Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998

 

 

                       MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI                               
                                                                                   
   DECRETO 25 marzo 1998, n. 113.                                                  
     Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al           
   Ministero della difesa  a seguito di modifiche al  piano nazionale di           
   ripartizione delle radiofrequenze.                                              
                                                 
                                  
                                IL MINISTRO                                        
                            DELLE COMUNICAZIONI                                    
                              di concerto con                                      
                         IL MINISTRO DELLA DIFESA                                  
                                     e                                             
                   IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                            
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
Visto l'articolo  2, comma 3,  del decreto-legge 1 maggio  1997, n.           
115, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  1 luglio  1997, n.           
189,  che  prevede   l'emanazione  di  un  regolamento   al  fine  di           
disciplinare la ripartizione  fra le imprese autorizzate  a gestire i           
servizi di comunicazioni mobili e  personali degli oneri derivanti al           
Ministero della difesa  a seguito delle modifiche  al piano nazionale           
di ripartizione  delle radiofrequenze effettuate per  le esigenze dei           
predetti servizi;                                                               
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;             
Udito  il   parere  del  Consiglio   di  Stato  n.   38/1998,  reso           
nell'adunanza della sezione  consultiva per gli atti  normativi del 9           
marzo 1998;                                                                     
Vista la  comunicazione alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri           
effettuata a norma  dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto           
1988, n. 400;                                                                   
Vista  la  nota PSG  451  del  3 febbraio  1998,  con  la quale  il           
Ministero delle comunicazioni ai sensi  dell'articolo 3, comma 2, del           
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri in data  7 agosto           
1997  ha inviato  al Comitato  dei Ministri,  istituito ai  sensi del           
decreto medesimo, il presente schema di regolamento;                            
                                                                                   
                                  Adotta                                           
                         il seguente regolamento:                                  
                                  Art. 1.                                          
                                Definizioni                                        
                                                                                   
