Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1999

DECRETO 13 aprile 1999
Procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonche' di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del
lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del
Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;
Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la
gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del
Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11
gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
12 del 16 gennaio 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che conferisce al Ministro delle finanze la facolta' di prevedere,
con proprio decreto, modalita' di raccolta delle giocate del lotto
diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto
1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990,
n. 85;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 febbraio 1999 che ha
autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da
effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al
concessionario del servizio del gioco e riservando la
commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del
lotto;
Ritenuto che a favore dei gestori delle ricevitorie del lotto, in
considerazione della ridotta attivita' richiesta, diversa e
svincolata da quella della raccolta delle giocate, risulta equa per
la commercializzazione delle schede prepagate la corresponsione di un
compenso pari al cinque per cento dell'importo di ciascuna scheda
venduta;
Atteso che ricorre la necessita' di corrispondere agli operatori di
telecomunicazioni un compenso pari al due per cento dell'importo
delle giocate raccolte, in considerazione degli investimenti
richiesti per la realizzazione ed il mantenimento dell'efficiente
stato di funzionalita' degli impianti specifici relativi alla
interconnessione con il sistema di automazione del concessionario del
servizio;
Ritenuto che in merito allo svolgimento delle attivita' di raccolta
telefonica delle giocate e' stato acquisito l'assenso del
concessionario Societa' Lottomatica;
Ritenuto che ai sensi del citato art. 24, comma 30, della legge n.
449/1997 devono essere stabilite le procedure di acquisizione,
registrazione e documentazione delle giocate telefoniche, nonche' di
commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;
Decreta:
Art. 1.
1. Le schede prepagate per la raccolta telefonica delle giocate del
lotto per tutto il territorio nazionale sono prodotte dal
concessionario del servizio e commercializzate dai ricevitori del
gioco del lotto.
2. Le schede prepagate sono emesse dal terminale di gioco dei
ricevitori, stampando sugli scontrini gia' numerati progressivamente
e utilizzati per la raccolta del gioco, il codice identificativo,
l'importo chiesto dall'acquirente e la data di emissione.
3. L'importo delle schede prepagate deve essere un multiplo di lire
5.000, comunque non inferiore a lire 20.000 ne' superiore a lire
1.000.000. Le schede prepagate sono valide per dodici mesi dalla data
di emissione.
4. Al ricevitore che emette la scheda prepagata e' corrisposto un
compenso pari al cinque per cento dell'importo della scheda medesima,
da trattenere sugli incassi delle giocate del lotto e risultante
dall'estratto conto settimanale di cui all'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560.

Art. 2.
1. La raccolta telefonica delle giocate viene effettuata tramite
gli operatori di telecomunicazioni che operano a livello nazionale, i
cui impianti siano interconnessi al sistema di automazione della
concessionaria Lottomatica, sulla base delle specifiche tecniche
definite da quest'ultima per garantire la sicurezza e l'efficienza
del servizio.
2. Per la realizzazione e il mantenimento dell'efficiente stato di
funzionalita' degli impianti specifici per la raccolta telefonica
delle giocate, agli operatori di telecomunicazioni e' riconosciuto un
compenso pari al due per cento dell'importo delle giocate da ciascuno
di essi raccolte, da corrispondere a fine di ogni mese dal
concessionario del servizio, deducendolo dai proventi del gioco.

Art. 3.
1. Il giocatore comunica al concessionario del servizio del gioco
del lotto tramite gli operatori di telecomunicazioni, il codice
identificativo della scheda, quindi la ruota, la sorte, la posta ed i
numeri prescelti.
2. La giocata e' accettata a condizione che l'importo sia coperto
dal saldo della scheda ed e' registrata nelle matrici meccanizzate.
Ai fini della validita' delle giocate fanno fede esclusivamente le
risultanze delle matrici meccanizzate.
3. L'importo della giocata e' automaticamente scalato dal saldo
della scheda ed il costo del servizio di comunicazione tramite rete
telefonica e' a carico del giocatore.
4. La giocata non puo' essere effettuata utilizzando piu' schede.

Art. 4.
1. Il pagamento di tutte le vincite conseguite mediante l'utilizzo
di schede prepagate deve essere richiesto, presentando la scheda
presso una qualsiasi ricevitoria, entro sessanta giorni dalla data di
affissione del bollettino ufficiale di zona.
2. Il ricevitore richiede al concessionario di validare la vincita
tramite l'utilizzo del sistema di automazione, quindi provvede
all'azzeramento dell'eventuale importo residuo della scheda
presentata e al contestuale rilascio di una nuova scheda di valore
pari all'importo non utilizzato.
3. Qualora la scheda presentata non contenga importo residuo, il
ricevitore rilascia una nuova scheda, di valore zero, quale titolo
per reclamare le eventuali vincite afferenti a giocate effettuate con
la scheda presentata, ma relative a concorsi non conclusi.
L'emissione della scheda sostitutiva non da' diritto alla percezione
di alcun compenso per il ricevitore.
4. Per le vincite fino a lire 4.500.000, il ricevitore ritira la
scheda e provvede direttamente al pagamento. Le schede ritirate
devono essere inviate ogni venerdi', a mezzo plico assicurato, al
competente Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato.
5. Per le vincite fino a lire 20 milioni il ricevitore ritira la
scheda e consegna in nome e per conto del concessionario
l'attestazione di vincita. Le schede ritirate devono essere inviate
ogni venerdi', a mezzo plico assicurato, al concessionario.
6. Per le vincite superiori a lire 20 milioni il ricevitore
rilascia la ricevuta di verifica tessera indicante le vincite
realizzate che, unitamente alla scheda, deve essere presentata dal
giocatore al concessionario per la richiesta di pagamento.
7. Qualora vengano realizzate piu' vincite con una stessa scheda
prepagata, ai fini della competenza per il pagamento si tiene conto
dell'importo complessivo delle vincite realizzate. Le vincite devono
essere liquidate in un'unica soluzione, anche se concernenti diversi
concorsi, purche' richieste nel termine di sessanta giorni dalla data
di affissione del bollettino ufficiale di zona relativo a ciascuna
vincita.

Art. 5.
1. Per gli adempimenti contabili di cui all'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, il
concessionario integrera' gli elaborati e la documentazione ivi
previsti come segue:
a) nel prospetto complessivo settimanale, l'indicazione del numero
e dell'importo complessivi delle schede prepagate emesse;
b) nel prospetto estratto conto raccoglitori, l'indicazione del
numero e dell'importo complessivi delle schede prepagate emesse, il
compenso del 5% spettante, il numero e l'importo delle vincite pagate
relative a schede prepagate;
c) nel prospetto rendiconto settimanale delle vincite pagate dal
concessionario, il numero e l'importo delle vincite pagate relative a
schede prepagate. Le schede devono essere allegate a detto rendiconto
settimanale;
d) nel prospetto contabilita' bimestrale, nella sezione "carico"
saranno evidenziati gli importi riscossi dai raccoglitori per
l'emissione delle schede prepagate, il compenso del 5% da loro
trattenuto per tale emissione, i pagamenti dagli stessi effettuati
per le vincite realizzate con le schede prepagate; nella sezione
"scarico" sara' evidenziato il pagamento delle vincite realizzate con
schede prepagate di competenza del concessionario;
e) nel prospetto conto giudiziale, nelle sezioni "carico" e
"scarico" saranno evidenziati i flussi finanziari relativi alle
schede prepagate di cui al prospetto del punto d).

Art. 6.
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia al
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 aprile 1999
Il direttore generale: Cutrupi
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 23