Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998

 


                               PRESIDENZA                                         
                        DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                 
                                                                                   
PROVVEDIMENTO 4 aprile 1998.                                                    
Misure  per  garantire  condizioni  di  effettiva  concorrenza  nel           
mercato delle comunicazioni mobili e personali.                                 
                                                                  
                 
                         IL COMITATO DEI MINISTRI                                  
                 (previsto dalla normativa di recepimento                          
                          della direttiva 96/2/CE                                  
                  sulle comunicazioni mobili e personali)                          
                                                                                   
Visto  il decreto-legge  1  maggio 1997,  n.  115, convertito,  con           
modificazioni,   dalla  legge   1  luglio   1997,  n.   189,  recante           
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle           
comunicazioni mobili e personali;                                               
Visto in particolare l'art. 2,  comma 2, del citato decreto-legge 1           
maggio 1997,  n. 115,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 1           
luglio 1997, n.  189, che prevede l'adozione da parte  di un apposito           
comitato  di  Ministri di  misure  tali  da garantire  condizioni  di           
effettiva  concorrenza  nel  mercato  delle  comunicazioni  mobili  e           
personali, da parte di tutti gli  operatori, in tempi coerenti con la           
realizzazione di tali condizioni;                                               
Vista la  legge del  31 luglio 1997,  n. 249,  recante "Istituzione           
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui           
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";                             
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto           
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana           
dell'11 settembre  1997, con il  quale e' stato costituito  il citato           
comitato  di Ministri,  presieduto dal  Presidente del  Consiglio dei           
Ministri  e composto  dai Ministri  per la  funzione pubblica,  delle           
comunicazioni,   della  difesa,   del  tesoro,   dell'industria,  del           
commercio e dell'artigianato;                                                   
Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Presidente del           
Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997,  con il quale viene definito il           
procedimento  di   predisposizione  delle   misure  a   tutela  della           
concorrenza,  per la  modifica  del piano  nazionale di  ripartizione           
delle frequenze, del bando di gara e del disciplinare di gara;                  
Visto il regolamento per  l'attuazione di direttive comunitarie nel           
settore  delle  telecomunicazioni,  approvato   con  il  decreto  del           
Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;                      
Visto il decreto  del Ministro delle comunicazioni  del 25 novembre           
1997;                                                                           
Visto il  decreto-legge 23 dicembre  1997, n. 455,  convertito, con           
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;                             
Visto il  decreto del Ministro  delle comunicazioni 26  marzo 1998,           
recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;           
Visto  il regolamento  per la  copertura degli  oneri derivanti  al           
Ministero  della  difesa approvato  con  decreto  del Ministro  delle           
comunicazioni in data 25 marzo 1998;                                            
Vista  la determinazione  del  Ministro  delle comunicazioni  nella           
funzione di Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni  in data 1           
aprile 1998, con la quale si fissa ad una unita' il numero di licenze           
immediatamente  rilasciabili  mediante  gara per  l'espletamento  del           
servizio radiomobile pubblico DCS 1800;                                         
Visto lo schema delle misure predisposto dai valutatori;                      
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza  e del mercato che si           
e' espressa in data 26 marzo 1998, con il parere n. 16052;                      
Sentite la Direzione generale IV  per la concorrenza e la Direzione           
generale XIII per le telecomunicazioni della Commissione della Unione           
europea con comunicazione del 25 marzo 1998;                                    
Ritenuta  l'opportunita', pur  nella  sussistenza,  allo stato,  di           
disponibilita'  di frequenze  per un  solo nuovo  gestore, constatata           