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:                         
a)  "imprese", i  soggetti autorizzati  ad espletare  i servizi  di           
comunicazioni mobili e personali, per  il cui esercizio sono disposte           
le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;           
b) "modifiche al piano", in particolare:                                      
1)  le liberazioni  di banda  che  il Ministero  della difesa  deve           
effettuare  per  le  esigenze  dei servizi  mobili  e  personali  ivi           
comprese quelle di cui al  disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere           
b) e  c) del  decreto-legge 1  maggio 1997,  n. 115,  convertito, con           
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189;                               
2) le  riallocazioni di  banda operate con  i decreti  del Ministro           
delle  poste e  delle telecomunicazioni  14 ottobre  1996 e  3 giugno           
1997, recanti modificazioni al  piano nazionale di ripartizione delle           
frequenze,  pubblicati,  rispettivamente,  nelle  Gazzette  Ufficiali           
della  Repubblica italiana  del 22  ottobre 1996,  n. 248,  e del  12           
giugno 1997, n. 135, e le liberazioni gia' effettuate nella banda 900           
MHz in precedenza, per ragioni di urgenza, dal Ministero della difesa           
per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali;                
c) "oneri", i costi e le spese derivanti al Ministero della difesa,           
anche in relazione  alle attribuzioni esercitate in  favore dei corpi           
di polizia e delle altre  strutture competenti per la sicurezza dello           
Stato, computati come appresso specificato.                                     
1) Rilevano ai fini del  presente regolamento: i costi direttamente           
conseguenti alla  necessita' di  modificare ovvero di  sostituire gli           
impianti e i  sistemi impiegati nelle bande di  frequenze da liberare           
con  altri idonei  allo  svolgimento dei  servizi svolti  nell'ambito           
della  Difesa. Tali  costi  comprendono le  spese  di modifica  degli           
impianti e  dei sistemi  suscettibili di modifiche  in modo  da poter           
operare  nelle   altre  bande  di   frequenze  ovvero  le   spese  di           
acquisizione  di  nuovi impianti  e  sistemi  destinati a  sostituire           
quelli non modificabili. Nell'ambito dei  costi sono incluse le spese           
necessarie ad assicurare temporaneamente l'espletamento del servizio,           
nelle more della acquisizione di impianti e sistemi idonei ad operare           
nelle  bande   di  frequenze   ove  il  servizio   viene  trasferito.           
Nell'ambito dei costi sono comprese:  le spese per la installazione e           
la messa  in opera degli impianti  e sistemi acquisiti; le  spese per           
l'acquisizione  del supporto  logistico  necessario  agli impianti  e           
sistemi  modificati  o  acquisiti;  le  spese  di  dismissione  degli           
impianti, sistemi e  materiali non piu' impiegabili  e delle relative           
parti ricambio;  le spese  amministrative connesse alle  attivita' di           
cui  sopra. Rilevano  altresi'  le spese  conseguenti alla  diminuita           
disponibilita'   di  spettro   che  vengono   determinati  ai   sensi           
dell'articolo 2.                                                                
2) Nella  valutazione dei costi  per la sostituzione di  impianti e           
sistemi  non modificabili,  va operata  una riduzione  pari ai  fondi           
eventualmente gia'  allocati dalla  Difesa per  la sostituzione  o la           
manutenzione dei predetti sistemi ed impianti.                                  
3) Ai fini di quanto disposto al punto 1), per "supporto logistico"           
si intende  l'insieme dei  materiali e  delle attivita'  necessari al           
mantenimento in servizio  per tre anni dei  sistemi di comunicazione,           
costituito dalle  parti di  ricambio, dalla documentazione  tecnica e           
dai corsi per il personale  addetto all'impiego ed alla manutenzione.           
Si intende per "spese  amministrative" l'insieme delle spese connesse           
all'acquisizione  di beni  e servizi,  relative all'elaborazione  dei           
capitolati tecnici  di fornitura, agli studi  eventualmente necessari           
ed  alla  formalizzazione   dell'intero  iter  tecnicoamministrativo,           
compresa la gestione contrattuale,  l'effettuazione dei collaudi e la           
liquidazione;                                                                   
d) "quota annuale  di partecipazione agli oneri":  la quota annuale           
che grava  su ciascuna delle  imprese in relazione a  ciascun sistema           
tecnico utilizzato  per l'espletamento del servizio  di comunicazioni           
mobili e personali per le  quali e' autorizzata, secondo la procedura           
di cui all'articolo 2;                                                          
e)  "quota  provvisoria di  partecipazione  agli  oneri": la  quota           
annuale di partecipazione agli oneri derivanti dalla applicazione del           
criterio relativo  alla ampiezza della banda  di frequenza assegnata,           
che  e'   utilizzata  per  l'espletamento  delle   procedure  di  cui           
all'articolo  2.  Le  assegnazioni  effettuate  in  corso  d'anno  si           
considerano comunque decorrenti, ai  fini della presente lettera, dal           
l gennaio per le assegnazioni effettuate  entro il 30 giugno, e dal l           
luglio per quelle effettuate entro il 31 dicembre;                              
f) "quota  definitiva di  partecipazione agli  oneri": la  quota di           
partecipazione relativa  alla situazione esistente al  31 dicembre di           
ciascun anno. Ai fini della  determinazione della quota definitiva di           
partecipazione  agli oneri,  le  assegnazioni di  bande di  frequenze           
effettuate in corso  di anno si considerano  come decorrenti comunque           
dall'inizio del mese in cui sono state disposte.                                
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                Procedimento                                       
                                                                                   
