Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 97/E.
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale
sulle attivita' produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche.
Alle direzioni regionali delle
entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Agli uffici dell'mposta sul valore
aggiunto
Ai centri di servizio delle imposte
dirette ed indirette
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
Alla Direzione generale degli
affari generali e del personale
Al segretariato generale
Alle regioni
Alle province
Ai comuni
Ai Ministeri
Alle ragionerie centrali dei
Ministeri
Alla Ragioneria generale dello
Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Al Senato della Repubblica
Alla Camera dei deputati
Al servizio centrale degli
ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia
di finanza
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
1. Premessa.
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, introduce
modifiche strutturali del sistema tributario vigente, realizzando un
significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni e
agli enti locali, funzionale alla trasformazione in senso federale
dello Stato.
Il predetto decreto legislativo ha inoltre disposto l'abolizione
dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione
della partita IVA nonche' dei contributi per il Servizio sanitario
nazionale e di altri contributi.
Presupposto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
l'esercizio abituale nel territorio delle regioni di una attivita'
diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi. La ripartizione della base imponibile, nei
casi in cui il contribuente operi in piu' regioni, deve essere
effettuata in relazione alla distribuzione tra le diverse regioni
dell'ammontare delle retribuzioni riferibile a ciascuna di esse.
2. Ambito soggettivo.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
n. 446 del 1997, sono sggetti passivi dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di
cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ivi compresi quelli indicati nel
successivo art. 88.
In particolare, si tratta:
degli enti pubblici e privati, diversi dalle societa', residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali (art. 87, comma 1,
lettera c), del TUIR);
degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli
ad ordiramento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica,
dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli
enti gestori di demani collettivi, delle comunita' montane, delle
province e delle regioni (art. 88, comma 1, del TUIR). Relativamente
ai consorzi tra enti locali si osserva che rientrano tra i soggetti
di cui all'art. 88, comma 1, del TUIR esclusivamente i consorzi
costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi
rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione),
mentre ne sono esclusi quelli aventi rilevanza economica e
imprenditoriale (c.d. consorziazienda speciale).
Rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, anche
le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, della Corte costituzionale e della Presidenza della
Repubblica nonche' gli organi legislativi delle regioni a statuto
speciale. Si precisa che tra i soggetti pubblici cui si applica
l'IRAP rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato
art. 88, comma 1, del TUIR quali, ad esempio, le amministrazioni
pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Si intendono per tali tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Le amministrazioni pubbliche sopra evidenziate entrano nell'ambito
soggettivo di applicazione dell'IRAP in quanto inquadrabili tra gli
enti pubblici non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera
c), del citato TUIR.
Inoltre, sono da ricomprendere nell'ambito del medesimo art. 87,
comma 1, lettera c), anche i soggetti che svolgono le attivita'
indicate all'art. 88, comma 2, del TUIR.
Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta di cui trattasi
gli Stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel
territorio delle regioni in regime di extraterritorialita', in quanto
l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997
pone come condizione per l'applicazione del tributo l'esercizio di
attivita' produttive nel "territorio delle regioni".
Occorre evidenziare, altresi', che, per la particolarita' del
tributo alcuni soggetti passivi pubblici sono anche beneficiari di
quote di gettito del tributo stesso. In particolare, le regioni sono
al tempo stesso soggetti attivi e passivi del nuovo tributo.
3. Determinazione della base imponibile.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del
1997, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, la base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
determinata in modo analogo a quella prevista per gli enti privati
non commerciali di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del citato
provvedimento.
La determinazione della base imponibile, ai sensi del suddetto art.
10, commi 1 e 2, si applica anche ai soggetti indicati nel precedente
paragrafo, pur se non espressamente menzionati nello stesso art. 10,
comma 3.
3.1. Sistema di determinazione c.d. "retributivo".
Per i soggetti passivi dell'IRAP indicati nel precedente paragrafo
2 la base imponibile dell'imposta e' costituita dall'ammontare delle
somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. In
particolare, per tali soggetti pubblici la base imponibile dell'IRAP
e' determinata, per effetto del rinvio al comma 1 dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, contenuto nel comma 3 dello
stesso art. 10, in un importo pari all'ammontare:
delle retribuzioni al personale dipendente;
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'art. 47 del TUIR;
dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa, di cui
all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
dei compensi per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR.
3.2. Retribuzioni del personale dipendente.
Tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione della
base imponibile, l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446
del 1997, come precedentemente rilevato, assume le retribuzioni al
personale dipendente.
