Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-04-1998

 

Provvedimenti concernenti                                 
il trattamento di integrazione salariale                          
                                                                                  
Con decreto  n. 24224  dell'11 marzo 1998,  e' autorizzata,  per il           
periodo dal 28  febbraio 1995 al 31 dicembre  1995, la corresponsione           
del trattamento di integrazione salariale  di cui all'art. 1, primo e           
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,           
con  modificazioni, nella  legge 19  dicembre  1984, n.  863 -   nella          
misura  ivi prevista  -  in favore  dei  lavoratori dipendenti   dalla          
S.p.a. Impresa Donati, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali           
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per           
10  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da   40  ore          
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero           
massimo di lavoratori pari a cinque  unita', di cui un parttime da 20           
ore  a  5  ore  medie  settimanali, su  un  organico   complessivo  di          
ventisette unita'.                                                              
L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -   I.N.P.S.,  e'          
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore           
dei   lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.    Impresa  Donati   -  a           
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei           
limiti di cui al successivo comma  13 dell'art. 5 del decretolegge 20           
maggio 1993,  n. 148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19           
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei    criteri  di  priorita'           
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa           
indicato, registrato dalla Corte dei  conti in data 23 novembre 1994,           
registro 1, foglio n. 237.                                                      
Con decreto  n. 24225  dell'11 marzo 1998,  e' autorizzata,  per il           
periodo dal  1 ottobre 1997  al 30 settembre 1998,  la corresponsione           
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,   del          
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,           
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.           
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con           
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei           
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Stefania, con  sede in  Farra di           
Soligo  (Treviso), unita'  di Corato  (Bari),  per i  quali e'   stato          
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,           
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20           
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un   numero  massimo  di           
lavoratori  pari  a dodici  unita',  su  un organico   complessivo  di          
centotrentasei unita'.                                                          
L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -   I.N.P.S.,  e'          
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore           
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Stefania - a corrispondere il           
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge           
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28           
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,           
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati   nel  decreto          
ministeriale dell'8  febbraio 1996  in premessa  indicato, registrato           
dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.           
Con decreto  n. 24249  del 16  marzo 1998,  e' autorizzata,  per il          
periodo dal  1 dicembre 1997  al 30 novembre 1998,  la corresponsione           
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,   del          
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,           
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.           
6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con           
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei           
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  Acentro Ceramica,  con sede   in          
Cagliari, unita'  di Cagliari e  Carbonia (Cagliari), per i  quali e'           
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 24           
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro    da  40  ore           
settimanali a 25,62 ore medie  settimanali nei confronti di un numero           
massimo di lavoratori pari a trentaquattro unita', di cui un parttime           
da  22 ore  e  30 minuti  settimanali  a 20  ore   settimanali, su  un           
organico complessivo di trentacinque unita'.                                    
L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  -   I.N.P.S.,  e'          
altresi' autorizzato - nell'ambito di quanto sopra disposto in favore           
dei  lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  Acentro    Ceramica  -  a           
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,           
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.   510,   convertito,  con           
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei   limiti          
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei   criteri  di          
priorita' individuati  nel decreto ministeriale dell'8  febbraio 1996           
in  premessa indicato,  registrato dalla  Corte dei  conti in   data 6          
marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.