1.   Ai  fini   della   determinazione  della   quota  annuale   di           
partecipazione agli  oneri di  ciascuna impresa  vengono innanzitutto           
individuati gli oneri derivanti alla Difesa dalle modifiche al piano,           
tenendoli distinti  in relazione ai diversi  sistemi di comunicazioni           
per il  cui espletamento  sono disposte  le modifiche  al piano  e le           
conseguenti liberazioni delle bande  di frequenze. Gli oneri riferiti           
a ciascun anno vengono quindi ripartiti tra le imprese.                         
2.  Per le  liberazioni  delle bande  di  frequenze utilizzate  per           
l'espletamento  del servizio  radiomobile  in tecnica  DCS 1800,  gli           
oneri sono ripartiti, per meta', proporzionalmente all'ampiezza delle           
bande  di  frequenze assegnate  all'imprese  e,  ove la  assegnazione           
riguardi solo  una parte del  territorio nazionale, con  riduzione in           
funzione della  popolazione coperta;  per l'altra meta',  in funzione           
del  fatturato complessivo  derivante dalla  offerta al  pubblico dei           
servizi di  comunicazione in  tecnica numerica (GSM  900 e  DCS 1800)           
rispetto  al corrispondente  mercato di  riferimento, costituendo  il           
sistema DCS 1800 una evoluzione tecnologica del sistema GSM 900.                
3.  Per le  liberazioni  delle bande  di  frequenze utilizzate  per           
l'espletamento del servizio radiomobile con sistema GSM 900 gli oneri           
sono ripartiti con il medesimo criterio sopra indicato per il sistema           
DCS 1800.                                                                       
4. In  ogni caso,  al fine  di rendere  equa la  ripartizione degli           
oneri, per le imprese beneficiarie delle assegnazioni che non offrono           
il  servizio   al  pubblico  l'ampiezza  di   banda  assegnata  viene           
convenzionalmente  valutata  doppia  in   quanto  dette  imprese  non           
partecipano alla ripartizione degli oneri in funzione del fatturato.            
5.  Il Ministero  delle  comunicazioni trasmette  ai Ministeri  del           
tesoro, del bilancio e della  programmazione economica e della difesa           
le modifiche al piano  nazionale di ripartizione delle radiofrequenze           
effettuate  per le  esigenze dei  servizi di  comunicazioni mobili  e           
personali,  i   dati  relativi  alle  assegnazioni   delle  bande  di           
frequenze, al fatturato  delle imprese nonche' quello  del mercato di           
riferimento.                                                                    
6. Il  Ministero della  difesa determina  il complesso  degli oneri           
derivantigli per ciascuna  gamma di frequenze e  la loro suddivisione           
in esercizi  finanziari in  quote per  quanto possibili  costanti nel           
caso che la  liberazione avvenga su un arco pluriennale.  Nel caso di           
diminuita  disponibilita' di  spettro, la  spesa e'  pari al  maggior           
costo derivante  dallo svolgimento  dei servizi  di telecomunicazione           
con altri mezzi ovvero su altre gamme di frequenze relativamente agli           
impianti o  sistemi gia' di  pianificata realizzazione e a  quelli di           
cui e'  realisticamente ipotizzabile  lo sviluppo e  la realizzazione           
nell'arco di anni quindici.                                                     
