Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-04-1999
DECRETO-LEGGE 21 aprile 1999, n.110
Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito
della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche'
rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.
note:
Entrata in vigore del decreto: 24-4-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, con il quale e'
stata autorizzata la partecipazione italiana alla missione OSCE in
Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia;
Vista la decisione adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il
24 marzo 1999, dopo il fallimento delle trattative di pace di Parigi;
Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle
attivita' volte a stabilire la pace nella regione e ad instaurare
condizioni di convivenza nello spirito della Carta delle Nazioni
Unite;
Considerato che, in relazione al drammatico esodo di profughi dal
Kosovo, e' indifferibile un intervento in ambito NATO in Albania,
atto a consentire l'approntamento di campi d'accoglienza e di
ospedali da campo, nonche' a regolare l'afflusso e la distribuzione
degli aiuti umanitari ed a favorire il processo di reinsediamento dei
profughi nel loro Paese;
Considerata la necessita' di proseguire il programma di aiuti per
il processo di ricostruzione dell'Albania, ivi comprese le missioni
operative, definito nella legge 3 agosto 1998, n. 300;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate ad assicurare la partecipazione italiana
alle predette operazioni militari ed umanitarie, nonche' a consentire
la prosecuzione del programma di aiuti al processo di ricostruzione
dell'Albania;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 aprile 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della difesa e degli affari esteri, di concerto con i
Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
E m a n a
il seguente decretolegge:
Art. 1.
1. E' autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31
dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800
militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legge 28 gennaio 1999, n 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 aprile 1999 e fino al 31
dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari
alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di
soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare
campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare
afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonche' le
necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, e' attribuito, in aggiunta
allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso
e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o
nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino
alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre
1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione
dell'indennita' di missione ridotta all'80% per tutta la durata del
periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le
disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso
personale, si applicano, altresi', le disposizioni recate
dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto legge 28 gennaio
1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1999, n. 77.
Art. 2.
1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze
derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la
programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno
1999, e' autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui
all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore
contingente di 500 unita' da trarre dai carabinieri ausiliari gia'
arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
2. Nell'anno 2000 si procedera' ad ammettere alla ferma biennale un
corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel
rispetto dell'invarianza della relativa spesa.
3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e ferma restando la possibilita' di cui al comma 3 dell'articolo 2
dello stesso decreto:
a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in
servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, puo'
essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;
b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di
volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse
insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale
volontario secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 1,
dello stesso decreto.
4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si
applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei
ruoli dei volontari in servizio permanente e modalita' analoghe a
quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per
l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.
Art. 3.
1. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui all'articolo 1,
comma 2, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di
necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di
contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori
da eseguire anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in
uso mezzi, nonche' gratuitamente materiali di consumo, di supporto
logistico e servizi necessari a Paesi interessati alla missione
umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta
eccezione per i sistemi d'arma.
2. Al personale impegnato ad assicurare la prontezza operativa sul
territorio nazionale ed a garantire sicurezza e supporto logistico
alle Forze di altri Paesi operanti sul territorio nazionale, qualora
impossibilitato a recuperare le ore di servizio prestate in
eccedenza, e' autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro
straordinario, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente,
entro un volume massimo di spesa mensile di L. 3.950 milioni.
Art. 4.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.
Art. 5.
1. E' autorizzata la spesa nel limite di L. 70.000 milioni per
consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a
proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica
dell'Albania. La relativa somma e' assegnata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di intervento
coordinati dal commissario straordinario del Governo, predisposti dai
Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previo parere del comitato di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997.
2. Il commissario straordinario del Governo e il funzionario
delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437,
sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla
contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.
3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n.
300, e' differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui
all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno
1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato
impegnato in Albania.
Art. 6.
1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo e' autorizzata per
l'anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di
previsione dei seguenti Ministeri:
a) lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali;
b) lire 11.000 milioni - Ministero della sanita';
c) lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;
c) lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno.
2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come
determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449
(legge finanziaria 1999), e' integrata di lire 30.000 milioni.
3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.
7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n.
449 (legge finanziaria 1999), e' integrata di lire 25.000 milioni da
assegnare al Ministero degli affari esteri.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 100.000 milioni si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato
dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unita' previsionale di base
7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - Cap. 6878, dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1,
valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999,
dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, valutato in lire 174.230
milioni fino al 31 dicembre 1999, nonche' dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 1, valutato in lire 3.095 milioni, per l'anno
1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo
5, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scognamiglio Pasini, Ministro
della difesa
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro
dell'interno
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto