Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1999
DECRETO 20 aprile 1999
Approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta
della
scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di
accettazione e di
totalizzazione.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, che
prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3,
comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si e'
provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse
relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato Regolamento, in base al quale
il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per
le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa
comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche,
a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa';
Visto l'art. 2, comma 6, del citato Regolamento in base al quale,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
per le politiche agricole, sono approvate le convenzioni tipo che
accedono alle concessioni di cui al suddetto regolamento;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 4 giugno 1998 che
determina la competenza per l'emanazione di modifiche in materia di
gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente
il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998,
n. 288;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 21/99, espresso
nell'adunanza della terza sezione del 26 gennaio 1999;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, recante norme per
la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse ippiche a favore dell'Unire;
Vista la convenzionetipo allegata al presente decreto;
Ritenuta l'idoneita' della convenzione anzidetta in relazione ai
principi fissati nel regolamento anzidetto;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere all'approvazione
della convenzione in relazione ai principi fissati nel regolamento
anzidetto;
Decreta
Art. 1.
1. E' approvata la convenzione tipo allegata al presente decreto,
che accede alle concessioni per l'esercizio della scommessa Tris e di
quelle alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di
accettazione e di totalizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 1999
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro
per le politiche agricole
De Castro
ALLEGATO
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA
RACCOLTA DELLA SCOMMESSA TRIS E DI QUELLE ALLA STESSA ASSIMILA-
BILI SOTTO IL PROFILO DELLE MODALITA' DI ACCETTAZIONE E DI
TOTALIZZAZIONE.
Preambolo
La presente convenzione, in ottemperanza alle disposizioni
contenute nel Regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, viene stipulata tra i Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole, da una parte, ed il
soggetto risultante, a seguito di gara espletata ai sensi dell'art. 2
del citato Regolamento, aggiudicatario per l'affidamento dei servizi
relativi alla raccolta delle scommesse Tris e di quelle alla stessa
assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di
totalizzazione, piu' avanti indicato come gestore, dall'altra.
Art. 1.
Il gestore
1. Il gestore si obbliga all'integrale rispetto delle disposizioni
convenzionali e regolamentari vigenti in materia.
2. Le disposizioni convenzionali riguardanti la scommessa Tris si
applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il
profilo delle modalita' di accettazione e totalizzazione, ai sensi
dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
3. Il gestore si impegna ad osservare le disposizioni che verranno
emanate dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole anche
ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per il miglioramento tecnico e
l'evoluzione della Tris al fine di stimolare la propensione al gioco
e lo sviluppo della scommessa nell'interesse erariale.
Art. 2.
Organizzazione della gestione
1. Il gestore, mette a disposizione per tutta la durata della
convenzione stessa, una rete di punti di raccolta della scommessa
muniti di licenza di P.S., secondo la distribuzione su base
regionale, determinata come da allegato 1, con una tolleranza di
scostamento non superiore al ... %.
2. Sara' cura del gestore indicare, almeno trenta giorni prima del
momento stabilito per l'inizio dell'attivita' oggetto della
Concessione, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta.
3. Qualunque variazione del numero e della ubicazione dei punti di
vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto, se non
autorizzata dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole,
costituira' violazione degli obblighi contrattuali e comportera' la
revoca di diritto della convenzione, ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169.
4. L'inadempimento dovra' peraltro essere contestato e il gestore
potra' presentare le sue giustificazioni entro quindici giorni ovvero
rimuovere, entro lo stesso termine le cause della contestazione.
Art. 3.
Frequenza delle corse
1. Il gestore si impegna ad assolvere i propri compiti per un
numero annuale di corse Tris non inferiore a .......... nei giorni
concordati con il Ministero delle finanze di concerto con il
Ministero per le politiche agricole, garantendo un adeguato numero di
punti aperti la domenica.
Art. 4.
Informatizzazione del sistema e
segnalazione di scommesse anomale
1. Tutto il sistema di acquisizione o di gestione del gioco,
compresa la custodia delle matrici nonche' l'archiviazione di ogni
atto e documento inerente al gioco viene improntato a criteri di
informatizzazione.
2. La partecipazione al gioco deve essere organizzata con un
sistema telematico in tempo reale.
3. Le giocate possono essere effettuate, previa autorizzazione,
anche attraverso l'utilizzo di sistemi telefonici e telematici
collegati a un centro di servizi attraverso la rete telefonica
generale.
4. Il gestore ha l'obbligo di segnalare al Ministero delle finanze
i casi di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del
medesimo pronostico.
Art. 5.
Spese pubblicitarie
1. Il gestore deve svolgere azione propulsiva, di sviluppo e di
sostegno della scommessa Tris attraverso un adeguato piano
pubblicitario, mettendo in opera tutti i mezzi ritenuti adatti allo
scopo.
2. La spesa da sostenere in ciascun anno per la pubblicita' non
potra' essere inferiore all'... % del volume raccolto.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno verra' sottoposto
all'approvazione dei Ministeri delle finanze e per le politiche
agricole il piano pubblicitario da valere per l'anno successivo. Il
piano pubblicitario relativo al primo anno di vigenza della
convenzione sara' presentato entro due mesi dalla stipula.
4. A richiesta motivata dell'Amministrazione finanziaria e di
quella del Ministero per le politiche agricole, l'investimento
pubblicitario previsto per un anno potra' essere spostato a quello
successivo, fermo restando l'investimento di competenza di tale
ultimo anno.
5. Il gestore avra' la facolta' di effettuare anno per anno, a
proprio carico, ulteriori spese pubblicitarie, in aggiunta a quelle
minime come sopra previste.
Art. 6.
Bollettino ufficiale delle scommesse
1. Il gestore cura a sue spese la pubblicazione, per ogni scommessa
Tris, di un bollettino ufficiale sul quale saranno riportati l'orario
di svolgimento della corsa oggetto della scommessa, i nomi dei
cavalli partecipanti, le guide o monte, i numeri loro assegnati in
sede di dichiarazione dei partenti, gli eventuali rapporti di
scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal regolamento delle
scommesse; sul bollettino saranno indicate l'ordine di arrivo
ufficiale e la quota definitiva dell'ultima corsa Tris
precedentemente disputata.
2. Il bollettino sara' diffuso ventiquattro ore dopo la
dichiarazione dei partenti della corsa oggetto della scommessa e
inviato ai punti di accettazione nell'arco massimo delle ventiquattro
ore successive.
3. Entro il giorno successivo alla disputa di ciascuna corsa Tris,
il gestore conferma all'Ente l'ammontare delle scommesse Tris
accettate su tutto il territorio nazionale, il numero delle scommesse
vincenti e l'ammontare delle quote.
4. Presso ogni ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi
delle bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione
della corsa.
Art. 7.
Pagamento delle vincite e rimborsi
1. Il gestore provvede alla totalizzazione delle scommesse Tris
effettuate presso tutti i punti di accettazione in attivita' nel
territorio nazionale e, conosciuto il risultato della corsa, procede
allo scrutinio delle ricevute vincenti e alla determinazione delle
relative quote; tali operazioni verranno svolte sotto il controllo
delle commissioni previste dal regolamento.
2. Il gestore cura il tempestivo pagamento delle vincite e degli
eventuali rimborsi utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle
disponibilita' di cassa e provvedendo, qualora necessario, al
conguaglio delle disponibilita' finanziarie tra i singoli punti di
accettazione.
3. Il gestore, per il pagamento delle vincite, si puo' avvalere di
uno o piu' istituti bancari, che assicurino il servizio su tutto il
territorio nazionale, o del servizio postale.
Art. 8.
Flussi finanziari
1. La gestione finanziaria e' effettuata utilizzando un conto
corrente bancario acceso dal gestore presso una banca avente sede sul
territorio italiano in grado di assicurare il servizio alle migliori
condizioni di mercato.
2. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti
risultanti dagli estratti conto settimanali dei versamenti
effettuati. Da detto conto il gestore preleva:
a) l'importo delle vincite da pagare ed il compenso spettantegli;
b) l'importo delle imposte da versare allo Stato.
3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono versati
all'erario il giorno successivo alla data di accreditamento
dell'importo netto sul conto corrente medesimo.
4. Il gestore si atterra' alle disposizioni che saranno emanate in
materia contabile e amministrativa dal Ministero delle finanze per
assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di
tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti
bancari, ai flussi finanziari e agli interessi, ivi comprese le norme
sulla rendicontazione.
Art. 9.