Alla   scadenza  di   tale  arco   temporale,  qualora   perdurasse           
l'impossibilita' di  compensare con assegnazione di  banda le residue           
necessita'  di   spettro  direttamente  collegate   alle  liberazioni           
effettuate,  il Ministero  della  difesa  rideterminera' la  suddetta           
spesa sulla base di medesimi  criteri e relativamente ad un ulteriore           
arco di anni quindici.                                                          
7.  Il  Ministero  della  difesa comunica  gli  oneri,  come  sopra           
individuati e  suddivisi in  esercizi finanziari, al  Ministero delle           
comunicazioni  che   determina  le   quote  annuali,   provvisorie  e           
definitive, di ciascuna impresa.                                                
8.  Il  Ministero  della  difesa individua,  in  alternativa  anche           
parziale, i materiali ed i servizi sostitutivi che le imprese possono           
fornire  per il  raggiungimento nel  settore delle  telecomunicazioni           
delle  finalita' istituzionali  della Difesa  precisando gli  importi           
corrispondenti  a  ciascuna  fornitura.   Per  la  aggiudicazione  il           
Ministero della difesa svolge, sulla base degli appositi disciplinari           
di  fornitura,  una  negoziazione ristretta  alle  predette  imprese.           
Nessuna  impresa puo'  aggiudicarsi  forniture  eccedenti la  propria           
quota provvisoria di  partecipazione commisurata all'importo relativo           
all'insieme dei materiali e  dei servizi sostitutivi individuati. Gli           
importi indicati in corrispondenza  di ciascuna fornitura aggiudicata           
vengono detratti dal complesso degli oneri determinati. Gli eventuali           
oneri  residui,  relativi  alle  forniture  non  aggiudicate  con  la           
predetta negoziazione, vengono computati insieme a quelli per i quali           
non siano stati  individuati i materiali ed i  servizi sostitutivi al           
fine  di  ripartirli  tra  le imprese  secondo  la  rispettiva  quota           
definitiva  di partecipazione  agli  oneri, secondo  il disposto  del           
comma 9.                                                                        
9. Il  Ministero delle  comunicazioni ripartisce  gli oneri  tra le           
imprese  sulla base  della  quota definitiva  di partecipazione  alle           
spese di ciascuna impresa e stabilisce gli eventuali conguagli tra le           
imprese  per  l'anno.  Le  imprese versano  la  somma  di  rispettiva           
competenza  nell'ambito  dell'unita'   previsionale  di  base  6.2.2.           
"prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi           
e  concorsi   vari"  (capitolo   3458)  dello  stato   di  previsione           
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato. Le  somme  pagate  vengono           
riassegnate ai  pertinenti capitoli  dello stato di  previsione della           
spesa  del Ministero  della  difesa, con  destinazione vincolata.  Il           
Ministro del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,           
e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri  decreti,  le  occorrenti           
variazioni di bilancio.                                                         
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
            Liberazione in via di urgenza di bande di frequenze                    
                                                                                   
