Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROVVEDIMENTO 4 aprile 1998.
Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel
mercato delle comunicazioni mobili e personali.
IL COMITATO DEI MINISTRI
(previsto dalla normativa di recepimento
della direttiva 96/2/CE
sulle comunicazioni mobili e personali)
Visto il decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle
comunicazioni mobili e personali;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 1
maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
luglio 1997, n. 189, che prevede l'adozione da parte di un apposito
comitato di Ministri di misure tali da garantire condizioni di
effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e
personali, da parte di tutti gli operatori, in tempi coerenti con la
realizzazione di tali condizioni;
Vista la legge del 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'11 settembre 1997, con il quale e' stato costituito il citato
comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e composto dai Ministri per la funzione pubblica, delle
comunicazioni, della difesa, del tesoro, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, con il quale viene definito il
procedimento di predisposizione delle misure a tutela della
concorrenza, per la modifica del piano nazionale di ripartizione
delle frequenze, del bando di gara e del disciplinare di gara;
Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre
1997;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998,
recante modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il regolamento per la copertura degli oneri derivanti al
Ministero della difesa approvato con decreto del Ministro delle
comunicazioni in data 25 marzo 1998;
Vista la determinazione del Ministro delle comunicazioni nella
funzione di Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 1
aprile 1998, con la quale si fissa ad una unita' il numero di licenze
immediatamente rilasciabili mediante gara per l'espletamento del
servizio radiomobile pubblico DCS 1800;
Visto lo schema delle misure predisposto dai valutatori;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che si
e' espressa in data 26 marzo 1998, con il parere n. 16052;
Sentite la Direzione generale IV per la concorrenza e la Direzione
generale XIII per le telecomunicazioni della Commissione della Unione
europea con comunicazione del 25 marzo 1998;
Ritenuta l'opportunita', pur nella sussistenza, allo stato, di
disponibilita' di frequenze per un solo nuovo gestore, constatata
dalla menzionata determinazione del Ministro delle comunicazioni, di
prevedere fin d'ora tempi determinati per la verifica delle ulteriori
frequenze che si renderanno dsponibili ai fini di una ulteriore
licitazione futura e che la competenza a tale verifica e' riservata
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che vi procedera'
entro il 1 luglio 1999;
Ritenuto, per quanto attiene alle modalita' di contribuzione per
l'assegnazione delle frequenze, che il canone di concessione
attualmente previsto a carico dei due concessionari del servizio
radiomobile gia' operanti, come canone di concessione, e' attualmente
fissato nella misura non superiore al 3,5 per cento annuo dei ricavi
(convenzioni stipulate tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, la Telecom S.p.a. e la Omnitel Italia S.p.a.) e
che quindi il cambiamento del metodo di contribuzione non puo'
avvenire con riferimento al solo terzo gestore, bensi' in un ambito
generale ad opera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
tanto piu' che una differente contribuzione, rapportata per il solo
nuovo gestore alle frequenze assegnate, finirebbe col penalizzare
l'ingresso del nuovo competitore;
Ritenuto, inoltre, che l'Autorita' per la tutela della concorrenza
e del mercato sostanzialmente sollecita "una rapida e piena
attuazione" dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997 e del relativo potere di regolamentazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di imporre
contributi finalizzati ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse;
Ritenuto, altresi', che debba essere comunque considerato come
ulteriore contribuzione l'indennizzo previsto dal citato regolamento
per la copertura degli oneri del Ministero della difesa, rapportato,
tra l'altro, all'ampiezza della banda di frequenze assegnate;
Ritenuto che, quanto alla possibilita' di introdurre un "entry
fee", in aggiunta al contributo annuo parametrato sui ricavi lordi,
non puo' non segnalarsi che il pagamento di un "entry fee" da parte
del secondo gestore GSM ha dato luogo a procedure di infrazione
comunitaria, procedura superata con la previsione di misure
compensative, sicche' non risulterebbe corretta l'introduzione di una
analoga misura con riferimento al terzo gestore;
Ritenuto, quindi, sempre con riferimento all'"entry fee" che, anche
sotto questo profilo, non puo' non considerarsi che al terzo gestore
viene imposto il pagamento dell'indennizzo degli oneri del Ministero
della difesa con riferimento anche all'ampiezza della banda di
frequenze assegnategli, mentre un tale onere non e' stato addossato
ai concessionari gia' esistenti, relativamente alle frequenze
utilizzate per il servizio GSM, ma verra' loro richiesto solo con
riguardo alle frequenze che si renderanno disponibili in futuro;
Ritenuto, quanto alle misure asimmetriche, apprezzate sia
dall'Autorita' garante della concorrenza, e del mercato sia dalle
Direzioni generali IV e XIII della Commissione europea, che dette
misure sono tutte strettamente conseguenti al vigente ordinamento,
essendo, in particolare, previsto il roaming nazionale dalla legge 27
febbraio 1998, n. 29, ed il principio della condivisione dei siti
dalla legge 31 luglio 1997 n. 249, nonche' dalle stesse convenzioni
stipulate con i due gestori gia' operanti;
Ritenuto che, quanto al vantaggio di sei mesi nell'avvio del
servizio del terzo gestore, non puo' aderirsi al suggerimento
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di far
decorrere detto beneficio dalla data di avvio della
commercializzazione del servizio stesso, posto che la legge 27
febbraio 1998, n. 29, fa riferimento al rilascio della licenza;
Ritenuto, infine, che debba essere accolto l'invito dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato a provvedere in tempi celeri
l'obbligo dei gestori di consentire agli utenti la conservazione del
numero telefonico, pur nel passaggio da un gestore all'altro;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri del 1 aprile 1998;
Approva
le seguenti misure atte a garantire condizioni di effettiva
concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali, di
cui alle premesse:
Art. 1.
Licenze per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800
1. La licitazione per il rilascio di licenza individuale per
l'espletamento del servizio radiomobile pubblico di comunicazione
numerico DCS 1800, di cui al decreto-legge 1 maggio 1997, n 115,
cosi' come convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, nonche' al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1997, e'
limitata al rilascio di una sola licenza individuale.
2. E' comunque riservata la facolta', ai sensi del successivo art.
5 nonche' dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, di rilasciare ulteriori licenze individuali
per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800.
Art. 2.
Assegnazione di frequenze all'aggiudicatario della licitazione
per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800
1. All'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile
pubblico DCS 1800, di cui all'art. 1, comma 1, sono assegnate
frequenze fino ad un massimo di 15 MHz nella banda 1800 MHz,
utilizzabili sul territorio nazionale in conformita' e nei tempi di
cui alle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle
frequenze, approvato con decreto ministeriale 26 marzo 1998, e al
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della
difesa approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.
L'assegnazione delle predette frequenze avviene come segue: a)
quanto a 10 MHz, al momento del rilascio della licenza nelle aree
geografiche previste dalle citate modifiche al piano nazionale di
ripartizione delle frequenze; b) quanto a ulteriori 5 MHz, possono
essere assegnate secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 2, e a
partire dal 1 genaio 2002, salvo l'anticipata disponibilita' in
conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto
ministeriale 25 marzo 1998.
2. L'aggiudicatario della licitazione per il servizio radiomobile
pubblico DCS 1800, di cui all'art. 1, comma 1, puo' ottenere, su
richiesta, l'assegnazione di frequenze fino a 4,8 MHz, nella banda
900 MHz da utilizzare in tecnica GSM.
3. All'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1,
e' comunque assicurata la possibilita' di ottenere l'assegnazione su
tutto il territorio nazionale di almeno 14,8 MHz complessivi nelle
bande di frequenze 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1 gennaio 2002.
4. Le frequenze sulla banda 900 MHz di cui al comma 2 sono
assegnate al momento del rilascio della licenza, su tutto il
territorio nazionale con esclusione delle citta' di Milano, Roma,
Napoli, Torino, Palermo, Padova, Genova, Bologna, Firenze e Bari,
nonche' di altre sei citta', che saranno indicate nel disciplinare
della licitazione di cui all'art. 1, comma 1.
5. In ogni caso le frequenze di cui al comma 1 e 2 sono assegnate
nei limiti di quanto richiesto dall'aggiudicatario della licitazione
di cui all'art. 1, comma 1, per l'assolvimeuto degli impegni assunti
nel business plan presentato e recepiti nella licenza individuale.
6. L'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1 comma 1,
nel caso in cui richieda l'assegnazione di frequenze comprese nella
banda 900 MHz di cui al comma 2, e' tenuto ad assicurare direttamente
entro trenta mesi dalla data di tale assegnazione, un grado di
copertura di almeno il 40% del territorio nazionale, attraverso
l'utilizzo di entrambe le bande di frequenze.
7. L'aggiudicatario della licitazione di cui all'art. 1, comma 1,
e' tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto dal citato
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della
difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.
Art. 3.
Assegnazione di frequenze ai concessionari del servizio GSM
1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 4, agli attuali
concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM sono assegnate,
in misura paritaria, successivamente al rilascio della licenza
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 al soggetto
individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, frequenze complessive fino
ad un massimo di 10 MHz, comprensivi delle bande di riguardo, nella
banda 1800 MHz. Le frequenze assegnate sono utilizzabili sul
territorio nazionale secondo le modalita' ed i tempi previsti dalle
modifiche al piano di ripartizione delle frequenze, di cui al citato
decreto ministeriale 26 marzo 1998, nonche' di cui al citato
regolamento approvato con decreto ministeriale 25 marzo 1998.
2. Ulteriori frequenze nella banda 1800 MHz, fino ad un massimo di
4,8 MHz complessivi possono essere assegnate, su richiesta a valere
sulle frequenze che, in base alle modifiche al piano nazionale di
ripartizione delle frequenze approvate con decreto ministeriale 26
marzo 1998, saranno disponibili a partire dal 1 gennaio 2002, ai
concessionari del servizio radiomobile GSM, tenendo conto, dei
seguenti criteri:
a) promozione della concorrenza;
b) uso ottimale delle frequenze;
c) tasso di crescita territoriale e di utenza previsto per i
singoli servizi;
d) offerta di servizi innovativi;
e) vantaggi qualitativi, contrattuali e tariffari per l'utenza;
f) liberazione, da parte degli stessi concessionari, di frequenze
sulla banda 900 MHz.
3. Agli attuali concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM
e' comunque assicurata la possibilita' di ottenere l'assegnazione su
tutto il territorio nazionale di almeno 14,8 MHz complessivi nelle
bande 900 MHz e 1800 MHz a partire dal 1 gennaio 2002; ivi comprese
le frequenze di cui gia' dispongono.
4. Ciascun assegnatario delle frequenze di cui ai commi precedenti
e' tenuto a corrispondere l'indennizzo previsto dal citato
regolamento per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della
difesa, tenuto conto delle frequenze assegnate.
Art. 4.
Condizioni e termini per l'inizio del servizio commerciale
DCS 1800 da parte dei concessionari del servizo GSM
1. L'avvio commerciale del servizio radiomobile pubblico DCS 1800
da parte di ciascun concessionario del servizio radiomobile di
comunicazione GSM puo' avvenire, nel rispetto dei termini di cui al
comma 5, solo dopo che il concessionario medesimo abbia reso
pubbliche, con le modalita' di cui al comma 4, le specifiche
condizioni che regolano i rapporti con l'aggiudicatario della
licitazione per il servizio radiomobile DCS 1800 di cui all'art. 1,
comma 1. Il regime di offerta al pubblico del servizio DCS 1800 deve
essere comunicato all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, secondo i criteri e le finalita' gia' previsti nelle attuali
convenzioni GSM.
2. Le condizioni di cui al comma 1, devono essere ispirate ai
principi di non dicriminazione e di trasparenza, sono finalizzate a
consentire l'immediata operativita' del servizio da parte del
titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile
pubblico DCS 1800 e devono, in ogni caso, riguardare:
a) il roaming nazionale, in conformita' a quanto previsto dall'art.
6;
b) l'interconnessione, in conformita' a quanto previsto dall'art.
7;
c) la condivisione di impianti e siti in conformita' a quanto
previsto dall'art. 8;
d) le altre condizioni di cui all'art. 11;
e) le modalita' di coordinamento relative alla utilizzazione di
bande di frequenze sovrapposte in aree geografiche contigue.
3. In ogni caso le condizioni di cui al comma 1 non possono
contenere condizioni tecniche piu' restrittive rispetto agli accordi
in materia di roaming, interconnessione e condivisione di impianti e
siti applicate fra gli attuali concessionari del servizio radiomobile
pubblico GSM e rispetto ad analoghe condizioni fissate dal MoU GSM.
4. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere rese pubbliche e
comunicate dai concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM
all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, non prima del
25 maggio 1998, e comunque, non oltre il 31 maggio 1998, o nella
diversa data stabilita dall'Autorita'. Successivamente a tale termine
detti concessionari devono consentire, ai soggetti ammessi a
partecipare alla gara di cui all'art. 1, comma 1, di effettuare, per
un periodo non inferiore a trenta giorni, sperimentazioni, verifiche
di campo e prove tecniche concordate tra le parti. Le condizioni di
cui al comma 1 hanno validita' fino al 31 dicembre 2001, e prevedono
clausole di aggiornamento in relazione all'evoluzione tecnica e del
mercato, ai sensi del comma 6, lettera a), dell'art. 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
5. L'avvio commerciale del servizio radiomobile DCS 1800 da parte
dei concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM puo' avvenire
non prima di sei mesi dal rilascio della licenza individuale per il
servizio radiomobile pubblico di cui all'art. 1, comma 1.
6. Qualora uno o entrambi concessionari del servizio radiomobile
pubblico GSM non ottemperino a quanto previsto dai precedenti commi,
il titolare della licenza individuale per il servizio radiomobile
pubblico DCS 1800 ha facolta' di adire l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni per chiedere, un ordine di ottemperanza, previsto
dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
7. Il termine di cui al comma 5 puo' essere sospeso dall'Autorita'
di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, su istanza del titolare
della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS
1800, qualora l'avvio del servizio medesimo sia impedito o comunque
ostacolato dalla mancata osservanza, da parte dei concessionari del
servizio radiomobile pubblico GSM, delle condizioni di cui al
presente articolo.
Art. 5.
Licitazione per ulteriori gestori
del servizio radiomobile pubblico DCS 1800
1. Le frequenze della banda 1800 MHz e 900 MHz, ivi comprese le
frequenze utilizzate per l'espletamento del servizio di comunicazione
radiomobile TACS, comunque resesi disponibili e non assegnate ai
gestori del servizio pubblico radiomobile, con eccezione di quanto
previsto all'art. 3, comma 2, possono essere assegnate, nel termine
che e' stabilito dall'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 15, del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
mediante licitazione aperta a soggetti che non siano gia' titolari di
concessione o di licenza per il servizio radiomobile pubblico
nazionale. A carico di detti soggetti aggiudicatari sono posti gli
oneri relativi alla liberazione delle frequenze agli stessi
assegnate, che a tal fine il Ministero della difesa computera'
distintamente, secondo quanto previsto dal regolamento per la
copertura di detti oneri, approvato con decreto ministeriale 25 marzo
1998.
2. Agli eventuali nuovi gestori, aggiudicatari della licitazione di
cui al comma 1, qualora venga esperita la licitazione di cui al
presente articolo, sono assicurate condizioni analoghe a quelle
previste per l'aggiudicatario della gara di cui all'art. 1, comma 1,
tenuto conto dell'evoluzione del mercato, della tecnologia e della
normativa.
3. Entro il termine del 1 luglio 1999 l'Autorita' di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249, verifica la sussistenza delle condizioni per
l'espletamento della licitazione di cui al comma 1.
Art. 6.
Roaming
1. Il titolare della licenza individuale per il servizio
radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto al roaming nazionale sulle
reti GSM dei concessionari del servizio radiomobile pubblico, alle
condizioni indicate al comma 3, nel rispetto dei seguenti termini:
a) fino a diciotto mesi, e comunque non oltre la data del 31
dicembre 2001, dalla messa a disposizione, nelle corrispondenti aree,
delle frequenze richieste per l'espletamento del servizio;
b) decorsi tre mesi dalla scadenza indicata nel piano di copertura
incluso nell'offerta di gara e comunicato all'Autorita' di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249, nelle aree per le quali e' stata
prevista la fornitura diretta del servizio da parte del titolare
della licenza.
2. Il diritto di cui al primo comma riguarda tutti i servizi
offerti dal titolare della licenza individuale per il servizio
radiomobile pubblico DCS 1800, purche' offerti anche dai
concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM, ivi compresi
quelli relativi a modalita' di pagamento e a valore aggiunto.
3. Ciascun concessionario del servizio radiomobile pubblico GSM ha
l'obbligo di offrire il servizio di roaming nazionale al titolare
della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS
1800 in base alle condizioni dallo stesso concessionario rese
pubbliche ai sensi dell'art. 4, che devono prevedere, in particolare,
prezzi orientati ai costi, fermo restando quanto previsto per il
termine di validita' delle condizioni all'art. 4, comma 4.
4. Le condizioni di roaming prevedono in ogni caso l'obbligo dei
gestori delle reti mobili di garantire ogni forma di tutela
dell'utenza conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e
nazionali.
5. Qualora il titolare della licenza individuale per il servizio
radiomobile pubblico DCS 1800 contesti la conformita' delle
condizioni del roaming nazionale a quanto previsto dall'art. 4 e dal
presente articolo, il roaming e' comunque fornito alle condizioni
rese pubbliche dal concessionario del servizio pubblico GSM, salva la
facolta' per il predetto titolare della licenza individuale di adire
l'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.
6. In caso di contestazione da parte del titolare della licenza
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS delle condizioni
economiche e tecniche praticate per il roaming nazionale da un
concessionario per il servizio radiomobile pubblico GSM, quest'ultimo
ha l'onere di provare all'Autorita' di cui alla legge 31 luglio 1997
n. 249, che i prezzi richiesti sono orientati ai costi e che le
condizioni tecniche non sono immotivatamente restrittive.
7. Ai fini della decisione dell'Autorita', di cui alla legge 31
luglio 1997, n. 249, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,
commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i
concessionari del servizio radiomobile pubblico GSM sono obbligati
alla trasmissione alla stessa dei dati tecnicoeconomici sui quali si
basano le condizioni del roaming nazionale, nonche' di ogni altra
informazione richiesta.
8. Nei casi di contestazione previsti ai commi 5 e 6, qualora la
decisione dell'Autorita' disponga modificazioni alle condizioni
tecniche ed economiche predisposte dai concessionari del servizio
radiomobile pubblico GSM, il titolare della licenza individuale per
il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ha diritto alla
restituzione delle eventuali somme non dovute gia' percepite dal
concessionario, maggiorate dell'interesse legale relativo al periodo
intercorrente fra la data della percezione e quella della
restituzione.
9. A partire dalla data del 1 gennaio 2002, ovvero decorsi i
termini di cui al comma 1, il titolare della licenza individuale per
il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 puo' stipulare accordi di
roaming nazionale nelle aree non servite sulla base di condizioni
eque, ragionevoli e non discrriminatorie, conformemente alle
procedure previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 7.
Interconnessione
1. Gli accordi di interconnessione tra il titolare della licenza
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS e i gestori
delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono stipulati in
conformita' dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318, e dell'allegato D al medesimo, nonche' dei
relativi decreti di attuazione, e devono in ogni caso contenere
clausole conformi a quanto previsto dal comma 4 del precedente art.
6.
2. Nel caso in cui gli accordi di interconnessione non siano
sottoscritti entro quarantacinque giorni dalla richiesta del titolare
della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS
1800, si provvede, nei confronti dei concessionari del servizio
radiomobile pubblico GSM, secondo le procedure di cui ai commi 5, 6,
7 e 8 dell'art. 6 e, nei confronti dei gestori di altre reti
pubbliche di telecomunicazioni in conformita' a quanto previsto
dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318.
Art. 8.
Condivisione di impianti e siti
1. Anche al fine di tutelare la salute pubblica con riguardo ai
campi elettromagnetici e di ridurre l'impatto ambientale, il titolare
della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS
1800, ha, nei confronti dei concessionari del servizio radiomobile
pubblico GSM, il diritto di ottenere, nonche' l'obligo di concedere,
ove tecnicamente possibile, la condivisione di impianti e siti
utilizzati per il servizio radiomobile pubblico. I prezzi, orientati
ai costi, tengono conto, proporzionalmente, anche di quelli necessari
per la ricerca e l'individuazione dei siti, nonche' per
l'acquisizione della disponibilita' dei siti stessi e per le
contrattazioni con i titolari dei medesimi.
2. Nel caso in cui gli accordi di condivisione di impianti o di
siti non siano conclusi entro 45 giorni dalla richiesta del titolare
della licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS,
la definizione delle condizioni di cui al comma 1 e' rimessa
all'Autorita' in base alle procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8
dell'art. 6.
3. Rimangono in ogni caso ferme, nei confronti dei gestori di reti
pubbliche di telecomunicazioni, le disposizioni di cui all'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318.
Art. 9.
Contributi
1. Oltre a quanto previsto dal regolamento per la copertura degli
oneri derivanti al Ministero della difesa di cui al decreto
ministeriale 25 marzo 1998, in via provvisoria e fino alle
determinazioni di cui all'art. 6, comma 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il titolare della licenza
individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 e' tenuto a
corrispondere per l'utilizzo delle frequenze attribuitegli, nella
fase di avvio e comunque per i primi tre anni dal rilascio della
licenza, un contributo non superiore al 3,5 % (tre virgola cinque per
cento) annuo dei ricavi annui lordi dallo stesso conseguiti
nell'esercizio del servizio radiomobile, secondo i criteri e le
finalita' gia' previsti nelle attuali convenzioni GSM.
2. Qualora la misura dei contributi determinati ai sensi dell'art.
6, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, risulti superiore a quanto dovuto dal titolare della
licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico DCS 1800 ai
sensi del precedente comma, questi ha il diritto, per i primi tre
anni dal rilascio della licenza, di corrispondere la minor somma.
Art. 10.
Separazione contabile
1. Il titolare della licenza individuale per il servizio
radiomobile pubblico DCS 1800, nonche' i soggetti che esercitano su
di esso una posizione di controllo ai sensi dell'art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, qualora siano titolari di diritti speciali o
esclusivi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni, sono
tenuti al rispetto dei criteri di separazione contabile di cui
all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
2. Il titolare della licenza individuale per il servizio
radiomobile pubblico DCS 1800 e' tenuto a specificare, in allegato al
bilancio dell'esercizio 1998, tutti gli apporti e contributi
effettuati in suo favore, sotto qualsiasi forma, anche prima del
rilascio della licenza, da parte di soggetti titolari di diritti
speciali o esclusivi in settori diversi da quello delle
telecomunicazioni.
Art. 11.
Altre misure
1. I gestori dei servizi radiomobili pubblici sono tenuti, a
richiesta dell'utente anche attraverso altrogestore, a fornire
gratuitamente, per un periodo non inferiore a 30 giorni, un servizio
di avviso automatico relativi al nuovo numero utilizzato dagli
utenti, anche in caso di interruzione di rapporto contrattuale e
passaggio ad altro gestore.
2. Entro il l luglio 1999 i gestori dei servizi radiomobili
pubblici sono tenuti a consentire agli utenti dei servizi radiomobili
la portabilita' del numero.
3. La licenza ovvero la concessione per lo svolgimento del servizio
radiomobile pubblico TACS, GSM o DCS 1800, non costituisce titolo per
lo svolgimento del servizio su tecnologia UMTS (Universal Mobile
Telecomunications Service).
I gestori del servizio radiomobile pubblico possono utilizzare lo
standard DECT per applicazioni mobili, cosi' come previsto dall'art.
4, comma 4, del decreto ministeriale 23 novembre 1997.
Roma, 4 aprile 1998
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 215