Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998

 


DECRETO 1 aprile 1998.                                                          
Numero delle licenze rilasciabili  per il servizio di comunicazione           
numerico DCS 1800.                                                              
                                                                                   
                      IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI                              
                        nella funzione di Autorita'                                
                    per le garanzie nelle comunicazioni                            
                                                                                   
Vista la  legge del 31 luglio  1997, n. 249, che  all'art. 1, comma           
25, assegna  in via transitoria  al Ministero delle  comunicazioni le           
funzioni di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;                      
Visto  il decreto-legge  1  maggio 1997,  n.  115, convertito,  con           
modificazioni,   dalla  legge   1  luglio   1997,  n.   189,  recante           
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle           
comunicazioni mobili e personali ed in particolare l'art. 2, comma 1,           
lettera b), in  cui si prevede che le bande  di frequenze nella gamma           
1755-1785 e 1850-1880 sono riservate al Ministero delle poste e delle           
telecomunicazioni  che le  attribuisce al  servizio di  comunicazione           
numerico DCS 1800 per il suo  espletamento da parte sia delle imprese           
scelte mediante  gara sia  delle imprese  che esercitano  il servizio           
radiomobile di comunicazione GSM;                                               
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto           
1997, con il quale e'  costituito un comitato dei Ministri presieduto           
dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri per           
la funzione pubblica, delle  comunicazioni, della difesa, del tesoro,           
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato con il  compito di           
coordinare la procedura  di gara di cui all'art. 2,  comma 1, lettera           
b), del citato decreto-legge n. 115/1997;                                       
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,           
n. 318;                                                                         
Visto il  decreto-legge 23 dicembre  1997, n. 455,  convertito, con           
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;                             
Vista la direttiva  97/13/CE, ed in particolare  l'art. 10, laddove           
si giustifica  la limitazione  del numero  di licenze  individuali al           
solo  fine di  assicurare un  uso efficiente  delle frequenze  radio,           
l'ottimizzazione dei  vantaggi degli  utenti e,  l'agevolazione dello           
sviluppo della concorrenza;                                                     
Visto  l'art.  2,  comma  8,   del  decreto  del  Presidente  della           
Repubblica n.  318/1997 in cui  si prevede  che il numero  di licenze           
individuali  puo'  essere  limitato esclusivamente  in  relazione  ad           
insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenze;                        
Visto il  decreto ministeriale 26  marzo 1998 recante  modifiche al           
piano nazionale di ripartizione delle frequenze;                                
Visto  il regolamento  per la  copertura degli  oneri derivanti  al           
Ministero della  difesa approvato  con decreto ministeriale  25 marzo           
1998;                                                                           
Considerato che, ai  sensi dell'art. 6, commi 14 e  15, del decreto           
del Presidente  della Repubblica  del 19 settembre  1997, n.  318, la           
decisione di  limitare il  numero delle  licenze individuali  per una           
categoria   di  servizi   di   telecomunicazione   in  relazione   ad           
insufficienti disponibilita'  dello spettro di frequenze  deve essere           
pubblicata indicandone le ragioni;                                              
Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del           
mercato in data 26 marzo 1998,  n. 16052, al quale ritiene di doversi           
uniformare nella  parte in  cui si sottolinea  la necessita'  che sia           
questa Autorita' con propria  determinazione pubblicata a limitare il           
numero delle  licenze per il servizio  DCS 1800 in base  alle risorse           
disponibili;                                                                    
Considerato che  l'art. 1, comma  4, del decreto-legge  23 dicembre           
1997, n. 455, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio           
1998,  n. 29,  stabilisce che  la gara  di cui  all'art. 2,  comma 1,           
lettera b), del decreto-legge 1  maggio 1997, n. 115, convertito, con           
modificazioni, dalla legge 1 luglio  1997, n. 189, sara' conclusa nei           
tempi piu' rapidi possibili, e comunque  entro il 31 maggio 1998, per           
realizzare  al  piu'  presto  l'introduzione sul  mercato  del  nuovo           
servizio  in  tecnica  DCS  1800  e  per  favorire  nuove  iniziative           
imprenditoriali e positive ricadute sugli utenti;                               
Considerato che,  in base alle previsioni  del decreto ministeriale           
25 marzo  1998, sono allo  stato immediatamente utilizzabili  solo 20           
MHz compresi nella banda di frequenza 1800, limitatamente alle citta'           
di Roma, Milano, Torino, Genova,  Bologna, Firenze, Napoli e Palermo,           
dal 1  novembre 1998  si aggiungono altri  10 MHz  utilizzabili nelle           
stesse  citta',  dal  1  luglio   1999  i  complessivi  30  MHz  sono           
utilizzabili in tutte le citta' capoluogo  di regione, e dal 1 luglio           
2000 sono utilizzabili su tutto il territorio nazionale;                        
Considerato che,  in base alle previsioni  del decreto ministeriale           
25 marzo  1998 si  rendono utilizzabili  per il  servizio radiomobile           
pubblico DCS  1800 ulteriori 15  MHz solo  a decorrere dal  1 gennaio           
2002, data  gia' anticipata  rispetto al termine  del 1  gennaio 2005           
fissato  dall'art.  2, comma  1,  lettera  c), del  decreto-legge  n.           
115/1997;                                                                       
Considerato  che, in  base  alla comunicazione  dell'11 marzo  1998           
della  Direzione generale  IV della  Commissione europea,  15 MHz  e'           
l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria su           
base  nazionale ad  un  operatore  radiomobile e  che,  in base  alla           
comunicazione del  25 marzo 1998  delle Direzioni generali IV  e XIII           
della Commissione europea, nella maggior  parte dei casi in Europa e'           
stata prevista per il servizio DCS  1800 l'assegnazione di piu' di 10           
MHz e che al fine di valutare la adeguatezza delle bande di frequenze           
da   assegnare  ai   nuovi   entranti   occorre  considerare   quelle           
complessivamente assegnate agli incumbents;                                     
Considerato  che,  in  aggiunta  alla  limitata  disponibilita'  di           
frequenze nella gamma 1800  MHz, risultano disponibili sul territorio           
nazionale, ad esclusione di una  serie di principali citta', solo 4,8           
MHz nella gamma 900 MHz -  da assegnare a complemento di frequenze in           
banda 1800 MHz - e che il frazionamento di tale ultima disponibilita'           
renderebbe sostanzialmente irrisoria la singola assegnazione;                   
Considerato che,  per quanto sopra esposto,  non sussistono risorse           
sufficienti per poter consentire l'immediato  rilascio di piu' di una           
licenza per l'espletamento radiomobile  pubblico di comunicazione DCS           
1800 a  livello nazionale  in quanto l'ulteriore  frazionamento delle           
frequenze disponibili  non appare idoneo a  consentire la prestazione           
di un  servizio nazionale, e dunque  effettivamente concorrenziale, e           
ad  ottimizzare  l'uso  di  tali  frequenze  e,  di  conseguenza,  ad           
apportare vantaggi per gli utenti;                                              
                                                                                   
                                Determina:                                         
                                                                                   
Ai fini dell'espletamento  della licitazione di cui  in premessa il           
numero delle  licenze immediatamente  rilasciabili e' fissato  ad una           
unita'.                                                                         
Il limite di tre operatori sara' riesaminato entro il 1 luglio 1999           
al  fine  di  verificare  le  possibilita'  di  bandire  procedimenti           
concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze.                               
La presente  determinazione e' pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale           
della Repubblica italiana.                                                      
Roma, 1 aprile 1998                                                          
                                            Il Ministro: Maccanico