Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1999
DECRETO 20 aprile 1999
Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta
delle
scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3,
comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si e'
provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse
relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato Regolamento, in base al quale
il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per
le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa
comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche,
a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa';
Visto l'art. 2, comma 6, del citato Regolamento in base al quale,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
per le politiche agricole, sono approvate le convenzioni tipo che
accedono alle concessioni di cui al suddetto regolamento;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 4 giugno 1998, che
determina la competenza per l'emanazione di modifiche in materia di
gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente
il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998,
n. 288;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 91/99, espresso
nell'adunanza della terza sezione del 26 gennaio 1999;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, recante norme per
la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse ippiche a favore dell'UNIRE;
Vista la convenzionetipo allegata al presente decreto;
Ritenuta l'idoneita' della convenzione anzidetta in relazione ai
principi fissati nel regolamento anzidetto, nonche' alle risultanze
dell'istruttoria;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere all'approvazione
della convenzione in relazione ai principi fissati nel regolamento
anzidetto;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto,
che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche
al totolizzatore nazionale e a quota fissa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 1999
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro per le politiche agricole
De Castro
ALLEGATO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA
RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE AL TOTALIZZATORE NAZIONALE E A
QUOTA FISSA.
La presente convenzione, in ottemperanza alle disposizioni
contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 viene stipulata tra i Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole, da una parte, ed il
soggetto risultante, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 2
del citato Regolamento, aggiudicatario per l'affidamento dei servizi
relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore
nazionale e a quota fissa, piu' avanti indicato Concessionario,
dall'altra.
Art. 1.
P r e m e s s a
1. La presente convenzione costituisce parte integrante e
sostanziale della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche
a quota fissa e a totalizzatore e si conforma al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (d'ora in avanti
"Regolamento") disciplinante la materia.
2. L'esercizio delle scommesse oggetto della concessione deve
essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale (di
seguito denominato "Agenzia") autorizzato dal Ministero delle
finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole.
3. Entro la data di inizio dell'attivita' di accettazione delle
scommesse, l'Agenzia deve essere in regola con tutte le prescrizioni
di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso a cui
e' destinata, pena la revoca della concessione. La stessa Agenzia
deve rispettare le disposizioni emanate dal Ministero delle finanze
di concerto con il Ministero per le politiche agricole e presentare
caratteristiche di luminosita', areazione, condizioni igieniche e di
decoro tali da renderla adeguata all'esercizio delle attivita'
oggetto della concessione; essa deve essere altresi' destinata
esclusivamente ad attivita' di accettazione di scommesse.
4. L'Agenzia sara' tenuta ad adeguarsi agli eventuali canoni di
uniformita', anche in materia di modulistica relativa alle giocate di
identita' di marchio e di logo, cosi' come stabilito dal Ministero
delle finanze.
5. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si
rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.
Art. 2.
Definizione dell'attivita' oggetto della concessione
1. Le attivita' oggetto della concessione sono costituite:
a) dall'accettazione delle scommesse ippiche a quota fissa, cosi'
come definite e disciplinate dal Regolamento;
b) dall'accettazione delle scommesse ippiche a totalizzatore
gestito dal Ministero delle finanze, cosi' come definite e
disciplinate dal Regolamento.
2. Le scommesse possono essere accettate anche a mezzo telefonico,
nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 4, comma 5, del
Regolamento.
Art. 3.
Obblighi e divieti per il concessionario
1. Il concessionario si impegna espressamente a:
a) osservare, oltre alla presente convenzione, al decreto del
Presidente della Repubblica n. 169/1998 e alle disposizioni del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, tutte le norme di legge e le
disposizioni di ogni altra autorita' vigenti in materia, presenti o
future;
b) presentare prima dell'inizio delle attivita' la dichiarazione di
cui all'art. 19 del Regolamento;
c) provvedere alle dotazioni dell'Agenzia, mediante la puntuale
realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti
informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite
dal Ministero delle finanze; la concessione non potra' essere
rilasciata e, se rilasciata, sara' revocata nei confronti dei
soggetti che non provvedano ad adeguarsi a siffatte specifiche;
d) procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature e ai
miglioramenti che risulteranno man mano necessari o che saranno
disposti dal Ministero delle finanze;
e) accettare, secondo le modalita' previste dalla presente
convenzione le scommesse indicate esplicitamente nell'atto di
concessione;
f) garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi
l'anno, per almeno sei giorni alla settimana e per almeno sei ore al
giorno;
g) tenere esposto nei propri locali a disposizione del pubblico e
rendere ben visibile il regolamento, copia dell'atto di concessione,
copia della licenza di pubblica sicurezza, l'ammontare della garanzia
costituita a tutela degli scommettitori a quota fissa e, infine il
valore del montepremi e l'ammontare delle vincite;
h) consentire l'accesso alla sede dell'Agenzia e alla relativa
documentazione amministrativa al personale del Ministero delle
finanze e del Ministero per le politiche agricole per l'effettuazione
dei controlli previsti dal Regolamento.
