Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 25 marzo 1998, n. 113.
Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al
Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze.
IL MINISTRO
DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 maggio 1997, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n.
189, che prevede l'emanazione di un regolamento al fine di
disciplinare la ripartizione fra le imprese autorizzate a gestire i
servizi di comunicazioni mobili e personali degli oneri derivanti al
Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei
predetti servizi;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 38/1998, reso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 9
marzo 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la nota PSG 451 del 3 febbraio 1998, con la quale il
Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 agosto
1997 ha inviato al Comitato dei Ministri, istituito ai sensi del
decreto medesimo, il presente schema di regolamento;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "imprese", i soggetti autorizzati ad espletare i servizi di
comunicazioni mobili e personali, per il cui esercizio sono disposte
le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze;
b) "modifiche al piano", in particolare:
1) le liberazioni di banda che il Ministero della difesa deve
effettuare per le esigenze dei servizi mobili e personali ivi
comprese quelle di cui al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c) del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189;
2) le riallocazioni di banda operate con i decreti del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996 e 3 giugno
1997, recanti modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248, e del 12
giugno 1997, n. 135, e le liberazioni gia' effettuate nella banda 900
MHz in precedenza, per ragioni di urgenza, dal Ministero della difesa
per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali;
c) "oneri", i costi e le spese derivanti al Ministero della difesa,
anche in relazione alle attribuzioni esercitate in favore dei corpi
di polizia e delle altre strutture competenti per la sicurezza dello
Stato, computati come appresso specificato.
1) Rilevano ai fini del presente regolamento: i costi direttamente
conseguenti alla necessita' di modificare ovvero di sostituire gli
impianti e i sistemi impiegati nelle bande di frequenze da liberare
con altri idonei allo svolgimento dei servizi svolti nell'ambito
della Difesa. Tali costi comprendono le spese di modifica degli
impianti e dei sistemi suscettibili di modifiche in modo da poter
operare nelle altre bande di frequenze ovvero le spese di
acquisizione di nuovi impianti e sistemi destinati a sostituire
quelli non modificabili. Nell'ambito dei costi sono incluse le spese
necessarie ad assicurare temporaneamente l'espletamento del servizio,
nelle more della acquisizione di impianti e sistemi idonei ad operare
nelle bande di frequenze ove il servizio viene trasferito.
Nell'ambito dei costi sono comprese: le spese per la installazione e
la messa in opera degli impianti e sistemi acquisiti; le spese per
l'acquisizione del supporto logistico necessario agli impianti e
sistemi modificati o acquisiti; le spese di dismissione degli
impianti, sistemi e materiali non piu' impiegabili e delle relative
parti ricambio; le spese amministrative connesse alle attivita' di
cui sopra. Rilevano altresi' le spese conseguenti alla diminuita
disponibilita' di spettro che vengono determinati ai sensi
dell'articolo 2.
2) Nella valutazione dei costi per la sostituzione di impianti e
sistemi non modificabili, va operata una riduzione pari ai fondi
eventualmente gia' allocati dalla Difesa per la sostituzione o la
manutenzione dei predetti sistemi ed impianti.
3) Ai fini di quanto disposto al punto 1), per "supporto logistico"
si intende l'insieme dei materiali e delle attivita' necessari al
mantenimento in servizio per tre anni dei sistemi di comunicazione,
costituito dalle parti di ricambio, dalla documentazione tecnica e
dai corsi per il personale addetto all'impiego ed alla manutenzione.
Si intende per "spese amministrative" l'insieme delle spese connesse
all'acquisizione di beni e servizi, relative all'elaborazione dei
capitolati tecnici di fornitura, agli studi eventualmente necessari
ed alla formalizzazione dell'intero iter tecnicoamministrativo,
compresa la gestione contrattuale, l'effettuazione dei collaudi e la
liquidazione;
d) "quota annuale di partecipazione agli oneri": la quota annuale
che grava su ciascuna delle imprese in relazione a ciascun sistema
tecnico utilizzato per l'espletamento del servizio di comunicazioni
mobili e personali per le quali e' autorizzata, secondo la procedura
di cui all'articolo 2;
e) "quota provvisoria di partecipazione agli oneri": la quota
annuale di partecipazione agli oneri derivanti dalla applicazione del
criterio relativo alla ampiezza della banda di frequenza assegnata,
che e' utilizzata per l'espletamento delle procedure di cui
all'articolo 2. Le assegnazioni effettuate in corso d'anno si
considerano comunque decorrenti, ai fini della presente lettera, dal
l gennaio per le assegnazioni effettuate entro il 30 giugno, e dal l
luglio per quelle effettuate entro il 31 dicembre;
f) "quota definitiva di partecipazione agli oneri": la quota di
partecipazione relativa alla situazione esistente al 31 dicembre di
ciascun anno. Ai fini della determinazione della quota definitiva di
partecipazione agli oneri, le assegnazioni di bande di frequenze
effettuate in corso di anno si considerano come decorrenti comunque
dall'inizio del mese in cui sono state disposte.