A tale proposito, occorre rilevare che, in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 3, commi 19 e 134, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recanti delega al Governo ad emanare uno o
piu' decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e
semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i
redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei
datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei contribuenti
riguardanti la dichiarazione dei redditi, e' stato emanato il decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, riguardante "Armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro" con il quale,
peraltro, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina
dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Pertanto, per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente si
fa rinvio ai chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale n.
326/E del 23 dicembre 1997 esplicativa delle disposizioni recate dal
citato decreto legislativo n. 314 del 1997.
L'ammontare delle retribuzioni erogate da considerare ai fini della
determinazione della base imponibile dell'IRAP e' quello rilevante ai
fini previdenziali, determinato a norma dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito
dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. In
merito ai singoli elementi che compongono la retribuzione imponibile
previdenziale si rinvia alla circolare INPS - Direzione centrale
contributi, n. 263 del 24 dicembre 1997.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo in commento, nella determinazione della base
imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro nonche' le
eventuali spese relative agli apprendisti e, nei limiti del 70 per
cento, quelle per il personale assunto con contratti di formazione
lavoro.
3.3. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Le tipologie dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
che rientrano nella base imponibile dell'IRAP sono quelle indicate
nell'art. 47 del TUIR.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 2 del citato decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 314, ha modificato il suddetto art. 47 del TUIR,
includendo nel suo ambito talune tipologie reddituali gia'
qualificate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da
disposizioni specifiche non contenute nel predetto testo unico.
Si rinvia, per chiarimenti in ordine alla qualificazione dei
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, alle istruzioni
contenute nella citata circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.
Per quanto concerne invece la determinazione della base imponibile
ai fini dell'IRAP si tiene conto delle somme e dei valori
corrisposti, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente
in materia di deduzione dei contributi e delle spese di cui all'art.
11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo in commento.
3.4. Collaborazioni coordinate e continuative.
Come precedentemente evidenziato, rientrano nella base imponibile
dell'IRAP i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR. In
detta disposizione sono annoverati i redditi derivanti dagli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni o
altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a
collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa.
Relativamente agli "altri rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa", si ricorda che, ai sensi del secondo periodo della
stessa lettera a) dell'art. 49, comma 2, del TUIR, si considerano
tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attivita', non
rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal
contribuente ai sensi del comma 1 del medesimo art. 49, che pur
avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato
soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita.
Al riguardo, si ricorda che i compensi derivanti da collaborazioni
coordinate e continuative le quali comportano lo svolgimento di
attivita' rientranti nell'oggetto proprio della professione (per
esempio, compensi percepiti da dottori commercialisti o ragionieri
per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in societa' o enti)
costituiscono reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1,
del TUIR.
Per converso, il compenso erogato, ad esempio, ad un avvocato o ad
un soggetto dipendente da un ente pubblico per l'esercizio
dell'ufficio di sindaco o di revisore di un ente va considerato
compenso derivante da un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR.
Analogamente, si considerano derivanti da un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al richiamato art.
49, comma 2, lettera a), del TUIR, i compensi conseguiti per
attivita' di amministratore svolta da professionisti quali dottori
commercialisti e ragionieri, in quanto si tratta di attivita' che,
anche se svolte nell'ambito dell'attivita' professionale, non
rientrano nell'oggetto proprio dell'attivita' di dottore
commercialista o ragioniere. Infatti, l'attivita' di amministratore
puo' essere svolta anche da altri professionisti, quali, ad esempio,
medici, architetti, farmacisti, ingegneri, ecc., in quanto per
l'esercizio della stessa non e' necessario attingere esclusivamente
alle conoscenze professionali proprie dei dottori commercialisti o
dei ragionieri.
Ai fini della determinazione della base imponibile, i compensi
delle collaborazioni in esame si assumono con riferimento al momento
in cui sono erogate.
3.5. Redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente.
Ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR, sono
annoverati tra i redditi diversi quelli derivanti da attivita' di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Al riguardo si precisa che non rientrano nella base imponibile
dell'IRAP i redditi menzionati pella predetta disposizione connessi
all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Ai fini della determinazione della base imponibile i redditi in
questione si assumono con riferimento al momento di erogazione.
4. Soggetti pubblici che svolgono anche attivita' commerciali.
L'art. 10, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997 stabilisce che gli organi e le amministrazioni dello Stato,
le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici non
commerciali, se svolgono anche attivita' commerciali, possono optare
per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita'
secondo le disposizioni del comma 2 dello stesso decreto.