dalla menzionata determinazione del  Ministro delle comunicazioni, di           
prevedere fin d'ora tempi determinati per la verifica delle ulteriori           
frequenze  che si  renderanno  dsponibili ai  fini  di una  ulteriore           
licitazione futura e  che la competenza a tale  verifica e' riservata           
all'Autorita' per le garanzie  nelle comunicazioni, che vi procedera'           
entro il 1 luglio 1999;                                                         
Ritenuto, per  quanto attiene  alle modalita' di  contribuzione per           
l'assegnazione  delle   frequenze,  che  il  canone   di  concessione           
attualmente  previsto a  carico  dei due  concessionari del  servizio           
radiomobile gia' operanti, come canone di concessione, e' attualmente           
fissato nella misura non superiore al  3,5 per cento annuo dei ricavi           
(convenzioni  stipulate   tra  il  Ministero  delle   poste  e  delle           
telecomunicazioni, la  Telecom S.p.a. e  la Omnitel Italia  S.p.a.) e           
che  quindi  il cambiamento  del  metodo  di contribuzione  non  puo'           
avvenire con riferimento  al solo terzo gestore, bensi'  in un ambito           
generale ad opera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,           
tanto piu' che  una differente contribuzione, rapportata  per il solo           
nuovo  gestore alle  frequenze assegnate,  finirebbe col  penalizzare           
l'ingresso del nuovo competitore;                                               
Ritenuto, inoltre, che l'Autorita'  per la tutela della concorrenza           
e  del   mercato  sostanzialmente  sollecita  "una   rapida  e  piena           
attuazione" dell'art. 6,  comma 21, del decreto  del Presidente della           
Repubblica n. 318 del 1997  e del relativo potere di regolamentazione           
dell'Autorita'  per  le  garanzie   nelle  comunicazioni  di  imporre           
contributi finalizzati ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse;           
Ritenuto,  altresi', che  debba  essere  comunque considerato  come           
ulteriore contribuzione l'indennizzo  previsto dal citato regolamento           
per la copertura degli oneri  del Ministero della difesa, rapportato,           
tra l'altro, all'ampiezza della banda di frequenze assegnate;                   
Ritenuto  che, quanto  alla  possibilita' di  introdurre un  "entry           
fee", in aggiunta  al contributo annuo parametrato  sui ricavi lordi,           
non puo' non  segnalarsi che il pagamento di un  "entry fee" da parte           
del  secondo gestore  GSM ha  dato  luogo a  procedure di  infrazione           
comunitaria,  procedura   superata  con   la  previsione   di  misure           
compensative, sicche' non risulterebbe corretta l'introduzione di una           
analoga misura con riferimento al terzo gestore;                                
Ritenuto, quindi, sempre con riferimento all'"entry fee" che, anche           
sotto questo profilo, non puo'  non considerarsi che al terzo gestore           
viene imposto il pagamento  dell'indennizzo degli oneri del Ministero           
della  difesa  con  riferimento  anche all'ampiezza  della  banda  di           
frequenze assegnategli, mentre  un tale onere non  e' stato addossato           
ai  concessionari   gia'  esistenti,  relativamente   alle  frequenze           
utilizzate per  il servizio  GSM, ma verra'  loro richiesto  solo con           
riguardo alle frequenze che si renderanno disponibili in futuro;                
Ritenuto,   quanto  alle   misure   asimmetriche,  apprezzate   sia           
dall'Autorita'  garante della  concorrenza, e  del mercato  sia dalle           
Direzioni generali  IV e  XIII della  Commissione europea,  che dette           
misure sono  tutte strettamente  conseguenti al  vigente ordinamento,           
essendo, in particolare, previsto il roaming nazionale dalla legge 27           
febbraio 1998,  n. 29,  ed il principio  della condivisione  dei siti           
dalla legge 31  luglio 1997 n. 249, nonche'  dalle stesse convenzioni           
stipulate con i due gestori gia' operanti;                                      
Ritenuto  che,  quanto al  vantaggio  di  sei mesi  nell'avvio  del           
servizio  del  terzo  gestore,  non  puo'  aderirsi  al  suggerimento           
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato  di  far           
decorrere    detto   beneficio    dalla   data    di   avvio    della           
commercializzazione  del  servizio  stesso,  posto che  la  legge  27           
febbraio 1998, n. 29, fa riferimento al rilascio della licenza;                 
Ritenuto, infine, che debba  essere accolto l'invito dell'Autorita'           
garante della concorrenza e del  mercato a provvedere in tempi celeri           
l'obbligo dei gestori di consentire  agli utenti la conservazione del           
numero telefonico, pur nel passaggio da un gestore all'altro;                   
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 1 aprile 1998;           
                                                                                   
