Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22-04-1998

 


                            ISTITUTO NAZIONALE                                     
                      DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI                               
                       DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA                               
                                                                                   
CIRCOLARE 10 aprile 1998, n. 23.                                                
Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Prosecuzione volontaria           
ai fini pensionistici.                                                          
                                                                                   
                                     Alle sedi periferiche INPDAP                  
                                     A  tutti  gli  enti  con  personale           
                                     iscritto                                      
                                     Alle casse pensioni INPDAP                    
                                     Alla Direzione generale dei servizi           
                                     periferici del tesoro                         
                                     Alle prefetture della Repubblica              
                                     Alla regione Valle D'Aosta                    
                                                                                   
                                       Ai commissari  di  Governo  delle           
                                     regioni  e  delle province autonome           
                                     di Trento e Bolzano                           
                                                                                   
                                     Ai provveditorati agli studi                  
                                     Alle corti di appello                         
                                     Alle  direzioni   provinciali   del           
                                     Tesoro                                        
                                     Alle  ragionerie  provinciali dello           
                                     Stato                                         
                                        e, per conoscenza:                         
                                                                                   
                                       Alla Presidenza    del  Consiglio           
                                     dei    Ministri - Dipartimento  per           
                                     la funzione pubblica                          
                                       Al Ministero del lavoro e   della           
                                     previdenza  sociale - Gabinetto del           
                                     Ministro                                      
                                                                                   
                                     Al Ministero del tesoro - Gabinetto           
                                     del Ministro                                  
                                     Al   Ministero    dell'interno    -           
                                     Gabinetto del Ministro                        
                                     Al   Ministero   della   sanita'  -           
                                     Gabinetto del Ministro                        
                                     Alla Corte dei conti - Segretariato           
                                     generale                                      
                                     Alle sezioni regionali della  Corte           
                                     dei conti                                     
                                     Ai comitati regionali di controllo            
                                     Alla   Ragioneria   generale  dello           
                                     Stato                                         
                                     All'Istituto    nazionale     della           
                                     previdenza sociale                            
                                                                                   