2. Al concessionario e' fatto divieto di:
a) svolgere o far svolgere nell'Agenzia attivita' diverse
dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse ippiche o sportive;
b) svolgere attivita' di raccolta delle scommesse in locali diversi
dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia;
c) trasferire ad altri la concessione senza il preventivo assenso
del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le
politiche agricole.
Art. 4.
Corrispettivo del concessionario
1. Per l'esercizio delle attivita' relative alle scommesse a
totalizzatore e' riconosciuto al concessionario un corrispettivo
risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di
prelievo sull'introito lordo annuo delle scommesse sulle corse dei
cavalli, determinate, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dal decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole, vigente all'atto di approvazione della convenzione tipo:
a) 37% fino a lire 8.000.000.000 di incasso lordo;
b) 34,20% da lire 8.000.000.001 a lire 16.000.000.000 di incasso
lordo;
c) 30,40% oltre lire 16.000.000.000 di incasso lordo .
2. Qualora il concessionario eserciti anche la raccolta delle
scommesse sportive si tiene conto del volume complessivo delle
scommesse raccolte sia ippiche che sportive ai fini dell'applicazione
delle aliquote di cui al primo comma.
3. In dipendenza delle variazioni dei costi dell'attivita' e delle
quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse, le parti
possono convenzionalmente procedere alla revisione degli aggi.
Art. 5.
Minimo garantito
1. Qualora nell'esercizio annuale gli incassi del concessionario
non consentano di raggiungere la somma corrispondente alla quota
annuale di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, spettante all'UNIRE in relazione al
minimo annuo garantito, in base al quale e' stata aggiudicata la
gara, il concessionario e' tenuto a versare una somma, per
differenza, tale da consentire all'amministrazione di coprire il
suddetto importo in favore dell'UNIRE. Entro il primo trimestre di
ciascun anno, il Ministero delle Finanze verifica l'andamento delle
quote di prelievo versate nell'esercizio precedente in relazione
all'obbligo del pagamento del corrispondente minimo garantito annuo.
Nel caso in cui le quote versate risultino inferiori al suddetto
minimo garantito annuo, il concessionario deve versare il relativo
conguaglio entro il secondo trimestre del medesimo anno.
2. L'ammontare del minimo garantito annuo verra' aggiornato
annualmente nella misura del 10% della differenza tra l'importo
effettivamente riscosso nell'esercizio precedente e lo stesso minimo
garantito annuo. In ogni caso, il minimo garantito annuo offerto in
sede di aggiudicazione della gara dovra' essere sempre rispettato per
tutta la durata del rapporto.
Art. 6.
Spese ed oneri di gestione
1. Tutte le spese inerenti o connesse alle attivita' oggetto della
concessione comprese quelle relative ai locali, nonche'
all'acquisizione, all'installazione ed alla gestione degli strumenti
informatici e multimediali sono ad esclusivo carico del
concessionario.
2. Il concessionario si assume altresi' l'onere delle eventuali
perdite dipendenti dalle scommesse e da ogni genere di contestazione,
non causato dai dati gestiti e diffusi dal totalizzatore nazionale,
che possa comunque derivare all'esercizio delle scommesse, mantenendo
indenne il Ministero delle finanze ed il Ministero per le politiche
agricole da ogni responsabilita' per fatti imputabili al
concessionario stesso.
Art. 7.
Cauzione e fidejussione
1. Il concessionario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
per l'importo offerto in sede di aggiudicazione della gara che deve
essere pari al ..... % del del minimo garantito annuo. La cauzione ha
una durata di sei anni dalla data di inizio dell'attivita' di
accettazione delle scommesse ippiche e deve essere costituita secondo
le seguenti forme:
in valuta legale, mediante versamento presso una banca avente sede
nel territorio nazionale. La ricevuta del suddetto e' considerata
documento probatorio all'avvenuta costituzione;
in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti
delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della
borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento;
mediante fidejussione prestata da una banca;
mediante polizza fidejussoria, prestata da una societa' delle
societa' di assicurazione elencate nel decreto 16 novembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23
novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La fidejussione bancaria e la polizza fidejussioria devono
essere "a prima richiesta", ogni eccezione esclusa senza il beneficio
della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione
resta a disposizione del Ministero delle finanze a specifica garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario
con la presente convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e
comunque almeno fino al ...................
Art. 8.
Trasferimento della concessione
1. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso
del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le
politiche agricole.