                                  Approva                                          
                                                                                   
le  seguenti  misure  atte  a  garantire  condizioni  di  effettiva           
concorrenza nel  mercato delle  comunicazioni mobili e  personali, di           
cui alle premesse:                                                              
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
           Licenze per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800                   
                                                                                   
1.  La  licitazione per  il  rilascio  di licenza  individuale  per           
l'espletamento  del servizio  radiomobile  pubblico di  comunicazione           
numerico DCS  1800, di  cui al  decreto-legge 1  maggio 1997,  n 115,           
cosi' come convertito  dalla legge 1 luglio 1997, n.  189, nonche' al           
decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 7  agosto 1997, e'           
limitata al rilascio di una sola licenza individuale.                           
2. E' comunque riservata la  facolta', ai sensi del successivo art.           
5 nonche' dell'art. 6 del  decreto del Presidente della Repubblica 19           
settembre 1997,  n. 318, di rilasciare  ulteriori licenze individuali           
per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800.                                  
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
Assegnazione di frequenze  all'aggiudicatario della licitazione              
        per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800                       
                                                                                   
1. All'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile           
pubblico  DCS  1800, di  cui  all'art.  1,  comma 1,  sono  assegnate           
frequenze  fino  ad un  massimo  di  15  MHz  nella banda  1800  MHz,           
utilizzabili sul territorio  nazionale in conformita' e  nei tempi di           
cui  alle   modifiche  al  piano  nazionale   di  ripartizione  delle           
frequenze, approvato  con decreto  ministeriale 26  marzo 1998,  e al           
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della           
difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.                        
L'assegnazione  delle predette  frequenze  avviene  come segue:  a)           
quanto a  10 MHz, al  momento del  rilascio della licenza  nelle aree           
geografiche  previste dalle  citate modifiche  al piano  nazionale di           
ripartizione delle  frequenze; b) quanto  a ulteriori 5  MHz, possono           
essere assegnate  secondo i criteri di  cui all'art. 3, comma  2, e a           
partire  dal  1 genaio  2002,  salvo  l'anticipata disponibilita'  in           
conformita'  a  quanto  previsto   dall'art.  3  del  citato  decreto           
ministeriale 25 marzo 1998.                                                     
2. L'aggiudicatario  della licitazione per il  servizio radiomobile           
pubblico DCS  1800, di  cui all'art.  1, comma  1, puo'  ottenere, su           
richiesta, l'assegnazione  di frequenze fino  a 4,8 MHz,  nella banda           
900 MHz da utilizzare in tecnica GSM.                                           
3. All'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1,           
e' comunque assicurata la  possibilita' di ottenere l'assegnazione su           
tutto il  territorio nazionale di  almeno 14,8 MHz  complessivi nelle           
bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1 gennaio 2002.             
4.  Le  frequenze sulla  banda  900  MHz di  cui  al  comma 2  sono           
assegnate  al  momento  del  rilascio  della  licenza,  su  tutto  il           
territorio  nazionale con  esclusione delle  citta' di  Milano, Roma,           
Napoli,  Torino, Palermo,  Padova, Genova,  Bologna, Firenze  e Bari,           
nonche' di  altre sei citta',  che saranno indicate  nel disciplinare           
della licitazione di cui all'art. 1, comma 1.                                   
5. In ogni caso  le frequenze di cui al comma 1  e 2 sono assegnate           
nei limiti di quanto  richiesto dall'aggiudicatario della licitazione           
di cui all'art. 1, comma  1, per l'assolvimeuto degli impegni assunti           
nel business plan presentato e recepiti nella licenza individuale.              
6. L'aggiudicatario  della licitazione di  cui all'art. 1  comma 1,           
nel caso in  cui richieda l'assegnazione di  frequenze comprese nella           
banda 900 MHz di cui al comma 2, e' tenuto ad assicurare direttamente           
entro  trenta mesi  dalla  data  di tale  assegnazione,  un grado  di           
copertura  di  almeno il  40%  del  territorio nazionale,  attraverso           
l'utilizzo di entrambe le bande di frequenze.                                   
7. L'aggiudicatario della  licitazione di cui all'art.  1, comma 1,           
e'   tenuto  a   corrispondere  l'indennizzo   previsto  dal   citato           
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della           
difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.                                 
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
        Assegnazione di frequenze ai concessionari del servizio GSM                
                                                                                   
1.  Fermo  restando quanto  prescritto  dall'art.  4, agli  attuali           
concessionari del  servizio radiomobile pubblico GSM  sono assegnate,           
in  misura  paritaria,  successivamente  al  rilascio  della  licenza           
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 al soggetto           
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, frequenze complessive fino           
ad un massimo  di 10 MHz, comprensivi delle bande  di riguardo, nella           
banda  1800  MHz.  Le   frequenze  assegnate  sono  utilizzabili  sul           
territorio nazionale secondo  le modalita' ed i  tempi previsti dalle           
modifiche al piano di ripartizione  delle frequenze, di cui al citato           
decreto  ministeriale  26  marzo  1998,  nonche'  di  cui  al  citato           
regolamento approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.                   
2. Ulteriori frequenze nella banda 1800  MHz, fino ad un massimo di           
4,8 MHz complessivi  possono essere assegnate, su  richiesta a valere           
sulle frequenze  che, in  base alle modifiche  al piano  nazionale di           
ripartizione delle  frequenze approvate  con decreto  ministeriale 26           
marzo  1998, saranno  disponibili a  partire dal  1 gennaio  2002, ai           
concessionari  del  servizio  radiomobile  GSM,  tenendo  conto,  dei           
seguenti criteri:                                                               
a) promozione della concorrenza;                                              
b) uso ottimale delle frequenze;                                              
c)  tasso di  crescita  territoriale  e di  utenza  previsto per  i           
singoli servizi;                                                                
d) offerta di servizi innovativi;                                             
e) vantaggi qualitativi, contrattuali e tariffari per l'utenza;               
f) liberazione,  da parte degli stessi  concessionari, di frequenze           
sulla banda 900 MHz.                                                            
3. Agli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM           
e' comunque assicurata la  possibilita' di ottenere l'assegnazione su           
tutto il  territorio nazionale di  almeno 14,8 MHz  complessivi nelle           
bande 900 MHz e  1800 MHz a partire dal 1  gennaio 2002; ivi comprese           
le frequenze di cui gia' dispongono.                                            
4. Ciascun assegnatario delle frequenze  di cui ai commi precedenti           
e'   tenuto  a   corrispondere  l'indennizzo   previsto  dal   citato           
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della           
difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.                                 
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
        Condizioni e termini per l'inizio del servizio commerciale                 
            DCS 1800 da parte dei concessionari del servizo GSM                    
                                                                                   