Art. 2.
Procedimento
1. Ai fini della determinazione della quota annuale di
partecipazione agli oneri di ciascuna impresa vengono innanzitutto
individuati gli oneri derivanti alla Difesa dalle modifiche al piano,
tenendoli distinti in relazione ai diversi sistemi di comunicazioni
per il cui espletamento sono disposte le modifiche al piano e le
conseguenti liberazioni delle bande di frequenze. Gli oneri riferiti
a ciascun anno vengono quindi ripartiti tra le imprese.
2. Per le liberazioni delle bande di frequenze utilizzate per
l'espletamento del servizio radiomobile in tecnica DCS 1800, gli
oneri sono ripartiti, per meta', proporzionalmente all'ampiezza delle
bande di frequenze assegnate all'imprese e, ove la assegnazione
riguardi solo una parte del territorio nazionale, con riduzione in
funzione della popolazione coperta; per l'altra meta', in funzione
del fatturato complessivo derivante dalla offerta al pubblico dei
servizi di comunicazione in tecnica numerica (GSM 900 e DCS 1800)
rispetto al corrispondente mercato di riferimento, costituendo il
sistema DCS 1800 una evoluzione tecnologica del sistema GSM 900.
3. Per le liberazioni delle bande di frequenze utilizzate per
l'espletamento del servizio radiomobile con sistema GSM 900 gli oneri
sono ripartiti con il medesimo criterio sopra indicato per il sistema
DCS 1800.
4. In ogni caso, al fine di rendere equa la ripartizione degli
oneri, per le imprese beneficiarie delle assegnazioni che non offrono
il servizio al pubblico l'ampiezza di banda assegnata viene
convenzionalmente valutata doppia in quanto dette imprese non
partecipano alla ripartizione degli oneri in funzione del fatturato.
5. Il Ministero delle comunicazioni trasmette ai Ministeri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa
le modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e
personali, i dati relativi alle assegnazioni delle bande di
frequenze, al fatturato delle imprese nonche' quello del mercato di
riferimento.
6. Il Ministero della difesa determina il complesso degli oneri
derivantigli per ciascuna gamma di frequenze e la loro suddivisione
in esercizi finanziari in quote per quanto possibili costanti nel
caso che la liberazione avvenga su un arco pluriennale. Nel caso di
diminuita disponibilita' di spettro, la spesa e' pari al maggior
costo derivante dallo svolgimento dei servizi di telecomunicazione
con altri mezzi ovvero su altre gamme di frequenze relativamente agli
impianti o sistemi gia' di pianificata realizzazione e a quelli di
cui e' realisticamente ipotizzabile lo sviluppo e la realizzazione
nell'arco di anni quindici.
Alla scadenza di tale arco temporale, qualora perdurasse
l'impossibilita' di compensare con assegnazione di banda le residue
necessita' di spettro direttamente collegate alle liberazioni
effettuate, il Ministero della difesa rideterminera' la suddetta
spesa sulla base di medesimi criteri e relativamente ad un ulteriore
arco di anni quindici.
7. Il Ministero della difesa comunica gli oneri, come sopra
individuati e suddivisi in esercizi finanziari, al Ministero delle
comunicazioni che determina le quote annuali, provvisorie e
definitive, di ciascuna impresa.
8. Il Ministero della difesa individua, in alternativa anche
parziale, i materiali ed i servizi sostitutivi che le imprese possono
fornire per il raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni
delle finalita' istituzionali della Difesa precisando gli importi
corrispondenti a ciascuna fornitura. Per la aggiudicazione il
Ministero della difesa svolge, sulla base degli appositi disciplinari
di fornitura, una negoziazione ristretta alle predette imprese.
Nessuna impresa puo' aggiudicarsi forniture eccedenti la propria
quota provvisoria di partecipazione commisurata all'importo relativo
all'insieme dei materiali e dei servizi sostitutivi individuati. Gli
importi indicati in corrispondenza di ciascuna fornitura aggiudicata
vengono detratti dal complesso degli oneri determinati. Gli eventuali
oneri residui, relativi alle forniture non aggiudicate con la
predetta negoziazione, vengono computati insieme a quelli per i quali
non siano stati individuati i materiali ed i servizi sostitutivi al
fine di ripartirli tra le imprese secondo la rispettiva quota
definitiva di partecipazione agli oneri, secondo il disposto del
comma 9.
