Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-04-1999
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22
febbraio 1999, n.29
Testo del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 43 del 22 febbraio 1999), coordinato con la legge di conversione 21 aprile 1999, n. 109
(in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 9), recante: "Nuove disposizioni in
materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia".
note:
Entrata in vigore degli articoli del d.-l. 22-2-1999, n. 29 convertito con legge
21-4-1999, n. 109; 23-4-1999: per l'art. 5 24-4-1999: per gli artt. 1, 2, 3 e 4
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1999 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale
in materia di competenza della corte di assise
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di
procedura penale e' sostituita dalla seguente:
" a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a
ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e
di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo
630, (( primo comma, )) del codice penale e dal decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale
concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a
misura cautelare personale.
1. L'articolo 294 del codice di procedura penale e' cosi'
modificato:
a) nel comma 1, le parole: "Nel corso delle indagini preliminari,
il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla dichiarazione
di apertura del dibattimento, il giudice (( che ha deciso in ordine
all'applicazione della misura cautelare )) ";
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
" 4-bis. (( Quando la misura cautelare e stata disposta dalla corte
di assise o dal tribunale, )) all'interrogatorio procede il
presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.";
c) nel comma 5, dopo le parole: " (( altro tribunale, il giudice ))
" sono inserite le seguenti: "o il presidente, nel caso di organo
collegiale,".
Art. 3.
Disposizioni transitorie sulla competenza
della corte di assise
1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si
applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione
aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto
il dibattimento davanti alla corte di assise.
2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi
nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma
dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale,
come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del
tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente
decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto,
salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il
dibattimento davanti alla corte di assise.
(( 3-bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 ))
(( febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza ))
(( per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per ))
(( presentare nuovi motivi. La stessa facolta' e' riconosciuta nel ))
(( caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di ))
(( impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per ))
(( materia del tribunale. ))
(( 3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il ))
(( termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi ))
(( dell'articolo 582 del codice di procedura penale, e' di ))
(( sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di ))
(( conversione del presente decreto. ))
(( 3-quater. Nei casi previsti dal comma 3-bis, il ))
(( giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi ))
(( motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ))
(( nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di ))
(( procedura penale. ))
4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura
penale, la corte di assise, alla quale e' stato rimesso il
procedimento a seguito di una delle sentenze indicate (( nei commi 3
e 3 )) -bis, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al
giudice che ha emesso la sentenza affinche' pronunci nel merito o ((
sugli altri motivi )) di impugnazione, (( presentati originariamente
ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3 )) -ter.
5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata
un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data
successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del
presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la
corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base
delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una
data compresa entro il predetto termine nelle forme previste
dall'articolo 465 del codice di procedura penale.
Art. 4.
Disposizioni transitorie sull'interrogatorio
previsto dall'articolo 294 del codice di procedura penale
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, nei procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della
custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo
la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde
efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non
procede all'interrogatorio previsto dall'articolo 294 (( del codice
di procedura penale. ))
2. Nei casi previsti dal comma 1, l'obbligo di interrogare
l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.