1. L'avvio  commerciale del servizio radiomobile  pubblico DCS 1800           
da  parte  di  ciascun  concessionario del  servizio  radiomobile  di           
comunicazione GSM puo'  avvenire, nel rispetto dei termini  di cui al           
comma  5,  solo  dopo  che  il  concessionario  medesimo  abbia  reso           
pubbliche,  con  le  modalita'  di  cui al  comma  4,  le  specifiche           
condizioni  che  regolano  i   rapporti  con  l'aggiudicatario  della           
licitazione per il  servizio radiomobile DCS 1800 di  cui all'art. 1,           
comma 1. Il regime di offerta  al pubblico del servizio DCS 1800 deve           
essere comunicato all'Autorita' di cui  alla legge 31 luglio 1997, n.           
249, secondo  i criteri  e le finalita'  gia' previsti  nelle attuali           
convenzioni GSM.                                                                
2.  Le condizioni  di cui  al comma  1, devono  essere ispirate  ai           
principi di non  dicriminazione e di trasparenza,  sono finalizzate a           
consentire  l'immediata  operativita'  del   servizio  da  parte  del           
titolare  della  licenza  individuale  per  il  servizio  radiomobile           
pubblico DCS 1800 e devono, in ogni caso, riguardare:                           
a) il roaming nazionale, in conformita' a quanto previsto dall'art.           
6;                                                                              
b) l'interconnessione,  in conformita' a quanto  previsto dall'art.           
7;                                                                              
c)  la condivisione  di impianti  e  siti in  conformita' a  quanto           
previsto dall'art. 8;                                                           
d) le altre condizioni di cui all'art. 11;                                    
e)  le modalita'  di coordinamento  relative alla  utilizzazione di           
bande di frequenze sovrapposte in aree geografiche contigue.                    
3.  In ogni  caso  le condizioni  di  cui al  comma  1 non  possono           
contenere condizioni tecniche piu'  restrittive rispetto agli accordi           
in materia di roaming, interconnessione  e condivisione di impianti e           
siti applicate fra gli attuali concessionari del servizio radiomobile           
pubblico GSM e rispetto ad analoghe condizioni fissate dal MoU GSM.             
4. Le condizioni  di cui al comma 1 devono  essere rese pubbliche e           
comunicate dai  concessionari del  servizio radiomobile  pubblico GSM           
all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, non prima del           
25 maggio  1998, e  comunque, non  oltre il 31  maggio 1998,  o nella           
diversa data stabilita dall'Autorita'. Successivamente a tale termine           
detti  concessionari   devono  consentire,  ai  soggetti   ammessi  a           
partecipare alla gara di cui all'art.  1, comma 1, di effettuare, per           
un periodo non inferiore  a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche           
di campo e  prove tecniche concordate tra le parti.  Le condizioni di           
cui al comma 1 hanno validita'  fino al 31 dicembre 2001, e prevedono           
clausole di  aggiornamento in relazione all'evoluzione  tecnica e del           
mercato, ai sensi del comma 6, lettera a), dell'art. 1 della legge 31           
luglio 1997, n. 249.                                                            
5. L'avvio commerciale  del servizio radiomobile DCS  1800 da parte           
dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM puo' avvenire           
non prima di  sei mesi dal rilascio della licenza  individuale per il           
servizio radiomobile pubblico di cui all'art. 1, comma 1.                       
6. Qualora  uno o  entrambi concessionari del  servizio radiomobile           
pubblico GSM non ottemperino a  quanto previsto dai precedenti commi,           
il  titolare della  licenza individuale  per il  servizio radiomobile           
pubblico DCS  1800 ha facolta'  di adire l'Autorita' per  le garanzie           
nelle comunicazioni per chiedere, un ordine di ottemperanza, previsto           
dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.                      
7. Il termine di cui al  comma 5 puo' essere sospeso dall'Autorita'           
di cui  alla legge 31  luglio 1997, n.  249, su istanza  del titolare           
della licenza  individuale per  il servizio radiomobile  pubblico DCS           
1800, qualora l'avvio  del servizio medesimo sia  impedito o comunque           
ostacolato dalla  mancata osservanza, da parte  dei concessionari del           
servizio  radiomobile  pubblico  GSM,  delle  condizioni  di  cui  al           
presente articolo.                                                              
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                     Licitazione per ulteriori gestori                             
                del servizio radiomobile pubblico DCS 1800                         
                                                                                   
1. Le  frequenze della banda  1800 MHz e  900 MHz, ivi  comprese le           
frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio di comunicazione           
radiomobile  TACS, comunque  resesi  disponibili e  non assegnate  ai           
gestori del  servizio pubblico  radiomobile, con eccezione  di quanto           
previsto all'art. 3,  comma 2, possono essere  assegnate, nel termine           
che e' stabilito dall'Autorita' di cui  alla legge 31 luglio 1997, n.           
249, e  conformemente a  quanto previsto dall'art.  6, comma  15, del           
decreto del  Presidente della Repubblica  19 settembre 1997,  n. 318,           
mediante licitazione aperta a soggetti che non siano gia' titolari di           
concessione  o  di  licenza  per  il  servizio  radiomobile  pubblico           
nazionale. A  carico di detti  soggetti aggiudicatari sono  posti gli           
oneri  relativi   alla  liberazione   delle  frequenze   agli  stessi           
assegnate,  che  a tal  fine  il  Ministero della  difesa  computera'           
distintamente,  secondo  quanto  previsto   dal  regolamento  per  la           
copertura di detti oneri, approvato con decreto ministeriale 25 marzo           
1998.                                                                           
2. Agli eventuali nuovi gestori, aggiudicatari della licitazione di           
cui  al comma  1, qualora  venga esperita  la licitazione  di cui  al           
presente  articolo,  sono  assicurate condizioni  analoghe  a  quelle           
previste per l'aggiudicatario della gara  di cui all'art. 1, comma 1,           
tenuto conto  dell'evoluzione del  mercato, della tecnologia  e della           
normativa.                                                                      
3. Entro il termine del 1 luglio 1999 l'Autorita' di cui alla legge           
31 luglio 1997, n. 249,  verifica la sussistenza delle condizioni per           
l'espletamento della licitazione di cui al comma 1.                             
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                  Roaming                                          
                                                                                   