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale           
del  decreto del  Ministro delle  poste e  delle telecomunicazioni  3           
giugno 1997, citato all'articolo 1, comma  1, lettera b), punto 2, in           
caso di  urgenza di liberazione  di bande  di frequenze da  parte del           
Ministero  della difesa  anticipata rispetto  ai tempi  necessari per           
l'attuazione  del  procedimento di  cui  all'articolo  2, le  imprese           
interessate, singolarmente ovvero congiuntamente, possono intervenire           
direttamente con  impegno economico  o con intervento  tecnico, anche           
provvisorio,  nelle more  della  determinazione  del complesso  degli           
oneri  e della  loro ripartizione.  La congruita'  delle spese  cosi'           
anticipate viene  accertata da parte  del Ministero della  difesa, ai           
fini del  loro scomputo  al momento  della ripartizione  degli oneri,           
sulla  base  degli  acquisti   o  degli  approvvigionamenti  analoghi           
effettuati  dal Ministero  stesso. La  procedura di  cui al  presente           
articolo ha  corso solo dopo  che le imprese che  intendono attivarla           
accettino preventivamente di adeguarsi a quanto disposto dal presente           
regolamento.                                                                    
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                     Disposizioni transitorie e finali                             
                                                                                   
1.  Nella  prima  applicazione del  presente  regolamento,  vengono           
svolti  due  procedimenti: il  primo,  per  tener conto  degli  oneri           
derivanti dall'applicazione  del decreto  del Ministro delle  poste e           
delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996, citato all'articolo 1, comma           
1, lettera b),  punto 2), e dalle liberazioni di  banda effettuate in           
precedenza, per ragioni d'urgenza, di  cui al medesimo articolo 1; il           
secondo, per tener conto  degli oneri derivanti dall'applicazione del           
decreto del Ministro  delle poste e delle  telecomunicazioni 3 giugno           
1997, citato  nello stesso articolo  1. Ai fini  della determinazione           
degli oneri e delle conseguenti loro imputazioni si tiene conto degli           
impegni economici sostenuti e  degli interventi tecnici eventualmente           
gia' effettuati dalla impresa interessata.                                      
2.  Qualora  il piano  nazionale  di  ripartizione delle  frequenze           
disponga una attribuzione, limitata negli anni, di bande di frequenza           
ad un servizio,  l'onere e' posto interamente a  carico delle imprese           
che ne beneficiano.  Le imprese assegnatarie di  porzioni della banda           
di  frequenze individuata  dall'articolo 4,  comma 1,  nota 58/A  del           
decreto del Ministro  delle poste e delle  telecomunicazioni 3 giugno           
1997  hanno titolo  a rivalersi  sulle altre  imprese successivamente           
assegnatarie  della  stessa banda  per  la  somma che  risulta  dalla           
differenza tra l'onere posto interamente a loro carico ed il prodotto           
derivante  dalla  quota  pari  ad   un  quindicesimo  di  tale  onere           
moltiplicata per il  numero di anni durante i  quali hanno utilizzato           
le bande di frequenze.                                                          
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
osservare.                                                                      
Roma, 25 marzo 1998                                                          
                                                                                   
                      Il Ministro delle comunicazioni                              
                                 Maccanico                                         
                                                                                   
                         Il Ministro della difesa                                  
                                 Andreatta                                         
                                                                                   
                   Il Ministro del tesoro, del bilancio                            
                     e della programmazione economica                              
                                  Ciampi                                           
Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998                              
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 1                                      
                                                                                   
