Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1999
CIRCOLARE 30 marzo 1999, n.22
Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1998.
A tutti gli Uffici centrali del
bilancio presso i Ministeri e le
Amministrazioni autonome
Alla Scuola superiore della p.a.
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
All'ufficio di ragioneria presso il
Magistrato per il Po
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le Amministrazioni autonome
Al Dipartimento del tesoro -
Direzione V div. I
Alla Corte dei conti - Ufficio
rendicontazione e Rapporti con il
Parlamento
Premessa.
Le disposizioni innovative in materia di bilancio recate dalla
legge 3 aprile 1997, n. 94, hanno trovato attuazione per la prima
volta con le previsioni del 1998.
Conseguentemente, il rendiconto generale dello Stato per il 1998
non puo' che esporre nel conto del bilancio le risultanze delle
entrate e delle spese secondo la nuova struttura del bilancio di
previsione.
Il conto del bilancio, da un punto di vista contenutistico, non
presenta modifiche ed innovazioni rispetto al passato, mantenendo gli
stessi dati ed elementi previsti dalla norma contabile di cui
all'art. 22 della legge n. 468/1978, mentre si modificano le
modalita' espositive come segue:
a) i dati gestionali delle entrate e delle spese, per residui,
competenza e cassa, si sviluppano in senso verticale (anziche'
orizzontale come in passato) per una piu' immediata percezione delle
risultanze delle relative varie fasi gestionali;
b) il conto del bilancio si scompone in un duplice documento: l'uno
contiene le risultanze della gestione delle entrate e delle spese per
unita' previsionali di base; l'altro recepisce la suddivisione per
capitoli delle unita' previsionali di base, atteso che gli stessi
costituiscono l'unita' elementare per la gestione e la
rendicontazione.
Inoltre, l'esplicitazione dei dati di consuntivo riguardati sotto
l'aspetto delle missioni istituzionali delle amministrazioni
(funzioniobiettivo) viene effettuata tramite la predisposizione di un
apposito documento riepilogativo per tutte le amministrazioni che
correda il conto del bilancio.
Quanto alla elaborazione del conto generale del patrimonio in
virtu' delle disposizioni dettate dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 279/1997, si fa rinvio, per le innovazioni introdotte
in tale documento contabile, a quanto riportato nella seconda parte
della presente circolare.
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 della legge di
contabilita' di Stato n. 468 del 1978, il rendiconto generale
dell'esercizio finanziario 1998 dovra' essere presentato al
Parlamento entro il 30 giugno c.a.
In relazione a cio' e al fine di assicurare la trasmissione del
predetto rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta
parifica nei termini stabiliti dalle vigenti norme - tenuto conto
delle esigenze connesse con le elaborazioni del sistema informativo
del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - gli uffici
in indirizzo dovranno attenersi, oltre a quanto previsto nei manuali
di pianificazione delle operazioni di chiusura delle scritture
contabili per l'esercizio finanziario suddetto, predisposte
dall'ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita'
generale dello Stato, anche alle istruzioni qui di seguito indicate.
2. Funzioni obiettivo. Nel quadro delineato dalla citata legge di
riforma n. 94/1997, connotati particolarmente innovativi presenta la
nuova analisi funzionale delle spese dello Stato basata sulla
classificazione per funzioniobiettivo.
Tale classificazione e' volta ad identificare i fini che vengono
perseguiti nell'interesse diretto della collettivita', individuati
sia per definire le politiche di settore, sia per misurare il
prodotto dell'attivita' amministrativa.
In questo contesto si riportano di seguito gli adempimenti
specifici ai quali codesti uffici dovranno attenersi.
Il 29 aprile gli uffici centrali del bilancio dovranno ritirare
presso la divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di
bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioniobiettivo
dei dati di consuntivo (richiamato in premessa). Il documento
riportera', per i capitoli dell'esercizio finanziario 1998, le
funzioniobiettivo e le relative percentuali (rispettivamente per le
previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato e
il rimasto da pagare) elaborate alla stregua delle informazioni
desunte dalla analoga classificazione effettuata per gli stessi
capitoli nel bilancio di previsione 1999. Per i capitoli che
dovessero risultare soppressi nell'esercizio 1999, bisognera'
procedere "exnovo" alla loro classificazione per funzioniobiettivo.
L'elaborato medesimo dovra' essere rimesso alle amministrazioni
competenti ed ai rispettivi servizi di controllo interno; le
eventuali modifiche dovranno essere convenute con il coesistente
ufficio centrale del bilancio e con l'ispettorato generale per le
politiche di bilancio.
Successivamente, gli uffici centrali del bilancio, acquisiti i dati
forniti dalle amministrazioni medesime (le quali avranno la
possibilita' di confermare o modificare le percentuali ivi
riportate), provvederanno ad immetterli nel sistema informativo entro
il termine massimo del 9 maggio.
Il 14 maggio, gli stessi uffici centrali del bilancio ritireranno
presso la sopraindicata divisione III una versione aggiornata del
documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso
contenuti.
Gli uffici centrali potranno concordare con la divisione III
eventuali correzioni da apportare entro e non oltre il 19 maggio;
successivamente il documento aggiornato dovra' essere ritirato, per
il definitivo riscontro, il 21 maggio.
Entro il 25 maggio tutti gli uffici centrali restituiranno alla
divisione III detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei
conti in allegato al conto consuntivo.
3. Monitoraggio delle leggi di spesa. L'art. 13 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, prevede una valutazione
economicafinanziaria delle risultanze delle entrate e delle spese
derivante dalla gestione delle principali leggi di spesa.
In attesa che l'adempimento di cui all'art. 13 si possa realizzare
attraverso l'utilizzazione delle informazioni desunte dalla procedura
della gestione per legge insita nel mandato informatico, occorrera'
avviare per l'anno 1998 una rilevazione mirata su alcune leggi di
spesa che consenta l'individuazione di specifiche politiche pubbliche
di settore; cio' prendendo spunto da analoga rilevazione gia'
effettuata dalla Corte dei conti nella decisione e relazione sul
consuntivo 1997 (vol. 1 - Appendice statistica).