1.  Il   titolare  della   licenza  individuale  per   il  servizio           
radiomobile pubblico DCS  1800 ha diritto al  roaming nazionale sulle           
reti GSM  dei concessionari  del servizio radiomobile  pubblico, alle           
condizioni indicate al comma 3, nel rispetto dei seguenti termini:              
a)  fino a  diciotto mesi,  e  comunque non  oltre la  data del  31           
dicembre 2001, dalla messa a disposizione, nelle corrispondenti aree,           
delle frequenze richieste per l'espletamento del servizio;                      
b) decorsi tre mesi dalla  scadenza indicata nel piano di copertura           
incluso nell'offerta di  gara e comunicato all'Autorita'  di cui alla           
legge  31 luglio  1997, n.  249,  nelle aree  per le  quali e'  stata           
prevista  la fornitura  diretta del  servizio da  parte del  titolare           
della licenza.                                                                  
2.  Il diritto  di  cui al  primo comma  riguarda  tutti i  servizi           
offerti  dal  titolare  della  licenza individuale  per  il  servizio           
radiomobile   pubblico   DCS   1800,  purche'   offerti   anche   dai           
concessionari  del servizio  radiomobile pubblico  GSM, ivi  compresi           
quelli relativi a modalita' di pagamento e a valore aggiunto.                   
3. Ciascun concessionario del  servizio radiomobile pubblico GSM ha           
l'obbligo di  offrire il  servizio di  roaming nazionale  al titolare           
della licenza  individuale per  il servizio radiomobile  pubblico DCS           
1800  in  base  alle  condizioni  dallo  stesso  concessionario  rese           
pubbliche ai sensi dell'art. 4, che devono prevedere, in particolare,           
prezzi  orientati ai  costi, fermo  restando quanto  previsto per  il           
termine di validita' delle condizioni all'art. 4, comma 4.                      
4. Le  condizioni di roaming  prevedono in ogni caso  l'obbligo dei           
gestori  delle  reti  mobili  di   garantire  ogni  forma  di  tutela           
dell'utenza  conformemente alle  vigenti  disposizioni comunitarie  e           
nazionali.                                                                      
5. Qualora  il titolare della  licenza individuale per  il servizio           
radiomobile  pubblico   DCS  1800   contesti  la   conformita'  delle           
condizioni del roaming nazionale a  quanto previsto dall'art. 4 e dal           
presente  articolo, il  roaming e'  comunque fornito  alle condizioni           
rese pubbliche dal concessionario del servizio pubblico GSM, salva la           
facolta' per il predetto titolare  della licenza individuale di adire           
l'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.                           
6. In  caso di  contestazione da parte  del titolare  della licenza           
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS delle condizioni           
economiche  e  tecniche praticate  per  il  roaming nazionale  da  un           
concessionario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo           
ha l'onere di provare all'Autorita' di  cui alla legge 31 luglio 1997           
n.  249, che  i prezzi  richiesti sono  orientati ai  costi e  che le           
condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive.                       
7. Ai  fini della  decisione dell'Autorita', di  cui alla  legge 31           
luglio 1997,  n. 249, anche ai  sensi e per gli  effetti dell'art. 1,           
commi  29,  30  e  31,  della   legge  31  luglio  1997,  n.  249,  i           
concessionari del  servizio radiomobile  pubblico GSM  sono obbligati           
alla trasmissione alla stessa dei  dati tecnicoeconomici sui quali si           
basano le  condizioni del  roaming nazionale,  nonche' di  ogni altra           
informazione richiesta.                                                         
8. Nei  casi di contestazione previsti  ai commi 5 e  6, qualora la           
decisione  dell'Autorita'  disponga   modificazioni  alle  condizioni           
tecniche  ed economiche  predisposte dai  concessionari del  servizio           
radiomobile pubblico  GSM, il titolare della  licenza individuale per           
il   servizio  radiomobile   pubblico  DCS   1800  ha   diritto  alla           
restituzione  delle eventuali  somme  non dovute  gia' percepite  dal           
concessionario, maggiorate dell'interesse  legale relativo al periodo           
intercorrente   fra  la   data  della   percezione  e   quella  della           
restituzione.                                                                   
9.  A partire  dalla  data del  1 gennaio  2002,  ovvero decorsi  i           
termini di cui al comma 1,  il titolare della licenza individuale per           
il servizio radiomobile  pubblico DCS 1800 puo'  stipulare accordi di           
roaming nazionale  nelle aree  non servite  sulla base  di condizioni           
eque,   ragionevoli  e   non  discrriminatorie,   conformemente  alle           
procedure  previste  dall'art. 4  del  decreto  del Presidente  della           
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.                                           
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                             Interconnessione                                      
                                                                                   
