Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998
DECRETO 1 aprile 1998.
Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione
numerico DCS 1800.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
nella funzione di Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni
Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, che all'art. 1, comma
25, assegna in via transitoria al Ministero delle comunicazioni le
funzioni di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali ed in particolare l'art. 2, comma 1,
lettera b), in cui si prevede che le bande di frequenze nella gamma
1755-1785 e 1850-1880 sono riservate al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione
numerico DCS 1800 per il suo espletamento da parte sia delle imprese
scelte mediante gara sia delle imprese che esercitano il servizio
radiomobile di comunicazione GSM;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
1997, con il quale e' costituito un comitato dei Ministri presieduto
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per
la funzione pubblica, delle comunicazioni, della difesa, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il compito di
coordinare la procedura di gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), del citato decreto-legge n. 115/1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;
Vista la direttiva 97/13/CE, ed in particolare l'art. 10, laddove
si giustifica la limitazione del numero di licenze individuali al
solo fine di assicurare un uso efficiente delle frequenze radio,
l'ottimizzazione dei vantaggi degli utenti e, l'agevolazione dello
sviluppo della concorrenza;
Visto l'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997 in cui si prevede che il numero di licenze
individuali puo' essere limitato esclusivamente in relazione ad
insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze;
Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1998 recante modifiche al
piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al
Ministero della difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo
1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15, del decreto
del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318, la
decisione di limitare il numero delle licenze individuali per una
categoria di servizi di telecomunicazione in relazione ad
insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze deve essere
pubblicata indicandone le ragioni;
Visto il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato in data 26 marzo 1998, n. 16052, al quale ritiene di doversi
uniformare nella parte in cui si sottolinea la necessita' che sia
questa Autorita' con propria determinazione pubblicata a limitare il
numero delle licenze per il servizio DCS 1800 in base alle risorse
disponibili;
Considerato che l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre
1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 29, stabilisce che la gara di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, sara' conclusa nei
tempi piu' rapidi possibili, e comunque entro il 31 maggio 1998, per
realizzare al piu' presto l'introduzione sul mercato del nuovo
servizio in tecnica DCS 1800 e per favorire nuove iniziative
imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti;
Considerato che, in base alle previsioni del decreto ministeriale
25 marzo 1998, sono allo stato immediatamente utilizzabili solo 20
MHz compresi nella banda di frequenza 1800, limitatamente alle citta'
di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo,
dal 1 novembre 1998 si aggiungono altri 10 MHz utilizzabili nelle
stesse citta', dal 1 luglio 1999 i complessivi 30 MHz sono
utilizzabili in tutte le citta' capoluogo di regione, e dal 1 luglio
2000 sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale;
Considerato che, in base alle previsioni del decreto ministeriale
25 marzo 1998 si rendono utilizzabili per il servizio radiomobile
pubblico DCS 1800 ulteriori 15 MHz solo a decorrere dal 1 gennaio
2002, data gia' anticipata rispetto al termine del 1 gennaio 2005
fissato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.
115/1997;
Considerato che, in base alla comunicazione dell'11 marzo 1998
della Direzione generale IV della Commissione europea, 15 MHz e'
l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria su
base nazionale ad un operatore radiomobile e che, in base alla
comunicazione del 25 marzo 1998 delle Direzioni generali IV e XIII
della Commissione europea, nella maggior parte dei casi in Europa e'
stata prevista per il servizio DCS 1800 l'assegnazione di piu' di 10
MHz e che al fine di valutare la adeguatezza delle bande di frequenze
da assegnare ai nuovi entranti occorre considerare quelle
complessivamente assegnate agli incumbents;
Considerato che, in aggiunta alla limitata disponibilita' di
frequenze nella gamma 1800 MHz, risultano disponibili sul territorio
nazionale, ad esclusione di una serie di principali citta', solo 4,8
MHz nella gamma 900 MHz - da assegnare a complemento di frequenze in
banda 1800 MHz - e che il frazionamento di tale ultima disponibilita'
renderebbe sostanzialmente irrisoria la singola assegnazione;
Considerato che, per quanto sopra esposto, non sussistono risorse
sufficienti per poter consentire l'immediato rilascio di piu' di una
licenza per l'espletamento radiomobile pubblico di comunicazione DCS
1800 a livello nazionale in quanto l'ulteriore frazionamento delle
frequenze disponibili non appare idoneo a consentire la prestazione
di un servizio nazionale, e dunque effettivamente concorrenziale, e
ad ottimizzare l'uso di tali frequenze e, di conseguenza, ad
apportare vantaggi per gli utenti;
Determina:
Ai fini dell'espletamento della licitazione di cui in premessa il
numero delle licenze immediatamente rilasciabili e' fissato ad una
unita'.
Il limite di tre operatori sara' riesaminato entro il 1 luglio 1999
al fine di verificare le possibilita' di bandire procedimenti
concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze.
La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1 aprile 1998
Il Ministro: Maccanico