Per agevolare le attivita' propedeutiche al ripetuto adempimento
previsto dal richiamato art. 13, la divisione III dell'Ispettorato
generale per le politiche di bilancio trasmettera' a ciascun ufficio
centrale del bilancio, per il successivo inoltro alla coesistente
amministrazione, un elaborato contenente lo stato di attuazione di
alcune leggi di spesa a tutto il 1997. Una volta verificati i dati in
esso contenuti, le amministrazioni provvederanno a completare dette
informazioni con le risultanze della gestione dell'esercizio 1998,
restituendo poi l'elaborato stesso ai rispettivi uffici centrali del
bilancio, a corredo della prevista nota preliminare.
4. Allegati spese di personale. Il conto consuntivo dell'esercizio
finanziario 1998 di ciascuna amministrazione dovra' essere corredato
da appositi allegati riepilogativi delle spese di personale secondo
gli schemi annessi alla presente circolare (allegati 1 e 2).
Nelle pertinenti note preliminari, codesti uffici centrali,
d'intesa con le competenti divisioni dell'ispettorato generale per le
politiche di bilancio, dovranno inserire opportune annotazioni a
chiarimento delle risultanze evidenziate negli allegati medesimi.
Nelle stesse, a seguito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, dovranno essere indicati tutti gli emolumenti
corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 1998, con la sola
esclusione di quelli riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di
Stato.
Le tabelle dovranno riportare il totale degli emolumenti
corrisposti al personale nel corso dell'esercizio finanziario 1998,
operando la distinzione esclusivamente per comparti.
In tali allegati distinti tra "Stipendi, retribuzioni ed altri
assegni fissi" e "Retribuzioni accessorie" vanno indicati tutti gli
oneri che sono compresi nella categoria II.
Va ricordato che tali informazioni dovranno concordare con quelle
che verranno riportate nel conto annuale che, ai sensi del citato
decreto legislativo n. 29/1993, si configura come consuntivo
analitico, sulla base dei flussi derivanti dall'integrazione dei
sistemi informativi del dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi del Tesoro.
5. Note. Per consentire la redazione, a cura del sistema
informativo, delle note da indicare subito dopo la denominazione del
capitolo (elimmazione di somme per perenzione amministrativa,
eccedenza di cassa, ecc.) gli uffici centrali del bilancio
interessati dovranno comunicare, via terminale, le opportune
informazioni al sistema stesso entro il 24 aprile c.a., secondo le
modalita' indicate nell'apposita guida operativa.
Per quanto riguarda in particolare le eccedenze di spesa, si
ritiene opportuno evidenziare che le stesse troveranno sanatoria
legislativa esclusivamente nell'ipotesi in cui si realizzeranno a
livello di unita' previsionali di base.
Tenuto conto, tuttavia, che l'unita' elementare di rilevazione
dell'eccedenza rimane il singolo capitolo, i suddetti uffici
centrali, entro la stessa data, dovranno continuare a comunicare alla
divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio,
specificatamente per ciascun capitolo interessato, le eccedenze di
spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che
dovessero essere accertate, nonche' le somme perenti agli effetti
amministrativi.
La divisione III, nel prendere atto delle eccedenze di spesa,
autorizzera' gli uffici centrali del bilancio ad operare via
terminale per la loro acquisizione nelle scritture del sistema
informativo.
Le eventuali eccedenze in conto cassa, come di consueto, saranno
recepite dal sistema senza alcun intervento particolare, in quanto si
generano automaticamente con l'inserimento dei dati definitivi del
pagato.
6. Note preliminari. Le note preliminari dovranno essere curate
direttamente dalle amministrazioni similmente a quanto avviene per il
bilancio di previsione ed in sintonia con quanto prevede al riguardo
la vigente normativa (art. 2, comma 4-quater, legge n. 468/1978).
Pertanto l'elaborato dovra' riportare gli elementi di risposta in
ordine al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi prefigurati
in sede di predisposizione del bilancio di previsione dello stesso
anno.
7. Si richiama l'attenzione dei direttori degli uffici centrali del
bilancio sulla necessita' di rispettare le indicazioni di cui alla
circolare n. 4 del 14 gennaio c.a. la quale, nel prevedere il
completamento delle operazioni relative alle assunzioni degli impegni
entro il 31 gennaio 1999, sottolineava l'esigenza che gli impegni
medesimi risultassero del tutto conformi alla prescrizione dell'art.
20 della legge n. 468/1978 e cioe' assunti esclusivamente in presenza
di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Nel contempo appare di tutta evidenza che, per quanto riguarda il
mantenimento di somme nel conto dei residui 1999, a norma dell'art.
36, secondo comma della legge di contabilita' generale dello Stato e
successive modificazioni e integrazioni (residui di stanziamento), la
situazione per ciascun capitolo di ogni amministrazione non potra'
che risultare conforme allo schema di conservazione approvato dal
Consiglio dei Ministri il 25 febbraio u.s. Cio' anche in relazione
alla nota direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio 1998 in materia di formazione dei residui di stanziamento,
avente carattere permanente - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
21 del 27 gennaio 1998.
Cio' premesso vengono di seguito indicati i termini perentori da
osservare per gli adempimenti di competenza di ciascun ufficio.
AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
I - Conto del bilancio
A) Entrata.
Il 26 aprile: gli uffici centrali del bilancio interessati e la
Direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro ritireranno,
presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della
contabilita' dello Stato - Via XX Settembre, 97 - per i capi di
rispettiva competenza, due copie dell'elenco dei versamenti
dell'esercizio (ex mod. 219/A) per le operazioni di parifica con la
divisione VII dell'Ispettorato generale per la finanza delle
pubbliche amministrazioni.