4.1. Regime dell'opzione.
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442
(in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997) disciplina le
opzioni e le revoche di regimi di determinazione dell'imposta o di
regimi contabili, stabilendo che dette opzioni e revoche si desumono
dai "comportamenti concludenti del contribuente". Dette regole
trovano applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione
della base imponibile dell'IRAP riguardante le attivita' commerciali
svolte dagli enti pubblici.
Al riguardo, si osserva che il comportamento concludente correlato
all'applicazione della determinazione della base imponibile dell'IRAP
relativa alle attivita' commerciali svolte dall'ente pubblico si
esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dell'IRAP.
Pertanto, se lo stesso soggetto, oltre a svolgere le attivita'
istituzionali esercita anche attivita' commerciali e, con riferimento
a queste ultime, opti per la determinazione della base imponibile
dell'IRAP secondo le regole delle societa' commerciali, si avranno
due basi imponibili con l'applicazione di diverse aliquote, come si
dira' meglio nel prosieguo.
A tale proposito si applica l'art. 10, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997 in commento, secondo cui la base
imponibile relativa alle attivita' commerciali e' determinata ai
sensi delle disposizioni dell'art. 5, comma 2, computando i costi
deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita'
commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette
disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per le altre attivita' "non commerciali" si precisa che, ai sensi
del secondo periodo del comma 2 dell'art. 10 del decreo legislativo
in esame, la base imponibile relativa alle attivita' non commerciali
e' determinata secondo le regole del comma 1 dell'art. 10, ed e'
costituita dall'ammontare delle retribuzioni (redditi di lavoro
dipendente, assimilati ai redditi di lavoro dipendente) e dei
compensi (di collaborazioni coordinate e continuative e di attivita'
di lavoro autonomo occasionale) ridotta dell'importo di essi
specificamente riferibile alle attivita' commerciali o, in difetto,
dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto.
Pertanto, per i soggetti sopra indicati, per i quali non e' possibile
l'individuazione specifica della loro prestazione nell'ambito
dell'attivita' commerciale o di quella non commerciale, occorrera'
procedere all'effettuazione di detto rapporto.
In mancanza di una specifica previsione normativa, si ritiene che
l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le
regole delle societa' commerciali puo' riguardare anche soltanto una
delle attivita' commerciali esercitate.
Pertanto, nel caso, ad esempio di un comune che svolge anche varie
attivita' commerciali (aziende municipalizzate non ancora trasformate
in aziende speciali, asili nido, mense scolastiche, ecc.), l'opzione
per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle
societa' commerciali puo' riguardare anche una sola di tali
attivita'.
Nel caso di esercizio di detta opzione, ai sensi dell'art. 31 del
decreto legislativo in commento, il soggetto interessato, per il
primo periodo d'imposta, e' tenuto ad effettuare il versamento
dell'acconto, relativamente all'attivita' commerciale, in due rate di
pari importo, nei termini e con le modalita' stabilite per le imposte
sui redditi. Il predetto acconto e' commisurato al 120 per cento
dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta
realizzato nel periodo d'imposta precedente ed e' determinato secondo
le disposizioni degli articoli da 4 a 11 del predetto provvedimento
legislativo come risultante da apposito prospetto da allegare alla
prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dal 1
gennaio 1998; i soggetti non tenuti alla presentazione di essa (ad
esempio comuni e regioni) devono presentare l'apposita dichiarazione
nel mese di giugno del corrente anno, allegandolo al frontespizio del
modello 760-bis nel quale andra' barrata la casella IRAP della
sezione "tipo di dichiarazione".
Si precisa che alle societa' per azioni, alle aziende speciali e
agli altri soggetti indicati nell'art. 66, comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applicano le disposizioni tributarie
dell'ente territoriale di appartenenza ai sensi di quest'ultima
norma. Pertanto, ai fini dell'IRAP, ai predetti soggetti si applicano
le disposizioni previste per i soggetti inquadrabili nell'art. 88,
comma 1, del TUIR, ivi compresa la facolta' prevista dall'art. 10,
comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 di
optare per la determinazione della base imponibile secondo i criteri
stabiliti per le societa' commerciali.
4.2. Scritture contabili dei soggetti indicati nel para grafo 2.
Nel caso in cui i soggetti in esame optino per la determinazione
della base imponibile secondo le regole delle societa' commerciali,
gli obblighi contabili previsti dall'art. 20 del decreto legislativo
n. 446 del 1997 si intendono assolti se sono tenute le scritture
contabili ai fini dell'IVA. Cio' in quanto, ai fini delle imposte sui
redditi, tali soggetti non sono tenuti ad alcun adempimento
contabile.