Compenso gestione
1. A titolo di compenso, al gestore verra' corrisposto un importo
risultante dalle seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di
incasso annuo lordo delle scommesse.
1 scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi) aliquota ......... ;
2 scaglione di incasso (da oltre 1.000 a 1.500 miliardi) aliquota
del 1 scaglione ridotta dello 0,10 %;
3 scaglione di incasso (da oltre 1.500 a 2.000 miliardi) aliquota
del 2 scaglione ridotta dello 0,20 % ;
4 scaglione di incasso (da oltre 2.000 a 3.000 miliardi) aliquota
del 3 scaglione ridotta dello 0,30 % .
2. Per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno, una
riduzione costante dello 0,40% rispetto alla aliquota dello scaglione
precedente.
3. Per gli scaglioni di incasso annuo superiore a 7.000 miliardi,
sara' operata una riduzione del compenso come di seguito indicata:
a) da 7.000 a 8.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando
la relativa aliquota sull'85% dello scaglione d'incasso;
b) da oltre 8.000 a 9.000 miliardi, l'importo sara' calcolato
applicando la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso;
c) da oltre 9.000 a 10.000 miliardi, l'importo sara' calcolato
applicando la relativa aliquota sul 68% dello scaglione di incasso;
d) da oltre 10.000 a 11.000 miliardi, l'importo sara' calcolato
applicando la relativa aliquota sul 55% dello scaglione di incasso;
e) da oltre 11.000 a 12.000 miliardi, l'importo sara' calcolato
applicando la relativa aliquota sul 40% dello scaglione di incasso;
f) da oltre 12.000 a 14.000 miliardi, l'importo sara' calcolato
applicando la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso;
g) oltre 14.000 miliardi annui l'importo sara' calcolato applicando
la relativa aliquota sul 20 % dello scaglione di incasso.
4. Il Ministero delle finanze non corrispondera' alcuna
anticipazione sui compensi.
5. Eventuali modificazioni nelle percentuali di riduzioni
dell'aggio per scaglioni d'incasso, sulla base di motivate
determinazioni dei Ministeri delle finanze e per le politiche
agricole, possono essere concordate con il gestore tenendo conto
delle esigenze di equilibrio della remunerazione e dell'andamento
degli incassi delle scommesse, sempre nel rispetto dei criteri di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, salva la possibilita' di revoca
della concessione da parte del Ministero delle finanze, d'intesa con
il Ministero per le politiche agricole, in caso di impossibilita' di
accordo.
Art. 10.
Garanzie patrimoniali
1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti
dalla convenzione, il gestore rilascia, contestualmente, alla firma
del presente atto, per il primo anno, una fidejussione bancaria o
assicurativa irrevocabile per l'importo di lire ..... miliardi; per
gli anni successivi la fidejussione viene determinata in misura non
inferiore al ...% e non superiore al ... % dell'ammontare complessivo
della raccolta di gioco dell'anno precedente.
2. Nel caso che il gestore dovesse essere posto in liquidazione o
assoggettato ad una trasformazione societaria che ne diminuisca la
garanzia patrimoniale viene data preventiva comunicazione al
Ministero delle finanze che potra', per giustificati motivi e
d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, negare il suo
gradimento.
3. Qualora il gestore ponesse in essere le modificazioni di cui
sopra, nonostante il parere negativo ricevuto, il Ministero delle
finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, potra'
dichiarare con decreto la revoca della Concessione senza diritto per
il gestore ad indennizzi di sorta.
Art. 11.
Controlli, verifiche e collaudi
1. Il Ministero delle finanze e il Ministero per le politiche
agricole hanno facolta' di procedere anche unilateralmente a
controlli e verifiche, in generale, su tutte le attivita' oggetto
della Concessione e, con particolare riguardo, al regolare esercizio
della raccolta delle scommesse.
2. Il Ministero delle finanze oltre ad affettuare il controllo
dell'esatto adempimento delle disposizioni fiscali potra' altresi',
disporre collaudi volti ad accertare la rispondenza dei programmi,
adottati dal gestore, alle specifiche tecniche e funzionali stabilite
con decreto ministeriale o con regolamento.
Art. 12.
Decadenza e revoca della concessione
1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le
politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre
che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della
concessione di cui al bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti
da forza maggiore;
c) quando nello svolgimento dell'attivita', sono commesse gravi e
reiterate violazioni delle disposizioni del regolamento o della
normativa tributaria;
d) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della
societa' aggiudicataria sono adottate misure cautelari o
provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di
cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e per ogni altra ipotesi di reato
suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con il
Ministero delle Finanze;
e) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso del
Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le
politiche agricole.
2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data
della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri in
materia di scommesse in genere o limitazioni nella misura dell'aggio
da corrispondersi ai gestori delle scommesse stesse, le norme e le
percentuali dell'aggio contemplate nella presente convenzione si
intenderanno modificate in conformita', con decorrenza dall'entrata
in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con
preavviso di sei mesi, da notificare al Ministero delle finanze e al
Ministero per le politiche agricole, puo' rinunciare alla
concessione.
3. Nessun indennizzo spetta al gestore in conseguenza della
anticipata cessazione a qualsiasi titolo della Concessione.
Art. 13.
Adempimenti al termine della gestione
1. Al termine per qualsiasi causa della gestione, il titolare si
obbliga a trasferire gratuitamente al Ministero delle finanze, a sua
richiesta, la proprieta' dell'intero sistema automatizzato
comprensivo delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso
tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle strutture, dei
programmi, degli archivi e di quanto altro occorre per il completo
funzionamento, gestione e funzionalita' del sistema stesso.
2. Le eventuali operazioni di trasferimento - che avverranno in
contraddittorio tra il Ministero delle finanze e il gestore con la
redazione di appositi verbali - avranno inizio nel semestre
precedente la scadenza del termine contrattuale, salvaguardando
l'esigenza di non compromettere, in tale periodo, la funzionalita'
del sistema.
3. Nel suddetto semestre il gestore dovra' fornire ai funzionari
del Ministero delle finanze all'uopo espressamente incaricati, che
potranno farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati,
tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il
trasferimento della gestione.
4. Tutti gli studi, le procedure automatizzate e la relativa
documentazione realizzati per l'esecuzione della gestione, resteranno
a disposizione gratuita del Ministero delle finanze
5. Allo scopo di evitare interruzioni nel servizio relativo al
funzionamento del sistema automatizzato il Ministero delle finanze ha
facolta' di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti in
essere alla data di scadenza della gestione.
6. Il gestore si obbliga a prestare il proprio assenso, per
l'estromissione del Ministero delle finanze, nell'ambito di eventuali
giudizi, ex art. 111, terzo comma, del codice di procedura civile.
Art. 14.
S p e s e
1. Tutte le spese inerenti al presente atto e tutte le imposte, le
tasse e qualsiasi altro tributo, in quanto dovuto, sono a completo
carico del gestore.
Art. 15.
Atti aggiuntivi e risoluzione delle controversie
1. Le parti si riservano la facolta' di stipulare successivamente
un atto aggiuntivo, qualora ritenuto necessario nel comune interesse.
2. Tutte le controversie tra i Ministeri delle finanze e per le
politiche agricole ed il concessionario, nascenti dalla esecuzione,
interpretazione e risoluzione della presente Convenzione possono
essere decise da un collegio arbitrale di 4 membri dei quali uno
designato del Ministero delle finanze, uno dal Ministero per le
politiche agricole, uno dal concessionario ed il quarto, con funzioni
di presidente, dai primi tre arbitri di comune accordo, ovvero, in
mancanza di tale accordo, dal presidente del tribunale di Roma, il
quale nominera' anche l'arbitro della parte che non vi abbia
provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio
arbitrale. Resta salva la facolta' della declinatoria della
competenza arbitrale, da parte del concessionario.
3. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme
del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
L'arbitrato avra' sede in Roma. Il collegio arbitrale emettera' il
proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione
della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine puo' essere
prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo
non superiore ad ulteriori novanta giorni.
4. La controversia insorta non e' causa che possa giustificare il
mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione.
5. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra
lo scommettitore, il concessionario e/o i Ministeri delle finanze e
per le politiche agricole, in sede di interpretazione e di esecuzione
del regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate sono
sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 11 del medesimo
regolamento.
Art. 16.
Decorrenza e scadenza della concessione
1. La convenzione, mentre e' impegnativa per il gestore all'atto
della sottoscrizione, lo sara' per il Ministero delle Finanze dopo le
approvazioni di legge.
2. La convenzione scade il ................... e non e' rinnova-
bile.