9. Il Ministero delle comunicazioni ripartisce gli oneri tra le
imprese sulla base della quota definitiva di partecipazione alle
spese di ciascuna impresa e stabilisce gli eventuali conguagli tra le
imprese per l'anno. Le imprese versano la somma di rispettiva
competenza nell'ambito dell'unita' previsionale di base 6.2.2.
"prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi
e concorsi vari" (capitolo 3458) dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato. Le somme pagate vengono
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa, con destinazione vincolata. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 3.
Liberazione in via di urgenza di bande di frequenze
1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3
giugno 1997, citato all'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 2, in
caso di urgenza di liberazione di bande di frequenze da parte del
Ministero della difesa anticipata rispetto ai tempi necessari per
l'attuazione del procedimento di cui all'articolo 2, le imprese
interessate, singolarmente ovvero congiuntamente, possono intervenire
direttamente con impegno economico o con intervento tecnico, anche
provvisorio, nelle more della determinazione del complesso degli
oneri e della loro ripartizione. La congruita' delle spese cosi'
anticipate viene accertata da parte del Ministero della difesa, ai
fini del loro scomputo al momento della ripartizione degli oneri,
sulla base degli acquisti o degli approvvigionamenti analoghi
effettuati dal Ministero stesso. La procedura di cui al presente
articolo ha corso solo dopo che le imprese che intendono attivarla
accettino preventivamente di adeguarsi a quanto disposto dal presente
regolamento.
Art. 4.
Disposizioni transitorie e finali
1. Nella prima applicazione del presente regolamento, vengono
svolti due procedimenti: il primo, per tener conto degli oneri
derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 14 ottobre 1996, citato all'articolo 1, comma
1, lettera b), punto 2), e dalle liberazioni di banda effettuate in
precedenza, per ragioni d'urgenza, di cui al medesimo articolo 1; il
secondo, per tener conto degli oneri derivanti dall'applicazione del
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno
1997, citato nello stesso articolo 1. Ai fini della determinazione
degli oneri e delle conseguenti loro imputazioni si tiene conto degli
impegni economici sostenuti e degli interventi tecnici eventualmente
gia' effettuati dalla impresa interessata.
2. Qualora il piano nazionale di ripartizione delle frequenze
disponga una attribuzione, limitata negli anni, di bande di frequenza
ad un servizio, l'onere e' posto interamente a carico delle imprese
che ne beneficiano. Le imprese assegnatarie di porzioni della banda
di frequenze individuata dall'articolo 4, comma 1, nota 58/A del
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 giugno
1997 hanno titolo a rivalersi sulle altre imprese successivamente
assegnatarie della stessa banda per la somma che risulta dalla
differenza tra l'onere posto interamente a loro carico ed il prodotto
derivante dalla quota pari ad un quindicesimo di tale onere
moltiplicata per il numero di anni durante i quali hanno utilizzato
le bande di frequenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 marzo 1998
Il Ministro delle comunicazioni
Maccanico
Il Ministro della difesa
Andreatta
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 1
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1 maggio
1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
l luglio 1997, n. 189, e' il seguente:
"Art. 2 (Ulteriori provvedimenti in materia di
servizi di comunicazioni mobili e personali). - 1.
Con provvedimenti del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, e seguendo i criteri indicati dall'art.
