Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-04-1998
Provvedimenti concernenti
il trattamento di integrazione salariale
Con decreto n. 24224 dell'11 marzo 1998, e' autorizzata, per il
periodo dal 28 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 -
nella
misura ivi prevista - in favore dei lavoratori dipendenti
dalla
S.p.a. Impresa Donati, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da
40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a cinque unita', di cui un parttime da 20
ore a 5 ore medie settimanali, su un organico
complessivo di
ventisette unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale -
I.N.P.S., e'
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.
Impresa Donati - a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decretolegge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa
indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994,
registro 1, foglio n. 237.
Con decreto n. 24225 dell'11 marzo 1998, e' autorizzata, per il
periodo dal 1 ottobre 1997 al 30 settembre 1998, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,
del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania, con sede in Farra di
Soligo (Treviso), unita' di Corato (Bari), per i quali e'
stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di
lavoratori pari a dodici unita', su un organico
complessivo di
centotrentasei unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale -
I.N.P.S., e'
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stefania - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato
dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.
Con decreto n. 24249 del 16 marzo 1998, e' autorizzata, per
il
periodo dal 1 dicembre 1997 al 30 novembre 1998, la corresponsione
del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1,
del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro Ceramica, con sede
in
Cagliari, unita' di Cagliari e Carbonia (Cagliari), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro
da 40 ore
settimanali a 25,62 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a trentaquattro unita', di cui un parttime
da 22 ore e 30 minuti settimanali a 20 ore
settimanali, su un
organico complessivo di trentacinque unita'.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale -
I.N.P.S., e'
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro
Ceramica - a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei
limiti
finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996
in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in
data 6
marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.