Entro il 4 maggio: i predetti uffici centrali e la Direzione V -
Divisione I - del Dipartimento del tesoro completate le operazioni di
parifica, segnaleranno alla divisione VI dell'Ispettorato generale
per le politiche di bilancio con il modello RG -11-EN-IPO1 le
eventuali rettifiche e correzioni da apportare ai cennati elenchi dei
versamenti;
Entro il 10 maggio: l'ufficio centrale del bilancio del Ministero
delle finanze e la direzione V - Divisione I - del Dipartimento del
tesoro provvederanno a fornire alla divisione VI dell'Ispettorato
generale per le politiche di bilancio, trascritti sul modello RG
-11-EN-IPO2, i dati relativi alle ritenute operate dai singoli
Ministeri in fase di ordinazione delle spese di rispettiva
competenza, alle tasse di bollo per documenti di trasporto, ad alcuni
carichi di pertinenza del Dipartimento del tesoro per cui non esiste
il relativo versamento presso la Tesoreria centrale, nonche' le
notizie relative alle somme rimaste da versare;
Entro il 17 maggio: gli Uffici centrali del bilancio interessati e
la Direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro,
relativamente al capo X di propria competenza, ritireranno presso
l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di
Stato due copie degli elaborati di consuntivo relativamente al capo o
ai capi di loro pertinenza, che riporteranno le informazioni
acquisite dal sistema informativo a tutto il 10 maggio;
entro il 19 maggio: la Direzione V - Divisione I - del Dipartimento
del tesoro e i predetti uffici centrali consegneranno alla divisione
VI dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia
del conto consuntivo debitamente riscontrata, con la dichiarazione
attestante la esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei
documenti medesimi;
Entro il 21 maggio: gli uffici centrali del bilancio interessati e
la Direzione V - Divisione I - del Dipartimento del tesoro,
ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione
della contabilita' di Stato rispettivamente:
una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex
mod. 219/A);
due copie (solo 1 e 2 parte) dell'elenco dei versamenti
dell'esercizio (ex mod. 219/A);
tre copie dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);
due copie del conto consuntivo per capi;
Entro la stessa data: l'ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero delle finanze ritirera' presso la Divisione VI
dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio quattro copie
del consuntivo completo di allegati, della nota preliminare, di cui
tre copie da sottoporre alla firma del Ministro delle finanze.
Gli uffici centrali presso le amministrazioni e la direzione V -
Divisione I - del Dipartimento del tesoro - relativamente al capo X -
cureranno l'invio alla Corte dei conti di una copia del conto
consuntivo per capi, di una copia (l e 2 parte) dell'elenco dei
versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A), e di una copia dell'elenco
completo delle riscossioni (ex mod. C.221);
Entro il 26 maggio: l'ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero delle finanze restituira' alla Divisione III
dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le tre copie
del conto consuntivo firmate dal Ministro delle finanze, da
sottoporre alla firma del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
B) Spesa.
Il 16 aprile: gli uffici centrali del bilancio ritireranno presso
l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di
Stato - Via XX Settembre, 97 - due copie del consuntivo completo di
riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi
contenuti.
A tale riguardo, e' da far presente che i dati contabili riportati
nella copia del consuntivo prodotto alla data sono quelli immessi nel
sistema centrale secondo le normali operazioni meccanografiche di
gestione, previste nel manuale di pianificazione delle operazioni di
chiusura dell' area spese per l'esercizio 1998.
Entro il 26 aprile: i suddetti uffici centrali, completato il
riscontro, restituiranno alla Divisione III dell'Ispettorato generale
per le politiche di bilancio una copia revisionata del conto
consuntivo apportandovi solo ed esclusivamente le eventuali
rettifiche e correzioni riguardanti i dati anagrafici (numero e
denominazione del capitolo e variazioni di bilancio).
Per quanto concerne invece i dati contabili di gestione, gli uffici
centrali ne potranno continuare l'aggiornamento, fino alla data
improrogabile del 30 aprile.
Il 10 maggio: gli uffici centrali del bilancio ritireranno presso
l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di
Stato due copie del conto consuntivo completo di riepiloghi per il
riscontro di tutti i dati ed elementi in essi riportati. Tali dati si
riferiranno alle informazioni acquisite dal sistema a tutto il 30
aprile.
Entro il 14 maggio: gli stessi uffici centrali provvederanno a
consegnare alla Divisione III dell'Ispettorato generale per le
politiche di bilancio una copia revisionata, nonche' due copie
dattiloscritte, dello schema di nota preliminare predisposta dalla
amministrazione, corredata dell'elaborato relativo al monitoraggio
delle principali leggi di spesa e degli allegati per le spese di
personale ed una dichiarazione del direttore dell'ufficio centrale
del bilancio, attestante l'esattezza di tutti i dati ed elementi
riportati nel documento medesimo.
Su tale copia dovranno essere riprodotte manualmente le eventuali
correzioni e rettifiche ai dati anagrafici, alle note, nonche' alle
variazioni contabili apportate eccezionalmente dopo il 30 aprile.
Come gia' detto precedentemente, si precisa che le variazioni
contabili non potranno che riguardare modifiche ai dati dei
pagamenti, restando precluso qualsiasi intervento modificatorio delle
somme impegnate.
Il 21 maggio: gli uffici centrali ritireranno presso l'Ispettorato
generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato quattro
copie complete del rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da
sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente.
Entro il 25 maggio: i suddetti uffici centrali consegneranno alla
Divisione III dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio
per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del
conto consuntivo firmate dai Ministri competenti, complete di nota
preliminare, nonche' altre due copie di quest'ultima, ed eventuali
allegati.
II - Conto del patrimonio
Il conto patrimoniale risulta impostato nelle due parti
fondamentali costituite da:
a) attivita' e passivita' finanziarie e patrimoniali con le
variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle
verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita'
del bilancio e quella patrimoniale.
Tali indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge n.
468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni e in via
amministrativa nelle istruzioni impartite con la circolare n. 6 del 7
febbraio 1981. A queste si collegano le ultime disposizioni contenute
nella citata legge n. 94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo
n. 279 del 7 agosto 1997 che con l'art. 14 intende anche concorrere
ad una migliore rilevazione del grado di redditivita' del patrimonio
statale ponendo le premesse per una gestione economica del patrimonio
stesso; assunto che ha trovato una sua definizione attraverso
l'introduzione per detto conto di un livello di classificazione dei
beni dello Stato suscettibili di utilizzazione economica (tabella C)
allegata al decreto n. 279/1997.
Cio' considerato, si fa presente che, in coerenza con la nuova
struttura del bilancio statale introdotta dalla recente normativa,
tale documento viene adeguato alle risultanze della gestione delle
entrate e delle spese con prospettazioni affiancate a quelle
esistenti che illustrano i legami tra i dati patrimoniali con
riflessi finanziari e la stessa nuova struttura del bilancio. Inoltre
vengono inseriti a carattere sperimentale alcuni prospetti di
evidenziazione dei risultati della gestione, completando cosi' il
quadro delle informazioni sui centri di responsabilita' e sulle
unita' previsionali di base, con quelle inerenti alle funzioni -
obiettivo.
I prospetti riguarderanno essenzialmente il rapporto tra le
funzioni - obiettivo e le amministrazioni, la distribuzione dei
capitoli di spesa nelle varie funzioni - obiettivo esistenti e la
proiezione delle funzioni - obiettivo nei conti generali.
Quanto alle prospettazioni, che dovranno fornire la
rappresentazione dei beni secondo le voci previste dalla tabella C
allegata al decreto legislativo n. 279, si evidenzia che, in attesa
della definizione dei decreti di attuazione dell'art. 14, coimm 2, 3
e 4 nonche' delle nuove istruzioni alle amministrazioni per la
gestione e rendicontazione di tali beni (patrimoniali e demaniali
insieme) si fa luogo ad una rappresentazione dei soli beni immobili
patrimoniali, i cui dati conoscitivi presenti nell'anagrafe
consentono fin d'ora di avviare la classificazione introdotta dal
comma 1 dello stesso decreto legislativo per l'individuazione dei
beni suscettibili di utilizzazione economica.
E' appena il caso di ricordare che le procedure per l'inserimento
nel sistema informativo dei dati relativi alle variazioni intervenute
nei conti generali n. 2 (crediti e partecipazioni), n. 3 (beni
patrimoniali) e n. 5 (debito patrimoniale) sono quelle contenute
nelle "Istruzioni per i servizi di automazione", e riportate in
sintesi nell'apposito "manuale tecnico" in dotazione degli uffici
centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali.
Per i conti generali n. 1 e n. 4, relativi alle attivita' e
passivita' finanziarie, nessun particolare adempimento viene invece
richiesto, atteso che le necessarie procedure riguarderanno
l'ispettorato generale per le politiche di bilancio.
In merito agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle
partite del conto generale n. 2, occorre altresi' ricordare che
apposite funzioni consentono l'acquisizione e la variazione degli
interessi attivi e degli utili, analogamente a quanto avviene per gli
interessi passivi del debito patrimoniale incluso nel conto generale
n. 5.
Tali procedure di automazione sono intese a raggiungere una
qualificazione dei movimenti finanziari legati alle partite di
"credito" o di "partecipazione", oltre che a consentire una migliore
interpretazione dei risultati della gestione di tali attivita' in
sede di conto generale delle rendite e delle spese.
Cio' premesso, occorre considerare che la normativa specifica di
ogni singolo credito o partecipazione puo' prevedere sia una
ricapitalizzazione sia il versamento delle quote di interessi o di
utili all'entrata del bilancio statale.
In tali casi sara' necessario che le amministrazioni che hanno in
gestione la partita patrimoniale predispongano, sulla base della
propria documentazione, i riepiloghi contabili da inoltrare
all'ufficio centrale del bilancio competente, opportunamente
corredati delle informazioni utili per una esauriente esposizione dei
dati sopra indicati.
Sara' cura poi dell'ufficio centrale del bilancio acquisire al
sistema informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi
agli utili o agli interessi versati al bilancio, al fine di
consentire la loro esposizione su un apposito allegato della scheda
patrimoniale (mod. A). Tali dati, anche se di natura finanziaria e
quindi estranei alla contabilita' patrimoniale, vengono analizzati in
quanto evidenziano riflessi sul bilancio recati dalla gestione del
patrimomo.
Ovviamente per gli utili o interessi ricapitalizzati resta
confermata la loro acquisizione, come variazione aumentativa della
partita, in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza
patrimoniale.
Si rammenta che, per una maggiore analiticita' delle variazioni
contabili delle partite del conto generale n. 2, sono disponibili
funzioni che consentono di classificare, per voci economiche, i dati
contabili riferiti a fatti modificativi quali "sopravvenienze, ecc."
e "insussistenze, ecc." .
Gli uffici centrali del bilancio dovranno avere particolare cura
nell'acquisire tali dati, tra i quali quelli relativi agli utili e
agli interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad
una esposizione dei risultati della gestione patrimoniale che possa
consentire di misurare il grado di redditivita' delle suddette
attivita'.
Inoltre va ricordato che viene allegata alla presente circolare una
scheda analitica (allegato 3) per individuare gli elementi piu'
significativi dell'attivita' societaria partecipata, quali il
risultato di gestione 1997, la destinazione dell'utile conseguito e
la quota assegnata all'amministrazione.
Tale scheda, debitamente compilata per ciascuna societa'
dall'amministrazione interessata, dovra' essere trasmessa dal
coesistente ufficio centrale del bilancio, unitamente alla
corrispondente scheda patrimoniale automatizzata (mod. A),
all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (divisione V)
per essere riportata in appendice al conto generale del patrimonio.
Infine codesti uffici centrali del bilancio, utilizzando le
funzioni gia' appositamente previste, dovranno confermare la
validita' dei riferimenti normativi relativi a ciascuna partita, allo
scopo di tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in piu' dovranno
essere immessi nel sistema informativo i riferimenti normativi che
interessano le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del
bilancio, particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per
avere un quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati
al bilancio medesimo.
Beni immobili.
In ordine alle contabilita' dei beni immobili, e' da far presente
che, per i beni in gestione all'amministrazione delle finanze,
l'automazione del processo di formazione del consuntivo consente che
ogni singolo aggiornamento contabile relativo ad un bene immobile,
effettuato dalla ragioneria provinciale in sede di gestione
dell'anagrafe automatica, si traduca in una rilevazione delle
variazioni contabili nel corso dell'esercizio ed in una confluenza
automatica delle movimentazioni stesse dei beni immobili patrimoniali
nelle diverse causali che contraddistinguono la scheda di consistenza
del conto generale n. 3 - sottocategoria beni immobili. Di
conseguenza in corso di esercizio si rende disponibile la situazione
aggiornata del consuntivo, che al momento della chiusura di tale
conto generale, operati gli opportuni controlli, diverra' definitivo.
Cio' premesso, occorre tener conto che considerata la rilevante
riduzione delle operazioni da compiere, per l'introduzione delle
funzioni di gestione e rendicontazione automatica, e vista la
competenza alla compilazione delle contabilita' patrimoniali, che a
partire dal presente rendiconto e' posta a carico degli uffici
periferici del Ministero delle finanze, ufficio del territorio ovvero
sezioni staccate delle direzioni compartimentali del territorio, come
ha stabilito la circolare n. 58 del 24 giugno 1998 , le ragionerie
provinciali dovranno limitarsi a riscontrare le predette contabilita'
e ad assicurare la corrispondenza tra i dati contabilizzati
manualmente dagli uffici finanziari e quelli inseriti al sistema
informativo.
Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili
in gestione alle amministrazioni della difesa e dei lavori pubblici,
per i quali non vi e' attualmente una procedura automatizzata che
rilevi nel corso dell'esercizio tali variazioni, valgono le
indicazioni contenute nella circolare n. 77 del 10 novembre 1998
"chiusura delle contabilita' dell'esercizio finanziario 1998"
(pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 1998).
Beni mobili.
In ordine alla contabilita' dei beni mobili, gli uffici centrali
del bilancio e le ragionerie provinciali, oltre alle istruzioni
diramate con le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 8 del 9
febbraio 1988, dovranno tener conto anche di quelle impartite con le
circolari n. 10 del 10 febbraio 1997 e n. 23 del 25 marzo 1997,
relative alle "Nuove scritture contabili tenute dai consegnatari dei
beni mobili".
In virtu' delle maggiori informazioni riportate in tali scritture,
e' possibile acquisire al sistema informativo, a partire dal presente
rendiconto, anche i dati relativi a tutte le causali previste dal
mod. 98 C.G. per le "sopravvenienze" e le "insussistenze",
consentendo cosi' la loro contabilizzazione nella scheda di
consistenza.
Considerata poi l'esigenza di pervenire ad una piu' esatta
rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e
quella finanziaria, come prescrive la circolare n. 11 del 21 febbraio
1987, si rammenta l'opportunita' di vigilare affinche', per le
variazioni di consistenza dei beni mobili alimentate in tutto o in
parte dalle operazioni di bilancio, siano indicati gli estremi dei
capitoli di entrata o di spesa interessati, completi anche del numero
di codice meccanografico relativo al competente stato di previsione.
In particolare sara' cura delle ragionerie provinciali e degli
uffici centrali del bilancio competenti riscontrare i movimenti
finanziari attraverso il mod. 130 P.G.S. allegato al mod. 98 C.G.,
che risulta compilato nella nuova versione introdotta con circolare
n. 48 dell'8 agosto 1995.
E' da ribadire infine quanto detto nella citata circolare n. 77 del
18 novembre 1998 in merito alle forniture dei beni mobili effettuate
da parte del servizio centrale del provveditorato generale dello
Stato sui propri capitoli di spesa. I consegnatari dovranno
considerare come "nuovi acquisti" i beni ricevuti dal suddetto
servizio centrale del provveditorato generale dello Stato che
risultino acquistati da quest'ultimo per conto delle varie
amministrazioni e, come "passaggi da altri uffici", quelli che
provengono dal suo magazzino principale.
Si richiama l'attenzione anche degli uffici centrali del bilancio e
delle ragionerie provinciali sulla contabilizzazione relativa agli
acquisti di mezzi di trasporto che sono effettuati dal suddetto
servizio centrale del provveditorato.
Relativamente all'amministrazione finanziaria i capitoli
interessati sono: 1128 - Segretariato generale (u.p.b. 2.1.1.0), 5383
- Dogane (u.p.b. 6.1.1.0), 6656 - Affari generali e personale (u.p.b.
3.1.1.0), 6657 - Entrate (4.1.1.0), 6658 - Territorio (u.p.b.
5.1.1.0) dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Va sottolineata la necessita' che gli uffici centrali del bilancio
e le ragionerie provinciali interessate usino particolare cura nel
controllare i passaggi di beni mobili tra uffici consegnatari per
ottenere una situazione corretta dei bilanciamenti gia' al termine
dell'inserimento nel sistema informativo dei dati ricavabili dai
modelli 98 C.G.
Inoltre, per una piu' puntuale rappresentazione contabile delle
movimentazioni dei beni mobili degli uffici finanziari, si ribadisce
l'opportunita' di un'accurata revisione dei dati anagrafici inerenti
agli uffici consegnatari dell'amministrazione finanziaria in
considerazione della nuova struttura del Ministero delle finanze a
seguito delle normative emanate negli ultimi anni.
Infine e' da ricordare che le contabilita' in precedenza rese alle
ragionerie regionali, ora soppresse, dovranno essere prodotte alle
ragionerie provinciali competenti, nel rispetto delle indicazioni
impartite con circolare n. 72 del 28 ottobre 1998.
Crediti e partecipazioni.
Per le partite accese ai crediti (partecipazioni) o ai debiti, si
dovra' fare attenzione all'acquisizione delle variazioni che
dipendono dalla gestione del bilancio. In particolare sara' compito
degli uffici centrali del bilancio interessati riportare, in base
alle disposizioni contenute nella citata circolare n. 6 del 7
febbraio 1981, i dati relativi agli accertamenti di entrata o agli
impegni di spesa in conto competenza e non le somme versate o le
somme pagate; nel contempo i residui di stanziamento non dovranno
essere evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in
impegni propri. I dati riguardanti tali residui andranno riportati
tra i fatti modificativi "derivanti da spese imputate ai residui".
Resta da aggiungere che nella scheda del credito o del debito sara'
necessario registrare, tra i fatti permutativi, le variazioni in
conto residui dovute a "rettifiche". L'insieme delle stesse trovera',
com'e' noto, contropartita nei residui attivi e passivi di bilancio
contabilizzati nelle schede finanziarie (conti generali n. 1 e n. 4)
di pertinenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Residui perenti.
Per quanto riguarda infine i "residui passivi perenti agli effetti
amministrativi" compresi nel conto generale n. 5, gli uffici centrali
del bilancio dovranno comunicare al sistema informativo le eventuali
economie, rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno
anche delle comunicazioni che le ragionerie provinciali dovranno
trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza.
Sara' compito, invece, del sistema informativo operare la
ripartizione della loro consistenza finale secondo le categorie del
bilancio da cui i residui stessi derivano.
Si ricorda che, in base alla circolare n. 4 del 14 gennaio 1999,
gli uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato
generale per le politiche di bilancio (Divisione V) l'apposito
tabulato delle partite perente (RG -11-SP-MR-72) predisposto dal
sistema informativo unitamente a quello delle ragionerie provinciali,
se interessate, debitamente vistato per conferma dal direttore
dell'ufficio centrale del bilancio.
Gli stessi uffici o ragionerie avranno cura di accertare, presso le
rispettive amministrazioni, se permangano i presupposti delle
relative obbligazioni giuridiche attraverso una accurata ricognizione
di tutte le partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio
a quello del patrimonio.
Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto
accertamento, tenuto conto che, com'e' noto, l'assunzione
dell'impegno, a maggior ragione nel caso che esso venga trasferito
dal bilancio al patrimonio, deve corrispondere alla situazione
chiaramente individuata dall'art. 20, terzo comma, della legge n. 468
del 1978 (esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionata).
* *
*
Cio' posto si forniscono le seguenti indicazioni:
Entro il 31 marzo: gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie
provinciali dovranno ultimare l'immissione al sistema informativo dei
dati riportati nei modelli 98 C.G. per la contabilizzazione dei beni
mobili, mentre i soli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri
per i beni e le attivita' culturali e della pubblica istruzione
dovranno inserire anche i dati dei beni "considerati immobili agli
effetti inventariali" riportati rispettivamente nei modd. 15 e 88;
Entro la stessa data le ragionerie provinciali dovranno ultimare il
riscontro delle contabilita' dei beni immobili, in gestione
all'amministrazione delle finanze, e assicurare la corrispondenza fra
i dati contabilizzati manualmente dagli uffici finanziari e quelli
inseriti al sistema informativo;
Entro il 20 aprile: gli uffici centrali del bilancio interessati
dovranno acquisire al sistema informativo tutte le nuove partite del
conto generale n. 2 (crediti e partecipazioni) e del conto generale
n. 5 (sottoconti "debiti vari" e "monete in circolazione") ed
aggiornare quelle esistenti con i movimenti intervenuti nel corso
dell'esercizio 1998, nonche' tutte le partite riferite ai beni
immobili dei Ministeri della difesa e dei lavori pubblici e a quelli
considerati immobili agli effetti inventariali del conto generale n.
3, di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per
quanto concerne i "residui passivi perenti" (parte del conto generale
n. 5) sara' cura dei predetti uffici centrali del bilancio comunicare
al sistema informativo le economie, le rettificazioni e le
prescrizioni;
Entro il 30 aprile: le ragionerie provinciali, in deroga a quanto
previsto dalla citata circolare n. 8 del 9 febbraio 1988, dovranno
inoltrare ai competenti uffici centrali del bilancio, munita del
visto di convalida del direttore, la stampa definitiva del modello
meccanografico 97 C.G. - riassunto delle variazioni (limitatamente al
solo riepilogo), che potra' essere richiesta al sistema informativo a
decorrere dal 1 aprile.
Entro la stessa data: gli uffici centrali del bilancio dovranno far
pervenire all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio
(divisione V):
1. Le schede patrimoniali automatizzate, modelli A e B (tre copie),
per tutti i conti generali; due di tali copie dovranno essere
complete della documentazione atta a suffragare le variazioni
avvenute.
E' da ricordare che le schede, per effetto della nuova struttura
del bilancio, contengono informazioni anche sulle u.p.b. e i centri
di spesa;
2. La scheda informativa sulla gestione di societa' azionarie
partecipate da amministrazioni statali (3 copie); alla scheda
dovranno essere allegati come documentazione il bilancio della
societa' al 31 dicembre 1997, la relazione sulla gestione, la
relazione del collegio sindacale e il verbale di approvazione
dell'assemblea previsti dal codice civile;
3. I prospetti delle attivita' e delle passivita' prodotti in forma
automatizzata (una copia);
4. Il tabulato dei residui passivi perenti (RG -11-SP-MR-72)
ricevuto dal sistema informativo, debitamente vistato dal direttore
(una copia).
E' da precisare che i prospetti di cui al punto 3 si compongono -
per ogni singola amministrazione - di una parte "riepilogativa", una
parte "sintetica" ed una "analitica" per le attivita' e passivita'.
Tali modelli, che come stampe di lavoro potranno essere richiesti
al sistema informativo in qualsiasi momento dopo l'immissione dei
dati contabili, dovranno essere trasmessi - solo se considerati
definitivi - a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte
le partite patrimoniali.
Sara' cura poi del sistema informativo produrre le tabelle
contenenti le attivita' e le passivita' dei vari Ministeri e tutti
gli allegati al conto patrimoniale.
Inoltre gli uffici centrali del bilancio, al momento della
trasmissione delle schede patrimoniali (modelli A e B)
all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, dovranno
utilizzare apposite funzioni di sistema, per consentire l'invio
automatico alla Corte dei conti dei dati relativi a tali schede e
facilitare cosi' le operazioni di riscontro preliminare alla parifica
del conto patrimoniale. Ovviamente, ove venissero apportate delle
correzioni alle predette schede (per effetto di variazioni dovute ad
aggiornamento dei risultati della gestione finanziaria su capitoli di
entrata o di spesa), il sistema informativo consentira' ai medesimi
uffici centrali del bilancio di effettuare successivi inoltri
utilizzando le suddette funzioni meccanografiche.
Infine si fa osservare che, per effetto della soppressione, sara'
necessario provvedere al trasferimento delle attivita' e passivita'
dell'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica a
questo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, cui sono state assegnate le competenze istituzionali e
finanziarie del Ministero soppresso. Nel provvedere in merito, gli
uffici interessati dovranno assicurarsi che le suddette schede, per
consentire l'azzeramento contabile, presentino tra le "diminuzioni"
alla voce "passaggi ad altre amministrazioni", l'importo dell'intera
consistenza iniziale.
* *
*
Per effetto dell'art. 22 della citata legge n. 468, del 5 agosto
1978, dovra' essere poi allegato al conto del patrimonio il conto del
dare e dell'avere del tesoriere centrale, dell'istituto bancario che
svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del
portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a
debito dello Stato, con unito il movimento generale di cassa e la
situazione del tesoro, nonche' la situazione dei crediti e dei debiti
di tesoreria. Tale conto speciale, che viene prodotto all'ispettorato
generale per le politiche di bilancio (divisione V) dall'Ispettorato
generale per la finanza delle pubbliche ammistrazioni (divisione
VII), dovra' essere integrato dei prospetti riguardanti i movimenti
dei buoni e dei vaglia del tesoro.
Acquisizione al patrimonio delle entrate e delle spese di bilancio.
Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti
per la finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli
uffici centrali del bilancio. La loro acquisizione al conto del
patrimonio avviene attraverso le schede accese alle attivita'
finanziarie. Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte
degli introiti un aumento di passivita' patrimoniali (per
l'indebitamento), debbono essere integralmente registrate nelle
apposite schede, per la loro acquisizione al patrimonio. Circa le
altre entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei
beni patrimoniali e riscossione di crediti) occorrera' accertare per
ogni capitolo i riflessi dell'entrata stessa sulla sostanza
patrimoniale. Si precisa che, per le entrate relative
all'ammortamento dei beni patrimoniali (titolo III - categoria XIV),
non verra' effettuata un'apposita registrazione nelle schede.
Per quanto riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso di
prestiti vanno registrate integralmente nelle schede, perche'
producono sempre trasformazioni del patrimonio, per le altre (spese
correnti e spese in conto capitale) occorrera' esaminarne gli effetti
caso per caso.
Le varie partite patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero
debbono essere costantemente seguite affinche' tutti i movimenti
(dovuti ad operazioni di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che
comportino variazioni delle consistenze, trovino puntuale
contabilizzazione nelle relative schede. Cosi' pure dovra' curarsi
l'istituzione di nuove partite non appena si verifichi un fatto
amministrativo di rilevanza patrimoniale, non riferibile a quelle
gia' esistenti.
AMMINISTRAZIONI
AD ORDINAMENTO AUTONOMO
I - Conto del bilancio
Per l'amministrazione dei monopoli di Stato e il fondo edifici di
culto gli uffici di ragioneria competenti, sono pregati di attenersi
a quanto segue:
1) Spesa.
Si osserveranno i medesimi adempimenti previsti per il conto
consuntivo della spesa dell'amministrazione dello Stato.
2) Entrata.
Il 16 aprile: gli uffici di ragioneria interessati ritireranno
presso l'ispettorato generale per l'informatizzazione della
contabilita' di Stato - Via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze
del conto consuntivo;
entro il 26 aprile: i predetti uffici, revisionate le bozze e
completate le medesime con i dati contabili della gestione 1998, ne
consegneranno una copia alla divisione III dell'ispettorato generale
per le politiche di bilancio la quale provvedera' ad aggiornare gli
archivi del sistema centrale entro il 30 aprile.
Per i successivi adempimenti si dovranno rispettare le medesime
scadenze previste per il conto consuntivo della spesa
dell'amministrazione diretta dello Stato.
Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e
della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di seguito,
vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare:
il 16 aprile: verranno rimesse alla ragioneria provinciale dello
Stato di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto;
entro il 26 aprile: la ragioneria provinciale dello Stato di
Firenze dopo aver revisionato il conto consuntivo validato dal
servizio di ragioneria dell'istituto in parola, ne rimettera' una
copia alla divisione III dell'ispettorato generale per le politiche
di bilancio;
il 21 maggio: l'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli affari esteri ritirera' n. 4 copie del conto consuntivo
completo di allegati, tre delle quali da sottoporre, previo
controllo, alla firma del Ministro;
entro il 25 maggio: il medesimo ufficio centrale consegnera' alla
divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio,
per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del
conto consuntivo firmate, complete di nota preliminare, dei prospetti
e degli allegati, nonche' altre due copie della predetta nota
preliminare ed eventuali allegati.
II - Conto del patrimonio
Per la compilazione del conto del patrimonio si richiama in linea
di principio quanto fatto presente per l'amministrazione diretta
dello Stato, ad esclusione delle procedure automatizzate di
acquisizione dei dati contabili.
Inoltre gli aspetti finanziari connessi con la gestione delle
partite dei conti generali n. 2 e n. 5, dovranno essere rilevati
nelle schede (modelli A e B) con le stesse modalita' indicate per il
conto patrimoniale dello Stato.
In particolare, per i dati relativi agli interessi aventi natura
finanziaria e quindi estranei alla contabilita' patrimoniale, si
dovra' procedere mediante una semplice annotazione degli stessi in
calce alle suddette schede.
Quanto sopra si rende necessario per pervenire ad una
qualificazione dei movimenti finanziari legati allepartite di
"credito" o di "debito patrimoniale", oltre che per consentire una
migliore interpretazione dei risultati della gestione delle suddette
attivita' e passivita' in sede di conto generale delle rendite e
delle spese.