1, comma 1, si provvede a:
a) riallocare, coerentemente con gli indirizzi
comunitari e nel rispetto del principio di non
discriminazione tra gli operatori delle comunicazioni
mobili e personali, le frequenze che si renderanno
ulteriormente disponibili in banda 900 MHz per i servizi
radiomobili tenendo presenti le esigenze degli utenti e
degli operatori;
b) riservare le bande di frequenza nelle gamme
1755-1785 MHz e 1850-1880 MHz al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di
comunicazione numerico DCS 1800 per il suo espletamento da
parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle
imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile
di comunicazione GSM a partire dalla conclusione formale
della gara, che dovra' comunque avvenire entro il 1
gennaio 1998, garantendo ai soggetti interessati
l'eccesso, nel rispetto delle condizioni di servizio
che saranno determinate dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni anche sulla base di quanto
disposto dal comma 2, lettera a), a tutte le
sperimentazioni necessarie per facilitare l'effettivo
ingresso sul mercato nei tempi piu' brevi;
c) attribuire al Ministero della difesa, entro il 31
dicembre 2004, le bande di frequenze 2025-2040 MHz e
2200-2215 MHz e attribuire al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, a partire dal 1 gennaio 2005,
le bande di frequenze 1740-1755 MHz e 1835-1850 MHz e le
ulteriori bande di frequenze che si rendano
necessarie per l'espletamento dei servizi di
comunicazioni mobili e personali. A seguito
dell'abbandono da parte della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo delle frequenze
indicate nella presente lettera il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni attribuira' alla
suddetta concessionaria bande di frequenze tali da
consentire un adeguato livello di qualita' del servizio;
d) razionalizzare l'impiego della banda 2468-2690 MHz,
riservando al Ministero della difesa le bande 2537-2593
MHz e 2611-2667 MHz ed al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni le restanti gamme;
e) disciplinare i servizi di radiocomunicazioni
nell'ambito di un fondo e, in relazione alla evoluzione
tecnologica, i sistemi di comunicazioni personali via
satellite.
2. La procedura di gara di cui al comma 1, lettera b),
e' avviata dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e' costituito un apposito
Comitato di Ministri, presieduto dal medesimo
Presidente del Consiglio, di cui fanno parte i Ministri
per la funzione pubblica, delle poste e delle
telecomunicazioni, della difesa, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il
compito di:
a) prevedere misure tali da garantire condizioni di
effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni
mobili e personali, da parte di tutti gli operatori in
tempi coerenti con la realizzazione di tali condizioni;
b) coordinare la procedura di gara, in particolare
per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara;
c) selezionare i valutatori che devono procedere alla
verifica delle offerte di gara ed alla formazione della
relativa graduatoria, che viene approvata dallo stesso
Comitato dei Ministri.
3. Con regolamento del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, di concerto con quelli della
difesa e del tesoro, si disciplina secondo i criteri
indicati all'art. 1, comma 1, la ripartizione tra le
imprese autorizzate a gestire i servizi di
comunicazione mobili e personali dei costi direttamente
collegati, per il Ministero della difesa, con le modifiche
al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze
effettuate per le esigenze dei predetti servizi, con
particolare riguardo alle spese comunque connesse alla
liberazione delle frequenze, comprese quelle in banda 900
MHz, nonche' alle ulteriori spese conseguenti alla
diminuita disponibilita' di spettro. Il Ministero
della difesa puo' individuare, in alternativa anche
parziale, materiali e servizi sostitutivi che i
gestori dei servizi possano fornire per il
raggiungimento nel settore delle telecomunicazioni delle
finalita' istituzionali della Difesa. I gestori dei
servizi versano, al netto delle risorse sostitutive
eventualmente concordate con la Difesa, le somme
necessarie alla integrale copertura finanziaria dei
predetti oneri al capitolo 3458 dello stato di previsione
dell'entrata per la riassegnazione ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa con destinazione vincolata".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n.
400/1988, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorita' sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7
agosto 1997, recante: "Costituzione e disciplina delle
competenze del Comitato di Ministri previsto dalla
normativa di recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali", e' il seguente: "2. Ai
fini di cui al comma 1, il Ministero delle
comunicazioni - Direzione generale per la
pianificazione e la gestione delle frequenze, trasmette
al Comitato dei Ministri lo schema di decreto
ministeriale concernente la revisione del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, da adottarsi
in relazione all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1
maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 luglio 1997, n. 189. Contestualmente il Ministero
delle comunicazioni - Segretariato generale, trasmette al
Comitato dei Ministri lo schema di regolamento recante
norme in materia di copertura degli oneri derivanti al
Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze,
effettuate per le esigenze dei servizi di
comunicazioni mobili e personali, da adottarsi in
relazione all'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge
n. 115 del 1997. Detto decreto ministeriale e detto
regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le misure
relative alla concorrenza di cui al comma 1, lettera a)".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 115/1997 vedi
nelle note alle premesse:
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 14 ottobre 1996, reca:
"Modificazioni al piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze e relative condizioni per
l'esercizio del servizio radiomobile analogico pubblico".
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 3 giugno 1997, reca: "Modificazioni al
piano di ripartizione delle frequenze".
Nota all'art. 3:
- Per il decreto 3 giugno 1997 vedasi note all'art. 1.
Nota all'art. 4:
- Per i decreti 14 ottobre 1996 e 3 giugno 1997, vedasi
nelle note all'art. 1.