Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24-04-1999
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
A seguito del parere favorevole espresso in data 11 marzo 1999 dal
Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo alla revisione
del sistema di classificazione del personale del comparto delle
Regioni e delle Autonomie Locali, nonche' della certificazione della
Corte dei conti sull'attendibilita' dei costi quantificati per il
medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio, il giorno 31 marzo 1999, alle ore 18,
ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN: nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa,
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni
sindacali:
Organizzazioni sindacali: CGIL/FP, FIST/CISL, UIL/EE.LL.,
DICCAP/CONFSAL - Dipartimento Enti Locali Camere di Commercio -
Polizia Municipale - (Fenal/Confsal, Snalcc/Confsal, Sulpm/Confsal).
Coordinamento sindacale autonomo: "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal,
Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel- Fasil-Fadel".
Federazione nazionale EE.LL.: (Ugl enti locali, CIL, Cildi-Fildi,
Consal-Fednadel, SAL, Quadril, Sinpa, Ospol).
Confederazioni Sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, UGL.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e
delle Autonomie locali.
PARTE GENERALE
CAMPO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI
ART. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente contratto disciplina il sistema di classificazione
professionale del personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica
dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto
Regioni e Autonomie locali di cui all'accordo del 2 giugno 1998,
dal Comune di Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) che svolgono prevalente
attivita' assistenziale individuate dalle regioni nonche' ai
dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs. 3
febbraio 1993, n.29, come modificato, integrato o sostituito dai
Decreti Legislativi 4 novembre 1997, n.396, 31 marzo 1998, n.80 e
29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs. n.29 del 1993.
ART. 2
Obiettivi
1. Il presente contratto persegue le finalita' del miglioramento
della funzionalita' dell'azione degli uffici, dell'accrescimento
dell'efficienza ed efficacia amministrativa e della gestione delle
risorse e del riconoscimento della professionalita' e della
qualita' delle prestazioni lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessita' di
valorizzare le capacita' professionali dei lavoratori,
promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza
degli enti.
3. Alle finalita' previste nel comma 2 sono correlati adeguati ed
organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali,
formulati e finanziati dagli enti.
PARTE 1
CLASSIFICAZIONE
ART. 3
Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione e' articolato in quattro categorie
denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della
categoria D e' prevista la istituzione di una area delle posizioni
organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come modificato
dal D. Lgs. n. 80 del 1998, tutte le mansioni ascrivibili a
ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono
esigibili. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce
atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del
contratto di lavoro.
3. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria
immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di
esercizio del potere modificativo. Essa, fino a diversa disciplina
contrattuale, e' regolata dai commi 2-4 dell'art. 56 del D. Lgs.
n. 29 del 1993 come modificato dal D. Lgs. n. 80 del 1998.
4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate
nell'allegato A, che descrivono l'insieme dei requisiti
professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni
pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni
proprie della categoria. Nell'allegato A sono riportati, a titolo
esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo,
identificano i profili professionali non individuati nell'allegato
A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li
collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle
relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti
delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo
nell'allegato A.
7. Nell'allegato A sono altresi' indicati, per le categorie B e D, i
criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni
economiche interne delle stesse categorie, del trattamento
tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di
cui all'art. 13.
ART. 4
Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi
ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del D.
Lgs. 3, febbraio 1993 n. 29, come modificato dagli artt. 22 e 23
del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e tenendo conto dei requisiti
professionali indicati nelle declaratorie delle categorie di cui
all'allegato A, le procedure selettive per la progressione
verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria
immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione, nel
limite dei posti vacanti della dotazione organica di tale
categoria che non siano stati destinati all'accesso dall'esterno.
Analoga procedura puo' essere attivata dagli enti per la copertura
dei posti vacanti dei profili delle categorie B e D di cui
all'art. 3, comma 7, riservando la partecipazione alle relative
selezioni al personale degli altri profili professionali delle
medesime categorie.
2. Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente
deficitarie ai sensi delle vigenti disposizioni procedono alla
copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una
professionalita' acquisibile esclusivamente dall'interno degli
stessi enti, con le medesime procedure previste dal presente
articolo.
3. Alle procedure selettive del presente articolo e' consentita la
partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli
di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno,
fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
4. Anche i posti ammessi a selezione ai sensi del comma 1 sono
coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione stessa ha
avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le
professionalita' da selezionare.
5. Il personale riclassificato nella categoria immediatamente
superiore a seguito delle procedure selettive previste dal
presente articolo, non e' soggetto al periodo di prova.
ART. 5
Progressione economica all'interno della categoria
1. All'interno di ciascuna categoria e' prevista una progressione
economica che si realizza mediante la previsione, dopo il
trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici
secondo la disciplina dell'art. 13.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite
delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3
e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli
elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente
semplificati in relazione al diverso livello di professionalita'
dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai
trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi
di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza
acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai
trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa
selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con
piu' elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad
interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attivita'
lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla
qualita' della prestazione individuale;
d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e
C nonche' per la progressione all'interno della categoria D,
secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione
basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati
anche disgiuntamente, che tengano conto del:
- diverso impegno e qualita' delle prestazioni svolte, con
particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
- grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente,
capacita' di adattamento ai cambiamenti organizzativi,
partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilita';
- iniziativa personale e capacita' di proporre soluzioni innovative o
migliorative dell'organizzazione del lavoro.
ART. 6
Sistema di valutazione
1. In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti,
anche ai fini della progressione economica di cui al presente
contratto; la valutazione e' di competenza dei dirigenti, si
effettua a cadenza periodica ed e' tempestivamente comunicata al
dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell'art. 16,
comma 2.
ART. 7
Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di
classificazione
1. Il personale in servizio alla data di stipulazione del presente
CCNL e' inserito, con effetto dalla medesima data, nel nuovo,
sistema di classificazione con la attribuzione della categoria e
della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale
e, al trattamento economico, fondamentale in godimento (tabellare
piu' eventuale livello economico differenziato), secondo le
prescrizioni della allegata tabella C.
2. Il trattamento economico corrispondente, alla posizione attribuita
ai sensi del comma 1, indicato nella colonna 3 della tabella C,
sostituisce e assorbe le voci retributive stipendio tabellare e
livello economico differenziato di cui all'art. 28, comma 1, del
CCNL del 6.7.1995.
3. Il personale della ex prima e seconda qualifica funzionale e'
collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex terza qualifica
funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del
presente CCNL, nella categoria A, con la attribuzione dei relativi
trattamenti tabellari iniziali, con riassorbimento dell'indennita'
di cui all'art. 4, comma 3 del CCNL del 16.7.1996.
4. Il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle
carceri mandamentali, inquadrato nella ex quinta qualifica
funzionale e' collocato, con decorrenza 1.1.1998, nella ex sesta
qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione
del presente CCNL nella categoria C, con la attribuzione dei
relativi trattamenti tabellari iniziali e con il conseguente
riassorbimento della integrazione tabellare prevista dall'art. 37,
comma 1, lett. a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni
e integrazioni.
5. A seguito della riclassificazione del personale dell'area di
vigilanza di cui al comma 4, gli enti adottano tutte le misure
atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di
coordinamento e controllo collocate nella ex 6a qualifica
funzionale della medesima area a seguito di procedure concorsuali.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli enti devono
prioritariamente considerare anche gli effetti della eventuale
ritardata applicazione delle norme sul livello economico
differenziato, relativamente alle selezioni non ancora concluse
alla data indicata nel comma 1.
7. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4 del presente
articolo e dell'art. 12, comma 4, si fa fronte con le somme di cui
all'art. 2, comma 2, del CCNL 16.7.1996. Le ulteriori
disponibilita' dello stesso articolo 2, comma 2, del CCNL
16.7.1996 saranno utilizzate secondo le indicazioni del CCNL
1998-2001.
ART. 8
Area delle posizioni organizzative
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con
assunzione diretta di elevata responsabilita' di prodotto e di
risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unita' organizzative di
particolare complessita', caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attivita' con contenuti di alta professionalita'
e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole
universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
c) lo svolgimento di attivita' di staff e/o di studio, ricerca,
ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate
autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle gia'
retribuite con l'indennita' di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL
del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti
classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un
incarico a termine conferito in conformita' alle regole di cui
all'art. 9.
ART. 9
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono
conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5
anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli
enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con
le medesime formalita'.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto -
rispetto alle funzioni ed attivita' da svolgere - della natura e
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti
culturali posseduti, delle attitudini e della capacita'
professionale ed esperienza acquisiti dal personale della
categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con
atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti
organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di
risultati negativi.
4. I risultati delle attivita' svolte dai dipendenti cui siano stati
attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti
a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati
dall'ente. La valutazione positiva da' anche titolo alla
corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10,
comma 3. Gli enti, prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in
contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche
assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di
contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico
di cui al comma 3.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di
cui all'art. 10 da parte del dipendente titolare. In' tal caso il
dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e
viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
6. La disciplina del conferimento degli incarichi prevista dal
presente articolo entra in vigore con il CCNL del quadriennio
1998- 2001 con le decorrenze che saranno ivi previste e
presuppone, altresi', che gli enti abbiano realizzato le seguenti
innovazioni entro il termine di sei mesi dalla data di
stipulazione dello stesso CCNL:
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D. Lgs.
n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in
particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo 11, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni
organiche dell'ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei
nuclei di valutazione.
ART. 10
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria
D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 e' composto dalla
retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale
trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennita'
previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il
compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del
CCNL per il quadriennio 1998-2001.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L.
10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici
mensilita'. Ciascun ente stabilisce la graduazione della
retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni
organizzative previamente individuate
3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del
10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione
attribuita. Essa e' corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di
risultato non puo' essere comunque inferiore all'importo delle
competenze accessorie e delle indennita' assorbite ai sensi del
comma 1.
ART. 11
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della
facolta' di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90
introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse
finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci,
applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a
dipendenti cui sia attribuita la responsabilita' degli uffici e
dei servizi formalmente individuati secondo il sistema
organizzativo autonomamente definito e adottato.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della
retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale
di cui allo stesso comma classificato nella categoria D,
nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.
3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i
Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti
di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si
avvalgano della facolta' di cui alla disciplina di legge
richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico
della relativa retribuzione di posizione puo' variare da un minimo
di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per
tredici mensilita'.
4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni
amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai
responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro
funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al
periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la
disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli
artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata
nel comma 1.
ART. 12
Norme finali e transitorie della parte I
1. L'inserimento nel nuovo sistema di classificazione in conformita'
del presente CCNL deve risultare dal contratto individuale che
tutti i dipendenti in servizio dovranno stipulare ai sensi
dell'art. 14 del CCNL del 6.7.1995. In caso di progressione
verticale nel sistema di classificazione ai sensi dell'art. 4 gli
enti comunicano ai dipendenti il nuovo inquadramento conseguito ai
sensi della L. 152/97.
2. Sono portati a compimento i concorsi interni o pubblici banditi
alla data di stipulazione del presente contratto. I vincitori sono
automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione,
secondo quanto previsto nella tabella C, con effetto dalla data
stabilita nel contratto individuale per la decorrenza della nuova
posizione acquisita a seguito dell'espletamento del concorso o
della selezione.
3. Fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui all'art. 5
del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale
corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative
categorie puo' svilupparsi fino all'acquisizione degli incrementi
retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3.
4. In sede di prima applicazione dell'art. 7, le Camere di
Commercio tengono conto anche dell'accordo 7 ottobre 1993, punto
b, sottoscritto dall'Unioncamere e dalle OOSS., previa verifica
tra i soggetti che lo hanno stipulato.
PARTE II
Trattamento economico e sistema di finanziamento
ART. 13
Trattamento economico
1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle
categorie A, B, C e D e' indicato nella tabella allegato B. Esso
corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria,
salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all' art. 3,
comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale
corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi
indicati nelle posizioni B3 e D3.
2. La progressione economica all'interno della categoria secondo la
disciplina dell'art. 5 si sviluppa, partendo dal trattamento
tabellare iniziale individuato nel comma 1, con l'acquisizione in
sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive
risultanti dalla tabella B.
ART. 14
Finanziamento del sistema di classificazione
1. Le procedure selettive di cui all'art. 4 sono indette, ai sensi
delle vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione in
tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del
personale, utilizzando le risorse a tal fine disponibili nei
bilanci degli enti.
2. Per il finanziamento della progressione all'interno delle
categorie di cui all'art. 5 e della retribuzione di posizione e di
risultato di cui all'art. 10, gli enti provvedono, con la
decorrenza prevista dall'art. 9, comma 6, alla costituzione di due
distinti fondi annuali. Limitatamente al periodo 1998-2001, il
CCNL, nel disciplinare le modalita' di finanziamento degli oneri
derivanti dalla progressione economica all'interno della
categoria, dovra' individuare anche idonei strumenti per il
controllo della spesa e per stimolare la selettivita' della stessa
progressione prevedendo l'individuazione di valori massimi di
riferimento per il costo del personale di ciascuna categoria e le
regole per i relativi aggiornamenti e/o modificazioni.