5. Modalita' e termini di versamento del l'acconto dell'IRAP.
5.1. Modalita' di versamento.
L'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede
che, in deroga alle disposizioni del comma 2, che rinviano alle
modalita' e termini ordinari di versamento secondo le regole delle
imposte sui redditi (acconto e saldo), con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza Statoregioni sono
stabilite le modalita' e i termini del versamento mensile di acconto
dell'imposta dovuta dagli organi e amministrazioni dello Stato e
dagli altri enti pubblici indicati nell'art. 3, comma 1, lettera e),
del citato decreto legislativo n. 446.
Al riguardo, con decreto 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1998,e' stato
stabilito all'art. 1 che il versamento dell'acconto dell'IRAP da
parte dei predetti soggetti e' effettuato in favore delle regioni e
province autonome previa istituzione, ai sensi dell'art. 40 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, presso la Tesoreria centrale
dello Stato di specifici conti correnti infruttiferi intestati alle
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano e, presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti nei capoluoghi
di regione e nelle predette province autonome, specifiche
contabilita' speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e
province autonome.
Per il versamento dell'acconto dell'IRAP gli anzidetti soggetti
devono seguire le seguenti modalita':
- Amministrazioni centrali dello Stato.
Dette amministrazioni effettuano il versamento dell'IRAP con
emissione di titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento ai
pertinenti conti correnti esistenti presso la Tesoreria centrale
dello Stato come sopra indicato;
- Regioni e province autonome di Trento e Bolzano nonche' enti
previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge n. 720 del
1984.
Tali soggetti effettuano il versamento dell'lRAP con operazioni di
giroconto dai propri conti ordinari presso la Tesoreria centrale ai
conti correnti istituiti come sopra detto;
- Amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo titolari, di contabilita' speciali, o di ordini di
accreditamento; ordinatori secondari di spese statali nonche'
amministrazioni degli organi costituzionali.
Detti soggetti effettuano i versamenti dell'IRAP con emissione di
titolo di spesa estinguibile mediante accreditamento alle pertinenti
contabilita' speciali di girofondi o negli appositi conti correnti
postali aperti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo n. 446
del 1997, utilizzando apposito bollettino conforme a quello allegato
al decreto 24 marzo 1998;
- Enti pubblici, elencati nella tabella A della legge n. 720 del
1984 titolari di contabilita' speciali.
Tali soggetti effettuano il versamento dell'IRAP con operazione di
giroconto dalle proprie contabilita' speciali alle pertinenti
contabilita' speciali di girofondi.
Si precisa, tra l'altro, che tra gli enti pubblici elencati nella
tabella A della citata legge n. 720 del 1984 e successive
modificazioni, sono ricompresi i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti;
- Enti pubblici diversi da quelli precedentemente indicati.
Detti soggetti effettuano il versamento dell'IRAP mediante
bollettino di conto corrente postale.
Si ricorda che i versamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo, possono essere eseguiti con unico indicando nella specifica
"periodo di riferimento" il mese di marzo 1998.
Si precisa, inoltre, che le societa' di capitali costituite ai
sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come modificato dall'art. 17, comma 58, della legge 5 maggio
1997, n. 127, sono ricomprese tra i soggetti di cui all'art. 1, comma
6, del decreto interministeriale del 24 marzo 1998.
6. Termini di versamento.
I predetti soggetti passivi dell'IRAP provvedono a versare il
relativo acconto dell'IRAP entro il giorno 15 del mese successivo a
quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nelle misure
e nei limiti di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997 applicando:
l'aliquota del 9,6 per cento fino a 40 milioni e del 3,8 per cento
fino a 150 milioni, sull'ammontare delle retribuzioni annue di lavoro
dipendente;
l'aliquota del 6,6 per cento fino a 40 milioni e del 4,6 per cento
fino a 150 milioni, sull'ammontare dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all'art. 47 del TUIR, dei compensi per
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2,
lettera a), nonche' di quelli per attivita' di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del
medesimo TUIR.
Si ricorda che il versamento mensile dell'IRAP da parte dei
soggetti in esame relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998
va eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile dello stesso anno.
6.1. Applicazione delle aliquote.
Da quanto innanzi detto l'applicazione dell'imposta per i soggetti
indicati nel paragrafo 6 in esame va effettuata ragguagliando a mese
gli ammontari annui delle somme costituenti le basi imponibili.
