Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni-Autonomie locali". (Suppl. Ordinario n.81)

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 11 marzo 1999 dal
Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo alla revisione
del sistema di classificazione del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali, nonche' della certificazione della
Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per il
medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 31 marzo 1999, alle ore 18,
ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa,
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL.,
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti Locali Camere di Commercio -
Polizia Municipale - (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal).
Coordinamento sindacale autonomo: "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel- Fasil-Fadel".
Federazione nazionale EE.LL.: (Ugl enti locali, CIL, Cildi-Fildi,
Consal-Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).
Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e
delle Autonomie locali.

 

                               PARTE GENERALE
                      CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI
                                   ART. 1
                       Oggetto e campo di applicazione
    1. Il presente contratto disciplina  il  sistema  di  classificazione
       professionale  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
       indeterminato  e  determinato,  escluso   quello   con   qualifica
       dirigenziale,   dipendente   dalle  amministrazioni  del  Comparto
       Regioni e Autonomie locali di cui all'accordo del 2  giugno  1998,
       dal  Comune  di  Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche di
       assistenza  e  beneficenza  (I.P.A.B.)  che  svolgono   prevalente
       attivita'  assistenziale  individuate  dalle  regioni  nonche'  ai
       dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
    2. Nel testo  del  presente  contratto  i  riferimenti  al  D.Lgs.  3
       febbraio  1993,  n.29, come modificato, integrato o sostituito dai
       Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n.80  e
       29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs. n.29 del 1993.
                                   ART. 2
                                  Obiettivi
    1.  Il  presente  contratto  persegue  le finalita' del miglioramento
       della funzionalita' dell'azione degli  uffici,  dell'accrescimento
       dell'efficienza ed efficacia amministrativa e della gestione delle
       risorse  e  del  riconoscimento  della  professionalita'  e  della
       qualita' delle prestazioni lavorative individuali.
    2.  Le  parti,  conseguentemente,  riconoscono   la   necessita'   di
       valorizzare    le    capacita'   professionali   dei   lavoratori,
       promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze  di  efficienza
       degli enti.
    3.  Alle  finalita'  previste  nel comma 2 sono correlati adeguati ed
       organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali,
       formulati e finanziati dagli enti.
                                   PARTE 1
                               CLASSIFICAZIONE
                                   ART. 3
                 Il sistema di classificazione del personale
    1. Il sistema di classificazione e' articolato in  quattro  categorie
       denominate,  rispettivamente, A, B, C e D.  Per il personale della
       categoria D e' prevista la istituzione di una area delle posizioni
       organizzative, secondo la disciplina degli artt.  8 e ss.
    2. Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come  modificato
       dal  D.  Lgs.  n.  80  del  1998,  tutte le mansioni ascrivibili a
       ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti,  sono
       esigibili.    L'assegnazione  di  mansioni equivalenti costituisce
       atto  di  esercizio  del  potere  determinativo  dell'oggetto  del
       contratto di lavoro.
    3.  L'assegnazione  temporanea  di  mansioni  proprie della categoria
       immediatamente  superiore  costituisce  il  solo  atto  lecito  di
       esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina
       contrattuale,  e'  regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D. Lgs.
       n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998.
    4.  Le  categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate
       nell'allegato  A,   che   descrivono   l'insieme   dei   requisiti
       professionali   necessari   per   lo  svolgimento  delle  mansioni
       pertinenti a ciascuna di esse.
    5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni
       proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a  titolo
       esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
    6.   Gli   enti,  in  relazione  al  proprio  modello  organizzativo,
       identificano i profili professionali non individuati nell'allegato
       A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi  e  li
       collocano   nelle  corrispondenti  categorie  nel  rispetto  delle
       relative declaratorie, utilizzando in via  analogica  i  contenuti
       delle  mansioni  dei  profili  indicati  a  titolo  semplificativo
       nell'allegato A.
    7. Nell'allegato A sono altresi' indicati, per le categorie B e D,  i
       criteri  per  la  individuazione  e  collocazione, nelle posizioni
       economiche  interne  delle  stesse  categorie,   del   trattamento
       tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di
       cui all'art.  13.
                                   ART. 4
            Progressione verticale nel sistema di classificazione
    1.  Gli  enti  disciplinano,  con  gli  atti  previsti dai rispettivi
       ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36  del  D.
       Lgs.   3, febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23
       del D.  Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo  conto  dei  requisiti
       professionali  indicati  nelle declaratorie delle categorie di cui
       all'allegato  A,  le  procedure  selettive  per  la   progressione
       verticale  finalizzate  al passaggio dei dipendenti alla categoria
       immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel
       limite  dei  posti  vacanti  della  dotazione  organica  di   tale
       categoria  che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
       Analoga procedura puo' essere attivata dagli enti per la copertura
       dei posti vacanti dei  profili  delle  categorie  B  e  D  di  cui
       all'art.  3,  comma  7, riservando la partecipazione alle relative
       selezioni al personale degli  altri  profili  professionali  delle
       medesime categorie.
    2.   Gli  enti  che  non  versino  nelle  condizioni  strutturalmente
       deficitarie ai sensi delle  vigenti  disposizioni  procedono  alla
       copertura  dei  posti  vacanti  dei  profili caratterizzati da una
       professionalita'  acquisibile  esclusivamente  dall'interno  degli
       stessi  enti,  con  le  medesime  procedure  previste dal presente
       articolo.
    3. Alle procedure selettive del presente articolo  e'  consentita  la
       partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli
       di  studio  ordinariamente  previsti  per  l'accesso dall'esterno,
       fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
    4. Anche i posti ammessi a  selezione  ai  sensi  del  comma  1  sono
       coperti  mediante  accesso  dall'esterno se la selezione stessa ha
       avuto esito  negativo  o  se  mancano  del  tutto  all'interno  le
       professionalita' da selezionare.
    5.   Il   personale  riclassificato  nella  categoria  immediatamente
       superiore  a  seguito  delle  procedure  selettive  previste   dal
       presente articolo, non e' soggetto al periodo di prova.
                                   ART. 5
             Progressione economica all'interno della categoria
    1.  All'interno  di  ciascuna  categoria e' prevista una progressione
       economica  che  si  realizza  mediante  la  previsione,  dopo   il
       trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici
       secondo la disciplina dell'art. 13.
    2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite
       delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3
       e nel rispetto dei seguenti criteri:
    a)  per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli
       elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c)  adeguatamente
       semplificati  in  relazione al diverso livello di professionalita'
       dei profili interessati;
    b) per i  passaggi  alla  prima  posizione  economica  successiva  ai
       trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi
       di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza
       acquisita;
    c)  per  i  passaggi  alla seconda posizione economica, successiva ai
       trattamenti tabellari iniziali  delle  categorie  B  e  C,  previa
       selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con
       piu'  elevato  arricchimento  professionale,  anche conseguenti ad
       interventi formativi e di aggiornamento collegati  alle  attivita'
       lavorative  ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla
       qualita' della prestazione individuale;
    d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B  e
       C  nonche'  per  la  progressione  all'interno  della categoria D,
       secondo la disciplina dell'art.  12,  comma  3,  previa  selezione
       basata  sugli  elementi  di cui al precedente punto c), utilizzati
       anche disgiuntamente, che tengano conto del:
    -  diverso  impegno  e  qualita'  delle   prestazioni   svolte,   con
       particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
    -   grado   di  coinvolgimento  nei  processi  lavorativi  dell'ente,
       capacita'   di   adattamento   ai    cambiamenti    organizzativi,
       partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilita';
    - iniziativa personale e capacita' di proporre soluzioni innovative o
       migliorative dell'organizzazione del lavoro.
                                   ART. 6
                           Sistema di valutazione
    1.   In  ogni  ente  sono  adottate  metodologie  permanenti  per  la
       valutazione delle prestazioni  e  dei  risultati  dei  dipendenti,
       anche  ai  fini  della  progressione  economica di cui al presente
       contratto; la valutazione  e'  di  competenza  dei  dirigenti,  si
       effettua  a  cadenza periodica ed e' tempestivamente comunicata al
       dipendente, in base ai criteri definiti  ai  sensi  dell'art.  16,
       comma 2.
                                   ART. 7
    Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di
                               classificazione
    1.  Il  personale  in servizio alla data di stipulazione del presente
       CCNL e' inserito, con effetto  dalla  medesima  data,  nel  nuovo,
       sistema  di  classificazione con la attribuzione della categoria e
       della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale
       e, al trattamento economico, fondamentale in godimento  (tabellare
       piu'   eventuale  livello  economico  differenziato),  secondo  le
       prescrizioni della allegata tabella C.
    2. Il trattamento economico corrispondente, alla posizione attribuita
       ai  sensi  del  comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C,
       sostituisce e assorbe le voci retributive  stipendio  tabellare  e
       livello  economico  differenziato di cui all'art. 28, comma 1, del
       CCNL del 6.7.1995.
    3. Il personale della ex prima  e  seconda  qualifica  funzionale  e'
       collocato,  con  decorrenza  1.1.1998,  nella  ex  terza qualifica
       funzionale e,  con  decorrenza  dalla  data  di  stipulazione  del
       presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi
       trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell'indennita'
       di cui all'art.  4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996.
    4.  Il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle
       carceri  mandamentali,  inquadrato  nella  ex   quinta   qualifica
       funzionale  e'  collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta
       qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di  stipulazione
       del  presente  CCNL  nella  categoria  C,  con la attribuzione dei
       relativi trattamenti  tabellari  iniziali  e  con  il  conseguente
       riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37,
       comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni
       e integrazioni.
    5.  A  seguito  della  riclassificazione  del  personale dell'area di
       vigilanza di cui al comma 4, gli enti  adottano  tutte  le  misure
       atte   a   dare   adeguata   valorizzazione   alle   posizioni  di
       coordinamento  e  controllo  collocate  nella  ex   6a   qualifica
       funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.
    6.  Ai  fini dell'applicazione del presente articolo, gli enti devono
       prioritariamente considerare anche  gli  effetti  della  eventuale
       ritardata   applicazione   delle   norme   sul  livello  economico
       differenziato, relativamente alle selezioni  non  ancora  concluse
       alla data indicata nel comma 1.
    7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4 del presente
       articolo e dell'art. 12, comma 4, si fa fronte con le somme di cui
       all'art.   2,   comma   2,   del   CCNL  16.7.1996.  Le  ulteriori
       disponibilita'  dello  stesso  articolo  2,  comma  2,  del   CCNL
       16.7.1996  saranno  utilizzate  secondo  le  indicazioni  del CCNL
       1998-2001.
                                   ART. 8
                     Area delle posizioni organizzative
    1. Gli enti istituiscono posizioni  di  lavoro  che  richiedono,  con
       assunzione  diretta  di  elevata  responsabilita' di prodotto e di
       risultato:
    a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unita' organizzative di
       particolare  complessita',  caratterizzate  da  elevato  grado  di
       autonomia gestionale e organizzativa;
    b) lo svolgimento di attivita' con contenuti di alta professionalita'
       e  specializzazione  correlate  a  diplomi di laurea e/o di scuole
       universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
    c) lo svolgimento di attivita'  di  staff  e/o  di  studio,  ricerca,
       ispettive,  di  vigilanza  e  controllo  caratterizzate da elevate
       autonomia ed esperienza.