3. In attesa della disciplina del CCNL 1998-2001, nel fondo per il
finanziamento della progressione economica all'interno delle
categorie di cui all'art. 5 confluisce, dalla data di stipulazione
del presente CCNL, l'insieme delle risorse gia' destinate alla
corresponsione, al personale in servizio alla stessa data, del
livello economico differenziato.
4. Le condizioni, le procedure e gli adempimenti necessari per
l'incremento del fondo di cui al comma 3 e per la effettiva
costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato di cui all'art. 10, formano oggetto di
organica disciplina nell'ambito del CCNl, per il quadriennio 1998-
2001.
ART. 15
Norme finali e transitorie di inquadramento economico
1. Al personale assunto dopo la stipulazione del presente CCNL viene
attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella
allegato B previsto per la categoria cui il profilo di assunzione
appartiene secondo la disciplina dell'art. 13, comma 1.
2. In caso di passaggio tra categorie, nonche' di acquisizione di uno
dei profili di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene
attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova
categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in
godimento, acquisito per effetto della progressione economica,
risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il
dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile
nella successiva progressione economica.
3. Al personale proveniente per processi di mobilita' da altri enti
del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita
nell'amministrazione di provenienza.
PARTE III
Relazioni sindacali
ART. 16
Relazioni sindacali
1. In attesa di rivedere il sistema delle relazioni sindacali
riguardante la contrattazione collettiva integrativa, le parti
convengono che, allo stato, le materie di contrattazione
decentrata di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.1995, sono
integrate dalle seguenti:
- completamento ed integrazione dei criteri per la progressione
economica all'interno della categoria di cui all'art. 5, comma 2;
- modalita' di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il
finanziamento della progressione economica e per la loro
distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14.
2. Nell'ambito della revisione del sistema delle relazioni sindacali,
da attuarsi in sede di rinnovo del CCNL del quadriennio 1998-2001,
le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti
e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la
definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti
materie:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione
delle funzioni;
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative
e relativa valutazione periodica;
d) metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6;
e)individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del
fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui
all'art. 5;
f) individuazione dei nuovi profili di cui all'art. 3, comma 6;
g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o
modificazioni di cui all'art. 14, comma 2.
Le procedure di concertazione di cui al presente comma sono
effettuate attraverso un confronto che deve comunque concludersi
entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
PARTE IV
Norme finali
ART. 17
Norma programmatica
1. Il CCNL del quadriennio 1998-2001 dovra' prevedere la
deferibilita' delle controversie individuali in materia di
classificazione a collegi di conciliazione e a collegi arbitrali
stabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il CCNL del quadriennio 1998-2001 dovra' prevedere regole piu'
flessibili, anche per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse
finanziarie, in favore degli enti che presentano condizioni di
gestione economica e finanziaria coerenti con parametri di
riferimento predeterminati ed accertati in sede di consuntivo
dell'esercizio finanziario o che, pur non presentando pienamente
tali condizioni, abbiano comunque conseguito un significativo
avvicinamento ai predetti parametri.
ART. 18
Disposizione finale
1. La disciplina dei commi 3 e 4 dell'art. 7 e del comma 4 dell'art.
12, trova applicazione anche nei confronti del personale cessato
dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1998 e la data di
stipulazione del presente CCNL; per il personale comunque assunto
successivamente al 1 gennaio 1998, l'efficacia della stessa
disciplina coincide con la data di inizio del rapporto di lavoro.
Allegato A
DECLARATORIE
CATEGORIA A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
caratterizzate da:
- Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si
sviluppa con la scuola dell'obbligo) acquisibile attraverso
esperienza diretta sulla mansione;
- Contenuti di tipo ausiliario rispetto a piu' ampi processi
produttivi/amministrativi;
- Problematiche lavorative di tipo semplice;
- Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su
interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla
movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della
documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria
manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di
natura complessa.
- lavoratore che provvede ad attivita' prevalentemente esecutive o di
carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosita' o disagio
ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di
lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode,
bidello.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
caratterizzate da:
- Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze e'
acquisibile con la scuola dell'obbligo generalmente accompagnato
da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza
discreto;
- Contenuto di tipo operativo con responsabilita' di risultati
parziali rispetto a piu' ampi processi produttivi/amministrativi;
- Discreta complessita' dei problemi da affrontare e discreta
ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra piu'
soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di
tipo indiretto e formale. Relazioni con gli utenti di natura
diretta.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di
atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli
elettronici e sistemi di videoscrittura nonche' alla spedizione di
fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza.
Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari
ed all'organizzazione di viaggi e riunioni.
- lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico
manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e
riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica
abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo
altro personale addetto all'impianto.
- lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull'intera
gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi
complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED,
conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che
richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale,
operatore socio assistenziale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che,
secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90,
potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento
tabellare iniziale e' fissato nella posizione economica B3.
CATEGORIA C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
caratterizzate da:
- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di
conoscenze e' acquisibile con la scuola superiore) e un grado di
esperienza pluriennale, con necessita' di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilita' di risultati relativi a
specifici processi produttivi/amministrativi;
- Media complessita' dei problemi da affrontare basata su modelli
esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni
possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche
con posizioni organizzative al di fuori delle unita' organizzative
di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche
di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche
complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla
gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza
relativamente alla unita' di appartenenza.
- lavoratore che svolge attivita' istruttoria nel campo
amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle
procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle
conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili:
esperto di attivita' socioculturali, agente di polizia municipale e
locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra,
ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo,
assistente amministrativo del registro delle imprese.
CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attivita'
caratterizzate da:
- Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di
conoscenze e' acquisibile con la laurea breve o il diploma di
laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessita' di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con
responsabilita' di risultati relativi ad importanti e diversi
processi produttivi/amministrativi;
- Elevata complessita' dei problemi da affrontare basata su modelli
teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle
soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa,
gestite anche tra unita' organizzative diverse da quella di
appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo
diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli
utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
- lavoratore che espleta attivita' di ricerca, studio ed elaborazione
di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e
della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi
documenti contabili e finanziari.
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico
professionale in attivita' di ricerca, acquisizione, elaborazione
e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della
predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o
manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
- lavoratore che espleta attivita' progettazione e gestione del
sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati
dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di
applicazioni informatiche.
- lavoratore che espleta attivita' di istruzione, predisposizione e
redazione di atti e documenti riferiti all'attivita'
amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di
complessita', nonche' attivita' di analisi, studio e ricerca con
riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili
nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere,
architetto, geologo avvocato, specialista di servizi scolastici,
specialista in attivita' socio assistenziali, culturali e dell'area
della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attivita'
amministrative e contabili, specialista in attivita' di arbitrato e
conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario
economo delle istituzioni scolastiche delle Province.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, per i profili professionali che,
secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90,
potevano essere ascritti alla VIII qualifica, funzionale, il
trattamento tabellare iniziale e' fissato nella posizione economica
D3.
Tabella B
===================================================================
Categorie e posizioni economiche
===================================================================
d1 d2 d3 d4 d5
D
18.071.000 1.900.000 23.267.000 1.733.000 2.000.000
3.296.000
-------------------------------------------------------------------
c1 c2 c3 c4
C
15.771.000 800.000 829.000 1.100.000
-------------------------------------------------------------------
b1 b2 b3 b4 b5 b6
B
12.865.000 536.000 14.409.000 444.000 547.000 600.000
1.008.000
-------------------------------------------------------------------
a1 a2 a3 a4
A
11.697.000 400.000 503.000 500.000
-------------------------------------------------------------------
Tabella B bis
===================================================================
tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle
posizioni economiche
===================================================================
DI D2 D3 D4 D5
D
18.071.000 19.971.000 23.267.000 25.000.000 27.000.000
23.267.000
-------------------------------------------------------------------
C1 C2 C3 C4
C
15.771.000 16.571.000 17.400.000 18.500.000
-------------------------------------------------------------------
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B
12.865.000 13.401.000 14.409.000 14.853.000 15.400.000 16. 000. 000
14.409.000
-------------------------------------------------------------------
A1 A2 A3 A4
A
11.697.000 12.097.000 12.600.000 13.100.000
-------------------------------------------------------------------
Tabella C
===================================================================
Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova
classificazione
===================================================================
Precedente Trattamento Trattamento Posizione Nuova
qualifica e tabellare e economico di Economica Categoria
livello LED ed primo di primo
differenziato eventuale inquadramento inquadramento
indennita'
-------------------------------------------------------------------
1 9.386.000 11.697.000 A.1 A
-------------------------------------------------------------------
1 led 9.770.000 11.697.000 A.1 A
-------------------------------------------------------------------
2 10.502.000 11.697.000 A.1 A
-------------------------------------------------------------------
2 led 10.958.000 11.697.000 A.1 A
-------------------------------------------------------------------
3 11.697.000 11.697.000 A.1 A
-------------------------------------------------------------------
3 led 12.097.000 12.097.000 A.2 A
-------------------------------------------------------------------
4 12.865.000 12.865.000 B.1 B
-------------------------------------------------------------------
4 led 13.401.000 13.401.000 B.2 B
-------------------------------------------------------------------
5 14.409.000 14.409.000 B.3 B
-------------------------------------------------------------------
5 led 14.853.000 14.853.000 B.4 B
-------------------------------------------------------------------
5 + int. tab. 15.639.000 15.771.000 C.1 C
-------------------------------------------------------------------
6 15.771.000 15.771.000 C.1 C
-------------------------------------------------------------------
6 led 16.571.000 16.571.000 C.2 C
-------------------------------------------------------------------
7 18.071.000 18.071.000 D.1 D
-------------------------------------------------------------------
7 led 19.971.000 19.971.000 D.2 D
-------------------------------------------------------------------
8 23.267.000 23.267.000 D.3 D
-------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.1
Le parti si danno atto della necessita' di pervenire, in sede di
rinnovo del CCNL 1998-2001, anche a seguito dei processi di riforma
legislativa in corso, al superamento delle tipologie degli enti di
cui all'art. 2 del DPR 347/83.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Negli enti privi di posizioni dirigenziali di cui all'art. 11, la
valutazione dei risultati di cui agli artt. 6 e 9 e' effettuata dal
soggetto appositamente individuato nel regolamento degli uffici e dei
servizi in conformita' alle disposizioni della L. 127/97.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 3
Le parti concordano nel ritenere che gli enti locali che non abbiano
potuto dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 33, comma
5, del DPR 333/1990 e all'art. 5, comma 21, del DPR 268/1987, a
seguito di rilievi formulati da organismi di controllo, possono
ancora avvalersi della facolta' ivi prevista.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Le parti ritengono che l'istituto del Livello Economico Differenziato
trovi applicazione fino all'entrata in vigore del presente CCNL e
quindi anche relativamente alle selezioni riferite al 31.12.1998.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Le parti dichiarano che ai fini dell'applicazione di quanto previsto
dal comma 4 dell'art. 7 del presente contratto, per personale
dell'area di vigilanza si intende il personale che svolge attivita'
di prevenzione, controllo e repressione in materia di polizia locale,
urbana, ittica, floro-faunistica, venatoria, rurale e silvo pastorale
e di ambiente, le funzioni demandate dalla legge n.65/1986, da leggi
e regolamenti regionali nonche' le attivita' di custodia nelle
carceri mandamentali ed al quale sia stata corrisposta la specifica
integrazione tabellare di cui all'art. 37, comma 1, lett. a) del CCNL
del 6.7.1995, come modificato dall'art. 8 del CCNL del 16.7.1996.
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
"Fiadel-Cisal, Fialp-Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau, Confill-
Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel"
DICHIARAZIONE VERBALE
Il Coordinamento Sindacale Autonomo-C.S.A. nel confermare le
dichiarazioni ripetutamente espresse in sede di trattative con l'ARAN
per il CCNL relativo sia all'Ordinamento Professionale e alla
disciplina del sistema di classificazione professionale del penonale
dipendente delle amministrazioni, sia per il CCNL 1998-2001 del
comparto Regioni e Autonomie Locali, sottolinea le parti ritenute
illegittime, allegando la seguente dichiarazione a verbale.
1. LA garanzia delle specifiche figure professionali iscritte agli
albi, e' stata assicurata dalla legge n. 59 del 15 marzo 1997 di
delega al Governo che all' art. 11, comma 4, lettera d), quale norma
inderogabile stabilisce "che i decreti legislativi e la
contrattazione possono distinguere la disciplina relativa ai
dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali" relative ai laureati iscritti agli albi e...
"stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri
dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali,
implicanti la iscrizione agli albi" concernenti i dipendenti
diplomati abilitati alla professione.
2. Il decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997 all' art. 1,
comma 3 prevede che per le figure professionali in posizione di
elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione (concernenti i
quadri) o che comportano iscrizione agli albi (concernenti i
professionisti), sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei
contratti collettivi di comparto.
