Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998

 

 

PROVVEDIMENTO 21 aprile 1998.                                                   
Variazione della remunerazione della riserva obbligatoria.                      
                                                                                   
                              IL GOVERNATORE                                       
                           DELLA BANCA D'ITALIA                                    
                                                                                   
Visto  l'art.  10  della  legge  26  novembre  1993,  n.  483,  che           
attribuisce  alla Banca  d'Italia il  potere di  disporre, a  fini di           
regolazione  monetaria,  la  costituzione  di  una  riserva  mediante           
versamento di contante  presso la Banca stessa e  di determinare, con           
provvedimento   di   carattere    generale,   la   remunerazione   da           
corrispondere sulle somme depositate;                                           
Visto  il proprio  provvedimento 27  giugno 1997,  pubblicato nella           
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997 ed emanato in attuazione           
dell'art. 10 sopra richiamato;                                                  
                                                                                   
                                 Dispone:                                          
                                  Art. 1.                                          
                               Remunerazione                                       
                                                                                   
La misura  della remunerazione  della riserva obbligatoria,  di cui           
all'art. 1 del provvedimento 27 giugno 1997 richiamato nel preambolo,           
e' variata dal 4,50 per cento al 4,00 per cento annuo.                          
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                         Decorrenza e pubblicazione                                
                                                                                   
Il presente provvedimento entra in  vigore a partire dal periodo di           
mantenimento 15 maggio  1998-14 giugno 1998 e  sara' pubblicato nella           
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                                   
Roma, 21 aprile 1998                                                         
                                            Il Governatore: Fazio