Premessa.                                                                      
Il  decreto  legislativo  30  aprile   1997,  n.  184,  emanato  in           
attuazione della delega conferita dall'art.  1, comma 39, della legge           
8 agosto 1995, n. 335,  disciplina gli istituti della ricongiunzione,           
del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.             
Il predetto  decreto e'  stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale           
della Repubblica  italiana - serie  generale -  n. 148 del  27 giugno           
1997.                                                                           
Con  la presente  circolare  si intende  fornire chiarimenti  sulle           
disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.                             
1) Estensione  del regime  della prosecuzione volontaria  INPS alle           
altre forme di previdenza.                                                      
L'art. 5 del decreto legislativo 30  aprile 1997, n. 184, ha esteso           
le  disposizioni in  materia di  prosecuzione volontaria,  cosi' come           
disciplinate dal decreto del  Presidente della Repubblica 31 dicembre           
1971, n.  1432 edalla  legge 18  febbraio 1983,  n. 47,  e successive           
modificazioni  ed   integrazioni,  e  come  modificate   dal  decreto           
legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi           
dell'Assicurazione generale obbligatoria.                                       
Con  tale  estensione viene  offerta  agli  iscritti all'Inpdap  la           
possibilita', nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto           
di  lavoro, di  provvedere  alla copertura  assicurativa dei  periodi           
scoperti da contribuzione  al fine di conservare  i diritti derivanti           
dal  rapporto  assicurativo  precedentemente  instaurato  con  questo           
Istituto  ovvero  di  raggiungere  i  requisiti  per  il  diritto  al           
trattamento  pensionistico; a  tale proposito  si evidenzia  che tali           
requisiti saranno quelli richiesti  dalla normativa vigente alla data           
in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione           
volontaria.                                                                     
Si evidenzia che tra le  ipotesi di interruzione del servizio vanno           
ricompresi tutti i periodi che  non comportano l'obbligo da parte del           
datore  di lavoro  di corrispondere  una retribuzione  e, quindi,  di           
provvedere  al  versamento contributivo.  Si  citano  ad esempio:  le           
aspettative  per motivi  di famiglia,  le aspettative  per motivi  di           
studio, i  periodi di interruzione  nei casi di lavori  discontinui o           
stagionali, i  periodi intercorrenti nei  lavori a tempo  parziale di           
tipo orizzontale, verticale o ciclico.                                          
Al riguardo  si precisa, come chiarito  con circolare n. 61  del 27           
novembre  1997,  che  il  Ministero del  lavoro  e  della  previdenza           
sociale, con nota n. 7/61588 - decreto legislativo n. 564/1996 del 14           
luglio  1997,  ha esteso  la  possibilita'  di riscattare  ovvero  di           
richiedere  la  prosecuzione  volontaria   di  periodi  non  lavorati           
collocati nei confini temporali di una prestazione parttime, anche ai           
rapporti di  lavoro a  tempo parziale  di tipo  orizzontale, fornendo           
un'interpretazione  ampia  dell'art.  8 del  decreto  legislativo  n.           
564/1996,   nel   quale  veniva   fatto   a   tal  fine   riferimento           
esclusivamente ad attivita' di lavoro  con contratto a tempo parziale           
di tipo verticale o ciclico.                                                    
La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, e'           
ammessa  solo  qualora  l'iscritto  non abbia  maturato  i  requisiti           
contributivi minimi congiuntamente a  quelli anagrafici richiesti per           
il pensionamento  di vecchiaia  o di anzianita',  e comunque  fino al           
raggiungimento  della   data  prescritta  per  la   liquidazione  del           
trattamento pensionistico.  In alternativa e' comunque  consentito il           
trasferimento dei contributi all'AGO ai  sensi della legge n. 322 del           
2 aprile 1958 ovvero dell'art. 1 della n. 29 del 7 febbraio 1979.               
La prosecuzione  volontaria non  e ammessa  qualora per  gli stessi           
periodi  l'interessato   risulti  iscritto  a  forme   di  previdenza           
obbligatoria  per  lavoratori  dipendenti, pubblici  e  privati,  per           
lavoratori autonomi e per  liberi professionisti, nonche' per periodi           
successivi  alla  data  di   decorrenza  della  pensione  diretta  di           
vecchiaia, di  anzianita' o  di inabilita'  liquidata a  carico delle           
predette forme di previdenza (art.  6, comma 2 decreto legislativo n.           
184/1997).                                                                      
2) Requisiti contributivi.                                                     
L'autorizzazione alla  prosecuzione volontaria e'  concessa qualora           
l'interessato possa far valere, nel quinquennio precedente l'istanza,           
almeno 36  contributi mensili  di effettiva contribuzione,  anche non           
continuativa, presso questo Istituto.                                           
Si  precisa che  e' da  considerare contribuzione  effettiva quella           
attinente   a  periodi   lavorativi   che  hanno   dato  luogo   alla           
corresponsione   di   una   retribuzione  e   quindi   a   versamento           
contributivo, a periodi ricongiunti  nonche' a periodi riscattati. Al           
fine  della  determinazione  di   tale  requisito  non  sono  ammessi           
arrotondamenti.                                                                 
Esempio:                                                                       
                                                                                   