Infine, gli uffici preposti alla definizione dei conti patrimoniali
dell'amministrazione dei monopoli di Stato e dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, sono pregati di volersi attenere a quanto qui di
seguito precisato:
entro il 20 marzo: i predetti uffici ritireranno presso la
divisione V dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio
una bozza del conto patrimoniale;
entro il 30 aprile: i predetti uffici sono pregati di voler
produrre alla divisione V dell'ispettorato generale per le politiche
di bilancio la bozza del conto patrimoniale in questione, completa di
ogni sua parte, con allegate le schede patrimoniali (modelli A e B,
quattro copie) ed i prospetti analitici (modelli D e E, una copia),
nella nuova versione a stampa.
ARCHIVI NOTARILI
Entro il 30 aprile: l'ufficio centrale del bilancio interessato
fara' pervenire alla divisione X dell'ispettorato generale per le
politiche di bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo
provvisorio, completo di nota preliminare, di prospetti e di
allegati, nonche' della situazione patrimoniale, per il riscontro e
gli adempimenti di competenza;
entro il 25 maggio: l'ufficio centrale in parola consegnera' alla
divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio
n. 4 copie complete del conto consuntivo e del conto patrimoniale,
tre delle quali firmate dal Ministro.
CASSA AMMENDE
Entro il 30 aprile: l'ufficio centrale del bilancio interessato
fara' pervenire alla divisione X dell'ispettorato generale per le
politiche di bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo
provvisorio completo di nota preliminare e relativi allegati, nonche'
del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza;
entro il 25 maggio: l'ufficio centrale in parola consegnera' alla
divisione III dell'ispettorato generale per le politiche di bilancio
n. 4 copie del conto consuntivo, completo di nota preliminare, di
copia del decreto di approvazione e di allegati, nonche' del conto
patrimoniale.
* *
*
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E
SICUREZZA DEL LAVORO.
Come e' noto con i decreti legislativi n. 267 e n. 268 del 30
giugno 1993 l'istituto superiore di sanita' (ISS) e l'istituto
superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
conseguito l'autonomia amministrativa e contabile.
Pertanto, ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni
mobili di codesti istituti, le ragionerie provinciali competenti (per
gli uffici periferici dell'ISPESL), e l'ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della sanita' (per gli uffici centrali di
entrambi gli istituti superiori), continueranno ad acquisire al
sistema informativo le contabilita' di tali beni (classificati nelle
categorie previste per l'amministrazione statale), dal momento che la
proprieta' dei beni stessi rimane dello Stato essendo gli enti in
parola privi di personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale.
Le variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni
mobili, che andavano comunicate dagli uffici preposti entro il 15
febbraio 1999, dovranno essere acquisite dalle ragionerie suddette
non piu' tardi del 31 marzo 1999.
Il prospetto delle variazioni, compilato per ogni categoria
esistente ed in ogni sua parte, dovra' essere predisposto in duplice
copia; una verra' inviata alla ragioneria provinciale interessata
(per gli uffici periferici) o, per il tramite dell'ufficio centrale
di ragioneria presso l'ISS e l'ISPESL, all'ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della sanita' (per gli uffici centrali),
l'altra all'istituto superiore competente che dovra' tenerne conto ai
fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.
Sara' cura, poi degli istituti superiori, inviare all'ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della sanita' per il
tramite del suddetto ufficio centrale di ragioneria la "situazione
patrimoniale" di ciascun istituto che, unitamente al conto
finanziario, dovra' essere trasmessa al Ministero della sanita' entro
il 30 aprile 1999.
Tali situazioni, devono comprendere la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio
1998, nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e
passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
L'ufficio centrale di ragioneria di detti istituti e' pregato di
far pervenire alla divisione III dell'ispettorato generale per le
politiche di bilancio entro il 20 giugno 1999 n. 2 copie dei conti
consuntivi, completi delle relazioni sui risultati di gestione,
nonche' delle situazioni patrimoniali, una copia delle quali verra'
rimessa al Parlamento entro il 30 giugno 1999, a corredo del
rendiconto generale dello Stato.
CORTE DEI CONTI
L'amministrazione della Corte dei conti dovra' provvedere - non
oltre il 31 marzo 1999 - a fornire all'ufficio centrale del bilancio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli elementi relativi
ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la
formazione del conto patrimoniale dello Stato. L'ufficio centrale del
bilancio, a sua volta, dovra' procedere a riclassificare tali beni
nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre
1994.
SCUOLA SUPERIORE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) ha
conseguito l'autonomia amministrativa e contabile con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1995, n. 207,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995).
Ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di
codesto ente, e in analogia con quanto previsto per l'ISS e l'ISPESL,
si dovranno continuare ad acquisire al sistema informativo le
contabilita' di tali beni (classificati nelle categorie previste per
l'amministrazione statale) dal momento che la proprieta' dei beni
stessi rimane allo Stato essendo l'ente suddetto privo di
personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale.
Al riguardo va precisato che i consegnatari delle diverse sedi
della Scuola superiore della pubblica amministrazione dovranno
predisporre in duplice copia per ogni categoria esistente ed in ogni
sua parte, il prospetto delle variazioni annuali intervenute nella
consistenza dei beni: una copia verra' inviata all'ufficio centrale
del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri perche'
si possa procedere alla loro acquisizione non piu' tardi del 31 marzo
1999; l'altra al segretario generale che dovra' tenere conto ai fini
dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.
Sara' cura poi dello stesso segretario generale inviare al suddetto
ufficio centrale del bilancio entro il 30 aprile 1999 la "situazione
patrimoniale" dell'ente unitamente al conto finanziario.
Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio
1998, nonche' le variazioni intervenute nelle singole poste attive e
passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per
effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
L'ufficio centrale di ragioneria di detto istituto e' pregato di
far pervenire alla divisione III dell'ispettorato generale per le
politiche di bilancio entro il 20 giugno 1999 n. 2 copie del conto
consuntivo, completi della relazione sui risultati di gestione,
nonche' della situazione patrimoniale, una copia della quale verra'
rimessa al Parlamento entro il 30 giugno 1999, a corredo del
rendiconto generale dello Stato.
Si ringrazia per la collaborazione che gli uffici vorranno dare e
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
Il Ragioniere generale dello Stato
Monorchio
ALLEGATI
Omissis