                                        NOTE                                       
                                                                                   
Avvertenza:                                                           
Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre           
1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
atti legislativi qui trascritti.                                      
Note alle premesse:                                                  
- Il   testo dell'art. 2   del decreto-legge    1  maggio           
1997,    n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge           
l luglio 1997, n. 189, e' il seguente:                                
"Art.  2   (Ulteriori  provvedimenti  in   materia     di              
 servizi    di comunicazioni   mobili  e  personali).  -  1.           
Con   provvedimenti   del Ministero  delle  poste  e  delle           
telecomunicazioni,  e seguendo i criteri indicati dall'art.           
1, comma 1, si provvede a:                                            
a)    riallocare,  coerentemente    con  gli    indirizzi           
comunitari      e   nel   rispetto  del  principio  di  non           
discriminazione  tra  gli  operatori  delle   comunicazioni           
mobili  e    personali,   le frequenze   che si  renderanno           
ulteriormente disponibili in banda 900  MHz per  i  servizi           
radiomobili  tenendo  presenti  le  esigenze degli utenti e           
degli operatori;                                                      
b)   riservare le   bande di    frequenza  nelle    gamme           
1755-1785   MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle  poste e           
delle telecomunicazioni che le attribuisce al  servizio  di           
comunicazione  numerico DCS 1800 per il suo espletamento da           
parte sia delle imprese scelte  mediante  gara,  sia  delle           
imprese  che  esercitano  il servizio  pubblico radiomobile           
di comunicazione GSM a partire  dalla  conclusione  formale           
della  gara,  che dovra'   comunque avvenire   entro   il 1           
gennaio    1998,  garantendo    ai  soggetti    interessati           
l'eccesso,   nel   rispetto   delle condizioni  di servizio           
che  saranno determinate   dal Ministro   delle  poste    e           
delle  telecomunicazioni  anche    sulla  base  di   quanto           
disposto dal    comma  2,  lettera    a),  a    tutte    le           
sperimentazioni    necessarie  per   facilitare l'effettivo           
ingresso sul mercato nei tempi piu' brevi;                            
c) attribuire al Ministero  della  difesa,  entro  il  31           
dicembre  2004,  le  bande  di    frequenze 2025-2040 MHz e           
2200-2215 MHz  e attribuire al Ministero   delle poste    e           
delle    telecomunicazioni, a  partire dal  1 gennaio 2005,           
le  bande di frequenze 1740-1755 MHz e  1835-1850 MHz e  le           
ulteriori    bande    di    frequenze  che    si    rendano           
necessarie     per  l'espletamento     dei  servizi      di           
comunicazioni      mobili   e      personali.   A   seguito           
dell'abbandono  da    parte  della     concessionaria   del           
servizio  pubblico    radiotelevisivo    delle    frequenze           
indicate  nella  presente lettera   il  Ministero     delle           
poste      e   delle     telecomunicazioni attribuira' alla           
suddetta  concessionaria  bande  di    frequenze  tali   da           
consentire un adeguato livello di qualita' del servizio;              
d)  razionalizzare  l'impiego della banda 2468-2690  MHz,           
riservando al Ministero della   difesa le  bande  2537-2593           
MHz  e    2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle           
telecomunicazioni le restanti gamme;                                  
e)  disciplinare     i  servizi   di   radiocomunicazioni           
nell'ambito  di un fondo  e, in  relazione  alla evoluzione           
tecnologica,   i sistemi   di comunicazioni  personali  via           
satellite.                                                            
2.  La procedura di  gara di cui al comma 1,  lettera b),           
e'  avviata  dal   Ministero   delle   poste   e      delle           
telecomunicazioni.   Con   decreto  del  Presidente     del           
Consiglio dei   Ministri   e'    costituito  un    apposito           
Comitato    di      Ministri,   presieduto   dal   medesimo           
Presidente  del Consiglio, di  cui fanno parte  i  Ministri           
per   la      funzione  pubblica,  delle  poste    e  delle           
telecomunicazioni,  della     difesa,   del      tesoro   e           
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, con il           
compito di:                                                           
a)  prevedere  misure tali  da  garantire  condizioni  di           
effettiva  concorrenza  nel   mercato delle   comunicazioni           
mobili e  personali, da parte di tutti   gli  operatori  in           
tempi coerenti  con la realizzazione di tali condizioni;              
b)    coordinare la  procedura  di gara,  in  particolare           
per  quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;               
c)  selezionare i  valutatori  che devono  procedere alla           
verifica delle offerte di gara ed   alla  formazione  della           
relativa  graduatoria,  che  viene  approvata  dallo stesso           
Comitato dei Ministri.                                                
3.   Con   regolamento   del   Ministro    delle    poste           
