Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-04-1999

CIRCOLARE 7 aprile 1999, n.3
Decreto ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998 recante norme di attuazione del regolamento (CE) 746/96 in materia di controlli e decadenze.

All'AIMA
Alla Direzione generale delle
politiche agricole ed
agroindustriali nazionali
Alla Direzione generale delle
risorse forestali, montane ed
idriche
All'Ispettorato centrale per la
repressione delle frodi
e, per conoscenza:
All'Ufficio FEOGA

Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 marzo 1998 e' stato
pubblicato il decreto ministeriale n. 159/1998 recante "norme di
attuazione del regolamento (CE)746/96 in materia di controlli e
decadenze".
Con la presente circolare si forniscono i necessari ed opportuni
chiarimenti al fine di assicurare un'univoca applicazione della
predetta normativa.
Le indicazioni che seguono derivano anche dalle osservazioni
formulate dai Servizi della Commissione dell'Unione Europea a seguito
delle visite di controllo effettuate in Italia nell'ambito delle
misure di accompagnamento della PAC ed in particolare sulle misure
agroambientali previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92.
Art. 1.
Verifiche istruttorie
Nota all'art. 1, comma 3 e all'art. 3 comma 6.
Le aziende da controllare in loco, nel corso dell'istruttoria,
rappresentano il 5% delle domande relative al primo anno di impegno
(domande iniziali).
Il 5% dei controlli in loco, in corso di impegno, riguarda, invece,
tutte le domande dal secondo anno di impegno in poi.
I processi verbali delle attivita' compiute nel corso dei suddetti
sopralluoghi e degli elementi accertati delle situazioni di fatto
rimangono agli atti degli Uffici che li hanno redatti.
Gli esiti dei controlli in loco, sia istruttori che in corso di
impegno, devono essere comunicati all'AIMA sulla base di quanto
riportato dallo schema procedurale 1999 e delle eventuali modifiche
che interverranno per gli anni successivi.
Per la scelta del campione delle aziende da controllare, sia in
fase istruttoria sia in fase di impegno, l'AIMA predispone apposito
programma sw secondo lo schema riportato nell'allegato A).
Il suddetto programma sw deve consentire alle Autorita' di
controllo (regioni e Corpo forestale dello Stato) l'applicazione
della analisi dei rischi, in funzione dell'elenco dei parametri
definiti dalle stesse Autorita' che ne stabiliscono, in relazione ad
ogni singolo Programma agroambientale regionale, l'incidenza
percentuale.
Una volta individuati tali parametri gli stessi devono essere
comunicati al MiPA Direzione generale politiche comunitarie ed
internazionali - Ufficio strutture e all'AIMA ed inseriti nel sistema
informativo applicando le specifiche procedure.
La scelta del campione deve essere autonoma rispetto alle normali
procedure istruttorie e di gestione delle domande.
Annualmente le Autorita' di controllo si impegnano, se necessario,
ad aggiornare l'elenco dei parametri di rischio gia' definiti in
precedenza.
La procedura relativa alla determinazione e alla ponderazione dei
parametri di scelta del campione deve essere codificata per iscritto,
con apposito verbale, dalle Autorita' di controllo in una data
antecedente all'applicazione del suddetto sw AIMA a livello regionale
o provinciale.
Allo scopo di assicurare la tracciabilita' del sistema, deve essere
redatto un ulteriore verbale "di accesso al sistema" relativo alla
scelta del campione da conservare agli atti di ufficio.
Art. 2.
Esito dell'istruttoria
Nota all'art. 2, par. 4 lettera A punto 2 e art. 5, par. 5 lettera
b) punto 2.
La percentuale di scostamento tra quanto dichiarato in domanda e
quanto accertato in sede di controllo in loco e' calcolata facendo
riferimento alla superficie complessiva dichiarata per misura cosi'
come applicata dal beneficiario.
La relativa riduzione viene applicata, nell'ambito della misura, al
premio corrisposto per la sola superficie della coltura/e per le
quali si e' verificato lo scostamento e non per singoli appezzamenti
sui quali sono state accertate le inadempienze.
Per il ricalcolo dell'aiuto si rimanda, titolo esemplificativo, a
quanto riportato nell'allegato B).
Art. 5.
Decadenza per difformita'
Comma 1.
La decadenza totale comporta l'esclusione dall'aiuto per le
restanti, annualita' di impegno e il recupero di tutte le annualita'
gia' riscosse, con i relativi interessi, in quanto i requisiti
oggettivi di concessione degli aiuti e le condizioni soggettive
necessarie per l'adesione al programma agroambientale hanno valenza
quinquennale.
Comma 5.
Ai fini della pronunzia della decadenza totale le percentuali di
irregolarita' riscontrate per difformita' (o superfici o UBA) e
quelle relative agli inadempimenti tecnici non devono essere
cumulate, fermo restando che la decurtazione del premio relativa alle
distinte irregolarita' vanno cumulate nell'anno di riferimento (anno
di controllo).
Comma 6.
Il disposto del comma in questione si applica esclusivamente nel
caso di particelle catastali totalmente ed effettivamente utilizzate
per la coltura.
Art. 6.
Decadenze per inadempimento tecnico
Nota al comma 4 lettera b) e al comma 6.
Al fine dell'applicazione del comma 4 lettera b) e del comma 6, le
verifiche e le relative sanzioni si riferiscono alle singole colture
e non, invece, ai singoli appezzamenti sui quali sono state accertate
le inadempienze.
Si rimanda, a titolo esemplificativo, a quanto riportato
nell'allegato C).
Art. 7.
Autorita' di controllo
Ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto ministeriale 159/1998, le
verifiche istruttorie, sia amministrative che in loco, sono di
competenza degli Organi regionali.
I sopralluoghi, in fase istruttoria, sono effettuati con le
modalita' previste dai programmi regionali di attuazione 2078, mentre
i controlli, in corso di impegno, sono eseguiti dal Corpo forestale
dello Stato e dalle Regioni e PP.AA. secondo specifici accordi
operativi stabiliti a livello regionale.
Fino alla data di approvazione dei suddetti accordi operativi tra
regioni e Corpo forestale dello Stato, da definire entro un mese
dall'emanazione della presente circolare, i controlli, in corso di
impegno, sono effettuati dalle regioni e Province autonome.
A partire dall'anno 2000 il campione sara' articolato anche in base
all'annualita' di impegno.
L'Aima deve trasmettere alla Direzione generale delle risorse
forestali montane ed idriche, Corpo forestale dello Stato e alle
regioni e Province autonome, entro un mese dall'emissione del decreto
di pagamento, duplice copia degli elenchi di pagamento, con
l'indicazione, per ciascun beneficiario, delle superfici, delle UBA,
e dei corsi/tirocini interessati, degli importi corrisposti per
ciascun impegno e del relativo importo totale, al fine del calcolo
degli interessi sugli eventuali recuperi e delle applicazioni delle
eventuali sanzioni amministrative.
Negli accordi operativi devono essere riportate, tra l'altro, le
indicazioni sulla composizione delle Commissioni di controllo (Nuclei
di controllo), non obbligatoriamente miste, il periodo presunto in
cui saranno effettuate le verifiche (comunque non superiori
all'anno), le modalita' adottate per la scelta del campione di
aziende da controllare, in conformita' all'art. 3 comma 6 del decreto
ministeriale 159/1998, il numero presunto dei controlli annuali, la
scadenza presunta delle operazioni di controllo e l'organizzazione di
appositi seminari o incontri tecnici per l'aggiornamento degli
incaricati dei controlli.
Inoltre, quale ulteriore criterio di definizione del campione da
controllare, potra' essere data priorita' alle aziende che non siano
state oggetto di sopralluoghi nel corso dell'istruttoria.
Il verbale delle verifiche e' sottoscritto da tutti gli intervenuti
al controllo.
In caso di disaccordo, nell'ambito del Nucleo di controllo, sugli
esiti dei controlli, le eventuali controversie, sono rimesse ad una
Commissione costituita a livello regionale, da disciplinare
nell'ambito degli accordi operativi.
Le questioni non definite in tale sede, saranno rimesse al MIPA
Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali -
Ufficio strutture che esprime apposito parere.
L'Aima, su richiesta delle regioni, delle province autonome o del
Corpo forestale dello Stato, mette a disposizione, attraverso il
sistema integrato di gestione e di controllo, l'archivio informatico
delle anagrafi aziendali e il materiale fotocartografico (ortofoto)
relativo alle superfici da controllare.
Allo scopo di assicurare la massima tracciabilita' dell'intero
sistema dei controlli e' cura dei verbalizzanti sottoscrivere le
ortofoto al momento del sopralluogo con l'indicazione della data,
dell'ora, dell'esito del controllo e della posizione di archiviazione
della pratica nell'Ufficio dove vengono conservati gli atti.
Il decreto ministeriale n. 159/1998, sulla base di quanto indicato
nell'articolo 1 comma 3 della decisione della Commissione europea a
n. C (1998) 876 del 14 maggio 1998 si applica a decorrere dal 1
settembre 1998 e, quindi, a partire dalla campagna 1998-1999; per le
inadempienze constatate prima dell'entrata in vigore del decreto
ministeriale 159/1998, valgono le disposizioni contenute nei
Programmi regionali agro ambientali.
La percentuale delle aziende da sottoporre a sopralluogo, ai sensi
dell'art. 19 paragrafo 4 del regolamento CE 746/1996, dovra' essere
almeno del 5%, fermo restando la possibilita' di effettuare controlli
in percentuale superiore nei limiti delle possibilita' operative
degli Uffici interessati.
Nota agli allegati I e II del decreto ministeriale 159/1998.
Allegato I - Verbale
Il modello di verbale, sulla base delle indicazioni fornite dal
decreto ministeriale 159/1998, e' stato modificato, secondo lo schema
allegato, allo scopo di semplificare la rilevazione dei dati nel
corso del sopralluogo.
Allegato II - Agricoltura biologica
I vincoli essenziali stabiliti dal regolamento (CEE) 2092/91, per
l'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, sono quelli
previsti dal I paragrafo dell'art. 8 di detto regolamento. Tali
vincoli sono, pertanto, cosi' identificati:
a) notifica dell'attivita' all'Autorita' di controllo e
all'Organismo di controllo prescelto;
b) assoggettamento dell'azienda dell'operatore che produce al
sistema di controllo comunitario.
In tale contesto, qualora un operatore sia in regola con i suddetti
vincoli essenziali, le sanzioni eventualmente da applicare con
riferimento alla superficie si determinano secondo quanto previsto
dall'allegato II del decreto ministeriale 159/1998. In tutti gli
altri casi, la decadenza parziale o totale viene pronunciata sulla
base della classificazione delle inadempienze adottata nel sistema
sanzionatorio dei singoli Programmi regionali agro ambientali.

Il Ministro: De Castro

Allegato