Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998

 

 

                          MINISTERO DELLE FINANZE                                  
                                                                                   
CIRCOLARE 9 aprile 1998, n. 97/E.                                               
Decreto  legislativo 15  dicembre 1997,  n. 446.  Imposta regionale           
sulle attivita' produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche.            
  
                                                                                   
                                     Alle   direzioni   regionali  delle           
                                     entrate                                       
                                     Agli uffici delle entrate                     
                                     Agli  uffici   distrettuali   delle           
                                     imposte dirette                               
                                     Agli  uffici dell'mposta sul valore           
                                     aggiunto                                      
                                     Ai centri di servizio delle imposte           
                                     dirette ed indirette                          
                                     Alle   direzioni    centrali    del           
                                     Dipartimento delle entrate                    
                                     Alla   Direzione   generale   degli           
                                     affari generali e del personale               
                                     Al segretariato generale                      
                                     Alle regioni                                  
                                     Alle province                                 
                                     Ai comuni                                     
                                     Ai Ministeri                                  
                                     Alle   ragionerie   centrali    dei           
                                     Ministeri                                     
                                     Alla   Ragioneria   generale  dello           
                                     Stato                                         
                                     Alle ragionerie  provinciali  dello           
                                     Stato                                         
                                     Alle   direzioni   provinciali  del           
                                     Tesoro                                        
                                     Alla Corte dei conti                          
                                     Alla Presidenza del  Consiglio  dei           
                                     Ministri                                      
                                     Al Senato della Repubblica                    
                                     Alla Camera dei deputati                      
                                     Al    servizio    centrale    degli           
                                     ispettori tributari                           
                                     Al Comando generale  della  Guardia           
                                     di finanza                                    
                                     All'Istituto     nazionale    della           
                                     previdenza sociale                            
                                                                                   
1. Premessa.                                                                    
Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  istitutivo           
dell'imposta   regionale   sulle  attivita'   produttive,   introduce           
modifiche strutturali del sistema  tributario vigente, realizzando un           
significativo decentramento  del prelievo dallo Stato  alle regioni e           
agli enti  locali, funzionale  alla trasformazione in  senso federale           
dello Stato.                                                                    
Il predetto  decreto legislativo  ha inoltre  disposto l'abolizione           
dell'ILOR,  dell'ICIAP,  dell'imposta   sul  patrimonio  netto  delle           
imprese, della  tassa di  concessione governativa  per l'attribuzione           
della partita  IVA nonche' dei  contributi per il  Servizio sanitario           
nazionale e di altri contributi.                                                
Presupposto  dell'imposta regionale  sulle attivita'  produttive e'           
l'esercizio abituale  nel territorio  delle regioni di  una attivita'           
diretta  alla  produzione   o  allo  scambio  di   beni  ovvero  alla           
prestazione di  servizi. La  ripartizione della base  imponibile, nei           
casi  in cui  il  contribuente  operi in  piu'  regioni, deve  essere           
effettuata  in relazione  alla distribuzione  tra le  diverse regioni           
dell'ammontare delle retribuzioni riferibile a ciascuna di esse.                
2. Ambito soggettivo.                                                           
Ai sensi dell'art. 3, comma  1, lettera e), del decreto legislativo           
n. 446  del 1997, sono  sggetti passivi dell'imposta  regionale sulle           
attivita' produttive, tra  gli altri, gli enti pubblici  e privati di           
cui all'art. 87,  comma 1, lettera c), del testo  unico delle imposte           
sui redditi approvato con decreto  del Presidente della Repubblica 22           
dicembre  1986,  n. 917  (TUIR),  ivi  compresi quelli  indicati  nel           
successivo art. 88.                                                             
In particolare, si tratta:                                                    
degli enti  pubblici e  privati, diversi dalle  societa', residenti           
nel territorio  dello Stato,  che non hanno  per oggetto  esclusivo o           
principale l'esercizio  di attivita'  commerciali (art. 87,  comma 1,           
lettera c), del TUIR);                                                          
degli organi  e delle amministrazioni dello  Stato, compresi quelli           
ad ordiramento  autonomo, anche se dotati  di personalita' giuridica,           
dei comuni, dei consorzi tra  enti locali, delle associazioni e degli           
enti  gestori di  demani collettivi,  delle comunita'  montane, delle           
province e delle regioni (art.  88, comma 1, del TUIR). Relativamente           
ai consorzi tra  enti locali si osserva che rientrano  tra i soggetti           
di  cui all'art.  88, comma  1,  del TUIR  esclusivamente i  consorzi           
costituiti per  la gestione  dei servizi  pubblici locali  non aventi           
rilevanza economica  e imprenditoriale  (c.d. consorzi  di funzione),           
mentre  ne   sono  esclusi   quelli  aventi  rilevanza   economica  e           
imprenditoriale (c.d. consorziazienda speciale).                                
Rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, anche           
le  amministrazioni  della  Camera  dei deputati,  del  Senato  della           
Repubblica,  della  Corte  costituzionale e  della  Presidenza  della           
Repubblica  nonche' gli  organi legislativi  delle regioni  a statuto           
speciale.  Si precisa  che tra  i  soggetti pubblici  cui si  applica           
l'IRAP rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato           
art.  88, comma  1, del  TUIR quali,  ad esempio,  le amministrazioni           
pubbliche,  cosi' come  definite dall'art.  1, comma  2, del  decreto           
legislativo 3  febbraio 1993, n. 29.  Si intendono per tali  tutte le           
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di           
ogni  ordine e  grado e  le istituzioni  educative, le  aziende e  le           
amministrazioni dello  Stato ad ordinamento autonomo,  le regioni, le           
province,  i  comuni,  le  comunita'   montane  e  loro  consorzi  ed           
associazioni,  le istituzioni  universitarie,  gli istituti  autonomi           
case  popolari,  le camere  di  commercio,  industria, artigianato  e           
agricoltura  e  loro  associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici  non           
economici  nazionali,  regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le           
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.                            
Le amministrazioni pubbliche  sopra evidenziate entrano nell'ambito           
soggettivo di  applicazione dell'IRAP in quanto  inquadrabili tra gli           
enti pubblici  non commerciali di  cui all'art. 87, comma  1, lettera           
c), del citato TUIR.                                                            
Inoltre, sono  da ricomprendere  nell'ambito del medesimo  art. 87,           
comma  1, lettera  c), anche  i  soggetti che  svolgono le  attivita'           
indicate all'art. 88, comma 2, del TUIR.                                        
Non rientrano tra  i soggetti passivi dell'imposta  di cui trattasi           
gli  Stati esteri  e  gli organismi  internazionali  che operano  nel           
territorio delle regioni in regime di extraterritorialita', in quanto           
l'art. 1,  comma 1, del  citato decreto  legislativo n. 446  del 1997           
pone come  condizione per  l'applicazione del tributo  l'esercizio di           
attivita' produttive nel "territorio delle regioni".                            
Occorre  evidenziare,  altresi',  che, per  la  particolarita'  del           
tributo alcuni  soggetti passivi  pubblici sono anche  beneficiari di           
quote di gettito del tributo  stesso. In particolare, le regioni sono           
al tempo stesso soggetti attivi e passivi del nuovo tributo.                    
3. Determinazione della base imponibile.                                        
Ai sensi dell'art. 10, comma 3,  del decreto legislativo n. 446 del           
1997, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le           
province,  i comuni  e gli  enti  pubblici non  commerciali, la  base           
imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  e'           
determinata in  modo analogo a  quella prevista per gli  enti privati           
non  commerciali  di  cui  all'art.  10, commi  1  e  2,  del  citato           
provvedimento.                                                                  
La determinazione della base imponibile, ai sensi del suddetto art.           
10, commi 1 e 2, si applica anche ai soggetti indicati nel precedente           
paragrafo, pur se non espressamente  menzionati nello stesso art. 10,           
comma 3.                                                                        
3.1. Sistema di determinazione c.d. "retributivo".                              
Per i soggetti passivi  dell'IRAP indicati nel precedente paragrafo           
2 la base imponibile  dell'imposta e' costituita dall'ammontare delle           
somme  relative  a  prestazioni  di  lavoro  di  qualunque  tipo.  In           
particolare, per tali soggetti  pubblici la base imponibile dell'IRAP           
e' determinata,  per effetto del rinvio  al comma 1 dell'art.  10 del           
decreto  legislativo n.  446 del  1997, contenuto  nel comma  3 dello           
stesso art. 10, in un importo pari all'ammontare:                               
delle retribuzioni al personale dipendente;                                  
dei  redditi  assimilati  a  quelli di  lavoro  dipendente  di  cui           
all'art. 47 del TUIR;                                                           
dei compensi  per collaborazione coordinata e  continuativa, di cui           
all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR;                                     
dei  compensi  per  attivita'  di lavoro  autonomo  non  esercitate           
abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR.                 
3.2. Retribuzioni del personale dipendente.                                     
Tra gli elementi da considerare  ai fini della determinazione della           
base imponibile, l'art.  10, comma 1, del decreto  legislativo n. 446           
del 1997,  come precedentemente  rilevato, assume le  retribuzioni al           
personale dipendente.                                                           
A  tale  proposito,  occorre  rilevare  che,  in  attuazione  delle           
disposizioni contenute  nell'art. 3, commi  19 e 134, della  legge 23           
dicembre 1996,  n. 662, recanti  delega al  Governo ad emanare  uno o           
piu'  decreti  legislativi  volti ad  armonizzare,  razionalizzare  e           
semplificare le  disposizioni fiscali  e previdenziali  concernenti i           
redditi di  lavoro dipendente e  i relativi adempimenti da  parte dei           
datori di  lavoro e a  semplificare gli adempimenti  dei contribuenti           
riguardanti la dichiarazione dei redditi, e' stato emanato il decreto           
legislativo 2  settembre 1997,  n. 314,  riguardante "Armonizzazione,           
razionalizzazione  e  semplificazione  delle disposizioni  fiscali  e           
previdenziali  concernenti  i  redditi  di lavoro  dipendente  e  dei           
relativi adempimenti  da parte  dei datori di  lavoro" con  il quale,           
peraltro, sono state apportate  sostanziali modifiche alla disciplina           
dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati.                                 
Pertanto, per la qualificazione dei redditi di lavoro dipendente si           
fa rinvio  ai chiarimenti  contenuti nella circolare  ministeriale n.           
326/E del 23 dicembre 1997  esplicativa delle disposizioni recate dal           
citato decreto legislativo n. 314 del 1997.                                     
L'ammontare delle retribuzioni erogate da considerare ai fini della           
determinazione della base imponibile dell'IRAP e' quello rilevante ai           
fini previdenziali, determinato a norma  dell'art. 12 del decreto del           
Presidente della Repubblica  30 aprile 1969, n.  153, come sostituito           
dall'art.  6 del  decreto legislativo  2 settembre  1997, n.  314. In           
merito ai singoli elementi  che compongono la retribuzione imponibile           
previdenziale  si rinvia  alla  circolare INPS  - Direzione  centrale           
contributi, n. 263 del 24 dicembre 1997.                                        
Tenuto conto di quanto disposto  dall'art. 11, comma 1, lettera b),           
del decreto legislativo in  commento, nella determinazione della base           
imponibile   sono  ammessi   in   deduzione  i   contributi  per   le           
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro nonche' le           
eventuali spese  relative agli apprendisti  e, nei limiti del  70 per           
cento, quelle  per il personale  assunto con contratti  di formazione           
lavoro.                                                                         
3.3. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.                          
Le tipologie dei  redditi assimilati a quelli  di lavoro dipendente           
che rientrano  nella base  imponibile dell'IRAP sono  quelle indicate           
nell'art. 47 del TUIR.                                                          
Al riguardo, si ricorda che l'art. 2 del citato decreto legislativo           
2 settembre 1997, n. 314, ha modificato il suddetto art. 47 del TUIR,           
includendo   nel  suo   ambito  talune   tipologie  reddituali   gia'           
qualificate come redditi assimilati a  quelli di lavoro dipendente da           
disposizioni specifiche non contenute nel predetto testo unico.                 
Si  rinvia,  per  chiarimenti  in ordine  alla  qualificazione  dei           
redditi  assimilati a  quelli di  lavoro dipendente,  alle istruzioni           
contenute nella citata circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.                 
Per quanto concerne invece  la determinazione della base imponibile           
ai  fini  dell'IRAP   si  tiene  conto  delle  somme   e  dei  valori           
corrisposti, fermo restando quanto precisato nel paragrafo precedente           
in materia di deduzione dei contributi  e delle spese di cui all'art.           
11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo in commento.                   
3.4. Collaborazioni coordinate e continuative.                                  
Come precedentemente  evidenziato, rientrano nella  base imponibile           
dell'IRAP i compensi relativi a rapporti di collaborazione coordinata           
e continuativa di cui all'art. 49,  comma 2, lettera a), del TUIR. In           
detta disposizione  sono annoverati i redditi  derivanti dagli uffici           
di  amministratore, sindaco  o revisore  di societa',  associazioni o           
altri enti con o senza personalita' giuridica, dalla collaborazione a           
giornali,  riviste, enciclopedie  e  simili,  dalla partecipazione  a           
collegi  e   commissioni  e  da  altri   rapporti  di  collaborazione           
coordinata e continuativa.                                                      
Relativamente agli  "altri rapporti di collaborazione  coordinata e           
continuativa", si  ricorda che,  ai sensi  del secondo  periodo della           
stessa lettera  a) dell'art.  49, comma 2,  del TUIR,  si considerano           
tali i rapporti  aventi per oggetto la prestazione  di attivita', non           
rientranti  nell'oggetto  dell'arte   o  professione  esercitata  dal           
contribuente  ai sensi  del comma  1 del  medesimo art.  49, che  pur           
avendo  contenuto  intrinsecamente  artistico  o  professionale  sono           
svolte senza  vincolo di  subordinazione a  favore di  un determinato           
soggetto  nel quadro  di un  rapporto unitario  e continuativo  senza           
impiego   di  mezzi   organizzati   e   con  retribuzione   periodica           
prestabilita.                                                                   
Al riguardo, si ricorda che  i compensi derivanti da collaborazioni           
coordinate  e  continuative le  quali  comportano  lo svolgimento  di           
attivita'  rientranti  nell'oggetto  proprio della  professione  (per           
esempio, compensi  percepiti da  dottori commercialisti  o ragionieri           
per l'ufficio  di sindaco  o revisore ricoperto  in societa'  o enti)           
costituiscono reddito di lavoro autonomo di cui all'art. 49, comma 1,           
del TUIR.                                                                       
Per converso, il compenso erogato, ad  esempio, ad un avvocato o ad           
un  soggetto   dipendente  da   un  ente  pubblico   per  l'esercizio           
dell'ufficio  di sindaco  o di  revisore  di un  ente va  considerato           
compenso  derivante da  un  rapporto di  collaborazione coordinata  e           
continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR.                 
Analogamente,   si  considerano   derivanti  da   un  rapporto   di           
collaborazione coordinata  e continuativa  di cui al  richiamato art.           
49,  comma  2,  lettera  a),  del TUIR,  i  compensi  conseguiti  per           
attivita' di  amministratore svolta  da professionisti  quali dottori           
commercialisti e  ragionieri, in quanto  si tratta di  attivita' che,           
anche  se   svolte  nell'ambito  dell'attivita'   professionale,  non           
rientrano    nell'oggetto   proprio    dell'attivita'   di    dottore           
commercialista o  ragioniere. Infatti, l'attivita'  di amministratore           
puo' essere svolta anche da  altri professionisti, quali, ad esempio,           
medici,  architetti,  farmacisti,  ingegneri,  ecc.,  in  quanto  per           
l'esercizio della  stessa non e' necessario  attingere esclusivamente           
alle conoscenze  professionali proprie  dei dottori  commercialisti o           
dei ragionieri.                                                                 
Ai  fini della  determinazione  della base  imponibile, i  compensi           
delle collaborazioni in esame si  assumono con riferimento al momento           
in cui sono erogate.                                                            
3.5.  Redditi  derivanti  da   attivita'  di  lavoro  autonomo  non           
esercitate abitualmente.                                                        
Ai  sensi  dell'art.  81,  comma  1, lettera  l),  del  TUIR,  sono           
annoverati tra  i redditi  diversi quelli  derivanti da  attivita' di           
lavoro autonomo non esercitate abitualmente.                                    
Al  riguardo si  precisa che  non rientrano  nella base  imponibile           
dell'IRAP i  redditi menzionati pella predetta  disposizione connessi           
all'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.                      
Ai fini  della determinazione  della base  imponibile i  redditi in           
questione si assumono con riferimento al momento di erogazione.                 
4. Soggetti pubblici che svolgono anche attivita' commerciali.                
L'art. 10, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 446           
del 1997 stabilisce che gli  organi e le amministrazioni dello Stato,           
le  regioni,  le   province,  i  comuni  e  gli   enti  pubblici  non           
commerciali, se svolgono anche  attivita' commerciali, possono optare           
per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita'           
secondo le disposizioni del comma 2 dello stesso decreto.                       
4.1. Regime dell'opzione.                                                       
Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442           
(in Gazzetta  Ufficiale n.  298 del 23  dicembre 1997)  disciplina le           
opzioni e  le revoche di  regimi di determinazione dell'imposta  o di           
regimi contabili, stabilendo che dette  opzioni e revoche si desumono           
dai  "comportamenti  concludenti   del  contribuente".  Dette  regole           
trovano applicazione anche ai fini dell'opzione per la determinazione           
della base imponibile dell'IRAP  riguardante le attivita' commerciali           
svolte dagli enti pubblici.                                                     
Al riguardo, si osserva  che il comportamento concludente correlato           
all'applicazione della determinazione della base imponibile dell'IRAP           
relativa  alle attivita'  commerciali  svolte  dall'ente pubblico  si           
esplica e si esaurisce in sede di dichiarazione dell'IRAP.                      
Pertanto,  se lo  stesso soggetto,  oltre a  svolgere le  attivita'           
istituzionali esercita anche attivita' commerciali e, con riferimento           
a queste  ultime, opti  per la  determinazione della  base imponibile           
dell'IRAP secondo  le regole  delle societa' commerciali,  si avranno           
due basi imponibili  con l'applicazione di diverse  aliquote, come si           
dira' meglio nel prosieguo.                                                     
A tale proposito si applica l'art.  10, comma 2, primo periodo, del           
decreto legislativo n. 446 del 1997  in commento, secondo cui la base           
imponibile  relativa alle  attivita'  commerciali  e' determinata  ai           
sensi delle  disposizioni dell'art.  5, comma  2, computando  i costi           
deducibili ivi indicati non  specificamente riferibili alle attivita'           
commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare           
dei  ricavi  e  degli   altri  proventi  considerati  dalle  predette           
disposizioni e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.            
Per le altre  attivita' "non commerciali" si precisa  che, ai sensi           
del secondo periodo  del comma 2 dell'art. 10  del decreo legislativo           
in esame, la base imponibile  relativa alle attivita' non commerciali           
e' determinata  secondo le  regole del  comma 1  dell'art. 10,  ed e'           
costituita  dall'ammontare  delle  retribuzioni  (redditi  di  lavoro           
dipendente,  assimilati  ai  redditi  di  lavoro  dipendente)  e  dei           
compensi (di collaborazioni coordinate  e continuative e di attivita'           
di  lavoro   autonomo  occasionale)  ridotta  dell'importo   di  essi           
specificamente riferibile  alle attivita' commerciali o,  in difetto,           
dell'importo  a  queste  imputabili  in base  al  predetto  rapporto.           
Pertanto, per i soggetti sopra indicati, per i quali non e' possibile           
l'individuazione   specifica  della   loro  prestazione   nell'ambito           
dell'attivita' commerciale  o di  quella non  commerciale, occorrera'           
procedere all'effettuazione di detto rapporto.                                  
In mancanza di  una specifica previsione normativa,  si ritiene che           
l'opzione  per la  determinazione  della base  imponibile secondo  le           
regole delle societa' commerciali  puo' riguardare anche soltanto una           
delle attivita' commerciali esercitate.                                         
Pertanto, nel caso, ad esempio di  un comune che svolge anche varie           
attivita' commerciali (aziende municipalizzate non ancora trasformate           
in aziende speciali, asili  nido, mense scolastiche, ecc.), l'opzione           
per la determinazione  della base imponibile secondo  le regole delle           
societa'  commerciali   puo'  riguardare  anche  una   sola  di  tali           
attivita'.                                                                      
Nel caso di  esercizio di detta opzione, ai sensi  dell'art. 31 del           
decreto  legislativo in  commento,  il soggetto  interessato, per  il           
primo  periodo  d'imposta,  e'  tenuto ad  effettuare  il  versamento           
dell'acconto, relativamente all'attivita' commerciale, in due rate di           
pari importo, nei termini e con le modalita' stabilite per le imposte           
sui  redditi. Il  predetto acconto  e' commisurato  al 120  per cento           
dell'imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta           
realizzato nel periodo d'imposta precedente ed e' determinato secondo           
le disposizioni degli  articoli da 4 a 11  del predetto provvedimento           
legislativo come  risultante da  apposito prospetto da  allegare alla           
prima  dichiarazione dei  redditi  da presentare  a  decorrere dal  1           
gennaio 1998;  i soggetti non  tenuti alla presentazione di  essa (ad           
esempio comuni e regioni)  devono presentare l'apposita dichiarazione           
nel mese di giugno del corrente anno, allegandolo al frontespizio del           
modello  760-bis  nel quale  andra'  barrata  la casella  IRAP  della           
sezione "tipo di dichiarazione".                                                
Si precisa  che alle societa'  per azioni, alle aziende  speciali e           
agli   altri  soggetti   indicati   nell'art.  66,   comma  14,   del           
decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331,  convertito  dalla legge  29           
ottobre  1993,  n.  427,  si  applicano  le  disposizioni  tributarie           
dell'ente  territoriale  di  appartenenza ai  sensi  di  quest'ultima           
norma. Pertanto, ai fini dell'IRAP, ai predetti soggetti si applicano           
le disposizioni  previste per  i soggetti inquadrabili  nell'art. 88,           
comma 1,  del TUIR, ivi  compresa la facolta' prevista  dall'art. 10,           
comma 3, secondo periodo, del decreto  legislativo n. 446 del 1997 di           
optare per la determinazione della  base imponibile secondo i criteri           
stabiliti per le societa' commerciali.                                          
4.2. Scritture contabili dei soggetti indicati nel para grafo 2.              
Nel caso  in cui i soggetti  in esame optino per  la determinazione           
della base  imponibile secondo le regole  delle societa' commerciali,           
gli obblighi contabili previsti  dall'art. 20 del decreto legislativo           
n. 446  del 1997  si intendono  assolti se  sono tenute  le scritture           
contabili ai fini dell'IVA. Cio' in quanto, ai fini delle imposte sui           
redditi,  tali   soggetti  non  sono  tenuti   ad  alcun  adempimento           
contabile.                                                                      
5. Modalita' e termini di versamento del l'acconto dell'IRAP.                 
5.1. Modalita' di versamento.                                                   
L'art. 30, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede           
che,  in deroga  alle disposizioni  del  comma 2,  che rinviano  alle           
modalita' e  termini ordinari di  versamento secondo le  regole delle           
imposte sui redditi (acconto e saldo), con decreto del Ministro delle           
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della           
programmazione  economica, sentita  la  conferenza Statoregioni  sono           
stabilite le modalita' e i  termini del versamento mensile di acconto           
dell'imposta  dovuta dagli  organi  e amministrazioni  dello Stato  e           
dagli altri enti pubblici indicati  nell'art. 3, comma 1, lettera e),           
del citato decreto legislativo n. 446.                                          
Al riguardo, con  decreto 24 marzo 1998,  pubblicato nella Gazzetta           
Ufficiale  - serie  generale  -  n. 71  del  26  marzo 1998,e'  stato           
stabilito  all'art. 1  che  il versamento  dell'acconto dell'IRAP  da           
parte dei predetti  soggetti e' effettuato in favore  delle regioni e           
province  autonome  previa istituzione,  ai  sensi  dell'art. 40  del           
decreto legislativo  n. 446  del 1997,  presso la  Tesoreria centrale           
dello Stato  di specifici conti correnti  infruttiferi intestati alle           
regioni e  alle province autonome  di Trento  e Bolzano e,  presso le           
sezioni di tesoreria provinciale  dello Stato operanti nei capoluoghi           
di   regione  e   nelle   predette   province  autonome,   specifiche           
contabilita' speciali  di girofondi  intestate alle stesse  regioni e           
province autonome.                                                              
Per  il versamento  dell'acconto dell'IRAP  gli anzidetti  soggetti           
devono seguire le seguenti modalita':                                           
- Amministrazioni centrali dello Stato.                                       
Dette  amministrazioni  effettuano   il  versamento  dell'IRAP  con           
emissione di titolo di  spesa estinguibile mediante accreditamento ai           
pertinenti  conti correnti  esistenti  presso  la Tesoreria  centrale           
dello Stato come sopra indicato;                                                
-  Regioni e  province autonome  di Trento  e Bolzano  nonche' enti           
previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge n. 720 del           
1984.                                                                           
Tali soggetti effettuano il  versamento dell'lRAP con operazioni di           
giroconto dai propri  conti ordinari presso la  Tesoreria centrale ai           
conti correnti istituiti come sopra detto;                                      
-  Amministrazioni periferiche  dello Stato,  anche ad  ordinamento           
autonomo  titolari,   di  contabilita'  speciali,  o   di  ordini  di           
accreditamento;  ordinatori   secondari  di  spese   statali  nonche'           
amministrazioni degli organi costituzionali.                                    
Detti soggetti  effettuano i versamenti dell'IRAP  con emissione di           
titolo di spesa estinguibile  mediante accreditamento alle pertinenti           
contabilita' speciali  di girofondi  o negli appositi  conti correnti           
postali aperti ai  sensi dell'art. 40 del decreto  legislativo n. 446           
del 1997, utilizzando apposito  bollettino conforme a quello allegato           
al decreto 24 marzo 1998;                                                       
- Enti  pubblici, elencati nella tabella  A della legge n.  720 del           
1984 titolari di contabilita' speciali.                                         
Tali soggetti effettuano il  versamento dell'IRAP con operazione di           
giroconto  dalle   proprie  contabilita'  speciali   alle  pertinenti           
contabilita' speciali di girofondi.                                             
Si precisa, tra  l'altro, che tra gli enti  pubblici elencati nella           
tabella  A  della   citata  legge  n.  720  del   1984  e  successive           
modificazioni, sono  ricompresi i comuni con  popolazione inferiore a           
5.000 abitanti;                                                                 
- Enti pubblici diversi da quelli precedentemente indicati.                   