Pertanto, qualora un ente pubblico impieghi un dipendente cui
corrisponde, ad esempio una retribuzione di lire 35 milioni annue, ai
fini della liquidazione mensile dell'IRAP occorrera' dividere per 12
l'ammontare stesso e sul risultato, pari a lire 2.916.666 (cioe' un
dodicesimo di 35 milioni), si applichera' l'aliquota del 9,6 per
cento.
Qualora invece il predetto ente corrisponda a tale dipendente una
retribuzione annua di lire 95 milioni, la stessa, ai fini della
liquidazione mensile dell'IRAP, dovra' essere divisa in due
scaglioni: il primo di lire 40 milioni e il secondo di lire 45
milioni.
Il ragguaglio mensile del primo scaglione determinera' un ammontare
di lire 3.333.333 (1/12 di 40 milioni) cui si applichera' l'aliquota
del 9,6 per cento, mentre il ragguaglio mensile del secondo scaglione
comportera' la determinazione di un ammontare di lire 3.750.000 (1/12
di 45 milioni) cui si applichera' l'aliquota del 3,8 per cento.
Infine, qualora detto ente pubblico corrisponda al dipendente una
retribuzione annua di lire 180 milioni, anche in questo caso si
dovra' dividere l'anzidetta retribuzione in due scaglioni: il primo
di 40 milioni per il quale si procedera' come sopra evidenziato; il
secondo di lire 110 milioni, il cui ragguaglio mensile e' pari a lire
9.166.666 (1/12 di lire 110 milioni), su cui si applichera'
l'aliquota del 3,8 per cento.
Si ricorda che sulla quota eccedente i 150 milioni non e' dovuta
alcuna imposta regionale sulle attivita' produttive.
Resta inteso che l'ente interessato potra' eseguire liquidazioni
mensili dell'IRAP utilizzando metodi di calcolo diversi rispetto a
quelli sopra illustrati, a condizione, tuttavia, che dal metodo
utilizzato sulle retribuzioni corrisposte in ciascun mese, fino a
concorrenza del primo scaglione (cioe' 40 milioni), non risulti
applicata un'aliquota inferiore a quella relativa a tale scaglione.
Il procedimento sopra illustrato, con l'applicazione delle aliquote
previste per gli specifici rapporti, dovra' essere adottato anche con
riferimento alle somme e ai valori afferenti ai rapporti indicati
nell'art. 10, comma 1, erogati con cadenza mensile.
7. Versamento del saldo e conguaglio.
L'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 24 marzo 1998
stabilisce che i soggetti in esame versano il saldo dell'IRAP tenendo
conto degli acconti gia' pagati mensilmente entro il termine di
presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto
legislativo n. 446 del 1997. Le eccedenze derivanti dalle operazioni
di conguaglio possono essere fatte valere sui successivi versamenti
sia in acconto che a saldo eseguiti ai fini dell'IRAP.
Il successivo comma 2 del citato art. 3 prevede che per l'anno 1998
gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei
contributi sanitari dovuti per l'anno 1997 possono essere compensati
con i successivi versamenti da effettuarsi ai fini dell'IRAP; la
compensazione eseguita dovra' essere evidenziata in sede di
dichiarazione annuale.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 in esame, per l'anno 1998 gli
eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per
le prestazioni al Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo
di acconto ai fini dell'IRAP.
8. Soggetti con periodo di imposta non coincidenti con l'anno
solare.
A norma dell'art. 37 del decreto legislativo in esame, nei
confronti dei soggetti "pubblici" il cui periodo d'imposta non
coincide con l'anno solare, l'applicazione dell'IRAP e l'abolizione
dei contributi e dei tributi indicati nell'art. 36, comma 1, lettere
a), b) ed e), del predetto decreto legislativo hanno effetto dal
primo periodo d'imposta che ha inizio successivamente alla data del
10 gennaio 1998.
Il comma 2 del citato art. 37 dispone altresi' che, per i soggetti
il cui periodo d'imposta e' in corso alla data del 1 gennaio 1998 ed
e' iniziato dopo il 30 settembre 1997, l'applicazione dell'IRAP e
l'abolizione dei contributi e tributi sopra indicati hanno effetto
dalla data di inizio del predetto periodo.
Pertanto, con riferimento a questi ultimi soggetti, si ritiene che
l'IRAP relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 dovra'
essere versata unitamente a quella relativa ai mesi di gennaio,
febbraio e marzo 1998, entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.
Per quanto riguarda i contributi (CSSN) versati, ancorche' non
dovuti, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1997 gli stessi, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 24 marzo
1998 possono essere portati in diminuzione dai versamenti mensili
IRAP a decorrere dal versamento del mese di aprile 1998.
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Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione
alla presente circolare.
Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano