Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23-04-1998
Ripubblicazione del testo del
decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio
1998), convertito, senza modificazioni, dalla legge 1 aprile 1998,
n. 67 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile
1998), recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa".
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto
corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza
della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di
rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo
prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, e'
ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre
1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita'
abitative), e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti
di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione, cui all'art. 1, l'assistenza della forza
pubblica avverra' secondo criteri stabiliti dal prefetto,
in relazione a quanto indicato dalla commissione di cui
all'art. 4.
2. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 1 dovra'
essere data la priorita' alle esecuzioni dei titoli
relativi ai casi indicati dall'art. 2, nonche' alle
esecuzioni dei titoli per i quali non e' disposta la
sospensione.
3. E' assicurata inoltre la priorita' qualora il
locatore, con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' da notificare al conduttore e da compilare
secondo il modello allegato al presente decreto, affermi
sotto la propria responsabilita', di avere urgente
necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo
proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella
dichiarazione deve essere specificato il motivo
dell'urgente necessita' e la circostanza che il locatore
non ha la disponibilita', nel comune di residenza o in
comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla
necessita' medesima. Qualora la necessita' riguardi il
coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le
modalita' suddette, deve essere resa anche dalle persone
cui l'alloggio e' destinato. In caso di
dichiarazione mendace si applica l'art. 495 del codice
penale.
4. Nei casi in cui al comma 3, il locatore che, nel
termine di 90 giorni dall'avvenuta consegna, non abbia
adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad
abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli,
e' tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli
altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del
danno, in misura non inferiore a 48 mensilita' del canone,
determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge
27 luglio 1978, n. 392. Qualora a seguito dell'esecuzione
del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a
spese del comune, il risarcimento nella misura come sopra
determinata, compete al comune stesso, che provvede
alla riscossione con il procedimento di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Per i provvedimenti di rilascio di cui all'art.
1, la cui esecuzione non sia contemplata nei commi 2 e
3, l'assistenza della forza pubblica deve essere concessa
entro un periodo non superiore a 48 mesi con decorrenza non
successiva al 1 gennaio 1990".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 19 giugno
1997, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 luglio 1997, n. 240 (Misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita'
abitativa), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il termine previsto dall'art. 3,
comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione
dell'assistenza della forza pubblica ai fini
dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di
immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo
prorogato dall'art. 1 della legge 4 novembre 1996, n. 566,
e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.