1. Gli  accordi di interconnessione  tra il titolare  della licenza           
individuale  per il  servizio radiomobile  pubblico DCS  e i  gestori           
delle  reti   pubbliche  di   telecomunicazioni  sono   stipulati  in           
conformita' dell'art.  4 del decreto del  Presidente della Repubblica           
19 settembre 1997, n. 318, e dell'allegato D al medesimo, nonche' dei           
relativi  decreti di  attuazione,  e devono  in  ogni caso  contenere           
clausole conformi a  quanto previsto dal comma 4  del precedente art.           
6.                                                                              
2.  Nel caso  in  cui  gli accordi  di  interconnessione non  siano           
sottoscritti entro quarantacinque giorni dalla richiesta del titolare           
della licenza  individuale per  il servizio radiomobile  pubblico DCS           
1800,  si  provvede, nei  confronti  dei  concessionari del  servizio           
radiomobile pubblico GSM, secondo le procedure  di cui ai commi 5, 6,           
7  e  8 dell'art.  6  e,  nei confronti  dei  gestori  di altre  reti           
pubbliche  di  telecomunicazioni  in conformita'  a  quanto  previsto           
dall'art. 4 del decreto del  Presidente della Repubblica 19 settembre           
1997, n. 318.                                                                   
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                      Condivisione di impianti e siti                              
                                                                                   
1. Anche  al fine di  tutelare la  salute pubblica con  riguardo ai           
campi elettromagnetici e di ridurre l'impatto ambientale, il titolare           
della licenza  individuale per  il servizio radiomobile  pubblico DCS           
1800, ha,  nei confronti  dei concessionari del  servizio radiomobile           
pubblico GSM, il diritto di  ottenere, nonche' l'obligo di concedere,           
ove  tecnicamente  possibile,  la  condivisione di  impianti  e  siti           
utilizzati per il servizio  radiomobile pubblico. I prezzi, orientati           
ai costi, tengono conto, proporzionalmente, anche di quelli necessari           
per   la   ricerca  e   l'individuazione   dei   siti,  nonche'   per           
l'acquisizione  della  disponibilita'  dei   siti  stessi  e  per  le           
contrattazioni con i titolari dei medesimi.                                     
2. Nel  caso in cui  gli accordi di  condivisione di impianti  o di           
siti non siano conclusi entro  45 giorni dalla richiesta del titolare           
della licenza  individuale per il servizio  radiomobile pubblico DCS,           
la  definizione  delle  condizioni  di  cui al  comma  1  e'  rimessa           
all'Autorita' in  base alle  procedure di cui  ai commi 5,  6, 7  e 8           
dell'art. 6.                                                                    
3. Rimangono in ogni caso ferme,  nei confronti dei gestori di reti           
pubbliche di  telecomunicazioni, le  disposizioni di cui  all'art. 13           
del decreto  del Presidente  della Repubblica  19 settembre  1997, n.           
318.                                                                            
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                                Contributi                                         
                                                                                   