3. Tali norme legislative in quanto inderogabili, sono state
rispettate dagli altri ordinamenti professionali di comparto di cui
ai CCNL degli enti pubblici non economici e dei ministeri
sottoscritti dall' ARAN e dai sindacati rappresentativi nei comparti
sopracitati.
4. L'ordinamento relativo al comparto Regioni e Autonomie Locali, ha
palesemente violato le norme leggistative sopra richiamate, poiche'
anziche' escludere dall'Ordinamento professionale le figure
professionali iscritte agli albi legislativamente protette, le ha
comprese nella fascia C (geometri, periti industriali) e fascia D
(architetti, ingegneri, avvocati, geologi e altro personale
laureato), dando la possibilita' alle amministrazioni attraverso gli
articoli 8 e 9 del CCNL sull'"Ordinamento professionale", non solo di
far conferire gli incarichi professionali anziche' dal legale
rappresentante della amministrazione, direttamente dai dirigenti, per
la durata di cinque anni, non considerando che le amministrazioni
assumono per concorso pubblico, professionisti laureati e diplomati
iscritti agli albi per l'esercizio della prdessione pubblica senza
soluzioni di continuita', ma anche e' stata assegnata loro la
possibilita' di revocare tali incarichi professionali a seguito di
risultati negativi, il cui accertamento, viceversa, e' riservato
dalla legge in esclusiva alla disciplina dogli Ordini professionali,
come ripetute sentenze della Cassazione hanno sempre sancito,
evidenziando il loro "status" professionale, oltre quello
impiegatizio.
5. In conclusione, l'appiattimento dei valori professionali che
trovano la loro fonte primaria nella legge professionale, evidenzia
negli enti locali, la debolezza delle amministrazioni non disposte a
pagare il giusto prezzo per acquisire le elevate professionalita',
come chiaramente denunciato al Parlamento dal doc CXI in data 23
ottobre 1996, alla quale debolezza si aggiunge l'addebito dell'
immotivata soppressione dell'area contrattuale riservata dalla legge
alla specifica disciplina normativo-economica degli iscritti agli
albi e di riflesso, alla loro esclusione da una adeguata presenza
nelle R.S.U., mediante la istituzione di specifici colleggi
elettorali, a causa della loro modesta incidenza nelle piante
organiche, viceversa, previsto dal comma 10 dell'art. 6 del d. lg.vo
n. 396/97.
6. Il rifiuto al rimborso della iscrizione agli albi, richiesto dalle
amministrazioni in sede di concorso pubblico pena la decadenza
dell'assunzione crea l'assurdo che un dipendente deve sostenere
annualmente, nell' interesse della amministrazione di appartenza, una
spesa, spesso di centinaia di migliaia di lire, per poter lavorare,
cosi' come deve affrontare i rischi professionali e di cantiere senza
che la amministrazione provveda alla loro copertura mediante una
polizza assicurativa.
Per quanto sopra dichiarato, nel respingere le parti contrattuali in
violazione alla legge, si riserva ogni iniziativa giurisdizionale per
eliminare le parti del contratto ritenute illegittime e/o in
contrasto con i provvedimenti legislativi sopracitati.
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO CUSPEL-ANTE/USSPI
(firme illeggibili) (firme illeggibili)
C.S.A. COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
FIADEL-CISAL/FIALP-CISAL-CISAS-FISAEL-CONFAIL-USIAU
CONFILL ec. IL- CUSAL / USPPI-CUSPEL-FASIL- FADEL
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nel mantenere le riserve precedentemente esposte sul sistema di
inquadramento del personale attualmente in servizio nelle nuove
categorie, mancata previsione della figura di "quadro", revoca degli
incarichi, premio di qualita' per le posizioni organizzative, non
inclusione dei criteri riguardanti la progressione verticale
(passaggi di qualifica) tra le materie oggetto di contrattazione
decentrata, lo scrivente C.S.A. decide di sottoscrivere l'accordo, in
quanto ritiene che lo stesso costituisca, in una situazione
ventennale di ristagno e penalizzazioni rispetto agli altri
Ordinamenti Professionali degli altri Comparti, un primo avvio per il
conseguimento di un obiettivo piu' razionale e corrispondente alle
prospettive organizzative degli Enti nell'ambito dei prossimi rinnovi
contrattuali
COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO
(firme illeggibili)
Viale Giulio Cesare 21 00192 Roma Tel.06-3207958 Fax 06-3212521
Documento 2