la massima diffusione con ogni altro mezzo. Le stesse
autorita' di cui al comma 1 provvedono, altresi', agli adempimenti
indicati nel presente regolamento.
3. Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi non festivi
se riguardano le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei
dipendenti nelle commissioni consultive locali e nel comitato
portuale ai sensi dell'articolo 1, comma 2.
Art. 3.
Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto a votare per le elezioni dei rappresentanti dei
lavoratori delle imprese portuali nella commissione consultiva locale
tutti i lavoratori delle imprese che operano in porto ai sensi degli
articoli 16, 17, 18 ad esclusione dei lavoratori delle imprese di cui
al comma 9-bis, e 21 della legge n. 84 del 1994, che risultano
iscritti nel libro paga e negli appositi registri tenuti
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'
marittima, alla data di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' i
dipendenti dell'autorita' portuale in organico alla data
sopraindicata, per l'elezione del loro rappresentante in seno alla
commissione consultiva locale.
2. Sono eleggibili coloro che risultano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non inferiore a diciotto anni;
b) cittadinanza italiana o comunitaria;
c) aver assolto l'obbligo scolastico.
3 Non possono essere eletti coloro che sono stati dichiarati
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o
sono stati sotto posti a misure di sicurezza personali o sottoposti
alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e alla legge
31 maggio 1965, n. 575, nonche' coloro che sono stati condannati con
sentenza divenuta irrevocabile ad una o piu' pene detentive non e
inferiori a tre anni salvo che non siano intervenuti provvedimenti
riabilitativi.
4. Le autorita' che vigilano sullo svolgimento delle elezioni
accertano la sussistenza dei requisiti indicati dal presente
articolo.
Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 16, 17, 18 e 21 della
citata legge n. 84 del 1994, vedi nelle note all'art. 1.
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita'), e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre
1956, n. 327.
- La legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di
misure di prevenzione personali) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1988, n. 186.
- La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
la mafia), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 5 giugno 1965, n. 138.
Art. 4.
Presentazione delle liste
1. Possono essere presentate nelle rispettive sedi dell'autorita'
portuale o marittima, piu' liste di candidati, distinte, per i
rappresentanti dei lavoratori e' per il rappresentante dei
dipendenti, o non meno di trenta giorni prima della data fissata per
le votazioni.
2. Le liste, costituite non piu' di quindici candidati per le
elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e non piu'
di tre candidati per il rappresentante dei dipendenti dell'autorita'
portuale, sono sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori e dei
dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1 e indicano, in ordine
alfabetico, nome, cognome e data di nascita di ciascun candidato.
3. Le sottoscrizioni sono apposte dinanzi al funzionario delegato
dalla rispettiva competente autorita', previa verifica dell'identita'
personale attraverso idoneo documento di riconoscimento, i cui
estremi sono riportati sulla lista medesima.
4. Ogni elettore puo' sottoscrivere una sola lista. Non possono
essere candidati coloro che hanno presentato la lista. Ciascun
candidato puo' presentarsi in una sola lista.
5. Le liste, numerate in ordine di presentazione, sono esposte 15
giorni prima della data fissata per le votazioni, nell'apposito albo
presso le rispettive sedi dell'autorita' portuale o marittima.
Art. 5.
Modalita' delle votazioni
1. Per lo svolgimento delle votazioni sono costituiti uno o piu'
seggi. Ad ogni seggio e' assegnato un numero di elettori non
superiore a 600 unita'.
2. I seggi restano aperti dalle ore 8 alle ore 22 e possono essere
ubicati in sedi diverse, ove l'organizzazione operativa del porto lo
richieda.
3. Il seggio, presieduto dal presidente dell'autorita' portuale o
da un suo delegato, ovvero dal capo del circondario marittimo o da un
suo delegato, e' costituito da 4 lavoratori, per un numero di
elettori superiore a 400 unita' e da 2 lavoratori, per un numero di
elettori fino a 400 unita', designati 15 giorni prima della data
fissata per le elezioni dalla competente autorita' tra i lavoratori e
i dipendenti non candidati. Possono partecipare come osservatori i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
dipendenti di cui all'articolo 1.
4. Ogni seggio e' munito di urne elettorali, distinte per i
rappresentanti dei lavoratori portuali e per il rappresentante dei
dipendenti dell'autorita' portuale, idonee a garanire la segretezza
del voto e deve, altresi', disporre di elenchi degli elettori aventi
diritto al voto presso di esso distinti per i lavoratori delle
imprese e per i dipenenti dell'autorita' portuale e predisposti dalle
rispettive autorita', nonche' di tutto il materiale necessario per lo
svolgimento delle votazioni.
Art. 6.
Schede elettorali
1. Nella scheda, munita del timbro dell'autorita' portuale o
dell'autorita' marittima, sono riportate tutte le liste disposte in
ordine di presentazione. In caso di contemporaneita' della
presentazione, l'ordine di precedenza e' estratto a sorte.
2. Le schede sono firmate da almeno due componenti del seggio.
Art. 7.
Espressione del voto
1. Il voto e' segreto e diretto. Riconosciuta l'identita' personale
dell'elettore il presidente del seggio consegna la scheda per
l'espressione del voto.
2. E' consentita, ai fini della validita', l'espressione di un solo
voto, manifestato con il ognome e nome, o col solo cognome del
candidato votato. La scheda non deve contenere altri segni, oltre
quello del voto, od abrasioni.
Art. 8.
Operazioni di scrutinio
1. Al termine delle operazioni di voto, in prosecuzione delle
stesse, ha inizio lo spoglio dei voti che prosegue ininterrottamente
fino alla conclusione. Del risultato dello scrutinio e' redatto
apposito verbale; firmato da tutti i componenti del seggio,
riportante per ogni lista il numero dei voti conseguito da ciascun
candidato.
2. Nel caso di presentazione di una sola lista relativa ai
rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 3,
comma 1, e' redatto apposito elenco con indicazione dei candidati in
ordine progressivo secondo il numero dei voti riportati. Distinto
elenco e' redatto per il rappresentante dei dipendenti dell'autorita'
portuale.
3. In presenza di piu' liste concorrenti per la elezione dei
rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, il
numero dei rappresentanti da nominare viene ripartito secondo il
criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti da ciascuna
lista e, nell'ambito della stessa lista, in relazione ai voti di
preferenza ottenuti dai singoli candidati. Con le stesse modalita' di
cui al comma 2, e' redatto apposito elenco. Nel caso di piu' liste
per l'elezione del rappresentante dei dipendenti dell'autorita'
portuale, si applicano le procedure di cui al comma 2.
4. Un estratto del verbale delle operazioni elettorali, con
l'indicazione dei rappresentanti eletti e' inviato dall'autorita'
competente al Ministero dei trasporti e della navigazione, entro
cinque giorni dalla data delle elezioni, per l'adozione del
provvedimento di nomina delle commissioi consultive locali.
5. Il presidente dell'autorita' portuale, od il delegato, ovvero il
capo del circondario marittimo, od il delegato, qualora nello
svolgimento delle elezioni accertino irregolarita' che hanno dato
luogo ad alterazioni dell'espressione del voto, provvedono
all'annullamento delle elezioni con atto motivato, dandone
comunicazione al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 9.
Attribuzione dei seggi
1. Nei porti non sede di autorita' portuale sono eletti quali
rappresentanti dei lavoratori delle imprese portuali i primi sei
nominativi dell'elenco di cui all'articolo 8, commi 2 o 3.
2. Nei porti sede di autorita' portuale sono eletti i primi cinque
nominativi dell'elenco di cui all'articolo 8, commi 2 o 3 ed il primo
nominativo dell'elenco dei rappresentanti dei dipendenti
dell'autorita' portuale di cui all'articolo 8, comma 2.
3. In caso di rinuncia dell'eletto o di dimissioni nel corso del
mandato, subentra il primo dei non eletti di cui agli elenchi
dell'articolo 8. In tale ipotesi colui che subentra cessa dalla
carica alla scadenza dell'organo.
Art. 10.
1. Gli oneri, connessi alle procedure per l'espletamento delle
elezioni, propedeutiche al funzionamento delle commissioni consultive
locali nei porti sedi di autorita' portuale sono a carico della
autorita' medesima. Negli altri porti sono a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 5786 dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1999 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 11.
Elezioni dei rappresentati nei comitati portuali
1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e dei dipendenti
di cui all'articolo 1 in seno ai comitati portuali si svolgono
secondo i termini, criteri e modalita' indicati nel presente
regolamento e sotto la vigilanza del presidente dell'autorita'
portuale, che provvede, anche attraverso un suo delegato ai relativi
adempimenti. I relativi oneri sono posti a carico della competente
autorita' portuale.
Art. 12.
Abrogazione
1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento di
cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2
settembre 1998, n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 2 dicembre 1998, serie generale n. 282.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Nota all'art. 12:
- Per il decreto ministeriale 2 settembre 1998, n. 412,
vedi nelle note alle premesse.
Roma, 17 marzo 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 206.