Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-04-1998

 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 21 marzo 1998.
Procedure, modalita' e condizioni per il rilascio della garanzia
statale nelle mostre d'arte.

IL MINISTRO
PER I BENI COLTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975,
n. 805, recante "Organizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994,
n. 760, recante "Regolamento concernente l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale del
Ministero per i beni culturali e ambientali";
Vista la legge 2 aprile 1950, n. 328, concernente "Modificazioni
all'attuale disciplina delle mostre d'arte";
Visto l'art. 2, commi 12, 13 e 14, della legge 8 ottobre 1997, n.
352, concernente "Disposizioni sui beni culturali";
Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica che si e' pronunciato favorevolmente con
nota n. 20692 del 10 marzo 1998.

Decreta:
Art. 1.

1. La garanzia dello Stato, sostitutiva dell'assicurazione prevista
dall'art. 2, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, puo'
essere accordata:
a) per le mostre e le manifestazioni organizzate, in Italia e
all'estero, direttamente dal Ministero per i beni culturali e
ambientali ovvero da soggetti pubblici e privati sulla base di un
progetto tecnicoscientifico elaborato in collaborazione con gli
organi dell'amministrazione;
b) per le mostre e le manifestazioni organizzate, con la
partecipazione statale, da enti pubblici, da istituti di cultura
italiani all'estero e da organismi sovranazionali. Per partecipazione
statale si intende la presenza, nel comitato scientifico e nel
comitato organizzatore della mostra o manifestazione, di un
funzionario, appartenente ai ruoli tecnicoscientifici, in
rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per
quanto attiene le mostre e le manifestazioni organizzate dagli
organismi sovranazionali si puo' tenere conto della collaborazione
italiana prestata all'interno di tali organismi.

Art. 2.

1. Sulle richieste di esenzione dall'assicurazione e sulla
conseguente assunzione, da parte dello stato, dei rischi connessi al
trasporto e all'esposizione delle opere destinate a mostre e
manifestazioni, si esprime il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sentiti il
Servizio tecnico per la sicurezza e, secondo la tipologia dei beni,
l'Istituto centrale per il restauro, l'Opificio delle pietre dure
nonche' l'Istituto centrale per la patologia del libro o il Centro di
fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato.

Art. 3.

1. Le richieste di cui all'art. 2 sono inoltrate dal soggetto
organizzatore, non meno di sei mesi prima della data di presentazione
della mostra o manifestazione, al competente Ufficio centrale.
2. Le richieste devono essere corredate della seguente
documentazione:
a) progetto tecnicoscientifico da cui risultino anche:
1) i componenti del comitato scientifico e del comitato
organizzatore della mostra o manifestazione;
2) l'elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede
conservative delle stesse;
b) condizioni ambientali e di sicurezza dell'ambiente espositivo e
la qualificazione degli spazi espositivi;
c) piano dei trasporti e sistema di imballaggio;
d) parere dell'Ufficio ministeriale organizzatore o collaboratore
alla mostra o manifestazione.
3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali
della mostra o manifestazione e dei criteri di conservazione delle
opere, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' disporre
sopralluoghi da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Art. 4.

1. La garanzia dello Stato e' diretta al risarcimento dei danni,
derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque
dalla svalutazione dell'opera, che possano verificarsi a seguito di
sinistri accaduti nel corso del trasporto del bene al luogo
dell'esposizione, durante l'esposizione ovvero nel corso del
trasporto fino alla sede abituale da chiodo a chiodo.

Art. 5.

1. Al verificarsi del danno il beneficiario della garanzia e'
tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero per i beni
culturali e ambientali nelle modalita' indicate nel provvedimento di
attribuzione della garanzia statale.

Art. 6.

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, fatti salvi i
diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del
danno, nel provvedimento di attribuzione della garanzia statale,
stabilisce il valore da corrispondere per ogni singola opera con
riguardo alla perdita totale. In caso di danno il risarcimento ha
riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai costi del restauro
e all'eventuale svalutazione dell'opera, sentito in merito il
competente soprintendente.

Art. 7.

1. Il provvedimento di attribuzione della garanzia statale puo'
prevedere che le controversie che hanno riguardo al diritto di
risarcimento o all'entita' dello stesso, siano demandate ad una
commissione composta con le modalita' di cui all'art. 31 della legge
1 giugno 1939, n. 1089.

Art. 8.

1. Per le mostre e le manifestazioni in Italia e all'estero in cui
si renderanno necessari i prestiti di opere provenienti da altri
Paesi, il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' offrire ai
prestatori stranieri la garanzia dello Stato sostitutiva
dell'assicurazione.
Roma, 21 marzo 1998
Il Ministro: Veltroni
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 81