Detti   soggetti  effettuano   il  versamento   dell'IRAP  mediante           
bollettino di conto corrente postale.                                           
Si ricorda che i versamenti relativi ai mesi di gennaio, febbraio e           
marzo, possono  essere eseguiti  con unico indicando  nella specifica           
"periodo di riferimento" il mese di marzo 1998.                                 
Si  precisa, inoltre,  che le  societa' di  capitali costituite  ai           
sensi dell'art. 22,  comma 3, lettera e), della legge  8 giugno 1990,           
n. 142, come modificato dall'art. 17,  comma 58, della legge 5 maggio           
1997, n. 127, sono ricomprese tra i soggetti di cui all'art. 1, comma           
6, del decreto interministeriale del 24 marzo 1998.                             
6. Termini di versamento.                                                       
I  predetti  soggetti passivi  dell'IRAP  provvedono  a versare  il           
relativo acconto dell'IRAP  entro il giorno 15 del  mese successivo a           
quello dell'erogazione delle retribuzioni e dei compensi nelle misure           
e nei limiti di cui all'art.  16, comma 2, del decreto legislativo n.           
446 del 1997 applicando:                                                        
l'aliquota del 9,6 per cento fino a  40 milioni e del 3,8 per cento           
fino a 150 milioni, sull'ammontare delle retribuzioni annue di lavoro           
dipendente;                                                                     
l'aliquota del 6,6 per cento fino a  40 milioni e del 4,6 per cento           
fino a 150 milioni, sull'ammontare dei redditi assimilati a quelli di           
lavoro  dipendente di  cui all'art.  47  del TUIR,  dei compensi  per           
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2,           
lettera a),  nonche' di quelli  per attivita' di lavoro  autonomo non           
esercitate abitualmente di cui all'art.  81, comma 1, lettera l), del           
medesimo TUIR.                                                                  
Si  ricorda  che  il  versamento mensile  dell'IRAP  da  parte  dei           
soggetti in esame relativo ai mesi  di gennaio, febbraio e marzo 1998           
va eseguito entro il giorno 15 del mese di aprile dello stesso anno.            
6.1. Applicazione delle aliquote.                                               
Da quanto innanzi detto  l'applicazione dell'imposta per i soggetti           
indicati nel paragrafo 6 in  esame va effettuata ragguagliando a mese           
gli ammontari annui delle somme costituenti le basi imponibili.                 
Pertanto,  qualora  un ente  pubblico  impieghi  un dipendente  cui           
corrisponde, ad esempio una retribuzione di lire 35 milioni annue, ai           
fini della liquidazione mensile  dell'IRAP occorrera' dividere per 12           
l'ammontare stesso e  sul risultato, pari a lire  2.916.666 (cioe' un           
dodicesimo  di 35  milioni), si  applichera' l'aliquota  del 9,6  per           
cento.                                                                          
Qualora invece il  predetto ente corrisponda a  tale dipendente una           
retribuzione  annua di  lire 95  milioni,  la stessa,  ai fini  della           
liquidazione  mensile   dell'IRAP,  dovra'   essere  divisa   in  due           
scaglioni:  il primo  di lire  40  milioni e  il secondo  di lire  45           
milioni.                                                                        
Il ragguaglio mensile del primo scaglione determinera' un ammontare           
di lire 3.333.333 (1/12 di  40 milioni) cui si applichera' l'aliquota           
del 9,6 per cento, mentre il ragguaglio mensile del secondo scaglione           
comportera' la determinazione di un ammontare di lire 3.750.000 (1/12           
di 45 milioni) cui si applichera' l'aliquota del 3,8 per cento.                 
Infine, qualora  detto ente pubblico corrisponda  al dipendente una           
retribuzione  annua di  lire 180  milioni,  anche in  questo caso  si           
dovra' dividere  l'anzidetta retribuzione in due  scaglioni: il primo           
di 40 milioni  per il quale si procedera' come  sopra evidenziato; il           
secondo di lire 110 milioni, il cui ragguaglio mensile e' pari a lire           
9.166.666  (1/12  di  lire  110   milioni),  su  cui  si  applichera'           
l'aliquota del 3,8 per cento.                                                   
Si ricorda  che sulla quota eccedente  i 150 milioni non  e' dovuta           
alcuna imposta regionale sulle attivita' produttive.                            
Resta inteso  che l'ente  interessato potra'  eseguire liquidazioni           
mensili dell'IRAP  utilizzando metodi  di calcolo diversi  rispetto a           
quelli  sopra  illustrati, a  condizione,  tuttavia,  che dal  metodo           
utilizzato  sulle retribuzioni  corrisposte in  ciascun mese,  fino a           
concorrenza  del  primo scaglione  (cioe'  40  milioni), non  risulti           
applicata un'aliquota inferiore a quella relativa a tale scaglione.             
Il procedimento sopra illustrato, con l'applicazione delle aliquote           
previste per gli specifici rapporti, dovra' essere adottato anche con           
riferimento alle  somme e  ai valori  afferenti ai  rapporti indicati           
nell'art. 10, comma 1, erogati con cadenza mensile.                             
7. Versamento del saldo e conguaglio.                                           
L'art.  3, comma  1, del  decreto interministeriale  24 marzo  1998           
stabilisce che i soggetti in esame versano il saldo dell'IRAP tenendo           
conto  degli acconti  gia'  pagati mensilmente  entro  il termine  di           
presentazione  della dichiarazione  di  cui all'art.  19 del  decreto           
legislativo n. 446 del 1997.  Le eccedenze derivanti dalle operazioni           
di conguaglio  possono essere fatte valere  sui successivi versamenti           
sia in acconto che a saldo eseguiti ai fini dell'IRAP.                          
Il successivo comma 2 del citato art. 3 prevede che per l'anno 1998           
gli eventuali conguagli derivanti dai versamenti eseguiti ai fini dei           
contributi sanitari dovuti per  l'anno 1997 possono essere compensati           
con  i successivi  versamenti da  effettuarsi ai  fini dell'IRAP;  la           
compensazione  eseguita   dovra'  essere   evidenziata  in   sede  di           
dichiarazione annuale.                                                          
Ai sensi  del comma  3 dell'art.  3 in esame,  per l'anno  1998 gli           
eventuali versamenti erroneamente eseguiti a titolo di contributi per           
le prestazioni al Servizio sanitario nazionale sono imputati a titolo           
di acconto ai fini dell'IRAP.                                                   
8.  Soggetti con  periodo  di imposta  non  coincidenti con  l'anno           
solare.                                                                         
A  norma  dell'art.  37  del  decreto  legislativo  in  esame,  nei           
confronti  dei  soggetti  "pubblici"  il cui  periodo  d'imposta  non           
coincide con  l'anno solare, l'applicazione dell'IRAP  e l'abolizione           
dei contributi e dei tributi  indicati nell'art. 36, comma 1, lettere           
a),  b) ed  e), del  predetto decreto  legislativo hanno  effetto dal           
primo periodo d'imposta  che ha inizio successivamente  alla data del           
10 gennaio 1998.                                                                
Il comma 2 del citato art.  37 dispone altresi' che, per i soggetti           
il cui periodo d'imposta e' in corso  alla data del 1 gennaio 1998 ed           
e' iniziato  dopo il  30 settembre  1997, l'applicazione  dell'IRAP e           
l'abolizione dei  contributi e  tributi sopra indicati  hanno effetto           
dalla data di inizio del predetto periodo.                                      
Pertanto, con riferimento a questi  ultimi soggetti, si ritiene che           
l'IRAP relativa ai  mesi di ottobre, novembre e  dicembre 1997 dovra'           
essere  versata unitamente  a  quella relativa  ai  mesi di  gennaio,           
febbraio e marzo 1998, entro il giorno 15 del mese di aprile 1998.              
Per  quanto riguarda  i  contributi (CSSN)  versati, ancorche'  non           
dovuti, nei mesi di ottobre, novembre  e dicembre 1997 gli stessi, ai           
sensi dell'art.  3, comma 2,  del decreto interministeriale  24 marzo           
1998  possono essere  portati in  diminuzione dai  versamenti mensili           
IRAP a decorrere dal versamento del mese di aprile 1998.                        
                                                                                   
                                     *                                             
                                                                                   
                                   *   *                                           
Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione           
alla presente circolare.                                                        
                                           Il direttore generale                
                                      del Dipartimento delle entrate           
                                                 Romano