Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998
PROVVEDIMENTO 21 aprile 1998.
Variazione della remunerazione della riserva obbligatoria.
IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che
attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di
regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante
versamento di contante presso la Banca stessa e di determinare, con
provvedimento di carattere generale, la remunerazione da
corrispondere sulle somme depositate;
Visto il proprio provvedimento 27 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997 ed emanato in attuazione
dell'art. 10 sopra richiamato;
Dispone:
Art. 1.
Remunerazione
La misura della remunerazione della riserva obbligatoria, di cui
all'art. 1 del provvedimento 27 giugno 1997 richiamato nel preambolo,
e' variata dal 4,50 per cento al 4,00 per cento annuo.
Art. 2.
Decorrenza e pubblicazione
Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal periodo di
mantenimento 15 maggio 1998-14 giugno 1998 e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 1998
Il Governatore: Fazio