    2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle gia'
       retribuite  con l'indennita' di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL
       del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti
       classificati nella categoria D, sulla  base  e  per  effetto  d'un
       incarico  a  termine  conferito  in conformita' alle regole di cui
       all'art. 9.
                                   ART. 9
    Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
    1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono
       conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore  a  5
       anni,  previa  determinazione  di  criteri generali da parte degli
       enti, con atto scritto e motivato e possono essere  rinnovati  con
       le medesime formalita'.
    2.  Per  il  conferimento  degli  incarichi  gli enti tengono conto -
       rispetto alle funzioni ed attivita' da svolgere - della  natura  e
       caratteristiche   dei   programmi  da  realizzare,  dei  requisiti
       culturali  posseduti,   delle   attitudini   e   della   capacita'
       professionale   ed   esperienza   acquisiti  dal  personale  della
       categoria D.
    3. Gli incarichi possono essere revocati  prima  della  scadenza  con
       atto  scritto  e  motivato,  in  relazione a intervenuti mutamenti
       organizzativi  o  in  conseguenza  di  specifico  accertamento  di
       risultati negativi.
    4.  I risultati delle attivita' svolte dai dipendenti cui siano stati
       attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti
       a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati
       dall'ente.  La  valutazione  positiva  da'   anche   titolo   alla
       corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10,
       comma   3.   Gli   enti,   prima   di  procedere  alla  definitiva
       formalizzazione di una valutazione non positiva,  acquisiscono  in
       contraddittorio,  le  valutazioni del dipendente interessato anche
       assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
       mandato o da persona  di  sua  fiducia;  la  stessa  procedura  di
       contraddittorio  vale anche per la revoca anticipata dell'incarico
       di cui al comma 3.
    5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione  di
       cui  all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In' tal caso il
       dipendente resta inquadrato  nella  categoria  di  appartenenza  e
       viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
    6.  La  disciplina  del  conferimento  degli  incarichi  prevista dal
       presente articolo entra in vigore  con  il  CCNL  del  quadriennio
       1998-   2001   con  le  decorrenze  che  saranno  ivi  previste  e
       presuppone, altresi', che gli enti abbiano realizzato le  seguenti
       innovazioni   entro   il   termine  di  sei  mesi  dalla  data  di
       stipulazione dello stesso CCNL:
    a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.  Lgs.
       n.  29  del  1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in
       particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo 11, capo II;
    b) ridefinizione delle  strutture  organizzative  e  delle  dotazioni
       organiche dell'ente;
    c)  istituzione  e attivazione dei servizi di controllo interno o dei
       nuclei di valutazione.
                                   ART. 10
            Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
    1.  Il trattamento economico accessorio del personale della categoria
       D titolare delle posizioni di cui all'art.  8  e'  composto  dalla
       retribuzione  di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale
       trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita'
       previste dal vigente contratto collettivo nazionale,  compreso  il
       compenso  per  il  lavoro straordinario, secondo la disciplina del
       CCNL per il quadriennio 1998-2001.
    2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L.
       10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per  tredici
       mensilita'.   Ciascun   ente   stabilisce   la  graduazione  della
       retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna  delle  posizioni
       organizzative previamente individuate
    3.  L'importo  della retribuzione di risultato varia da un minimo del
       10%  ad  un  massimo  del  25%  della  retribuzione  di  posizione
       attribuita.  Essa e' corrisposta a seguito di valutazione annuale.
    4.  Il  valore  complessivo  della  retribuzione  di  posizione  e di
       risultato non puo' essere  comunque  inferiore  all'importo  delle
       competenze  accessorie  e  delle indennita' assorbite ai sensi del
       comma 1.
                                   ART. 11
     Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
    1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si  avvalgano  della
       facolta'  di  cui  all'art.  51,  comma  3  bis,  della  L. 142/90
       introdotto  dalla  L.  191/1998  e   nell'ambito   delle   risorse
       finanziarie   ivi   previste  a  carico  dei  rispettivi  bilanci,
       applicano la disciplina degli  artt.  8  e  ss.  esclusivamente  a
       dipendenti  cui  sia  attribuita la responsabilita' degli uffici e
       dei   servizi   formalmente   individuati   secondo   il   sistema
       organizzativo autonomamente definito e adottato.
    2.  I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della
       retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale
       di  cui  allo  stesso  comma  classificato  nella   categoria   D,
       nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.
    3.  Nel  caso  in  cui  siano privi di posizioni della categoria D, i
       Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss.  ai  dipendenti
       di  cui  al  comma  1  classificati  nelle categorie C o B, ove si
       avvalgano  della  facolta'  di  cui  alla  disciplina   di   legge
       richiamata  nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico
       della relativa retribuzione di posizione puo' variare da un minimo
       di L. 6.000.000 ad un massimo di L.  15.000.000  annui  lordi  per
       tredici mensilita'.
    4.  Nei  Comuni  tra  loro  convenzionati per l'esercizio di funzioni
       amministrative o per  l'espletamento  associato  dei  servizi,  ai
       responsabili  degli  uffici  o  dei  servizi  che svolgano la loro
       funzione anche per gli altri Comuni si applica,  limitatamente  al
       periodo  di  effettivo  svolgimento  delle  predette  funzioni, la
       disciplina dell'area delle posizioni  organizzative  di  cui  agli
       artt.  8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata
       nel comma 1.
                                   ART. 12
                  Norme finali e transitorie della parte I
    1.  L'inserimento nel nuovo sistema di classificazione in conformita'
       del presente CCNL deve risultare  dal  contratto  individuale  che
       tutti  i  dipendenti  in  servizio  dovranno  stipulare  ai  sensi
       dell'art. 14 del CCNL del  6.7.1995.    In  caso  di  progressione
       verticale  nel sistema di classificazione ai sensi dell'art. 4 gli
       enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai
       sensi della L. 152/97.
    2. Sono portati a compimento i concorsi interni  o  pubblici  banditi
       alla data di stipulazione del presente contratto. I vincitori sono
       automaticamente  collocati  nel  nuovo sistema di classificazione,
       secondo quanto previsto nella tabella C, con  effetto  dalla  data
       stabilita  nel contratto individuale per la decorrenza della nuova
       posizione acquisita a seguito  dell'espletamento  del  concorso  o
       della selezione.
    3.  Fino  al  31.12.2001, la progressione economica di cui all'art. 5
       del personale  dei  profili  con  trattamento  tabellare  iniziale
       corrispondente  alle  posizioni  economiche B1 e D1 delle relative
       categorie puo' svilupparsi fino all'acquisizione degli  incrementi
       retributivi  corrispondenti,  rispettivamente,  ai valori B4 e D3.
       4. In sede  di  prima  applicazione  dell'art.  7,  le  Camere  di
       Commercio  tengono  conto anche dell'accordo 7 ottobre 1993, punto
       b, sottoscritto dall'Unioncamere e dalle  OOSS.,  previa  verifica
       tra i soggetti che lo hanno stipulato.
                                  PARTE II
              Trattamento economico e sistema di finanziamento
                                   ART. 13
                            Trattamento economico
    1.  Il  trattamento  tabellare  iniziale del personale inserito nelle
       categorie A, B, C e D e' indicato nella tabella allegato  B.  Esso
       corrisponde  alla  posizione economica iniziale di ogni categoria,
       salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all' art.  3,
       comma   7,   per   i   quali  il  trattamento  tabellare  iniziale
       corrisponde,  rispettivamente,  ai  valori  economici  complessivi
       indicati nelle posizioni B3 e D3.
    2.  La  progressione economica all'interno della categoria secondo la
       disciplina dell'art.  5  si  sviluppa,  partendo  dal  trattamento
       tabellare  iniziale individuato nel comma 1, con l'acquisizione in
       sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive
       risultanti dalla tabella B.
                                   ART. 14
                Finanziamento del sistema di classificazione
    1. Le procedure selettive di cui all'art. 4 sono  indette,  ai  sensi
       delle  vigenti  disposizioni, nel rispetto della programmazione in
       tema di  gestione  delle  risorse  umane  e  di  reclutamento  del
       personale,  utilizzando  le  risorse  a  tal  fine disponibili nei
       bilanci degli enti.
    2.   Per   il  finanziamento  della  progressione  all'interno  delle
       categorie di cui all'art. 5 e della retribuzione di posizione e di
       risultato  di  cui  all'art.  10,  gli  enti  provvedono,  con  la
       decorrenza prevista dall'art. 9, comma 6, alla costituzione di due
       distinti  fondi  annuali.   Limitatamente al periodo 1998-2001, il
       CCNL, nel disciplinare le modalita' di finanziamento  degli  oneri
       derivanti   dalla   progressione   economica   all'interno   della
       categoria,  dovra'  individuare  anche  idonei  strumenti  per  il
       controllo della spesa e per stimolare la selettivita' della stessa
       progressione  prevedendo  l'individuazione  di  valori  massimi di
       riferimento per il costo del personale di ciascuna categoria e  le
       regole per i relativi aggiornamenti e/o modificazioni.
    3.  In  attesa  della disciplina del CCNL 1998-2001, nel fondo per il
       finanziamento  della  progressione  economica  all'interno   delle
       categorie di cui all'art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione
       del  presente  CCNL,  l'insieme  delle risorse gia' destinate alla
       corresponsione, al personale in servizio  alla  stessa  data,  del
       livello economico differenziato.
    4.  Le  condizioni,  le  procedure  e  gli  adempimenti necessari per
       l'incremento del fondo di cui  al  comma  3  e  per  la  effettiva
       costituzione  del fondo per il finanziamento della retribuzione di
       posizione e di risultato di cui all'art. 10,  formano  oggetto  di
       organica disciplina nell'ambito del CCNl, per il quadriennio 1998-
       2001.
                                   ART. 15
            Norme finali e transitorie di inquadramento economico
    1.  Al personale assunto dopo la stipulazione del presente CCNL viene
       attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui  alla  tabella
       allegato  B previsto per la categoria cui il profilo di assunzione
       appartiene secondo la disciplina dell'art. 13, comma 1.
    2. In caso di passaggio tra categorie, nonche' di acquisizione di uno
       dei profili di cui  all'art.  3,  comma  7,  al  dipendente  viene
       attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova
       categoria   o   profilo.   Qualora  il  trattamento  economico  in
       godimento, acquisito per  effetto  della  progressione  economica,
       risulti  superiore  al predetto trattamento tabellare iniziale, il
       dipendente conserva a titolo personale la differenza,  assorbibile
       nella successiva progressione economica.
    3.  Al  personale proveniente per processi di mobilita' da altri enti
       del comparto resta attribuita la  posizione  economica  conseguita
       nell'amministrazione di provenienza.
                                  PARTE III
                             Relazioni sindacali
                                   ART. 16
                             Relazioni sindacali
    1.  In  attesa  di  rivedere  il  sistema  delle  relazioni sindacali
       riguardante la contrattazione  collettiva  integrativa,  le  parti
       convengono   che,   allo   stato,  le  materie  di  contrattazione
       decentrata di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono
       integrate dalle seguenti:
    -  completamento  ed  integrazione  dei  criteri  per la progressione
       economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2;
    - modalita' di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il
       finanziamento  della  progressione  economica  e   per   la   loro
       distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14.
    2. Nell'ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali,
       da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001,
       le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti
       e  le  rappresentanze  sindacali  devono  comunque  riguardare  la
       definizione dei criteri generali per la disciplina delle  seguenti
       materie:
    a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
    b)  valutazione  delle posizioni organizzative e relativa graduazione
       delle funzioni;
    c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative
       e relativa valutazione periodica;
    d) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;
    e)individuazione delle risorse aggiuntive per  il  finanziamento  del
       fondo  per la progressione economica interna alla categoria di cui
       all'art. 5;
    f) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;
    g)  attuazione  delle  regole   relative   agli   aggiornamenti   e/o
       modificazioni di cui all'art. 14, comma 2.
    Le   procedure  di  concertazione  di  cui  al  presente  comma  sono
    effettuate attraverso un  confronto  che  deve  comunque  concludersi
    entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
                                  PARTE IV
                                Norme finali
                                   ART. 17
                             Norma programmatica
    1.   Il   CCNL   del   quadriennio   1998-2001  dovra'  prevedere  la
       deferibilita'  delle  controversie  individuali  in   materia   di
       classificazione  a  collegi di conciliazione e a collegi arbitrali
       stabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
    2. Il CCNL del quadriennio 1998-2001  dovra'  prevedere  regole  piu'
       flessibili,  anche  per  quanto  riguarda l'utilizzo delle risorse
       finanziarie, in favore degli enti  che  presentano  condizioni  di
       gestione   economica  e  finanziaria  coerenti  con  parametri  di
       riferimento predeterminati ed  accertati  in  sede  di  consuntivo
       dell'esercizio  finanziario  o che, pur non presentando pienamente
       tali condizioni,  abbiano  comunque  conseguito  un  significativo
       avvicinamento ai predetti parametri.
                                   ART. 18
                             Disposizione finale
    1.  La disciplina dei commi 3 e 4 dell'art. 7 e del comma 4 dell'art.
       12, trova applicazione anche nei confronti del  personale  cessato
       dal  servizio  nel  periodo  dal  1  gennaio  1998  e  la  data di
       stipulazione del presente CCNL; per il personale comunque  assunto
       successivamente  al  1  gennaio  1998,  l'efficacia  della  stessa
       disciplina coincide con la data di inizio del rapporto di lavoro.
                                                               Allegato A
                                DECLARATORIE
                                 CATEGORIA A
    Appartengono  a  questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
       caratterizzate da:
    - Conoscenze di tipo operativo  generale  (la  cui  base  teorica  si
       sviluppa   con  la  scuola  dell'obbligo)  acquisibile  attraverso
       esperienza diretta sulla mansione;
    -  Contenuti  di  tipo  ausiliario  rispetto  a  piu'  ampi  processi
       produttivi/amministrativi;
    - Problematiche lavorative di tipo semplice;
    -  Relazioni  organizzative di tipo prevalentemente interno basate su
       interazione tra pochi soggetti;
    Esemplificazione dei profili:
    -  lavoratore  che   provvede   al   trasporto   di   persone,   alla
       movimentazione  di  merci, ivi compresa la consegna - ritiro della
       documentazione amministrativa. Provvede, inoltre,  alla  ordinaria
       manutenzione  dell'automezzo  segnalando  eventuali  interventi di
       natura complessa.
    - lavoratore che provvede ad attivita' prevalentemente esecutive o di
       carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosita' o  disagio
       ovvero  uso  e  manutenzione  ordinaria  di strumenti ed arnesi di
       lavoro.
    Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode,
       bidello.
                                 CATEGORIA B
    Appartengono a questa categoria i lavoratori che  svolgono  attivita'
       caratterizzate da:
    -  Buone  conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze e'
       acquisibile con la scuola dell'obbligo  generalmente  accompagnato
       da  corsi  di  formazione specialistici) ed un grado di esperienza
       discreto;
    - Contenuto  di  tipo  operativo  con  responsabilita'  di  risultati
       parziali rispetto a piu' ampi processi produttivi/amministrativi;
    -  Discreta  complessita'  dei  problemi  da  affrontare  e  discreta
       ampiezza delle soluzioni possibili;
    - Relazioni organizzative interne di tipo  semplice  anche  tra  piu'
       soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di
       tipo  indiretto  e  formale.  Relazioni  con  gli utenti di natura
       diretta.
    Esemplificazione dei profili:
    - lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione  di
       atti  e  provvedimenti  utilizzando  il  software  grafico,  fogli
       elettronici e sistemi di videoscrittura nonche' alla spedizione di
       fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in  partenza.
       Collabora,  inoltre,  alla gestione degli archivi e degli schedari
       ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
    - lavoratore che  provvede  alla  esecuzione  di  operazioni  tecnico
       manuali  di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e
       riparazione di  impianti  complessi  o  che  richiedono  specifica
       abilitazione  o  patente.  Coordina  dal  punto di vista operativo
       altro personale addetto all'impianto.
    -  lavoratore  che  esegue  interventi di tipo risolutivo sull'intera
       gamma di  apparecchiature  degli  impianti,  effettuando  in  casi
       complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
    Appartengono,   ad   esempio,  alla  categoria  i  seguenti  profili:
    lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori  CED,
    conduttore  di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che
    richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale,
    operatore socio assistenziale.
    Ai sensi dell'art. 3, comma  7,  per  i  profili  professionali  che,
    secondo  la  disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90,
    potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il  trattamento
    tabellare iniziale e' fissato nella posizione economica B3.
                                 CATEGORIA C
    Appartengono  a  questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
    caratterizzate da:
    - Approfondite conoscenze mono specialistiche  (la  base  teorica  di
       conoscenze  e'  acquisibile con la scuola superiore) e un grado di
       esperienza pluriennale, con necessita' di aggiornamento;
    - Contenuto di concetto con responsabilita' di risultati  relativi  a
       specifici processi produttivi/amministrativi;
    -  Media  complessita'  dei  problemi da affrontare basata su modelli
       esterni  predefiniti  e  significativa  ampiezza  delle  soluzioni
       possibili;
    -  Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche
       con posizioni organizzative al di fuori delle unita' organizzative
       di appartenenza, relazioni esterne (con altre  istituzioni)  anche
       di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
       complesse, e negoziale.
    Esemplificazione dei profili:
    -  lavoratore  che,  anche  coordinando  altri addetti, provvede alla
       gestione  dei  rapporti  con  tutte   le   tipologie   di   utenza
       relativamente alla unita' di appartenenza.
    -   lavoratore   che   svolge   attivita'   istruttoria   nel   campo
       amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel  rispetto  delle
       procedure  e  degli  adempimenti  di  legge  ed  avvalendosi delle
       conoscenze  professionali  tipiche  del  profilo,   la   raccolta,
       l'elaborazione e l'analisi dei dati.
    Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
    esperto  di  attivita' socioculturali, agente di polizia municipale e
    locale,  educatore  asili  nido  e   figure   assimilate,   geometra,
    ragioniere,  maestra  di  scuola  materna, istruttore amministrativo,
    assistente amministrativo del registro delle imprese.
                                 CATEGORIA D
    Appartengono a questa categoria i lavoratori che  svolgono  attivita'
    caratterizzate da:
    -   Elevate  conoscenze  pluri-specialistiche  (la  base  teorica  di
       conoscenze e' acquisibile con la laurea  breve  o  il  diploma  di
       laurea)  ed  un  grado  di  esperienza  pluriennale, con frequente
       necessita' di aggiornamento;
    -  Contenuto  di   tipo   tecnico,   gestionale   o   direttivo   con
       responsabilita'  di  risultati  relativi  ad  importanti e diversi
       processi produttivi/amministrativi;
    - Elevata complessita' dei problemi da affrontare basata  su  modelli
       teorici  non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle
       soluzioni possibili;
    -  Relazioni  organizzative  interne di natura negoziale e complessa,
       gestite anche  tra  unita'  organizzative  diverse  da  quella  di
       appartenenza,  relazioni  esterne  (con altre istituzioni) di tipo
       diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con  gli
       utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
    Esemplificazione dei profili:
    - lavoratore che espleta attivita' di ricerca, studio ed elaborazione
       di  dati  in funzione della programmazione economico finanziaria e
       della predisposizione degli atti per  l'elaborazione  dei  diversi
       documenti contabili e finanziari.
    -  lavoratore  che  espleta  compiti  di alto contenuto specialistico
       professionale in attivita' di ricerca, acquisizione,  elaborazione
       e   illustrazione   di   dati  e  norme  tecniche  al  fine  della
       predisposizione  di  progetti  inerenti   la   realizzazione   e/o
       manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
    -  lavoratore  che  espleta  attivita'  progettazione  e gestione del
       sistema informativo, delle reti informatiche e delle  banche  dati
       dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di
       applicazioni informatiche.
    -  lavoratore  che espleta attivita' di istruzione, predisposizione e
       redazione   di   atti   e   documenti    riferiti    all'attivita'
       amministrativa  dell'ente,  comportanti  un significativo grado di
       complessita', nonche' attivita' di analisi, studio e  ricerca  con
       riferimento al settore di competenza.
    Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili
    nelle  figure  professionali  di:  farmacista,  psicologo, ingegnere,
    architetto, geologo  avvocato,  specialista  di  servizi  scolastici,
    specialista  in  attivita' socio assistenziali, culturali e dell'area
    della vigilanza, giornalista pubblicista,  specialista  in  attivita'
    amministrative  e  contabili, specialista in attivita' di arbitrato e
    conciliazione,  ispettore  metrico,  assistente  sociale,  segretario
    economo delle istituzioni scolastiche delle Province.
    Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  per i profili professionali che,
    secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal  DPR  333/90,
    potevano   essere   ascritti  alla  VIII  qualifica,  funzionale,  il
    trattamento tabellare iniziale e' fissato nella  posizione  economica
    D3.
    Tabella B
    ===================================================================
    Categorie e posizioni economiche
    ===================================================================
        d1           d2         d3         d4        d5
    D
    18.071.000  1.900.000  23.267.000  1.733.000  2.000.000
                            3.296.000
    -------------------------------------------------------------------
        c1         c2           c3         c4
    C
    15.771.000    800.000     829.000  1.100.000
    -------------------------------------------------------------------
        b1         b2           b3         b4         b5          b6
    B
    12.865.000    536.000  14.409.000    444.000    547.000     600.000
                            1.008.000
    -------------------------------------------------------------------
        a1         a2           a3         a4
    A
    11.697.000    400.000     503.000    500.000
    -------------------------------------------------------------------
    Tabella B bis
    ===================================================================
    tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle
    posizioni economiche
    ===================================================================
        DI         D2          D3          D4          D5
    D
    18.071.000  19.971.000  23.267.000  25.000.000  27.000.000
                            23.267.000
    -------------------------------------------------------------------
        C1         C2          C3          C4
    C
    15.771.000 16.571.000 17.400.000 18.500.000
    -------------------------------------------------------------------
        B1         B2        B3            B4          B5        B6
    B
    12.865.000 13.401.000 14.409.000 14.853.000 15.400.000 16. 000. 000
                          14.409.000
    -------------------------------------------------------------------
        A1         A2        A3          A4
    A
    11.697.000 12.097.000 12.600.000 13.100.000
    -------------------------------------------------------------------
    Tabella C
    ===================================================================
    Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova
    classificazione
    ===================================================================
    Precedente      Trattamento    Trattamento    Posizione     Nuova
    qualifica e     tabellare e    economico di   Economica   Categoria
    livello         LED ed         primo          di primo
    differenziato   eventuale      inquadramento  inquadramento
                    indennita'
    -------------------------------------------------------------------
       1            9.386.000       11.697.000            A.1      A
    -------------------------------------------------------------------
     1 led          9.770.000       11.697.000            A.1      A
    -------------------------------------------------------------------
       2           10.502.000       11.697.000            A.1      A
    -------------------------------------------------------------------
     2 led         10.958.000       11.697.000            A.1      A
    -------------------------------------------------------------------
       3           11.697.000       11.697.000            A.1      A
    -------------------------------------------------------------------
     3 led         12.097.000       12.097.000            A.2      A
    -------------------------------------------------------------------
       4           12.865.000       12.865.000            B.1      B
    -------------------------------------------------------------------
     4 led         13.401.000       13.401.000            B.2      B
    -------------------------------------------------------------------
       5           14.409.000       14.409.000            B.3      B
    -------------------------------------------------------------------
     5 led         14.853.000       14.853.000            B.4      B
    -------------------------------------------------------------------
     5 + int. tab. 15.639.000       15.771.000            C.1      C
    -------------------------------------------------------------------
       6           15.771.000       15.771.000            C.1      C
    -------------------------------------------------------------------
     6 led         16.571.000       16.571.000            C.2      C
    -------------------------------------------------------------------
       7           18.071.000       18.071.000            D.1      D
    -------------------------------------------------------------------
     7 led         19.971.000       19.971.000            D.2      D
    -------------------------------------------------------------------
       8           23.267.000       23.267.000            D.3      D
    -------------------------------------------------------------------
                         DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1
    Le  parti  si  danno  atto  della necessita' di pervenire, in sede di
    rinnovo del CCNL 1998-2001, anche a seguito dei processi  di  riforma
    legislativa  in  corso,  al superamento delle tipologie degli enti di
    cui all'art. 2 del DPR 347/83.
                        DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
    Negli enti privi di posizioni dirigenziali di  cui  all'art.  11,  la
    valutazione  dei  risultati di cui agli artt. 6 e 9 e' effettuata dal
    soggetto appositamente individuato nel regolamento degli uffici e dei
    servizi in conformita' alle disposizioni della L. 127/97.
                        DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
    Le parti concordano nel ritenere che gli enti locali che non  abbiano
    potuto  dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 33, comma
    5, del DPR 333/1990 e all'art. 5,  comma  21,  del  DPR  268/1987,  a
    seguito  di  rilievi  formulati  da  organismi  di controllo, possono
    ancora avvalersi della facolta' ivi prevista.
                        DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
    Le parti ritengono che l'istituto del Livello Economico Differenziato
    trovi applicazione fino all'entrata in vigore  del  presente  CCNL  e
    quindi anche relativamente alle selezioni riferite al 31.12.1998.
                        DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
    Le  parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto
    dal comma  4  dell'art.  7  del  presente  contratto,  per  personale
    dell'area  di  vigilanza si intende il personale che svolge attivita'
    di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale,
    urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale
    e  di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi
    e regolamenti  regionali  nonche'  le  attivita'  di  custodia  nelle
    carceri  mandamentali  ed al quale sia stata corrisposta la specifica
    integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL
    del 6.7.1995, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 16.7.1996.
                      COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
     "Fiadel-Cisal, Fialp-Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau, Confill-
                      Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"
                            
				DICHIARAZIONE VERBALE
    Il  Coordinamento  Sindacale  Autonomo-C.S.A.   nel   confermare   le
    dichiarazioni ripetutamente espresse in sede di trattative con l'ARAN
    per  il  CCNL  relativo  sia  all'Ordinamento  Professionale  e  alla
    disciplina del sistema di classificazione professionale del  penonale
    dipendente  delle  amministrazioni,  sia  per  il  CCNL 1998-2001 del
    comparto Regioni e Autonomie Locali,  sottolinea  le  parti  ritenute
    illegittime, allegando la seguente dichiarazione a verbale.
    1.  LA  garanzia  delle specifiche figure professionali iscritte agli
    albi, e' stata assicurata dalla legge n. 59  del  15  marzo  1997  di
    delega  al Governo che all' art. 11, comma 4, lettera d), quale norma
    inderogabile   stabilisce   "che   i   decreti   legislativi   e   la
    contrattazione   possono   distinguere   la  disciplina  relativa  ai
    dirigenti   da   quella   concernente   le    specifiche    tipologie
    professionali"   relative   ai   laureati  iscritti  agli  albi  e...
    "stabiliscano  altresi'  una  distinta  disciplina  per   gli   altri
    dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
    implicanti   la   iscrizione  agli  albi"  concernenti  i  dipendenti
    diplomati abilitati alla professione.
    2. Il decreto legislativo n. 396 del 4 novembre  1997  all'  art.  1,
    comma  3  prevede  che  per  le  figure professionali in posizione di
    elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione (concernenti i
    quadri)  o  che  comportano  iscrizione  agli  albi  (concernenti   i
    professionisti),  sono  stabilite discipline distinte nell'ambito dei
    contratti collettivi di comparto.
    3.  Tali  norme  legislative  in  quanto  inderogabili,  sono   state
    rispettate  dagli  altri ordinamenti professionali di comparto di cui
    ai  CCNL  degli  enti  pubblici  non  economici   e   dei   ministeri
    sottoscritti  dall' ARAN e dai sindacati rappresentativi nei comparti
    sopracitati.
    4. L'ordinamento relativo al comparto Regioni e Autonomie Locali,  ha
    palesemente  violato  le norme leggistative sopra richiamate, poiche'
    anziche'   escludere   dall'Ordinamento   professionale   le   figure
    professionali  iscritte  agli  albi  legislativamente protette, le ha
    comprese nella fascia C (geometri, periti  industriali)  e  fascia  D
    (architetti,   ingegneri,   avvocati,   geologi   e  altro  personale
    laureato), dando la possibilita' alle amministrazioni attraverso  gli
    articoli 8 e 9 del CCNL sull'"Ordinamento professionale", non solo di
    far   conferire  gli  incarichi  professionali  anziche'  dal  legale
    rappresentante della amministrazione, direttamente dai dirigenti, per
    la durata di cinque anni, non  considerando  che  le  amministrazioni
    assumono  per  concorso pubblico, professionisti laureati e diplomati
    iscritti  agli  albi  per l'esercizio della prdessione pubblica senza
    soluzioni di continuita', ma  anche  e'  stata  assegnata    loro  la
    possibilita'  di  revocare  tali incarichi professionali a seguito di
    risultati negativi, il  cui  accertamento,  viceversa,  e'  riservato
    dalla  legge in esclusiva alla disciplina dogli Ordini professionali,
    come  ripetute  sentenze  della  Cassazione  hanno  sempre   sancito,
    evidenziando   il   loro   "status"   professionale,   oltre   quello
    impiegatizio.
    5. In  conclusione,  l'appiattimento  dei  valori  professionali  che
    trovano  la  loro fonte primaria nella legge professionale, evidenzia
    negli enti locali, la debolezza delle amministrazioni non disposte  a
    pagare  il  giusto  prezzo per acquisire le elevate professionalita',
    come chiaramente denunciato al Parlamento dal  doc  CXI  in  data  23
    ottobre  1996,  alla  quale  debolezza  si  aggiunge l'addebito dell'
    immotivata soppressione dell'area contrattuale riservata dalla  legge
    alla  specifica  disciplina  normativo-economica  degli iscritti agli
    albi e di riflesso, alla loro esclusione  da  una  adeguata  presenza
    nelle   R.S.U.,   mediante   la  istituzione  di  specifici  colleggi
    elettorali,  a  causa  della  loro  modesta  incidenza  nelle  piante
    organiche,  viceversa, previsto dal comma 10 dell'art. 6 del d. lg.vo
    n. 396/97.
    6. Il rifiuto al rimborso della iscrizione agli albi, richiesto dalle
    amministrazioni in  sede  di  concorso  pubblico  pena  la  decadenza
    dell'assunzione  crea  l'assurdo  che  un  dipendente  deve sostenere
    annualmente, nell' interesse della amministrazione di appartenza, una
    spesa, spesso di centinaia di migliaia di lire, per  poter  lavorare,
    cosi' come deve affrontare i rischi professionali e di cantiere senza
    che  la  amministrazione  provveda  alla  loro copertura mediante una
    polizza assicurativa.
    Per quanto sopra dichiarato, nel respingere le parti contrattuali  in
    violazione alla legge, si riserva ogni iniziativa giurisdizionale per
    eliminare   le  parti  del  contratto  ritenute  illegittime  e/o  in
    contrasto con i provvedimenti legislativi sopracitati.
    COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO             CUSPEL-ANTE/USSPI
         (firme illeggibili)                    (firme illeggibili)
                   C.S.A. COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
             FIADEL-CISAL/FIALP-CISAL-CISAS-FISAEL-CONFAIL-USIAU
              CONFILL ec. IL- CUSAL / USPPI-CUSPEL-FASIL- FADEL
                           DICHIARAZIONE A VERBALE
      Nel mantenere le riserve precedentemente  esposte  sul  sistema  di
    inquadramento  del  personale  attualmente  in  servizio  nelle nuove
    categorie, mancata previsione della figura di "quadro", revoca  degli
    incarichi,  premio  di  qualita'  per le posizioni organizzative, non
    inclusione  dei  criteri  riguardanti   la   progressione   verticale
    (passaggi  di  qualifica)  tra  le  materie oggetto di contrattazione
    decentrata, lo scrivente C.S.A. decide di sottoscrivere l'accordo, in
    quanto  ritiene  che  lo  stesso  costituisca,  in   una   situazione
    ventennale   di   ristagno   e  penalizzazioni  rispetto  agli  altri
    Ordinamenti Professionali degli altri Comparti, un primo avvio per il
    conseguimento di un obiettivo piu' razionale  e  corrispondente  alle
    prospettive organizzative degli Enti nell'ambito dei prossimi rinnovi
    contrattuali
    COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
    (firme illeggibili)
    Viale Giulio Cesare 21 00192 Roma Tel.06-3207958 Fax 06-3212521
    Documento 2