servizio effettivo ......... 1 anno     11 mesi      10 giorni +             
ricong. legge n. 29/1979                 8 mesi      16 giorni +             
riscatto                                 5 mesi       1 giorno =             
                                   ___________________________________             
                           Totale ....  3 anni       27 giorni             
                                               corrispondono a 36 mesi.            
Per  i periodi  successivi  al  31 dicembre  1996,  non coperti  da           
contribuzione, intercorrenti tra un rapporto  di lavoro e l'altro nel           
caso di lavori  discontinui, stagionali o temporanei e  quelli di non           
effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo           
parziale di tipo  orizzontale, verticale o ciclico,  e' confermato il           
requisito minimo  contributivo ridotto  a dodici mesi,  gia' previsto           
dagli articoli  7 e 8 del  decreto legislativo 16 settembre  1996, n.           
564.                                                                            
I requisiti di  contribuzione di cui sopra  si intendono verificati           
anche  quando  i  contributi  non siano  stati  ancora  materialmente           
versati a questo Istituto, ma risulti in modo inconfutabile l'obbligo           
di iscrizione dell'assicurato all'Inpdap.                                       
Il comma 3 dell'art. 5 prevede che, ai fini della delimitazione del           
quinquennio  nel   quale  ricercare  i  trentasei   ovvero  i  dodici           
contributi  mensili,  richiesti  per l'ammissione  alla  prosecuzione           
volontaria,  si  applicano le  disposizioni  di  cui all'art.  3  del           
decreto del Presidente della Repubblica  31 dicembre 1971, n. 1432, e           
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
A tale fine non sono, pertanto, da considerare:                               
i  periodi di  servizio militare  di leva,  servizio militare  "non           
armato"  (legge   n.  772/1972),   servizio  civile   sostitutivo  ed           
equiparato a quello  di leva, servizio di  volontariato prestato, non           
in costanza  di rapporto  di impiego,  nei Paesi  in via  di sviluppo           
(legge n. 1222/1971, legge n. 49/1987 e legge n. 288/1991);                     
i  periodi di  interruzione obbligatoria  o facoltativa  del lavoro           
durante  lo stato  di gravidanza  e puerperio  di cui  alla legge  n.           
1204/1971 sulla tutela  delle lavoratrici madri. A  tale proposito va           
precisato che per gli iscritti  a questo Istituto non concorrono alla           
formazione  del  quinquennio i  periodi  corrispondenti  a quelli  di           
astensione obbligatoria  al di fuori  del rapporto di  lavoro, quelli           
relativi  all'astensione  facoltativa al  di  fuori  del rapporto  di           
lavoro  (qualora   non  sia  stata  riscattata),   ovvero  i  periodi           
corrispondenti a quelli  che hanno dato luogo  ad assenza facoltativa           
nell'ambito  del  rapporto  d'impiego  nei  casi  in  cui  manchi  la           
corresponsione di  retribuzione er  approfondimento della  materia si           
rinvia a quanto specificato con circolare Inpdap n. 9 del 14 febbraio           
1997;                                                                           
i periodi che hanno dato  luogo a contribuzione figurativa prevista           
da  specifiche disposizioni  di legge.  Si rammenta  che, allo  stato           
attuale,  le  uniche  forme   di  contribuzione  figurativa  per  gli           
assicurati  di  questo  Istituto  sono quelli  indicati  dal  decreto           
legislativo  n.  564/1996  e  precisamente,  periodi  di  maternita',           
aspettativa  non  retribuita per  cariche  sindacali  o per  funzioni           
pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento nazionale europeo e           
Consigli regionali;                                                             
i  periodi  durante  i  quali sono  rimasti  pendenti  procedimenti           
giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;                                  
i periodi durante  i quali il richiedente ha goduto  di pensione di           
inabilita', ai  sensi dell'art.  2 comma 12,  legge n.  335/1995, poi           
revocata per cessazione dello stato invalidante.                                
3) Modalita' di determinazione della contribuzione.                            
Per  la  determinazione   dell'importo  del  contributo  volontario           
settimanale da versare, in virtu'  di quanto disposto dall'art. 7 del           
decreto legislativo n.  184/1997, si dovra' calcolare  la media delle           
retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici           
mesi di contribuzione effettiva antecedenti  la data della domanda di           
autorizzazione. Nell'ipotesi in cui  si siano verificate interruzioni           
dal servizio  si dovra' retrocedere fino  a coprire i dodici  mesi di           
contribuzione necessari per la determinazione della suddetta media.             
La retribuzione media contributiva annua, cosi' individuata, dovra'           
essere   trasformata   in   retribuzione   contributiva   settimanale           
(dividendo l'importo per  cinquantadue settimane) e, successivamente,           
arrotondata  alle  cento  lire  superiori;  su  tale  importo  andra'           
applicata  l'aliquota   di  finanziamento  al  fine   di  determinare           
l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare.                   
L'aliquota  di  finanziamento e'  pari  a  quella prevista  per  la           
contribuzione obbligatoria;  essa corrisponde, pertanto, al  32,35% a           
decorrere dal 1 dicembre 1996,  come stabilito dall'art. 1, commi 238           
e seguenti della  legge 23 dicembre 1996, n. 662.  Si ricorda, a tale           
proposito, che  l'art. 1, comma  241, della citata legge  prevede che           
agli  iscritti  alle  ex  Casse  pensionistiche  gestite  dall'Inpdap           
continui ad  applicarsi l'aliquota aggiuntiva dell'1%  sulle quote di           
retribuzioni eccedenti  "il limite  della prima  fascia pensionabile"           
che, per l'anno 1997, e' pari a L. 63.054.000.                                  
Qualora  intervengano  aumenti  o  diminuzioni  delle  aliquote  di           
finanziamento    dei   contributi    obbligatori,   tali    modifiche           
determineranno corrispondenti variazioni dei contributi volontari con           
la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.               
Per ciascun trimestre solare l'assicurato dovra' versare un importo           
pari  a quello  del contributo  settimanale, come  sopra determinato,           
moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.            
L'importo  minimo di  retribuzione sulla  quale sono  commisurati i           
contributi  volontari non  puo'  essere  inferiore alla  retribuzione           
settimanale  di L.  274.600. Tale  importo, valido  per l'anno  1997,           
rappresenta  il 40%  del  trattamento minimo  mensile  di pensione  a           
carico  del  Fondo  pensioni lavoratori  dipendenti  (INPS),  secondo           
quanto disposto dall'art. 7, comma  1, del decreto-legge 12 settembre           
1983, n. 463, convertito, con  modificazioni, dalla legge 11 novembre           
1983,   n.   638,   e  successive   modificazioni   ed   integrazioni           
(decretolegge n. 338/1989 convertito nella  legge 7 dicembre 1989, n.           
389, art. 1, comma 2).                                                          
Per  esplicita  previsione  normativa  (art. 7,  comma  3,  decreto           
legislativo n. 184/1997), rimane  ferma, se esistente, l'applicazione           
del  minimale  retributivo per  gli  iscritti  ai fondi  esclusivi  o           
sostitutivi  dell'AGO  nel caso  di  minimi  retributivi superiori  a           
quelli sopra indicati.                                                          
In  particolare per  gli iscritti  a questo  Istituto, il  minimale           
retributivo  previsto per  l'anno 1997  e' di  L. 14.110.000,  mentre           
quello INPS, rapportato  ad anno, e' pari a  L. 14.279.200; pertanto,           
per l'anno in corso la retribuzione imponibile settimanale non potra'           
essere inferiore  al minimale INPS  di L. 274.600, ferma  restando la           
necessita' di raffronto per gli anni successivi.                                
Per  quanto  concerne  la determinazione  della  retribuzione  base           
imponibile,  occorre fare  riferimento a  quella considerata  ai fini           
pensionistici.                                                                  
L'importo del  contributo volontario  verra' aggiornato  sulla base           
delle retribuzioni rivalutate annualmente,  con effetto dal 1 gennaio           
di ciascun anno, in base  alla variazione dell'indice del costo della           
vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente (art. 7, comma 5).             
Nell'ipotesi  di una  contribuzione  volontaria  versata in  misura           
inferiore a quella dovuta, si deve operare la contrazione del periodo           
da  accreditare  sia  ai  fini  della misura  che  del  diritto  alla           
pensione. In tal  caso si dovra' dividere la somma  versata in misura           
ridotta per  l'importo del contributo settimanale  che il prosecutore           
volontario  avrebbe  dovuto  versare  e si  considerera'  coperto  da           
contribuzione  volontaria un  numero di  settimane pari  al quoziente           
cosi' ricavato.                                                                 
I   contributi   volontari   si  collocheranno   temporalmente   in           
corrispondenza  dei  sabati  immediatamente  precedenti  la  data  di           
scadenza del periodo di versamento.                                             
L'assicurato,  il quale  riprenda  i versamenti  volontari dopo  un           
periodo di rioccupazione  alle dipendenze di terzi,  puo' ottenere, a           
domanda, la rideterminazione del contributo volontario da lui dovuto.           
Tale  importoe' calcolato  sulla media  delle retribuzioni  percepite           
nell'anno precedente la ripresa dei  versamenti stessi. La domanda di           
cui  sopra  dovra' essere  presentata,  a  pena di  decadenza,  entro           
centottanta giorni dalla  cessazione del rapporto di  lavoro (art. 7,           
comma 6, decreto legislativo n. 184/1997).                                      
4) Modalita' di versamento.                                                    
Per  la  prosecuzione   volontaria,  l'assicurato  deve  presentare           
apposita  domanda  di  autorizzazione, alla  sede  periferica  Inpdap           
territorialmente competente.  E' bene precisare  che nel caso  in cui           
venga  respinta  la  domanda  di pensione  diretta  per  carenza  dei           
requisiti anagrafici  e contributivi, questa puo'  essere considerata           
come  istanza  di  autorizzazione  alla  prosecuzione  volontaria  se           
presentata  in  data successiva  all'entrata  in  vigore del  decreto           
legislativo  in  esame (12  luglio  1997).  Tale ipotesi  alternativa           
dovra'  essere   espressamente  prevista  nell'apposito   modello  di           
pensione.                                                                       
La  domanda  di  autorizzazione   va  corredata  da  certificazione           
attestante il servizio prestato  e le retribuzioni contributive annue           
percepite  (modello 98.2)  che l'ente  datore di  lavoro e'  tenuto a           
rilasciare anche a richiesta dell'interessato                                   
Questo Istituto provvedera' a  concedere la relativa autorizzazione           
al   versamento,  con   l'indicazione  dell'importo   dei  contributi           
volontari dovuti.                                                               
La facolta' di contribuire volontariamente puo' essere esercitata a           
decorrere  dal primo  sabato  successivo alla  data di  presentazione           
della domanda di autorizzazione.                                                
I contributi volontari sono  versati per periodi trimestrali solari           
in numero  corrispondente a  quello dei  sabati compresi  nei periodi           
stessi,  mediante appositi  bollettini di  c/c postale  rilasciati da           
questo Istituto  e i versamenti  dovranno essere effettuati  entro il           
trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione           
(art. 8, comma 1).                                                              
I  contributi  relativi   al  periodo  compreso  fra   la  data  di           
presentazione   della  domanda   e   la  data   del  rilascio   dell'           
autorizzazione devono essere versati  nel trimestre successivo a tale           
data.                                                                           
Ad esempio,  in caso di domanda  presentata il 18 agosto  1997 e di           
autorizzazione  rilasciata  il 20  ottobre  1997,  il versamento  del           
contributi volontari relativi al periodo 23 agosto 1997 (primo sabato           
successivo alla presentazione  della domanda) - 30  settembre 1997 ed           
al periodo  1 ottobre 1997 (inizio  del trimestre in corso  alla data           
del rilascio  dell'autorizzazione) e 31 dicembre  1997, dovra' essere           
effettuato entro il 31 marzo 1998.                                              
Il  versamento  dei  contributi  volontari relativo  al  periodo  1           
gennaio  1998/31 marzo  1998, dovra'  essere effettuato  entro il  30           
giugno 1998.                                                                    
Ai sensi dell'art. 6, comma  1, decreto legislativo n. 184/1997, la           
contribuzione volontaria, ove l'interessato ne faccia richiesta, puo'           
essere  versata  anche   per  i  sei  mesi  precedenti   la  data  di           
presentazione  della  domanda.  Fermo   restando  i  motivi  ostativi           
indicati nel successivo comma 2 dello  stesso art. 6, anche in questa           
ipotesi, il  contributo volontario  riferito a periodi  precedenti la           
domanda dovra' essere versato entro  il trimestre solare successivo a           
quello relativo  alla data  di rilascio dell'autorizzazione  (art. 8,           
comma 2).                                                                       
I  termini sopra  indicati sono  perentori  e le  somme versate  in           
ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la           
loro   imputazione,  a   richiesta  dell'interessato,   al  trimestre           
immediatamente precedente la data del pagamento (art. 8, comma 3).              
Qualora si verifichino eventi che  comportino, in base alle vigenti           
disposizioni, l'accreditamento di  contributi figurativi l'assicurato           
deve sospendere i versamenti  volontari in corrispondenza dei periodi           
coperti dai contributi predetti.                                                
I versamenti devono essere, altresi',  sospesi durante i periodi di           
rioccupazione  e possono  essere ripresi  dal sabato  della settimana           
successiva alla  cessazione del rapporto di  lavoro. Soltanto qualora           
l'assicurato  intenda  ottenere  la rideterminazione  del  contributo           
volontario assegnato all'atto  del rilascio dell'autorizzazione, puo'           
presentare, come gia'  detto, domanda, a tal  fine, entro centottanta           
giorni dalla  data di cessazione  del rapporto  di lavoro, a  pena di           
decadenza.                                                                      
5) Effetti dei contributi volontari ai fini pensionistici.                     
Si precisa che i contributi  volontari sono parificati, a tutti gli           
effetti, ai contributi obbligatori.                                             
Inoltre si fa presente che per le pensioni liquidate esclusivamente           
con il sistema contributivo, l'art. 1,  comma 7, legge 8 agosto 1995,           
n.  335,  prevede  che  i periodi  corrispondenti  alla  prosecuzione           
volontaria   non   concorrono   al   raggiungimento   dell'anzianita'           
contributiva pari o superiore a quaranta anni, ferma restando la loro           
valutazione nella determinazione del montante contributivo.                     
Per completezza  di informazione,  si rinvia  a quanto  indicato da           
questo Istituto con  circolare n. 61 del 27  novembre 1997 pubblicata           
nella Gazzetta Ufficiale  n. 283 del 4 dicembre 1997,  in merito alla           
possibilita' di  effettuare versamenti  volontari, per i  periodi non           
coperti  da  contribuzione,  nel  caso di  lavoro  prestato  a  tempo           
parziale.                                                                       
                                               Il presidente: Seppia