e    delle telecomunicazioni, di concerto con quelli  della           
difesa e del tesoro, si   disciplina  secondo    i  criteri           
indicati  all'art.   1, comma   1, la ripartizione  tra  le           
imprese    autorizzate    a    gestire  i    servizi     di           
comunicazione  mobili  e personali  dei costi  direttamente           
collegati, per il Ministero della difesa, con le  modifiche           
al  piano  nazionale di ripartizione   delle radiofrequenze           
effettuate  per  le esigenze  dei predetti   servizi,   con           
particolare   riguardo  alle  spese  comunque connesse alla           
liberazione delle frequenze, comprese  quelle in banda  900           
MHz,  nonche'    alle    ulteriori spese   conseguenti alla           
diminuita disponibilita'   di  spettro.    Il     Ministero           
della   difesa    puo' individuare,  in  alternativa  anche           
parziale,   materiali   e   servizi sostitutivi    che    i           
gestori    dei    servizi    possano    fornire    per   il           
raggiungimento  nel settore  delle telecomunicazioni  delle           
finalita'  istituzionali  della  Difesa.    I  gestori  dei           
servizi    versano,  al  netto  delle  risorse  sostitutive           
eventualmente      concordate   con  la  Difesa,  le  somme           
necessarie   alla integrale   copertura  finanziaria    dei           
predetti  oneri al capitolo 3458 dello  stato di previsione           
dell'entrata per la riassegnazione ai  pertinenti  capitoli           
dello  stato  di previsione della spesa del Ministero della           
difesa con destinazione vincolata".                                   
-  Il testo  del  comma 3  dell'art. 17  della  legge  n.           
400/1988,  recante: "Disciplina  dell'attivita' di  Governo           
e   ordinamento  della  Presidenza    del  Consiglio    dei           
Ministri", e'  il  seguente: "3.  Con decreto  ministeriale           
possono     essere  adottati  regolamenti  nelle materie di           
competenza del  ministro o  di autorita'   sottordinate  al           
ministro,  quando  la legge   espressamente conferisca tale           
potere. Tali regolamenti,  per materie  di   competenza  di           
piu'  ministri,    possono  essere   adottati con   decreti           
interministeriali,   ferma restando    la  necessita'    di           
apposita   autorizzazione   da   parte   della   legge.   I           
regolamenti    ministeriali  ed    interministeriali    non           
possono  dettare norme contrarie  a quelle dei  regolamenti           
emanati  dal    Governo. Essi debbono essere  comunicati al           
Presidente del Consiglio   dei Ministri  prima  della  loro           
emanazione".                                                          
-  Il    testo del   comma 2  dell'art. 3 del  D.P.C.M. 7           
agosto 1997, recante: "Costituzione  e  disciplina    delle           
competenze   del  Comitato  di  Ministri    previsto  dalla           
normativa  di  recepimento della   direttiva 96/2/CE  sulle           
comunicazioni mobili e  personali", e' il seguente: "2.  Ai           
fini  di    cui    al    comma  1,   il   Ministero   delle           
comunicazioni     -  Direzione     generale     per      la           
pianificazione  e  la  gestione  delle frequenze, trasmette           
al   Comitato   dei     Ministri  lo  schema    di  decreto           
ministeriale   concernente    la   revisione   del    piano           
nazionale    di ripartizione delle  frequenze, da adottarsi           
in  relazione all'art. 2, comma 1,   del decreto-legge    1           
maggio 1997,  n. 115,  convertito, con modificazioni, dalla           
legge  1 luglio  1997, n. 189. Contestualmente il Ministero           
delle  comunicazioni - Segretariato generale,  trasmette al           
Comitato  dei Ministri  lo  schema di  regolamento  recante           
norme  in materia di copertura degli oneri    derivanti  al           
Ministero della difesa a seguito  delle modifiche al  piano           
nazionale    di      ripartizione   delle   radiofrequenze,           
effettuate   per    le    esigenze    dei   servizi      di           
comunicazioni   mobili   e  personali,    da  adottarsi  in           
relazione all'art.  2, comma 3,   del citato  decreto-legge           
n.  115  del    1997. Detto decreto ministeriale   e  detto           
regolamento sono   pubblicati   nella   Gazzetta  Ufficiale           
della Repubblica italiana in  cui sono pubblicate le misure           
relative alla concorrenza di cui al comma 1, lettera a)".             
Note all'art. 1:                                                     
-  Per   il testo dell'art.  2 del D.L.  n. 115/1997 vedi           
nelle note alle premesse:                                             
-   Il   decreto   del   Ministro  delle  poste  e  delle           
telecomunicazioni  del  14    ottobre       1996,     reca:           
"Modificazioni    al    piano   nazionale   di ripartizione           
delle  radiofrequenze    e    relative   condizioni     per           
l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico".             
-  Il  decreto    del  Ministro  delle  poste  e    delle           
telecomunicazioni 3 giugno  1997, reca:  "Modificazioni  al           
piano  di ripartizione  delle frequenze".                             
Nota all'art. 3:                                                     
- Per il decreto 3 giugno 1997 vedasi note all'art. 1.             
Nota all'art. 4:                                                     
- Per i decreti 14 ottobre 1996  e 3 giugno 1997,  vedasi           
             nelle note all'art. 1.