1. Oltre a  quanto previsto dal regolamento per  la copertura degli           
oneri  derivanti  al  Ministero  della   difesa  di  cui  al  decreto           
ministeriale  25  marzo   1998,  in  via  provvisoria   e  fino  alle           
determinazioni di cui all'art. 6, comma 21 del decreto del Presidente           
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il titolare della licenza           
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 e' tenuto a           
corrispondere  per l'utilizzo  delle  frequenze attribuitegli,  nella           
fase di  avvio e  comunque per  i primi tre  anni dal  rilascio della           
licenza, un contributo non superiore al 3,5 % (tre virgola cinque per           
cento)  annuo   dei  ricavi  annui  lordi   dallo  stesso  conseguiti           
nell'esercizio  del  servizio radiomobile,  secondo  i  criteri e  le           
finalita' gia' previsti nelle attuali convenzioni GSM.                          
2. Qualora la misura dei  contributi determinati ai sensi dell'art.           
6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre           
1997, n.  318, risulti superiore  a quanto dovuto dal  titolare della           
licenza individuale per il servizio  radiomobile pubblico DCS 1800 ai           
sensi del  precedente comma, questi  ha il  diritto, per i  primi tre           
anni dal rilascio della licenza, di corrispondere la minor somma.               
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                           Separazione contabile                                   
                                                                                   
1.  Il   titolare  della   licenza  individuale  per   il  servizio           
radiomobile pubblico DCS  1800, nonche' i soggetti  che esercitano su           
di esso una  posizione di controllo ai sensi dell'art.  7 della legge           
10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o           
esclusivi in settori diversi  da quello delle telecomunicazioni, sono           
tenuti  al  rispetto dei  criteri  di  separazione contabile  di  cui           
all'art. 9, comma  2, del decreto del Presidente  della Repubblica 19           
settembre 1997, n. 318.                                                         
2.  Il   titolare  della   licenza  individuale  per   il  servizio           
radiomobile pubblico DCS 1800 e' tenuto a specificare, in allegato al           
bilancio  dell'esercizio   1998,  tutti  gli  apporti   e  contributi           
effettuati  in suo  favore, sotto  qualsiasi forma,  anche prima  del           
rilascio  della licenza,  da parte  di soggetti  titolari di  diritti           
speciali   o   esclusivi  in   settori   diversi   da  quello   delle           
telecomunicazioni.                                                              
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
                               Altre misure                                        
                                                                                   
1.  I  gestori dei  servizi  radiomobili  pubblici sono  tenuti,  a           
richiesta  dell'utente  anche   attraverso  altrogestore,  a  fornire           
gratuitamente, per un periodo non  inferiore a 30 giorni, un servizio           
di  avviso  automatico  relativi  al nuovo  numero  utilizzato  dagli           
utenti,  anche in  caso di  interruzione di  rapporto contrattuale  e           
passaggio ad altro gestore.                                                     
2.  Entro  il l  luglio  1999  i  gestori dei  servizi  radiomobili           
pubblici sono tenuti a consentire agli utenti dei servizi radiomobili           
la portabilita' del numero.                                                     
3. La licenza ovvero la concessione per lo svolgimento del servizio           
radiomobile pubblico TACS, GSM o DCS 1800, non costituisce titolo per           
lo  svolgimento del  servizio  su tecnologia  UMTS (Universal  Mobile           
Telecomunications Service).                                                     
I gestori  del servizio radiomobile pubblico  possono utilizzare lo           
standard DECT per applicazioni  mobili, cosi' come previsto dall'art.           
4, comma 4, del decreto ministeriale 23 novembre 1997.                          
Roma, 4 aprile 1998                                                          

                                                 Il Presidente                 
                                          del Consiglio dei Ministri           
                                                     Prodi                     

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998                               
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 215