2. Il trasferimento non puo' avvenire nei primi due anni di
esercizio della concessione, salvo che il concessionario abbia
perduto la disponibilita' della sede originaria dell'Agenzia per
provvedimento di espropriazione o per cause di forza maggiore allo
stesso non imputabili, la cui sussistenza sara' riconosciuta e
valutata dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole.
Art. 9.
Regole della concorrenza
1. Qualora, nel corso dell'esecuzione della presente convenzione,
il concessionario, direttamente, oppure attraverso soggetti
controllati o collegati, acquisti la titolarita' di un numero di
concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale e al 50% o al 30%
in ambito provinciale se, rispettivamente, il numero di concessioni
rilasciabili e' compreso tra 2 e 14 ovvero e' superiore a 14, il
Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche
agricole, procedera' alla revoca delle concessioni eccedenti la
percentuale massima consentita.
Art. 10.
Responsabilita' per i danni
1. Il concessionario, nel caso di violazione dei divieti ed
obblighi posti a suo carico, e' tenuto al risarcimento dei danni
eventualmente causati, per l'ammontare determinato con provvedimento
del Ministero delle finanze e del Ministero per le politiche
agricole, avuto riguardo alla gravita' della situazione e sulla base
di un'istruttoria condotta dai competenti uffici dell'amministrazione
finanziaria.
2. Salva l'applicabilita' di altre sanzioni previste dalla presente
convenzione e dal Regolamento, la sospensione non autorizzata delle
attivita' di accettazione delle scommesse, a qualsiasi titolo messa
in atto dal concessionario, comportera' l'applicazione di una penale,
per ogni giorno di sospensione, pari al doppio del prelievo medio
giornaliero calcolato sui dodici mesi precedenti, ovvero, nella fase
di avvio delle scommesse ippiche, sui mesi di attivita'. Nel caso in
cui detta sospensione perduri per piu' di trenta giorni, anche non
consecutivi, il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero
per le politiche agricole, avra' la facolta' di revocare la
concessione.
Art. 11.
Decadenza e revoca della concessione
1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le
politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre
che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della
concessione di cui al bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti
da forza maggiore;
c) quando nello svolgimento dell'attivita', sono commesse gravi
violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa
tributaria;
d) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della
societa' aggiudicataria sono adottate misure cautelari o
provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di
cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di
reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con
l'Amministrazione;
e) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le
politiche agricole.
2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data
della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri in
materia di scommesse in genere o limitazioni nella misura dell'aggio
da corrispondersi ai gestori delle scommesse stesse, le norme e le
percentuali dell'aggio contemplate nella presente convenzione si
intenderanno modificate in conformita', con decorrenza dall'entrata
in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con
preavviso di sei mesi, da notificare all'amministrazione con le
stesse modalita' di cui al secondo comma del presente articolo, puo'
recedere dalla convenzione.
3. Nessun indennizzo spetta al gestore per effetto della anticipata
cessazione a qualsiasi titolo della convenzione stessa.
Art. 12.
Elezione di domicilio
1. Per ogni comunicazione e notificazione il concessionario elegge
il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di concessione.
Art. 13.
D u r a t a
1. La presente convenzione avra' durata di sei anni a decorrere
dall'inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse ippiche
fissato per il ................. ed e' rinnovabile per una sola
volta.
Art. 14.
Oneri fiscali
1. Sono a carico del concessionario gli oneri fiscali presenti e
futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione,
nonche' gli oneri di registrazione della presente convenzione.
Art. 15.
Risoluzione delle controversie
1. Tutte le controversie tra i Ministeri delle finanze e per le
politiche agricole ed il concessionario, nascenti dalla esecuzione,
interpretazione e risoluzione della presente convenzione possono
essere decise da un collegio arbitrale di 4 membri dei quali uno
designato del Ministero delle finanze, uno dal Ministero per le
politiche agricole, uno dal concessionario ed il quarto, con funzioni
di Presidente, dai primi tre arbitri di comune accordo, ovvero, in
mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il
quale nominera' anche l'arbitro della parte che non vi abbia
provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio
arbitrale. Resta salva la facolta' della declinatoria della
competenza arbitrale, da parte del concessionario.
2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme
del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
L'arbitrato avra' sede in Roma. Il collegio arbitrale emettera' il
proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione
della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine puo' essere
prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo
non superiore ad ulteriori novanta giorni.
3. La controversia insorta non e' causa che possa giustificare il
mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente
convenzione.
4. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra
lo scommettitore, il concessionario e/o i Ministeri delle finanze e
per le politiche agricole, in sede di interpretazione e di esecuzione
del Regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate sono
sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 11 del medesimo
Regolamento.
Art. 16.
Comunicazioni
1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni del Ministero
delle finanze e del Ministero per le politiche agricole sono valide
anche se effettuate per telegramma, fax, posta elettronica.
Roma, li' ............................